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Concorso 51 REFERENDARI TAR - 2025
1846 messaggi, letto 135969 volte
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| Da: INFOOOOOOO........ddddddd | 18/02/2026 16:43:00 |
| be io quest'anno ho 37 anni e sto ricominciando a studiare ora ma non mi sento vecchia per un concorso superiore, TAR e CORTE DEI CONTI lo superano per lo piu persone dai 40 anni in su....anche 50!. dipende il tuo pregresso che funzioni svolgi ora ecceccc | |
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| Da: Newsletter | 18/02/2026 16:50:33 |
| Le tracce non estratte? | |
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| Da: Fff | 18/02/2026 16:52:07 |
| Ma andava posta la questione degli atti regolatori delle autorità indipendenti? | |
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| Da: Per Pirulo | 18/02/2026 17:04:59 |
| Tu hai seguito dei corsi? Quanti anni hai se non sono indiscreto? | |
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| Da: Cock2 | 18/02/2026 17:08:30 |
| Ma ancora con questa età ? Ma ti pare normale stare a chiedere a tutti se hai l'età giusta o quanti anni hanno gli altri? Ma se non hai nessuna consapevolezza di te dove vai? | |
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| Da: informazioni generiche | 18/02/2026 17:32:26 |
| pirulo saresti così gentile da dirci anche le non estratte? grazie mille | |
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| Da: Newsletter | 18/02/2026 18:12:52 |
| Pardon, mi era sfuggito che il tema riguardava il sindacato del giudice e non il controllo pubblico in generale. Quindi, tema di amministrativo sostanziale e processuale al 100 per cento | |
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| Da: Pirulone | 18/02/2026 18:38:58 |
| Sento candidati che hanno parlato solo delle golden power nell'ultima parte del tema. Ci si limitava a quello? Perché i corsi o i commissari hanno scritto solo di quello? | |
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| Da: Xsopra | 18/02/2026 18:46:48 |
| Sei sarcastico? | |
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| Da: Dicaaa | 18/02/2026 18:57:22 |
| Le non estratte? | |
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| Da: Traccia sviluppata dall’IA | 1 - 18/02/2026 19:19:39 |
| Traccia: "atti politici e atti di alta amministrazione: il sindacato del giudice in materia di eccesso di potere con particolare riferimento al controllo pubblico sulle attività economiche". La distinzione tra atti politici e atti di alta amministrazione costituisce uno dei temi classici e al contempo più problematici del diritto amministrativo, poiché si colloca nel punto di intersezione tra principio di legalità , separazione dei poteri ed effettività della tutela giurisdizionale. La questione investe direttamente l'estensione del sindacato del giudice amministrativo e, in particolare, la possibilità di configurare il vizio di eccesso di potere rispetto a decisioni che, pur adottate da autorità amministrative, si collocano ai vertici dell'azione pubblica e incidono su interessi generali di primaria rilevanza, tra cui quelli economici. Il fondamento costituzionale della problematica si rinviene negli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione della Repubblica Italiana, che garantiscono la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione, nonché nel principio di legalità che permea l'intero ordinamento repubblicano. La regola è, dunque, quella della piena sindacabilità degli atti amministrativi; l'insindacabilità rappresenta l'eccezione e, come tale, deve essere interpretata restrittivamente. Storicamente, la categoria dell'atto politico si è affermata in epoca liberale, in un contesto nel quale si riteneva necessario preservare uno spazio sottratto al controllo giurisdizionale per le decisioni più elevate dell'Esecutivo, in quanto espressione diretta della sovranità statale. In tale prospettiva, erano considerati atti politici quelli attinenti alla direzione suprema dello Stato, quali la conduzione della politica estera, le decisioni in