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17 dicembre 2014 - Parere PENALE
622 messaggi, letto 69103 volte

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Da: Per filippas17/12/2014 17:43:31
Io ho consigliato alla mia amica di metterla alla fine dicendo che tutto il "suo" ragionamento sarà poi confermato dalla sent. Che dici?

Rispondi

Da: robertinoooo  -banned!-17/12/2014 17:43:32
ma vi rendete conto che bisogna CONSEGNARE?!!!!
Sbrigatevi!!!
Rispondi

Da: robertinoooo  -banned!-17/12/2014 17:44:24
cmq fate davvero pena. Solo 19 pagine in un'intera giornata su una questione così importante?!
Rispondi

Da: Per filippas17/12/2014 17:45:06
Non basando tutto il parere sulla sentenza...
Le ho fatto riprendere quella del 5.12.2012 che è subito dopo il deposito e che quindi secondo me calza a pennello. La tua opinione?
Rispondi

Da: robertinoooo  -banned!-17/12/2014 17:45:12
ATTENZIONE, URGENTE: per caso si sa già quale lettera hanno estratto per l'orale?! Vi prego è importante, devo saperlo per il mio moroso.
Rispondi

Da: robertinoooo  -banned!-17/12/2014 17:47:32
A T T E N Z I O N E!!!

non seguite il parere di chi vi dice di collocarvi idealmente nel 2012. Noi siamo nel 2014, il parere vi viene chiesto OGGI!!! Quindi il termine è scduto, è scaduto ogni termine possibile e immaginabile e controllate pure la data stampata sullo yogurt che avete in frigo, rientrando a casa!
Non fate questo errore che stanno facendo a CENTINAIA!
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Da: robertinoooo  -banned!-17/12/2014 17:50:12
aggiungete anche che:

Il primo a rendersi conto del pasticciaccio della riforma della concussione era stato Raffaele Cantone, da poco presidente dell'Anticorruzione, all'epoca in forza all'Ufficio del massimario della Cassazione. Cantone aveva individuato molti punti deboli nella legge tanto che alla fine a dirimere la questione furono chiamate le sezioni Unite della Suprema corte. In 19 pagine relazione, naturalmente senza nominare né il processo Ruby né il caso Penati, Cantone aveva scritto nero su bianco che il cosiddetto spacchettamento della concussione in due ipotesi - induzione e costrizione appunto- avrebbe potuto incidere pesantemente sui processi per quel reato.

Come? Facendolo evaporare nel campo del penalmente irrilevante e, di fatto, morire. Questo perché scompariva come parte attiva l'incaricato di pubblico servizio (e Berlusconi essendo premier lo era quando telefonò da Parigi per far liberare Ruby) e veniva inserita invece la punibilità di chi viene indotto a commettere il reato. I poliziotti che rilasciarono la minorenne marocchina dopo la teòlefonata del presidente del Consiglio che la indicava come "nipote del presidente egiziano Mubarak", paventando una possibile crisi diplomatica, nel procedimento istruito da Ilda Boccassini a Milano figurano al contrario come parti lese.

E alla fine che cosa decisero le sezioni Unite della Cassazione? Nel verdetto del 24 ottobre 2013, la Corte presieduta da Giorgio Santacroce stabilì che le nuove norme "spacchettate" dovevano essere interpretate condannando più duramente solo chi "limita radicalmente" la libertà del soggetto sul quale fa pressione, e in modo più mite - con prescrizione breve e senza pena accessoria - chi esercita una "pressione non irresistibile". In sostanza, i giudici di piazza Cavour hanno alzato l'asticella del limite che differenzia la concussione per costrizione, più grave, dall'induzione indebita. Il reato di costrizione resta applicabile solo quando le pressioni mettono qualcuno con le spalle al muro. Una voce critica fu quella del procuratore generale Vito D'Ambrosio, secondo il quale la nuova formulazione aveva "posto più problemi di quelli che voleva risolvere", per "mancanza di indicazioni nitide".

Ecco la soluzione di diritto adottata dalle Sezioni Unite: "La fattispecie di induzione indebita è caratterizzata da una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio". La congiunzione "e" è fondamentale: se non c'è un vantaggio, come nel caso di Ostuni, non c'è reato. Come ha sottolineato l'avvocato Coppi. Quanto alla concussione per costrizione, scrivono i giudici, le maglie sono assai più strette: si verifica soltanto se "si è in presenza di una condotta del pubblico ufficiale che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del destinatario".
Rispondi

Da: MARIARIEL17/12/2014 17:55:49
La traccia chiede di analizzare la fattispecie o le fattispecie  configurabili nel caso sottoposto al nostro esame.

