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| Da: albertinoz | 30/11/2024 14:15:17 |
| io ho scritto che il testatore è venuto a comunicarmi che voleva designare la moglie erede universale. mi ha semplificato di molto lo svolgimento. | |
| Da: Diritti edificatori comunque denominati | 30/11/2024 14:22:47 |
| Diritti edificatori perequativi: si tratta di diritti previsti dal Piano Regolatore Generale, attribuiti dalla Pubblica Amministrazione al proprietario Sono diritti di credito verso la PA ed anche futuri perché al momento della testamenti factio possono anche non esistere ancora per cui legato 551 cc al 100% Voleva istituire eredi solo i suoi due figli | |
| Da: Diritti edificatori | 30/11/2024 14:30:07 |
| Beh, il terreno è edificabile. Credo sia logico supporre esistano… | |
| Da: Crediti edificatori | 30/11/2024 17:25:36 |
| Altrettanto non uniforme nel tessuto normativo regionale, è la definizione del regime della commerciabilità , che in alcuni casi è libero (Veneto), in altri è limitato ad alcune fattispecie soltanto (in Umbria agli interventi nei centri storici, nella Provincia di Trento agli ambiti perequativi), ed in altri ancora è del tutto escluso (Lombardia). Anche la previsione di meccanismi pubblicitari di siffatte operazioni su base squisitamente localistica è il frutto di interventi normativi disorganici e spazialmente diffusi a macchia di leopardo e non basta a risolvere in modo conforme tutte le questioni poste sul tappeto al proposito. Alcune leggi regionali (Provincia di Trento, Veneto e Lombardia) soltanto hanno, ad esempio, introdotto un registro di diritti (e crediti) edificatori gestito, dal Comune nel quale sono annotati (rectius trascritti)(258), dopo l'assegnazione, i diritti edificatori ed i crediti compensativi e (annotate) le loro vicende circolatorie, laddove altre nulla hanno previsto al riguardo. La carenza, in realtà , di un sistema pubblicitario organico e generalmente diffuso sul territorio nazionale è, tuttavia, essa stessa espressione del limite e della valenza parziale di siffatte previsioni; difetta, inoltre, in tali registri introdotti solo da alcune Regioni, la funzione primaria di regolazione dei conflitti che è, invece, propria dei registri immobiliari. In definitiva, le registrazioni operate dall'amministrazione comunale permettono solo ed esclusivamente di far conoscere la disponibilità di titoli volumetrici ai proprietari dei fondi cd. accipienti o riceventi (receiving areas). Nella perequazione cd. estesa e nella compensazione, in concreto, si realizza un distacco vero e proprio del diritto edificatorio dal suolo che lo ha generato a vantaggio di soggetti che non sono titolari di diritti reali sul fondo stesso, che ha condotto attenta dottrina(259) ad ipotizzare addirittura una sorta di dematerializzazione(260) dello ius aedificandi o ancor meglio a qualificare la fattispecie "alla stregua di un (nuovo ed autonomo) bene di natura non reale". Il credito di volumetria o più semplicemente il credito edilizio è, insomma, la situazione giuridica soggettiva che può formare oggetto di peculiari accordi contrattuali, che portano all'atterraggio della cubatura stessa su un diverso fondo detto appunto accipiente o ricevente, sino al momento del rilascio del permesso di costruire da parte dell'autorità competente. Il ruolo svolto nelle vicende che concernono la allocazione spaziale delle volumetrie dall'accordo contrattuale è di primario rilievo e non può essere insomma ricondotto ad una mera funzione ancillare del procedimento amministrativo che disegna le regole di origine e di atterraggio della cubatura. La stessa dottrina urbanistica(261) conferma un tale assunto quando afferma che "la questione centrale è quella della potestà discrezionale dell'amministrazione nel suo rapporto con i poteri privati". La necessità di un intervento normativo