materia di difesa e sicurezza, i rapporti tra poteri costituzionali, nonché, secondo una concezione più ampia, taluni atti di indirizzo generale del Governo. L'atto politico veniva così definito non tanto per il suo contenuto materiale, quanto per la sua riconducibilità alla funzione di governo, distinta dalla funzione amministrativa. Con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, tuttavia, il quadro muta profondamente: la centralità della tutela giurisdizionale e l'affermazione di un'amministrazione integralmente soggetta alla legge rendono sempre più problematica l'individuazione di aree sottratte al controllo del giudice. La giurisprudenza ha progressivamente ristretto l'ambito dell'atto politico, affermando che esso ricorre solo quando l'atto costituisce esercizio diretto di una funzione costituzionale di indirizzo politico e non si traduce in un'attività amministrativa disciplinata da norme di legge. Non è sufficiente, dunque, che l'atto sia adottato da un organo politico o che sia connotato da ampia discrezionalità ; occorre che esso sia immediatamente riconducibile alla sfera delle scelte politiche fondamentali, prive di parametri giuridici di riferimento idonei a consentire un sindacato di legittimità . In tal senso, la categoria assume carattere residuale ed eccezionale. Laddove l'atto trovi un fondamento normativo e si concreti nell'esercizio di un potere attribuito e regolato dalla legge, esso deve essere qualificato come atto amministrativo, sia pure di alta amministrazione, e come tale sottoposto al controllo giurisdizionale. Gli atti di alta amministrazione rappresentano, infatti, una figura intermedia tra politica e amministrazione. Essi si collocano al livello più elevato dell'attività amministrativa e si caratterizzano per l'ampiezza della discrezionalità e per l'incidenza su interessi pubblici di particolare rilievo, ma restano pur sempre espressione di una funzione amministrativa, in quanto finalizzati all'attuazione dell'indirizzo politico e vincolati ai principi e alle norme che regolano l'azione amministrativa. Si pensi alle nomine ai vertici di enti pubblici o società partecipate, agli atti di pianificazione generale, alle decisioni di allocazione di risorse pubbliche in settori strategici, ai provvedimenti di regolazione economica adottati dalle autorità amministrative indipendenti. In tutti questi casi, la discrezionalità è ampia, talvolta intrecciata con valutazioni tecniche complesse, ma non per questo sottratta al sindacato del giudice. Il sindacato giurisdizionale sugli atti di alta amministrazione trova oggi disciplina nel Codice del processo amministrativo, che conferma la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo sugli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione. Tale sindacato non si estende al merito delle scelte discrezionali, salvo ipotesi tassative, ma riguarda la legittimità dell'esercizio del potere. In questo contesto assume rilievo centrale il vizio di eccesso di potere, che rappresenta la forma tipica di controllo della discrezionalità amministrativa. L'eccesso di potere si manifesta quando l'amministrazione utilizza il potere per fini diversi da quelli per cui è stato attribuito (sviamento), oppure quando la decisione risulta viziata da illogicità manifesta, irragionevolezza, contraddittorietà , disparità di trattamento, difetto o travisamento dei presupposti, carenza di istruttoria, violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza. Anche rispetto agli atti di alta amministrazione, il giudice può verificare che l'amministrazione abbia svolto un'istruttoria completa, abbia valutato tutti gli interessi rilevanti, abbia motivato in modo coerente e non contraddittorio la propria scelta e abbia rispettato i limiti esterni della discrezionalità . Il controllo non si traduce in una sostituzione della valutazione giudiziale a quella amministrativa, ma in una verifica della correttezza del procedimento decisionale e della conformità della decisione ai principi generali dell'ordinamento. In tal modo si realizza un equilibrio tra rispetto della