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Concorso per 400 posti di NOTAIO
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| Da: Michael15 | 26/11/2024 11:44:34 |
| Concordo. la data di efficacia della delibera che dispone il divieto di cessione della quota per 3 anni NON poteva essere retrodatato al momento della assunzione della delibera, ma doveva necessariamente essere fatto decorrere dal momento della iscrizione del registro delle imprese. Al di là del dato testuale della norma (2480 + 2436)m, depone il fatto ce il terzo acquirente non ha e non può avere contezza della clausola statutaria che prevede il divieto di cessione della quota prima della iscrizione della delibera nel Registro delle imprese. Va da sè che chi ha fatto decorrere gli effetti della delibera dalla data di assemblea è palesemente fuori, trattandosi d errore gravissimo. | |
| Da: Michael15 | 26/11/2024 11:55:40 |
| Il legato di bene immobile aveva un unico senso: serviva a determinare il valore di rimborso (ossia, il valore di acquisito della quota del socio escluso a cura degli atri soci), in quanto l'art. 2473 c.c. - cui rinvio l'art. 2473 bis c.c. - fissa il prezzo della quota nel valore del patrimonio sociale. Questo era il senso del legato della villa al patrimonio della società . Il che porta ai seguenti corollari: 1) la traccia voleva la esclusione del socio ex 2473 bis c.c., stante la sua violazione della clausola statutaria di non concorrenza; 2) la traccia voleva che il rimborso della quota del socio escluso avvenisse a mezzo di acquisto a cura degli altri soci, ex art. 2473 c.c.; 3) non era in linea con la richiesta della traccia l'acquisto da parte degli amministratori, per conto degli altri soci, della quota del socio moroso ex art. 2466 c.c., dato che tale acquisto: - non necessitava di alcuna previa delibera assembleare; - postulava un acquisto da parte degli amministratori (v. art. 2466 c.c.) e non degli altri soci (v. art. 2473 c.c.) 3) l'unico modo di determinare il valore di rimborso, a mezzo di acquisto degli altri soci, era prevedere una perizia giurata di stima di un esperto nominato dal Tribunale, che fissasse il valore di rimborso sulla base del patrimonio sociale (e qui torna il discorso della villa legata al patrimonio sociale) ex art. 2473 e 1349 Il che è previsto solo per il caso di recesso (v. art. 2473) e non per il caso del socio in mora (v. art. 2466). | |
| Da: Tracce concorso | 26/11/2024 11:56:18 |
| In questo concorso rispetto agli altri.le tracce era molto lunghe con un maggior numero di questioni giuridiche non avevano.particolati.richieste di oarte teoriche e soprattutto le soluzioni da dare ai quesiti di.prova erano.nascoste abilmente non facilmente individuabili dal candidato. Ritengo che la Commissione si baserà molto nella valutazione sulla motivazione darà alle.soluzioni alternative offerte dal candidato anche se in questo concorso le soluzione da dare ai quesiti di prova per come sono.state scritte erano univoche seppur non facilmente individuabili dal.candidato depistato da richieste ingannevoli della traccia | |
| Da: Traccia commerciale | 26/11/2024 12:04:15 |
| L esclusione del socio per giusta causa ( tale e' la violazione del.divieto statutario di concorrenza che poi deve essere contenuto nei 5 anni ed avere ad oggetto una zona.limitata ex 2948 cc) forse passerà quale soluzione alternativa ma non è la soluzione della traccia che era l esclusione del socio per morosità perché la traccia diceva che Mevio doveva essere escluso.in modo inoppugnabile e la giusta causa è una formula aperta non tipizzata dal legislatore come la morosità e la cui.sussistenza della giusta causa rectius violazione del.divieto di concorrenza è rimessa alla valutazione del giudice. | |
| Da: Michael15 | 26/11/2024 12:24:50 |
| Non è così. L'inoppugnabilità era riferita al valore di determinazione della quota, a mezzo di acquisto degli altri soci: il che era possibile unicamente a mezzo di perizia giurata di stima, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2473 c.c. e 1349 c.c. La soluzione alternativa fondata sull'art. 2466 c.c. non coglie nel segno, a mio avvisto, in quanto il rimborso avviene a mezzo di un contratto tra l'amministratore (qui, il liquidatore) e il socio moroso, mentre, invece, la traccia spingeva chiaramente per l'acquisto da parte degli altri soci. P.s.: sebbene non sia un argomento a supporto della motivazione, ma una mera furbizia concorsuale, a conferma di quanto detto depone il fatto che il riferimento alla clausola statutaria di non concorrenza e alla violazione di detta clausola ad opera di Mevio non avrebbero avuto alcun senso nella traccia. Al contrario, la presenza di riferimenti alla mora era funzionale a far riflettere il candidato circa la spettanza o non del diritto di voto al socio in mora (soluzione negativa) e, soprattutto, circa il diritto di intervento del socio in mora (qui erano sostenibili sia la soluzione affermativa sia la soluzione negativa). | |
