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16 dicembre 2015 - Parere PENALE
699 messaggi, letto 84016 volte

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Da: Mavi16/12/2015 15:09:13
Il sistema e' marcio, quando poi le prove anche fatte più che bene non vengono neppure lette e i voti dati a caso.......quindi ......
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Da: crop16/12/2015 15:09:21
Ma chi è competente a decidere? il Tribunale delle acque????
AIUTOOOOOOO!!!!!!
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Da: losparta 16/12/2015 15:11:35
ragazzi ma potete postare una soluzione completa della prima traccia?
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Da: NOI16/12/2015 15:11:39
la soluzione alla seconda traccia è molto semplice.
dovete innanzitutto parlare dell'associazione per delinquere e il riciclaggio presunto.
dopo di che dovrete analizzare il sequestro di persona a scopo di estorsione, il reato di usura, percosse e ingiurie.
p.s.
ricordatevi l'art. 142 cda
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Da: Gas16/12/2015 15:14:50
Nessuno sa a che ora consegnano a Roma?
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Da: LADYBEARD16/12/2015 15:14:59
La soluzione del parere n°1 la trvoi a pag. 10
io aggiungerei nella trattazione anche un riferimento a questa statuizione:
La Cassazione ritiene il ricorso dell'imputato fondato. La causalità viene categoricamente esclusa: «l'evento lesivo viene invero ricondotto sotto il profilo causale, alla condotta commissiva dell'imputato - quest'ultima ravvisata nella prescrizione di olio di ricino - in virtù di un ragionamento ipotetico che risulta, però, in radice viziato dal mancato o, comunque, palesemente insufficiente svolgimento del doveroso giudizio controfattuale». Non può dubitarsi, infatti, «che in tema di causalità, il giudizio controfattuale - imponendo di accertare se la condotta doverosa omessa, qualora eseguita avrebbe potuto evitare l'evento (c.d. giudizio predittivo) - richiede preliminarmente l'accertamento di ciò che è effettivamente accaduto (c.d. giudizio esplicativo) per il quale la certezza processuale deve essere raggiunta […] Tali verifiche risultano omesse nel caso di specie, caratterizzato, anzi, per specifica e significativa indicazione dei periti, pure ripresa in sentenza, dalla assenza di certezza alcuna circa l'origine e la natura della sepsi (se di tipo batterico, virale o mista), accompagnata peraltro dalla indicazione del suo carattere severo tale da condurre il piccolo paziente ad un "rapidissimo decesso"».
Sul piano della colpa, poi, si esclude sia la prevedibilità che l'evitabilità. In ordine alla prima, si osserva che la violazione della regola cautelare non era comunque correlabile a un rischio di morte da infezione settica, essendo peraltro, rimaste ignote la sua origine e natura. Circa la evitabilità, si precisa che se anche il medico avesse somministrato un emolliente meno energico dell'olio di ricino, l'evento si sarebbe verificato egualmente.

"La conclusione a cui giunge la Corte di Cassazione non può che essere condivisa. In termini sintetici si può dire che il caso in esame è un classico caso di presenza di colpa, ma in assenza di causalità. Tuttavia, come precisa molto opportunamente la stessa Corte, l'accertamento del nesso causale, sulla base di un paradigma esplicativo, è preliminare all'accertamento della colpa, che invece implica un giudizio predittivo. Nel momento in cui, la causa della morte di una persona risulta nella sostanza ignota, o comunque risulta scientificamente spiegata attraverso una catena causale che non è in grado di "incrociare" una condotta umana, sia essa commissiva od omissiva, viene a mancare lo stesso nesso causale e non ha senso interrogarsi se il comportamento alternativo lecito sarebbe stato o meno in grado di evitare la verificazione dell'evento. Tanto è vero che, se il medico avesse tenuto la condotta dovuta - somministrazione di un lassativo meno potente dell'olio di ricino - l'evento si sarebbe verificato egualmente.
(Cassazione penale Sentenza, Sez. IV, 06/08/2015 08/05/2015, n. 34296)

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Da: aiutamo16/12/2015 15:18:08
purtroppo per la 2 non ci sono pareri
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Da: Bibiofr 16/12/2015 15:18:34
É a querela anche nell'ipotesi aggravata dalla circolazione stradale
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Da: alex75616/12/2015 15:19:57
nessuna soluzione seconda traccia?????
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Da: dy16/12/2015 15:20:12
Raga le tracce sono facili anche oggi,dai su.
Rispondi

