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17 dicembre 2014 - Parere PENALE
622 messaggi, letto 69103 volte

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Da: kelly8109817/12/2014 13:10:22
si concordo assolutamente con filippas e avvocatessa del sud
Rispondi

Da: aiutinodacasa17/12/2014 13:10:26
PAGANDO SI ESTINGUE ANCHE LA TRUFFA! INQUANTO VIENE A MANCARE IL DANNO PATRIMONIALE CHE E' ELEMENTO ESSEZIALE COME I RAGGIRI NEL PREDETTO REATO!!!
Rispondi

Da: prt17/12/2014 13:10:51
concorso formale ex art. 81 comma 2? che ne dite di chiudere così?
Rispondi

Da: aiutinodacasa17/12/2014 13:13:49
SCHEMA SECONDA TRACCIA:
1 elementi della truffa- nel caso si configura quando tizio passa dietro un altra auto eludendo il telepass
2 elementi dell'insolvenza fraudolenta- nel caso si configura quando tizio entra in autostrada quindi accetta l'obbligazione pur sapendo di non avere denar come dichiara poi al casellante e comunque non adempie
3 continuazione art. 81, co. 2 - nel caso c'è continuazione, tizio lo fa per ben 30 volte
4 art 176 cds co. 17, nel caso appare scontata la sanzione amministrativa

tizio potrà far cadere i reati soltanto pagando quanto dovuto più le spese accessorie, infatti pagando non c'è più il danno patrimoniale della truffa e non c'è più l'insolvenza per l'insolvenza fraudolenta.
QUESTO E'!
Rispondi

Da: BenderKeTiOffender17/12/2014 13:14:12
Sono perfettamente d'accordo con voi. Contestavo l'indicazione dell'art. 319 rubricato "Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio" in luogo di 319 Quat. "Induzione a dare o promettere utilità". Ho pensato potesse risultare fuorviante.
Rispondi

Da: avvocatilla17/12/2014 13:14:23
traccia 2
non c'è concorso di reati visto che le condotte sono state poste in essere in tempi diversi e singolarmente
Rispondi

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Da: Da reggio17/12/2014 13:15:04
Per aiutinodacasa
Non sono d'accordo con te
Il reato di truffa rimane
Rispondi

Da: avvocatessa 17/12/2014 13:16:35
Ragazzi hanno messo le soluzioni
traccia 2 http://goo.gl/NPB7uo
traccia 1  http://goo.gl/Gp933B
Rispondi

Da: Da reggio17/12/2014 13:16:45
Per avvocati la
Leggi il secondo comma dell'art 81 così ti farai un'idea
Rispondi

Da: aiutinodacasa17/12/2014 13:16:56
pER DA REGGIO

LEGGITI LA CONFIGURAZIONE DELLA TRUFFA E GLI ELEMENTI ESSENZIALI DI CUI SI COMPONE!!! E' ANCHE UN REATO CONTRO IL PATRIMONIO E CIO' VUOL DIRE CHE CI DEVE ESSERE PER FORZA UN DANNO PATRIMONIALE MA SE LO PAGHI CHE DANNO PATRIMONIALE C'è???? RAGIONA!!!
Rispondi

Da: Derrick 17/12/2014 13:17:40
dire che si estingue il reato di truffa per il pagamento è veramente tremendo. al massimo potrebbe valere come attenuante. mai come causa di estinzione del reato.
Rispondi

Da: mariooo17/12/2014 13:19:36
conclusioni sulla prima traccia?
Rispondi

Da: Xxeerr17/12/2014 13:21:39
Il reato di truffa si è configurato nel momento in cui l'auto trasportatore si metteva dietro le altre macchine per nn pagare il pedaggio.
Quindi ha posto in essere una condotta lesiva ai danni della società autostradale
Rispondi

Da: aiutinodacasa17/12/2014 13:23:05
PER DERRIK

L'unico modo che ha Tizio di evitare la sanzione amministrativa e contemporaneamente chiudere il processo penale facendo cadere i reati eventualmente contestati, è quello di pagare quanto dovuto (euro 350,00) più le spese accessorie. Infatti con il pagamento dell'obbligazione, per il reato di truffa, verrà a cadere l'elemento del danno patrimoniale, mentre per il reato di insolvenza fraudolenta, verrà a cadere l'insolvenza stessa.
Rispondi

