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Ministero della Giustizia - 3946 addetti UFFICIO PER IL PROCESSO 2024
21583 messaggi, letto 1418585 volte

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Il bando di concorso
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate su InPA e sulle pagine istituzionali dell'ente.


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Da: secondoconcorsoshit29/11/2025 13:12:12
abbiamo un nuovo idolo che paga di tasca propria le proroghe (visto che il ministero sta con le pezze a culo): per sopra
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Da: Vpo29/11/2025 13:17:22
È certo che rimarremo nella nostra sede, giusto?
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Da: Rino82 29/11/2025 13:19:56
Tutti che hanno certezze assolute sulla proroga ma nessuno che sappia fornire una fonte che non sia la propria parola.
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Da: A casa quelli del secondo concorso29/11/2025 13:20:26
A quelli del secondo concorso consiglio già di andare a casa. Vi siete solo illusi, si sapeva dall'inizio. Hanno fatto cosa giusta! Buone feste
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Da: Banca Dati29/11/2025 13:44:39
"3000 (TREMILA) domande in banca dati" is the new "ne stabilizzano solo 2600" 
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Da: Bah giusto o non giusto29/11/2025 14:11:42
C'è chi ha vinto il posto al nord, al primo concorso, perché in quel momento aveva interessi in quella regione. A distanza di anni magari quegli interessi non ci sono più o sono cambiati, si paventa una possibilità (la stabilizzazione) prima inesistente, ed è bloccato in quella regione, anche se, per merito, arriverà primo nella procedura comparativa per l'agognata posizione di ruolo?
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Da: Per sopra29/11/2025 14:13:37
Scusate x chi ha l'abitilizzazine ad avvocato, senza però  avere esercitato, fa punteggio?
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Da: il coglione del secondo scaglione29/11/2025 14:14:00
ma magari fossero 3000 ma anche 30000... invece si parla di 300
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Da: unacosaeceerta29/11/2025 14:26:47
Daje è un mongoloide di merda.
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Da: Aupp sard29/11/2025 14:32:10
Come avete interpretato il punteggio di 0,5 alla risposta parzialmente corretta?? Essendoci una banca dati o comunque in generale una risposta o è corretta o è sbagliata..cmq io prego che in un modo o nell'altro..perché anche i vincitori del secondo concorso hanno contribuito a sgobbare insieme a noi del primo in quest'anno e mezzo..e ci sono tanti colleghi competenti!..speriamo bene ragazzi 🙏»
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Da: State calmi29/11/2025 14:33:02
Man man rientreremo tutti, forza Napoli
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Da: Per sopra29/11/2025 14:34:57
Qualcuno su Facebook asseriva che non basta avere l' abilitazione da avvocato, ma bisogna anche dimostrare di aver esercitato
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Da: Infatti29/11/2025 14:47:58
È  così
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Da: unacosaeemerda29/11/2025 14:48:42
ancora a offendere gli handicappati? che classe il coglionazzo finto aupp
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Da: Aspirante UPP Napoli29/11/2025 14:55:01
Ma questa notizia della stabilizzazione dove l'avete letta?

Io sto cercando ma non sono riuscito a trovare nulla.

SARANNO MICA I SOLITI CAZZARI?
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Da: Avv. Demetrio Maria Strazzaculi29/11/2025 14:57:40
Gli Avvocati delle cause perse non fanno punteggio.
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Da: Vpo29/11/2025 15:21:15
È sicuro che rimarremo dove siamo? Datemi conforto
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Da: unacosaemaammt29/11/2025 15:36:04
vafammoc
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Da: unacosaestabile 1  - 29/11/2025 15:49:35
Io tengo duro. Lo faccio per la mia ragazza.
Rispondi

Da: La paura fa 9029/11/2025 15:55:35
L'unico 90 di unacosaeceerta è la posizione che assume nei cessi dei tribunali per farsi inculare a sangue. Ha un futuro assicurato.
Rispondi

