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17 dicembre 2015 - Atto giudiziario - Penale
525 messaggi, letto 45310 volte

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Da: aiutinodacasa17/12/2015 13:11:33
MOTIVI
1) Si chiede che il Giudice adito dichiari di non doversi procedere perché l'azione penale non doveva essere iniziata, non configurandosi le aggravanti di cui all'art. 625 co. 1 n. 2 e 7.

2) Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p..

3) Ritenere il reato ex art. 624 c.p. non consumato, bensì tentato, e applicare le relative modifiche alla quantificazione della pena (art. 56 c.p.).
Rispondi

Da: alex75617/12/2015 13:12:06
chi posta l'atto completo???? grazie!!!
Rispondi

Da: aiutinodacasa17/12/2015 13:14:19
è normale che si fa riferimento alla omessa querela!!!! è tutto nel primo motivo!!!per questo si chiede IL NON DOVERSI PROCEDERE!!! SE IL REATO FOSSE AGGRAVATO DALL'ART 625 NON C'è BISOGNO DELLA QUERELA, MA NEL MOMENTO IN CUI ESCLUDIAMO LE AGGRAVANTI E RIMANE IL FURTO SEMPLICE C'è BISOGNO DELLA QUERELA PER INIZIARE L'AZIONE PENALE, QUINDI, SICCOME NON C'è STATA SI CHIEDE IL NON DOVERSI PROCEDERE E L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO XKè L'AZIONE PENALE NON POTEVA ESSERE INIZIATA!!!
Rispondi

Da: Lupocalabro1985 17/12/2015 13:14:45
Allora i motivi d'appello sono:
1) non doversi procedere, ex art. 529 c.p.p., per difetto di querela quale condizione di procedibilità richiesta dall'art. 624 c.p non configurandosi le aggravanti di cui all'art. 625, c. 1 nn. 2 e 7 (la prima, con il richiamo alle S.U.  40354/2013 e 8094/2014; la seconda, invece, il richiamo è a Cass. pen. 11161/2014 in quanto il controllo costante e diretto della sorveglianza è incompatibile con la situazione di affidamento alla pubblica fede di avventori e clienti);
2) riconoscimento dell'art. 56 c.p. in relazione al delitto di furto che è solo tentato e non consumato (Cass. S.U. 52117/2014; Cass. pen. 2151/2014 perchè la costante sorveglianza fa mantenere una relazione ininterrotta con il bene);
3) riconoscimento della circostanza attenuante dell'art. 62, c. 1 n. 4 perchè il danno patrimoniale è di particolare tenuità;
4) applicazione dell'art. 131 bis per la particolare tenuità del fatto;
5) non menzione della sentenza di condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Rispondi

Da: IngegnereAiutoAvvocato17/12/2015 13:14:45
CONFERMATE I MOTIVI DI aiutinodacasa ( che ringrazio) così che siamo sempre tutti allineati
Rispondi

Da: V?17/12/2015 13:16:01
x aiutinodacasa

puoi postare la soluzione l'atto completo ?
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Da: aiutinodacasa17/12/2015 13:16:22
NON C'è BISOGNO DEL PUNTO 3) DI LUPOCALABRO LE ATTENUANTI ERANO GIà STATE RICONOSCIUTE IN PRIMO GRADO! PER ME I PUNTI RESTANO SOLO TRE:
MOTIVI
1) Si chiede che il Giudice adito dichiari di non doversi procedere perché l'azione penale non doveva essere iniziata, non configurandosi le aggravanti di cui all'art. 625 co. 1 n. 2 e 7.

2) Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p..

3) Ritenere il reato ex art. 624 c.p. non consumato, bensì tentato, e applicare le relative modifiche alla quantificazione della pena (art. 56 c.p.).
Rispondi

Da: aiutinodacasa17/12/2015 13:18:03
INOLTRE RITENGO CHE L'ORDINE ESATTO DEBBA ESSERE: NON DOVERSI PROCEDERE, 131 BIS ED INFINE IL TENTATIVO, PERCHè IL 131 BIS OFFRIREBBE PROPRIO LA NON PUNIBILITà INVECE IL TENTATIVO è PUNIBILE E VA X ULTIMO MOTIVO ... IN EXTREMIS
Rispondi

Da: 131 bis17/12/2015 13:18:31
Anche quando chiedete l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto dovete escludere le aggravanti. sono aggravanti ad effetto speciale. vedi 131bis co.IV. ma occhio perchè a quel punto, quando le hai escluse, manca la condizione di procedibilità....io non lo scriveri se dovessi fare aappelo...non mi sembra molto logico
Rispondi

Da: Berne 17/12/2015 13:22:55
che confusione ragazzi, se non siete sicuri non scrivete. L'atto è di una semplicità imbarazzante si può solo complicare.
Interessante la tesi secondo cui esprimere un opinione confrontandosi in diritto significata violare la legge, quanti nipotini di Stalin…
Rispondi

Da: Lupocalabro1985 17/12/2015 13:24:07
va benissimo il tuo ordine aiutinodacasa, ma l'attenuante io la metterei comunque anke perchè sono state riconosciute solo le attenuanti generiche e non questa ke è comune..il punto 5 mio a scelta ed ad abundantiam, ma comunque di solito questi profili per quanto ininfluenti nella risoluzione dell'atto sono approvati positivamente dai commissari..comunque come schema ci siamo..bravi tutti
Rispondi