sfera di autonomia dell'amministrazione e garanzia della legalità . Il tema assume particolare complessità con riferimento al controllo pubblico sulle attività economiche. L'art. 41 della Costituzione afferma che l'iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana; l'art. 43 consente allo Stato e ad altri enti pubblici di riservare o trasferire, mediante legge, imprese o categorie di imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio, quando ciò sia necessario a fini di utilità generale. Da tali disposizioni emerge un modello di economia mista, nel quale la libertà di iniziativa privata convive con poteri pubblici di regolazione, controllo e, in taluni casi, intervento diretto. Gli strumenti attraverso cui si realizza il controllo pubblico sull'economia sono molteplici: autorizzazioni, concessioni, atti di pianificazione, regolamenti, provvedimenti sanzionatori, atti di vigilanza, misure di sostegno o di restrizione. In epoca contemporanea, un ruolo centrale è svolto dalle autorità amministrative indipendenti, cui sono affidate funzioni di regolazione e controllo in settori strategici quali energia, comunicazioni, concorrenza, mercati finanziari. Gli atti adottati in tali ambiti incidono profondamente sulle dinamiche economiche e spesso riflettono scelte di indirizzo generale; tuttavia, essi non possono essere qualificati come atti politici, poiché trovano fondamento in norme legislative che ne definiscono presupposti, finalità e limiti. La giurisprudenza ha più volte affermato che la rilevanza macroeconomica di una decisione non è sufficiente a sottrarla al sindacato giurisdizionale. Anche quando l'amministrazione opera scelte che incidono sull'assetto complessivo di un mercato o sulla distribuzione di risorse pubbliche in settori strategici, essa esercita pur sempre un potere amministrativo, soggetto ai principi di legalità , imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. Il giudice può dunque sindacare tali atti per eccesso di potere, verificando che la scelta non sia arbitraria, che sia sorretta da adeguata istruttoria e che sia proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti. Particolarmente delicato è il sindacato sulle valutazioni tecniche complesse che caratterizzano molti atti di regolazione economica. In passato si riteneva che tali valutazioni fossero sostanzialmente insindacabili, in quanto rientranti nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione. L'evoluzione giurisprudenziale ha tuttavia chiarito che anche la discrezionalità tecnica è sindacabile nei limiti della verifica dell'attendibilità e della correttezza del metodo seguito, della coerenza logica delle conclusioni e dell'assenza di errori manifesti. Il giudice non sostituisce la propria valutazione a quella dell'amministrazione, ma può accertare se il procedimento tecnico sia stato svolto in modo rigoroso e non viziato da travisamenti o illogicità evidenti. Ciò è particolarmente rilevante nei settori economici regolati, ove le decisioni amministrative incidono sulla libertà di impresa e sulla concorrenza. In tale prospettiva, la distinzione tra atto politico e atto di alta amministrazione assume un significato sistematico preciso: solo il primo, in quanto espressione immediata della funzione di governo e privo di parametri giuridici di riferimento, resta sottratto al sindacato; il secondo, pur caratterizzato da ampia discrezionalità e da forte incidenza sugli interessi generali, rimane assoggettato al controllo di legittimità . La tendenza dell'ordinamento è chiaramente orientata verso una progressiva riduzione dell'area dell'insindacabilità , in coerenza con il principio secondo cui ogni potere deve trovare fondamento nella legge ed essere esercitato nel rispetto dei limiti da essa imposti. Con riferimento al controllo pubblico sulle attività economiche, ciò significa che l'amministrazione, pur potendo compiere scelte strategiche e incidere profondamente sulle dinamiche di mercato, non può sottrarsi alla verifica giurisdizionale circa la correttezza del procedimento, la ragionevolezza della decisione