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17 dicembre 2014 - Parere PENALE
622 messaggi, letto 69103 volte

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Da: pepppone17/12/2014 10:53:24
Ragazzi per la prima traccia mi chiedono i profili delle attenuanti generiche se rimangono o meno

Rispondi

Da: Tizia17/12/2014 10:53:58
Sentenze seconda traccia:
Transito nelle corsie "telepass" senza consentire la registrazione del passaggio, utilizzo delle corsie
di uscita anziché di quelle di entrata: la condotta palesemente decettiva (sia sotto il profilo
soggettivo che oggettivo) dell'imputato integra il delitto di truffa - come correttamente ritenuto dai
giudici di secondo grado - tutte le volte in cui l'inganno abbia comportato l'elusione, da parte sua,
del pagamento dovuto, elusione nella quale si è, di volta in volta, concretato il danno dell'esercente.
(Cass. Penale Sez. II, 11 gennaio 2010, n. 666).
Da considerare, inoltre, il vincolo della continuazione ex art. 81 2 c. c.p. In riferimento alla condotta
dell'imputato che per molte volte si presenta al casello autostradale dichiarando di non avere denaro
e in altre occasioni si accoda a veicoli che lo precedono per non pagare il pedaggio, la reiterazione
delle condotte dissimulatorie unitamente al persistente inadempimento sono elementi che inducono
a ritenere che l'intento di non adempiere fosse già maturo nel soggetto alla guida del veicolo sin dal
momento della stipula del contratto avvenuta "per facta concludentia" (confermata la condanna per
insolvenza fraudolenta e truffa) Cassazione penale, sez. II, 17/10/2012, n. 44140
Rispondi

Da: Natalia88 17/12/2014 10:55:14
la sentenza della traccia 2 è la n 44140 del 14/11/2012 mi confermate?
Rispondi

Da: valeeeeeeeeee17/12/2014 10:56:39
ragazzi uno schema x quella sul 317 potrebbe essere , x grosse linee questo?
-    spacchettamento ad opera della L 190/2012
-    confronto concussione x induz vecchio art. 317 - induz indebita 319 quater
-    condotta induttiva rimane la stessa nel 319 quater
-    continuità normativa
-    art. 2 co. 4 cp
Rispondi

Da: SUPERMAN25817/12/2014 10:56:44
Sentenza 17 ottobre - 14 novembre 2012, n. 44140

RAGAZZI SE LEGGETE TUTTA LA SENTENZA VI ACCORGETE CHE CI SONO 2 CONDOTTE UNA DI TRUFFA E UNA DI INSOLVENZA FRAUDOLENTA   
Rispondi

Da: sentenza 19643 del 201417/12/2014 10:57:10
qualcuno può postare il TESTO dell'intera sentenza 19643 del 2014 x la traccia 2?????
Rispondi

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Da: Iaiakn84 17/12/2014 10:58:00
Buon giorno! Sapete a che ora e se hanno iniziato a Roma?
Rispondi

Da: Deris17/12/2014 10:59:11
so d'accordo con valeeeee
Rispondi

Da: Aiutoplease 17/12/2014 10:59:32
Ma c'è insolvenza o no???
Rispondi

Da: clà17/12/2014 11:00:00
per la seconda traccia qualcuno ha fatto riferimento ad altre due sentenze...la 666/2010 e la 19643/2014...che si faaaaa??????
Rispondi

Da: pepppone17/12/2014 11:01:32
Ragazzi per la prima traccia mi chiedono i profili delle attenuanti generiche se rimangono o meno
Rispondi

Da: tabata2000 17/12/2014 11:02:07
link per la sentenza 19643/2014, traccia 2:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=26982
Rispondi

Da: timoria8717/12/2014 11:02:53
traccia 2

concordo con SUPERMAN258: truffa + insolvenza avvinte dal vincolo della continuazione
Rispondi

Da: clà17/12/2014 11:03:19
Seconda traccia: la sentenza del 2014 afferma che "la fattispecie in esame non integra il delitto di insolvenza fraudolenta di cui all'art. 641 cod. pen. ma il delitto di truffa",mentre quella del 2012 conferma la condanna per insolvenza fraudolente e truffa....le citiamo entrambe?????come configuriamo alla fine la condotta?
Rispondi

