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16 dicembre 2015 - Parere PENALE
699 messaggi, letto 84016 volte

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Da: Help per le prima 16/12/2015 11:24:14
Ragazzi non riesco a trovare la sentenza 21534/15
Rispondi

Da: gianantonio 16/12/2015 11:24:15
per la seconda vi ribadisco Cassazione Penale, Sez. II, 21 marzo 2014 (ud. 7 marzo 2014), n. 13244
Presidente Petti, Relatore Gallo, P.G. Galasso per l'ESCLUSIONE DEL CONCORSO IN USURA.
Rispondi

Da: Lupocalabro1985 16/12/2015 11:25:03
Continuazione tra tentata estorsione, lesioni dolose e sequestro ex 605..non citate il 630, è sbagliato..il sequestro non viene assorbito nell'estorsione..fate questo parere è lineare ed escludete ovviamente il 393 nonostante la sentenza del 2013 perchè qui è errato!buon lavoro ragazzi!è un bel parere questo!
Rispondi

Da: avvocaticchio16/12/2015 11:25:12
quindi i due scagnozzi di cosa risponderebbero? di offerta di caffè al bar?
Rispondi

Da: jemil16/12/2015 11:25:26
Sez. 5^, 27 gennaio 1976, Nidini, in C.E.D. Cass. n. 133819…..questo riferimento è sbagliato ATTENZIONE
Rispondi

Da: INFOINFO16/12/2015 11:25:45
21534/15 IN QUALI CODICI E' PRESENTE? E' POSSIBILE CHE NON SI TROVI?
Rispondi

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Da: RossyRò16/12/2015 11:25:53
Ingegnereaiutoavvocato, rileggendo bene la traccia credo che lo schema da seguire sia piuttosto questo, atteso che hai centrato tutti i punti:

Analizzare la condotta di mevio secondo me inquadrabile nelle lesioni colpose
Analizzare la condotta di sempr che per una grave negligenza porta alla morte Caio
Analizzare il nesso causale 41 cp
Riconoscere la assenza di responsabilità di tizio nel cagiona,entro della morte di caio ma solo delle lesioni colpose 590 cp
Rispondi

Da: traccia216/12/2015 11:26:07
scusate ma se lo costringono a salire sull'auto.. non c'è anche sequestro di persona?
Rispondi

Da: peppariello16/12/2015 11:26:21
sentenze per la 1? solo 33329 o consideriamo anche 21534?
Rispondi

Da: AVV16/12/2015 11:26:52
Lupocalabro la sentenza del 2014 parla in maniera chiara che i due esecutori non avendo riscosso alcuna somma di denaro non concorrono nel reato di usura!
Rispondi

Da: Ghj16/12/2015 11:27:40
Per rossyro
Ho fatto io lo schema della prima traccia.
Secondo te potrebbe essere corretto quindi?
Attendo da prima qualcuno che mi dia un parere favorevole
Rispondi

Da: Ajm16/12/2015 11:27:51
  Prima traccia

Un noto sito dice che la soluzione è in questa sentenza, .
Nessuna colpa per Tizio
Casgsazione penale  Sez. IV Sent. 28-07-2015, n. 3339

L'approccio fondato sulla comparazione dei rischi consente di escludere l'imputazione al primo agente quando le lesioni originarie non avevano creato un pericolo per la vita, ma l'errore del medico attiva un decorso mortale che si innesta sulle lesioni di base e le conduce a processi nuovi e letali: viene creato un pericolo inesistente che si realizza nell'evento. Discorso analogo può esser fatto quando la condotta colposa del medico interviene dopo che il pericolo originario era stato debellato da precedenti cure: anche qui viene prodotto un rischio mortale nuovo. La teoria del rischio spiega bene l'esclusione dell'imputazione del fatto nel caso dell'emotrasfusione sbagliata: vi è una tragica incommensurabilità tra la situazione non grave di pericolo determinata dall'incidente, che aveva comportato la rottura del femore, e l'esito mortale determinato dal macroscopico errore nell'individuazione del gruppo sanguigno.
Rispondi

Da: InPredaAlTerrore16/12/2015 11:28:13
Guidatore
I traccia: Cass Pen, Sez IV, (ud 24.3.15) dep 22.5.15 n. 21534

Usuraio
II traccia: Cass Pen, Sez. II, (ud 14.4.15) dep 24.7.15 n. 32615

RAGAZZI MI CONFERMATE  PER FAVORE??
Rispondi

Da: enri222216/12/2015 11:28:48
OMICIDIO COLPOSO
Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-03-2015) 22-05-2015, n. 21534

OMICIDIO COLPOSO

Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto - Presidente -

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere -

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere -

Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere -

Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.A. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 3153/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del 25/03/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI Maria Giuseppina che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;

Udito, per la parte civile, l'avv. Forte Maurizio del foro di Latina che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udito il difensore Avv. Padula Giuseppe del foro di Latina per l'imputato che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

L.A. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, parzialmente riformando quella di primo grado con il riconoscimento del concorso di colpa della persona offesa, ha confermato il giudizio di colpevolezza per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale in danno di M.A..

