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16 dicembre 2015 - Parere PENALE
699 messaggi, letto 84016 volte

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Da: Lupocalabro1985 16/12/2015 11:08:44
lo schema del parere n. 2 ricapitolato da micheal 1985 e ingegnere aiuto avvocato è corretto: vi è innanzitutto usura da parte di tizio; poi, in concorso ex 110 e 112  tentativo di estorsione e non esercizio arbitrario per la piena consapevolezza dalla natura usuraria del credito vantato nei confronti di Caio; poi un accenno al sequestro di persona andrebbe fatto perchè Caio viene costretto a salire in macchina e portato via ex art. 605; infine lesioni pesonali dolose ex 582 c.p., il tutto avvinto dal vincolo della continuazione ex 81, c. 2 c.p.
per il rapporto con l'esercizio arbitrario cfr. 51433/2013 ke ho citato 2 pagine fa
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Da: pareri penale16/12/2015 11:08:57
il tentativo di usura non c e perche ce violenza e quindi estorsione.
ditelo in breve.
piu spazio alla differenza tra esercizio arbitrario ed estorsione.
poi 590 e se volete foncorso formale con l estorsione.
605 e non 630 perche nel 630 l estorsione e solo oggetto del dolo specifico e non deve realizzarsi ne in forma consumata ne in forma tentata.
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Da: Romano88 16/12/2015 11:10:04
A Roma a che ora hanno dettato ragazzi ?
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Da: Alebello16/12/2015 11:10:13
io credo che nella 1' traccia il decesso di caio sia dovuto alla condotta di tizio + i due medici quindi ci sarebbe colpa...!oltre a l fatto che bisogna concentrarsi in prevalenza su tizio.
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Da: nori 16/12/2015 11:10:25
http://www.giurisprudenzapenale.com/2014/10/13/ordine-al-momento-consumativo-del-delitto-di-usura-cass-pen-132442014an/
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Da: ricordate chi difendete16/12/2015 11:11:16
difendete i due bravi non  usuraio
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Da: eliavvomi16/12/2015 11:11:49
Ragazzi da Milano mi dicono un parere relativo ad automobili e veicoli ....lo potete postare please
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Da: gianantonio 16/12/2015 11:12:33
seconda traccia - NO CONCORSO IN USURA Cassazione Penale, Sez. II, 21 marzo 2014 (ud. 7 marzo 2014), n. 13244
Presidente Petti, Relatore Gallo, P.G. Galasso
Con la sentenza in commento la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi in merito all'individuazione del momento consumativo del delitto di usura prendendo posizione, in particolare, sulla questione relativa al concorso di persone nel reato da parte di chi abbia posto in essere la sola attività di "riscossione" del credito senza essere riuscito, tuttavia, ad ottenere il pagamento da parte della persona offesa.

Si tratta di questione che si è già posta all'attenzione di dottrina e giurisprudenza che, con la pronuncia in annotazione, viene risolta in maniera conforme all'orientamento prevalente dalla seconda metà degli anni '90 ad oggi.

Secondo i giudici, il reato di usura deve essere annoverato tra i cd. delitti a "condotta frazionata" o a "consumazione prolungata" e, di conseguenza, potrà concorrere nel reato solo colui il quale, ricevuto l'incarico di recuperare il credito usurario, sia riuscito a ottenerne il pagamento.