Da: Berne 17/12/2015 13:26:19
In linea di principio i motivi sono articolati dal più favorevole per l'appellante al meno … Stando così le cose è più favorevole lo schema che consente di sostenere il difetto di querela perché conduce a un proscioglimento ex 529 c.p.p., il no  doversi procedere fondato sul 131 bis è meno favorevole perché resta traccia nel casellario giudiziale e ai sensi del 651 bis c.p.p. ai fini del giudizio per il risarcimenti del danno provocato dal reato…ma forse voliamo troppo alto
Rispondi

Da: Daniela 17/12/2015 13:27:35
Ragazzi volete postare la stesura dell atto completo??? A Napoli alle 5.30 devono consegnare!!!! Per favore i ragazzi aspettano la soluzione completa! Grazieeeee
Rispondi

Da: Berne 17/12/2015 13:29:58
Questo è un atto che si scrive in 3, massimo 4 ore …all'esame intendo
Rispondi

Da: Tes17/12/2015 13:30:25
1 improcedibilità per difetto di querela
2 improcedibilità 131 bis
3. Derubricazione e riconoscimento attenuante 62 c 1
Rispondi

Da: V?17/12/2015 13:30:39
x aiutino da casa HELP HELP ATTO COMPLETO
Rispondi

Da: Tor17/12/2015 13:33:28
Aiutinodacasa posteresti l'atto completo? grazie!!!!
Rispondi

Da: PER mammarompi17/12/2015 13:34:26
possibili conclusioni?
Rispondi

Da: Tes x BERNE e LUPOCALABRO17/12/2015 13:37:41
Il riconoscimento dell attenuante ex 62 c 1 la metteresti al terzo punto o autonomamente?
1) Si chiede che il Giudice adito dichiari di non doversi procedere perché l'azione penale non doveva essere iniziata, non configurandosi le aggravanti di cui all'art. 625 co. 1 n. 2 e 7.

2) Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p..

3) Ritenere il reato ex art. 624 c.p. non consumato, bensì tentato, e applicare le relative modifiche alla quantificazione della pena (art. 56 c.p.),


Rispondi

Da: V?17/12/2015 13:38:32
Aiutinodacasa posteresti l'atto completo? grazie!!!!
Rispondi

Da: aiutinodacasa17/12/2015 13:48:35
MOTIVI
1) Si chiede che il Giudice adito dichiari di non doversi procedere perché l'azione penale non doveva essere iniziata, non configurandosi le aggravanti di cui all'art. 625 co. 1 n. 2 e 7.

2) Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p..

3) Ritenere il reato ex art. 624 c.p. non consumato, bensì tentato, e applicare le relative modifiche alla quantificazione della pena (art. 56 c.p.).
Rispondi

Da: aiutiamoMaNonSo17/12/2015 13:48:55
sul sito di giurda nel CHIEDE mette solo:

1) dichiarare la non punibilità dell'imputato in quanto … [9]

2) ritenere il reato non consumato, bensì tentato, e applicare le relative modifiche alla quantificazione della pena (art. 56 e ss. c.p.);


Rispondi

Da: x ridere un po17/12/2015 13:48:56
che confusione sara' xke' ti amo
Rispondi

Da: PENELOPA 17/12/2015 13:49:33
LA STESURA DELL'ATTO PLEASE IN MANIERA TALE DA POTER MODIFICARE, SONO  LE 2 AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Rispondi

Da: yyyyyyyyyyyyyyyyyy17/12/2015 13:50:05
e la menzione della mancata querela?
Rispondi

Da: yyyyyyyyyyyyyyyyyy17/12/2015 13:51:38
in quanto non essendoci le aggravanti per il furto fosse necessaria la querela...
Rispondi

Da: Lupocalabro1985 17/12/2015 13:53:15
Allora ricopio i motivi d'appello:
1) non doversi procedere, ex art. 529 c.p.p., per difetto di querela quale condizione di procedibilità richiesta dall'art. 624 c.p non configurandosi le aggravanti di cui all'art. 625, c. 1 nn. 2 e 7 (la prima, con il richiamo alle S.U.  40354/2013 e 8094/2014; la seconda, invece, il richiamo è a Cass. pen. 11161/2014 in quanto il controllo costante e diretto della sorveglianza è incompatibile con la situazione di affidamento alla pubblica fede di avventori e clienti);
2) applicazione dell'art. 131 bis per la particolare tenuità del fatto;
3) riconoscimento dell'art. 56 c.p. in relazione al delitto di furto che è solo tentato e non consumato (Cass. S.U. 52117/2014; Cass. pen. 2151/2014 perchè la costante sorveglianza fa mantenere una relazione ininterrotta con il bene);
4) riconoscimento della circostanza attenuante dell'art. 62, c. 1 n. 4 perchè il danno patrimoniale è di particolare tenuità;
5) non menzione della sentenza di condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Questo è per un atto completo, ma se si mettono anche solo i primi tre va benissimo uguale
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Da: Tor17/12/2015 13:53:27
@aiutinodacasa l'impostazione centrale a questi punti???
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Da: insomma17/12/2015 13:54:32
la riqualificazione giuridica della condotta deve riguardare anche il tentativo..cioe si deve contestare la corretta qualificazione giuridica, dunque non sin tratta di un furto pluriaggravato, bensì di un tentativo di furto (non aggravato).non ha senso chiedere il tentativo come ultimo motivo...
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Da: alex75617/12/2015 13:54:36
chi puo' postare atto completo????
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