>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

17 dicembre 2014 - Parere PENALE
622 messaggi, letto 69103 volte

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum  - Rispondi    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 - Successiva >>

Da: filippas 17/12/2014 14:08:39
tutti concordi sulla traccia della truffa?
Rispondi

Da: ciao penalista17/12/2014 14:09:19
coclusioni su interdizione pubblici uffici?
Rispondi

Da: ReggioA 17/12/2014 14:10:00
Revoca interdizione
Rispondi

Da: Penalista17/12/2014 14:10:10
x Laxa:
"sussiste continuità normativa fra la concussione per induzione di cui al previgente art. 317 c.p. ed il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater c.p., introdotto dalla l. n. 190 del 2012, considerato che la pur prevista punibilità, in quest'ultimo, del soggetto indotto non ha mutato la struttura dell'abuso induttivo, fermo restando, per i fatti pregressi, l'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui alla nuova norma" (Cass. Pen., sez. UU, 24/10/2013, n. 12228)

x filippas:
il 176 risulta applicabile solo astrattamente (concorso apparente di norme), ma in concreto non potrà trovare applicazione visto che la norma in questione prevede un'espressa clausola di sussidiarietà ("salvo che il fatto costituisca reato").
Rispondi

Da: AP17/12/2014 14:10:10
E' possibile avere qualche parere sulla prima traccia? grazie
Rispondi

Da: ReggioA 17/12/2014 14:12:04
Suggerimenti su interdizione grazie
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Derrick 17/12/2014 14:14:25
beh, non sono sicuro che l'aggravante faccia riferimento ai danni dello Stato.

In molte altre sentenze (v. Cassazione penale, sez. II 22/05/2008 n. 34836; Tribunale La Spezia, 15/04/2013) si parla solamente di truffa.
Rispondi

Da: X penalista17/12/2014 14:14:25
Oltre alla riqualificazione del reato nel 319 si deve anche richiedere la revoca dell'interdizione?
Rispondi

Da: max17/12/2014 14:14:26
scusate, ma se la traccia vi dice chiaramente che Tizio viene da voi subito dopo il deposito della sentenza (avvenuto il 30/11/2012), come fate a riferire sentenze del 2013??????
Rispondi

Da: ReggioA 17/12/2014 14:14:45
Aiuto su interdizione bisogna parlarne
Rispondi

Da: ReggioA 17/12/2014 14:14:46
Aiuto su interdizione bisogna parlarne
Rispondi

Da: one17/12/2014 14:15:01
l'art. 176 C.d.S., comma 17, che punisce con la sanzione pecuniaria chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale, si pone in rapporto di sussidiarietà e non già di specialità rispetto ad altre fattispecie penali eventualmente concorrenti
Rispondi

Da: seconda TRACCIA17/12/2014 14:15:26
Ragazzi è truffa o truffa aggravata e continuata?!?! Su GiurdanellX parla di truffa semplice....
Rispondi

Da: Ilgiuristainsoddisfatto17/12/2014 14:16:05
Ma a che ve serve sta pippa dell'interdizione? Basta che argomentiate nel senso che si applica la disciplina più favorevole dell'art. 319 quater con tutto quelle che vene appresso. E daje
Rispondi

Da: filippas 17/12/2014 14:17:17
penalista è quello che ho detto. il 176 comma 17 ha un rapporto di sussidiarietà, rispetto alle ipotesi penali, ma non si specialità.
in concreto è normale che non verrà applicato.
detto questo sulla truffa direi che sono risolti tutti i nodi.


Rispondi

Da: ReggioA 17/12/2014 14:17:39
È necessario scrivere dell interdizione
Rispondi

Da: Derrick 17/12/2014 14:23:35
Non sono sicuro però leggendo attentamente per esteso la sentenza risolutiva del telepass (Cassazione penale, sez. II 17/10/2012 n. 44140) credo che l'applicazione dell'aggravante relativa alla truffa è riferita all'autore del reato in quanto recidivo (e non perché ai danni dello Stato).
Rispondi

Da: mainsomma 17/12/2014 14:23:44
nel primo parere si propone appello per??? per la riformulazione dell'imputazione?? come si dice?? e si applicano le attenuanti??
Rispondi

Da: AP17/12/2014 14:24:01
Richiedono pareri!!!!
Rispondi

Da: io17/12/2014 14:24:40
per Derrick e tutti quelli che stanno svolgendo la traccia n.2, è opportuno concludere citando il 641 c2 cp? bisogna parlare dell'eventuale richeista di attenuanti ex art.. 62 (pagamento di quanto dovuto) e chiedere altresì la sospensione? grazie a tutti
Rispondi

Da: Derrick 17/12/2014 14:26:14
per io

Si, per i primi due punti. Il terzo non mi sembra necessario.
Rispondi

Da: filippas 17/12/2014 14:28:04
interdizione dai pubblici uffici:
Art. 317-bis.
Pene accessorie.