Al contrario, in caso di mancata riscossione del credito, il momento consumativo del reato rimarrà quello originario della pattuizione - anteriore alla data dell'incarico - e, dunque, dovrà escludersi il concorso nel reato. In quest'ultimo caso, la vicenda si chiuderebbe con la promessa degli interessi: la mancata riscossione determinerebbe il venir meno di quell'approfondimento dell'offesa tipica che nel primo caso giustifica lo spostamento in avanti del momento consumativo e, di conseguenza, gli atti posti in essere dal soggetto agente potranno integrare il reato di favoreggiamento personale o, nell'ipotesi di violenza o minaccia nei confronti del debitore, la tentata estorsione
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Da: michael198516/12/2015 11:13:22
A casa mia l'estorsione è reato di evento e si consuma con l'atto di disposiozione patrimoniale della po, essendo reato a dolo generico e non specifico. Se non ho letto male la traccia, i due scagnozzi NON recuperano il credito vantato da chi ha stipulato il mutuo usurario, ma potrei averla letta male....Quindi, non vi è consumazione di estorsione, ma solo tentativo....sulla specialità tra usura ed estorsione non  concordo minimamente... la specialità si valuta in astratto, non in concreto... i due reati non interferiscono da un punto di vista logico strutturale in astratto...
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Da: gigia198616/12/2015 11:13:38
Ragazzi qualcuno riesce a reperire il testo della sentenza cassazione 133819 1976?
Rispondi

Da: gigia198616/12/2015 11:13:53
Ragazzi qualcuno riesce a reperire il testo della sentenza cassazione 133819 1976?
Rispondi

Da: aiutodacasa16/12/2015 11:14:59
devi difendere gli esecutori materiali mevio e sempronio! Non chi presta i soldi. Prolisso e fuori traccia!
Rispondi

Da: Lupocalabro1985 16/12/2015 11:15:06
non vi è consumazione di estorsione, solo tentativo ovviamente
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Da: Ghj16/12/2015 11:15:21
Per Alebello
La stessa traccia dice che la morte di caio è conseguenza della sbagliata trasfusione. Poi secondo me la rottura del femore e del bacino non possono in alcun modo integrare il nesso di causalità per poter riconoscere tizio come titolare di un omicidio colposo. Inoltre, la stessa traccia dice di analizzare la condotta di tutti i soggetti proprio perché la dimostrazione della colpa medica di sempronio serve a "scagionar caio".
Rispondi

Da: Ghj16/12/2015 11:15:52
*a scagionare tizio.
Rispondi

Da: avvocaticchio16/12/2015 11:16:17
Per chi parla di usura tentata: Non so su quali codici tu abbia studiato ma ti porterai tanti ragazzi sulla coscienza. Usura, tentativo di estorsione e sequestro di persona. usura solo a colui che ha elargito denaro. 81, 110 c.p. reati avvinti dal vincolo della continuazione. I due scagnozzi concorrono con l'usuraio nel tentativo di estorsione e nel sequestro di persona.  
Rispondi

Da: Ghj16/12/2015 11:18:10

10.1 E' " da rimarcare che il nesso causale è stato escluso in un caso che presenta significative affinità con quello in esame (Sez. 5^, 27 gennaio 1976, Nidini, in C.E.D. Cass. n. 133819). Si era in presenza di un errore Macroscopico del sanitario: una persona che viaggiava a bordo di un'auto
subiva lesioni non molti gravi (frattura del femore e stato commotivo) a seguito di un incidente
stradale nel quale si evidenziava la colpa del conducente; ricoverata in ospedale veniva sottoposta ad
intervento chirurgico di osteosintesi gravato da errori di esecuzione (applicazione al femore fratturato di viti che, per la loro eccessiva lunghezza determinavano emorragie, infezione e cancrena); tale situazione determinava la necessità di tre emotrasfusioni; nell'esecuzione di tali trasfusioni il medico
errava nell'individuazione del gruppo sanguigno con esito letale. La Corte ha ritenuto che tale finale condotta erronea, pur inserendosi nella serie causale dipendente dalla condotta dell'automobilista che provocò l'incidente, agì "per esclusiva forza propria" ed interruppe il nesso di condizionamento. Rispetto all'evento morte l'originaria condotta colposa dell'automobilista, pur costituendo un
antecedente necessario per l'efficacia delle cause sopravvenute, assume non il ruolo di fattore causale
ma di semplice occasione.
Si tratta di una decisione senza dubbio condivisibile, visto che da un lato si è in presenza di un rischio non particolarmente grave, innescato dall'incidente; dall'altro si evidenzia non solo un errore di esecuzione dell'intervento di osteosintesi, ma anche e soprattutto di un errore gravissimo costituito
dall'erronea individuazione del gruppo sanguigno, originatosi in una situazione in cui non si provvedeva alla cura della frattura ma si tentava di rimediare agli errori commessi dal chirurgo. Una soluzione corretta, dunque, nella quale tuttavia piuttosto che la generica evocazione della occasionante della condotta colposa del conducente del veicolo, appare assai più persuasiva e razionale la considerazione dell'incongruenza e dell'incommensurabilità tra l'originario rischio attivato dall'incidente automobilistico e quello realizzatosi a causa del gravissimo errore consistito nella fallace individuazione del gruppo sanguigno.
Rispondi