statuale è, insomma, di tutta evidenza, al pari della delicatezza del ruolo del Notaio che, dovendo regolare l'accordo tra le parti, si trova a ripetere le esperienze creative dei primi anni settanta ed ottanta allorquando negli studi notarili torinesi videro la luce i primi atti di cessione di cubatura. Il quadro complessivo odierno, per certi versi pur simile al passato, appare davvero oggi particolarmente evoluto, complesso e, addirittura, realmente sofisticato rispetto ai risalenti e timidi tentativi di dare espressione all'autonomia privata in un campo così peculiare. Alla polverizzazione delle opportunità perequative, compensative e premiali corrisponde una parcellizzazione di "modalità consensuali", nella definizione delle quali le regole rischiano di dover essere definite secondo canoni viziati dall'occasionalità , ottenendo un risultato che è "l'esatto contrario della giustizia redistributiva e dell'indifferenza dei proprietari che si intende raggiungere con alcuni degli strumenti richiamati"(262). Le considerazioni svolte appaiono però utili in relazione alla definizione di una linea concreta. La ricordata dematerializzazione (o la smaterializzazione) dello ius aedificandi (intendendo per tale la tecnica circolatoria dei titoli rappresentativi della stessa) o, meglio ancora, la cartolarizzazione della cubatura a mò di bene autonomo rispetto al lotto che la ha generata, scisso da qualsivoglia legame aprioristico con il fondo accipiente (addirittura ancora oggettivamente da individuare tra i fondi posti nelle aree a ciò deputate) consentono di unire - in prospettiva - la serietà e la certezza auspicate della negoziazione con l'efficienza urbanistica delle regole di piano. I diritti edificatori generati nella perequazione cd. estesa e nella compensazione possono essere espressi generalmente da un titolo: si tratta, in concreto, di una sorta di scheda(263) (rilasciata dal Comune), trasferibile e cedibile, che contiene in sé tutte le indicazioni caratteristiche della fattispecie sottostante quali ad esempio la consistenza effettiva della cubatura, gli indici di adeguamento della stessa in funzione dei fondi riceventi, nonché il suo eventuale contenuto temporale (previsione di scadenze per la fruizione della cubatura o una modulazione della stessa in funzione inversamente proporzionale al decorso del tempo) ed , infine, gli oneri ai quali è subordinata la fruizione del diritto edificatorio. La circolazione di siffatti diritti edificatori (definita "il volo"), incorporati nei titoli relativi (a mò di carthula), segue allora gli schemi normativi che regolano la circolazione dei titoli di credito; la esatta corrispondenza tra il titolo e la potenzialità volumetrica ad esso connessa (cd. letteralità ) verrebbe risolta proprio attraverso la stampa del documento in questione da parte dell'amministrazione comunale, che gestisce direttamente una tale delicata attività e prescinderebbe addirittura essa stessa dalla trascrizione delle vicende traslative su un apposito registro tenuto dall'Amministrazione comunale. Oggetto immediato del diritto ceduto ed acquistato dal cessionario è, quindi, il titolo portante a sua volta i diritti edificatori (che ne costituiscono l'oggetto mediato). Il grado di complessità delle tecniche circolatorie, in assenza di un dato normativo generale e comune non pare essere costante: non sempre, tuttavia, appare necessario il ricorso a tecniche complesse. E', infatti, possibile immaginare che nei piccoli Comuni vi possa essere ancora uno scambio diretto dei diritti edificatori tra il titolare di essi ed il proprietario del fondo accipiente(264) e che, invece, nei Comuni di maggiori dimensioni territoriali i titoli portanti diritti edificatori possano permettere una maggiore fluidità (265) delle contrattazioni. In tal modo, l'agilità delle contrattazioni sarebbe