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17 dicembre 2014 - Parere PENALE
622 messaggi, letto 69104 volte

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Da: angiolinetta 17/12/2014 11:15:18
stiamo nel senso che tu sei uno che sta facendo l esame ??
Rispondi

Da: sasa69x 17/12/2014 11:15:23
Pedaggi autostradali, pagamento, insolvenza, sanzione amministrativa, concorso
Cassazione penale , sez. II, sentenza 14.11.2012 n° 44140

in definitiva truffa aggravata e continuata (640 c.p.) in concorso con l'insolvenza fraudolenta continuata (L'art. 176 C.d.S., co. 17)

con riduzione di pena per la continuazione e richiesta di giudizio abbreviato

il compito parla di procedimento penale e non di processo penale per cui siamo nella fase del 415bis c.p.p.
Rispondi

Da: per la concussione17/12/2014 11:16:54
anche io mi trovo d'accordo con lo schema di valeeeeee.
Altre proposte?
Rispondi

Da: mariooo17/12/2014 11:16:54
duos oltre alla 5496 non bisogna citare la 12228 del 24 ottobre 2013?
Rispondi

Da: lalaifihve17/12/2014 11:16:56
II TRACCIA
sono vconfigurabili entrambe i reati (sent, del 2102)
anche se ci sa giurisprudenza che non riconosce l'isolvenza (sentenza del 2014 n. 19643)
Rispondi

Da: one17/12/2014 11:18:31
DA ALTALEX

Pedaggi autostradali, pagamento, insolvenza, sanzione amministrativa, concorso
Cassazione penale , sez. II, sentenza 14.11.2012 n° 44140

L'art. 176 C.d.S., co. 17, che punisce con la sanzione pecuniaria chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale, si pone in rapporto di sussidiarietà e non già di specialità rispetto ad altre fattispecie penali eventualmente concorrenti.
In particolare il reato di insolvenza fraudolenta - in ipotesi di mancato adempimento, da parte dell'automobilista, dell'obbligazione di pagamento del pedaggio autostradale, inerente al negozio di utilizzo della relativa rete - non è escluso nè dalla coesistenza di una figura integrante un illecito amministrativo, stante la sua funzione sussidiaria della norma penale, nè dalla natura del pedaggio, che ha funzione di corrispettivo e non di tassa.
Lo stesso vale per la truffa, sussistendo gli artifizi e raggiri, che hanno impedito al personale addetto di intervenire, e l'atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole per la persona offesa, consistente nel consentire l'uscita dalla sede autostradale ad un veicolo il cui conducente non ha assolto all'obbligazione di pagamento assunta, in evidente relazione causale diretta con gli artifici e raggiri. (1)
(*) Riferimenti normativi: artt. 640-641 c.p.; art. 176, co. 17 CdS.
(1) Cfr. Cass. Pen., SS.UU, sentenza 31 luglio 1997, n. 7738 e Cass. Pen., sez. 2, sentenza 6 luglio 2007, n. 26289.
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Da: pepppone17/12/2014 11:19:57
Rimango in attesa di un'anima pia (preparata) che in merito alla prima traccia mi sa dire se i profili delle attenuanti generiche rimangono o meno
Grazie
Rispondi

Da: althaea17/12/2014 11:21:23
x chi fa esami: la seconda traccia è più facile, la prima la sconsiglio, è insidiosa e complicata....ci si perde
Rispondi

Da: Denny8017/12/2014 11:25:16
qualcuno da Messina?
Rispondi

Da: petrosino17/12/2014 11:26:37
E' NEI TERMINI PER APPELLO......PRIMA TRACCIA
Rispondi

Da: aaa17/12/2014 11:27:14
ma la sentenza n°19643 del 2014 avete trovato il testo integrale?
Rispondi

Da: non facile17/12/2014 11:27:30
buongiorno a tutti.. la prima traccia tratta un argomento stra conosciuto. 317 / 319 quater a seguito della riforma Severino.
Lo svolgimento del parere è semplice, bisogna analizzare tutta la giurisprudenza che si è succeduta sul punto e quindi la risoluzione delle Sezioni Unite che hanno fatto chiarezza.
Fatto questo, piccolo passaggio sull'art. 2 cp che porta a ritenere applicabile la nuova normativa al condannato.

Il problema che secondo me nessuno ha valutato riguarda la possibilità di applicazione dell'art. 2 cp.
A mio modo di vedere, se le date sono corrette, oggi la sentenza non impugnata è divenuta irrevocabile in mancanz adi impugnazione, e quindi non si potrà applicare l'art. 2 comma 4.
Però la traccia è "bastarda", perché dice che il nostro amico si reca dall'avvocato subito dopo il deposito delle motivazioni della sentenza.
Voi che ne pensate?

Il problema del calcolo della pena (eventuali attenuanti generiche) non me lo porrei essendo un parere e non un atto.

