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VALUTAZIONE TITOLI
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Da: 136magari800 03/11/2013 20:54:21
Sbaglio o ci sono tanti che invidiano a tal punto la cognizione di causa di.... Trepuntini che fanno di tutto per screditarlo il??? Ah, ah, ah.....

Da: pepito13 04/11/2013 09:07:24
cognizione di  "CAUSA " ?  certo , nessuno mette in dubbio la sua preparazione ........  ma a che pro ???  se non è un concorsista ?????

Da: piersi  -banned!-05/11/2013 12:07:09
Si sa qualcosa (presentazione, date udienze, decisione finale, ecc.)del ricorso di Roma Capitale contro la sentenza del TAR per il concorso per 7 posti nel profilo professionale di Esperto Normativa in materia di Lavori Pubblici e Finanza di Progetto???

Da: Mhaila 11/11/2013 11:19:31
Salve a tutti, vi riporto una parte di una sentenza che forse può esservi utile per capire che quel 10/30 o equivalente deve essere letto come incidenza sulla votazione finale e non in assoluto (il che anche per logica in quanto diversamente argomentando  il quoziente 30 non avrebbe senso, perchè se ha senso parlare di 21/30 per una  singola prova, dove 30 è il massimo punteggio che può conseguire il candidato,  non ha senso parlare di un rapporto assoluto in trentesimi in relazione ai titoli. In questo caso 30 cosa starebbe a significare? E' chiaro che quel "/30" va letto in relazione a qualcosa,  ad una somma complessiva... di che?  Segue la risposta...)



... infatti, l'incidenza dei titoli sul punteggio complessivo finale è stata graduata direttamente dal legislatore, il quale all'art. 8 comma 2 del d.p.r. 487/94 ha previsto espressamente che per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente.
Quindi, il problema di graduare l'incidenza dei titoli e del relativo punteggio sulla votazione complessiva finale , è stato risolto a monte direttamente dal legislatore che ha normativamente prefissato il limite invalicabile delle incidenza dei titoli sulla valutazione complessiva.

N.B. Questa argomentazione è tratta da una sentenza relativa ad un giudizio avente altra materia del contendere, ma comunque utile al nostro scopo.

Comunque a graduatoria conclusa ognuno farà le sue considerazioni e valutazioni, per quel che mi riguarda continuo a studiare!
Saluti!

Da: Tunafish1 11/11/2013 15:37:22
/30 perché in trentesimi il DPR vuole far valutare le prove. Equivalente nel caso in cui le prove non si valutino in /30. La sentenza di cui parli stabilisce chiaramente il contrario di ciò che affermi. Eppure il tenore letterario e' chiaro: per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente.

Da: Tunafish1 11/11/2013 15:41:24
Io ancora non capisco dove vedete la difficoltà. La legge stabilisce che in un concorso pubblico alle prove si può prendere 30/30 e in ogni caso non meno di 21/30, mentre per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente. Come altro poteva farvelo capire il legislatore che i titoli possono arrivare a comporre max 1/7 del voto finale, se non in questo modo?

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Da: Mhaila 11/11/2013 16:03:46
Praticamente noi discutiamo di questo:

Allegato 2)


I casi di maggior interesse


Caso n. 12

richiesta chiarimenti in merito ai criteri per la valutazione dei titoli applicata al Bando per Tecnico Operativo