Da: 12317/12/2014 11:04:08
Si tratta di sviluppare
una
concisa
disamina dei reati di truffa e d
i insolvenza fraudolenta per
procedere, successivamente, all'esame de
ll'art.176 c
o.17 del codice della strada. Abbiamo di fronte
il più classico dei pareri
"
pro
veritate
". Non ci impone una
soluzione specifica ma solo
un'illustrazione
delle eventuali conseguenze per il cliente derivanti dalla sua condotta antigiuridica.
A
rgomentat
e
, cioè,
un
a condotta ricade
nte
nell'in
duzione indebita ex 319quater. Precisando
la
m
odifica in senso favorevole della pena
, che
si applica retroattivamente all'imputato, in virtù
dell'art. 2, co.4 cp
Il reato di cui all'art. 317 cod. pen., come novellato dalla legge n. 190 del 2012, è designato
dall'abuso costrittivo del pubblico ufficial
e, attuato mediante violenza o, più di frequente, mediante
minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius, da cui deriva una grave limitazione, senza
tuttavia annullarla del tutto, della libertà di autodeterminazione del destinatario, che, senza a
lcun
vantaggio indebito per sé, è posto di fronte all'alternativa secca di subire il male prospettato o di
evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebito.
2. Il reato di cui all'art. 319
-
quater cod. pen., introdotto dalla legge n. 190 del 2012, è des
ignato
dall'abuso induttivo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, vale a dire da
una condotta di persuasione, di suggestione, di inganno (purché quest'ultimo non si risolva in
induzione in errore sulla doverosità della dazione),
di pressione morale, con più tenue valore
Rispondi

