>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Magistratura 2015
34868 messaggi, letto 1435526 volte

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum  - Rispondi    



Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, ..., 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163 - Successiva >>

Da: fglaw beccatutto12/07/2015 17:21:41
Se consideri (come su2012) il secondo comma 615 Ter fattispecie Cir ostanziata allora non si pone un problema di pluralita' di reati per definizione.

Quanto al.rapporto tra 615 Ter e 326 tutto e'sostenibile secondo me in relazione alla ricostruzione prospettata nell'elaborato in termini di unita' o pluralita' di azioni: nel primo caso c'e" concorso formale, nel secondo materiale con pissibilita' in quest'ultimo caso di applicare il.miglior trattamento sanzionatorio risultante dal l'eventuale continuazione e

Spero di essere stato piu' chiaro questa volta

Rispondi

Da: traccia civile12/07/2015 17:23:25
Ovviamente in riferimento alle negoziazione degli strumenti finanziari:
avete fatto cenno anche alle nullità di protezione e alle clausole vessatorie di cui al codice del consumo?
Rispondi

Da: non cero12/07/2015 17:28:41
è chiaro che mi riferivo al rapporto tra 615 ter e 326, era quello il punto della discussione quando sono intervenutp
non mi è chiaro, invece, - se per favore puoi spiegarmi - come questo rapporto può cambiare se si intende il 615 ter co.2 come reato aggravato o come reato autonomo
Rispondi

Da: penalista per passione12/07/2015 17:36:14
A rigore strettissimo, la qualifica di pubblico agente o incaricato di pubblico servizio sarebbe idonea ex se a determinare la trasformazione del reato da comune a proprio, ergo più che di elemento circostanziale aggravatore si dovrebbe parlare di reato nuovo ed autonomo. Spero che qualcuno a questo ci abbia pensato .. chi l ha fatto se l ha fatto è in un gradino più alto
Rispondi

Da: x penalista 12/07/2015 17:50:15
Io ho affrontato proprio questo aspetto.
In pratica ho detto che sarebbe preferibile considerare il n. 1) comma 2 del 615 ter come titolo autonomo e non come aggravante del primo comma.
A sostegno di ciò il fatto che:
A) trattasi di reato proprio e non comune
B) in quanto aggravante potrebbe soccombere nel bilanciamento con attenuanti per cui
C) paradosso per cui l'accesso abusivo comune (che è punito meno gravemente di quello proprio) non potrebbe essere mai eliminato mentre quello del pu si in un bilanciamento con attenuanti
D) stessa struttura del 615 ter, comma 2, n.1) con il 326 in particolare per quanto concerne l'utilizzazione: entrambi parlano di abuso di qualifica
E) quindi anche il 615 ter, comma 2 n.1 è reato autonomo ponendosi come prius logico rispetto al 326
F) per cui concorso materiale tra i due reati tra i quali però può configurarsi anche il vincolo della continuazione qualora sia unificatii dal medesimo disegno criminoso
Rispondi

Da: non cero12/07/2015 18:03:51
per penalista per passione

la qualifica come reato circostanziato o titolo autonomo influisce sulla configurabilità del concorso materiale? secondo me no.

Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Per zafiro 7 12/07/2015 18:05:33
I prezzi del corso di Ruscica li trovi sul sito del suo corso
Rispondi

Da: penalista per passione12/07/2015 18:11:20
Non influisce. Sono possibili entrambe le tesi: concorso materiale o formale. Questo poteva essere argomentato rilevando che la rivelazione di informazioni segrete si eleverebbe a post factum non punibile, a sbocco naturale della condotta precedente
Rispondi

Da: penalista per passione12/07/2015 18:11:48
Non influisce. Sono possibili entrambe le tesi: concorso materiale o formale. Questo poteva essere argomentato rilevando che la rivelazione di informazioni segrete si eleverebbe a post factum non punibile, a sbocco naturale della condotta precedente
Rispondi

