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16 dicembre 2015 - Parere PENALE
699 messaggi, letto 84016 volte

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Da: 280710 16/12/2015 12:14:54
Ragazzi, ma è stato pubblicato il parere della 2traccia?
Rispondi

Da: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx16/12/2015 12:15:04
Scusate sapete a messina quando consegnano?
Rispondi

Da: TRACCIA 216/12/2015 12:15:19
ANCORA NO SOLO I RIFERIMENTI NORMATIVI SONO STATI PUBBLICATI!
Rispondi

Da: NezPerces 16/12/2015 12:16:31
a Napoli a che ora devono consegnare?
Grazie in anticipo a chi risponderà
Rispondi

Da: TRACCIA116/12/2015 12:17:01
ALLE 18
Rispondi

Da: leone1000 16/12/2015 12:18:14
Scrivete un parere senza mandare più sentenze .......... ma i penalisti dove cazzo sono..... scusatemi ma quando ci vuole ci vuole dai postate un parere
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Da: gente che rosica!16/12/2015 12:18:16
ragazzi non postate il parere di civile di ieri. CMQ il sequestro ci sta
Rispondi

Da: INFOINFO16/12/2015 12:18:36
MIlano?????

AIuto dove trovo massime???
Rispondi

Da: chiarimento16/12/2015 12:21:40
il medico che provoca la morte è Mevio non Sempronio
Rispondi

Da: fozza fozza16/12/2015 12:25:23
qualcuno ha trovato la sent. 21534/15 per la prima traccia?
Rispondi

Da: leone1000 16/12/2015 12:26:47
oooooooooooo ma che fine avete fatto mandate questo parere forza
Rispondi

Da: Giuseppe201516/12/2015 12:27:36
per jiuliet82... OK tutto ma ti sei dimenticate le lesioni gravi alla fine art. 582 (solo e non art. 583 perché siamo entro i 40 giorni )!!!!!
Rispondi

Da: TRACCIA N 216/12/2015 12:27:45
Seconda traccia:
Si configurano i seguenti reati: ricettazione, truffa e falso.
No riciclaggio, no sostituzione di persona!
Rispondi

Da: mia e bb84 dv siete?16/12/2015 12:28:31
Raga se postate parere adesso sicuro c'è il tempo x cambiarlo....Vi prego non tutti hanno uno studio legale alle spalle...prometto di non copiare pedissequamente sarei stupido se lo facessi....ieri avete postato perché oggi no?
Rispondi

Da: leone10016/12/2015 12:28:34
su su mandate questo benedetto parere signori penalisti
Rispondi

Da: leone10016/12/2015 12:28:49
su su mandate questo benedetto parere signori penalisti
Rispondi

Da: IngenereAiutoAvvocato16/12/2015 12:29:21
Un parere di penale seconda traccia è vitale a quest'ora ragazzi.
Domani avrete il mio aiuto sull'atto, ma oggi ho bisogno dei penalisti.
Rispondi

Da: TRACCIA N 216/12/2015 12:29:34
Spiegatemi l attinenza dell'usura o del l'esercizio arbitrario.
Rispondi

Da: Ofiuco16/12/2015 12:30:06
Parere traccia 1 please :)
Rispondi

Da: ma siete pazzi16/12/2015 12:30:30
ma come fate a dire che mevio è lesioni colpose??? ma siete pazzi????
Rispondi

Da: IngenereAiutoAvvocato16/12/2015 12:30:41
mia e bb84 dv siete?? Oggi non partecipate??
Rispondi

Da: peppariello16/12/2015 12:31:11


Cassazione penale, sez. IV, 24/03/2015, (ud. 24/03/2015, dep.22/05/2015),  n. 21534

Intestazione


                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
                        SEZIONE QUARTA PENALE                       
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. IZZO      Fausto         -  Presidente   -                    
Dott. MASSAFRA  Umberto        -  Consigliere  -                    
Dott. MARINELLI Felicetta      -  Consigliere  -                    
Dott. PICCIALLI Patrizia  -  rel. Consigliere  -                    
Dott. SERRAO    Eugenia        -  Consigliere  -                    
ha pronunciato la seguente:                                         
                     sentenza                                       
sul ricorso proposto da:
            L.A. N. IL (OMISSIS);
avverso  la  sentenza  n.  3153/2012  CORTE  APPELLO  di  ROMA,   del
25/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita  in  PUBBLICA  UDIENZA del 24/03/2015 la  relazione  fatta  dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Udito  il  Procuratore Generale in persona del Dott.  FODARONI  Maria
Giuseppina che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito,  per la parte civile, l'avv. Forte Maurizio del foro di Latina
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito  il  difensore  Avv. Padula Giuseppe del  foro  di  Latina  per
l'imputato che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
                




Fatto


RITENUTO IN FATTO
L.A. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, parzialmente riformando quella di primo grado con il riconoscimento del concorso di colpa della persona offesa, ha confermato il giudizio di colpevolezza per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale in danno di M.A..

