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VALUTAZIONE TITOLI
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Da: strezz 29/10/2013 20:06:01
"Nel momento in cui dice che ai titoli di cultura non si possono dare più di 5 punti non parla di 5/10.
Parla di 5 punti e BASTA!"

NON E' VERO! HO IL BANDO DAVANTI!!!

"Titoli di servizio:attribuibile un punteggio massimo di 3/10"

Da: Diabolique 29/10/2013 20:18:49
E' vero hai ragione ho riletto il bando.
Ma non cambia la sostanza delle cose.
Avrebbe dovuto dire rispettando il Dpr che a fronte di una valutazione delle prove in 7/10 ai titoli non si sarebbe potuto dare più di 3,33/10 e suddividere quei 3,33 tra titoli di cultura servizio e vari.
Dicendo che so che ai titoli di cultura si doveva dare al massimo, che so, 1,66/3,33 e così via fino ad arrivare a 3,33.
O fare una valutazione delle prove d'esame in 21/30 e lasciare questa modalità (quella cioe' del bando) di calcolo per i titoli.
Il problema e' sempre lo stesso e cioè il mancato rispetto del Dpr.
Ti ripeto che ciò è ancora più evidente se vai a vedere i concorsi per categoria D.

Da: marialun 29/10/2013 20:20:45
Mi postate una SEntenza che riguarda questa valutazione Titoli??????

Da: Diabolique 29/10/2013 20:28:43
Poi l'art. 8 del Dpr lo devi leggere insieme all'art.7 il quale stabilisce come devono essere valutate le prove d'esame.
L'art. 7 dice che le prove sono valutate in 21/30 o EQUIVALENTE!
Questo vuol dire che si può scegliere una scala di calcolo equivalente a 21/30 qual è quella dei 7/10!
All'art. 8 dice che ai titoli non può essere dato più di 10/30 o EQUIVALENTE!
Questo "equivalente", allora, va relazionato con la valutazione delle prove d'esame e cioè con l'art. 7.
Per cui se scelgo di valutare le prove in una scala equivalente a quella dei 21/30 qual è quella dei 7/10 ANCHE per i titoli devo adottare una scala EQUIVALENTE a quella dei 7/10 qual è quella di 3,33/10!
Ecco a cosa si riferisce la parola equivalente!
E questo lo dice chiaramente il Dpr.
Quello che tu affermi e' una tua deduzione palesemente errata!

Da: ...trepuntini 29/10/2013 20:37:45
X strezz guarda che i voti non sono decisi dal comune ma dal legislatore. Per legge i titoli possono valere fino a 1/3 del voto complessivo, ma quanto dare ai titoli lo decide sempre il legislatore. Ad esempio il dpr che regola i concorsi della scuola stabilisce che la commissione ha 100 punti come voto complessivo, e i titoli possono valere max 20 punti. Per caso 20 punti è 1/3 di 100 punti? 20 punti è fino a 1/3 di 100 punti. Così come il DPR che regola i concorsi nella sanità nazionale e i dpr che regolano i concorsi da dirigenti. Ma fammi capire un cosa, tutti questi dpr hanno sbagliato mentre ha ragione solo il comune di roma???Perchè secondo te il legislatore che ha scritto quei dpr non ha dato un 1/3 preciso come ha fatto il comune di roma ma fino a 1/3??? E la risposta è che se dava 1/3 preciso creava gli stessi problemi del comune di roma.

Altra cosa. Il dpr 487/94 stabilisce che i titoli valgono 10/30. Quanto dare alle prove di esame lo dice l'art 8 al comma 3 che dice che le prove di esame di un concorso per titoli ed esami si svolgono secondo le modalità del concorso per esami dell'art 7. Leggo l'art 7 e questo parla che alle prove di esame si danno 21/30.
E questo lo dicono i due art 7 e 8 del dpr 487/94 che devi leggere, no che leggi sempre il bando.

