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Concorso per 400 posti di NOTAIO
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| Da: Manufatto inferiore ad 8 mq con planimetria catast | 24/11/2024 01:52:26 |
| Il terreno era pertinenziale alla villa per cui anche il manufatto di 6 mq lo era con ogni conseguenza sulla conformità catastale non applicamdosi l esclusione. Il fatto che ci voleva il cdu perché era superiore a 5000 mq non ci autorizzata a non considerarlo pertinenziale. In questo concorso bisognava fare il contrario di quello che apparentemente chiedevano di fare: in commerciale ci hanno indotto a fare l esclusione del socio per giusta causa e non era quella la soluzione perché la traccia diceva " inequivocalmente ed inoppugnabilmente" quindi bisognava escluderlo per morosità In mortis causa chiedevano il notaio esecutore, l avv arbitro e la cautela per l onere della fondazione ( rectius risoluzione 793 cc) e non ci volevano; | |
| Da: Terreno confinante | 24/11/2024 07:16:00 |
| Confinante non vuol dire necessariamente pertinenziale. Io ho messo nuovo cdu (motivando sull'art. 4bis) no menzioni catastali supponendo in atto l'assenza di autonoma suscettibilità reddituale e l'applicazione del DM del 1998 e motivando. Infine menzioni urbanistiche anche per il manufatto. Penso che difficilmente -su questo- potranno farmi storie. | |
| Da: Manufatto inferiore ad 8 mq con planimetria catast | 24/11/2024 07:26:36 |
Cerca Mappa catastale con teodolite Tasse, Imposte e Normative • 28 febbraio 2023 Categoria catastale A/8: guida alle caratteristiche e ai requisiti Categoria catastale A/8, quali immobili ne fanno parte e quali sono le caratteristiche? Si può usufruire delle agevolazioni prima casa per gli immobili A8? author-avatar Silvia Bertuzzi Collaboratrice di Immobiliare.it Indice Quando un immobile diventa A8? A1 e A9: categorie catastali di lusso Categoria catastale A8, quali sono le caratteristiche? Categoria A7 e A8: quali differenze? Quali sono le agevolazioni prima casa e immobili A/8 Condividi articolo La categoria catastale A/8 è una classificazione riservata agli immobili di lusso, destinati ad abitazione principale, che presentano particolari requisiti di pregio e qualità . Ma cosa significa esattamente avere una casa in categoria A/8 e quali sono i vantaggi? In questa guida completa, approfondiremo tutti gli aspetti della categoria catastale A/8, dal suo significato alle condizioni necessarie per ottenerla, passando per le implicazioni pratiche per i proprietari di casa. Quando un immobile diventa A8? Un immobile diventa A/8 quando viene ritenuto idoneo dal Catasto a essere classificato come abitazione di tipo signorile, ovvero quando presenta particolari requisiti di pregio e qualità , come ad esempio un elevato valore architettonico, artistico o storico, oppure è dotato di comfort esclusivi come depositi, autorimesse, spazi dedicati ai domestici e personale di servizio o un ampio giardino. Stiamo parlando dunque di vere e proprie ville, che per rientrare nella categoria catastale A/8 devono essere destinate ad abitazione principale. Leggi Anche: RIFORMA DEL CATASTO 2023: QUALI SONO LE PROSSIME NOVITÀ IN ARRIVO? A1 e A9: categorie catastali di lusso Insieme alla A8, altre categorie catastali di lusso sono la A1 e la A9. Gli immobili A1 sono fabbricati di particolare pregio storico o artistico, come ad esempio monumenti o palazzi storici, destinati ad uso abitativo o culturale, mentre la categoria A/9 identifica sempre beni di particolare pregio storico, artistico o paesaggistico, ma riferendosi in particolare a castelli, ville storiche o parchi storici. Tornando alla categoria A/8, per ottenere tale classificazione è necessario rispettare determinati criteri stabiliti dalla normativa catastale. Leggi anche: CATEGORIA CATASTALE A7: A COSA CORRISPONDE? Categoria catastale A8, quali sono le caratteristiche? La normativa catastale prevede che un immobile, per rientrare nella categoria A8 destinata agli edifici di pregio e qualità , abbia alcuni specifici requisiti, ovvero: una superficie commerciale superiore ai 230 mq; la presenza di almeno 3 servizi igienici; un ampio giardino di pertinenza; la presenza di appartamenti o strutture per il personale di servizio; la presenza di costruzioni ausiliarie per autorimesse o depositi. | |