Da: Ste89 16/12/2015 15:20:15
Ragazzi ciao! Avrei davvero urgenza di sapere a che ora consegnano a Roma..
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Da: Pinco pallin16/12/2015 15:21:51
Se non fosse tragica la situazione sarebbe simpatico il tuo intervento. Ti auguro una settimana piena di supposte e clisteri
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Da: uffaaaa16/12/2015 15:23:52
che poi.. la dinamica e le cause del sinistro ed i motivi per i quali tizio perde il controllo del veicolo non sono noti.. quindi, la possibilità di contestargli il reato è solo eventuale, non sappiamo se ha violato il cds.. se è stato imprudente etc etc etc
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Da: Aaa 16/12/2015 15:25:14
Per la seconda traccia c'è uno schema normativo su giurd******  ma non ho trovato svolgimenti completi online...che ve ne pare?
Art.644 cp

Art. 629 cp

Art.582. Lesione personale.

Cassazione Penale, Sez. II, 21 marzo 2014 (ud. 7 marzo 2014), n. 13244

Il reato di usura è annoverabile tra i cd. delitti a "condotta frazionata" o a "consumazione prolungata" e, dunque, può concorrere nel reato solo colui il quale, ricevuto l'incarico di recuperare il credito usurario, sia riuscito a ottenerne il pagamento.
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Da: traccia216/12/2015 15:25:50
Dall'esame della traccia, è possibile evidenziare una serie di fattispecie di reato contestabili a Tizio da una parte e Mevio e Sempronio, dall'altra.
In particolare, la condotta posta in essere da Tizio, consistendo nel farsi promettere  - a fronte del prestito di una somma di denaro - quale corrispettivo la restituzione della stessa somma di denaro e di interessi usurari integra, senza dubbio, il reato di usura ex art. 644 c.p, reato che il nostro legislatore colloca fra i delitti contro il patrimonio mediante frode.
La citata norma prevede che: "Chiunque….si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000". L'usura si configura in presenza di uno scambio di prestazioni alternative tipicamente realizzato mediante la conclusione di un contratto sinallagmatico in cui il soggetto attivo del reato presta denaro o altra utilità facendosi dare o promettere a titolo di corrispettivo, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, interessi o altri vantaggi usurari.
La norma precisa che alla stessa pena soggiace chi opera in funzione di mediatore, circostanza che occorre sicuramente escludere nel caso che ci occupa
Occorre, invece, soffermarsi sull'effettiva condotta posta in essere dai nostri assistiti Mevio e Sempronio, al fine di individuare la corretta linea difensiva da adottare nei loro confronti.
Bisogna, cioè, interrogarsi sui possibili profili di responsabilità penale di colui o coloro che, pur non avendo partecipato alla determinazione contrattuale di interessi usurari, esegua in un momento successivo l'incarico di recuperare crediti usurari. Orbene, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, partendo dal presupposto che il reato di usura debba essere annoverato tra i delitti a condotta frazionata o a consumazione prolungata, concorre nel reato previsto dall'articolo 644 c.p. solo colui il quale, ricevuto l'incarico di recuperare il credito usurario, sia riuscito a ottenerne il pagamento.
Più precisamente, è da escludere il concorso nel reato di cui all'art. 644 c.p. da parte di chi, come Mevio e Sempronio, non sia riuscito a riscuotere il credito usurario; ed infatti - come evidenziato da plurime sentenze della Suprema Corte ( fra le varie, si veda, Sez. V, 24.06.2014 n. 42849), "Risponde del delitto di concorso in usura - reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata -, il soggetto che, in un momento successivo alla formazione del patto usurario, ricevuto l'incarico di recuperare il credito, riesce ad ottenerne il pagamento, laddove invece, se il recupero non avviene, l'incaricato risponde del reato di favoreggiamento personale o, nell'ipotesi di violenza o minaccia nei confronti del debitore, di estorsione, atteso che in tali casi il momento consumativo dell'usura rimane quello originario della pattuizione." (Così anche Cassazione Penale, Sez. II, 21 marzo 2014 (ud. 7 marzo 2014), n. 13244 Presidente Petti, Relatore Gallo, P.G. Galasso
Rispondi