La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317, 319 e 319 ter  importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.
Credo che la risposta sia ovvia!!!!
Rispondi

Da: ReggioA 17/12/2014 14:29:57
Revoca interdizione
Rispondi

Da: one17/12/2014 14:30:27
ragazzi è chiaro che si tratta di truffa aggrava e continuata !

ed ancora:

CASSAZIONE PENALE  7040/2012

Poiché l'art. 176, comma 17, c. strad., espressamente ed inequivocabilmente stabilisce la sussidiarietà di tale illecito amministrativo rispetto alle fattispecie penali eventualmente concorrenti, nei cui confronti, pertanto, non si pone in rapporto di specialità, nell'ipotesi di omesso adempimento, da parte dell'utente, dell'obbligo di pagamento del pedaggio autostradale, ben può configurarsi, ove ne sussistano in concreto gli elementi costitutivi, il delitto di insolvenza fraudolenta. Il reato di insolvenza fraudolenta non è escluso dalla eventuale coesistenza dell'illecito amministrativo.

CASSAZIONE PENALE 44140/2012
INSOLVENZA FRAUDOLENTA - Omesso pagamento del pedaggio autostradale - Reato di cui all'art. 641 c.p. - Illecito amministrativo di cui all'art. 176, comma 17, c. strad. - Rapporto di sussidiarietà - Fattispecie.
L'art. 176, comma 17, c. strad. - che, salvo che il fatto costituisca reato, punisce a titolo di illecito amministrativo chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale - si pone in rapporto di sussidiarietà e non di specialità con il delitto di cui all'art. 641 c.p. Integra, pertanto, quest'ultimo reato la condotta del conducente di autoveicolo che omette in plurime occasioni di pagare il pedaggio autostradale dichiarando ogni volta, all'addetto al casello di uscita, di avere smarrito il tagliando d'ingresso e di essere sprovvisto di denaro.
Rispondi

Da: a117/12/2014 14:34:35
tempi di consegna a firenze qualcuno li conosce? GRAZIE
Rispondi

Da: io17/12/2014 14:34:55
per la traccia sull'automobilista si applica la continuazione? 81 c.p. comma 2?
Rispondi

Da: max17/12/2014 14:36:37
Cz
io le sentenze non le indicherei...sono successive al momento in cui Tizio viene a studio.
come diavolo fate ad essere a conoscenza di una futura pronuncia?
Si potrebbero utilizzare solo per argomentare il parere
Rispondi

Da: GD17/12/2014 14:36:52
Sì con conseguente riduzione della pena
Rispondi

Da: Arbasigno17/12/2014 14:37:40
Tizio - di professione autotrasportatore- effettuava trenta transiti sulla rete autostradale omettendo di corrispondere il relativo pedaggio, per il totale di euro  350,00. In particolare, in alcuni casi, dopo aver ritirato alla guida dell'autocarro di sua proprietà, il tagliando di ingresso del casello autostradale, una volta aggiunto alle varie stazioni di uscita si immetteva nella corsia riservata ai possessori di di tessera via card o di telepass e si accodava al veicolo che lo precedeva riuscendo a transitare, sulla scia di questo, prima che la sbarra di blocco si fosse abbassata.
tizio non veniva mai fermato dalle forze dell'ordine o dall'addetto al casello, ma il numero di targa veniva rilevato attraverso un sistema fotografico automatico in dotazione della società autostrade. In altri casi,ometteva il pagamento dichiarando all'addetto al casello di uscita di aver smarrito il tagliando di ingresso e di essere sprovvisto di denaro.
Tizio viene sottoposto a procedimento penale e si reca da un avvocato per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condottta.
Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio analizzi la fattispecie o le fattispecie configurabili nelle condotte prescritte.


Per una  proficua analisi del parere quivi ad oggetto occorre preliminarmente definire quali siano le fattispecie configurabili nella condotta di Tizio. Le indagini effettuate dagli organi competenti hanno accertato senza dubbio alcuno che il soggetto in questione effettuava nel corso del tempo trenta transiti sulla rete autostradale nazionale, omettendo di corrispondere il pedaggio per un totale di E. 350,00, ponendo in atto una condotta tesa all'elusione del pedaggio, transitando in velocità sulla scia di autoveicoli correttamente posti sulla corsia Viacard/Telepass; in altri casi (numericamente non determinati) dichiarava all'addetto al casello di non essere in possesso di denaro e/o di aver smarrito il tagliando d'ingresso autostradale, e dunque di non essere in grado di adempiere l'obbligazione.