e la coerenza con le finalità di utilità sociale previste dalla Costituzione. Il sindacato per eccesso di potere si configura, dunque, come strumento essenziale per evitare che l'ampiezza della discrezionalità si traduca in arbitrio, assicurando che l'intervento pubblico nell'economia si mantenga entro i confini della legalità e della proporzionalità . In conclusione, la distinzione tra atti politici e atti di alta amministrazione non può essere utilizzata per ampliare indebitamente le zone franche sottratte al controllo del giudice, soprattutto in un settore, quale quello economico, nel quale sono in gioco diritti e libertà fondamentali. L'atto politico resta una categoria eccezionale, legata alle scelte supremamente politiche dello Stato; gli atti di alta amministrazione, anche quando incidono su interessi economici strategici, sono soggetti al sindacato di legittimità , ivi compreso quello per eccesso di potere. In tal modo si realizza un equilibrio coerente con l'impianto costituzionale: da un lato, si rispetta la sfera di autonomia delle scelte politiche; dall'altro, si garantisce che l'esercizio del potere amministrativo, anche nei settori più sensibili dell'economia, sia conforme ai principi di legalità , imparzialità , ragionevolezza e tutela giurisdizionale effettiva. | |
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| Da: Velocity | 18/02/2026 19:33:33 |
| Concorsisti di 40-50 anni? Ma cosa state dicendo? All'ultimo concorso i vincitori - graduatoria pubblica - erano tutti under 35 eccetto un paio. Persino all'ultimo concorso al consiglio di stato non c'era nessun vincitore che superasse i 43 anni!! Uno che diventa magistrato a 50 anni non avrà tempo neppure di raggiungere la qualificabilità a presidente di sezione! | |
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| Da: Newsletter | 18/02/2026 19:53:00 |
| Invece a me pare che le tracce di questi due giorni possano essere affrontate efficacemente solo da persone "mature" | |
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| Da: Non credo | 18/02/2026 20:13:02 |
| La traccia di civile è un argomento trito e ritrito. È il classico tema sulle sopravvenienze atipiche che poi, in realtà , si risolve in rimedi "atipici" cioè nella possibilità per le parti di inserire clausole di hardship o di revisione nel caso in cui si verifichino circostanze perturbative che vadano ad alterare il funzionamento del sinallagma. Cioè il cc prevede solo l'alternativa tra risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (che viene chiesta, in genere, da chi viene pregiudicato dalla sopravvenienza) e la riduzione ad equità del contratto, cioè il riequilibrio delle prestazioni, ad opera di chi, invece si è avvantaggiato del fatto sopravvenuto. Tertium non datur: non si può cioè obbligare, nell'ottica del cc, la parte che si è avvantaggiata a rinegoziare. Per cui sopravvenienze atipiche nel senso che le parti possono prevedere clausole di rinegoziazione con la conseguenza che, in caso di inadempimento, può portare oltre al risarcimento del danno anche al rimedio di cui all'art. 2932 cc. Ma tutto questo vale quando una delle parti è una PA? In realtà la possibilità di obbligare la controparte a rinegoziare è più incidente e trova il suo fondamento nel codice dei contratti. | |
| Rispondi | |
Da: Funzionario parastatale ![]() | 18/02/2026 20:25:27 |
| Non sono d'accordo sull'eta'. | |
| Rispondi | |
| Da: Xsopra | 18/02/2026 20:26:57 |
| Ma quali trite e ritrite, andava fatto un ragionamento, non una carrellata di istituti buttati a caso | |
| Rispondi | |
| Da: Dulcis in fundo | 18/02/2026 20:27:44 |
| Che intelligenza artificiale ha svolto il tema? È come lo volevo fare io, ma meglio ahahah | |
| Rispondi | |
| Da: Xsopra | 18/02/2026 20:32:13 |
| Chat gpt Advanced | |
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| Da: x velocity | 18/02/2026 20:46:43 |
| Ci sono anche quelli a cui, per le ragioni più varie, non interessa poi così tanto diventare presidente di sezione. Siete sempre a "misurare" quanti anni avete, chi è più giovane, chi è più vecchio. Poi, andate agli esami e non li superate e non diventate né referendari del Tar, né tantomeno consiglieri di stato. Con buona pace del presidente di sezione! | |
