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Concorso per 400 posti di NOTAIO
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| Da: cam | 05/12/2024 11:35:05 |
| non Ho consegnato ma mi permetto di dissentire sui tuoi "paletti" del tutto eventuali di mortis causa. il n. 3 denota la tua non conoscenza della cassazione SSUU ultima sul punto né del dibattito dottrinario precedente (c'erano due tesi, entrambe sostenute autorevolmente). Non andava ricevuta la richiesta e basta. il n.5 denota una scarsa conoscenza del tema: l'onere di devolvere in arbitri e possibile ma non nominare l'arbitro (la norma del cpc è inderogabile: la nomina avviene su scelta in*******cabile delle parti). La devoluzione delle sole cause "disponibili" non ha senso: ciò a cui fai riferimento è per il "divieto di impugnazione" e non l'onere di devolvere in arbitri. per societario: - il socio è già in mora e si è già consumato tutto l'iter previsto da legge. non può esser preferita l'esclusione ex 2473 bis in quanto, se così fosse, l'organo amministrativo sarebbe soggetto a causa in quanto: -- con la esclusione per morosità , il socio esce dalla società e questa non deve dargli nulla (la somma già versata resta alla società quale penale) -- con la esclusione ex 2473 bis, la società dovrebbe liquidargli gli utili pari alla sua quota (se non ricordo male era 1/3 di 1.200.000) e quindi avrebbe dovuto dare 400.000 euro a un socio che voleva escludere. (se le quote indicate sono sbagliate, il ragionamento non cambia: trattenere 10.000 euro è più conveniente di sborsare qualsiasi somma per la liquidazione del socio). - con la esclusione del socio c'è il problema della "riduzione" del capitale: la società voleva ricostituirlo, quindi andava fatta una operazione sul capitale. Per il resto, hai detto cose abbastanza "ovvie": non mettere le menzioni è certamente motivo di bocciatura, ma lo è sempre! Detto questo, studiamo e adiamo avanti | |
| Da: Michael15 | 05/12/2024 11:36:45 |
| non avere ricevuto la nomina di notaio quale esecutore NON può essere considerata un "paletto". Premetto che io avrei ricevuto la nomina se fossi stato a Roma, in quanto la traccia diceva che il notaio era "fraterno amico" del de cuius, con la conseguenza che il fondamento della nomina riposava sulla fiducia che il de cuius riponeva nel fraterno amico Romolo Romani, anziché sulla stima professionale verso il professionista, notaio Romolo Romani. Ciò premesso, a favore della soluzione contraria (non ricevibilità della disposizione), c'è una recente decisione della Corte di Cassazione (Cass. 1174/2023) che, pur in presenza di un compenso modesto (nel caso, era il 5% dell'asse ereditario) e, secondo alcuni commentatori, pur in assenza di compenso, ritiene che il notaio debba astenersi, essendovi un suo interesse qualificato, ex art. 28, n. 3, L. N. Dipende dalla qualità della motivazione della soluzione scelta. | |
| Da: Abulaby | 05/12/2024 11:39:09 |
| Io ho fatto tutto come da te indicato (però non ho capito cosa intendi al punto 5: se per te l avvocato andava nominato o no) tranne onere determinante scrivendo in motivazione che da come era scritta la traccia sembrava che le cautele dovesse essere riferite alla modalita di determinazione del legato e non alla apposizione dell omere (per il quale peraltro c'era un esecutore).. Tuttavia non credo sia palatto aver fatto diversamente su alcuni punti (ragionevole sia paletto mancanza Ape o urbanistica) visto che le soluzioni alla fine per la commissione sono sempre aperte | |
| Da: commerciale - mortis causa | 05/12/2024 12:21:30 |
| Io ho ricevuto l'esclusione per morosità . Ovviamente eseguita dall'organo amministrativo. Si tratta di un'attività vincolata per l'organo amministrativo e, precedente alla contestazione della violazione dello statuto sanzionata con l'esclusione. La traccia, secondo me, aveva un vuoto fattuale proprio per ammettere entrambe le soluzioni. Non diceva nulla sulla sorte del moroso che, però, non aveva eccepito alcunché in seguito alla costituzione in mora. Trattandosi di attività vincolata, l'ho fatta prevalere sulla seconda opzione. A mio avviso l'unica scelta sbagliata era accettare il recesso del socio in assenza di previsioni statutarie e con società costituita a tempo determinato, oltre poi agli effetti sul recesso in seguito alla liquidazione. Stante un chiaro e voluto vuoto in ordine ai fatti storici, la commissione non può bocciare per aver preferito una