Da: one17/12/2014 13:23:08
Non pagare in modo sistematico e metodico il pedaggio autostradale è reato.
Se l'azione viene compiuta sfruttando il sollevamento della sbarra e la scia aperta da chi è dotato di telepass, il reato che si configura è quello di truffa aggravata ai danni della concessionaria del servizio
Così la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, con sentenza N° 34836 20544, depositata il  8/9/2008.
Gli ermellini hanno tratto la loro conclusione esaminando un ricorso presentato da un automobilista
Questi era stato condannato per il reato di truffa aggravata per avere più volte eluso il pagamento del pedaggio autostradale, sfruttando la "scia del conducente che lo precedeva al casello, in quanto  munito di telepass.
In questo modo, in maniera ripetuta,  aveva così, secondo i giudici di primo e secondo grado, compiuto un illecito penale e non solo amministrativo.
La Cassazione, confermando le  precedenti condanne di primo e secondo grado, ha riaffermato  il principio in base al quale, la fattispecie delittuosa di truffa continuata, è configurabile   allorquando il conducente, in numerose occasioni, riesce  ad evitare di pagare il pedaggio autostradale, accodandosi a vettura munita di "telepass" nell'apposita corsia riservata, riuscendo a passare anch'egli prima che la sbarra si richiuda.
La Cassazione, pur non entrando nel merito ha però ritenuto coerenti sotto il profilo del diritto le due precedenti pronunce
La Corte di Cassazione penale, sezione seconda,
con sentenza 11734 del 6/03/2008, aveva riaffermato il principio appena enunciato.
In particolare aveva sottolineato   come il mancato pagamento del pedaggio autostradale, possa integrare tanto il reato di insolvenza fraudolenta, ex art. 641 c.p. tanto l'illecito amministrativo di cui all'art. 176 comma 17 del Codice della strada.
L'illecito amministrativo, precisava allora la Corte,   si pone in rapporto di sussidiarietà e non già di specialità rispetto ad altre fattispecie penali eventualmente concorrenti.
In quest'ultimo caso tuttavia ,  gli ermellini avevamo ritenuto configurabile un reato diverso dalla truffa aggravata , vale a dire insolvenza fraudolenta.
Questo in ragione della dissimulazione dello stato di insolvenza dell'automobilista e della condotta consistente nell'avere  ripetutamente transitato in autostrada omettendo di pagare il relativo pedaggio.
La suprema corte, avevano stabilito  in quel contesto di dovere riaffermare principi ormai consolidati ( SS.UU. 9 luglio 1997, n. 7738), secondo cui:
    l'art. 176 C.d.S., comma 17, che punisce con la sanzione pecuniaria chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale, si pone in rapporto di sussidiarietà e non già di specialità rispetto ad altre fattispecie penali eventualmente concorrenti;
    il reato di insolvenza fraudolenta - in ipotesi di mancato adempimento, da parte dell'automobilista, dell'obbligazione di pagamento del pedaggio autostradale, inerente al negozio di utilizzo della relativa rete - non è escluso nè dalla coesistenza di una figura integrante un illecito amministrativo, stante la sua funzione sussidiaria della norma penale, nè dalla natura del pedaggio, che ha funzione di corrispettivo e non di tassa.

Fondamentale per la configurazione del reato di insolvenza fraudolenta  dunque  l'avere accettato, con il fatto stesso del ritiro del tagliando, la prestazione offerta dall'ente gestore dell'autostrada e avere così assunto l'obbligazione corrispettiva (mentre si sarebbe potuto non aderire all'offerta, scegliendo un percorso alternativo).
In questo modo il conducente approfitta della fiducia che l'ente gestore del servizio presta nell'assolvimento del pedaggio
Nel caso de quo la condotta del conducente appare improntata ad un 'atteggiamento psicologico - di dolo non generico ( art 641) ma specifico ( truffa aggravata art 640) rappresentato dalla consapevolezza di compiere un azione diretta ad eludere il pagamento, ponendo in essere un comportamento studiato metodico e ripetuto e caratterizzato da grande abilità nel passaggio in scia.
Rispondi

Da: palermo8317/12/2014 13:27:47
Grazie one!
Rispondi

Da: aiutinodacasa17/12/2014 13:28:35
NON HO DETTO CHE SI ESTINGUE IL REATO DI TRUFFA PAGANDO MA SEMPLICEMENTE CHE NON Può CONFIGURARSI QUANTO NON SUSSISTE PIU' IL DANNO PATRIMONIALE
Rispondi

Da: Derrick 17/12/2014 13:29:38
Per aiutinodacasa

D'accordo su tutto, tranne che sulla truffa sempre.