Si è rivolto all'Ufficio Difesa Civica in data 8/4/2009 il Sig XXXX riferendo di  aver partecipato ad un Concorso Pubblico per titoli ed esami a n. 3 posti di Tecnico Operativo indetto dalla Provincia di Pisa, collocandosi all'ottava posizione della Graduatoria Finale.
Rileva l'istante che la selezione era regolata secondo i principi individuati nell'allegato A2 del bando "Criteri per la valutazione dei titoli" che, citando l'art. 8 c. 2 del DPR 487/94, prevedeva testualmente che "per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a 10/30 o equivalente".
Tanto premesso il Sig. XXXX sottolineava che, mentre la norma richiamata individua in 10/30 il punteggio massimo attribuibile, nel concorso de quo il parametro non solo sarebbe stato espresso in sessantesimi (con punteggio massimo di 20) ma anche che la Commissione aveva introdotto dei sottoparametri per la per la valutazione dei titoli (Curriculum, titoli di servizio, di studio e vari) non chiarendo quale punteggio massimo sarebbe stato attribuito a ciascun sottoparametro.
Il sig.  XXX chiedeva pertanto una verifica delle individuate irregolarità con conseguente eventuale modifica della graduatoria finale.
Seguiva rituale istruttoria previo interpello del Servizio Gestione Risorse Umane il quale rispondeva con comunicazione che il dettato normativo del DPR n. 487/1994 all'art 8 stabilisce che per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente. Secondo la normativa occorre che la valutazione dei titoli non incida più di 1/3 sul punteggio totale. La stessa disciplina è stata recepita all'interno del reg.to prov.le . Nel caso in specie la commissione avrebbe deciso di attribuire ai titoli un punteggio complessivo non superiore a 20/60 (rispettando la proporzione di 1/3 sul punteggio totale) e di valutare le due prove scritte in ventesimi anzichè in trentesimi.  Pertanto, ad avviso dell'Ufficio nella selezione la Amministrazione Provinciale non avrebbe violato alcuna disposizione  ed avrebbe rispettato quanto previsto dalla normativa vigente.
Su iniziativa del sig. XXXX l'Ufficio approfondiva la propria istruttoria rilevando che il dettato letterale dell'art.8 DPR n.487/94 veniva interpretato praticamente in modo assolutamente eterogeneo pervenendo a pesare sulla graduatoria finale da un max del 30% ad un minimo del 12%
In effetti è del tutto contestabile che la locuzione 10/30 di cui al citato art.8 debba essere interpretata nel senso di 1/3 del punteggio totale dal momento che fatto 30 il punteggio massimo per ogni prova tale locuzione potrebbe significare che possono attribuirsi 30 punti per ognuna delle prove pratiche e max 10 per i titoli (portando il punteggio totale a 70 e il quoziente per i titoli a 10/70).
Nel senso sopraccitato moltissime graduatorie di concorso, anche dell'Amministrazione Provinciale di Pisa, di talchè è emersa l'opportunità di un intervento regolamentare al fine di individuare quale sia l'interpretazione da seguire nelle procedure concorsuali.
La pratica è stata definita con l'istante sulla base del condiviso indirizzo che la applicazione dell'interpretazione più favorevole non avrebbe consentito una modifica in grado di inserirlo nel novero degli aventi diritto residuando però lo spazio per una segnalazione agli orgni competenti dell'Amministrazione circa l'opportunità di una norma regolamentare intesa ad evitare che l'Amministrazione Provinciale adotti diverse modalità valutative nelle proprie procedure concorsuali.
                                            ***

Qui ci sono entrambe le interpretazioni su cui mi pare di aver capito si discute.  Se cerchi su internet moltissimi enti interpretano come il comune di Roma. Comunque è inutile affannarsi ora, penso che entrambe le interpretazioni abbiano una logica e che ad ogni modo il ricorso sarà esperibile solo dai candidati che ricorrendo potrebbero risultare vincitori con una differente interpretazione del DPR.
Intanto è meglio che studiamo (parlo per me almeno); se mi bocciano non vedrò la fine di questa vicenda  :)

Da: ...trepuntini 11/11/2013 16:26:01
X Mhaila hai fatto caso o no che la sentenza riguarda il caso di un concorso pubblico di un ente locale che aveva valutato le prove di esame in 21/30 e i titoli in 10/30...

La sentenza vuol dire che i titoli che valgono 10/30 incidono sul voto complessivo per 10/30 o equivalente. Il voto complessivo è costituito dalla somma dei titoli 10/30 + scritto + orale e infatti i titoli incidono per 10/30 sul voto complessivo.

Se io mangio 10/30 di una torta vuol dire che la torta è divisa in 30 parti (e quindi quel 30 è riferito solo alla torta) e me ne mangio 10, e anche quel 10 è riferito sempre e solo alla torta. Quindi se in matematica vuol dire che io mangio 10/30 di una torta il che significa che sia 10 che 30 sono riferiti sempre e solo alla torta, per quale motivo se dico che i titoli valgono 10/30 il 10 deve essere riferito al voto dei titoli mentre il 30 deve essere riferito al voto complessivo dei titoli + scritto + orale? La logica matematica vuole che non solo quel 10 è riferito ai titoli ma anche quel 30 di 10/30 è riferito solo ai titoli.
La sentenza vuol dire che...infatti, l'incidenza dei titoli ( e cioè l'incidenza di 10/30 dei titoli) sul punteggio complessivo finale (dato dai titoli di 10/30 più le prove di esame) è stata graduata direttamente dal legislatore, il quale all'art. 8 comma 2 del d.p.r. 487/94 ha previsto espressamente che per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente.