L'addebito era articolato valorizzando gli esiti dei rilievi planimetrici, delle risultanze della consulenza del PM e delle deposizioni testimoniali, essendosene fatto discendere un giudizio positivo in ordine ai profili di colpa contestati all'imputata, la quale, fermatasi alla guida del proprio veicolo, in un'intersezione stradale regolata da segnale di "stop" con obbligo di dare la precedenza, aveva intrapreso l'attraversamento senza avvedersi della presenza di un motoveicolo a bordo del quale, in qualità di passeggero, era il M.; per l'effetto, si era verificato l'urto tra i due mezzi, con le conseguenti lesioni fratture varie riportate dal M., il quale decedeva circa un mese dopo in ospedale per le complicazioni embolia polmonare.

Con il ricorso si ripropongono censure già non condivise in sede di appello.

In primo luogo, si censura la valenza probatoria attribuita alla consulenza del PM, pur se questa era basata sul contributo fornito, in modo asseritamente irrituale, da un ausiliario del consulente tecnico. Sul punto la Corte di merito, corrispondeva al motivo di gravame basato sul rilievo che l'ausiliario non sarebbe stato regolarmente autorizzato a svolgere tale attività dal PM evidenziando che comunque non poteva ravvisarsi alcuna nullità, perchè l'attività dell'ausiliario era rimasta circoscritta allo svolgimento di rilievi materiali, non implicanti apprezzamenti e valutazioni, sviluppati invece dal consulente tecnico.

Si ripropone il tema del nesso causale, sostenendosi che l'evento mortale sarebbe stato da ricondurre esclusivamente alle complicanze delle fratture, evento eccezionale tale da interrompere il nesso causale. Immotivatamente la corte di merito aveva risposto considerando che tali complicanze erano da ricondurre comunque alle lesioni provocatesi nell'incidente.

Si contesta infine il giudizio di responsabilità, sostenendosi che nessuna colpa poteva addebitarsi alla L., la quale, essendosi fermata allo stop, era comunque ripartita a velocità "pressochè inesistente" e alla medesima non poteva addebitarsi il fatto di non avere percepito la presenza del motoveicolo che, tra l'altro, aveva invaso l'opposta corsia di marcia. Sul punto non si condividono le conclusioni della corte di merito che, pur riconoscendo il concorso di colpa, aveva confermato l'addebito colposo, suo specie della violazione dell'obbligo di dare la precedenza.

Nell'odierna udienza sono state depositate conclusioni e nota spese nell'interesse delle parti civili costituite.


Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.

Vale osservare che si è in presenza di una duplice affermazione di responsabilità, adeguatamente motivata, che non può essere qui sindacata, avendo i giudici del merito fatta satisfattiva applicazione dei principi vigenti in materia.

La questione della nomina dell'ausiliario peraltro neppure specificamente riproposta con il ricorso, laddove ci si limita a contestare il ruolo avuto da questi ai fini della stesura dell'elaborato è tale da non integrare alcun vizio importante nullità dell'elaborato, siccome non espressamente prevista.

Sul punto va precisato che in tema di perizia, la mancata autorizzazione al perito a servirsi di un ausiliario di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni non determina alcuna nullità, per il principio di tassatività, codificato nell'art. 177 c.p.p. (v., tra le altre, Sezione 4, 14 dicembre 2004, n. 5822, Campeotto, rv.

231207).

Si pone solo una questione di apprezzamento della valenza dimostrativa dell'elaborato, che la Corte di merito ha risolto in modo convincente, valorizzando tra l'altro il ruolo meramente materiale svolto dall'ausiliario.

Quanto alla questione della prospettata interruzione del nesso causale, vale il principio generale secondo cui, ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta e l'evento (art. 41 c.p., comma 2), il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento non si riferisce solo al caso di un processo causale del tutto autonomo, giacchè, allora, la disposizione sarebbe pressochè inutile, in quanto all'esclusione del rapporto causale si perverrebbe comunque sulla base del principio condizionalistico o dell'equivalenza delle cause (condicio sine qua non) di cui all'art. 41 c.p., comma 1. La norma, invece, si applica anche nel caso di un processo non completamente avulso dall'antecedente, ma caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta.