| Da: Pieroh | 26/11/2024 12:41:54 |
| Ragazzi a parere di me le traccie erano comprensibilimente lineari con le richieste che i commissari avevano in mente. Non dobbiamo stupirci se le traccie avevano problemi nascosti in quanto la abilità di un candidato è anche quella. risolvere problemi. Penso che non tutti hanno capito bene le funzionalità di questo concorso, e molti si perdono nel bicchiere d'acqua cercando di risolvere la soluzione al 100%. I commissari non cercano tanto la soluzione perfetta, ma cercano il ragionamento che ci sta sopra. | |
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| Da: Commerciale | 26/11/2024 12:55:48 |
| Commerciale non farà selezione ulteriore rispetto a quanto abbia già inciso sul numero di consegne. La traccia, credo volutamente, si presta a più soluzioni e questo -ipoteticamente- potrebbe portare anche a ricorsi al Tar se fosse scelta un'unica soluzione possibile. La commissione farà selezione su IV, traccia irta di cause di nullità e materia più vicina alla realtà ed alla portata dei notai in commissione. Motivare la bocciatura per una causa di nullità significa paralizzare qualsiasi ricorso al Tar ed accelerare le correzioni. | |
| Da: Pieroh | 26/11/2024 13:44:33 |
| Federico9 mi chiedo come farai a rintracciare tuo padre biologgico | |
| Da: Alfa srl impresa sociale | 26/11/2024 15:35:22 |
| Secondo voi in base al suo oggetto sociale la alfa srl era un impresa sociale ETS e creava il vincolo di destinazione anche per giustificare l esenzione dall imposte proporzionali di registro ipotecaria e catastale pagandole quindi in misura fissa ? A questo punto il terreno ed il.manufatto bisognava dichiarare in atto che erano pertinenziali alla villa? | |
Da: Infinity_2015 ![]() | 26/11/2024 16:16:48 |
| I componenti del CNN sono contenti delle tracce? Improvvisamente il silenzio. | |
| Da: uberto | 26/11/2024 17:07:40 |
| ragazzi le tracce erano difficili, ma non si può dire che fossero fuori dal mondo... specialmente quella di IV. Occorreva ragionare lucidamente. Potrebbero anche iniziare a correggere da MC per gli errori formali. Nonostante passeranno sia coloro che hanno messo interprete sia coloro che hanno messo il puntatore oculare. Oppure iniziano a fare una bella scrematura con IV, che era in tutto e per tutto un atto completo e aderente alla realtà degli studi notarili. COMM servirà solo per confermare una bocciatura o decidere il punteggio di promozione. Io la vedo così | |
| Da: Galadriel90 | 26/11/2024 18:29:09 |
| La vedo come Uberto | |
| Da: ma certo | 26/11/2024 19:15:08 |
| oltre a vederla sentirete anche un bel paletto caldo | |
| Da: Galadriel90 | 26/11/2024 19:41:50 |
| Probabile | |
| Da: socio moroso | 26/11/2024 19:48:37 |
| L'esercizio dei diritti sociali del socio moroso. Quanto ai diritti amministrativi occorre ricordare che il socio moroso, mentre nella s.p.a. non può esercitare il diritto di voto (art. 2344 c.c.), ma gli spetta il diritto di intervento (combinato disposto degli artt. 23701 e 23683 c.c.), nella s.r.l non può partecipare alle decisioni dei soci (art. 24664 c.c.). Rispetto a questa espressione sono prospettate, in dottrina, due opzioni interpretative: - - tesi 1: i fautori di questa costruzione teorica leggono «partecipare alle decisioni» come «partecipare all'assemblea», in guisa che il socio moroso, a differenza che nella s.p.a., non solo non possa votare, ma non possa neppure intervenire in assemblea; tesi 2: si potrebbe anche ritenere, tuttavia, che il Legislatore abbia utilizzato «partecipare alle decisioni» (invece di «esercitare il diritto di voto») solo per includervi anche le decisioni che sono assunte con metodo extra assembleare. Di conseguenza, al pari che nella s.p.a., il socio moroso non diritto di intervento. potrebbe esercitare il diritto di voto, ma gli spetterebbe il L'accoglimento dell'una o dell'altra teoria ha conseguenze notevoli sull'attività notarile per stabilire la necessità o meno dell'intervento del socio moroso in assemblea, soprattutto in caso di assemblea totalitaria. Il socio che sottoscrive il capitale sociale si accolla l'impegno di liberare le quote sottoscritte in sede di costituzione, ovvero in seguito ad un aumento di capitale sociale successivo. Qualora tale impegno non venisse onorato dal socio, gli amministratori devono, a norma dell'art. 2466 c.c., seguire