Qundi se un candidato prende ai titoli 5/30 (appunto perchè si può prendere fino a 10/30) allo scritto prende 21/30 e all'orale prende 25/30, tutti i voti dei titoli dello scritto e dell'orale espressi in trentesimi hanno lo stesso denominatore 30 e quindi in matematica posso sommarli...6/30 + 21/30 + 24/30 che fa 51/30 e quindi 51 punti. Se ad esempio ai titoli facciamo, 5 diviso 30, abbiamo 0,2 e se facciamo lo stesso per le prove di esame avremo...

titoli 0,2 + scritto 0,7 + orale 0,8 totale 1,7. Questo voto di 1,7 va moltiplicato per 30 visto che tutti i voti sono stati espressi in trentesimi di 30 come dice il denominatore e quindi avremo 1.7x30 che fa 51 punti, tutto ritorna.
E questo lo dice la matematica e il dpr 487/94 agli art 7 e 8

Sai perchè quel 30 di 10/30 non è il voto complessivo di 10 + 10 + 10? Perchè se il comune voleva dare un voto complessivo di 30 punti tra titoli scritto e orale, allora nel bando doveva scrivere che i titoli valgano 10/30, e per le prove di esame doveva dire che lo scritto vale max 10/30 e sono ammessi agli orali chi prende 7/30. Ovviamente però questo il comune non poteva farlo perchè se dice che il massimo per lo scritto è 10/30 (10 punti) per il dpr 487/94 un voto per le prove di esame di 10/30 è negativo perchè il minimo è 21/30.
Quindi in matematica l'unico modo per avere 30 punti come voto complessivo, visto che per molti è così, è quello di prendere ai titoli allo scritto e all'orale 10/30...e cioè 10/30 + 10/30 +10/30 che fa 30/30 e già qui la matematica ti fa capire l'errore di calcolo del comune.
Invece il comune ha dato ai titoli minimo 0 punti e max 10 punti e quindi 0/10 e alle prove di esame 7/10 e quindi tutti voi dite che i voti sono espressi in decimi (visto che il voto finale è 30 punti) ma la matematica dice di no, perchè se uno prende, 10 a tutto avremo 10/10+10/10+10/10 che fa 30/10 e non 10/30, e questo a dimostrazione che quel 30 di 10/30 non è il voto complessivo tra titoli scritto e orale, ma indica solo che ai titoli si hanno 30 punti a disposizione, ma si possono dare max al candidato 10 punti.

Quando il dpr 487/94 all'art 8 comma 2 dice... Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente...parla dei titoli, cioè quel 10 e quel 30 sono riferiti sempre ai titoli perchè parla appunto dei titoli, è scritto benissimo, e cosa centra che quel 30 è il voto finale tra titoli scritto e orale???
Al comma 3 poi dice che... Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del presente
regolamento. E l'art 7 del dpr 487/94 parla di 21/30. Si può notare anche come il dpr esprimendo i voti dei titoli e delle prove di esame in trentesimi di 30 punti dice appunto 10/30 e 21/30. Il comune invece ha fatto 10/30 e 7/10.

Da: strezz 29/10/2013 20:38:22
veramente io non faccio nessuna deduzione.
leggo semplicemente la norma che fila liscia come l'olio.
a me sembra che sia tu a fare delle deduzioni talmente complicate che ti portano ad avere dei numeri con il decimale periodico.
ma tu hai mai visto una graduatoria con 14,6666667?

rileggi il ragionamento contorto che hai fatto sopra.
e dimmi se non ti sembra piu' semplice dire che:

tutto e' valutato in decimi, il voto e' espresso in decimi per ogni prova (casualmente la somma di tutto è 30) e i titoli non possono incidere piu' di 1/3 cioe' 10/30 o equivalenti.

poi chi lo dice che l'art 7 lo devi leggere insieme all'art. 8?
questa e' una tua deduzione bella e' buona.
tanto che uno e' rubricato "concorsi per esami"
e l'altro "concorsi per titoli ed esami", cioe' due cose ben diverse.
tanto e' vero che al comma 3 fa richiamo espresso agli articoli 6 e 7 per lo svolgimento delle prove e nessun riferimento quando parla dei titoli.