Ciò detto, però, la Corte di merito ha motivatamente escluso che la complicanza che aveva portato alla morte dell'infortunato fosse da considerare una complicanza eccezionale e imprevedibile delle lesioni subite dall'infortunato.

E' motivazione qui non rinnovabile, anche perchè, come è noto, nel caso di lesioni personali (nella specie, provocate da incidente stradale) cui sia seguito il decesso della vittima, finanche la colpa dei medici, anche se grave colpa per vero qui neppure ipotizzata, non potrebbe ritenersi causa autonoma ed indipendente - tale da interrompere il nesso causale ex art. 41 c.p., comma 2 - rispetto al comportamento dell'agente, perchè questi, provocando tale evento (le lesioni), ha reso necessario l'intervento dei sanitari, la cui imperizia o negligenza non costituisce costituirebbe un fatto imprevedibile ed atipico, ma un'ipotesi che si inserisce nello sviluppo della serie causale (cfr. ex pluribus, Sezione 4, 4 ottobre 2006, Lestingi ed altro).

Ampiamente motivato è il giudizio sulla condotta colposa e sul rilievo efficiente di questa ai fini della verificazione dell'incidente.

Il giudice di appello ha analizzato e affrontato il tema della "concretizzazione della colpa", nel senso che ha esaminato la condotta colposa tenuta dall'imputata, ma anche ha apprezzato il ruolo efficiente avuto da tale condotta nella verificazione dell'evento, pur a fronte della concorrente condotta colposa tenuta dal conducente del motoveicolo anzi, sul punto, va osservato che il concorso di colpa è stato affermato pur non essendo la vittima la persona che guidava il ciclomotore. E' un giudizio qui non rinnovabile, perchè assistito da adeguata motivazione.

Non ci si è limitati, quindi, ad un generico e aspecifico giudizio sulla violazione delle norme di cautela, ma si è verificato il ruolo efficiente di tale violazione nella eziologia dell'occorso.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna della ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille Euro, in favore della cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.


PQM
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili, che liquida in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2015.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2015

gentilmente gli istituti
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Da: bb8416/12/2015 12:31:58
Ragazzi sono dal barbiere scusate
Rispondi

Da: Giuseppe201516/12/2015 12:32:47
per jiuliet... preciso lesioni art. 582 e non 583.
si tratta di lesioni lievi cioè guaribili in 40 giorni non di più, cosa che avrebbe fatto scattare il 583
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Da: slowbite79 16/12/2015 12:33:09
mia e bb84 probabilmente erano solo civilisti
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Da: alveolodeep16/12/2015 12:33:19
RAGAAAA SERVONO LE SOLUZIONI, ORMAI I RIFERIMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI SONO CHIARI!!!

DAI FORZA INIZIAMO A PENSARE E PUBBLICARE POSSIBILI PARERI
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Da: Me16/12/2015 12:33:33
schemi per la prima?
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Da: Lupocalabro1985 16/12/2015 12:35:11
Continuazione tra tentata estorsione, lesioni dolose e sequestro ex 605..non citate il 630, è sbagliato perchè reato a dolo specifico, qui non c'è il fine del profitto di questo tipo di sequestro..il sequestro non viene assorbito nell'estorsione..fate questo parere è lineare ed escludete ovviamente il 393 nonostante la sentenza del 2013 perchè qui è errato!buon lavoro ragazzi!è un bel parere questo!per AVV infatti non c'è concorso con il reato di usura!l'ho detto solo per Tizio, ma è scontato, lo scrivi all'inizio per completezza del parere, ma il candidato difende Mevio e Sempronio
Rispondi

Da: slowbite79 16/12/2015 12:36:40
I riferimenti normativi e schemi sono già stati pubblicati in abbondanza... Attendiamo solo il PRIMO PARERE...
Speriamo presto...
Rispondi

Da: Lupocalabro1985 16/12/2015 12:36:58
attenzione che la minaccia del 612 c.p. non concorre con la tentata estorsione, ma ne resta assorbita perchè è una fattispecie residuale che entra in gioco solo se non è già di per sè un elemento costitutivo di un altro reato..quindi visto ke è elemento costitutivo del 629 non concorre, ma viene assorbita..poi la ricostruzione messa nell'ultimo post è quella corretta, bisogna solo sviluppare il parere senza troppo rimandi giurisprudenziali..si ragiona con il codice!
Rispondi

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