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17 dicembre 2015 - Atto giudiziario - Penale
525 messaggi, letto 45310 volte

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Da: xingegnereaiutoavv17/12/2015 15:05:17
ma la soluz di giur è sbaliata?
Rispondi

Da: amandus17/12/2015 15:05:30
ingegnere questo è l'atto di giurd.....? 17
Rispondi

Da: IngegnereAiutoAvvocato17/12/2015 15:06:22
si giurd
Rispondi

Da: xingegnereaiutoavv17/12/2015 15:06:44
mi sapete dire se la soluz di giurd è giusta??
Rispondi

Da: xingegnereaiutoavv17/12/2015 15:07:47
napoli cons ore 17
Rispondi

Da: IngegnereAiutoAvvocato17/12/2015 15:07:52
I motivi su giurd sono corretti direi
Ho fatto leggere a una persona
Rispondi

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Da: xingegnereaiutoavv17/12/2015 15:08:29
grazie
Rispondi

Da: aiutinodacasa17/12/2015 15:08:56
I MOTIVI DI GIURD SONO INCOMPLETI! NON DICONO NULLA SULL'AGGRAVANTE 625 CO. 1 N 7!!!ATTENZIONE!!!
Rispondi

Da: IngegnereAiutoAvvocato17/12/2015 15:10:38
l'art. 625, commi 1,2 e 7 disciplina le circostanze aggravanti tipiche del delitto di furto punendo in modo più rigoroso alcune condotte qualificate che destano maggior allarme sociale e spiegano una offensività e lesività superiore.

Questo va messo al massimo per fatto storico e valutazioni istruttorie
Rispondi

Da: x aiutinodacasa17/12/2015 15:11:11
quindi? la soluz giusta è questa sul forum?
Rispondi

Da: yyyyyyyyyyyyyyyyyy17/12/2015 15:11:19
Scusate a Messina sapete a che ora consegnano?
Rispondi

Da: aiutinodacasa17/12/2015 15:15:14
SBAGLIATO GIURD!!! PER CONFUTARE L'AGGRAVANTE 625 CO. 1 N 7 BISOGNA SCRIVERE: Questa difesa, inoltre ritiene il non configurarsi dell'aggravante ex art. 624 co. 1 n. 7, in quanto, sulle cose esposte al pubblico vi era costante vigilanza.
Infatti, in tali casi non sono mancate pronunce degli Ermellini che ormai offrono un orientamento giurisprudenziale consolidato in merito, in base al quale, nel caso di oggetti esposti in luoghi aperti o comunque accessibili al pubblico, non ricorrerebbe comunque l'aggravante di cui al n. 7 in oggetto, qualora si potesse rinvenire comunque una forma di "custodia" continuativa e diretta (tra le molteplici sentenze, le più recenti: Cass. pen., sez. V - ud. 20.09.06 - 11.10.06, n. 34009; Cass. pen., sez. V - ud. 08.02.06 - 15.03.06, n. 9022; Cass. pen., sez. IV - ud. 24.01.05 - 03.03.05, n. 12256).
Si deve trattare, in particolare, di una custodia stabile e permanente, non essendo sufficiente una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (Cass. pen., sez. V - ud. 20.09.06 - 11.10.06, n. 34009). In altre parole, nel caso in cui tali oggetti non fossero stati in effetti lasciati incustoditi, ma fossero stati piuttosto controllati e sorvegliati, non potrebbe in alcun modo ricorrere tale aggravante, così come nel caso de quo, avendo la vigilanza sorvegliato Tizio dall'inizio dell'azione.
Con l'esclusione delle suddette aggravanti una qualsiasi azione penale nei confronti di Tizio doveva avvenire tramite querela, mai stata presentata, e pertanto, per il procedimento per cui è causa si chiede l'immediata declaratoria di non doversi procedere.
Rispondi

Da: Clelia8584 17/12/2015 15:16:41
Ciao! Scusate, a che ora e' la consegna a Roma?
Rispondi

Da: Lupocalabro1985 17/12/2015 15:18:46
I motivi scritti da giurd sono sbagliati ed ampiamente incompleti.. Guardate i numerosi post miei, di aiutinodacasa e di Ale e seguite quelli a mio avviso perché c'è tutto tutto
Rispondi

Da: Ale17/12/2015 15:22:34
primo motivo svolto...
1)NON DOVERSI PROCEDERE EX ART. 529 CPP PER DIFETTO DI UNA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA'.
Il giudice di prima istanza ha errato,a ben vedere, allorquando ritiene applicabili al caso in oggetto le aggravanti previste dall'art. 625, co. 1 n. 2 e 7 c.p., sebbene in materia vi siano numerosi orientamenti in merito, le più recenti pronunce emesse dalla Suprema Corte hanno correttamente saputo inquadrare la condotta del reo nell'alveo del furto semplice.
Ed infatti, con la sentenza del 30 settembre 2013 n. 40354, gli Ermellini si sono espressi circa la configurabilità dell'ipotesi aggravata di furto,nonché sulla definizione e chiarificazione del concetto di "occultamento" quale ipotesi di mezzo fraudolento in tal senso "l'aggravante dell'uso di un mezzo fraudolento, di cui all'art. 625, comma primo n.2, delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'iter criminoso, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, volta a sorprendere la contraria volontà del detentore ed a vanificare le difese che questi ha apprestato a difesa della cosa.Tale insidiosa e rimarcata efficienza offensiva non si configura nel mero occultamento sulla persona o nella borsa di merce esposta, trattandosi di banale, ordinario accorgimento che non vulnera in modo apprezzabile le difese apprestate a difesa del bene".
Appare evidente che l'occultamento, così considerato, più che rappresentare un mezzo fraudolento, nel senso previsto dall'art. 625 c.p., ossia un accorgimento malizioso adottato dal "ladro"per sorprendere il soggetto passivo del furto, appare il mezzo più semplice per realizzare l'impossessamento.
In definitiva, tale aggravante, dovrebbe certamente rappresentare un quid pluris rispetto all'attività necessaria per operare la sottrazione e l'impossessamento, quid pluris che nel modo più assoluto,così come corroborato dalla succitata giurisprudenza, non si è manifestato nella condotta posta in essere da Tizio, il quale nel prendere e nascondere sotto il giubbotto la res, non ha certamente mostrato alcuna scaltrezza, astuzia o particolare abilità richiesta dalla norma in oggetto.
Rispondi

