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17 dicembre 2014 - Parere PENALE
622 messaggi, letto 69103 volte

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Da: rosalinda230317/12/2014 11:46:41
seconda traccia
secondo me non avete letto bene la traccia.
La sentenza che risolve il caso è la n. 11745/2014 che configurerebbe solo il reato di insol. fraudolenta ma, visto che non vi è stata ancora condanna, se Tizio paga, non si configura più alcun reato.
Rispondi

Da: MARZIA849117/12/2014 11:49:10
Ragazzi ma secondo voi il fatto che nella seconda traccia è individuata solo la targa...cosa suggerisce???
Rispondi

Da: Laxa17/12/2014 11:49:13
vi consiglio di svolgere la traccia sulla concussione, partendo dall'analisi della condotta che astrattamente potrebbe essere inquadrata quale ipotesi di concussione ma che, a seguito della novella intervenuta con L.190/12, va considerata come induzione (principio del favor rei: il fatto è avvenuto nel 2010 ma la sentenza è del 2012).
analizzate poi l'elemento soggettivo (l'ispettore del lavoro è pubblico ufficiale).
Rispondi

Da: Fanch 17/12/2014 11:53:02
Ragazzi io studio per magistratura.
La traccia sul 319 quater era più che prevedibile.
La sentenza delle S.u. la aspettavamo come traccia di penale all'ultimo concorso in magistratura
Rispondi

Da: HERR17/12/2014 11:54:23
n. 11745/2014? NON CENTRA, FORSE HAI SCRITTO IL NUMERO SBAGLIATO.
Rispondi

Da: Duos17/12/2014 11:55:30
è vero, però le date credo siano collegate alla successione di leggi penali nel tempo
Rispondi

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Da: HERR17/12/2014 11:57:11
IO VORREI CAPIRE SE LA TRUFFA C'E' O NO...SE SI TRATTA SOLO DI INSOLVENZA FRAUDOLENTA.COSI' SEMBREREBBE.
Rispondi

Da: chiedo17/12/2014 11:57:51
ma secondo voi l'art.81 cp potrebbe anche rientrare?
Rispondi

Da: chiedo17/12/2014 11:59:26
mi riferisco alla traccia 2... art.81 cp?
Rispondi

Da: antea17/12/2014 12:00:02
postate la sentenza 19643/2014 per la seconda?
Rispondi

Da: DISPERATA201417/12/2014 12:00:35
RAGAZZI QUALCUNO CHE STA LAVORANDO AL PRIMO COMPITO POTREBBE COMINCIARE MAGARI A POSTARE L'INTRODUZIONE????
IL TEMPO STRINGE
Rispondi

Da: kikocik17/12/2014 12:01:33
Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-04-2014) 13-05-2014, n. 19643
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIANDANESE Franco - Presidente -

Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere -

Dott. LOMBARDO Luigi - Consigliere -

Dott. VERGA Giovanna - Consigliere -

Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1. N.E. nato il (OMISSIS);

2. P.T. nata il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 26/05/2011 della Corte di Appello di Lecce -

sez. distaccata di Taranto;

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;

udito il Procuratore Generale in persona del dott. Fulvio Baldi che ha concluso per l'inammissibilità.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con sentenza del 26/05/2011, la Corte di Appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto - confermava la sentenza con la quale, in data 26/09/2007, il Tribunale di Taranto, aveva dichiarato N. E. e P.T. colpevoli del reato di truffa ai danni della soc. Autostrade per l'Italia s.p.a. per avere effettuato transiti autostradali attraverso la pista riservata ai titolari di Viacard pur non essendo in possesso del suddetto mezzo di pagamento elettronico, riferendo in tutte le occasioni di non poter effettuare subito il pagamento dell'importo e, traendo così in errore i preposti addetti alla sorveglianza dei sistemi di controllo, si facevano rilasciare il rapporto di mancato pagamento che rimaneva inadempiuto.

2. Avverso la suddetta sentenza, entrambi gli imputati, in proprio, con unico ricorso, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

2.1. violazione dell'art. 640 cod. pen. per avere ritenuto la Corte la sussistenza del suddetto reato laddove la condotta addebitata era configurabile solo come un illecito amministrativo ex art. 176 C.d.S., comma 17 o, in subordine sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 641 cod. pen..