Da: Tizia17/12/2014 11:05:11
SOLUZIONE di kontrocampus

Si tratta di sviluppare una concisa disamina dei reati di truffa e di insolvenza fraudolenta per
procedere, successivamente, all'esame dell'art.176 co.17 del codice della strada. Abbiamo di fronte
il più classico dei pareri "pro veritate". Non ci impone una soluzione specifica ma solo
un'illustrazione delle eventuali conseguenze per il cliente derivanti dalla sua condotta antigiuridica.
Argomentate, cioè, una condotta ricadente nell'induzione indebita ex 319quater. Precisando la
modifica in senso favorevole della pena, che si applica retroattivamente all'imputato, in virtù
dell'art. 2, co.4 cp
Il reato di cui all'art. 317 cod. pen., come novellato dalla legge n. 190 del 2012, è designato
dall'abuso costrittivo del pubblico ufficiale, attuato mediante violenza o, più di frequente, mediante
minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius, da cui deriva una grave limitazione, senza
tuttavia annullarla del tutto, della libertà di autodeterminazione del destinatario, che, senza alcun
vantaggio indebito per sé, è posto di fronte all'alternativa secca di subire il male prospettato o di
evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebito.
2. Il reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., introdotto dalla legge n. 190 del 2012, è designato
dall'abuso induttivo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, vale a dire da
una condotta di persuasione, di suggestione, di inganno (purché quest'ultimo non si risolva in
induzione in errore sulla doverosità della dazione), di pressione morale, con più tenue valore
condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi
margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta,
perché motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale, il che lo pone in
una posizione di complicità col pubblico agente e lo rende meritevole di sanzione.
3. Nei casi c.d. ambigui, quelli cioè che possono collocarsi al confine tra la concussione e
l'induzione in debita (la c. d. "zona grigia" dell'abuso della qualità, della prospettazione di un male
indeterminato, della minaccia-offerta, dell'esercizio del potere discrezionale, del bilanciamento tra
beni giuridici coinvolti nel conflitto decisionale), i criteri di valutazione del danno antigiuridico e
del vantaggio indebito, che rispettivamente contraddistinguono i detti illeciti, devono essere
utilizzati nella loro operatività dinamica all'interno della vicenda concreta, individuando, all'esito di
una approfondita ed equilibrata valutazione complessiva del fatto, i dati più qualificanti.
4. V'è continuità normativa, quanto al pubblico ufficiale, tra la previgente concussione per
costrizione e il novellato art. 317 cod. pen., la cui formulazione è del tutto sovrapponibile, sotto il
profilo strutturale, alla prima, con l'effetto che, in relazione ai fatti pregressi, va applicato il più
favorevole trattamento sanzionatorio previsto dalla vecchia norma.
5. L'abuso costrittivo dell'incaricato di pubblico servizio, illecito attualmente estraneo allo statuto
dei reati contro pubblica amministrazione, è in continuità normativa, sotto il profilo strutturale, con
altre fattispecie incriminatrici di diritto comune, quali, a seconda dei casi concreti, l'estorsione, la
violenza privata, la violenza sessuale (artt. 629, 610, 609-bis, con l'aggravante di cui all'art. 61,
comma primo, n. 9, cod. pen.).
6. Sussiste continuità normativa, quanto alla posizione del pubblico agente, tra la concussione per
induzione di cui al previgente art. 317 cod. pen. e il nuovo reato di induzione indebita a dare o
promettere utilità di cui all'art. 319-quater cod. pen., considerato che la pur prevista punibilità, in
quest'ultimo, del soggetto indotto non ha mutato la struttura dell'abuso induttivo, ferma restando,
per i fatti pregressi, l'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui alla nuova
norma.
7. Il reato di concussione e quello di induzione in debita si differenziano dalle fattispecie corruttive,
in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del
funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre
l'extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre
l'accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis ed evidenzia l'incontro assolutamente
libero e consapevole delle volontà delle parti.
8. Il tentativo di induzione indebita, in particolare, si differenzia dall'istigazione alla corruzione
attiva di cui all'art. 322, commi terzo e quarto, cod. pen., perché, mentre quest'ultima fattispecie
s'inserisce sempre nell'ottica di instaurare un rapporto paritetico tra i soggetti coinvolti, diretto al
mercimonio dei pubblici poteri, la prima presuppone che il funzionario pubblico, abusando della
sua qualità o dei suoi poteri, ponga potenzialmente il suo interlocutore in uno stato di soggezione,
avanzando una richiesta perentoria, ripetuta, più insistente e con più elevato grado di pressione
psicologica rispetto alla mera sollecitazione, che si concretizza nella proposta di un semplice
scambio di favori.
Cass. pen., sez. VI, 07-11-2013, n. 5496.
FATTO E DIRITTO
1.-. Il difensore di Mo.Ra. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, con la quale, in data 13-12-12, la Corte di Appello di Roma, sezione 3 penale, ha
confermato la condanna pronunciata nei confronti del predetto in primo grado, con attenuanti
generiche, alla pena di anni tre di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, per il