Da: Per sopra 1  - 29/11/2025 16:02:33
X cortesia cercate di avere un linguaggio più  corretto
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Da: 40 crocette + 300 domandine29/11/2025 16:36:54
Un concorso fatto per gioco e ora mi porto a casa l'indeterminato da funzionario alla facciazza dei cancellieri 😂😂😂
Rispondi

Da: Cancelliere del terzo Reich29/11/2025 17:13:40
Assurdo che io mi so fatto il mazzo con 3 prove per diventare assistente con mille materie compreso l'orale spedito in culonia, voi entrati con un insulsa prova a crocette come funzionari. Maledetti!
Rispondi

Da: "Dipendenti di ruolo"29/11/2025 17:26:40
Nessuno fa caso al fatto che tutti questi anni da precario non verranno conteggiati per il requisito di anzianità richiesto per il concorso da dirigenti in questo Ministero (o in altri)... Quindi si ricomincia da capo... Chi è andato in altri lidi a mio personale avviso ha fatto la scelta più razionale... Chi è rimasto?
Rispondi

Da: delittipene29/11/2025 17:38:09
sta ceppa è rimasta. ritta e eretta da febbraio 2022. per ondate successive munirsi di malox vasellina camicia rossa tessera e bella ciao e osso da rosicare
Rispondi

Da: Pensaci Giacomino29/11/2025 17:43:40
Con questa procedura di stabilizzazione se la gioca col mega-concorso ripam come concorso più balordo che ha dato accesso all'area funzionari, ma ovviamente non è colpa degli addetti, anzi meglio così che almeno tremila persone, che nel bene o nel male hanno fatto il loro lavoro, potranno vivere una vita tranquilla.
Rispondi

Da: MyMinistry29/11/2025 17:55:02
Sul tema della dirigenza gli anni degli upp valgono https://lavoropubblico.gov.it/bancadatipareri/elenco-documenti/dettaglio?id=ek9xcmtTMmZtSDQ9
Suca!!!!
Rispondi

Da: MyMinistry29/11/2025 17:56:30
Ammissione con riserva al concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti di II fascia.
Ai lavoratori a tempo determinato occorre garantire gli stessi diritti riservati ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili.

267.pdf â'

Parere in materia di accesso alla dirigenza di II fascia
Al l'Istituto nazionale di statistica
Direzione generale
Direzione centrale del personale
Via Cesare Balbo, 16
00184 Roma

Oggetto: Quesito sull'ammissione con riserva al concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di otto dirigenti di II fascia indetto con delib. n. 833/PER del 19 ottobre 2011 (GU 25.11.2011, IV serie speciale, n. 85).

Si fa riferimento alla nota prot. n. 00009097 del 15 marzo 2012 con cui codesto Istituto, che ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di otto dirigenti di II fascia, chiede il parere di questo Ufficio in materia di accesso alla qualifica dirigenziale.
Nella nota si evidenzia che, secondo l'articolo 2, comma 1, lettera b) del bando di concorso, tra gli altri, possono partecipare alla selezione i "dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni".

Sulla base delle domande di partecipazione risulta che diversi candidati sono:

dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni in possesso di laurea e che hanno compiuto almeno cinque anni di servizio maturato per mezzo di uno o più precedenti contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
soggetti che hanno compiuto almeno 3 anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea, e in possesso del diploma di specializzazione.
Nella richiesta di parere si evidenzia che le fattispecie descritte appaiono problematiche in quanto, nel primo caso (punto 1)), l'articolo 2, comma 1, lettera b) del bando di concorso che, pedissequamente, riporta quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non richiede che gli anni di servizio utili ai fini dell'accesso alla qualifica siano necessariamente a tempo indeterminato.
Rispetto alla seconda fattispecie (punto 2)), il dPCM che, in base alla disposizione del bando e dell'articolo 28, comma 2, del d.lgs.165/2001, individua le scuole abilitate al rilascio del diploma di specializzazione utile ai fini del possesso del requisito ad oggi non risulta adottato con la conseguenza che, secondo l'Istituto, si precluderebbe la possibilità per i candidati in possesso del diploma di specializzazione che non abbiano anche i cinque anni di servizio di partecipare al concorso.
In via cautelativa, l'Istituto si è determinato ad ammettere con riserva entrambe le categorie di candidati e a subordinare lo scioglimento della riserva al parere di questo Ufficio.