Da: goldenbrunnen8916/12/2015 15:27:06
RAGA volevo sapere se con lo smartphone posso fotografare il testo della possibile soluzione TRACCIA 1 così da poterlo acquisire e postarlo velocemente su questo forum? Ho detto una schiacchezza? Grazie
Rispondi

Da: Me16/12/2015 15:27:07
Un parere della traccia 1. Grazie
Rispondi

Da: Ste89 16/12/2015 15:28:18
È tragica forse per chi non ha studiato e pretende che qualcun'altro faccia il parere al posto suo, non è tragica invece per tutti coloro che hanno studiato e con dignitá vanno a sostenere questo esame. Era una domanda seria, credevo fatta a persone serie, ma cosa bisogna aspettarsi da parassiti della societá che cercano in ogni modo di fregare il prossimo?!
Non so davvero se siano peggio quelli che insultano i suggeritori che non postano il parere compreso di virgole e punti, o i suggeritori stessi che si prodigano per aiutare tutti coloro che NON MERITANO di passare questo esame!
Con ciò in bocca al lupo..
Rispondi

Da: giuly84 16/12/2015 15:28:56
Ho bisogno di una delucidazione secondo voi nella prima traccia:
"Tizio potrà rispondere del solo reato di cui all'art. 590 c.p. (lesioni colpose) con esclusione del concorso in omicidio colposo di cui agli artt. 110 e 589 c.p."

oppure l'art 110 c.p. non è corretto ma va l'art 113 c.p.?
Rispondi

Da: Matildeeeeeee16/12/2015 15:30:16
ragaaaaaaaaaaaaa ma tra Sempronio e Mevio c'è il concorso di reato heeeeelp sto aiutando mia sorella
Rispondi

Da: aiutamo16/12/2015 15:30:24
traccia 2 .... GRAZIE!!!!!
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Da: PANICO0000016/12/2015 15:31:01
è configurabile il sequestro di persona oppure no?
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Da: fida8816/12/2015 15:31:04
golden certo che puoi farlo
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Da: rispondete16/12/2015 15:32:47
il sequestro di persona c'è??? ci sono opinioni diverse
Rispondi

Da: gianantonio 16/12/2015 15:33:34
SECONDA TRACCIA: dai siti che ho visto il sequestro NON è previsto, solo tentativo di estorsione e lesioni volontarie in concorso + continuazione. No concorso in usura
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Da: IngenereAiutoAvvocato16/12/2015 15:33:52
UN PARERE SECONDA TRACCIA PER FAVORE
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Da: aiutamo16/12/2015 15:34:16
IngenereAiutoAvvocato guarda su
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Da: alex75616/12/2015 15:34:44
chi ha soluzione seconda traccia??????
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Da: aiutiamoMaNonSo16/12/2015 15:36:51
c'è il concorso di colpa tra Mevio e Sempronio?
X tutti e due è omicidio colposo?
Oppure Sempronio la spunta con lesioni colpose....
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Da: gilda15 16/12/2015 15:38:05
II traccia
l'estorsione è aggravata? mi aiutate a capire se è giusto il collegamento che ho fatto?

traccia:
Quest'ultimi, ben consapevoli della natura usuraia del credito, contattano ripetutamente al telefono Caio e gli chiedono il pagamento del credito, minacciando di ucciderlo. Poiché Caio risponde di non poter pagare per mancanza di denaro, Mevio e Sempronio si portano presso l'abitazione di questi  e dopo aver nuovamente richiesto il pagamento senza però ottenerlo, lo costringono a salire su di un'autovettura a bordo della quale lo conducono in aperta campagna.

In tema di delitto di estorsione, ricorre la circostanza aggravante dell'essere la minaccia commessa da più persone riunite, se la persona offesa riceve le minacce per mezzo di una comunicazione telefonica, percependo che l'autore della comunicazione manifesta le intenzioni minacciose non solo sue ma di più persone, di cui è portavoce. (Fattispecie in cui detta percezione era stata avvertita dagli operatori di polizia giudiziaria che, per fini investigativi, si erano sostituiti, nel corso della comunicazione telefonica, alla persona offesa destinataria delle minacce). Cassazione Penale, sezione II, sentenza 6 dicembre 2006, n. 40208
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