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Concorso MAGISTRATURA 2016
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Da: Sono Avvocato31/05/2016 12:49:17
I reati sono 570 n.2 e 494 cp
Rispondi

Da: Ahahahah!!! 31/05/2016 12:53:06
Ragazzi fatevelo di' in romano....state popo fori!!!! :D
Rispondi

Da: x la maria della posta31/05/2016 12:58:30
in quel caso avrebbe preferito totò il breve per darsi un'aria storica
Rispondi

Da: curiosità31/05/2016 13:54:33
Sapere in anticipo chi sono i commissari designati, rileva ai fini degli esiti? Se si, in quali termini?
Rispondi

Da: @curiosità 31/05/2016 15:03:38
Sì è molto rilevante. I candidati infatti sapendo i nomi perdono tutto il tempo che dovrebbero dedicare, in prossimità degli scritti, a leggersi curriculum o minchiate simili. così quando ascolteranno le tracce alla nuova fiera di roma, potranno farlo sapendo di conoscere a memoria il curriculum di questo o di quel candidati. e sticazzi degli argomenti delle tracce, tanto una volta che si conosce il curriculum di qualche professore, nulla potrà fermarli!
Rispondi

Da: m .....31/05/2016 15:07:13
Totò non è stato arrestato, ha deciso spontaneamente di abbandonare gli aspiranti magistrati perchè troppo MUNCULOIDI,hai ragione Totò.
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Codice garofoli 31/05/2016 15:17:17
Il nuovo codice di garofoli con i collegamenti secondo me non lo ammetteranno voi cosa ne dite?
Rispondi

Da: diciamo31/05/2016 15:22:05
che è spot?
Rispondi

Da: m .....31/05/2016 15:32:20
@Codice garofoli
Ti riferisce al volume unico civile-penale?
Rispondi

Da: @m .....31/05/2016 16:01:46
Dici che Toto' si sia costituito?
Rispondi

Da: Garante della pubblicità 31/05/2016 16:02:33
              IL GARANTE DELLA PUBBLICITÀ

VISTI i poteri d'intervento conferiti dal forum

VISTA la segnalazione pervenuta in data odierna, alle ore 15.22.05

LETTI i post delle ore 15.17.17 e 15.32.20

CONSIDERATO che nei predetti post è contenuto il nome di un soggetto che svolge attività didattica in corsi a pagamento per la preparazione al concorso in magistratura

CONSIDERATO che l'esposizione nel forum del nome di un soggetto che svolge attività didattica verso corrispettivo economico costituisce attività di promozione commerciale, anche indiretta.

RITENUTA la necessità e urgenza di intervenire, per evitare che altri utenti concorrano all'attività di promozione commerciale suddetta, mediante ulteriore esposizione del nome in questione

                    DECRETA

Art. 1
Costituiscono spot pubblicitari i post pubblicati in data 31.05.2016, alle ore 15.17.17 e 15.32.20.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso i competenti organi di giustizia amministrativa da proporre entro giorni 60.
È altresì ammesso ricorso straordinario al presidente della Repubblica delle banane da proporre entro giorni 120.

In loco, 31.05.2016

Firmato: il Garante della pubblicità
Rispondi

Da: m .....31/05/2016 16:44:45
No no, Totò è tranquillo nella sua dimora,e si presenterà alle prove scritte a cui tanto tiene.
Rispondi

Da: DA QI -400 X Anonimo salernitano31/05/2016 17:26:32
MI congratulo con te per la tua ricostruzione logica a proposito dell'inesigibilità che presuppone logicamente il dolo. Sarai un degno concorrente qualora tu ovviamente dovessi partecipare al concorso.
Tuttavia sono convinto che chi non paga perché non può non agisce con dolo perché manca l'elemento della volizione. Sicuramente la condotta omissiva del non pagare "appartiene" all'autore ma in termini di suitas, ma non in termini di dolo/colpevolezza.
Ti racconto questo aneddoto. Quando ero praticante, il consigliere dell'ordine/tutor per valutare le mie cognizioni mi chiese tra le altre cose se il padre separato, obbligato a versare il mantenimento a moglie e figli, a seguito della perdita involontaria del lavoro e del mancato versamento dell'assegno, potesse essere punito ai sensi del 570 cp.
Io a naso paventai non correttamente l'esistenza dello stato di necessità, ma lui mi corresse e disse che mancava il dolo e che aveva con successo difeso vari papa' separati proprio sostenendo questa tesi.
Salutoni
Rispondi