Quindi, il problema di graduare l'incidenza dei titoli e del relativo punteggio ( parla del punteggio sempre di 10/30 riferito solo ai titoli) sulla votazione complessiva finale ( e cioè i 10/30 dei titoli + scritto + orale) è stato risolto a monte direttamente dal legislatore che ha normativamente prefissato il limite invalicabile delle incidenza dei titoli ( 10/30) sulla valutazione complessiva.

Tradotto vuol dire che nella votazione complessiva tra titoli scritto e orale i titoli non possono superare il punteggio di 10/30. Per caso la sentenza ti dice quanto è il voto complessivo? NO, la sentenza ti dice solo che i titoli non possono incidere oltre i 10/30 del voto complessivo ottenuto sommando ai titoli anche le due prove di esame che per la logica della matematica devono per forza essere valutate in 21/30. E inoltre questa sentenza analizza un concorso che ha espresso (e dico io giustamente) le prove di esame in 21/30 e i titoli in 10/30.

Se poi mahila leggi bene cosa dice il CdS questo afferma che il legislatore del 94 inizia a parlare prima del concorso per esami all'art 7 e solo dopo del concorso per titoli ed esami all'art 8. Questo vuol dire che applicando insieme i due art 7 e 8 un concorso per esami è uguale a un concorso per titoli ed esami (come dice anche il CdS) con l'unica cosa in più dei titoli (10/30) che vanno sommati ai voti delle prove di esame. Quindi visto che un concorso per titoli ed esami contiene le stesse prove di un concoso per esami, (e come dice il CdS è uguale), per quale motivo il legislatore del 94 doveva dare al concorso per esami 21/30 e al concorso per titoli ed esami 7/10? Se le prove di esame di un concorso per esami e di un concorso per titoli ed esami, sono uguali, è ovvio che se al concorso per esami dell'art 7 assegno 21/30 logica vuole che anche al concorso per titoli ed esami attribuisco 21/30. Infatti l'art 8 al comma 3 del dpr 487/94 dice che le prove di esame di un concorso per titoli ed esami si svolgono secondo le modalità delle prove di esame di un concorso per esami. Perciò i titoli che valgono 10/30 incidono per 10/30 sul voto complessivo ottenuto dalla somma dei titoli di 10/30 + scritto + orale.

Inoltre visto che la giurisprudenza dice che il dpr 487/94 è uguale al dpr 686/57 vedi quano il dpr del 57 all'art 10 dava a titoli e cioè 5/10 (15/30) e per caso il 10 era il voto complessivo? NO perchè le prove di esame erano 7/10 (21/30) come scritto mediato e 6/10 (18/30)come orale. Poi il legislatore del 94 ha tolto 1 punti ai titoli che da 5/10 (15/30) sono passati a 4/10 (12/30) per darlo all'orale che da 6/10 (18/30) è diventato 7/10 (21/30). La differenza ai titoli tra 12/30 e 10/30 è di 2 punti ( equivalenti a 0,67 punti e cioè la differenza tra 4/10 e 3,33/10) che sono stati tolti.

Da: Mhaila 11/11/2013 16:32:35
scusami non offenderti pur avendolo riletto un paio di volte non ho capito bene quello che hai scritto, per mia colpa si intende sono troppo incasinata con i contratti. Comunque nulla quaestio. Non sta a me decidere, io ho parlato secondo la mia logica.  Tanto non sta a noi decidere no?  :)
Io ho un buon voto allo scritto 2 di punti e spero di prendere un voto discreto all'orale... tutto il resto è noia x ora!!

Da: b1978 11/11/2013 16:37:44
veramente la sentenza dice che in quel concorso sia le prove che i titoli erano valutati da 0 a 20 sessantesimi, con 60 come punteggio massimo totale per chi avesse preso 20 a tutte le prove e avesse avuto 20punti per i titoli (quindi stesso criterio che in questo concorso, con proporzione equivalente) - dice poi che in effetti l'altra interpretazione è possibile (quella per cui i titoli dovrebbero pesare al max il 12% e non il 30% sul punteggio complessivo) ma visto che la diversa interpretazione sarebbe risultata inutile ai fini dell'assunzione per il concorsista questo problema non è stato affrontato - alla fine si richiede tra l'altro una nota chiarificatrice all'autorità competente...