massima proprio in virtù dell'astrattezza rispetto alle vicende contrattuali che intercorrono tra le parti. Si assisterebbe, in altre parole, al fatto che i diritti edificatori possano esser oggetto di scambio e di trasferimenti mediante una continua serie di girate da annotarsi anche negli appositi registri comunali. Il titolo, pur collegato ad una vicenda la cui origine reale immobiliare è indubbia, circolerebbe, invece, secondo le regole proprie dei beni mobili (possesso vale titolo)(266), sarebbe, insomma, rappresentativo di uno sviluppo volumetrico ed avrebbe, inoltre, un elevato grado di affidabilità proprio perché la sua gestione verrebbe accentrata presso il Comune stesso oppure presso una sorta di "borsa". La tecnica di circolazione potrebbe, poi, giungere ad essere talmente evoluta da ipotizzare addirittura una dematerializzazione del titolo stesso in questione. Resta impregiudicata, in ogni caso, quale che sia la tecnica circolatoria adottata dalle singole amministrazioni comunali, la questione della valenza delle annotazioni recate da un siffatto registro per i terzi, non potendosi evidentemente trattare di un rilievo secondario e meramente interno delle medesime. | |
| Da: Diritti edificatori conpensativi | 01/12/2024 00:00:29 |
| Navigazione Salta al contenuto Logo Giustizia Amministrativa Giustizia Amministrativa Allocazione di diritti edificatori compensativi "in volo" Allocazione di diritti edificatori compensativi "in volo" Tar Lazio, sez. II bis, 31 dicembre 2021, n. 13664 - Pres. Stanizzi, Est. Gatto Costantino Giurisdizione - Silenzio della P.A. - Soggetto titolare di diritti edificatori compensativi - Individuazione area di atterraggio - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Urbanistica - Diritti edificatori compensativi - Area di atterraggio - Individuazione - Titolare di diritto edificatorio compensativo - E' legittimato Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la domanda ex art. 117 c.p.a. di accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere sulla istanza di un privato titolare di diritti edificatori compensativi di individuare l'area di atterraggio sulla quale esercitare questi ultimi (1). La titolarità di un diritto edificatorio compensativo legittima il proprietario ad esigere dall'Amministrazione l'individuazione di un'area di atterraggio nei termini convenzionali o, in mancanza, entro termini ragionevoli, da valutarsi caso per caso tenuto conto delle circostanze del caso concreto (1). (1) Ha aggiunto la Sezione che la titolarità di un diritto edificatorio compensativo scaturisce da un accordo solutorio (di diritto pubblico) mediante il quale l'Amministrazione adempie all'obbligazione di corrispondere l'indennità (o il risarcimento) per l'esproprio mediante una "datio in solutum"; in mancanza di diversa previsione del titolo, l'effetto estintivo dell'obbligazione originaria si verificherà solo quando la diversa prestazione dedotta sarà eseguita ed il diritto costituito in capo al proprietario sarà esercitabile da parte di quest'ultimo. Se la localizzazione del diritto edificatorio diviene oggettivamente impossibile, il titolare può esigere l'adempimento dell'obbligazione originaria, ovvero il pagamento della indennità di esproprio a sostituzione della quale era stato costituito il diritto edificatorio stesso. Il TAR Lazio ha esaminato una fattispecie nella quale veniva in rilievo una pretesa a che l'Amministrazione provvedesse circa l'allocazione di diritti edificatori compensativi "in volo", per i quali non risultavano individuate le "aree di atterraggio". La Sezione ha ritenuto di ricondurre la fonte genetica della costituzione di diritti edificatori in capo al proprietario di un'area da acquisire al patrimonio dell'Ente, in luogo dell'indennità espropriativa (diritti edificatori compensativi) alla disciplina degli accordi