strada ad un'altra dato che, teoricamente, erano entrambe percorribili. E con sincerità credo che i commissari volessero proprio questo, una traccia aperta al ragionamento. Per quanto riguarda il notaio esecutore testamentario, io non ho ricevuto la richiesta. Conoscevo la sentenza della Cassazione del 2023 e quindi per me è stato facile motivare. Purtroppo quella sentenza non chiarisce inopinabilmente la questione, giacché nel caso in esame il notaio aveva percepito un compenso seppur minimo. Parte della dottrina ritiene che in assenza del compenso si potrebbe ammettere il notaio esecutore testamentario. Chi ha ricevuto la disposizione precisando la gratuità , a mio avviso, non può essere bocciato per questo. Allo stesso modo chi non ha ricevuto la disposizione motivando alla luce della sentenza della Cassazione. Se ricevi la richiesta e prevedi anche un compenso, allora la vedo difficile. Penso che la commissione tanto in commerciale quanto in mortis causa abbia - di proposito - scelto argomenti aperti a più interpretazioni. | |
| Da: paletti | 05/12/2024 12:28:19 |
| si andava nominato l'avvocato. Con i correttivi anzidetti. Navigando si trova facilmente un articolo tratto da giustizia civile.com con autorevole firma al riguardo. non c 'è nessuna norma del cpc che dice che va inderogabilmente scelto dagli eredi, guarda caso non lo citi per niente l 'articolo famigerato. La Cassazione (che non è a sezione unite e si è espressa solo una volta) - illustrata in tutte le scuole ma citata avulsamente per la soluzione - si riferisce ad un caso con compenso, come detto sopra. Ovvietà che andava citata in motivazione con tutto il dibattito. il socio è messo in mora con diffida, ma non escluso: l'art 2466 è chiarissimo: lo fanno gli AMMINISTRATORI (non l'assemblea) previa procedura ivi indicata. | |
| Da: Tesi minoritarie | 05/12/2024 12:58:32 |
| Aggiungo di non aver ancora letto un verbale in cui un candidato sia stato bocciato per aver aderito ad una tesi minoritaria. Eppure di verbali ne ho letti… Poi, nel settore notarile, credo sia quasi impossibile trovare un argomento "pacifico" | |
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| Da: Manufatto | 05/12/2024 13:29:22 |
| Scusate volevo fare un ragionamento sul manufatto. Il manufatto non è accatastato, escluso in forza del dm 1998. Ora il dm prevede l'esclusione se non è in muratura e dunque autonomamente accostabile (c/2) oppure se non è pertinenziale e dunque accastatabile unitamente al bene principale. Se cosi' è, si tratta di un manufatto irrilevante catastalmente e urbanisticamente, del resto non sarebbe possibile rilasciare un permesso e poi non accatastarlo. | |
| Da: paletti tipo 20.000 | 05/12/2024 13:30:23 |
| Allora una precisazione. i paletti sopra detti sono errori che, se presi una/due anche tre volte (se non troppo pesanti) e comunque ben motivati in tutti e tre gli elaborati non comportano la bocciatura. Certo se c'è una nullità formale o non mettete l'ape alla villa priva di impianti quello incomincia a pesare da solo. Ma se si incomincia a topparli uno dopo l'altro, la vedo dura. | |
| Da: manufatto | 05/12/2024 13:40:32 |
| L'accatastamento e le autorizzazioni edilizie vanno su due binari diversi. Se non hai inserito le menzioni urbanistiche per il manufatto senza motivare, sei fuori. Magari inventi che hai supposto rientrasse in edilizia libera (cosa poco probabile) ma dire nulla e sperare, secondo me è un azzardo. Allo stesso modo vedo rischioso asserire deliberatamente la pertinenzialità quando la traccia parlava di "terreno confinante". | |
| Da: Manufatto | 05/12/2024 13:47:03 |
| Sono d'accordo sulla pertinenzialita' che non c'era. Ho una domanda: perché non si accatasta il manufatto secondo il dm? Secondo l'interpretazione della dottrina: non si accatasta se è manufatto non produttivo di reddito autonomo (cioè un c/2 o c/6) o se non è accessorio/ pertinenziale ad un bene principale; altrimenti tutti gli immobili vanno denunciati al catastato. Se così è, ed è altrettanto vero che urbanistica e catastato sono binari paralleli, non è rilevante anche urbanisticamente e non potrebbe esserlo in quanto per costruire o per condonare servirebbe come presupposto un "immobile" che si deve accatastare | |
| Da: manufatto | 05/12/2024 14:00:08 |
| Ma non possiamo ragionare come se stessimo parlando dell'esame di abilitazione alla professione di geometra. Al concorso notarile ci sono delle regole sul catasto e sull'edilizia. Se decidi di derogarle devi motivarlo. Non si puó supporre e sperare: motivare! | |
