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Magistratura 2015
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Da: Blocco universale 03/12/2015 13:44:29
Allora sono d'accordo con te

La traccia era troppo ampia
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Da: Ho letto03/12/2015 13:57:54
Guarda io davvero non credo che chi verrà bocciato non sia bravo. È stato oggettivamente un concorso molto complicato. Dico solo che la traccia di civile non si poteva ricostruire dai principi o altro: o si sapeva o amen. Se faranno passare anche chi, a fronte di amministrativo e penale ottimi, abbia fatto un tema di civile zoppicante lo capirei..
Rispondi

Da: .................................03/12/2015 15:43:07
OTTIMO- ALLORA
Rispondi

Da: Ma voi pensate...03/12/2015 15:59:08
Ma voi pensate davvero che il problema sia solo civile? a mio parere anche le altre tracce erano complesse, e la selezione la faranno anche quelle! non ha senso, dunque, arrovellarsi solo su civile.
Io ad esempio credo che chi, in penale, abbia ricostruito i rapporti tra le fattispecie parlando del concorso apparente di norme, sia andato proprio fuori traccia... poi potrei sbagliarmi
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Da: bloccouniversaleconcorsi03/12/2015 16:15:06
si hai ragione, anche te,qui si sta sottovalutando troppo penale e amministrativo......
Rispondi

Da: .................................03/12/2015 16:31:41
il 1933 c.c. non è così imprescindibile nel tema conta altro
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Da: Jess03/12/2015 16:33:57
Perché il concorso apparente sarebbe fuori traccia??
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Da: X Jess03/12/2015 16:45:04
Perchè è talmente evidente che non c'è specialità tra le due fattispecie, che parlarne è proprio inutile....sono proprio due fattispecie diverse...io, infatti, ho detto che le due fattispecie concorrono (concorso di reati) e che, al più, può porsi un problema di continuazione, quando i reati sono stati realizzati in esecuzione del medesimo disegno criminoso.
Ho scoperto però che la Cass. si era pronunciata proprio con riferimento al rapporto tra questi 2 reati, nell'ambito di una vicenda peculiare...ora non so quante persone conoscessero questa Cass, ma ovviamente i rapporti tra i reati, nei termini in cui si è espressa la Cass, potevano essere ricostruiti solo conoscendo il caso di specie.
Non so se la conoscenza di questa giurisprudenza sia indispensabile per avere l'idoneità in penale, oltre a quella specifica sul locus commissi delicti (che ovviamente si doveva sapere), o se sia sufficiente un discorso più generale sui rapporti tra i reati.
Rispondi

Da: Jess03/12/2015 16:55:33
E questa Cass. Che ha affermato?  Ps grazie della risposta,  fino all'uscita del bando ho rimosso completamente il concorso dalla mia vita.
Rispondi

Da: mia opinion03/12/2015 17:12:33
penale: tassativita.
erano tutti e tre sulla tassativita quelli di penale.
tassativita delle posizioni di garanzia, tassativita dei conflitti d interesse tassativita del concetto di abuso.
ovviamente passera anche il concorso apparente.
benche volutamente la traccia chiedesse relazione e non rapporto.
Rispondi

Da: Tema di penale 03/12/2015 17:15:00
A me pare che l'unica Cass. che si sia pronunciata sul rapporto tra i due reati sia SSUU '12 che ha configurato il reato continuato e ha ritenuto che il comma 2 n.1 del 615 ter configuri un'aggravante e non ipotesi autonoma di reato come, invece, affermato da una Cass. '09
Rispondi

Da: mia opinion03/12/2015 17:19:04

2. Secondo un primo orientamento il reato in argomento non sarebbe configurabile allorché il soggetto che abbia titolo per accedere al sistema se ne avvalga per finalità estranee a quelle di ufficio, ferma restando la sua responsabilità per i diversi reati eventualmente ravvisabili, ove tali finalità vengano poi effettivamente realizzate.

Si tratta di un'interpretazione giustificata dalla necessità di verificare la liceità della condotta esclusivamente con riguardo al suo risultato immediato, e non con riferimento a fatti successivi (l'uso illecito dei dati) che, quantunque già programmati, possono di fatto realizzarsi solo in conseguenza di nuovi e diversi atti di volizione da parte dell'agente, nonché di evitare   inaccettabili dilatazioni della fattispecie riguardante il fatto di chi "abusivamente si introduce", e quindi non riferibile, per ovvi motivi di garanzia, se non agli "accessi non autorizzati" (interpretazione avallata anche in sede sovranazionale con l'uso della locuzione "accesso senza diritto" impiegata nell'art. 2 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, ratificata con legge 18 marzo 2008 n. 48).