procedimentali ex art. 11 della l. 241 del 1990, con conseguente sussistenza della giurisdizione esclusiva del GA. Ha quindi ritenuto che l'utilità che forma oggetto dei diritti edificatori non può essere realizzata dal titolare della relativa situazione giuridica senza o a prescindere dalla collaborazione dell'Amministrazione comunale, titolare del potere di governo del territorio, spettando a quest'ultima la individuazione delle aree nelle quali poter collocare i diritti edificatori e quindi dipendendo da essa consentire l'esercizio dello jus aedificandi che è stato costituito quale compensazione delle facoltà originarie sul suolo espropriato. Sulla base di tali premesse, quando la facoltà di individuazione delle aree "di atterraggio" non è esercitata a monte e quindi lo strumento urbanistico non regola già direttamente la loro individuazione, né risultano criteri di utilizzabilità delle volumetrie in maniera automatica (come, ad esempio, negli istituti di perequazione urbanistica con adozione di indici medi di edificazione), la titolarità del diritto edificatorio conferisce al suo titolare nei rapporti con l'Amministrazione una posizione di interesse legittimo, che lo abilita ad esercitare facoltà di tipo sollecitatorio e propositivo verso l'Ente, inclusa la legittimazione a proporre azione contro l'inerzia che quest'ultimo eventualmente serbi nell'individuazione delle "aree di atterraggio" entro termini che (ove non diversamente fissati nella legge regionale o nello strumento urbanistico) devono essere ragionevoli (in quanto estrinsecazione di una obbligazione derivante in capo all'Ente dall'accordo urbanistico). In caso di esaurimento delle aree o di altre ragioni di impossibilità sopravvenuta che ne impediscano l'individuazione (come nel caso di sopravvenuto mutamento di strumento urbanistico), la Sezione ha ritenuto che l'Amministrazione sarà tenuta o ad approntare una apposita variante urbanistica (laddove persista l'interesse pubblico a consentire l'edificazione) oppure dovrà procedere alla monetizzazione del diritto e corrisponderne un valore commisurato alla originaria indennità di espropriazione. La monetizzazione del diritto edificatorio "in volo" non più esercitabile è spiegata dalla sentenza in commento perché quest'ultima qualifica la costituzione del diritto edificatorio compensativo come una "datio in solutum" dell'originaria obbligazione di pagamento dell'indennizzo espropriativo. Richiamando la pacifica elaborazione dottrinale e di giurisprudenza sul tema, la sentenza si colloca nel senso di ritenere che la "datio in solutum" possiede un'efficacia solutoria condizionata alla concreta realizzazione del diritto costituito in luogo della prestazione originaria. Pertanto, una volta che il diritto edificatorio "in volo" dovesse risultare non suscettibile (più) di "atterraggio" ovvero di localizzazione, la prestazione sostitutiva diventerà , a sua volta, impossibile e con essa l'effetto solutorio, con la conseguenza che tornerà ad essere esigibile l'obbligazione originaria di indennizzo espropriativo . | |
| Da: 549 cc | 01/12/2024 02:06:29 |
| Quesito Civilistico n. 128-2022/C. Legato insostituzione di legittima non apporzionato con beni deltestatoreRisposta del 15 novembre 2022Si chiede se si ritenga ammissibile che il testatore disponga un legato in sostituzione di legittima nonapporzionandolo con beni del testatore stesso e da quest'ultimo relitti, ma prevedendo che adadempiere il legato sia un terzo soggetto che adempia con beni propri.