| Da: Manufatto | 05/12/2024 14:09:25 |
| La questione non è motivare (ovviamente lo si fa) ma piuttosto applicare il dm. Se lo si applica si ritiene che sia un immobile di alcun rilievo catastale e per il ragionamento fatto anche urbanistico, come tutte le lettere del dm art. 3. Se non lo si applica e si accasta (autonomamente o come pertinenza) allora si che l'urbanistica entra in gioco. Il punto focale è il dm e le esclusioni, soprattutto il manufatto che andrebbe sempre accatastato. | |
| Da: manufatto | 05/12/2024 14:17:17 |
| è agevole replicare che il permesso di costruire è sempre necessario, a prescindere dai materiali utilizzati, ogni qual volta sia realizzata una unità edilizia idonea a soddisfare esigenze non meramente temporanee, ma stabili nel tempo. La qualificazione di manufatti quali interventi di nuova costruzione non comprende le sole attività di edificazione muraria, ma anche tutte quelle che determinano una modificazione permanente del territorio per adattarlo ad un impiego diverso rispetto alla sua conformazione naturale. (Tar Lazio-Roma, sent. n. 10063/2023) | |
| Da: manufatto | 05/12/2024 14:20:55 |
| Analogamente, non può ritenersi che l'accatastamento dell'immobile possa equivalere ad un accertamento della regolarità edilizia dell'opera. L'accertamento catastale, infatti, verifica solo la corrispondenza tra lo stato di fatto dell'unità immobiliare ed i relativi dati catastali nonchè della corrispondente planimetria. Esso rileva ai fini fiscali ma non anche ai fini della regolarità urbanistica. ( Tar Reggio Calabria, sent. n.60/2018) | |
| Da: Manufatto | 05/12/2024 14:26:03 |
| Certo tutto vero, ma allora possiamo affermare che il manufatto del dm è un manufatto che necessita di permesso di costruire (dal punto di vista urbanistico) ma non necessita di accastamento. Quindi esistono immobili per cui si richiede al comune il permesso di costruire e poi non si accatastano. | |
| Da: Manufatto | 05/12/2024 14:37:20 |
| Ora bisogna capire se la commissione abbia volutamente voluto creare questo problema. Parlando chiaramente, potrebbe far bocciare decine e decine di compiti all'istante senza dover motivare più di tanto. | |
| Da: cam | 05/12/2024 14:47:12 |
| L'art è 810 cpc.. "gli arbitri devono essere nominati dalle parti" e cioè dalle parti in lite, cioè dagli eredi. Certo che l'esclusione la fanno gli amministratori ma l'assemblea deve deliberare la riduzione (in parte reale e in parte nominale). e questo chiedeva la traccia | |
| Da: Manufatto | 05/12/2024 14:53:47 |
| Avendo detto che non era accatastato secondo me: - o accatastavi e lo consideravi autonomamente produttivo di reddito, o pertinenziale (ma non credo) e di qui urbanistica, ma non ape; - o invocavi il dm e a quel punto niente urbanistica, proprio perché non è accatastabile per tutte le ragioni dette, e niente ape. Una domanda: Come si fa sapere, controllare, il numero di consegne fatte? Grazie | |
| Da: manufattoy | 05/12/2024 14:59:48 |
| Accatastare il manufatto è un travisamento. La traccia non chiede nulla e spinge chiaramente verso il Dm del 1998. Ovviamente sarebbe stato preferibile presuppore, a quel punto, l'insussistenza di una redditualità del manufatto. Dire che un bene non accatastabile rientri in edilizia libera è un grave errore di diritto che porta alla bocciatura certa. | |
| Da: Manufatto | 05/12/2024 15:21:28 |
| E' edilizia libera se non è produttivo di reddito o annesso a bene principale altrimenti devi accatastarlo e richiedere il permesso. Non può esistere un manufatto che non si accatasta per il quale richiede il permesso al comune. | |
| Da: manufatto | 05/12/2024 15:25:08 |
| In base a quali norme di legge asserisci ció? | |
| Da: Manufatto | 05/12/2024 15:42:17 |
| https://www.notaiodimarco.com/news/la-normativa-sulla-conformita--dei-dati-catastali/8. Ci sono vari commenti alla normativa catastale e di riflesso all'urbanistica. Si chiamano marginali proprio perché non hanno alcun rilievo, tant'è che nella pratica come già detto da qualcun'altro su questo forum non si sarebbero proprio enunciati in atto. Il che a conferma che anche urbanisticamente non hanno rilievo ma mai potrebbero averlo altrimenti dopo la richiesta di permesso si dovrebbe alla fine della costruzione accatastare | |
| Da: Manufatto | 05/12/2024 15:53:49 |