La truffa rimane, anche con il pagamento. Potrebbe valere al massimo come attenuante ex art. 62 n. 6.

L'insolvenza prevede espressamente una causa di estinzione del reato al suo secondo comma.

E' diverso.
Rispondi

Da: ReggioA 17/12/2014 13:30:52
ma qualcuno può concludere sul interdizione
Rispondi

Da: aiutinodacasa17/12/2014 13:32:57
PER DERRICK
NON SI PARLA DI ESTINZIONE DEL REATO TRUFFA!!! STO DICENDO CHE SE TIZIO PAGA NON Può ESSERE Più CONFIGURATA NEL PROCESSO!!! MANCA IL DANNO PATRIMONIALE ESPRESSAMENTE RICHIESTO PER LA CONFIGURAZIONE EX ART 640!!!
Rispondi

Da: Derrick 17/12/2014 13:33:48
Ok, come dici tu allora.

Allora facciamo così: domani compi una truffa e poi paga il danno.

Vediamo come finisce allora .. :)
Rispondi

Da: Da reggio17/12/2014 13:35:40
D'accordissimo con Derrick
Rispondi

Da: aiutinodacasa17/12/2014 13:36:38
CARO DERRICK ESISTE IL RAVVEDIMENTO! E SE IL DANNO PATRIMONIALE è UN ELEMENTO ESSENZIALE DEL REATO E MANCA MI SPIACE MA NN C'è REATO!
Rispondi

Da: Da reggio17/12/2014 13:37:20
Per Derrick
Consigli un eventuale patteggiamento? Con la richiesta di sospensione condizionale della pena e la non menzione nel casellario giudiziale?
Rispondi

Da: one17/12/2014 13:39:13
Ragazzi è chiaro !

" la fattispecie in esame non integra il delitto di insolvenza fraudolenta di cui all'art. 641 cod. pen. ma il delitto di truffa, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio: infatti, va ritenuta fraudolenta la condotta di chi transita con l'autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera: Cass. 26289/2007 riv 237150.

Il reato, poi, non può ritenersi depenalizzato, in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la disposizione di cui all'art. 176 nuovo C.d.S., comma 17, secondo la quale è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale, non ha depenalizzato gli eventuali reati commessi dall'utente (insolvenza fraudolenta o truffa) che continuano pertanto a configurarsi tutte le volte in cui al semplice inadempimento di tale obbligazione si aggiungano gli elementi costitutivi dei predetti delitti (nella specie, artifici e raggiri): Cass. 10247/1996 riv 206286. "

Rispondi

Da: Derrick 17/12/2014 13:39:51
Grazie "da reggio".

E se, invece, aiutinodacasa stesse facendo di tutto per far bocciare i candidati? .. ;)

Fosse così, sei un grande! :))

Ps. Eviterei qualsiasi strategia processuale. Non mi sembra necessario nel parere. :)
Rispondi

Da: ReggioA 17/12/2014 13:40:15
conclusioni su interdizione
Rispondi

Da: aaa17/12/2014 13:41:19
Ma il testo integrale della sentenza 5496 del 2013 dove è???
Rispondi

Da: filippas 17/12/2014 13:41:31
Allora prima traccia:
le condotte sono diverse e presuppongono sia il reato di truffa che d'insolvenza.
La differenza si fa su "artifici e raggiri" .... è vero che il fine non era pagare l'autos. ma è anche vero che il non pagamento del pedaggio è stato commesso con azioni diverse in tempi diversi, seppur continuative.
secondo punto: il 176 ha un rapporto sussidiario rispetto al reato penale, non speciale.
terzo punto : risponde sia di truffa che di insolvenza ma ex 641 co. 2 , il reato d'insolvenza si estingue se paga prima.
mi manca un passaggio ancora sulla truffa che non riesco a chiarirmi
Rispondi

Da: per aiutinodacasa17/12/2014 13:42:39
Spero di non averti mai come avvocato :-/ ... mi spiace per te ma Derrik ha maledettamente ragione.
Rispondi

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