Tizio è stato sottoposto a procedimento penale per aver eluso più volte il pagamento del pedaggio autostradale.

Orbene dobbiamo esaminare le conseguenze penali della condotta di Tizio.

Indubbiamente Tizio eludendo il pagamento del pedaggio autostradale ha commesso un delitto patrimoniale. I reati  che potrebbero essere ipotizzati sono quelli della truffa e della insolvenza fraudolenta. Riguardo il primo reato l'art. 640 del codice penale stabilisce che chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

Riguardo il secondo reato l'art. 641 stabilisce che chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora l'obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 516.

Varie sentenze della Cassazione hanno configurato in caso di elusione del pagamento autostradale il reato di insolvenza o truffa in base alla condotta tenuta dall'imputato.

Va esaminato quale dei due reati potrebbe essere imputato a Tizio.

La condotta di Tizio che ha imboccato la corsia che conduce alle porte riservate a chi è dotato di Telepass, che  si è posto sulla scia dell'autovettura che lo precedeva - regolarmente munito di telepass - riuscendo ad uscire dal casello prima che la sbarra si abbassasse, integrerebbe gli  artifici e raggiri previsti dal reato di truffa, così come l'uscita dalla sede autostradale senza aver pagato il pedaggio configura una disposizione patrimoniale pregiudizievole per la P.A.

E' evidente che l'atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole sia in evidente relazione causale diretta con gli artifici e raggiri sopra delineati.

Riguardo l'insolvenza fraudolenta,  un orientamento costante della cassazione penale ha stabilito che" l'insolvenza fraudolenta si distingue dalla truffa perchè la frode non viene attuata mediante i mezzi insidiosi dello artificio o del raggiro ma con un inganno rappresentato dello stato di insolvenza del debitore e della dissimulazione della sua esistenza finalizzato all'inadempimento dell'obbligazione, in violazione di norme comportamentali"  (Sez. U, Sentenza n. 7738 del 09/07/1997 Ud. - dep. 31/07/1997 - Rv. 208219; Sez. 2, Sentenza n. 24529 dell'11/04/2012, dep. 20/06/2012).

A prova dell'insolvenza fraudolenza  si evidenzia che Tizio ha più  volte accettato, con il fatto stesso del ritiro del tagliando, la prestazione offertagli dall'ente gestore dell'autostrada, assumendo così l'obbligazione corrispettiva che ha più volte eluso mediante artefici e raggiri. La dissimulazione di cui all'art. 641 c.p. ad avviso della Giurisprudenza penale può realizzarsi con comportamenti diversi, positivi o negativi, tra i quali ultimi rientrano la reticenza o il silenzio; in particolare,  la Cassazione Penale con sentenza, 04/07/2000, n. 43730., ha precisato che, trattandosi dell'utilizzazione dell'autostrada, che la società concessionaria fornisce prima del pagamento del pedaggio, il contratto si stipula per facta concludentia ed il mancato pagamento è riconducile ad un elemento soggettivo, non caratterizzato dall'induzione in errore, ma da un mero atteggiamento negativo dell'autore nei confronti dell'errore sulla solvibilità in cui versa la parte offesa, alla contrattazione . Al riguardo l'atteggiamento psicologico - vale a dire il dolo generico, è rappresentato dalla consapevolezza dello stato di insolvenza e dall'elemento volitivo, costituito dal preordinato proposito di non adempiere.

Va osservato tuttavia che una recentissima sentenza della Corte di Cassazione in merito all'elusione del pedaggio autostradale ha configurato il solo reato di truffa escludendo quello di insolvenza fraudolenta "Quanto alla qualificazione giuridica, va ribadita la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la fattispecie in esame non integra il delitto di insolvenza fraudolenta di cui all'art. 641 cod. pen. ma il delitto di truffa, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio: infatti, va ritenuta fraudolenta la condotta di chi transita con l'autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera. (Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-04-2014) 13-05-2014, n. 19643.).

Nel nostro caso la condotta di Tizio sembrerebbe però configurare entrambi i reati, sia quello della truffa, per aver con raggiri e artefici eluso il pedaggio autostradale, sia quello dell'insolvenza fraudolenta per aver  contratto un'obbligazione col proposito di non adempierla dissimulando la propria insolvenza per ben 30 volte.

Al riguardo una sentenza della Cassazione ha affermato che In riferimento alla condotta dell'imputato che per molte volte si presenta al casello autostradale dichiarando di non avere denaro e in altre occasioni si accoda a veicoli che lo precedono per non pagare il pedaggio, la reiterazione delle condotte dissimulatorie unitamente al persistente inadempimento sono elementi che inducono a ritenere che l'intento di non adempiere fosse già maturo nel soggetto alla guida del veicolo sin dal momento della stipula del contratto avvenuta "per facta concludentia" . (Cassazione penale , sez. II, sentenza 14.11.2012 n° 44140).