Da: ...trepuntini 11/11/2013 16:42:52
X mhaila si ma quello che tu linki alla fine è un parere di un normale ente. Se il legislatore del 94 voleva dare 1/3 diceva il voto complessivo è di 30 punti di cui 10 per i titoli e la cosa finiva li. Ma lui dice all'art 8 due commi molto importanti...

2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente;
3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

Per quale motivo il comma 3 non viene citato? questo comma 3 mica sta qui per nulla. E' il comma 3 che ti dice come si svolgono le prove di esame di un concorso per titoli ed esami e queste si svolgono come l'art 7 e cioè come quelle del concorso per esami.

Poi come ripeto la giurisprudenza dice questo...L'art. 8 del DPR n. 487/1994 del quale, con il motivo in trattazione si lamenta la violazione, rubricato " Concorso per titoli ed esami.", dispone testualmente....ecc ecc... Le richiamate norme ripetono, nella sostanza, in virtù dell'interpretazione giurisprudenziale che ne è stata data nel tempo, quanto in precedenza disposto dall'art. 10 del DPR n. 686/1957,

Adesso vai a vedere l'art 10 del dpr 686/57 e vedi in decimi quanto dava ai titoli...5/10 (15/30). Questo vuol dire che l'art 8 del dpr 487/94 è equivalente all'art 10 del dpr 686/57. E cmq per togliere ogni dubbio a questo punto è meglio chiederlo al legislatore del 94 che come detto ha scritto il suo dpr in base al dpr 686/57 e su questo dpr si deve interpretare la situazione. Inoltre questo dpr 686/57 parlava già per i concorsi per titoli ed esami di fare la media per le prove scritte cosa che il comune non ha fatto, e che poi ha perso davanti al Tar lazio.

Da: pepito13 11/11/2013 16:44:21
ECCOLO..... E' tornato il dott 3 puntini.....  Ci mancava !!!  ma ancora NON risponde alla domanda " a che pro fa tutto questo ? "
3 puntini  GIU' lLA MASCHERA ......

Da: Mhaila 11/11/2013 16:45:59
no, a parte che non è una sentenza comunque non conclude chiedendo una nota chiarificatrice all'autorità competente, ma con invito all'ente ad emanare un regolamento volto ad evitare contrasti nellìinterpretazione del DPR tra le SUE procedure concorsuali che per assurdo potrebbero essere tali da conferire ai titoli a volte un peso fino ad 1/3 a volte inferiore. Cioè ammette la problematica interpretativa del DPR e invita l'ente a porvi rimedio con proprio regolamento

Da: Mhaila 11/11/2013 16:47:53
No guarda qui non ci siamo proprio capiti.. lungi da me fare polemiche che non mi interessa di fare. Io non ho detto che quel parere è oro colato ho detto che coglie esattamente il problema interpretativo su cui dibattiamo.

Ma che è tutto questo fervore????

Da: ...trepuntini 11/11/2013 16:51:18
Ah pepito...Visto che ieri ti sei permesso di dire che io istigo le persone al ricorso, perchè non vai in procura a denunciarmi? Sai cosa significa istigare nel codice penale? Secondo te uno che scrive se i ricorsi ci sono va bene, e se non ci sono va bene uguale, vuol dire istigare? Uno che dice che ognuno può fare ciò che crede vuol dire istigare? Qui si discute. Poi se la procura non trova nulla di questo isitigare che dici tu, muoverò contro di te un risarcimento danni. Ma pensi veramente che sono nato ieri. Vai in procura e fai l'uomo se ci riesci, e vai a dire che io istigo a fare ricorso per far spendere i soldi o perchè ho avvocati con lo scopo di spillare i soldi alla gente. Vai che ti aspetto, poi dopo se non è come dici tu, pensi che non mi faccio risarcire da te? Hai detto che io istigo le persone. Non so se ti rendi conto della gravità.

Da: Mhaila 11/11/2013 16:52:36
Cioè a prescindere da dove stia la ragione mi pare innegabile che ci sia un problema interpretativo che parte dallo stesso DPR, già rilevato altrove... mi pare innegabile che ci siano bandi (tantissimi) su internet che interpretano 10/30 o equivalente come 1/3 del punteggio complessivo... mi pare innegabile che ci siano bandi, tantissimi che valutano proprio per questo motivo i titoli con un quoziente tipo sessantesimi e i voti della prova in altre unità proprio in virtù di questa interpretaz.. ionedove stia la ragione o il torto (se si può parlare in questi termini) di certo a me dirlo sinceramente.. io però ho notato che c'è un problema interpretativo molto comune