***Il legato di bene altrui tanto in conto tanto in sostituzione di legittima è stato oggetto di discussione.Il legato in conto di legittima di beni non ereditari.Secondo un primo indirizzo specie giurisprudenziale[1], sostenuto però anche da taluna dottrina[2],la intangibilità qualitativa della legittima non ha altro significato che quello di rendere necessario ilsoddisfacimento della legittima medesima attraverso l'impiego di beni ereditari. Di conseguenza - siritiene che - tale limite non sussista per il legato sostitutivo, ammettendosi in base agli artt. 551 651c.c. il legato di cosa altrui in sostituzione di legittima[3]. Diversamente si argomenta, invece, propriocon riferimento al legato in conto di legittima, ove si accolga «l'opinione per cui la funzione propriadi tale figura sarebbe quella di istituire il legittimario nella quota di legittima, componendoparzialmente la quota, la relativa disposizione dovrebbe ritenersi soggetta alle regole chediscendono dall'art. 549 c.c.: necessità che i beni attribuiti siano presenti nella massa ereditaria enon apponibilità di pesi o condizioni»[4].Secondo una diversa opzione ricostruttiva, elaborata da un Illustre studioso[5], «oggetto del legatoin conto può essere anche una cosa altrui (art. 651). Non è incompatibile col concetto di quota chequesta sia formata con un diritto di credito verso i coeredi. (…). L'erede legittimario, al quale iltestatore abbia lasciato in conto della quota un legato (obbligatorio) di cosa altrui, può rifiutarlo, e1 di 5far valere il diritto alla legittima in natura. Se lo accetta, consente che la sua quota sia formata(mediante imputazione del legato) con un diritto di credito verso i coeredi, avente per oggetto iltrasferimento della proprietà della cosa legata (salva la facoltà dell'onerato di pagarne il giustoprezzo se la cosa appartiene a un terzo)».Stante l'evocato dissidio, pur auspicandosi particolare prudenza da parte del notaio, al quale solospetta la scelta dell'atto da ricevere, non può a parere di scrive[6] non esprimersi personalecondivisione per la ricostruzione di un Illustre Maestro[7].Il legato in sostituzione di legittima di beni non ereditari.Costituisce avviso della più Autorevole dottrina che «il legato in sostituzione di legittima costituiscepur sempre un normale legato; ad essere diversi sono solo la modalità e il beneficiario, che è unlegittimario. Quindi, è da ritenere che esso possa avere ad oggetto tutto ciò che può costituireoggetto di un normale legato. In particolare, il testatore può disporre un legato ad efficacia reale, unlegato di cosa determinata o un legato di genere, un legato di cosa propria o altrui»[8].Il legato in sostituzione di legittima (art. 551 c.c.) può avere quindi a oggetto un bene altrui, ossiauna cosa materiale o una somma di denaro o altra cosa generica non esistente nell'asse, purché iltestatore sappia la cosa legata appartenga all'onerato o a un terzo e sia resa la dichiarazione daparte del testamento circa la conoscenza della altrui della cosa stessa (art. 651 c.c.).Si esemplifichi e si pensi al testatore che intende nominare erede il soggetto a favore del qualevuole attribuire l'azienda, disponendo a favore degli altri legittimari di un legato di somma di denaroaltrui in sostituzione di legittima di valore pari alla stessa. Ancora, si pensi a Tizio che «ha due figlilegittimi, Primo e Secondo, ed è proprietario solo di una grande casa; egli vuole attribuire la casa alfiglio Primo e lasciare a Secondo una somma di denaro pari alla metà del valore del propriopatrimonio; può conseguire tale risultato istituendo Primo erede del suo patrimonio e legando aSecondo, in sostituzione di legittima, una somma di denaro che corrisponda alla metà del valore deisuoi beni»[9].In questi casi «il legato ha effetto meramente obbligatorio e produce pertanto in capo all'oneratol'obbligo di pagare la somma legata»[10]. Trattandosi poi di legato di cosa determinata solo nelgenere, in base all'art. 653 c.c., il legato è valido anche se nessuna cosa del genere si trova nelpatrimonio del testatore né al momento della confezione del testamento, né al momentodell'apertura della successione.Pare evidente, anche stando alle