Da: Qualcuno31/05/2016 20:03:33
di voi l'anno scorso ha acquistato le "tracce papabili" dal Corsista online? è vero che hanno centrato due tracce,civile e penale?
Rispondi

Da: Anonimo salernitano 31/05/2016 20:06:02
Caro utente "QI - 400", in fondo sia la tua che la mia di soluzioni gravitano attorno al medesimo baricentro, che è scomponibile in due assunti:

1) in tanto qualcuno può essere punito in quanto "avrebbe dovuto agire diversamente"

2) in tanto qualcuno "avrebbe dovuto agire diversamente", in quanto "avrebbe potuto agire diversamente"

L'intreccio tra le catgorie della "causalità", dell'"imputabilità" e dell'intenzionalità - che spesso cade sotto il nome di "colpevolezza" e che trova un referente costituzionale fondamentale nell'art. 27 Cost. - risiede proprio nel fatto che ciascuna di queste tre categorie evoca o in altro modo interferisce con la condizione indicata nel punto 2)

Di qui, varie (e talvolta anche inutilmente sofisticate) mappe di lettura diversamente costruite da questo o quello studioso (e via via seguite da questo o quell'orientamento giurisprudenziale), a seconda che, per restare fedeli alla formula di cui al punto 2) si dia prevalenza:

A) al "fatto altrui" (art. 41, primo e secondo cpv.) o al "caso fortuito" (art. 45);

B) alla "minore età" (art. 97) o alla "infermità mentale" (art. 88);

C) alla "incoscienza" (art. 42), o alla "forza maggiore" (art. 45) o al costringimento fisico (art. 46) o all'"errore" (art. 47)

Sono tutte condizioni accomunate dal medesimo fondamento giustificativo (diremmo: "ratio legis"; ma anche "ratio legislatoris", come dimostra la sedes materiae degli articoli che le individuano, non a caso posti l'un l'altro in stretta successione topografica): la preclusione che si possa, in tutti questi casi, pervenire ad un giudizio di reità e ad una conseguente condanna penale, proprio in ossequio al principio romanistico, sopra riformulato al punto 2), per cui: "ad impossibilia nemo tenetur".

Certo, in alcuni casi (sub B) lo stato di impossibilità che esclude la punibilità è fissato convenzionalmente dal legislatore in via presuntiva: l'infraquattordicenne e l'infermo di mente sono condizioni per cui viene presuntivamente fissata l'impossibilità (artificiale) per chi vi si trovi di conformarsi al precetto.
È questa una semplice tecnica ricavata per sintesi a partire da un'induzione generalizzante (o generalizzazione induttiva) di ciò che ordinariamente avviene nel mondo: di massima, "pazzi" e "bambini" più difficilmente riescono a seguire le prescrizioni che si rivolgono loro. Sicché - assume la legge - consideriamoli pure in istato di inesigibilità ipso iure, così semplificando (rectius: escludendo del tutto) gli accertamenti che nel processo penale dovrebbero farsi per verificare se il "pazzo" o il "bambino" avrebbero potuto rispettare gli obblighi penali (uno sgravio consistente, questo, per la giustizia penale).
Questo capitolo di studi, legge dottrina e giurisprudenza lo comprendono sotto il nome di "imputabilità".