Inoltre va detto che la condotta di Tizio configura un illecito amministrativo per violazione dell'art. 176 co 17 del Codice della Strada.

Al riguardo la sentenza della Cassazione su richiamata ha statuito che il rapporto tra la norma del codice della strada rispetto alle fattispecie penali concorrenti è di sussidiarietà "Il Collegio ritiene che la Corte territoriale abbia fatto corretta" applicazione di principi consolidati (cfr. SS.UU. 9 luglio 1997, n. 7738 sopra citati), secondo cui l'art. 176 C.d.S., comma 17, che punisce con la sanzione pecuniaria chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale, si pone in rapporto di sussidiarietà e non già di specialità rispetto ad altre fattispecie penali eventualmente concorrenti. In particolare il reato di insolvenza fraudolenta - in ipotesi di mancato adempimento, da parte dell'automobilista, dell'obbligazione di pagamento del pedaggio autostradale, inerente al negozio di utilizzo della relativa rete - non è escluso nè dalla coesistenza di una figura integrante un illecito amministrativo, stante la sua funzione sussidiaria della norma penale, nè dalla natura del pedaggio, che ha funzione di corrispettivo e non di tassa." (Cassazione penale , sez. II, sentenza 14.11.2012 n° 44140).

Pertanto Tizio  potrebbe essere imputato e condannato per  truffa ed insolvenza fraudolenza continuati ex art. 81 co. 2 cp. Tuttavia in base al secondo comma dell'art.641 secondo cui  l'adempimento dell'obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato, Tizio potrebbe evitare l'eventuale condanna per insolvenza fraudolenta corrispondendo quanto dovuto.
Rispondi

Da: yuotre17/12/2014 17:55:49
CATANZARO HA CONSEGNATO?????
Rispondi

Da: yuotre17/12/2014 17:56:32
OGGI NIENTE ESPULSIONI DI MASSA IN ITALIA E A CATANZARO PER I CELLULARI????
Rispondi

Da: nessuna consegna ora17/12/2014 17:57:16
si consegnera non prima delle 18 e 30
Rispondi

Da: filippas 17/12/2014 17:57:21
ok per qll del 2012. io quella del 2013 non la citerei.
Rispondi

Da: turcaccio17/12/2014 18:07:04
Rimini?
Rispondi

Da: Gigetta334417/12/2014 18:10:23
Ma la responsabilità penale non è personale...quindi se non lo hanno mai fermato....sicuri che non ci si possa opporre anche dicendo che la colpa o il dolo devono essere provati?
Rispondi

Da: robertinoooo  -banned!-17/12/2014 18:11:16
Giovinazzo ha consegnato? E Bitetto? E Palo del Colle?
Vi prego ditemelo, è importante.
Rispondi

Da: ops17/12/2014 18:16:40
Avete notizie da Reggio Calabria se hanno finito??
Rispondi

Da: disfattista17/12/2014 19:34:25
lasciate ogni speranza voi che partecipate:
SE NON PASSATE (2 SU 3) EMIGRATE ALL'ESTERO PERCHE' SENZA CODICI COMMENTATI NON ANDRA' MEGLIO.
Rispondi

Da: robertinoooo  -banned!-17/12/2014 19:55:22
x disfattista: guarda, questi sono così ciucci che il passaggio ai codici lisci non gli procurerà alcun danno. Tanto dipendono completamente dall'esterno, non si accocchiano nemmeno con i codici commentati, dipenderanno dall'esterno pure l'anno prossimo, e il compito glielo farà qualcun'altro. Anzi con il passaggio ai codici lisci si allargheranno a dismisura i criteri di correzione. Alla fine ci sarà sempre un contingente di candidati che devono superare l'esame. Non ci siamo, la selezione va fatta a monte, va fatta prima.
Rispondi

Da: Mr. Bi 17/12/2014 20:19:24
Nella seconda non può essere truffa aggravata dato che Autostrade per l'Italia è al 100% privata e comunque la traccia non dà alcuna indicazione in tal senso.
Anche sull'81 cpv, francamente è superfluo dirlo in un parere, comunque non si applica necessariamente ed è un tema processuale rispetto alla pena, mentre i reati sono in concorso materiale, al più unificati dal vincolo della continuazione. Ma ripeto, secondo me si poteva non mettere
Rispondi