esemplificazioni evinte, che la dottrina non ravvisa ostacolid'ordine giuridico a una possibile 'crasi' tra il legato di cosa altrui e il legato in sostituzione dilegittima. Semmai s'avverte una ben possibile inconcludenza del risultato pratico.Su un piano giuridico, gli argomenti addotti a volano della ammissibilità sono principalmente due: «ilprimo perchè quanto all'oggetto del legato di cosa altrui in sostituzione di legittima, opera ladisciplina generale della possibilità , determinatezza o determinabilità dello stesso. Infatti, oggettodel legato può essere un immobile, una somma di denaro o qualsiasi altro diritto riconducibile ad unterzo o all' onerato, ma deve essere necessariamente espressa la consapevolezza del testatore chela cosa legata non gli appartenga. Il secondo perché nell'ipotesi in cui al momento dell'apertura dellasuccessione, il bene sia mancante o il terzo non voglia trasferirlo, il legatario potrebbe-dovrebbe farpreliminarmente un'analisi di convenienza al termine della quale potrebbe rinunziare ed agire inriduzione per la sua quota di riserva»[11].Sul piano pratico, la fattispecie al vaglio «solleva qualche perplessità , in quanto, essendosi inpresenza di un legato in sostituzione di legittima, essa richiede, perché trovi piena applicazione,anche il consenso del legittimario, dal momento che la legge gli consente di rinunziare al legato insostituzione chiedendo la legittima. Naturalmente, nulla garantisce che il legittimario stesso nonscelga di rifiutare il legato e, esperita l'azione di riduzione, entri a far parte della comunione2 di 5scelga di rifiutare il legato e, esperita l'azione di riduzione, entri a far parte della comunioneereditaria. In sostanza, la piena attuazione della volontà del testatore è rimessa esclusivamente allavalutazione di convenienza che farà il legittimario al momento di apertura della successione ed iltestatore può influire su tale valutazione solo rendendo particolarmente appetibile il legato»[12].Conclusione.In quanto vera e propria sostituzione dell'attribuzione a titolo universale e in quanto pur semprenormale legato, secondo le acquisizioni della più moderna dottrina, «se il testatore ha interesse asoddisfare il legittimario attraverso denaro non ereditario, lo può fare al di fuori di un programmadistributivo, trattando in anteparte quel legittimario attraverso un legato tacitativo, fermo restandoche il legittimario potrebbe vanificare un tale scopo rinunziando al legato ed agendo in riduzione»[13].Ne segue pertanto che alla moglie il testatore può legare in sostituzione di legittima la somma dieuro centomila che le dovrà essere corrisposta dall'erede Filano, a carico del quale sarà postol'adempimento del legato stesso.Antonio Musto____________________________________[1] Cass., 17 marzo 1953, n. 563, in Foro it., 1953, 787. Critico verso tale sentenza L. Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria, in Tratt. dir. civ. comm. Cicue Messineo, continuato da Mengoni, XVIII, 2, Milano, 2000, 112, nt. 72.[2] G. Schiavone, Il legato in luogo di legittima: modalità di acquisto e ambito della funzionesostitutiva, in Familia, 2006, 215 ss.[3] F. Magliulo, La tacitazione della legittima con beni non ereditari, in Notariato, 2001, 413 ss. Nellostesso senso, A. Ferrucci e C. Ferrentino, Atti mortis causa, Milano, 2010, 541 ss.[4] G. Schiavone, Il legato in luogo di legittima: modalità di acquisto e ambito della funzionesostitutiva, in Familia, 2006, 224, spec. nt. 23.[5] L. Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria, cit., 112.[6] Nota a quesito n. 594-2014/C, est. A. Musto.[7] L. Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria, cit., 112.[8] G. Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2009, I, 501.[9] A. Ferrucci e C. Ferrentino, Atti mortis causa, Milano, 2010, 545.