Orbene, prima facie una tale tipologia di condotta appare configurare la fattispecie prevista ex art. 176, co. 17 del C.d.S.( "Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando pericolo per la circolazione, nonché per la sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682" ), ma altresì, contemporaneamente, sembra ipotizzabile un concorso tra le condotte dei reati p. e p. ex artt. 641 (Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora l'obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 516. L'adempimento dell'obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato) e 640 (Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero.Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante ) codice penale, ovvero insolvenza fraudolenta e truffa.
Ergo, la perdurante ed illecita condotta di Tizio parrebbe integrare gli elementi di entrambe le fattispecie previste, le cui peculiarità ben sono state sceverate da recente statuizione di legittimità (Cass. pen. Sent. n° 24529 dell'11/04/2012) ove si afferma che l'insolvenza fraudolenta ex art. 641 c.p. ha carattersitiche sue proprie, distinguendosi dall'ipotesi della truffa ex 640 c.p. perchè il reato di frode non viene ad integrarsi attraverso i mezzi dell' artificio o del raggiro, ma col mero inganno della falsa rappresentazione dello stato di insolvenza del soggetto debitore, ovvero con la dissimulazione di tale persistenza finalizzato all'inadempimento dell'obbligazione, in violazione di norme comportamentali; dunque nella fattispecie evidenziata sussisterebbero in concorso entrambe le condotte penalisticamente sanzionate, avvinte (al massimo) dalla continuazione ex art. 81 co. 1 e 2 c.p. (È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge. Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge").
Difatti, come da giurisprudenza costante,  l'art. 176, co. 17, del C.d.S., che punisce con la sanzione pecuniaria le condotte poste in essere al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale, espressamente evidenzia come tale tipologia di illecito sanzionatorio sia in rapporto di sussidiarietà rispetto alle fattispecie di reato eventualmente concorrenti; di guisa che in tale caso è da evidenziarsi non un rapporto di specialità, ma appunto di sussidiarietà tra l' illecito amministrativo e le fattispecie penali ipotizzabili proprio in caso di omesso adempimento dell'obbligo di pagare il pedaggio da parte dell'utente delle autostrade nazionali, ovvero l'insolvenza fraudolenta e la truffa aggravata in vincolo di continuazione tra loro.
Analizzando specificamente la condotta di Tizio emerge come siano integrati tutti gli elementi previsti dalla fattispecie ex art. 641 c.p.; in primis lapalissiana risulta essere la condotta materiale del soggetto, pienamente rientrante nella descrizione normativa, distinta nel triplice momento della dissimulazione del proprio stato di insolvenza (Tizio dichiarava al cassellante di non possedere denaro con sé), dell'assunzione dell'obbligazione (l'essere entrato nel circuito autostradale immettendosi ad un casello d'ingresso provvisto di macchinario automatico emettente il biglietto) e dell' inadempimento (non aver adempiuto all'obbligazione dopo aver usufruito dell'autostrada). Come da giurisprudenza costante (Cass. pen Sez. Un. sent.n°7738/97) è dato sottolineare che, col materiale ritiro del tagliando, Tizio abbia assunto l'obbligazione corrispettiva, ben potendo non aderire all'offerta utilizzando un percorso stradale alternativo, e dunque il mancato assolvimento dell'obbligo con l'elusione del pagamento del pedaggio attraverso la dissimulazione (consistente in comportamenti positivi o negativi) ex 641 c.p. del proprio stato di insolvenza per un numero imprecisato di volte, integra senza dubbio alcuno la fattispecie di reato ad oggetto.
Il contratto alla base dell' utilizzo e della fruizione del circuito autostradale è siglato anche per facta concludentia, quale è sicuramente l'adesione allo stesso attraverso l'ingresso ai caselli, ed il mancato e reiterato inadempimento posto in essere da Tizio non costituisce semplice illecito civilistico, ma bensì ipotesi delittuosa, stante che il mancato pagamento è riconducile ad un elemento soggettivo, "non caratterizzato dall'induzione in errore, ma da un mero atteggiamento negativo dell'autore nei confronti dell'errore sulla solvibilità in cui versa la parte offesa, alla contrattazione" (Cass. Pen., sez. II, sent. n° 43730/00). E proprio con specifica attenzione al dato psicologico della fattispecie di reato (dolo generico, rappresentato dalla consapevolezza, vera o presunta, dello stato di insolvenza) e dall'elemento volitivo (il preordinato e cosciente proposito di non adempiere l'obbligazione) è ben possibile ricavare l'intezione da parte di Tizio di non voler o potere adempiere, desumendola da elementi induttivi seri ed inequivocabili, quali quelli che si possono ricavare dalla reiterazione delle condotte dissimulatorie e dal persistente inadempimento, che possono dunque correttamente far supporre il dolo ab initio presente nel soggetto, che si immetteva nell'autostrada già col proposito (evidentemente) di volere o potere assolvere all'obbligo contrattuale.