Da: Mhaila 11/11/2013 16:54:21
scusate ragazzi tolgo il disturbo non mi piace parlare così ne tanto meno litigare sui forum.. Un saluto! In bocca al lupo a tutti

Da: ...trepuntini 11/11/2013 16:55:49
X mhaila si si certo. Infatti quello che tu hai riportato non è una sentenza guridica ma solo un parere di un ente che alla fie anche lui ammette tale problematica. Cmq vedi alla fine la cosa da cui partire è che il dpr 487/94 e il dpr 686/57 sono le stessa identica cosa e da qui quello che ti volevo spiegare prima con quei calcoli e che forse tu non hai capito. Dai qui si deve partire...

L'art. 8 del DPR n. 487/1994 del quale, con il motivo in trattazione si lamenta la violazione, rubricato " Concorso per titoli ed esami.", dispone testualmente....ecc ecc... Le richiamate norme ripetono, nella sostanza, in virtù dell'interpretazione giurisprudenziale che ne è stata data nel tempo, quanto in precedenza disposto dall'art. 10 del DPR n. 686/1957,

In bocca al lupo per il tuo studio.

Da: peppapig73 11/11/2013 18:09:13
Per quanto riguarda il discorso dei titoli, scusate se vi ammorberò con un discorso molto lungo, ma ho sempre seguito le cose che sono state dette sui vari forum da Trepuntini e dai suoi sostenitori e le cose dette sono talmente tante ed imprecise che non riesco a fare un discorso più breve.
Concordo, come ho già detto, sul fatto che la parte iniziale dell'art. 3 del bando per 155 istruttori economici non è molto chiara laddove indica che "ai titoli servizio, cultura e vari non può essere attribuito un valore complessivo superiore ai 10/30", perché il problema è che non indica "RISPETTO A COSA?", creando il dubbio che essendo i titoli espressi in trentesimi mentre la prova scritta e orale espresse in decimi allora andrebbero rapportate anch'esse in trentesimi affinché sia adottata la stessa scala di valutazione (o viceversa).
In realtà ciò che realmente intende il bando si comprende solo se, come dice spesso il nostro amico Trepuntini, non ci fermiamo a questa prima parte e continuiamo a leggere perché poi lo stesso art. 3 del bando continua e dice:
-    ai titoli di servizio è attribuibile un punteggio massimo di 3/10;
-    ai titoli di cultura è attribuibile un punteggio massimo di 5/10;
-    ai titoli vari è attribuibile un punteggio massimo di 2/10;,
per un TOTALE (3/10+5/10+2/10) al max di 10/10 per i titoli.
Quindi anche i titoli sono espressi in decimi, come la prova scritta al max 10/10 e la prova orale sempre al max 10/10. Allora se facciamo la somma otteniamo: 10 (scritto)+10 (orale)+10(titoli)=30 punti che è il punteggio finale max raggiungibile.
Cosa se ne deduce? Che l'espressione "ai titoli servizio, cultura e vari non può essere attribuito un valore complessivo superiore ai 10/30", rispondendo alla domanda "rispetto a che cosa?", significa che i titoli possono pesare sul punteggio finale dato da 10(scritto)+10 (orale)+10 (titoli)=30 punti, per al max  1/3.
Infatti, in matematica dire 10/30 oppure 1/3 è la stessa identica cosa.
Il D.P.R. 487/1994, tanto amato da Trepuntini, non dice nulla di diverso rispetto al bando, infatti all'art. 8 comma 2 , che riguarda i "concorsi per titoli ed esami", dice testualmente:
"per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli".
Anche in questo caso, sempre come ci insegna Trepuntini, dobbiamo continuare a leggere l'art. 8  che al comma 4  ci dice:  "La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame".
Infatti, non capisco perché Trepuntini dice che l'art. 8 del dpr 487/1994 lo dobbiamo leggere insieme all'art. 7 che parla di un'altra cosa cioè dei "concorsi per esami" e non di quelli per "titoli ed esami" come nel nostro caso, se non al solo scopo di creare ulteriore confusione ed avvalorare la sua tesi.
Infatti, il richiamo dell'art. 8 comma 3 all'art. 7 riguarda le "MODALITA'" con le quali si svolgono le prove di esame, ma non la valutazione dei titoli e come si sommano i vari punteggi, perché questo ce lo dice solo l'art. 8, ripeto al comma 1 e 4.