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Da: Diabolique 29/10/2013 20:39:19
X marialun:
È inutile che continui a chiedere una sentenza.
A parte che non so se finora ci sono state pronunce su questo.
Ma non è questo il punto.
Puoi anche vedere altre sentenze che affermano principi che possono rilevare in questa sede.
Come quella del TAR del 1 luglio che ha riconosciuto l'illegittimità del bando per esperto nella parte in cui disattende il Dpr!
Il principio che è stato espresso, e che rileva per noi, e' che nei concorsi pubblici l'ente locale non può fare come vuole ma deve rispettate il Dpr che è fonte primaria!
E gli art. 7-8 del Dpr richiedono un'equivalenza tra valutazione delle prove e valutazione dei titoli.
Per cui i motivi di possibili ricorsi per un calcolo errato dei titoli nei bandi sono più che fondati.

Da: marialun 29/10/2013 20:45:51
La sentenza
degli Esperti riguarda solo la media delle prove scritte e non la valutazione titoli....

Da: scorpio8311 29/10/2013 20:47:48
Ma è matematica ....per i titoli si usa il voto 10/30 massimo e poi per gli scritti e orale il tutto viene riportato in decimi? ma siamo pazzi?

Da: marialun 29/10/2013 20:50:47
poi questo 7/10 che devi avere nelle prove....si riferisce al punteggio minimo per essere ammessi....è riferito alla singola prova

L'amministrazione non somma 7/10+ 7/10

L'amministrazione somma es.7/30 più 7/30 più 2/30

= 16/30

L'amministraz non ha attribuito 11 ma 10 come massimo

1/3 sul totale

Da: strezz 29/10/2013 20:55:52
x tre puntini.
allora
obiezione 1:
lo dici anche tu: FINO A 1/3 del voto complessivo. piu' chiaro di cosi! infatti fino a un terzo, vuol dire non oltre un terzo, ma volendo anche di meno!
max 20 punti rispetto a 100. significa 1/5 del voto complessivo finale. la legge dice non superiore a 1/3 quindi, essendo 1/5 minore di 1/3, e' pienamente legittimo e avrebbero potuto fare pure 1/15!
nel nostro concorso da amministrativi infatti i titoli incidono fino a un massimo di 10 su 30 complessivi, cioe' non oltre 1/3!!

obiezione 2:
il collegamento tra l'art. 7 e l'8 lo fai tu arbitrariamente. l'8 al comma 3 richiama l'articolo sopra esclusivamente per lo svolgimento delle prove e non certo per fare un raffronto con i titoli visto che disciplina due cose diverse!
infatti il comma 2 che parla dei titoli non richiama nessun articolo di legge come avviene successivamente per lo svolgimento delle prove.
e l'art.8 dice inoltre "il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per
categorie di titoli.". quindi sei tu che fai male a non leggere il bando!.

obiezione 3: non sta scritto da nessuna parte che le prove devono essere valutate in 30esimi! 7/10 e' equivalente a 21/30.
il comune ha scelto legittimamente la scala in decimi per ogni singola valutazione.e alla fine somma le risultanze.

ma dove sta scritto che quelli sono denominatori e che devi dividere??????????? ma se fai un esame all'universita' e prendi 27/30 significa che devi dividere per riportarlo in decimi?se fosse come dici tu allora 7/10 significa che in valore assoluto ho preso 0,7!! ma che significa??? 7/10 significa che ho preso 7 su un massimo di 10!!!
non sono frazioni!!!!!!! non e' una torta e devi mangiarti gli spicchi!!!
arriva primo in graduatoria chi ha il VALORE ASSOLUTO piu' alto, non la frazione!
il primo in graduatoria ha 25!!! non 25/30!!!! 25/30 secondo il ragionamento che fate voi significa 25:30, cioe'0,83!!!

e' come dire che oggi la roma e' prima in classifica con 27/114!
114 sono i punti massimi ottenibili in campionato, ma questo non significa che la roma guida la classifica con 27:114 punti e cioe' 0,23!!!

Da: Diabolique 29/10/2013 20:56:53
Guarda che l'esempio che ti ho fatto valeva solo a spiegarti come si devono calcolare correttamente i titoli nel caso di una valutazione delle prove in 7/10.
Ma è evidente che il discorso e' uguale se si valutano le prove in 21/30: allora in questo caso sarebbe stato corretto valutare i titoli in 10/30 come ha fatto il Comune.
Era solo per spiegare (ma evidentemente x te e' complicato) che le prove d'esame e i titoli vanno relazionati!
Poi, come al solito, fai tue deduzioni perché evidentemente non leggi o interpreti a modo tuo l'art 8 Dpr il quale recita:
"   1. Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
   2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.
   3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
   4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame".