Risulta pertanto ben evidenziato il limen tra l'inadempimento civilistico e l'integrazione degli elementi del reato, il quale poggia sul comportamento di Tizio consistente nella dissimulazione dello stato d'insolvenza in cui versava al momento della stipula del contratto; agli effetti della scienza penale, quando la condotta sia inerente al preordinato proposito di non effettuare il pagamento, deve parlarsi di fatto-reato, laddove l'inadempimento contrattuale che non risulti preordinato non costituisce delitto ex art. 641 c.p , ma solo illecito civilistico.
Anche per ciò che concerne la fattispecie ex art. 640 c.p. pare senza dubbio alcuno essersi configurata da parte di Tizio un'attività ingannatoria capace di indurre la parte offesa (ovvero la società concessionaria dell'ente autostradale) in errore attraverso consistenti artifici e raggiri tali da impedire de facto agli addetti ai caselli di poter minimamente intervenire per evitare o limitare il danno patrimoniale ( è difatti acclarato che l'imputato si è posto col proprio mezzo sulle corsie riservate ai detentori di carte Viacard o meccanismi Telepass, ponendosi sulla scia dell'autovettura che lo precedeva, munita di Telepass, in tal modo uscendo dall'autostrada senza pagare dazio), tali da procurare un danno, seppur esiguo, al patrimonio della stessa, con contestuale illecito profitto per sé. Da ciò si evince come l'atto di disposizione di natura patrimoniale pregiudizievole sia correlato direttamente con gli artifici e raggiri posti in essere da Tizio (Cass. pen. Sent. n° 26289/07).
Concludendo, da ultimo la Corte di legittimità ha dato una definitiva disamina alla questione de qua (Cass. II sez. sent. n° 19643/2014) ribadendo la giurisprudenza pregressa in materia, per la quale le fattispecie in esame ex artt. 640 ec641 c.p. configurabili nel caso de quo non possono ritenersi depenalizzate, in quanto la disposizione ex art. 176 co. 17 C.d.S, secondo la quale è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale, non ha escluso gli eventuali reati commessi dall'utente (insolvenza fraudolenta e/o truffa) che continuano a configurarsi nel momento in cui al mero inadempimento civilistico dell'obbligazione contrattuale, si aggiungano ed accompagnano elementi tali da costituire ipotesi delittuose specifiche ( si veda Cass. sent. n° 10247/1996).
Alla luce di quanto ut sopra considerato, risulta evidente che la condotta di Tizio integra de facto et de iure le fattispecie criminose p.e p. ex artt. 640 e 641 c.p., reati da considerarsi commessi in continuazione ex art. 81 co.2 c.p.; non trova invero applicazione la sanzione amministrativa prevista ex art. 176 co. 17 C.d.S., in ragione del principio di specialità ex art. 9 della L. 689/81 e dell'espressa clausola di sussidiarietà prevista ("salvo che il fatto costituisca reato"). In sede processuale può avanzarsi pertanto richiesta:
A) in primis di rito abbreviato ex art. 438 e ss. c.p.p. onde usufruire dello sconto di rito;
B) secondariamente si usufruirà della diminuzione di pena prevista per la continuazione ex art. 81 co. 2 (pena aumentata fino a triplo computando il solo reato più grave, in specie la truffa ex 640 c.p.);
C) si avanzerà indi richiesta di prevalanza delle attenuanti generiche ex art 62 c.p. co. 4 e co. 6 sull'aggravante prevista ex art. 640 co 2 n° 1);
D) si provvederà al pagamento di quanto dovuto alla parte offesa per il reato di insolvenza fraudolenta ( prima dell'eventuale condanna) onde estinguere lo stesso ex art. 641 co.2 c.p.
Rispondi

Da: ReggioA 17/12/2014 14:39:07
Conclusione prima traccia grazie
Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 - Successiva >>


Aggiungi la tua risposta alla discussione!

Il tuo nome

Testo della risposta

Aggiungi risposta
 
Avvisami per e-mail quando qualcuno scrive altri messaggi
  (funzionalità disponibile solo per gli utenti registrati)