reato di cui all'articolo 317 c.p., per avere, abusando della sua qualità di ispettore del lavoro in
servizio presso la ASL RM/X e segnatamente minacciando sanzioni per il presunto illecito impiego
di lavoratori dipendenti presso l'autorimessa sita in via (omesso) , indotto Sa.Fr. a
consegnargli indebitamente la somma di mille Euro (in (omesso) ).
Il ricorrente deduce in primo luogo vizio di motivazione per errata valutazione delle prove, con
particolare riferimento alla ritenuta prova del passaggio di denaro e quindi della dazione dello
stesso. Secondo l'impostazione accusatoria, ritenuta accertata dai Giudici di merito, al Mo.
sarebbero stati consegnati euro mille in contanti, di cui lo stesso si sarebbe disfatto, buttando le
banconote nei pressi di alcuni cassonetti dell'Ama che si trovavano in (omesso) , luogo del fermo
dell'imputato. Il ritrovamento delle banconote era avvenuto da parte del Carabiniere Pa.
successivamente alla perquisizione del prevenuto, il cui fermo non era stato poi convalidato dal GIP
per difetto di flagranza. In realtà, ad avviso del ricorrente, non sarebbe stata dimostrata la presenza
sul luogo dei cassonetti della spazzatura, ma anzi le banconote sarebbero state trovate vicino ad un
furgone dietro all'Ama, e, in definitiva, non sarebbe stata acquisita alcuna prova in ordine alla
avvenuta consegna del denaro.
Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge, in quanto la condotta posta in essere dal
Mo. avrebbe dovuto essere qualificata come induzione e non già come costrizione, sicchè il fatto
avrebbe dovuto essere inquadrato nello schema tipico del nuovo articolo 319 quater c.p. e non
nell'articolo 317 c.p.. Infatti nel caso di specie il funzionario pubblico, lungi dall'avere annientato la
libertà di autodeterminazione del privato, avrebbe agito ricorrendo a forme di pressione tali da
lasciare un margine di scelta al destinatario della pretesa, il quale, decidendo di versare il denaro,
mirava per altro ad ottenere un provvedimento illegittimo ed a lui favorevole.
2.-. Il primo motivo di ricorso è sostanzialmente basato su doglianze non consentite in sede di
giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente attengono invero alla valutazione della prova, che
rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di
giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel
caso di specie, i giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono
pervenuti alla decisione impugnata attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze
processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica. Il
secondo motivo di ricorso è, invece, fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo il contrasto giurisprudenziale che si era determinato
dopo l'entrata in vigore della L. n. 190 del 2012, hanno recentemente chiarito che la fattispecie di
induzione indebita di cui all'articolo 319 quater c.p. è caratterizzata da una condotta di pressione
non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che lascia al
destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il
perseguimento di un suo indebito vantaggio. Nella concussione di cui all'articolo 317 c.p., invece, si
è in presenza di una condotta del pubblico ufficiale che limita radicalmente la libertà di
autodeterminazione del soggetto (v. informazione provvisoria n. 18, alla udienza del 24 ottobre
2013 in relazione alla questione rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza 9 maggio 2013 Maldera
Giovanni + 8, la cui decisione è in corso di pubblicazione).
In applicazione di questi principi, la condotta posta in essere dall'imputato avere il Mo.
prospettato al Sa. che con la dazione di mille euro in contanti e con la messa a punto delle sue
automobili avrebbe risolto i suoi problemi in relazione alle violazioni riscontrate nella sua
autofficina (lavoro nero; inidoneità della autocertificazione presentata) appare caratterizzata dalla
strumentalizzazione delle funzioni dell'ufficio espletato a scopo di privato tornaconto, ma di certo
non idonea a annientare la libertà di autodeterminazione del privato, avendo posto in essere forme
di pressione che chiaramente lasciavano un margine di scelta al destinatario della pretesa, il quale
denunciò il fatto ai Carabinieri, e, qualora avesse deciso di versare il denaro, avrebbe in realtà
mirato, oltre tutto, ad ottenere un provvedimento illegittimo ed a lui favorevole.
Ne deriva la necessità di qualificare il fatto ascritto all'imputato ai sensi dell'articolo 319 quater c.p.,
con conseguente annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla pena e rinvio per nuovo
giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. D'altra parte la giurisprudenza di
questa Corte è oramai consolidata nell'inquadrare la successione normativa fra il previgente testo
dell'articolo 317 c.p., quello introdotto dalla L. n. 190 del 2012, articolo 1, comma 75 e quello del
nuovo ed autonomo articolo 319 quater c.p. all'interno del peculiare fenomeno della successione di
leggi penali, disciplinato dall'articolo 2 cod. pen., comma 4 (v. per tutte: sentenza n. 21701 del
07/05/2013, Rv. 255075, Ancona).
P.Q.M.
Qualificato il fatto ascritto all'imputato ai sensi dell'articolo 319 quater c.p., annulla la sentenza
impugnata limitatamente alla pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte
di Appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2014
Rispondi