Al riguardo, occorre premettere che lo Scrivente Ufficio formula indirizzi generali e di orientamento sull'interpretazione delle norme a garanzia di una loro maggiore chiarezza e uniformità applicativa. Pertanto le considerazioni che si andranno ad esprimere sono volte a delineare la fattispecie in termini generali, tenuto conto della normativa primaria e della giurisprudenza sull'argomento, ferma restando in capo a codesto Istituto ogni determinazione finale sul caso concreto e sulla corretta applicazione dei propri bandi di concorso.
In termini riassuntivi e in riferimento alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 28 del d.lgs. 165/2001, che come detto è richiamato nei contenuti nel bando di concorso, il quesito è volto a chiarire i seguenti aspetti:
a)     se, ai fini del possesso del requisito di partecipazione al concorso di accesso alla dirigenza di II fascia per cui occorre essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, con almeno cinque anni di servizio nelle posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, sia possibile considerare utile il periodo di servizio svolto a tempo determinato;

b)     se ai concorsi per l'accesso alla dirigenza di II fascia possano essere ammessi i candidati dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso di laurea nonché del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con dPCM, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea,  atteso che il predetto dPCM allo stato attuale non risulta adottato.

Rispetto al quesito evidenziato nel punto a), si formulano le seguenti osservazioni.

Relativamente al requisito previsto è chiaro che per poter accedere alla procedura di reclutamento i candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, devono essere già dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni. In base alla formulazione della norma, dubbi potrebbero sussistere rispetto agli anni di servizio che il candidato deve aver svolto per poter partecipare al concorso. Occorre, quindi, chiarire se l'intero periodo debba essere di ruolo oppure se possa essere considerato utile anche il servizio non di ruolo, atteso che l'attività complessivamente prestata ben potrebbe conseguire dal cumulo di anzianità di un contratto a tempo determinato con quello a tempo indeterminato.

E' il caso di evidenziare che questo Dipartimento ha avuto, sull'argomento, per diverso tempo, un orientamento restrittivo ritenendo che l'essere dipendenti di ruolo fosse elemento necessario anche per la maturazione del requisito dell'anzianità. In tal senso si è ritenuto di non poter computare, ai predetti fini, anche il servizio prestato a tempo determinato. Tale avviso nasceva dal fatto che solitamente l'equiparazione del servizio di ruolo a quello "non di ruolo" dovesse essere espressamente prevista.

In disparte gli aspetti connessi alla ricostruzione di carriera di periodi di servizio di ruolo e non di ruolo che esulano da questo contesto e che, avendo riflessi di natura economica, meritano distinta e ben più complessa trattazione, per quanto riguarda la fattispecie della valutazione del periodo di ruolo e non di ruolo, quale percorso professionale utile a costituire un'esperienza lavorativa per l'accesso alla qualifica di dirigente, si ritiene che la recente giurisprudenza nazionale e comunitaria sulla qualificazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato non possa essere disconosciuta.

Pertanto, considerata la mancanza di chiarezza dell'articolo 28, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e malgrado non sia intervenuta alcuna modifica normativa al riguardo, si ritiene che oggi l'orientamento debba necessariamente adeguarsi ai principi generali della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, di matrice comunitaria, per cui ai lavoratori a tempo determinato occorre garantire di beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che un trattamento differenziato non si giustifichi per ragioni oggettive.

Come precisato nelle conclusioni dell'Avvocato generale della Corte di giustizia europea, nella sentenza dell'8 settembre 2011(causa C-177/10): "La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuta nell'allegato alla direttiva del Consiglio del 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalla CES, UNICE e CEEP, è violata qualora un bando di concorso, (â), subordini l'idoneità per la promozione all'interno del pubblico impiego ad un periodo di servizio in qualità di dipendente pubblico di ruolo, escludendo i periodi di tempo trascorso in qualità di dipendente pubblico a tempo determinato, senza addurre alcuna ragione oggettiva a fondamento di una siffatta esclusione".[1].