Da: zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz17/12/2015 15:23:04
ragazzi nessuno mi può dire a che ora finiscono a Messina?
Rispondi

Da: Ale17/12/2015 15:23:55
raga ci ho provato,più veloce di così no potevo...
Rispondi

Da: aiutinodacasa17/12/2015 15:24:20
RAGAZZI NON COPIATE L'ATTO DI GIURD E' INCOMPLETO E SBAGLIATO!!!
Rispondi

Da: Tor17/12/2015 15:24:45
@Ale grande!!!
Rispondi

Da: aiutinodacasa17/12/2015 15:27:48
1) Si chiede che il Giudice adito dichiari di non doversi procedere perché l'azione penale non doveva essere iniziata, non configurandosi le aggravanti di cui all'art. 625 co. 1 n. 2 e 7.
Il Giudice di prime cure riteneva la penale responsabilità dell'imputato fondando il proprio convincimento sull'assunto che Tizio avesse fraudolentemente nascosto sotto il giubbotto una bottiglia di vino. Ebbene, sul punto, affinchè si configurino le aggravanti contestate è intervenuta la Suprema Corte che con la sentenza n. 40354/2013 a Sezioni Unite ha finalmente sciolto un dibattito che in casi simili creava non pochi dubbi per gli operatori del diritto.
La suddetta sentenza ha statuito che : "L'aggravante dell'uso di mezzo fraudolento di cui all'art. 625 c.p., comma 1, n. 2, delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'iter criminoso, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, volta a sorprendere la contraria volontà del detentore ed a vanificare le difese che questi ha apprestato a difesa della cosa. Tale insidiosa, rimarcata efficienza offensiva non si configura nel mero occultamento sulla persona o nella borsa di merce esposta in un esercizio di vendita a self service, trattandosi di banale, ordinano accorgimento che non vulnera in modo apprezzabile le difese apprestate a difesa del bene".
In parola, la sentenza chiarisce che nel caso de quo, avendo Tizio nascosto sotto il giubbotto la bottiglia di vino, tale fatto non caratterizza l'insidiosità, l'astuzia e la scaltrezza tali da configurare l'aggravante ex art. 625 co. 1 n. 2 c.p..
Questa difesa, inoltre ritiene il non configurarsi dell'aggravante ex art. 625 co. 1 n. 7, in quanto, sulle cose esposte al pubblico vi era costante vigilanza.
Infatti, in tali casi non sono mancate pronunce degli Ermellini che ormai offrono un orientamento giurisprudenziale consolidato in merito, in base al quale, nel caso di oggetti esposti in luoghi aperti o comunque accessibili al pubblico, non ricorrerebbe comunque l'aggravante di cui al n. 7 in oggetto, qualora si potesse rinvenire comunque una forma di "custodia" continuativa e diretta (tra le molteplici sentenze, le più recenti: Cass. pen., sez. V - ud. 20.09.06 - 11.10.06, n. 34009; Cass. pen., sez. V - ud. 08.02.06 - 15.03.06, n. 9022; Cass. pen., sez. IV - ud. 24.01.05 - 03.03.05, n. 12256).
Si deve trattare, in particolare, di una custodia stabile e permanente, non essendo sufficiente una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (Cass. pen., sez. V - ud. 20.09.06 - 11.10.06, n. 34009). In altre parole, nel caso in cui tali oggetti non fossero stati in effetti lasciati incustoditi, ma fossero stati piuttosto controllati e sorvegliati, non potrebbe in alcun modo ricorrere tale aggravante, così come nel caso de quo, avendo la vigilanza sorvegliato Tizio dall'inizio dell'azione.
Con l'esclusione delle suddette aggravanti una qualsiasi azione penale nei confronti di Tizio doveva essere iniziata tramite querela, mai stata presentata, e pertanto, per il procedimento per cui è causa si chiede l'immediata declaratoria di non doversi procedere.
Rispondi

Da: Ale17/12/2015 15:27:52
concludete il primo motivo così: Pertanto, mancando la querela da parte della persona offesa (del supermercato in questo caso), manca  la condizione di procedibilità necessaria ai fini del proseguimento dell'azione penale, della quale si richiede l'immediata declaratoria.
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Da: Saraxxx 17/12/2015 15:28:41
Alcuni dicono che Napoli consegna alle 17 altri alle
17.30..per Piacere si può sapere l orario esatto?
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Da: anemores17/12/2015 15:30:20
lecce consegna alle 17.20
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Da: TEJO 17/12/2015 15:33:32
cAPITLE
Rispondi

Da: dy17/12/2015 15:40:43
Tracce facili anche oggi,raga resistete!
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Da: Clelia8584 17/12/2015 15:44:33
Consegna Roma?
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Da: sheva17/12/2015 15:46:36
Appello di una facilità estrema, davvero chi non ha idea di cosa scrivere cambi mestiere.
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Da: zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz17/12/2015 15:47:56
consegna MESSINA???
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Da: mrt8517/12/2015 15:49:37
messina alle 17:45
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Da: cassetto17/12/2015 15:49:41
la consegna a roma?
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