Da: non cero12/07/2015 18:16:55
per penalista,
questo è uno spunto interessante, anche se, a pelle e con tutti i limiti - i miei - del caso, non lo condivido. sei al corrente di posizioni giurisprudenziali nel senso del post factum n.p.? grazie!
Rispondi

Da: penalista per passione12/07/2015 18:24:06
Non ne sono a corrente, ma ragiono per categorie dogmatiche: così come non si "falsifica per falsificare" così altrettanto "non si fa uso di hackeraggio per il gusto di violare la privacy elettronica" ... sbocco naturale e quasi logico della pirateria è proprio la diffusione tra il pubblico della merce (sia essa fisica o virtuale)
Rispondi

Da: X penalista 12/07/2015 18:26:33
Non condivido il post factum.
Al limite si può configurare un ante factum non punibile nell'accesso abusivo.
In pratica si accoglierebbe l'impostazione, da ultimo esclusa dalle SSUU, per cui l'accesso quando è autorizzato non è mai abusivo: sicché il pu sarebbe punibile solo per la rivelazione e utilizzazione delle informazione atteggiandosi, appunto, l'accesso a ante factum non punibile.
Ma dal momento in cui anche l'accesso autorizzato del pu è comunque considerato punibile ex art. 615 ter non si può ritenere che l'attività a valle, e cioè la rivelazione e utilizzazione, sia un post factum.
Questo perché è al più un prius logico: si accede abusivamente per rivelare.
Quindi non vedo un assorbimento ma un reato continuato
Rispondi

Da: non cero12/07/2015 18:32:00
ma neanche un antefatto perchè il 615 ter aggravato o autonomo che dir si voglia è più grave del 326

credo poi che il postfactum debba fare riferimento al'id quod e non è vero che si accede per rivelare, questo, almeno secondo le pronunce che ho analizzato.. l'agente può farne anche un uso personale, magari illecito, ma non di necessaria esternazione..
condivido anche io che ci sia la continuazione ma il c. formale proprio no...

grazie per chi sta dialogando... la soluzione non mi interessa, come dice il mio nick "non c'ero", non cerco conferme o smentite o rassicurazioni, ma confronto!


Rispondi

Da: d accordo con penalista12/07/2015 18:32:57
La condotta punita più gravemente è quella temporalmente precedente, ergo trattasi di assorbimento del fatto minore (la rivelazione) in quello maggiore (l accesso)
Rispondi

Da: X penalista 12/07/2015 18:54:13
Si mi riferivo all'orientamento (non accolto dalle SSUU) per l'accesso quando è autorizzato non è mai abusivo.
Secondo tale orientamento, cioè, il pu che fosse stato autorizzato all'accesso non avrebbe mai potuto commettere il 615 ter anche nel caso in cui fosse andato a vedere informazioni riservate.
Questo perché, secondo tale orientamento, ciò che doveva essere punito era solo un accesso abusivo e tale non sarebbe mai stato quello autorizzato.
In pratica l'abuso era circoscritto solo all'assenza di autorizzazione!
In questi casi allora il pu avrebbe risposto solo del 326 qualora avesse rivelato o utilizzato le informazioni.
Non era possibile cioè un concorso materiale o formale dei due reati: ergo il 615 ter si configurava come ante fatto non punibile o, meglio, non si configurava proprio come reato proprio perché autorizzato.
La cosa cambia laddove si consideri, come da ultimo sostenuto dalle SSUU, che anche un accesso autorizzato laddove abusivo sia punibile ex art 615 ter.
Ecco perché per me è più convincente considerare il 615 ter  comma 2 n1 come titolo autonomo proprio perché non sanziona un accesso abusivo cioè non autorizzato come prevede il comma 1 ma un accesso autorizzato che però viene compiuto con abuso di qualifica dal pu.
In pratica il pu benché autorizzato va a vedere, abusando della sua qualifica, dati che non dovrebbe vedere.
In questo senso, e così ricostruito, il 615 ter comma 2 n1 e' simile al 326 che parla proprio di abuso di qualifica.
Al pari del 326 sarebbe cioè reato autonomo costituendo un prius logico dell'altro.
Rispondi