La nozione di "ragioni oggettive" richiede che la disparità di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria.

Ai fini della questione, soccorre altresì la natura del concorso finalizzato a reclutare personale in possesso di esperienza lavorativa che, si presume, possa essere conseguita a prescindere dalla tipologia (tempo determinato o indeterminato) del rapporto di lavoro di natura subordinata.

Pertanto, sotto tali aspetti, l'esclusione dell'anzianità a tempo determinato dal computo del periodo di servizio necessario per l'accesso alla dirigenza, in assenza di una motivazione adeguata, determinerebbe, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, disparità di trattamento, con effetti discriminatori, tra le due tipologie di esperienze lavorative (di ruolo e non di ruolo). Ne consegue che, ai fini dell'accesso alla qualifica, occorrerà computare anche il servizio prestato a tempo determinato.

Rispetto al quesito evidenziato nel punto b), si formulano le seguenti considerazioni.

In assenza del dPCM che, in base al comma 2 dell'articolo 28 del d.lgs. 165/2001, individua le scuole di specializzazione abilitate al rilascio del diploma di specializzazione utile ai fini dell'ammissione al concorso per l'accesso alla qualifica dirigenziale si ritiene opportuno richiamare, ai fini della risoluzione della questione interpretativa evidenziata, colmando il vuoto normativo che determinerebbe un nocumento ai candidati, quanto disposto dal dPCM del 29 settembre 2004, n. 295.

Si tratta del dPCM che introduce, ai sensi del comma 3 dell'articolo 28 del d.lgs.165/2001, il regolamento circa le modalità di riconoscimento dei titoli post-universitari considerati utili ai fini dell'accesso al corso concorso selettivo di formazione dirigenziale. E' evidente che nella circostanza il riferimento non è a tutti i titoli post-universitari, ma solo al diploma di specializzazione richiesto dall'articolo 28 comma 2.

Il rinvio al predetto dPCM può essere utile solo per chiarire la validità dei diplomi di specializzazione rilasciati dalle università o istituti universitari italiani o stranieri di cui agli articoli 5 e 6.

Sull'argomento tuttavia può risultare opportuno chiedere un parere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Maria Barilà



[1] La Corte di giustizia europea, con sentenza dell'8 settembre 2011(causa C-177/10), ha stabilito che l'esclusione del servizio a termine dai requisiti di un pubblico concorso costituisce discriminazione ai sensi del diritto comunitario. Di seguito il dispositivo della sentenza:

1)La direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, e l'accordo quadro che figura in allegato ad essa devono essere interpretati nel senso che, da un lato, essi si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico e, dall'altro, richiedono che sia esclusa qualsiasi disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici di ruolo e i dipendenti pubblici temporanei comparabili di uno Stato membro per il solo motivo che questi ultimi lavorano a tempo determinato, a meno che la disparità di trattamento non sia giustificata da ragioni oggettive nell'accezione di cui alla clausola 4, punto 1, di detto accordo quadro.

2) La clausola 4 di detto accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che osta a che i periodi di servizio prestati da un dipendente pubblico temporaneo di un'amministrazione pubblica non vengano presi in considerazione ai fini dell'accesso di quest'ultimo, divenuto nel frattempo dipendente pubblico di ruolo, ad una promozione per via interna cui possono esclusivamente aspirare i dipendenti pubblici di ruolo, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi del punto 1 di tale clausola. Il semplice fatto che il dipendente pubblico temporaneo abbia prestato detti periodi di servizio in base ad un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato non costituisce una tale ragione oggettiva.
Rispondi

Da: delittipene29/11/2025 17:57:53
ah e poi ci sarà sta proroga si come no con la money del monopoli di zio paperone. ah e state uniti che entrerete tutti . dentro stamin entrerete poveri illusi
Rispondi

Da: X sopra29/11/2025 18:21:11
Non mi pare che il parere citato sia vincolante per le singole Amministrazioni. A questo punto perché non specificarlo sul bando... Una possibilità c'è.
Chi vuole dormire sereno fa altre scelte nella vita...
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