In altri casi (sub A e C), non vi sono affatto presunzioni, ma soltanto  "condizioni" o "circostanze" diverse fra loro, ma tutte ancora una volta accomunate sotto lo stesso principio: un giudizio di "colpevolezza" (lato sensu intesa) penale di un'azione, suppone sempre la possibilità ex ante della sua omissione.
Se tale "possibilità", a monte, è esclusa, non si è (penalmente) responsabili di essa (e non si può quindi soggiacere ad una pena).
Perché un soggetto possa dirsi davvero "responsabile", almeno penalmente (nella responsabilità civile opera infatti un'ampia serie di deroghe a questo principio, fissata dagli artt. 2047 ss.) occorre quindi constatare ex ante la possibilità tanto della "commissione" quanto della "omissione" del comportamento prescritto sotto minaccia di pena.

Se "erro" (art. 47) nel rappresentarmi lo stato-del-mondo in cui mi trovo e in più agisco, non mi si potrà rimproverare di aver violato un precetto penale. La mia condizione di "ignoranza" mi ha infatti ex ante sottratto la possibilità di "fare" (se trattasi di reato ommissivo) o di "non fare" (se trattasi di reato commissivo) quanto impostomi dalla legge penale.
Anche qui, come nello stato di necessità, il principio comune è sempre lo stesso: "ad impossibilia nemo tenetur"

Se poi vogliamo allargare l'orizzonte, la formula per cui "egli non poteva agire diversamente" può essere addirittura concepita come un principio fondamentale di tutto il diritto, e non solo della materia penale. Nel diritto civile essa è infatti alla base di molte delle cause di risoluzione e di rescissione dei contratti, di estinzione delle obbligazioni e finanche di invalidità dei negozi.

Tornando con i piedi ben saldi sul terreno penale, e venendo così alla tua tesi (confortata anche dall'esame con il collega del consiglio dell'ordine, immagino a fine tirocinio) per cui l'omesso versamento di contributi previdenziali, da parte di chi non avesse adeguate provviste finanziarie (o non le avesse affatto), sia non punibile per difetto di dolo, direi questo: essa è intuitivamente accattabile in quanto con la tesi dell'inesigibilità condivide pur sempre il medesimo fondamento giustificativo: "ad impossibilia nemo tenetur" (riformulato sopra, al punto 2). Se non dispongo della provvista finanziaria, non mi si può imputare d'aver colpevolmente omesso di versarla; e non mi si può di conseguenza punire a questo titolo.

L'identità del principio che ne è alla base è ciò che spiega perché in questi casi, ferma la non punibilità, taluno afferms che manchi il "dolo" e talatro che l'omissione sia "scusabile".
Si tratta di diverse concezioni (modi di concepire) uno stesso concetto: la nostra formula indicata sub 2).

Queste "concezioni" sono, a loro volta, il campo arato dai nostri studiosi di diritto penale ("dottrina", li chiamano nel complesso; quasi che si potesse accomunare sotto un sol nome l'alfa e l'omega, credendo così d'aver operato una sintesi efficace laddove si finisce soltanto con l'usare una parola vuota): tra loro c'è chi bipartisce, chi tripartisce, chi tetrapartisce e chi persino penta-partisce quella serie di presupposti della pena che va sotto il nome di "reato".
Un universo di (inutile) complessità sempre in espansione.

Di loro, si direbbe - e non a torto - che siano maestri nel complicare ciò che è semplice, e soltanto di rado a semplificare ciò che è difficile.

Tuttavia - e qui giungiamo al punto - ai giuristi piace credere che una tesi sia preferibile a (o persino più corretta di) un'altra, sol perché al momento è in auge nelle motivazioni delle corti (specie di quelle superiori).

Da questo punto di vista, la costruzione come "inesigibilità" invece che come "difetto di dolo" del caso di cui parlavamo, sarebbe agli occhi di una commissione (avvezzi alla lettura di quelle motivazioni delle corti superiori di cui parlavo dianzi; e abituati alle "concezioni" in esse postulate) preferibile o "più corretta".