Come puoi leggere il comma 3 richiama gli artt. 6-7 e direi che ciò è ovvio visto che, trattandosi di un concorso per titoli ed esami, ai titoli si devono necessariamente aggiungere le prove d'esame!
Quindi è evidente, oltre che espressamente richiamato dalla norma, che nei concorsi per titoli ed esami si debbano applicare gli artt. 6-7-8 del Dpr.
O forse pensi che l'art. 8 vada applicato da se'??
È inutile continuare ad arrampicarsi sugli specchi dando interpretazioni personali (o meglio secondo la propria convenienza) del Dpr.
Poi attendo sempre una tua brillante interpretazione anche sul calcolo dei titoli nei concorsi per categoria D.
Vediamo come riesci a motivare il fatto che i titoli incidono 1/3 sul voto finale dato che le prove sarebbero quattro e non tre!

Da: 136magari800 29/10/2013 20:58:04
Grazie diabolique e tra...trepuntini !!!!!

e per . ...trepuntini :     né povera matematica, né povero Archimede ma..... POVERA ITALIA!!!!!

NON C'È PEGGIORE SORDO DI CHI NON VUOL SENTIRE!!!!!!

Da: ...trepuntini 29/10/2013 21:01:28
X marialun Il Tar lazio nel 2010 ha detto questo...

L'art. 8 del DPR n. 487/1994 del quale, con il motivo in trattazione si lamenta la violazione, rubricato " Concorso per titoli ed esami.", dispone testualmente che " 1. Nei casi in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.
3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame. ".
Le richiamate norme ripetono, nella sostanza, in virtù dell'interpretazione giurisprudenziale che ne è stata data nel tempo, per quanto di interesse in questa sede, quanto in precedenza disposto dall'art. 10 del DPR n. 686/1957, "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3", rubricato " Concorsi per esami e per titoli.", ai sensi del quale " Nei casi in cui gli ordinamenti delle singole Amministrazioni stabiliscono che l'ammissione a determinate carriere avviene in base a concorso per esami e per titoli, i regolamenti delle Amministrazioni stesse possono determinare le categorie dei titoli valutabili e stabilire le norme relative alla documentazione dei titoli stessi.
Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi. La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Tradotto vuol dire che per la giurisprudenza l'art 8 del dpr 487/94 rispecchia l'art 10 del dpr 686/57.

Ora vai a leggerti il dpr 686/57 all'art 10 (e poi art 9) e questo parla di 5/10 ai titoli, con voti alle prove di esame espressi in 7/10 mediato allo scritto, e 6/10 all'orale. Vedi quanto dava ai titoli? 5/10, e cioè in decimi dava max 5 punti ai titoli, per caso il denominatore 10 di quel 5/10 è il voto complessivo come lo è quel 30 di 10/30? NO

Sai il lesgislatore del dpr 487/94 come ha fatto? Visto che il tar e il CdS dicono questo...Le richiamate norme ripetono, nella sostanza, in virtù dell'interpretazione giurisprudenziale che ne è stata data nel tempo, per quanto di interesse in questa sede, quanto in precedenza disposto dall'art. 10 del DPR n. 686/1957... il legislatore del 94 ha tolto 1 punti ai titoli che da 5/10 (15/30) sono passati a 4/10 (12/30) e caso strano proprio quasi uguale ai 3,33/10 che diciamo noi e che il comune doveva dare visto che le prove valgono 7/10, e quel punto da titoli lo ha inserito all'orale che da 6/10 (18/30) è passato a 7/10 (21/30). La differenza ai titoli tra 4/10 e il 3,33/10 è di soli 0,67 punti che il legislatore del 94 ha tolto. Sai che alcuni comuni (anche se pochi) continuano ancora a pubblicare bandi di concorso che seguono quello che dice il dpr 686/57 che è uguale al dpr 487/94 e danno allo scritto 21/30 (7/10 come dice il dpr 686/57) all'orale danno 18/30 ( 6/10 come dice il dpr 686/57) e ai titoli danno 15/30 ( e cioè 5/10 come dice il dpr 686/57). Quindi come vedi è la stessa legge che ti dice che il comune ha errato.