[10] F. Magliulo, La tacitazione della legittima con beni non ereditari, cit. Lo stesso vale si se fossetrattato di trasferire la proprietà della cosa legata. Secondo l'a. «la soluzione in parola non si èdimostrata del tutto efficace, poiché la legge consente al legittimario a cui favore sia disposto unlegato di tal fatta di rinunziare al legato e chiedere la legittima, sicché nulla garantisce che illegittimario stesso non entri a far parte della comunione ereditario. In tal caso, il soddisfacimentodegli interessi del testatore è rimesso esclusivamente alla valutazione di convenienza che farà illegittimario al riguardo ed il testatore può influire su tale valutazione solo rendendo appetibile illegato di cui trattasi. Si tratta dunque di una soluzione per sua natura aleatoria». V. pure L. Ferri, Deilegittimari, in Comm. c.c. Scialoja e Branca, art. 536-564, Bologna-Roma, 1971, 83.[11] L. Di Lorenzo, I legati a contenuto atipico e tipico nella prassi notarile, Milano, 2015, 154.Sul piano redazionale, poi, l'a. propone la seguente formula «Lego, ai sensi e per gli effetti dell'art.551, primo comma, c.c., a carico dell'eredità ed a favore di mio figlio Tizio, il diritto di pienaproprietà relativo all'immobile...(elementi identificativi) di cui Caio (elementi di riconoscimento),3 di 5proprietà relativo all'immobile...(elementi identificativi) di cui Caio (elementi di riconoscimento),attualmente, è proprietario».[12] A. Ferrucci e C. Ferrentino, Atti mortis causa, Milano, 2010, 545.[13] C. Romano, Tecniche di apporzionamento nella divisione del testatore in presenza di legittimari,in Notariato, 2011, 77.Antonio Musto | |
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| Da: proprio così | 01/12/2024 07:46:17 |
| non ci dormi la notte eh ?? quanto godo che verrai trombato per parte teorica insufficiente !! | |
| Da: ����� | 01/12/2024 09:12:22 |
| ma i punti interrogativi quadrati sono quelli dove non c'è consenso tra le varie dottrine? | |
| Da: Per Punto Interrogativo | 01/12/2024 10:00:26 |
| Il punto interrogativo in un quadrato nero detto tombstone (che dalla lingua inglese significa "lapide") o halmos è un simbolo tipografico usato in matematica per segnare la fine di una dimostrazione (in alternativa alla sigla "Q.E.D.", abbreviazione del latino quod erat demonstrandum), e nelle riviste come simbolo per segnare la fine di un articolo. | |
| Da: Per Punto Interrogativo | 01/12/2024 10:03:00 |
| Il simbolo è anche chiamato halmos, in quanto introdotto in contesto scientifico dal matematico Paul Halmos, che aveva tratto l'idea osservando che il simbolo era già usato in alcune riviste per indicare il termine di un articolo. | |
| Da: tutto ciò è assurdo | 01/12/2024 10:25:46 |
| ma un qed col punto di domanda non è un ossimoro? | |
| Da: Per Tutto ciò è assurdo | 01/12/2024 10:32:34 |
| No, perché appunto il punto interrogativo è posto in un quadrato nero che è detto tombstone cioè tomba... La tomba o la fine dell interrogativo... | |
| Da: Abulaby | 01/12/2024 19:46:39 |
| Procura moglie? | |
| Da: caiano | 02/12/2024 15:10:34 |
| scusate ma a me arrivano voci continue che vogliano annullare il concorso per la questione del conflitto di interessi... Ma anche a voi risulta? | |
| Da: Da parte di chi ? | 02/12/2024 17:59:44 |
| Da parte di chi arrivano queste voci? E' importante sapere se sono voci fondate (magari provenienti da alcuni notai delle scuole) o sono voci, come ne girano tante. Se puoi essere più dettagliato (senza riferire nomi, ovviamente) sarebbe meglio. Grazie | |
| Da: Da pate di chi? | 02/12/2024 18:00:53 |
| Da parte di chi arrivano queste voci? E' importante sapere se sono voci fondate (magari provenienti da alcuni notai delle scuole) o sono voci, come ne girano tante. Se puoi essere più dettagliato (senza riferire nomi, ovviamente) sarebbe meglio. Grazie | |
| Da: Da pate di chi? | 02/12/2024 18:00:55 |