L'addebito era articolato valorizzando gli esiti dei rilievi planimetrici, delle risultanze della consulenza del PM e delle deposizioni testimoniali, essendosene fatto discendere un giudizio positivo in ordine ai profili di colpa contestati all'imputata, la quale, fermatasi alla guida del proprio veicolo, in un'intersezione stradale regolata da segnale di "stop" con obbligo di dare la precedenza, aveva intrapreso l'attraversamento senza avvedersi della presenza di un motoveicolo a bordo del quale, in qualità di passeggero, era il M.; per l'effetto, si era verificato l'urto tra i due mezzi, con le conseguenti lesioni fratture varie riportate dal M., il quale decedeva circa un mese dopo in ospedale per le complicazioni embolia polmonare.

Con il ricorso si ripropongono censure già non condivise in sede di appello.

In primo luogo, si censura la valenza probatoria attribuita alla consulenza del PM, pur se questa era basata sul contributo fornito, in modo asseritamente irrituale, da un ausiliario del consulente tecnico. Sul punto la Corte di merito, corrispondeva al motivo di gravame basato sul rilievo che l'ausiliario non sarebbe stato regolarmente autorizzato a svolgere tale attività dal PM evidenziando che comunque non poteva ravvisarsi alcuna nullità, perchè l'attività dell'ausiliario era rimasta circoscritta allo svolgimento di rilievi materiali, non implicanti apprezzamenti e valutazioni, sviluppati invece dal consulente tecnico.

Si ripropone il tema del nesso causale, sostenendosi che l'evento mortale sarebbe stato da ricondurre esclusivamente alle complicanze delle fratture, evento eccezionale tale da interrompere il nesso causale. Immotivatamente la corte di merito aveva risposto considerando che tali complicanze erano da ricondurre comunque alle lesioni provocatesi nell'incidente.

Si contesta infine il giudizio di responsabilità, sostenendosi che nessuna colpa poteva addebitarsi alla L., la quale, essendosi fermata allo stop, era comunque ripartita a velocità "pressochè inesistente" e alla medesima non poteva addebitarsi il fatto di non avere percepito la presenza del motoveicolo che, tra l'altro, aveva invaso l'opposta corsia di marcia. Sul punto non si condividono le conclusioni della corte di merito che, pur riconoscendo il concorso di colpa, aveva confermato l'addebito colposo, suo specie della violazione dell'obbligo di dare la precedenza.

Nell'odierna udienza sono state depositate conclusioni e nota spese nell'interesse delle parti civili costituite.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Vale osservare che si è in presenza di una duplice affermazione di responsabilità, adeguatamente motivata, che non può essere qui sindacata, avendo i giudici del merito fatta satisfattiva applicazione dei principi vigenti in materia.

La questione della nomina dell'ausiliario peraltro neppure specificamente riproposta con il ricorso, laddove ci si limita a contestare il ruolo avuto da questi ai fini della stesura dell'elaborato è tale da non integrare alcun vizio importante nullità dell'elaborato, siccome non espressamente prevista.

Sul punto va precisato che in tema di perizia, la mancata autorizzazione al perito a servirsi di un ausiliario di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni non determina alcuna nullità, per il principio di tassatività, codificato nell'art. 177 c.p.p. (v., tra le altre, Sezione 4, 14 dicembre 2004, n. 5822, Campeotto, rv.

231207).

Si pone solo una questione di apprezzamento della valenza dimostrativa dell'elaborato, che la Corte di merito ha risolto in modo convincente, valorizzando tra l'altro il ruolo meramente materiale svolto dall'ausiliario.