Da: strezz 29/10/2013 21:08:37
x diabolique
la mia unica convenienza era capire  come devo fare la graduatoria provvisoria visto  che ancora devo fare l'orale e anche io leggendo tutta sta roba mi sono fatto ingannare. ma poi basta leggere il bando e la norma e senza fare tutti sti ragionamenti al limite dell'assurdo ci si chiarisce le idee.
quanto alla categoria D ti ho gia' risposto.
si fa la media tra le due prove scritte quindi hai comunque un unico voto per lo scritto espresso in scala 10 (E NON IN DECIMI!!!!)
se hai preso 7 e 8, avrai 7,5 su un massimo di 10.
e sempre 3 cifre sono!

Da: piersi  -banned!-29/10/2013 21:13:22
Si fosse trovato il colpo di grazia per i talebani della lotta ai titoli con questa ipotesi dello sbarramento a 3,33 come massima valutazione dei titoli?...scappatoia tanto inaspettata quanto giudicata erronea ma... a priori, senza convinzione... non infastidisce neanche il tanto amato dpr...

Da: strezz 29/10/2013 21:13:46
il vostro errore (non capisco se interessato o meno) e' il non capire che qua non si parla di frazioni.
decimi, trentesimi, non è cosi!!!!
il concorso lo vince chi totalizza il valore assoluto piu' alto!!!
non la frazione!
guida la classifica chi ha 25!! non 25/30!!!!
vi fate ingannare dal segno /
ma se ci fosse scritto 25 su un massimo di 30 (come e' scritto nel bando per ciascuna categoria di titoli) stareste a fare tutto sto casino?

Da: piersi  -banned!-29/10/2013 21:19:23
Flamio ed io finora siamo gli unici due iscritti al partito dello sbarramento al 3,33 (max voto per i titoli)... si accettano adesioni

Da: strezz 29/10/2013 21:21:05
per essere promosso devi prendere almeno 21 su un massimo di 30 punti se si usa la scala dei trentesimi.
o almeno 7 su un massimo di dieci se si ragiona in decimi.
ma cio' non significa che hai preso 21:30 o 7:30.
hai preso 21 o hai preso 7. e fai la somma semplice.
chi totalizza di piu', vince!
ma e' tanto difficile?

Da: ...trepuntini 29/10/2013 21:21:45
X strezz è inutile. Se tutti i DPR nazionali che regolano i vari concorsi in Italia scrivono che per i titoli si può dare fino a 1/3 e tu mi parli di 1/5 ecc non hai capito nulla. Se il legislatore di quei dpr voleva dare ai titoli 1/3 preciso di 100 punti avrebbe scritto nel suo dpr che i titoli valgono 33 punti e le prove di esame 66 punti.