Da: MARZIA849117/12/2014 11:06:39
ANCHE GIUDARNEEELLA HA PUBBLICATO...


Rispondi

Da: Tizia17/12/2014 11:06:44
SOLUZIONE di kontrocapus seconda traccia

Transito nelle corsie "telepass" senza consentire la registrazione del passaggio, utilizzo delle corsie
di uscita anziché di quelle di entrata: la condotta palesemente decettiva (sia sotto il profilo
soggettivo che oggettivo) dell'imputato integra il delitto di truffa - come correttamente ritenuto dai
giudici di secondo grado - tutte le volte in cui l'inganno abbia comportato l'elusione, da parte sua,
del pagamento dovuto, elusione nella quale si è, di volta in volta, concretato il danno dell'esercente.
(Cass. Penale Sez. II, 11 gennaio 2010, n. 666).
Da considerare, inoltre, il vincolo della continuazione ex art. 81 2 c. c.p. In riferimento alla condotta
dell'imputato che per molte volte si presenta al casello autostradale dichiarando di non avere denaro
e in altre occasioni si accoda a veicoli che lo precedono per non pagare il pedaggio, la reiterazione
delle condotte dissimulatorie unitamente al persistente inadempimento sono elementi che inducono
a ritenere che l'intento di non adempiere fosse già maturo nel soggetto alla guida del veicolo sin dal
momento della stipula del contratto avvenuta "per facta concludentia" (confermata la condanna per
insolvenza fraudolenta e truffa).
Rispondi

Da: mariooo17/12/2014 11:07:26
http://www.cKontrocampus.it/wp-content/uploads/2014/12/Prima-prova-prima-traccia-e-svolgimento-parere-penale-esame-avvocato-2014.pdf
Rispondi

Da: Duos17/12/2014 11:07:30
controc non dice nulla sulla prima ??
Rispondi

Da: sasa69x 17/12/2014 11:07:32
per coloro che fanno il compito sul telepass

è truffa aggravata e continuata (codice penale) ed insolvenza fraudolenda (codice della strada)

Rispondi

Da: molly8217/12/2014 11:07:55
ragazzi CONSIDERATE CHE LA NUOVA NORMATIVA ENTRA IN VIGORE IL 28 NOVEMBRE 2012. dunque dopo la pronuncia MA prima del deposito
Rispondi

Da: mariooo17/12/2014 11:08:37
dal mio link togliete la K e vi porta a kontrocampus
Rispondi

Da: 12317/12/2014 11:09:28
segreteria

ESAME
AVVOCATO 2014
-
2015
1a
TRACCIA PARERE MOTIVATO PENALE
ESAME DI AVVOCATO 2014/2015
Con sentenza pronunciata dal Tribunale nell'ottobre 2012 e depositata il 30.11.2012, Tizio,
incensurato di anni 42, viene condannato con la concessione delle attenuanti generiche alla pena di
anni 3 di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, in quanto giudicato responsabile
del reato di cui all'art.317 c.p., commesso nell'anno
2010, perché nella sua veste di pubblico
ufficiale, quale ispettore del lavoro della ASL, nel corso di un accertamento presso un'autorimessa
in cui era emersa l'irregolare assunzione di lavoratori dipendenti in nero, dopo aver detto al
titolare dell'autori
messa, Caio, che, se non gli avesse corrisposto la somma di euro
500,00 avrebbe
proceduto a contestare, come previsto dalla legge, sanzioni dell'importo di alcune migliaia di euro,
si faceva consegnare la predetta somma senza poi procedere a contestazione
alcuna.
Tizio, subito dopo l'avvenuto deposito della sentenza, si reca da un avvocato per avere un parere.
Il candidato, assunte le vesti del candidato di Tizio, rediga motivato parere illustrando gli istituti e
le problematiche sottese alla fattispecie
in esame.
SOLUZIONE
Si tratta di sviluppare
una
concisa
disamina dei reati di truffa e d
i insolvenza fraudolenta per
procedere, successivamente, all'esame de
ll'art.176 c
o.17 del codice della strada. Abbiamo di fronte
il più classico dei pareri
"
pro
veritate
". Non ci impone una
soluzione specifica ma solo
un'illustrazione
delle eventuali conseguenze per il cliente derivanti dalla sua condotta antigiuridica.
A
rgomentat
e
, cioè,
un
a condotta ricade
nte
nell'in
duzione indebita ex 319quater. Precisando
la
m
odifica in senso favorevole della pena
, che
si applica retroattivamente all'imputato, in virtù
dell'art. 2, co.4 cp
Il reato di cui all'art. 317 cod. pen., come novellato dalla legge n. 190 del 2012, è designato
dall'abuso costrittivo del pubblico ufficial
e, attuato mediante violenza o, più di frequente, mediante
minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius, da cui deriva una grave limitazione, senza
tuttavia annullarla del tutto, della libertà di autodeterminazione del destinatario, che, senza a
lcun
vantaggio indebito per sé, è posto di fronte all'alternativa secca di subire il male prospettato o di
evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebito.
2. Il reato di cui all'art. 319
-
quater cod. pen., introdotto dalla legge n. 190 del 2012, è des
ignato
dall'abuso induttivo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, vale a dire da
una condotta di persuasione, di suggestione, di inganno (purché quest'ultimo non si risolva in
induzione in errore sulla doverosità della dazione),
di pressione morale, con più tenue valore
segreteria

condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi
margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta,
perché motivato
dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale, il che lo pone in
una posizione di complicità col pubblico agente e lo rende meritevole di sanzione.
3. Nei casi c.d. ambigui, quelli cioè che possono collocarsi al confine tra la concussi
one e
l'induzione in debita (la c. d. "zona grigia" dell'abuso della qualità, della prospettazione di un male
indeterminato, della minaccia
-
offerta, dell'esercizio del potere discrezionale, del bilanciamento tra
beni giuridici coinvolti nel conflitto decis
ionale), i criteri di valutazione del danno antigiuridico e
del vantaggio indebito, che rispettivamente contraddistinguono i detti illeciti, devono essere
utilizzati nella loro operatività dinamica all'interno della vicenda concreta, individuando, all'esit
o di
una approfondita ed equilibrata valutazione complessiva del fatto, i dati più qualificanti.
4. V'è continuità normativa, quanto al pubblico ufficiale, tra la previgente concussione per
costrizione e il novellato art. 317 cod. pen., la cui formulazion
e è del tutto sovrapponibile, sotto il
profilo strutturale, alla prima, con l'effetto che, in relazione ai fatti pregressi, va applicato il più
favorevole trattamento sanzionatorio previsto dalla vecchia norma.
5. L'abuso costrittivo dell'incaricato di pu
bblico servizio, illecito attualmente estraneo allo statuto
dei reati contro pubblica amministrazione, è in continuità normativa, sotto il profilo strutturale, con
altre fattispecie incriminatrici di diritto comune, quali, a seconda dei casi concreti, l'es
torsione, la
violenza privata, la violenza sessuale (artt. 629, 610, 609
-
bis, con l'aggravante di cui all'art. 61,
comma primo, n. 9, cod. pen.).
6. Sussiste continuità normativa, quanto alla posizione del pubblico agente, tra la concussione per
induzione
di cui al previgente art. 317 cod. pen. e il nuovo reato di induzione indebita a dare o
promettere utilità di cui all'art. 319
-
quater cod. pen., considerato che la pur prevista punibilità, in
quest'ultimo, del soggetto indotto non ha mutato la struttura d
ell'abuso induttivo, ferma restando,
per i fatti pregressi, l'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui alla nuova
norma.
7. Il reato di concussione e quello di induzione in debita si differenziano dalle fattispecie corruttive,
in q
uanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del
funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre
l'extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla pr
omessa indebita, mentre
l'accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis ed evidenzia l'incontro assolutamente
libero e consapevole delle volontà delle parti.
8. Il tentativo di induzione indebita, in particolare, si differenzia dall'istigazi
one alla corruzione
attiva di cui all'art. 322, commi terzo e quarto, cod. pen., perché, mentre quest'ultima fattispecie
s'inserisce sempre nell'ottica di instaurare un rapporto paritetico tra i soggetti coinvolti, diretto al
mercimonio dei pubblici poteri
, la prima presuppone che il funzionario pubblico, abusando della
sua qualità o dei suoi poteri, ponga potenzialmente il suo interlocutore in uno stato di soggezione,
avanzando una richiesta perentoria, ripetuta, più insistente e con più elevato grado di p
ressione
segreteria