Quanto alla questione della prospettata interruzione del nesso causale, vale il principio generale secondo cui, ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta e l'evento (art. 41 c.p., comma 2), il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento non si riferisce solo al caso di un processo causale del tutto autonomo, giacchè, allora, la disposizione sarebbe pressochè inutile, in quanto all'esclusione del rapporto causale si perverrebbe comunque sulla base del principio condizionalistico o dell'equivalenza delle cause (condicio sine qua non) di cui all'art. 41 c.p., comma 1. La norma, invece, si applica anche nel caso di un processo non completamente avulso dall'antecedente, ma caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta.

Ciò detto, però, la Corte di merito ha motivatamente escluso che la complicanza che aveva portato alla morte dell'infortunato fosse da considerare una complicanza eccezionale e imprevedibile delle lesioni subite dall'infortunato.

E' motivazione qui non rinnovabile, anche perchè, come è noto, nel caso di lesioni personali (nella specie, provocate da incidente stradale) cui sia seguito il decesso della vittima, finanche la colpa dei medici, anche se grave colpa per vero qui neppure ipotizzata, non potrebbe ritenersi causa autonoma ed indipendente - tale da interrompere il nesso causale ex art. 41 c.p., comma 2 - rispetto al comportamento dell'agente, perchè questi, provocando tale evento (le lesioni), ha reso necessario l'intervento dei sanitari, la cui imperizia o negligenza non costituisce costituirebbe un fatto imprevedibile ed atipico, ma un'ipotesi che si inserisce nello sviluppo della serie causale (cfr. ex pluribus, Sezione 4, 4 ottobre 2006, Lestingi ed altro).

Ampiamente motivato è il giudizio sulla condotta colposa e sul rilievo efficiente di questa ai fini della verificazione dell'incidente.

Il giudice di appello ha analizzato e affrontato il tema della "concretizzazione della colpa", nel senso che ha esaminato la condotta colposa tenuta dall'imputata, ma anche ha apprezzato il ruolo efficiente avuto da tale condotta nella verificazione dell'evento, pur a fronte della concorrente condotta colposa tenuta dal conducente del motoveicolo anzi, sul punto, va osservato che il concorso di colpa è stato affermato pur non essendo la vittima la persona che guidava il ciclomotore. E' un giudizio qui non rinnovabile, perchè assistito da adeguata motivazione.

Non ci si è limitati, quindi, ad un generico e aspecifico giudizio sulla violazione delle norme di cautela, ma si è verificato il ruolo efficiente di tale violazione nella eziologia dell'occorso.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna della ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille Euro, in favore della cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili, che liquida in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2015.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2015

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Da: V£16/12/2015 11:28:56
UNA BOZZA DEL PARERE PER LA SECONDA TRACCIA?
Rispondi

Da: peppniell16/12/2015 11:29:20
e' possibile che sia la 21537 del 2015?
Rispondi

Da: INFOINFO16/12/2015 11:29:57
RIUSCITE A DIRMI IN QUALI CODICI TROVO Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-03-2015) 22-05-2015, n. 21534??? cedam???
Rispondi

Da: Armando16/12/2015 11:29:57
RIFERIMENTI    NORMATIVI    PRIMA    TRACCIA
art.    40    cp
Nessuno    può    essere    punito    per    un    fatto    preveduto    dalla    legge    come    reato,    se   
l'evento        dannoso        o    pericoloso,    da    cui    dipende    la    esistenza    del reato,    non    è   
conseguenza    della    sua azione od omissione..
Non    impedire    un    evento,    che    si    ha    l'obbligo    giuridico    di    impedire,    equivale    a   
cagionarlo.
art.    41    cp
Il concorso    di    cause preesistenti    o    simultanee    o    sopravvenute,    anche    se   
indipendenti    dall'azione    od    omissione    del    colpevole,    non    esclude    il rapporto    di   
causalità fra    la azione od omissione e    l'evento.
Le    cause    sopravvenute    escludono    il    rapporto    di    causalità    quando    sono    state    da   
sole    sufficienti    a    determinare    l'evento.    In    tal    caso,    se    l'azione    od    omissione   
precedentemente    commessa    costituisce    per    sé    un reato,    si    applica    la pena per   
questo    stabilita.
Le    disposizioni    precedenti    si    applicano    anche    quando    la    causa    preesistente    o   
simultanea    o    sopravvenuta    consiste    nel    fatto    illecito    altrui.
Cassazione    penale     Sez.    IV    Sent.    28-07-2015,    n.    33329
L'approccio     fondato     sulla     comparazione     dei     rischi     consente     di     escludere   
l'imputazione    al     primo    agente     quando    le    lesioni     originarie     non    avevano     creato   
un    pericolo    per    la    vita,    ma    l'errore    del    medico    attiva    un    decorso    mortale    che    si   
innesta    sulle    lesioni    di    base    e    le    conduce    a    processi    nuovi    e    letali:    viene    creato    un   
pericolo    inesistente    che    si    realizza    nell'evento.    Discorso    analogo    può    esser    fatto   
quando    la    condotta    colposa    del    medico    interviene    dopo    che    il    pericolo    originario   
era     stato     debellato     da     precedenti     cure:     anche     qui     viene     prodotto     un     rischio   
mortale     nuovo. La     teoria     del     rischio     spiega     bene     l'esclusione     dell'imputazione   
del     fatto     nel     caso     dell'emotrasfusione     sbagliata:     vi     è     una     tragica
incommensurabilità     tra     la     situazione     non     grave     di     pericolo     determinata
dall'incidente,     che     aveva     comportato     la     rottura     del     femore,     e     l'esito     mortale   
determinato    dal    macroscopico    errore    nell'individuazione    del    gruppo    sanguigno.
Rispondi