Il dpr della sanità dice che i titoli valgono fino a 1/3 del voto complessivo. Il voto complessivo è di 100 punti ma quanto dare ai titoli lo decide il legislatore, non l'ente, e lui decide di dare 20 punti che rientrano nelle sue parole di fino a 1/3 di 100 punti. Altrimenti doveva dire pari a 1/3 se voleva dare 1/3 di 100 punti ma non lo fa. Lui dice che tutto quello che parte da 0 fino a 1/3 è legale ma è lui che decide quanto dare se 0 5 o 33 punti ai titoli di 100 punti. Se dava ai titoli 2 3 4 5 punti avrebbe svilito i titolati favorendo le prove di esame, mentre viceversa se dava il max ai titoli e cioè 33 punti che è 1/3 preciso di 100 punti, avrebbe creato lo stesso identico problema del comune di roma, e cioè avrebbe favorito i titolati, svilendo le prove di esame, e quindi (e giustamente dico io) decide di dare una via di mezzo tra 0 e 1/3 di 100 punti e quindi tra 0 e 33 punti e cioè da ai titoli 20 punti che rientra nel fino a 1/3. Questa situazione è ririririripetuta in TUTTI i dpr nazionali che regolano i vari tipi di concorsi in Italia, e solo il comune ha dato 1/3 preciso di quel voto complessivo di 30 punti che poi non è. La giurisprudenza nelle sue varie sentenze nel corso degli anni tra Tar e CdS ha detto che il dpr 487/94 rispecchia il precedente dpr 686/57, appunto perchè il legislatore del 94 ha scritto il suo dpr 487/94 rifacendosi pienamente al dpr 686/57. Prendi il dpr 686/57 e leggi gli art 9 e 10 visto che lui esprimeva i titoli e le prove in decimi. E già quel dpr diceva che sia per i concorsi per esami che per i concorsi per titoli ed esami nel caso di più prove scritte si fa la media, cosa che il comune nei concorsi di Cat D non ha fatto. Infatti alcuni comuni (anche se pochi) possono scrivere i loro bandi anche applicando il dpr 686/57 appunto perchè la giurisprudenza ha detto che ripete le norme contenute nel dpr 487/94. Poi continua a farti tutti i conti che vuoi ma ci sono una marea di sentenze che dicono che dpr 487/94 e dpr 686/57 sono la stessa cosa, e per risolvere il mistero e l'errore del comune basta vedere come esprime in decimi i voti dei titoli e delle prove di esame, e ai titoli dava 5/10 (15/30) e cioè max 5 punti non 10 punti come ha fatto il comune.

Da: Diabolique 29/10/2013 21:21:49
Già peccato che il bando non parli di media dei voti delle prove scritte ma di somma!
E guarda caso ciò è stato oggetto di censura del TAR che ha evidenziato come in tal caso il comune abbia disatteso proprio il Dpr.
Ma guarda un po'.
Vedo che anche le tue certezze vacillano visto che cominci ad accorgerti delle illogicità dei vari bandi soprattutto se si confrontano quelli C con quelli D.
Tra l'altro il bando da esperti era sempre un concorso per titoli ed esami e il TAR ha stabilito che tale bando, nella parte in cui prevede la somma e non la media dei voti delle prove scritte, ha violato l'art. 7 del Dpr.
Questo a riprova che il concorso per titoli ed esami non è altro e diverso da quello per esami ma è un concorso per esami a cui si aggiungono i titoli.
Cioè agli artt. 6-7 del Dpr si aggiunge l'art. 8!
Quindi nei concorsi per titoli ed esami si applicano gli artt. 6-7-8 del Dpr!

Da: pepito13 29/10/2013 21:24:03
Trepuntini ..... ti ripeto la domanda..... che concorso stai facendo ? Che titoli hai ? Perche' ci tieni tanto a far fare qs ricorso? ?  Forse sei un avvocato o amico di avvocato che vorrebbe avere il mandato x il ricorso ?????

Da: ...trepuntini 29/10/2013 21:25:49
X strezz hai ragione tu...lascia stare. Hai ragione dicendo che quel 30 di 10/30 ai titoli è il voto complessivo. Peccato però che non lo è per il dpr 686/57, e che ho spiegato come nasce il dpr 487/94 dal dpr 686/57.

Da: strezz 29/10/2013 21:26:49
x diabolique
e infatti il bando sbaglia quando parla della somma e li' il ricorso e' legittimo.
ma questo non ha nulla a che vedere col conteggio dei titoli.
anzi, rinforza quello che sto cercando di farti capire!
(e infatti a quanto dite voi lo hanno proposto e ovviamente non hanno detto nulla sui titoli!)

ancora sto aspettando una ragionevole risposta sul discorso della frazione....
qua invece mi sembra un disco che gira, gira.....

Da: marialun 29/10/2013 21:28:02
Ma quale avvocato??? è Un titolato????
Secondo me è un partecipante come noi.....magari che deve fare ancora l'orale.............

Da: strezz 29/10/2013 21:28:08
non mi devi spiegare dove nasce il DPR.
mi devi spiegare dove hai letto tu che sono frazioni e che bisogna dividere come se fossero denominatori!