Da: ingpaola 17/12/2014 20:19:56
Anche questa e andata...
Rispondi

Da: Vdp 17/12/2014 20:36:27
Tizio andava dal legale pochi giorni dopo il deposito della sentenza.... Quindi era appellabile...
Rispondi

Da: Duos17/12/2014 20:59:12
buonanotte
Rispondi

Da: cdalecce17/12/2014 21:48:20
A Lecce procede tutto bene. Controlli a campione. Bravissimo il presidente De Iaco.
Rispondi

Da: penalista18/12/2014 00:37:04
La vicenda per la quale si redige parere, è relativa al fatto che vede Tizio destinatario di una condanna per il reato di cui all'art. 317c.p., perchè nella veste di pubblico ufficiale, in quanto ispettore dell'ASL, nel corso di un accertamento presso la autorimessa di Caio, a seguito di accertate assunzioni irregolari di lavoratori in nero, per evitare la contestazione prevista per legge, chiedeva al suddetto Caio la somma di 500 euro.
Caio accetta tale proposta per evitare di pagare le sanzioni e Tizio, a seguito della consegna dell'importo pattuito, evita quindi di fare le contestazioni.

L'articolo 317, cioè la norma che sanziona la concussione, è stata di recente novellata dalla legge n. 190 del 06.11.2012.
Il delitto in esame è denominato concussione e consisteva, prima di tale modifica, nella condotta del "pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
Tale delitto è un reato proprio, contenuto nel Titolo II del c.p., quello cioè "Dei delitti contro la pubblica amministrazione". I beni tutelati dalla fattispecie sono il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica amministrazione e, allo stesso tempo, vengono tutelati anche i privati dagli abusi di potere e lesioni della libertà di autodeterminazione.
L'art. 317 c.p., così come novellato, rimane un reato proprio, commissibile però esclusivamente dal pubblico ufficiale e non più anche dall'incaricato di pubblico servizio, viene modificato il trattamento sanzionatorio con l'aumento della pena base da quattro a sei anni, ma prevede come condotta consumativa, esclusivamente quella di costrizione.
Con la riforma suddetta, il legislatore ha quindi operato una scissione tra le condotte di costrizione e induzione, utilizzate fino a quel momento indistintamente per qualificare il reato di concussione. Tale scissione è stata attuata attraverso l'introduzione di una nuova fattispecie di reato, prevista attualmente dall'art. 319 quater c.p.: induzione indebita a dare o promettere utilità.
Tale fattispecie si configura nel momento in cui "il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente,a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".
Nel caso che ci occupa, si devono quindi obbligatoriamente esaminare gli elementi costitutivi di entrambi questi delitti, per capire in quale delle due fattispecie deve essere rubricata la condotta di Tizio e in seguito a tali considerazioni analizzare anche il problema della successione delle leggi penali nel tempo, in relazione alla data di commissione del reato.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 190 del 2012 e quindi alla luce della necessità di fornire una linea di demarcazione tra il reato novellato di cui all'art. 317 c.p. e quello di nuova introduzione di cui al 319 quater c.p., si sono formati in giurisprudenza diversi orientamenti che meglio specificavano la natura dei due delitti.
Il primo basava tale distinzione sull'atteggiarsi della condotta dell'agente e distingueva le condotte definendo la costrizione come una vera e propria minaccia e l'induzione come persuasione, suggestione o inganno (Cass. pen., sez. VI, 4 dicembre 2012, n. 8695).
Il secondo orientamento distingueva le due fattispecie in base alla natura "ingiusta" o "giusta" del male prospettato al privato, si riteneva sussistente il reato novellato di concussione nel primo caso e quello di induzione indebita nel secondo (Cass. pen., sez. VI, Sent., 3 dicembre 2012, n. 3251).

Alla luce di quanto sopra sottolineato, si può affermare che il delitto di concussione, di cui all'art. 317 c.p. nel testo modificato dalla l. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater c.p. introdotto dalla medesima l. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico.

Si può affermare con sicurezza che la condotta posta in essere da Tizio sia punibile non più ai senti dell'articolo 317 c.p., ma del nuovo 319 quater c.p..
Tizio, infatti, agisce nella qualità di pubblico ufficiale, così come definito dall'art. 357 c.p., e richiedendo a Caio la somma di 500 euro, nel caso di mancata accettazione, non gli prospetta un male ingiusto e quindi un danno contra ius, ma gli offre la prospettiva di evitare una sanzione prevista per legge e quindi lo stesso Caio agisce e accetta tale proposta per conseguire un tornaconto personale, esattamente come precisato dalla recente giurisprudenza.
Il proprietario dell'autorimessa, mantiene quindi un ampio margine decisionale e, proprio come previsto dalla nuova fattispecie di reato, la sua condotta è censurabile quanto quella di Tizio. Tale possibilità è proprio uno dei caratteri distintivi tra i reati presi in considerazione: perchè ci sia concussione, deve individuarsi il soggetto attivo della minaccia e quello passivo che la subisce, nell'induzione indebita, invece. c'è il soggetto che fa la proposta (induzione attiva) e quello che accetta (induzione passiva), che concorre nel reato.