Da: Yaghina8316/12/2015 11:32:08
Cassazione Penale, Sez. II, 21 marzo 2014 (ud. 7 marzo 2014), n. 13244
Presidente Petti, Relatore Gallo, P.G. Galasso

Con la sentenza in commento la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi in merito all'individuazione del momento consumativo del delitto di usura prendendo posizione, in particolare, sulla questione relativa al concorso di persone nel reato da parte di chi abbia posto in essere la sola attività di "riscossione" del credito senza essere riuscito, tuttavia, ad ottenere il pagamento da parte della persona offesa.

Si tratta di questione che si è già posta all'attenzione di dottrina e giurisprudenza che, con la pronuncia in annotazione, viene risolta in maniera conforme all'orientamento prevalente dalla seconda metà degli anni '90 ad oggi.

Secondo i giudici, il reato di usura deve essere annoverato tra i cd. delitti a "condotta frazionata" o a "consumazione prolungata" e, di conseguenza, potrà concorrere nel reato solo colui il quale, ricevuto l'incarico di recuperare il credito usurario, sia riuscito a ottenerne il pagamento.

Al contrario, in caso di mancata riscossione del credito, il momento consumativo del reato rimarrà quello originario della pattuizione - anteriore alla data dell'incarico - e, dunque, dovrà escludersi il concorso nel reato. In quest'ultimo caso, la vicenda si chiuderebbe con la promessa degli interessi: la mancata riscossione determinerebbe il venir meno di quell'approfondimento dell'offesa tipica che nel primo caso giustifica lo spostamento in avanti del momento consumativo e, di conseguenza, gli atti posti in essere dal soggetto agente potranno integrare il reato di favoreggiamento personale o, nell'ipotesi di violenza o minaccia nei confronti del debitore, la tentata estorsione.
Rispondi

Da: Ghj16/12/2015 11:32:29
Per chi analizza la traccia 1
Concordiamo tutti sul fatto che come da giurispr a tizio potrà essere contestato solo il 590?
Rispondi

Da: aiutamo16/12/2015 11:32:35
è giusto questo schema per la traccia 2?

Tentativo di estorsione, non ottenendo la dazione degli interessi non vi sarà consumazione;
Inconfigurabilità dell'esercizio arbitrario, poichè il mandante è consapevole della illiceità della riscossione, essendo questo il criterio discrimimante tra estorsione ed eserczio arbitrario, ossia l'ingiustizia del profitto e la relativa consapevolezza. da questo punto di vista è fondamentale sottolineare che il mandante è incacaricato di recuperare gli ineterssi, non il capitale, il quale deve essere restituito sempre.
Inconfigurabilità del concorso in usura per le ragioni dette;
consumazione delle lesioni dolosi gravi;
possibilità di ravvisare la continuazione;
non parlate dell'aggravnte del danno patrimoniale, poichè si tratterebbe di esaminare il problema del tentativo di delitto cricostanziato, in cui la circostanza è solo tentata. Secondo le ssuu la figura è ammissibile, ma il parere è già pieno di questioni senza tirare fuori questa problematica
Rispondi