A tale orientamento aderiscono le sentenze della quinta sezione penale 20 dicembre 2007 n. 2534/2008, in Dir. inform., 2009, p. 58, 29 maggio 2008 n. 26797, in Cass. pen., 2009, p. 1502 e 25.6.2009 n. 40078, in  Guida dir., 2009, 50, p. 67, nonché la sentenza della sesta sezione penale 8 ottobre 2008 n. 39290, in C.e.d. Cass., n. 242684.

Secondo un opposto orientamento, invece, perché sia configurabile il reato in argomento, basta la semplice condotta del soggetto che, pur abilitato ad accedere al sistema informatico o telematico, vi si introduca con la password di servizio per raccogliere dati protetti per fini estranei alle ragioni di istituto e agli scopi insiti nella protezione dell'archivio informatico, utilizzando il sistema per obiettivi diversi da quelli consentiti.

Tale orientamento si fonda sul rilievo che la norma punisce non soltanto l'abusiva introduzione nel sistema (da escludere in caso di possesso del titolo di legittimazione), ma anche l'abusiva permanenza in esso contro la volontà di chi ha l'ius excludendi, da presumersi contraria in caso di perseguimento di una finalità illecita incompatibile con le ragioni per le quali l'autorizzazione all'accesso sia stata concessa. In tal senso si registrano le sentenze delle quinta sezione penale 7.11.2000 n. 12732, in Cass. pen., 2002, p. 1015, 8.7.2008 n. 37322, in Dir. pen. proc., 719, 30.9.2008 n. 1727/2009, in C.e.d. Cass., n. 242939, 13.2.2009 n. 18006, ivi, n. 243602, 10.12.2009 n. 2987/2010, ivi, n. 245842, 16.2.2010 n. 19463, in Cass. pen., 2011, p. 2198, 18.1.2011 n. 24583, in Cass. pen., 2011, p. 4237.



3. A fronte del contrastante quadro interpretativo delineato, le Sezioni unite hanno ritenuto che la questione di diritto controversa non dovesse essere riguardata sotto il profilo delle finalità perseguite da chi accede o si mantiene nel sistema, in quanto la volontà del titolare del diritto di escludere si connette soltanto al dato oggettivo della permanenza dell'agente in esso: il che significa che la volontà contraria dell'avente diritto deve essere verificata solo con riferimento al risultato immediato della condotta posta in essere, non già ai fatti successivi.

Conseguentemente, quel che rileva è solo il profilo oggettivo dell'accesso e del trattenimento nel sistema informatico da parte di un soggetto che non può considerarsi autorizzato ad accedervi e a permanervi sia quando violi i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema (prescrizioni contenute in disposizioni organizzative interne, in prassi aziendali o in clausole di contratti individuali di lavoro), sia quando ponga in essere operazioni di natura diversa da quelle di cui egli è incaricato e in relazione alle quali l'accesso gli è consentito.

Il giudizio sull'esistenza del dissenso del dominus loci non può essere, quindi, formulato in base alla direzione finalistica della condotta, ma deve assumere come parametro la sussistenza  di un'obiettiva violazione, da parte dell'agente, delle prescrizioni impartite dal dominus stesso circa l'uso del sistema.

Ne consegue che, qualora l'agente compia sul sistema un'operazione pienamente assentita dall'autorizzazione ricevuta e agisca nei limiti di questa, il reato di cui all'art. 615-ter c.p. non è configurabile, indipendentemente dallo scopo eventualmente perseguito; sicché qualora l'attività autorizzata consista anche nella acquisizione di dati informatici e l'operatore la esegua nei limiti e nelle forme consentiti dal titolare del diritto di esclusione, il delitto in esame non ricorre, anche se degli stessi dati egli si dovesse poi servire per finalità illecite.