In sintesi, ciò che la legge accomuna sotto la formula "non è punibile che ...", mostrando così di aver compreso il comune dato che spesso dietro di essa si cela (il principio di cui al punto 2), la dottrina frammenta in mille rivoli.
La giurisprudenza, alle volte cede alla complicazione proposta dalla dottrina, altre volte no.

In entrambi i casi, e visto lo scopo perseguito da chi qui concorre (di "vincere" e non soltanto di "con-vincere" qualcuno), meglio adagiarsi sul campo arato dai nostri cari studiosi di diritto.
Un campo in cui, per l'appunto, prima si accerta se un comportamento è "doloso" e poi, se del caso, se ne valuta la "scusabilità".

Postilla: sì, dovrei partecipare a questo mio primo giro di prove scritte.
E ti ringrazio per i complimenti che mi rivolgi.
Ma non credere che sol perché qui ho trattato di un argomento che ho ben studiato (anche per ragioni universitarie) in passato, io sia un "esperto" di diritto.
Nient'affatto.
I buchi - veri crateri - che ho in molti settori del diritto, specie amministrativo, fanno di me né più né meno che un candidato medio che si affida in parte alla sorte, in parte a qualche solida conoscenza acquisita negli anni.

Un candidato come altre migliaia, quindi.
Nulla di più.

Salutoni!
Rispondi

Da: Strettamente confidenziale31/05/2016 21:05:40
@Anonimo
Confermo che leggerti è un piacere.
Con il favore del giorno (e di qualche residuo di lucidità - lato lettore ovviamente) anche meglio che a tarda serata/notte.
Ottimo modo per ripassare e avere sintesi chiare, grazie: nei tuoi post c'è attitudine alla spiegazione che arrivi, non fatta olo per ascoltare la propria voce :)

Restano più terra terra, non so definirlo ma ancora ho la sensazione che ci sia un bug nell'esempio proposto a QI e da lui qui riproposto, che falsi la regola da lui ricavata.
Nell'esempio, la perdita (involontaria) del lavoro è causa materiale (e, solo ex post, presupposto logico) dell'assenza di dolo di omesso pagamento.
Ma, affinchè via sia questa relazione, deve assumersi una ed una sola ipotesi specifica: ovvero di soggetto privo di altro reddito (e di altra consistenza patrimoniale) che non sia quello da retribuzione.
Perchè, se alla perdita di lavoro (sia: involontaria) si accompagnasse invece una consistenza patrimoniale di altra natura, l'obbligo di mantenimento non potrebbe dirsi cedere il passo e il reato 570 cp non potrebbe essere, per il solo stato di disoccupazione, escluso per mancanza di dolo (o inesigibilità che si voglia).
Si può essere involontariamente disoccupati e volontariamente in violazione degli obblighi di assistenza, non c'è incompatibilità ontologica.
Nell'esempio proposto l'involontarietà non investe direttamente la condotta omissiva prevista come reato (che in via teorica potrebbe ben anche essere volontaria); ma pare transitare ad essa per derivazione di impossibilità materiale (e dalla non volontarietà della perdita del lavoro). E ciò può essere solo in assenza di altra fonte reddituale e di patrimonio.
Quindi, chi avesse volontariamente preordinato la situazione di incapienza (volendo violare gli obblighi di mantenimento e volendo commettere il reato ex 570 cp), troverebbe ex post sponda giustificativa nell'aver perso involontariamente il lavoro ed essere (ma solo a quel punto) impossibilitato?
Qui mi annodo.
Rispondi

Da: Nuovostudente31/05/2016 21:06:44
Anonimo salernitano.
Ti auguro il meglio!
Mi piace come scrivi ed anche ciò che scrivi!
Rispondi

Da: Stagista01/06/2016 01:49:19
Rispondi

Da: accipicchia 01/06/2016 06:37:15
Wow complimenti davvero la mia preparazione è anni luce dalla tua
Rispondi

Da: Maria Giovanna01/06/2016 10:12:19
Cedo stanza doppia dal 2 luglio (notte) all' 8 luglio (mattina) presso il mercure roma west (mostacciano) a pochi minuti dalla fiera. Prezzo 340 euro. Se interessati contattatemi in privato a marinomariagiovanna@yahoo.it
Rispondi