Da: Giuseppe201516/12/2015 11:18:24
ragazzi , per me alla base di tutto c'è l'usura "consumata" di Tizio.
ciò posto, gli scagnozzi hanno effettuato in ordine temporale della traccia:
1 tentativo di estorsione art. 629 c.p. con il 56 c.p.
2 sequestro di persona (consumato)ar 605 cp ,
in concorso con il reato di
3 lesioni personali art. 582 c.p.

che ne dite???
mi serve solo una sentenza recente....
Rispondi

Da: per gianantonio16/12/2015 11:18:36
Grazie per aver postato questa sentenza che, pur non avendo letto in precedenza, si allinea alla mia ricostruzione....
Tentativo di estorsione, ma bisogna argomentare dal concetto di reato a consumazione prolungata, non già dall'asserito rapporto di specialità con l'usura....
lesioni gravi...
sequestro di persona ex art. 605 cp; la po viene sequestrata "solo" per ricevere un'intimidazione e subire le lesioni, non per ottenere il prezzo della liberazione....
Continuazione tra tentata estorsione, lesioni e sequestro...le azioni sono chiaramente distinte
Rispondi

Da: juliet8216/12/2015 11:19:39
concordo con avvocaticchio.
usura consumata solo per chi presta i soldi.

gli altri due concorrono con l'usuraio nell'estorsione tentata e nel sequestro.

ho solo un dubbio:
c'è assorbimento del sequestro nell'estorsione (reato complesso) o le due fattispecie sono collegate dall'81 co. 2 (reato continuato)???
Rispondi

Da: sentenze?16/12/2015 11:19:52
Ragazzi sapreste dirmi le sentenze principali per la seconda traccia? Grazie per l'aiuto
Rispondi

Da: concy59 16/12/2015 11:20:34
secondo voi quale è più fattibile ?
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Da: jemil16/12/2015 11:20:54
riferimenti sulla prima….grazie….
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Da: Ansiadaesame16/12/2015 11:20:56
Anche ora consegna Napoli????
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Da: avvocaticchio16/12/2015 11:21:06
il sequestro di persona potrebbe essere assorbito nella ipotesi del tentativo di estorsione. chiarite questo punto e farete la differenza.
Rispondi

Da: juliet8216/12/2015 11:21:15
sempre per la traccia 2

NO 630 cp
manca il dolo specifico!
Rispondi

Da: jemil16/12/2015 11:21:16
riferimenti sulla prima….grazie….
Rispondi

Da: per juliet82 e avvocaticchio16/12/2015 11:22:06
I due scagnozzi non concorrono con l'usuraio nella tentata estorsione...
l'usuraio ha solo incaricato di riscuotere, ma non sapeva che i due scagnozzi avrebbero usato violenza/minaccia... io direi tentata estorsione in forma monosoggettiva. A meno che la traccia non dica che l'usuraio ha espressamente incaricato di usare violenza e minaccia
Rispondi

Da: juliet8216/12/2015 11:22:10
per concy59

sono un avvocato e a mio avviso la seconda è decisamente complessa.
Rispondi

Da: avvocaticchio16/12/2015 11:22:44
meglio la seconda. la prima è solo apparentemente più agevole ma offre troppe problematiche incerte.
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