psicologica rispetto alla mera sollecitazione, che si concretizza nella proposta di un semplice
scambio di favori.
Cass. pen., sez. VI, 07
-
11
-
2013, n. 5496.
FATTO E DIRITTO
1.
-
. Il difensore di Mo.Ra.
ha proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza indicata in
epigrafe, con la quale, in data 13
-
12
-
12, la Corte di Appello di Roma, sezione 3 penale, ha
confermato la condanna pronunciata nei confronti del predetto in primo grado, con attenuanti
generiche, alla pena di anni tre di re
clusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, per il
reato di cui all'articolo 317 c.p., per avere, abusando della sua qualità di ispettore del lavoro in
servizio presso la ASL RM/X e segnatamente minacciando sanzioni per il presunto illecito im
piego
di lavoratori dipendenti presso l'autorimessa sita in via (omesso)
, indotto Sa.Fr.
a
consegnargli indebitamente la somma di mille Euro (in (omesso)
).
Il ricorrente deduce in primo luogo vizio di motivazione per errata valu
tazione delle prove, con
particolare riferimento alla ritenuta prova del passaggio di denaro e quindi della dazione dello
stesso. Secondo l'impostazione accusatoria, ritenuta accertata dai Giudici di merito, al Mo.
sarebbero stati consegnati euro mille
in contanti, di cui lo stesso si sarebbe disfatto, buttando le
banconote nei pressi di alcuni cassonetti dell'Ama che si trovavano in (omesso)
, luogo del fermo
dell'imputato. Il ritrovamento delle banconote era avvenuto da parte del Carabiniere Pa.
successivamente alla perquisizione del prevenuto, il cui fermo non era stato poi convalidato dal GIP
per difetto di flagranza. In realtà, ad avviso del ricorrente, non sarebbe stata dimostrata la presenza
sul luogo dei cassonetti della spazzatura, ma anz
i le banconote sarebbero state trovate vicino ad un
furgone dietro all'Ama, e, in definitiva, non sarebbe stata acquisita alcuna prova in ordine alla
avvenuta consegna del denaro.
Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge, in quanto la condotta
posta in essere dal
Mo.
avrebbe dovuto essere qualificata come induzione e non già come costrizione, sicchè il fatto
avrebbe dovuto essere inquadrato nello schema tipico del nuovo articolo 319 quater c.p. e non
nell'articolo 317 c.p.. Infatti nel caso
di specie il funzionario pubblico, lungi dall'avere annientato la
libertà di autodeterminazione del privato, avrebbe agito ricorrendo a forme di pressione tali da
lasciare un margine di scelta al destinatario della pretesa, il quale, decidendo di versare
il denaro,
mirava per altro ad ottenere un provvedimento illegittimo ed a lui favorevole.
2.
-
. Il primo motivo di ricorso è sostanzialmente basato su doglianze non consentite in sede di
giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente attengono invero al
la valutazione della prova, che
rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di
giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel
caso di specie, i giudici
di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono
pervenuti alla decisione impugnata attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze
processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezz
a logica. Il
secondo motivo di ricorso è, invece, fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo il contrasto giurisprudenziale che si era determinato
dopo l'entrata in vigore della L. n. 190 del 2012, hanno recentemente chiarito che la fattispecie
di
induzione indebita di cui all'articolo 319 quater c.p. è caratterizzata da una condotta di pressione
non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che lascia al
destinatario della stessa un margine significati
vo di autodeterminazione e si coniuga con il
segreteria