Irrilevanti, dunque, devono considerarsi gli eventuali fatti successivi: questi, se del caso, potranno essere ricondotti ad altro titolo di reato (ad esempio, alle previsioni di cui agli artt. 326, 618, 621 e 622 c.p.).
Rispondi

Da: Tema di penale 03/12/2015 17:23:30
Peraltro non credo affatto che il concorso apparente non fosse pertinente.
Se, infatti, si aderisce alla ricostruzione secondo cui l'abuso va circoscritto alla sola "autorizzazione" c'è un concorso apparente tra i due reati nel senso cioè che non si configura il 615 ter potendo solo configurarsi il 326!
Se invece, come sostenuto da SSUU '12 si ritiene che l'abuso si configuri anche in presenza di autorizzazione allora si applicheranno entrambi i reati non potendo configurarsi tra gli stessi né una specialità in astratto né una sussidiarietà né un assorbimento ma solo una continuazione.
Insomma per me il concorso apparente ci stava eccome posto che bisognava spiegare (come occorre fare ogni volta che vengono in rilievo più reati) perché non ricorre un concorso apparente (e, quindi, perché non sono applicabili al caso di specie i criteri del concorso apparente) ma un concorso materiale (reato continuato peraltro nel caso di specie).
Rispondi

Da: mia opinion03/12/2015 17:29:21
affatto.
era questo il punto.615ter non c e non perche non c'e il concorso apparente ma perche non ci sono gli elementi costitutivi.
cosi lo connetti alla prima psrte.
il problema e unita o pluralita di reati.
ma questo problema se lo risolvi facilmente sul oino del concorso apparente poi o devi verificare anche sul piano degli elementi costitutivi.
e  poiche l abuso e oggettivo e non soggettivo 615ter se sei autorizzato non lo apllichi neppure se dall inizio tu gia volevi rivelare.
il concorso tra reati c entra ma forse non meritava tutto questo spazio.
Rispondi

Da: mia opinion03/12/2015 17:32:29
ho scritto male.
ovviamente.
615ter non c e non perche c e concorso apparente ma xke mancano gli elementi costitutivi.
Rispondi

Da: allora03/12/2015 17:45:25
penale concorso formale se p.u. altrimenti concorso materiale, eventualmente prospettare possibilità continuazione
Rispondi

Da: Magister juris03/12/2015 17:47:11
Dite molto sciocchezze. Un pò perchè non avete un'idea corretta di come si prepara e cos'è il concorso in magistratura, un pò perchè volete legittimare i vostri svolgimenti.
Rispondi

Da: .....................................03/12/2015 17:48:03
uno è reato proprio l'altro è comune questo è il dilemma
Rispondi

Da: .....................................03/12/2015 17:49:43
CMQ NON MI STANCHERò MAI DI RIBADIRE CHE NON CONTANO SOLO LE NOZIONI INSERITE MA LA LOGICITà E LA CONGRUITA DELL'ELEBORATO, IL NOZIONISMO PASSA IN SECONDO PIANO.
Rispondi

Da: mia opinion03/12/2015 17:53:22
c era anche sent. 10083 2015.
stesso problema.
stessa soluzione.
se sei autorizzato non c e 615ter anche se  dall inizio accedi x rivelare o utilizzare illecitamente i dati.

Rispondi

Da: Tema di penale 03/12/2015 17:56:16
Condivido la tua analisi.
Bisognerà vedere quali sono i parametri della commissione.
Io, ad es, ho ritenuto che la relazione riguardasse il comma 2, n.1 del 615 ter e il 326.
Questo perché entrambi fanno riferimento al pu e i.p.s.
Sicché ho ipotizzato che il n.1 comma 2 del 615 ter fosse un reato autonomo (proprio) e non un aggravante del reato comune di cui al 1 comma.
La differenza è sostanziale ed è data dall'applicazione o meno del giudizio di bilanciamento.
Il comma 2 n.1 del 615 ter è, infatti, strutturalmente identico al 326: in entrambi ci si riferisce al pu che abusa della sua qualifica.
Pertanto nel distinguere le due diverse condotte del 1 comma del 615 ter e del concetto di abuso che va riferito all'accesso o al mantenersi nel sistema contro la volontà di chi ha il potere di esclusione, ho ritenuto che con riguardo al comma 2, n. 1 del 615 ter l'abuso andasse riferito alla qualifica del pu che, appunto, commette il reato non accedendo abusivamente al sistema ma abusando della sua qualifica!
Se lo si ritenesse un'aggravante del comma 1 si finirebbe non solo per escludere l'applicazione di tale aggravante in un bilanciamento con circostanze attenuanti prevalenti o equivalenti, ma si finirebbe con l'applicare il comma 1 del 615 ter (che è però un reato comune) a un reato commesso dal pu!
Cioè il pu risponderebbe di un reato comune e non proprio!
È proprio, allora, la relazione del 615 ter comma 2 n.1 con il 326 che porta a ritenere che anche il primo sia un titolo autonomo di reato e non una aggravante attesa la sua formulazione identica al 326 con riguardo alla rivelazione dei segreti d'ufficio.
Ma vi è di più!
L'ulteriore paradosso sarebbe dato dal fatto che un'attenuante che riguardasse il comma 2, n.1 del 615 ter potrebbe escludere l'applicazione di tale aggravante con configurabilità di un reato comune (cioè del comma 1 del 615 ter) che nulla c'entra con il reato del pu, mentre se l'attenuante riguardasse il 326 si avrebbe solo un'attenuazione della pena e non già una cancellazione di tale fattispecie!
Tale ricostruzione, disattesa dalle SSUU '12, era però stata sostenuta dalla Cass.
A mio avviso è la soluzione più corretta per l'ovvia considerazione che la relazione tra il 615 ter e il 326 va indagata con riferimento al pu e, quindi, con riguardo al comma 2 n.1 del 615 ter e non con riferimento al comma 1 che descrive un reato comune e non ha, quindi, alcuna relazione con il 326!
Faccio, peraltro, notare che la fattispecie che ha portato alla pronuncia delle SSUU riguardava proprio degli illeciti commessi da alcuni pu e non soggetti comuni!
Rispondi