una precisa procedura per il recupero dei versamenti residui, la quale si apre con una diffida e si conclude con la vendita della quota del socio moroso, fino ad arrivare all'eventuale esclusione del socio. L'art. 2466 co. 4 c.c. stabilisce, inoltre, che, il socio "moroso" non può partecipare alle decisioni dei soci. Tuttavia, secondo l'interpretazione offerta dal notariato (massima I.B.24) il socio moroso, sebbene privo del diritto di voto, può comunque partecipare ai lavori assembleari. In altre parole, nonostante il socio moroso non possa esprimere alcun voto, quest'ultimo se intervenuto all'assemblea viene comunque computato ai fini del calcolo del quorum costitutivo. Sulla questione si è recentemente pronunciata la suprema corte di Cassazione (Cass. 15.1.2015 n. 585) precisando che, nel caso in cui il socio di una srl non abbia eseguito il pagamento della quota nel termine prescritto, ai fini della sua esclusione dal diritto di voto non occorre uno specifico atto di costituzione in mora da parte degli amministratori, essendo la diffida onere imposto esclusivamente per poter dare inizio alla procedura di vendita in danno della quota sottoscritta. Di conseguenza, la privazione dell'esercizio del diritto di voto si verifica "ipso iure" allo scadere del termine concesso al socio per mettersi in regola con i conferimenti dovuti; sicché, ai fini del quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea sociale, non deve essere computata la quota del socio moroso. L'esclusione del socio moroso. L'art. 2466, comma 3° (parte prima), c.c. dispone che: "Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse...". Dal tenore letterale della norma si evince che: • l'esclusione rappresenta, sussistendo le condizioni di legge, un obbligo per l'organo amministrativo; • l'esclusione è conseguenza diretta dell'insuccesso della procedura di vendita in danno (la quale, ad opinione della dottrina migliore, in assenza di una apposita previsione statutaria, non potrà avere come interlocutori soggetti diversi da quelli che compongono la compagine sociale; • la ritenzione dei centesimi già versati si atteggia come clausola penale ex lege e, a d opinione della migliore dottrina, sarebbe sempre possibile, anche in assenza di una espressa disposizione autorizzatoria, la domanda tesa al riconoscimento del maggior danno. Il socio escluso può fare opposizione utilizzando argomenti di natura sostanziale (adempimento) oppure formale (mancata comunicazione della diffida oppure carenza di legittimazione dei firmatari della medesima). La riduzione del capitale in conseguenza della mancata realizzazione del procedimento di vendita in danno della quota. L'art. 2466, comma 3° (parte seconda), c.c. dispone che "…Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente". La prospettata riduzione del capitale sociale presenta una serie di problemi, molto rilevanti a livello operativo, che possono essere compendiati nel modo che segue: - - - le regole afferenti la competenza decisionale, intervenendosi sull'atto costitutivo, risultano quelle fissate dall'art. 2479 bis c.c.; la natura dell'operazione è molto discussa in dottrina atteso che: • parte di essa riconosce (preferibile), qualificando la morosità alla stregua di una perdita, alla medesima carattere nominale, mentre altra parte della stessa; • altra parte della medesima attribuisce a tale operazione carattere misto nel senso di ritenerla nominale per parte di capitale non ancòra versata e reale per la parte già versata; • altra parte ancora della stessa ritiene, infine, che l'intera operazione dia luogo ad una riduzione reale del capitale sociale priva, però, del connotato del rimborso ai soci; l'eseguibilità della decisione risente dalla qualificazione dell'operazione sottesa di tal che ove se ne riconosca la natura reale essa sarà soggetta alle regole fissate dall'art. 2482, mentre nel caso opposto risulterà immediatamente eseguibile (preferibile). Il problema della perdita dei centesimi già versati Il tema assume portata differente a seconda che si ritenga che l'operazione di riduzione riguardi tutta la partecipazione del socio moroso (preferibile) oppure solo la parte per la quale non sono stati effettuati i versamenti. Nel primo caso, infatti, la riduzione interverrebbe per l'intero valore nominale della partecipazione del socio moroso e i centesi già versati dal medesimo andrebbero a formare oppure ad alimentare una riserva di patrimonio. Nel secondo caso, invece, la riduzione del capitale sociale riguarderebbe, in termini di valore, solo la parte della partecipazione del socio moroso non coperta dai versamenti in guisa che i centesi residui vengano ad accrescersi, in via immediata, in capo agli altri soci, mentre il capitale sociale della società si ridurrà in misura pari alla differenza corrente tra quanto sottoscritto e quanto versato dal socio inadempiente. | |