Rispondi

Da: Tizia17/12/2014 11:30:09
non si capisce niente più ora.... nella seconda traccia qual'è la sentenza esatta?
14.11.2012 n° 44140 o quella del 2014 n. 19643????
Rispondi

Da: kikocik17/12/2014 11:30:53
proprio  perché dice che il nostro amico si reca dall'avvocato subito dopo il deposito della sentenza, la sentenza non è irrevocabile...
Rispondi

Da: Duos17/12/2014 11:31:03
x marioo si certo è quella a sezione unite
Rispondi

Da: per "non facile"17/12/2014 11:31:25
come concluderesti quindi?
Rispondi

Da: sasa69x 17/12/2014 11:31:39
rimangono sempre le attenuanti generiche è incensurato

se un tribunale in primo grado riconosce le attenuanti generiche in appello non esiste la reformatio in peius a meno che l'appello non lo promuove la procuura

DUNQUE RIMANGONO LE ATTENUANTI GENERICHE

casomai la problematica è chiedere alla fine che il giudice di primo grado ha dato troppo sotto il profilo della pena

prima delnovembre 2009 il minimo era 4 anni, dopo novembre 2009 il minimo è 6 anni, quindi se ha riconosciuto le generiche, il giudice non è partito dal minimo, 4anni- 1/3 per le generiche

bisogna scriverlo, la pena è eccessiva per cui anche per questo profilo si fa appello


ragazzi è l'abc della proc penale
Rispondi

Da: HERR17/12/2014 11:32:23
SICURI CHE CI SIA TRUFFA NELLA SECONDA TRACCIA E NON SOLO L'INSOLVENZA FRAUDOLENTA????
Rispondi

Da: Blu17/12/2014 11:33:34
a Cz tracce dettate e consegna prevista per le ore 18.
Rispondi

Da: comitato pro praticanti17/12/2014 11:35:38
riuscite a scrivere i testi delle sentenze relative alla traccia n.2 per favore?
Rispondi

Da: mariooo17/12/2014 11:37:34
sasa69 nella prima traccia c'è scritto che il giudice dà 3 anni concesse le attenuanti generiche non 6
Rispondi

Da: one17/12/2014 11:38:03
Cassazione penale    sez. VI  5496 del 7.11.2013

TESTO
Il delitto di induzione indebita, di cui all'art. 319 quater c.p., è caratterizzato, sotto il profilo oggettivo, da una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che lascia al destinatario un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un indebito vantaggio per lo stesso, distinguendosi da quello di concussione, il quale si configura quando la condotta del pubblico ufficiale limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato a norma dell'art. 319 quater c.p. la condotta di un ispettore del lavoro dell'Asl che, nel corso di una verifica presso un autolavaggio, aveva prospettato al titolare dell'esercizio di "risolvere" i problemi derivanti dalle irregolarità riscontrate in cambio della dazione di denaro ed altre utilità).
(Annulla in parte con rinvio,App. Roma, 13/12/2012)

CONFORMI E DIFFORMI
In senso conforme: Cass. Pen., sez. 06, del 23/01/2014, n. 5076
Vedi anche: Cass. Pen., sez. 06, del 19/12/2013, n. 2305
In senso conforme Sezioni Unite: Cass. Pen., sez. UU, del 24/10/2013, n. 12228

VEDI ANCHE:
Cassazione penale 11 luglio 2014 n. 37655 sez. VI
Cassazione penale 10 aprile 2014 n. 41110 sez. VI

CASSAZIONE SEZ UNITE 12228/2013

CONCUSSIONE - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Fattispecie introdotta dalla l. n. 190 del 2012 - Continuità normativa con la concussione per induzione punita in precedenza dall'art. 317 c.p. - Configurabilità - Punibilità delle condotte commesse prima dell'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012 - Configurabilità - Applicabilità del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui alla nuova norma - Necessità.
Sussiste continuità normativa fra la concussione per induzione di cui al previgente art. 317 c.p. ed il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater c.p., introdotto dalla l. n. 190 del 2012, considerato che la pur prevista punibilità, in quest'ultimo, del soggetto indotto non ha mutato la struttura dell'abuso induttivo, fermo restando, per i fatti pregressi, l'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui alla nuova norma.
Rispondi

Da: commercialista17/12/2014 11:38:30
Chi riesce a schematizzare come va sviluppata la SECONDA TRACCIA, per favore? Grazie
Rispondi

Da: PRIMA TRACCIA lucen8417/12/2014 11:39:59
Mi pongo una domanda riguardo la prima traccia.

Se Tizio va dall'avvocato subito dopo il deposito della sentenza, vale a fine 2012, come facciamo ad inserire la sentenza delle Sezioni Unite del 2013 n.12228
Rispondi

Da: EdoEsse 17/12/2014 11:41:43
Ciao,
Che casino...qualcuno ha la possibilita di postare considerazioni ordinate in merito alle due soluzioni per favore?
Rispondi

Da: inassatalll17/12/2014 11:42:27
Per la seconda traccia

le norme di riferimento sono all'articolo art. 640 c.p. (truffa) e al seguente art 641 c.p. (insolvenza fraudolenta) oltre che all'articolo 176, co. 17 Codice della Strada. (mancato pagamento del pedaggio autostradale). Sentenze utili per la soluzione della seconda traccia sono invece Cassazione penale 19643 del 2014 e Cassazione penale , sez. II, sentenza 14.11.2012 n° 44140

Rispondi

Da: sasa69x 17/12/2014 11:44:29
conclusioni telepass

spiegare che esiste truffa e insolvenza fraudolenda, raccomandare il cliente di valutare la richiesta di giudizio abbreviato condizionato al deposito dell'attestazione del risarcimento alla società autostrade (danno x 350euro )per sfruttare al meglio in sede di sentenza 1/3 in meno per le attenuanti generiche per l'incensuratezza del camionista e le attenuanti per la lieve tenuità del danno patito dalla società autostrade e dal totale risarcimento effettuato
Rispondi

Da: mariooo17/12/2014 11:45:03
inassatalll perfetto. Qualcuno che fa la stessa cosa per la prima traccia, indicando anche gli elementi da sviluppare e le conclusioni???
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Da: avvocatessa 17/12/2014 11:45:59
a che punto siamo
Rispondi

Da: curiosos17/12/2014 11:46:32
scusate per essere precisi Cassazione Penale, Sezioni Unite, 14 marzo 2014 (ud. 24 ottobre 2013), n. 12228
Rispondi

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