Da: Mah03/12/2015 18:35:40
Secondo me il tema di penale era quello che mostrava di più la preparazione del candidato. C'erano tante cose da dire, ad es. Sul reato proprio del 326 si poteva mettere in luce anche la nozione di p.u o incaricato di pubbl. Servizio.
In particolare il rapporto sostanziale accolto in giurisprudenza in virtù del quale non è necessario un incarico formale per rispondere del reato di cui al 326 c.p..
Rispondi

Da: ok03/12/2015 18:53:49
ad essere premiata è sempre la semplicità non la complessità ricordatevelo! per questo delle volte temi scritti con una semplicità disarmante passano ed altri che sembrano più completi ma complessi no.
Questa la mia esperienza
Rispondi

Da: ma i risultati del numero delle correzioni03/12/2015 19:09:40
dove sono???? Perché non sono stati ancora pubblicati????
Rispondi

Da: X ok03/12/2015 19:16:19
Qual è la tua esperienza? Mi piacerebbe saperlo..

X ma i risultati....
Ancora niente.. Qualcuno ha detto che non ci sono abbastanza idonei motivo per il quale non pubblicano i risultati.  Altri hanno detto che arriveranno la prossima settimana e di stare sereni.
Rispondi

Da: ma i risultati del numero delle correzioni03/12/2015 19:27:15
c'era anche un altro che doveva stare sereno, e sappiamo tutti com'è finita!!!
Rispondi

Da: Per tema di penale03/12/2015 19:51:22
Ma scusa il 615 ter differisce dall'aggravante del 326 perché in uno ci sta la rivelazione, nell'altro solo l'accesso abusivo. É la rivelazione che, in quanto indice di maggiore offensivitá drl fatto, fa la differenza per quanto ci vuoi girare intorno.
Da qui si poneva il problema da analizzare, per ultimo, del concorso in caso di abuso e rivelazione. Concorso materiale o apparente? Io ho riportato entrambe le teorie, ma se fossi stato un magistrato in caso di accesso abusivo finalizzato alla rivelazione (perchè questo era il caso problematico) avrei applicato le norme sul concorso apparente perchè punire due volte la condotta finalizzata alla rivelazione mi sembra contrario ai principi del diritto penale e alla stessa funzione della pena.
Cmq la Cass. Lo esclude e lo sapevo perciò ho riportato entrambe, ma per me è concorso apparente.
La Cass. può dire quello che vuole la mia testa dice così se poi non passerò per questo mi spiacerà, ma sarò felice di avere una testa che ragiona. D'altronde siamo in un paese di civil low, la Cass. Non crea diritto.
Rispondi

Da: X ok03/12/2015 19:52:17
Eh! Appunto!
Rispondi

Da: Magister juris03/12/2015 20:08:36
Cazzate.
E' premiata la capacità, non la semplicità. Il lavoro del magistrato non è semplice, ma complesso. Confondete la semplicità con la chiarezza.
E' la giurisprudenza conta meno di una cippa, a meno che non sia la cd. giurisprudenza normativa.
Rispondi

Da: Magister juris03/12/2015 20:08:37
Cazzate.
E' premiata la capacità, non la semplicità. Il lavoro del magistrato non è semplice, ma complesso. Confondete la semplicità con la chiarezza.
E' la giurisprudenza conta meno di una cippa, a meno che non sia la cd. giurisprudenza normativa.
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