Da: Infinity_2015 ![]() | 27/11/2024 08:35:14 |
| Uberto avrai iniziato a studiare l'altro ieri oppure non hai materialmente scritto i compiti. I docenti delle scuole hanno già detto quello che pensano su queste tracce. Il concorso va riformato. Tracce scritte chissà quando con chissà quali giri hanno fatto prima. I docenti notai delle scuole sanno che tracce così NON possono essere scritte in una manciata di ore. Non una ma ben tre. Io candidato deve avere il tempo di ragionare e di aprire i codici. Qui non c'era neppure il tempo per leggere le norme. | |
Da: Federico9 ![]() | 27/11/2024 10:37:34 |
| Bisognava scrivere 2 righe di motivazione per ogni problema. Im questo modo si riusciva | |
| Da: Uberto è... | 27/11/2024 10:37:40 |
| Il classico sfigato che si siede al primo banco alle scuole notarili e che non ha vita sociale. | |
| Da: uberto | 27/11/2024 11:26:23 |
| Ora che i tre coglioni del forum hanno sentenziato mi sento più tranquillo. Grazie. | |
| Da: Michael15 | 27/11/2024 11:53:23 |
| Per Infinity: Infinity, scusa: solo per curiosità , quali sono i docenti delle Scuole notarili che hanno commentato le tracce? E cosa hanno detto a tal riguardo? | |
| Da: Gae1983 | 27/11/2024 12:36:51 |
| Per il manufatto cosa avete fatto | |
| Da: manufatto | 27/11/2024 12:42:16 |
| No menzioni catastali presupponendo tanto in atto quanto in motivazione l'applicazione del DM del 1998 Dichiarazione urbanistica sul titolo edilizio | |
| Da: Gae1983 | 27/11/2024 12:44:46 |
| che titolo urbanistico? edilizia libera? | |
| Da: manufatto | 27/11/2024 12:52:38 |
| Perchè dovrebbe ricadere in edilizia libera? In motivazione cosa hai detto? | |
| Da: abdulaby | 27/11/2024 13:00:38 |
| Ragazzi le menzioni da fare erano le seguenti: - villa: 1) ante '67 in forma sostitutiva; 2) dichiarazione di esistenza di abusi che non pregiudicano la circolazione con onere di regolarizzare a carico di chi compra; 3) conformità catastale; 4) APE (senza esclusioni); 4) dichiarazione circa la sussistenza dei presupposti di fatto per il rilascio dell'agibilità precisando però che mancava il documento e con onere di chiederlo a carico dell'acquirente; 5) dichiarazione su inesistenza impianti e presa d'atto dell'acquirente essendosene tenuto conto per determinazione prezzo; - terreno: CDU (ok quello indicato dalla traccia); - fabbricato sul terreno: 1) menzioni urbanistiche (ok anche ante '67 ma comunque andava precisato che la menzione della villa riguardava pure il manufatto) autonome; 2) catasto: dire che ha superficie coperta sotto gli 8 mq e non è idoneo a produrre reddito (entrambe le cose, non basta la metratura) e quindi nessuna dichiarazione di confomtià ; 3) APE (salvo andare a impelagarsi nella lettera c) o d) dell'art 3 dlgs 192 2005, ma era tutta fatica in più); 4) visto che si è parlato di agibilità della villa meglio dire la situazione del manufatto per la questione agibilità ; 5) dire qualcosa sugli impianti visto che se ne è parlato per la villa | |
| Da: Michael15 | 27/11/2024 13:08:28 |
| .... tutto questo da risolvere in 5 minuti. | |
| Da: lasciateli starnazzare | 27/11/2024 13:48:22 |
| tempo un paio d'anni e i docenti delle scuole ce li leviamo dalle scatole | |
| Da: Manufatto | 27/11/2024 14:02:32 |
| Manca la conferma della nullità della divisione per mancata menzione urbanistica manufatto rilevato solo dall estratto di mappa non dalle precisazioni nella provenienza quindi passato quale pertinenza o accessori non descritto | |
| Da: abdulaby | 27/11/2024 14:22:02 |
| secondo me ti sei andato a creare un problema in più... la traccia dice che è rilevato solo dall'estratto di mappa solo per dire che non esiste in catasto non anche per dire che nell'atto di proveniennza le parti se l'erano dimenticato.. | |
Da: Infinity_2015 ![]() | 27/11/2024 14:30:31 |
| Chi è preparato sa conversare senza offendere. Chi scade nelle offese lascia trasparire il suo livello generale. Non solo quello di maturità . I docenti (anche occasionali) delle scuole quando vorranno esporsi pubblicamente lo faranno. Al momento non lo hanno fatto pubblicamente. Qualcuno in passato ha avuto il coraggio di rendere noto a tutti il proprio pensiero. Non mi riferisco solo a Viggiani. Nessun "grande" notaio ritiene queste tracce idonee per selezionare un candidato. Queste tracce palesano altri obiettivi. Solo candidati alle prime armi possono ritenere fattibili queste tracce. | |
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