| Da parte di chi arrivano queste voci? E' importante sapere se sono voci fondate (magari provenienti da alcuni notai delle scuole) o sono voci, come ne girano tante. Se puoi essere più dettagliato (senza riferire nomi, ovviamente) sarebbe meglio. Grazie | |
| Da: Da pate di chi? | 02/12/2024 18:00:55 |
| Da parte di chi arrivano queste voci? E' importante sapere se sono voci fondate (magari provenienti da alcuni notai delle scuole) o sono voci, come ne girano tante. Se puoi essere più dettagliato (senza riferire nomi, ovviamente) sarebbe meglio. Grazie | |
| Da: Da pate di chi? | 02/12/2024 18:00:56 |
| Da parte di chi arrivano queste voci? E' importante sapere se sono voci fondate (magari provenienti da alcuni notai delle scuole) o sono voci, come ne girano tante. Se puoi essere più dettagliato (senza riferire nomi, ovviamente) sarebbe meglio. Grazie | |
| Da: Da pate di chi? | 02/12/2024 18:00:56 |
| Da parte di chi arrivano queste voci? E' importante sapere se sono voci fondate (magari provenienti da alcuni notai delle scuole) o sono voci, come ne girano tante. Se puoi essere più dettagliato (senza riferire nomi, ovviamente) sarebbe meglio. Grazie | |
| Da: Da pate di chi? | 02/12/2024 18:00:56 |
| Da parte di chi arrivano queste voci? E' importante sapere se sono voci fondate (magari provenienti da alcuni notai delle scuole) o sono voci, come ne girano tante. Se puoi essere più dettagliato (senza riferire nomi, ovviamente) sarebbe meglio. Grazie | |
| Da: Da pate di chi? | 02/12/2024 18:00:57 |
| Da parte di chi arrivano queste voci? E' importante sapere se sono voci fondate (magari provenienti da alcuni notai delle scuole) o sono voci, come ne girano tante. Se puoi essere più dettagliato (senza riferire nomi, ovviamente) sarebbe meglio. Grazie | |
| Da: Da pate di chi? | 02/12/2024 18:33:08 |
| Da parte di chi arrivano queste voci? E' importante sapere se sono voci fondate (magari provenienti da alcuni notai delle scuole) o sono voci, come ne girano tante. Se puoi essere più dettagliato (senza riferire nomi, ovviamente) sarebbe meglio. Grazie | |
| Da: Da pate di chi? | 02/12/2024 18:33:13 |
| Da parte di chi arrivano queste voci? E' importante sapere se sono voci fondate (magari provenienti da alcuni notai delle scuole) o sono voci, come ne girano tante. Se puoi essere più dettagliato (senza riferire nomi, ovviamente) sarebbe meglio. Grazie | |
| Da: Da pate di chi? | 02/12/2024 18:33:14 |
| Da parte di chi arrivano queste voci? E' importante sapere se sono voci fondate (magari provenienti da alcuni notai delle scuole) o sono voci, come ne girano tante. Se puoi essere più dettagliato (senza riferire nomi, ovviamente) sarebbe meglio. Grazie | |
| Da: Da pate di chi? | 02/12/2024 18:33:14 |
| Da parte di chi arrivano queste voci? E' importante sapere se sono voci fondate (magari provenienti da alcuni notai delle scuole) o sono voci, come ne girano tante. Se puoi essere più dettagliato (senza riferire nomi, ovviamente) sarebbe meglio. Grazie | |
| Da: Da pate di chi? | 02/12/2024 18:33:15 |
| Da parte di chi arrivano queste voci? E' importante sapere se sono voci fondate (magari provenienti da alcuni notai delle scuole) o sono voci, come ne girano tante. Se puoi essere più dettagliato (senza riferire nomi, ovviamente) sarebbe meglio. Grazie | |
| Da: Da pate di chi? | 02/12/2024 18:33:15 |
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| Da: Da pate di chi? | 02/12/2024 18:33:15 |
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| Da: Da pate di chi? | 02/12/2024 18:33:15 |
| Da parte di chi arrivano queste voci? E' importante sapere se sono voci fondate (magari provenienti da alcuni notai delle scuole) o sono voci, come ne girano tante. Se puoi essere più dettagliato (senza riferire nomi, ovviamente) sarebbe meglio. Grazie | |
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