Da: biddiriscottai01/06/2016 10:39:48
.... anonimo salernitano, con quale lettera inizia il tuo cognome?
Il mio con la N.  Magari stiamo seduti a pochi metri nella nuova fiera e ti sarò molto grato se vorrai e potrai venirmi in aiuto.
Complimenti per la preparazione.
Rispondi

Da: DA QI -400 X Anonimo salernitano e strettamente c01/06/2016 10:51:38
Sono sicuramente d'accordo sul fatto che prima si accerta se un comportamento è "doloso" e poi, se del caso, se ne valuta la "scusabilità".
Ma quando un comportamento umano non è doloso? Questo è il vero problema. Sembra, come naturale inclinazione umana, che si dia per scontato che tutte le condotte umane, tranne quelle colpose, siano dolose. Premetto che mi sono sempre schierato contro il "dolus in re ipsa" quindi ho la tendenza naturale a sostenere che innanzitutto il dolo non c'è, poi, isolo in un secondo momento mi soffermo a valutare se ricorre una scusante o una scriminante. Facciamo un esempio: io sono truffato e sporgo querela per truffa. Il querelato mi querela per diffamazione. Si può sostenere che io abbia agito con dolo nella asserita diffamazione? avevo altra scelta per tutelare mie ragioni se non quella di presentare querela? Forse si, avrei potuto farmi giustizia da solo o sopportare l'ingiustizia (solo queste due le strade alternative alla querela). Si può dire che mi ero rappresentato e poi ho voluto che il truffatore venisse diffamato agli occhi delle forze dell'ordine o degli uffici della procura presso cui ho presentato la querela?
Quello che davvero ho voluto è che inizi un procedimento penale a carico di colui che mi ha truffato, non voglio di certo che costui venga diffamato. Mi dirai che questo è il movente non il dolo. Ma si può dire che io abbia deliberatamente voluto violare il precetto penale che vieta la diffamazione cioè ho voluto integrare tutti gli estremi per la realizzazione del delitto di diffamazione ? Si, mi dirai che ho voluto tutti gli elementi della fattispecie incriminatrice anche se non per violarla, ma per esercitare il la facoltà di "querela". Mi dirai che tuttavia il mio reato di diffamazione commesso con dolo sarà scriminato dall'esimente dell'esercizio del diritto, se così si può definire atecnicamente la querela e quindi mi confermerai che il dolo c'è ma nel reato manca qualcos'altro che può essere l'antigiuridicità o la non esigibilità di un comportamento differente. Ad ogni modo il dolo c'è sempre, apoditticamente e questo è il punto che non accetto.
Ma ci sarà pure una differenza tra me che ho dovuto diffamare per veder processato chi mi ha truffato e colui che scrive sul muro dell'università che il rettore è corrotto? Quale  tra i due comportamenti è più riprorevole e merita rimprovero, chi merita di essere rieducato con la pena?
Quello che mi sforzo di dire è che quando il legislatore costituzionale grida che la responsabilità penale è personale esprime con forza il principio per cui la punibilità presuppone l'attibuibilità psicologica del singolo fatto non alla volontà pura e semplice del soggetto perché una volontà ci sarà sempre, ma solo alla volontà antidoverosa. Quindi, in termini penalistici costituzionalmente orientati  dolo dovrebbe essere non ogni mera volontà, ma solo la volontà riprorevole. Quindi non occorre chiedersi se esista o meno una volontà, perché la volontà la troviamo sempre, ma quella volontà non è dolo in senso penalistico; occorrerà chiedersi se quella volontà sia antidoverosa o meno.
Tornando all'esempio del papà incapiente è ovvio che se ha altre risorse per pagare l'assegno il 570 è integrato.
Rispondi