| Da: Manufatto di 6 mq | 24/11/2024 09:00:22 |
| La traccia riferiva che il manufatto di 6 mq non censito era stato rilevato solo dall estratto di mappa e no dal titolo di provenienza ( divisione) ciò doveva indurre il candidato a ritenere la nullità dell atto di provenienza per la mancata menzione urbanistica dello stesso e procedere preliminarmente alla sua conferma a cura della parte alienante con dichiarazione sostitutiva 445 del 2000 che la costruzione del manufatto era iniziata ante 1 9 1967. | |
| Da: Manufatto 6mq terreno | 24/11/2024 09:08:05 |
| Secondo me voleva semplicemente vedere se il candidato conoscesse il DM del 1998, la villa è stata costruita ante 1967, da nessuna parte emerge che anche il manufatto lo fosse. | |
| Da: Romolono | 24/11/2024 09:17:45 |
| Scusa perché non ci voleva la condizione risolutiva dell 'inadempimento dell onere Io ho fatto determinare la somma dal Notaio la dotazione e lo scopo non sono rimettibili a terzi | |
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| Da: E Tizietto? | 24/11/2024 09:35:26 |
| E Tizietto? | |
| Da: Manufatto di 6 mq | 24/11/2024 10:14:19 |
| La menzione urbanistica per il manufatto nel titolo di provenienza non c era perché detto manufatto non era stato proprio descritto in atto dal notaio altrimenti la traccia non avrebbe detto che è stato rilevato nell.estratto di mappa per cui la conferma della nullita" urbanistica della divisione la volevano | |
| Da: Tizietto | 24/11/2024 10:29:19 |
| Legato a tizietto dell immobile sotto la condizione risolutiva che non lo ristrtturi riportandolo agli antichi splendori ( ulteriori precisazioni....) entro il termine di....dall apertura della successione. Motivazione: Tizietto non è legittimatario se oggi si aprisse la successione dibTizio; se pure lo fosse secondo la tesi del Memgoni può sempre rinunciare al legato e chiedere la legittima per cui non si pongono problemi di 549 cc . La condizione, a differenza dell' onere sospende ma non obbliga per cui non si applica alla stessa, la limitazione di valore di cui all' art.671 cc prevista oer l'onere secondo autorevole dottrina | |
| Da: X Romolono | 24/11/2024 10:34:03 |
| Si.poteva prevedere una condizione risolutiva a valere solo sulla quota disponibile dei coeredi se gli stessi non adempivano all onere di cui infra della costituzione della fondazione entro il termine di...dalla morte del.fratello Terzo disabile | |
| Da: Romolono | 24/11/2024 11:37:49 |
| la dotazione secondo me non poteva essere rimessa a terzi perche 'lo scopo e la dotazione devono essere indicati dal costituente | |
| Da: Romolono | 24/11/2024 11:37:50 |
| la dotazione secondo me non poteva essere rimessa a terzi perche 'lo scopo e la dotazione devono essere indicati dal costituente | |
| Da: X Romolono | 24/11/2024 11:56:15 |
| L oggetto del.legato o dell onere ex 632 cc deve essere determinato o.determinabile a pena di nullità per cui andavano indicati con i. puntini i criteri a cui dovevano attendersi gli.eredi per determinare ka somma a dotazione del patrimonio della fondazione | |
| Da: Romolono | 24/11/2024 12:11:32 |
| Lo scopo e la dotazione della fondazione non possono essere rimessi a terzi perché la indicazione spetta solo al costituente | |
| Da: Romolono | 24/11/2024 12:15:49 |
| Lo scopo e la dotazione della fondazione non possono essere rimessi a terzi perché la indicazione spetta solo al costituente secondo me era un trabocchetto | |
| Da: Romolono | 24/11/2024 12:15:52 |
| Lo scopo e la dotazione della fondazione non possono essere rimessi a terzi perché la indicazione spetta solo al costituente secondo me era un trabocchetto | |
| Da: Romolono | 24/11/2024 12:15:54 |
| Lo scopo e la dotazione della fondazione non possono essere rimessi a terzi perché la indicazione spetta solo al costituente secondo me era un trabocchetto | |
| Da: Romolono | 24/11/2024 12:15:57 |
| Lo scopo e la dotazione della fondazione non possono essere rimessi a terzi perché la indicazione spetta solo al costituente secondo me era un trabocchetto | |
| Da: Romolono | 24/11/2024 12:16:01 |