2.2. contraddittorietà della motivazione per aver ritenuto la Corte provato che a condurre i veicoli fosse il N. laddove non vi era alcuna prova in proposito.

3. Il ricorso, nei termini in cui le censure sono state dedotte è manifestamente infondato.

Quanto alla qualificazione giuridica, va ribadita la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la fattispecie in esame non integra il delitto di insolvenza fraudolenta di cui all'art. 641 cod. pen. ma il delitto di truffa, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio: infatti, va ritenuta fraudolenta la condotta di chi transita con l'autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera: Cass. 26289/2007 riv 237150.

Il reato, poi, non può ritenersi depenalizzato, in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la disposizione di cui all'art. 176 nuovo C.d.S., comma 17, secondo la quale è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale, non ha depenalizzato gli eventuali reati commessi dall'utente (insolvenza fraudolenta o truffa) che continuano pertanto a configurarsi tutte le volte in cui al semplice inadempimento di tale obbligazione si aggiungano gli elementi costitutivi dei predetti delitti (nella specie, artifici e raggiri): Cass. 10247/1996 riv 206286.

La censura sub 2.2., non può essere scrutinata in questa sede, non essendo stata oggetto di motivo di appello.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00 ciascuno.

Infine, va rammentato che, essendo stati tutti i motivi del ricorso dichiarati inammissibili, trova applicazione il principio di diritto secondo il quale "l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." ex plurimis SSUU 22/11/2000, De Luca, Riv 217266 - Cass. 4/10/2007, Impero.

P.Q.M.

DICHIARA Inammissibile il ricorso e CONDANNA i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della
Rispondi

Da: MARZIA849117/12/2014 12:03:17
RAGAZZI SECONDO ME IL FATTO CHE SIA RICONOSCIUTO SOLO X MEZZO TARGA VUOLE DIRCI QUALCOSAAA...
Rispondi

Da: asg17/12/2014 12:04:20
oggi a Roma si so sbrigati. alle 10.03 tutti dentro e noi ad aspettare le tracce che sono uscite alle 10.05. maledizione!! daje nori sempre e comunque. domani in fretta co le foto.
grazie sempre
Rispondi

Da: inassatalll17/12/2014 12:04:37
Soluzione prima traccia

Norme di riferimento:

Art. 317 c.p. (Concussione): Il pubblico ufficiale, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità): Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.
Ne casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Sentenze di riferimento:

Cass. Penale, Sez. VI, 7 novembre 2013, n. 5496:

"Le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo il contrasto giurisprudenziale che si era determinato dopo l'entrata in vigore della L. n. 190 del 2012, hanno recentemente chiarito che la fattispecie di induzione indebita di cui all'articolo 319 quater c.p. è caratterizzata da una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio. Nella concussione di cui all'articolo 317 c.p., invece, si è in presenza di una condotta del pubblico ufficiale che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del soggetto.
In applicazione di questi principi, la condotta posta in essere dall'imputato avere il Mo. prospettato al Sa. che con la dazione di mille euro in contanti e con la messa a punto delle sue automobili avrebbe risolto i suoi problemi in relazione alle violazioni riscontrate nella sua autofficina (lavoro nero; inidoneità della autocertificazione presentata) appare caratterizzata dalla strumentalizzazione delle funzioni dell'ufficio espletato a scopo di privato tornaconto, ma di certo non idonea a annientare la libertà di autodeterminazione del privato, avendo posto in essere forme di pressione che chiaramente lasciavano un margine di scelta al destinatario della pretesa, il quale denunciò il fatto ai Carabinieri, e, qualora avesse deciso di versare il denaro, avrebbe in realtà mirato, oltre tutto, ad ottenere un provvedimento illegittimo ed a lui favorevole.
Ne deriva la necessità di qualificare il fatto ascritto all'imputato ai sensi dell'articolo 319 quater c.p., con conseguente annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla pena e rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Roma".
Cass. Penale, Sez. Unite, 24 ottobre 2013, n. 12228:

"il reato di cui all'art. 317 c.p., come novellato dalla L. n. 190 del 2012, è designato dall'abuso costrittivo del pubblico ufficiale, attuato mediante violenza o - più di frequente - mediante minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius, da cui deriva una grave limitazione, senza tuttavia annullarla del tutto, della libertà di autodeterminazione del destinatario, che, senza alcun vantaggio indebito per sè, è posto di fronte all'alternativa secca di subire il mah prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebito";
- "il reato di cui all'art. 319 quater c.p., introdotto dalla L. n. 190 del 2012, è designato dall'abuso induttivo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, vale a dire da una condotta di persuasione, di suggestione, di inganno (purchè quest'ultimo non si risolva in induzione in errore sulla doverosità della dazione), di pressione morale, con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perchè motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale, il che lo pone in una posizione di complicità col pubblico agente e lo rende meritevole di sanzione"; 
- "nei casi c.d. ambigui, quelli cioè che possono collocarsi al confine tra la concussione e l'induzione indebita (la c.d. zona grigia dell'abuso della qualità, della prospettazione di un male indeterminato, della minaccia-offerta, dell'esercizio del potere discrezionale, del bilanciamento tra beni giuridici coinvolti nel conflitto decisionale), i criteri di valutazione del danno antigiuridico e del vantaggio indebito, che rispettivamente contraddistinguono i detti illeciti, devono essere utilizzati nella loro operatività dinamica all'interno della vicenda concreta, individuando, all'esito di una approfondita ed equilibrata valutazione complessiva del fatto, i dati più qualificanti";
- "v'è continuità normativa, quanto al pubblico ufficiale, tra la previgente concussione per costrizione e il novellato art. 317 c.p., la cui formulazione è del tutto sovrapponibile, sotto il profilo strutturale, alla prima, con l'effetto che, in relazione ai fatti pregressi, va applicato il più favorevole trattamento sanzionatorio previsto dalla vecchia norma";
- "l'abuso costrittivo dell'incaricato di pubblico servizio, illecito attualmente estraneo allo statuto dei reati contro pubblica amministrazione, è in continuità normativa, sotto il profilo strutturale, con altre fattispecie incriminatrici di diritto comune, quali, a seconda dei casi concreti, l'estorsione, la violenza privata, la violenza sessuale (artt. 629, 610 e 609 bis, con l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 9);
- "sussiste continuità normativa, quanto alla posizione del pubblico agente, tra la concussione per induzione di cui al previgente art. 317 c.p., e il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319 quater c.p., considerato che la pur prevista punibilità, in quest'ultimo, del soggetto indotto non ha mutato la struttura dell'abuso induttivo, ferma restando, per i fatti pregressi, l'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui alla nuova norma";
- "il reato di concussione e quello di induzione indebita si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre l'extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis ed evidenzia l'incontro assolutamente libero e consapevole delle volontà delle parti";
- "Il tentativo di induzione indebita, in particolare, si differenzia dall'istigazione alla corruzione attiva di cui all'art. 322 c.p., commi 3 e 4, perchè, mentre quest'ultima fattispecie s'inserisce sempre nell'ottica di instaurare un rapporto paritetico tra i soggetti coinvolti, diretto al mercimonio dei pubblici poteri, la prima presuppone che il funzionario pubblico, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, ponga potenzialmente il  suo interlocutore in uno stato di soggezione, avanzando una richiesta perentoria, ripetuta, più insistente e con più elevato grado di pressione psicologica rispetto alla mera sollecitazione, che si concretizza nella proposta di un semplice scambio di favori"


Rispondi

Da: Jac17/12/2014 12:06:56
è la sentenza 19643 del 2014 che risolve il caso della seconda traccia. Vi è truffa perchè il camionista ha usato più volte artifizi e raggiri per evitare il pagamento
Rispondi

Da: nori 17/12/2014 12:07:59
ragazzi, uno schema semplice e chiaro per la seconda traccia???
per favore... :(
c'è una confusione immane!
Rispondi

Da: nori 17/12/2014 12:09:22
io mi sbrigo con le tracce, ma voi postate soluzioni!!!
Rispondi

Da: Fabiov79 17/12/2014 12:10:43
nella prima traccia se l'appello viene fatto nel 2012 come si fa a far riferimento alle sentenze del 2013 e 2014 ovvero successive all'appello??????
Rispondi