Da: galloritmo01/06/2016 11:12:13
per anonimo:

i 10 argomenti di penale più probabili secondo anonimo.
Rispondi

Da: decalogo x i giuristi da forum01/06/2016 11:27:20
1) mai dare pareri gratis
2) mai sfoggiare le proprie qualità professionali con persone che non ti possono pagare
3) non ve la tirate. siate umili
4) non vi complimentate l'uno con l'altro perchè apparite ridicoli
5) inutile fare marketing se poi non vi firmate. immaginate lo spot: always anonima bevanda? ad atlanta ci sarebbero ancora gli alligatori per strada
6) fatevi un esame di coscienza e chiedetevi: cosa ho concluso nella mia vita fino ad ora con questa enorme preparazione? se la risposta è "una minchia", allora c'è molto da lavorare
7) se vi diverte parlare di dolo, c'è un problema.  se lo fate non per divertimento, state impiegando male il tempo
8) condividere le opinioni giuridiche è bello, ma esistono le riviste per questo e i siti specializzati. mininterno non è uno di questi
9)  siete giovani, trombate fino a collezionare l'intera gamma di malattie veneree
10) infine la regola più importante: lo studio del diritto non richiede una intelligenza eccezionale, è il classico parcheggio per chi non è all'altezza di altre discipline. Le persone geniali non fanno i magistrati, i notari, i prof o gli avvocati, stanno a ginevra al CERN o alla Nasa,il diritto è democratico perchè aperto a tutti. Ciò non toglie che qualche genio possa esserci tra gli addetti ai lavori, ma tra i viventi ne conosco ben pochi e nessuno di costoro organizzerebbe corsi di preparazione...
Rispondi

Da: @decalogo01/06/2016 11:31:42
Le cose che dice si applicano anzitutto a te. Con la conseguenza che la tua opinione conta poco più o poco meno di nulla. Combina qualcosa nella vita, dimostralo e poi torna. Ammesso che ci trovi ancora qui.
Rispondi

Da: DA QI -400 X Anonimo salernitano e strettamente c01/06/2016 11:34:49
Non considerate affermazioni apodittiche quello che sostengo. E' giusto per fare il punto.
Quindi chi non paga perché non può pagare agirebbe con dolo ma il suo comportamento verrebbe scusato per il ricorrere della inesigibilità. Ma cosa è l'inesigibilià se non una causa di esclusione della colpevolezza? ovviamente è una causa non codificata espressamente, si ricava dal sistema e i migliori esempi li troviamo nella letteratura giuridica tedesca.
Quindi l'inesigibilità escluderebbe la colpevolezza  ed è come se il dolo non ci fosse. Questo è forse il bug del mio ragionamento precedente. Probabilmente ho sbagliato a dire direttamente che il papà non agisce con dolo. Avrei fatto meglio a dire che il dolo c'è ma non poteva pretendersi un comportamento diverso? Ma mi suggestional'idea che dolo debba essere non la pura e semplice volontà ma solo la volontà riprorevole e questa dovrebbe essere la lettura costituzionalmente orientata.
Mi scuso per la diacronia dei miei interventi
Saluti
Rispondi

Da: decalogo x i giuristi da forum01/06/2016 11:41:39
infatti mi sforzo di seguire queste regole. sulla n.9 sto lavorando ma sono ancora indietro. conto di rifarmi a scandicci tra poche settimane
Rispondi

Da: sofia00101/06/2016 11:50:36
Per problemi personali ho iniziato l'università un anno dopo rispetto ai miei coetanei e l'ho finita a 26 anni, nella sessione di febbraio. Mi sono iscritta a giurisprudenza con il sogno di fare il magistrato, ho sempre pensato che una volta laureata mi sarei iscritta alla SSPL ma adesso ho un sacco di dubbi. Secondo voi ha senso iniziare la SSPL a 27 anni? O sono troppo vecchia rispetto a chi si laurea a 24?
Rispondi

Da: sofia00101/06/2016 11:52:41
Grazie a chi risponderà
Rispondi

Da: per Sofia00101/06/2016 12:11:47
Rispondi

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