Da: drtt 12/07/2015 19:03:33
x penalista
Anche io avevo ipotizzato un assorbimento considerando la rvelazione un normale sbocco logico giuridico dell'accesso.
Devo dire che però ora trovo suggestiva la ricostruzione del collega che qualifica l'accesso del pu quale ante factum n p
Rispondi

Da: Disgrazia 3 12/07/2015 19:14:27
Ma è vero che si parla di reintroduzione di preselettive?
Rispondi

Da: ?? 12/07/2015 19:20:50
Avete letto sul sito della Codacons? Chissà che utilità potrà mai avere questo esposto!
Rispondi

Da: traccia civile12/07/2015 19:51:27
Scusate torno a ribadire il quesito:
"Ovviamente in riferimento alle negoziazione degli strumenti finanziari:
avete fatto cenno anche alle nullità di protezione e alle clausole vessatorie di cui al codice del consumo?"
Rispondi

Da: X disgrazia312/07/2015 20:03:21
La reintroduzione delle preselettive e' probabile.
Bisogna capire se verrano previste  già dal prossimo concorso.
Personalmente spero di no.
Rispondi

Da: corso fglaw forever12/07/2015 20:11:31
ragazzi, a parte tutto, trovatemi un altro corso che tenga gratis una full immersion, spalmata su più giorni, per complessive 30-35 ore...
oltre alla vasta preparazione che viene offerta ho riscontrato anche molta di quell'umanità e passione per il proprio lavoro che pare manchi in altri corsi...
Rispondi

Da: patatina201512/07/2015 20:18:04
Rispetto al tema di civile, si io ne ho parlato. No  so gli altri ma comunque la prova di civile sarà ardua da superare; bisognerebbe capire cosa i commissari si aspettavano da noi ...
Rispondi

Da: Pops x corsista fglaw12/07/2015 20:20:40
Quindi fglaw  ha beccato le 3 tracce?
Sono state trattate in lezioni di quest'anno?
Rispondi

Da: Disgrazia vera tre 12/07/2015 20:26:54
Io spero le reintroducano almeno, a rigore, faranno tracce normali. Ma dove ne avete sentito parlare?
Rispondi

Da: iustitia  12/07/2015 20:30:47
A me fonti serie hanno detto che per il momento non è assolutamente prevista la reintroduzione di prove preselettive!posso sapere dove  hai sentito una cosa del genere?
Rispondi

Da: pops12/07/2015 20:41:12
Ad un corso importante, un autorevole docente(con incarichi ministeriali alle spalle) ha affermato che nei prossimi anni qualcosa potrebbe cambiare in ordine ai requisiti d'accesso, prospettando un possibile ritorno alla "vecchia" procedura(accesso anche ai neo-laureati).
A quel punto, il filtro dei quiz sarebbe una logica conseguenza.
Rispondi

Da: non cero12/07/2015 20:47:33
ma per ora l'accesso ai neolaureati non ha trovato sbocco. fonte: pres. f.f. trib. milano, giorno 3.7.2015
Rispondi

Da: Presel 12/07/2015 20:52:34
Chi dice che saranno ripristinati i quiz?
Rispondi

Da: iustitia  12/07/2015 20:54:58
Ma sarebbe paradossale per me tornare ad aprire l'accesso anche ai neolaureati!ho appena conseguito il diploma di sspl dopo due anni di sacrifici,anche economici (credo come anche molti di voi!)e poi in questo modo quante domande arriverebbero per partecipare al concorso?!forse il triplo di ora!
Rispondi

Da: drtt 12/07/2015 20:58:11
Dubito: già hanno aperto a i praticanti dell'avvocatura e a coloro che hanno svolto il tirocinio presso gli uffici giudiziari
Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, ..., 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163 - Successiva >>


Aggiungi la tua risposta alla discussione!

Il tuo nome

Testo della risposta

Aggiungi risposta
 
Avvisami per e-mail quando qualcuno scrive altri messaggi
  (funzionalità disponibile solo per gli utenti registrati)