Da: chiedo17/12/2014 12:12:16
traccia 2:
Dispositivo dell'art. 81 Codice Penale
Fonti â†' Codice Penale â†' LIBRO PRIMO - Dei reati in generale â†' Titolo III - Del reato (Artt. 39-84) â†' Capo III - Del concorso di reati
È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave (1) aumentata sino al triplo (2) chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge (3).
Rispondi

Da: artu7317/12/2014 12:12:36
Fate la seconda traccia... insolvenza fraudolenta tutta la vita! cercate le sentenze della Cassazione e tenete presente che se si pagano i pedaggi prima della sentenza di condanna il giudice dichiara il non doversi procedere.
Rispondi

Da: Fabiov79 17/12/2014 12:12:59
leggete bene la traccia, è un errore fare riferimento alla sentenza del 2013 se Tizio va dall'avv per l'appello nel 2012
Rispondi

Da: structural engineer17/12/2014 12:16:04
scusate ragazzi ma ormai sapete la giurisprudenza a cui far riferimento, dunque strutturate il pare in maniera chiara...

lo so che non è semplice ma credo che bisogna far riferimento a dati oggettivi

scusate la mia irriverenza
Rispondi

Da: chiedo17/12/2014 12:17:47
traccia 2: ma l'art. 81 bisogna metterlo???? aiutoooooooo vi pregoooooooo
Rispondi

Da: Fedemar 17/12/2014 12:18:08
Qualcuno può postare uno schema sintetico di riferimento della seconda traccia ?
Rispondi

Da: sentenza 2 traccia17/12/2014 12:18:42
e, Cassazione Penale, sez. II, sent. 14.11.2012 n. 44140 nella quale si chiarisce: "Questa Suprema Corte a Sezioni Unite (e la costante giurisprudenza di questa Corte successiva) ha affermato il principio - condiviso dal Collegio - che poichè l'art. 176 C.d.S., comma 17, - il quale punisce con la sanzione pecuniaria chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale - espressamente ed inequivocabilmente stabilisce la sussidiarietà di tale illecito amministrativo rispetto alle fattispecie penali eventualmente concorrenti, nei cui confronti, pertanto, non si pone in rapporto di specialità, nell'ipotesi di omesso adempimento, da parte dell'utente, dell'obbligo di pagamento del pedaggio autostradale, ben può configurarsi, ove ne sussistano in concreto gli elementi costitutivi, il delitto di insolvenza fraudolenta o di truffa (Sez. U, Sentenza n. 7738 del 09/07/1997 Ud. - dep. 31/07/1997 - Rv. 208219; Sez. 2, Sentenza n. 24529 dell'11/04/2012, dep. 20/06/2012)" e "In riferimento alla condotta dell'imputato che per molte volte si presenta al casello autostradale dichiarando di non avere denaro e in altre occasioni si accoda a veicoli che lo precedono per non pagare il pedaggio, la reiterazione delle condotte dissimulatorie unitamente al persistente inadempimento sono elementi che inducono a ritenere che l'intento di non adempiere fosse già maturo nel soggetto alla guida del veicolo sin dal momento della stipula del contratto avvenuta "per facta concludentia" (confermata la condanna per insolvenza fraudolenta e truffa)."

Qui trovi tutte le notizie aggiornate sull'Esame di Avvocato 2014.
Rispondi

Da: avvocato del sud 17/12/2014 12:19:07
la sentenza non è irrevocabile, non perdete tempo
Rispondi

Da: wowowow17/12/2014 12:21:40
Quanto alla qualificazione giuridica, va ribadita la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la fattispecie in esame non integra il delitto di insolvenza fraudolenta di cui all'art. 641 cod. pen. ma il delitto di truffa, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio: infatti, va ritenuta fraudolenta la condotta di chi transita con l'autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera: Cass. 26289/2007 riv 237150.

non è insolvenza ma truffa leggete bene la sentenza del 2014
Rispondi

Da: structural engineer17/12/2014 12:23:01
traccia 2

quindi alla fine  tizo è accucsato di insolvenza fraudolenta e truffa
sono questi gli unici due capi d'accusa?????
Rispondi

Da: petrosino17/12/2014 12:26:45
la Sesta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3251 del 5 dicembre 2012, depositata il 22 gennaio 2013,


METTETE SOLO QUESTA...A PARERE MIO...
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