| Rispondi | |
| Da: Dulcis in fundo | 18/02/2026 20:51:36 |
| Se vedete al concorso gli under 40 saranno meno di un quarto dei partecipanti... | |
| Rispondi | |
| Da: x sopra | 18/02/2026 21:09:13 |
| Sì, ma infatti è fisiologico che sia così. È un concorso superiore, di secondo grado. Fondamentalmente loro cercano persone, con esperienza, che siano degli "esperti del diritto". Non cercano ragazzini di trent'anni che stanno ancora a misurarsi l'uccello per constatare quanto ce l'hanno piccolo. | |
| Rispondi | |
| Da: Velocity | 18/02/2026 21:20:43 |
| Invece di scrivere idiozie, come quelle che, d'altronde, scrivete nei temi, salvo poi stupirvi che vi abbiano bocciato, andate a vedere i curriculum degli ultimi vincitori TAR e leggete quanti anni hanno. Ci sono tantissimi ragazzi in gamba che a 27 - 28 anni sono già in magistratura ordinaria o all'avvocatura dello stato come procuratori, e costoro al TAR prima dei 35 anni ci arrivano a mani basse. | |
| Rispondi | |
| Da: x velocity | 18/02/2026 21:36:18 |
| Eh però, purtroppo, non è il tuo caso, perché sei ancora qui, tra noi "anziani". Sei vuoi andare a partecipare.. la porta è quella! | |
| Rispondi | |
| Da: Velocity | 18/02/2026 21:50:36 |
| Io non ho fatto una considerazione sulla mia persona ma su coloro che lo hanno già superato (è la seconda volta che lo ripeto), dunque il tuo commento è tanto sciocco quanto specioso; se ci tieni a saperlo sono magistrato ordinario da 6 anni, dopo aver vinto il concorso a soli 28 (già da allora mi sono abituato al nonnismo degli altri concorsisti anziani, rimasti però loro malgrado al palo dell'avvocatura del libero foro), ad appena 4 anni scarsi dalla laurea. Ma del resto, si sa, quando non si può attaccare sul piano oggettivo il ragionamento si attacca il ragionatore... Tutto questo poi per dire una cosa banalissima: anche un 50enne può presentarsi e vincerebbe, ci mancherebbe, ma affermare che sia un concorso per "anziani" è una cazzata in fatto. E come ha ricordato anche un consigliere molto noto in un convegno, i più brillanti sono proprio i giovani, che è una gran bella sorpresa e una gran rivincita per uno stato abituato a premiare solo le canuzie. | |
| Rispondi | |
Da: Gabbianella2023 ![]() | 18/02/2026 21:54:11 |
| XXL però non fare più l'in bocca al lupo a tutti... Non dirlooo non lo devi dire | |
| Rispondi | |
| Da: x velocity | 18/02/2026 22:08:06 |
| E allora facciamo un grande in B'OCCA ALL'UPO al giovane e valente Velocity! Meno male che c'è lui che ci spiega le cose... come faremmo altrimenti! E sarà meglio che il 23 marzo andiamo tutti a riformare questa magistratura molto "ordinaria"! | |
| Rispondi | |
| Da: X Velovity | 18/02/2026 22:09:23 |
| Che tu sia un magistrato ordinario qui non ci crede nessuno …fa ridere solo a leggere i tuoi post … sei qui come perditempo nulla di più … | |
| Rispondi | |
| Da: Velocity | 18/02/2026 22:15:48 |
| Non mi serve ne mi interessa qualcuno che "creda", non sono un prete e sono quì sin dall'inizio del thread per confronti sani e seri sul concorso. Di tempo io non ne ho mai perso, men che meno quì. Anzi ne ho perso fin troppo a rispondere alle tue sciocchezze. Adios | |
| Rispondi | |
| Da: x velocity | 18/02/2026 22:39:20 |
| GRAZIE MILLE velocity! E tanti cari AUGURI per il tuo compleanno! Non ne compiere troppi di anni - MI RACCOMANDO! - ché poi non puoi più fare il concorso al Tar perché sei "vecchio"! | |
| Rispondi | |
| Da: Dulcis in fundo | 19/02/2026 04:37:09 |
| @Velocity Conosco due dei vincitori dello scorso concorso ed erano nel Range 35-40 anni. La prima in graduatoria è del 1986 che se non sbaglio significa che nel 2022 agli scritti aveva 36 anni. Tra l'altro la graduatoria è stata pubblicata senza date di nascita e non ho trovato i dati pubblici di tutti i vincitori. Da dove ricavi che fossero tutti degli under 35 lo sai solo tu. | |
| Rispondi | |
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