Ritenendo assodato il fatto che il reato che si ritiene consumato è quello di cui all'art. 319 quater c.p., si pone il problema della successione delle leggi penali nel tempo, in quanto, alla data di commissione del reato, cioè il 2010, il delitto di cui sopra non era previsto, come già ripetuto più volte, è stato infatti introdotto nel 2012.
Tale problema deve necessariamente essere affrontato perchè Tizio, si presenta per ottenere un parere, ragionevolmente nei termini per proporre appello avverso la sentenza di condanna. Si specifica infatti che sono passati pochi giorni dal deposito della stessa.

L'art. 2 c.p., disciplina nello specifico le regole sulla successione delle leggi penali. Esistono infatti tre ipotesi: nuove incriminazioni, abolizione di incriminazioni precedenti e nuove disposizioni modificative, per esempio l'introduzione di un nuovo trattamento sanzionatorio.
Nel caso che ci occupa, si ritiene che sussista un rapporto di continuità normativa per fattispecie coincidenti e quindi l'art. 1, comma 75, legge n. 190 del 2012, che ha scisso l'originaria fattispecie di concussione in due distinti reati, non ha comportato alcuna decriminalizzazione delle condotte in passato sussumibili nell'art. 317 c.p., lasciando invece, al giudice (di merito) il compito di definire quali condotte siano oggi punite dall'una o dall'altra delle nuove norme.
Si ritiene quindi, alla luce di tale considerazione, che sussistendo continuità normativa fra la concussione per induzione ed il nuovo reato di induzione indebita, per i fatti pregressi, quindi per quelli commessi prima della legge del 2012, il Giudice dovrà ragionevolmente applicare il più favorevole trattamento sanzionatorio di cui alla nuova norma.

Anche in merito alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici si deve fare una considerazione. Tale pena, infatti, dopo le modifiche apportate dalla L. n. 190/2012 non è prevista a seguito di condanna per il reato di cui all'art. 319 quater c.p., tuttavia deve ritenersi che a tale reato consegue comunque detta pena accessoria, trattandosi di reato commesso con abuso di poteri. Si ritiene comunque che l'interdizione dovrà essere modulata nella sua durata, in base alle norme generali di cui agli artt. 29, 31 e 37 c.p..

In conclusione, in ragione dell'introduzione nel 2012 dell'art. 319 quater c.p., non ancora previsto alla data di commissione del reato per cui si è andati a sentenza, si dovrà quindi senza dubbio proporre impugnazione presso la Corte d'Appello competente e richiedere, la riqualificazione della pena, con l'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole a Tizio, cioè quello previsto attualmente (reclusione da tre a otto anni in luogo di quello precedente da quattro a dodici anni) e la rimodulazione della durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici così come indicato dalla Suprema Corte.
Nel caso di successive delucidazioni in merito a tali delitti da parte della Corte Suprema, se esse verranno offerte in attesa di fissazione dell'udienza, si potranno proporre motivi difensivi ulteriori ad integrazione di quelli principali, indicati nell'appello tempestivamente proposto, fino a quindi giorni prima dell'udienza d'appello.
Rispondi

Da: Scaduto il termine? 18/12/2014 04:38:20
Perché mai? La traccia non menzionava notifiche della sentenza, se Tizio era contumace?
Rispondi

Da: Aj 18/12/2014 09:30:20

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: ohhh18/12/2014 10:21:45
ma le tracce di oggi??
Rispondi

Da: gio18/12/2014 15:18:46
Qualcuno sa a che ora hanno dettato le tracce oggi a roma?
Rispondi

Da: mimom 19/12/2014 20:35:50
ciao a tutti vorrei chiedervi un cosa...durante la seconda prova ho inserito nella busta insieme alla bella anche un foglio dove mi ero appuntata le tracce..su quel foglio avevo sottolineato le parole "chiave" con una matita blu e adesso ho il timore che possano annullarmelo perché considerato come segno di riconoscimento... avete esperienze al riguardo?
Rispondi

Da: MR.Help 19/12/2014 23:16:42
esperienze dirette no, però diciamo ... è la brutta, ergo passerà inosservata. 
Rispondi

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