| Lo scopo e la dotazione della fondazione non possono essere rimessi a terzi perché la indicazione spetta solo al costituente secondo me era un trabocchetto | |
| Da: X Romolono | 24/11/2024 12:42:00 |
| Infatti il testatore dettava ai coeredi i criteri da inserire con i puntini nel.testamento ai per determinare la dotazione delle somme da dare alla fondazione per adempiere allo.scopo | |
| Da: Romolono | 24/11/2024 13:28:44 |
| Io ho fatto fare la determinazione direttamente dal testatore per evitare violazione della persona.ita del testamento ho sbagliato? | |
| Da: Romolono | 24/11/2024 13:32:58 |
| Perché ho ritenuto che per il,legato esiste la norma di salvezza il problema è la dotazione che per una dottrina deve provenire direttamente dal fondatore come lo scopo | |
| Da: hj | 24/11/2024 13:40:06 |
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| Da: hj | 24/11/2024 13:44:22 |
| ------- AUTONOMIA DEI CITTADINI IN MERITO AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE SULL ' ATIVITA' GIURIDICA COME L' IMPOSTA DI REGISTRO , IPOTECARIA , CATASTALE E BOLLI ( OLTRE ALL' IMPOSTA SUCCESSIONI E DONAZIONI ) SENZA NOTAIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | |
| Da: Manufatto di 6 mq | 24/11/2024 14:17:37 |
| Quanto al manufatto, io non ho messo in atto il permesso di costruire, trattandosi di un manufatto non inventariabile giusta l'art. 3 co. 3 DM 28/1998. Del resto la traccia diceva che il manufatto risultava soltanto dall'estratto di mappa, quindi al catasto terreni | |
| Da: Manufatto di 6 mq | 24/11/2024 14:22:03 |
| Del resto, nell'elenco ex art. 3 co. 3 DM 28/1998 ci sono anche i f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo, i quali sicuramente non richiedono permesso di costruire. Secondo me con opportuna motivazione dovrebbe passare anche questa soluzione. Voi cosa ne pensate? | |
| Da: manufatto 8mq | 24/11/2024 14:26:59 |
| È un manufatto che fa volumetria, dubito rientri in edilizia libera. Io ho mezzo p.d.c. per stare sicuro ma credo bastasse la scia. | |
| Da: Manufatto di 6 mq | 24/11/2024 14:33:12 |
| Vi ringrazio della risposta e del confronto. Speriamo bene. Cerchiamo di non pensarci troppo... | |
| Da: manufatto 6mq | 24/11/2024 14:36:14 |
| Se hai motivato puoi giocartela. Se non hai detto proprio niente in motivazione sul perchè non hai messo il titolo edilizio, diventa in salita | |
| Da: Traccia di oggi Inter Vivos | 24/11/2024 15:07:15 |
| Il terreno potevi censirlo al catasto terreni (la traccia non diceva che era pertinenziale) e a quel punto motivare il mancato accatastamento del manufatto ex DM del 2008. Se mettevi il terreno pertinenziale è corretto quello che dici: il manufatto rientra nella conformità catastale e contribuisce ad aumentare la rendita della Villa, potendo essere considerato addirittura un vano a se stante o un mezzo vano. Tieni però conto che la traccia diceva che era stato rilevato dall'estratto mappa, facendo intendere che il terreno era censito al terreni e non come pertinenziale al fabbricati. Quindi era sicuramente più corretto non metterlo come pertinenziale, altrimenti ti dovevi porre il problema che il manufatto non fosse stato oggetto della precedente Divisione del 2020 e quindi che quella Divisione sia nulla e da confermare. Ovviamente planimetrie da allegare, estratto mappa non necessario. Quanto all'urbanistica, nel fare la dichiarazione ante 67 era meglio farci rientrare anche il manufatto. Altrimenti dovevi presupporre un permesso di costruire. Diversamente l'atto difetta di una menzione urbanistica. Segnalo anche gli "abusi minori" che era opportuno sanare con SCIA in sanatoria, altrimenti là conformità catastale non è vera (fermo restando che è responsabilità del venditore e non del Notaio, ma era preferibile chiudere il cerchio). Sul CDU passano entrambe le soluzioni secondo me, basta che sia allegato e ci sia la dichiarazione che non sono intervenute modifiche agli strumenti urbanistici vigenti. Sull'APE tengono entrambe le soluzioni, ma chi non ha allegato deve aver motivato esplicitamente che non c'erano le condizioni per predisporre l'APE per nessun tecnico. Agibilità no problem, ma informare l'acquirente e dar conto in atti che non ci sono impianti | |
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