Da: scorpio8311 29/10/2013 21:29:17
Autorità:  T.A.R.  Catanzaro  Calabria  sez. II
Data:  19 luglio 2012
Numero:  n. 736
Vi riporto un passaggio di questa sentenza che reputo interessante riguardo all'applicazione del combinato disposto degli art. 7 e 8 del DPR 487/1994
"La normativa di riferimento è, quindi, quella di cui al richiamato DPR n. 487/94 e, segnatamente, per quanto riguarda la fattispecie oggetto del presente giudizio, concernete un pubblico concorso per titoli ed esami, l'art. 8 del decreto, che statuisce:
"Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli , previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10 / 30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli .
3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame".
Il problema che si pone nel caso di specie attiene all'interpretazione del quarto comma, che, nell'indicare i modi di determinazione della votazione complessiva, stabilisce, come visto or ora, che essa si ottiene sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo delle prove d'esame.
La norma lascia aperto il problema concernente le modalità di determinazione del voto complessivo delle prove d'esame.
Il precedente art. 7, concernente i concorsi per esame, stabilisce, al terzo comma, che: "Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio".
È indubbio, pertanto, che nei concorsi per esame il voto complessivo si determina con le modalità propugnate dall'odierno ricorrente, vale a dire sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte (o pratiche o teorico - pratiche) al voto del colloquio.
Si tratta, quindi, di vedere se tale norma debba trovare applicazione anche con riferimento ai concorsi per titoli esami.
Le parti resistenti sostengono che la differente formulazione delle disposizioni dipende dall'intento di dettare una disciplina differenziata tra concorso per esame e concorso per titoli ed esami, che si spiegherebbe tenendo conto del fatto che, applicando il criterio della media dei voti delle prove scritte anche ai concorsi per titoli ed esami, si finirebbe per conferire un peso eccessivo ai titoli . Richiamano all'uopo alcuni precedenti giurisprudenziali.
Ritiene il Collegio che le norme in questione debbano essere interpretate nel senso indicato dal ricorrente.
Secondo l'indirizzo giurisprudenziale prevalente il criterio della media dei voti riportati nelle prove scritte, stabilito per i concorsi per soli esami dall'art. 7 comma 3 del d.P.R. n. 487/1994, trova applicazione anche nei concorsi per titoli ed esami. Secondo tale orientamento il comma 4 dell'art. 8 deve essere interpretato nel senso che anche per i concorsi per titoli ed esami, ricadenti sotto l'imperio di tale regolamento, il punteggio complessivo è costituito dalla somma del punteggio conseguito per la valutazione dei titoli , dalla media del punteggio realizzato nelle prove scritte o pratiche o tecnico-pratiche e dal punteggio attribuito alle prove orali (ex plurimis, TAR Calabria, Reggio Calabria, 21 luglio 2011 n. 622; TAR Lazio, Roma, sez. II, 20 novembre 2006 n.. 12 786; Cons. St., sez. V, 16 dicembre 2004 n. 8081; TAR Lazio, Roma, sez. II, 11 ottobre 2004 n. 10709; TAR Abruzzo, l'Aquila, 8 ottobre 2003 n. 854; TAR Toscana, 31 agosto 1999 n. 769)."

Da: piersi  -banned!-29/10/2013 21:31:58
strezz... stai "strezzando" i talebani della lotta ai titoli... je l'hai quasi fatta :) segnati pure tu al movimento 3,33 stelle...
Programma: la valutazione massima dei titoli è 3,33 (se hai 6,00, ti sarà dato dato 3,33; se hai 2,00, nessuno toccherà il tuo 2,00)... unico movimento che riduce la forbice tra povertà e ricchezza in titoli, esempio di democrazia vera

Da: strezz 29/10/2013 21:32:10
scorpio e' proprio cosi!
l'errore l'hanno fatto dove non hanno considerato la media ma la somma!
ma questo non ha nulla a che vedere col conteggio dei titoli!
nei concorsi C c'e' una sola prova e quindi il problema non si pone.

Da: strezz 29/10/2013 21:32:11
scorpio e' proprio cosi!
l'errore l'hanno fatto dove non hanno considerato la media ma la somma!
ma questo non ha nulla a che vedere col conteggio dei titoli!
nei concorsi C c'e' una sola prova e quindi il problema non si pone.

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