Da: 12316/12/2015 11:33:10
RIFERIMENTI    NORMATIVI    PRIMA    TRACCIA
art.40 cp
Nessuno può essere punito    per    un fatto preveduto dalla legge come    reato,    se    l'evento    dannoso    o    pericoloso,    da    cui    dipende    la    esistenza    del reato,    non    è conseguenza    della    sua azione od omissione..Non    impedire    un    evento,    che    si    ha    l'obbligo    giuridico    di    impedire,    equivale    a cagionarlo.
art.    41    cp Il concorso    di    cause preesistenti    o    simultanee    o    sopravvenute,    anche    se indipendenti    dall'azione    od    omissione    del    colpevole,    non    esclude    il rapporto    di causalità fra    la azione od omissione e    l'evento. Le    cause    sopravvenute    escludono    il    rapporto    di    causalità    quando    sono    state    da   
sole    sufficienti    a    determinare    l'evento.    In    tal    caso,    se    l'azione    od    omissione precedentemente    commessa    costituisce    per    sé    un reato,    si    applica    la pena per    questo    stabilita.
Le    disposizioni    precedenti    si    applicano    anche    quando    la    causa    preesistente    o    simultanea    o    sopravvenuta    consiste    nel    fatto    illecito    altrui.
Cassazione    penale     Sez.    IV    Sent.    28-07-2015,    n.    33329
L'approccio     fondato     sulla     comparazione     dei     rischi     consente     di     escludere   
l'imputazione    al     primo    agente     quando    le    lesioni     originarie     non    avevano     creato   
un    pericolo    per    la    vita,    ma    l'errore    del    medico    attiva    un    decorso    mortale    che    si   
innesta    sulle    lesioni    di    base    e    le    conduce    a    processi    nuovi    e    letali:    viene    creato    un   
pericolo    inesistente    che    si    realizza    nell'evento.    Discorso    analogo    può    esser    fatto   
quando    la    condotta    colposa    del    medico    interviene    dopo    che    il    pericolo    originario   
era     stato     debellato     da     precedenti     cure:     anche     qui     viene     prodotto     un     rischio   
mortale     nuovo. La     teoria     del     rischio     spiega     bene     l'esclusione     dell'imputazione   
del     fatto     nel     caso     dell'emotrasfusione     sbagliata:     vi     è     una     tragicaincommensurabilità     tra     la     situazione     non     grave     di     pericolo     determinata dall'incidente,     che     aveva     comportato     la     rottura     del     femore,     e     l'esito     mortale   
determinato    dal    macroscopico    errore    nell'individuazione    del    gruppo    sanguigno.
Rispondi

Da: avvocaticchio16/12/2015 11:33:27
La norma distingue, pertanto, due fattispecie di usura: l'usura presunta che ricorre quando si eccede la soglia d'usura e l'usura concreta che ricorre nel caso di abuso dello stato di difficoltà della vittima, quale strumento di lucro indebito attraverso la sproporzione delle prestazioni.



Rispondi

Da: Help per le prima 16/12/2015 11:34:04
Ghj
Concordo sul 590
Rispondi

Da: TRACCIA 216/12/2015 11:34:20
SCUSATE NON CAPISCO PERCHè 630 SEQUESTRO A SCOPO DI ESTORSIONE NON VA BENE, MA INVECE è 605...!! PERCHè?
AIUTOOOOOOOOOOOO
Rispondi

Da: Forzaragazzi  -banned!-16/12/2015 11:35:07

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Help per le prima 16/12/2015 11:35:08
Vorrei capire se bisogna menzionare il ritiro della patente
Rispondi

Da: gilda15 16/12/2015 11:35:22
ragazzi per favore specificate le tracce di riferimento quando lasciate i commenti
Rispondi

Da: RossyRò16/12/2015 11:35:35
Ghj se leggi bene la traccia ti dice "premessa una ricostruzione della posizione di tutti i soggetti coinvolti, illustri gli istituti e le problematiche sottese....." bla bla bla....

Quindi sostanzialmente devi prima analizzare la posizione di ogni soggetto, quindi tizio, il trasportato, il medico, eccetera, poi passi ad analizzare il nesso causale, e qui ci metterei le varie teorie sulla causalità; poi ci metterei questa sentenza che è importantissima in quanto ribalta completamente gli orientamenti precedenti sull'interruzione del nesso di causalità. Che ne dici?
Rispondi

Da: pareri penale16/12/2015 11:36:03
pareri penale    16/12/2015 11.08.57
il tentativo di usura non c e perche ce violenza e quindi estorsione.
ditelo in breve.
piu spazio alla differenza tra esercizio arbitrario ed estorsione.
poi 590 e se volete foncorso formale con l estorsione.
605 e non 630 perche nel 630 l estorsione e solo oggetto del dolo specifico e non deve realizzarsi ne in forma consumata ne in forma tentata.
Rispondi

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