perseguimento di un suo indebito vantaggio. Nella concussione di cui all'articolo 317 c.p., invece, si
è in presenza di una condotta del pubblico ufficiale che limita radicalmente la libertà di
autodeterminazion
e del soggetto (v. informazione provvisoria n. 18, alla udienza del 24 ottobre
2013 in relazione alla questione rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza 9 maggio 2013 Maldera
Giovanni + 8, la cui decisione è in corso di pubblicazione).
In applicazione di q
uesti principi, la condotta posta in essere dall'imputato avere il Mo.
prospettato al Sa.
che con la dazione di mille euro in contanti e con la messa a punto delle sue
automobili avrebbe risolto i suoi problemi in relazione alle violazioni risco
ntrate nella sua
autofficina (lavoro nero; inidoneità della autocertificazione presentata) appare caratterizzata dalla
strumentalizzazione delle funzioni dell'ufficio espletato a scopo di privato tornaconto, ma di certo
non idonea a annientare la libertà d
i autodeterminazione del privato, avendo posto in essere forme
di pressione che chiaramente lasciavano un margine di scelta al destinatario della pretesa, il quale
denunciò il fatto ai Carabinieri, e, qualora avesse deciso di versare il denaro, avrebbe in
realtà
mirato, oltre tutto, ad ottenere un provvedimento illegittimo ed a lui favorevole.
Ne deriva la necessità di qualificare il fatto ascritto all'imputato ai sensi dell'articolo 319 quater c.p.,
con conseguente annullamento della sentenza impugnata lim
itatamente alla pena e rinvio per nuovo
giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. D'altra parte la giurisprudenza di
questa Corte è oramai consolidata nell'inquadrare la successione normativa fra il previgente testo
dell'articolo
317 c.p., quello introdotto dalla L. n. 190 del 2012, articolo 1, comma 75 e quello del
nuovo ed autonomo articolo 319 quater c.p. all'interno del peculiare fenomeno della successione di
leggi penali, disciplinato dall'articolo 2 cod. pen., comma 4 (v. per
tutte: sentenza n. 21701 del
07/05/2013, Rv. 255075, Ancona).
P.Q.M.
Qualificato il fatto ascritto all'imputato ai sensi dell'articolo 319 quater
c.p., annulla la sentenza
impugnata limitatamente alla pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte
di Appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 febbra
io 20
Rispondi

Da: maometto17/12/2014 11:10:08
salve a tutti
Rispondi

Da: Ruspone70 17/12/2014 11:11:02
Ragazzi facciamo chiarezza!
La seconda è' TRUFFA o INSOLVENZA FRAUDOLENTA?
Perché a leggere la sentenza del 2014 risulterebbe truffa e non insolvenza; mentre a leggere la sentenza del
2012 si parla solo di insolvenza fraudolenta e non truffa.
Insomma, quale delle due?
Rispondi

Da: avv89717/12/2014 11:12:04
Ragazzi mi dite le sentenze della prima traccia?
Rispondi

Da: Duos17/12/2014 11:14:36
SENTENZA UTILE DI RIFERIMENTO - Cass. Penale, Sez. VI, 7 novembre 2013, n. 5496: "Le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo il contrasto giurisprudenziale che si era determinato dopo l'entrata in vigore della L. n. 190 del 2012, hanno recentemente chiarito che la fattispecie di induzione indebita di cui all'articolo 319 quater c.p. è caratterizzata da una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio. Nella concussione di cui all'articolo 317 c.p., invece, si è in presenza di una condotta del pubblico ufficiale che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del soggetto. In applicazione di questi principi, la condotta posta in essere dall'imputato avere il Mo. prospettato al Sa. che con la dazione di mille euro in contanti e con la messa a punto delle sue automobili avrebbe risolto i suoi problemi in relazione alle violazioni riscontrate nella sua autofficina (lavoro nero; inidoneità della autocertificazione presentata) appare caratterizzata dalla strumentalizzazione delle funzioni dell'ufficio espletato a scopo di privato tornaconto, ma di certo non idonea a annientare la libertà di autodeterminazione del privato, avendo posto in essere forme di pressione che chiaramente lasciavano un margine di scelta al destinatario della pretesa, il quale denunciò il fatto ai Carabinieri, e, qualora avesse deciso di versare il denaro, avrebbe in realtà mirato, oltre tutto, ad ottenere un provvedimento illegittimo ed a lui favorevole. Ne deriva la necessità di qualificare il fatto ascritto all'imputato ai sensi dell'articolo 319 quater c.p., con conseguente annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla pena e rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Roma".
Rispondi

Da: antocall 17/12/2014 11:15:05
che cosa vuol dire: CONSIDERATE CHE LA NUOVA NORMATIVA ENTRA IN VIGORE IL 28 NOVEMBRE 2012. dunque dopo la pronuncia MA prima del deposito???
si applica comunque al caso di specie la nuova legge, principio favor rei...
quindi si può fare appello sulla base della nuova normativa
Rispondi

Da: Aiutodacasa17/12/2014 11:15:12
Ragazzi avete notizie di CZ sono entrati, hanno dettato??
Rispondi

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