| Non è proprio così, l'articolo parla della conformità catastale. Quando realizzi un manufatto, prima ti doti dei titoli edilizi e, dopo la realizzazione, lo accatasti se ne ricorrono i presupposti. La giurisprudenza citata sopra è chiarissima sul punto. Tutto ció, peraltro, che incidenza ha con il concorso NOTARILE? Posto che la traccia non chiede che il bene sia accatastato (non siamo peraltro geometri) ma spinge volutamente verso il DM 1998 solo due erano le soluzioni possibili: -Indicazione del titolo edilizio (prudente e fondata) o dichiarazione ante 1 settembre 1967; - Presupporre edilizia libera e motivare bene (azzardato ma non da bocciatura) Tutto il resto lasciamolo ai geometri che ne sanno più di noi. Chi volutamente o meno non si è posto il problema dell'urbanistica e non ha speso un rigo di motivazione, dovrà ripresentarsi al prossimo concorso. | |
| Da: Paletti della staccionata | 05/12/2024 18:27:17 |
| L art 810 cpc non dice che gli arbitri sono inderogabilmente nominati dalle parti. Dice testualmente : "quando, A NORMA DELLA CONVENZIONE DI ARBITRATO, gli arbitri debbano essere scelti dalle parti...". Da ciò si evince: 1) che non è inderogabile 2) che la convenzione di arbitrato ( che trova origine nella disposizione testamentaria) può disporre diversamente. La traccia di commerciale , CON DATE MOLTO PRECISE, diceva che il socio era stato diffidato. Senza dire nulla circa la conclusione della procedura, e presupporla era un grave travisamento della traccia. Tanto che l ordine del giorno parlava di "definire" l' esclusione e non di liquidazione del socio già escluso, ne' tanto meno di riduzione del capitale. | |
| Da: commerciale | 05/12/2024 19:27:20 |
| La traccia diceva espressamente: 1) definire, SE NECESSARIO, l'esclusione di Mevio dalla società . Tale formulazione lascia aperta in modo inequivocabile la possibilità che sia stato escluso dall'organo amministrativo in precedenza. La traccia, ancora, riporta quanto segue: "In data 2 maggio 2024, l'amministratore unico Tizio ha formalmente diffidato il socio Mevio ad effettuare il versamento. Mevio non ha ottemperato alla richiesta. Lo stesso Mevio, che non ha contestato la diffida, etc. Sono decorsi i 30 giorni e, non essendo stato chiarito cosa è successo, l'esclusione si pone quale atto automatico e vincolato. Nel vuoto fattuale - voluto- della traccia, si potevano percorrere entrambe le strade ma la più logica era chiaramente l'esclusione per morosità . E la traccia, lo ripeto, dice: 1) definire, SE NECESSARIO, l'esclusione di Mevio dalla società . Tale formulazione va chiaramente in tal senso. Altrimenti avrebbe detto: "Escludere o Deliberare l'esclusione". | |
| Da: Jox | 05/12/2024 19:39:33 |
Brutti tempi nel notariato. Quest'anno le tracce erano cattive , posso dire puramente è semplicemente che può sperare chi ha preferito il socio moroso... Ma non era il solo ed unico problema purtroppo, tracce un po' cattivelle , ma quella che farà una bella scrematura sarà MC( traccia infernale ). | |
| Da: Jox | 05/12/2024 19:41:34 |
Brutti tempi nel notariato. Quest'anno le tracce erano cattive , posso dire puramente e semplicemente che può sperare chi ha preferito il socio moroso... Ma non era il solo ed unico problema purtroppo, tracce un po' cattivelle , ma quella che farà una bella scrematura sarà MC( traccia infernale ). | |
| Da: Mortis causa | 05/12/2024 20:52:40 |
| Che soluzioni avete fatto sulle disposizioni testamentarie? Ci sono anche soluzioni diverse da quelle dette? | |
| Da: (Mettiamo i )Paletti | 05/12/2024 20:59:52 |
| Decorsi 30 giorni dalla diffida l' esito non è vincolato, l' organo amministrativo ha discrezionalita' nel fare o meno la procedura del 2466. Tra l' altro, l' esclusione - sbagliata- per morosità comportava anche il problema di una riduzione del capitale per i decimi non versati in una società che era in liquidazione. Che senso ha presupporre ( travisando) tutta la procedura del 2466 se quell articolo dice chiaramente che: " gli amministratori escludono il socio trattenendo le somme". Non c è niente da deliberare, né da liquidare, né da definire se si dà ( erroneamente giova ripeterlo) per presupposta la conclusione della procedura del 2466. | |
| Da: socio moroso | 05/12/2024 21:19:59 |
| Se non si avviano procedure esecutive e la vendita della quota non è possibile, l'esclusione è obbligatoria! C'è un vuoto nella traccia che non esclude nulla e ammette entrambe le soluzioni. | |
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