Infatti, è molto più plausibile e logico leggere insieme il comma 1 con il comma 4 dello stesso art. 8 per capire che forse si sia ragionato in questi termini: "visto che le cose da sommare sono almeno tre (scritto, orale e titoli) e la scala minima per esprimerle è 10/10 (adesso non mi dite che avete mai visto una scala in 9/9 oppure 8/8), il punteggio complessivo per una scala minima di 10/10 è di 30 punti, per cui ai titoli non può essere attribuito un valore complessivo superiore 10/30 del punteggio finale (oppure se preferite 10 punti al max su un totale di 30 punti)"?
Anche la parola "equivalente" a 10/30 ha un significato, cioè ogni P.A. può liberamente usare una scala diversa da quella minima di 10/10 per valutare le prove e i titoli ma deve sempre rispettare per questi ultimi la proporzione di un 1/3 rispetto al punteggio complessivo, ovvero:
-    se esprime le prove in 20/20, i titoli non possono incidere per più di 20/60 del punteggio complessivo che è 60 (infatti se ci fate caso 20/60 ridotto ai minimi termini è sempre equivalente a 1/3);
-    se esprime le prove in 30/30, i titoli non possono incidere per più di 30/90 del punteggio complessivo (anche in questo caso sempre equivalente a 1/3);
-    etc.
Quindi la frase "equivalente a 10/30" significa:
                                                        20/60; 30/90;………..che equivalgono sempre a 1/3
Infatti, avete mai visto una frazione come quella indicata da Trepuntini: 3,33/10?
Io personalmente è la prima volta!
Ma tornando al precedente discorso, se moltiplichiamo il punteggio finale potenziale, dato da 10 (scritto)+10 (orale)+10 (titoli)=30 punti, per 1/3 otteniamo i famosi 10 punti al max per i titoli (1/3*30=10 punti). 
Stessa incidenza sul punteggio finale per al max 1/3 l'avranno anche lo scritto e l'orale, con la differenza che gli esami pesano, nel loro complesso, al max per 2/3 sul punteggio complessivo (1/3+1/3=2/3) mentre i tioli possono pesare al max per 1/3, con l'evidente conseguenza che il concorso non è affatto un concorso "per titoli ed esami" trasformato in uno per "soli titoli" in quanto le prove di esame hanno cmq un peso doppio rispetto ai titoli sul punteggio finale!!!
Volendo fare la controprova di quanto detto, a dimostrazione del fatto che le frazioni si usano non per calcolare le divisioni (es. 10/30=0,33 periodico), ma per rappresentare una parte rispetto a qualcosa otteniamo che:
1/3+1/3+1/3=3/3 che semplificando è uguale a 1 che rappresenta il totale di 30 punti che ognuno al max può ricevere come punteggio complessivo finale.
E dico al massimo non a caso, infatti se guardate la graduatoria dei titoli, la persona che ha avuto il punteggio massimo per i titoli, e che tra l'altro al momento è primo in una ipotetica graduatoria provvisoria, ha 5,7 punti.
Per raggiungere questo punteggio la persona in questione, sempre andando a prendere il bando, potrebbe essere in alternativa:
-    Plurilaureato (con una laurea attinente e una non attinente 2 + 1= 3 punti), con abilitazione professionale (1,5 punti) e con servizio a tempo indeterminato nel Comune di Roma per ipotizziamo 3 anni (0,40*3= 1,2 punti);
-    precario storico del Comune di Roma con 15 anni di servizio a tempo determinato (0,20*15=3 punti), una laurea attinente (2 punti), un titolo di specializzazione post-laurea non attinente (0,50 punti) e una pubblicazione attinente al profilo professionale oggetto di selezione di cui sia autore (0,20 punti);
-    lavoratore a tempo indeterminato del Comune di Roma da 7 anni (0,40*7= 2,8 punti) e che magari prima o durante si è preso una laurea attinente (2 punti) e 3 corsi di perfezionamento (0,30*3=0,90 punti) etc.;
e mille altre possibilità che richiedono comunque in tutti i casi una gran bella esperienza sia dal punto di vista culturale che professionale!
Ora dando anche un valore a quello che c'è scritto nel bando, perché dietro a questi numeri ci sono delle persone, in primo luogo nessuno e dico nessuno, stando al caso di specie della graduatoria 155 istruttori economici, ha avuto e potrà ricevere una valutazione dei titoli superiore a 1/3 del punteggio finale (10 punti), perché il MAX attribuito è ripeto, andate a controllare se volete, 5,7 punti.
In secondo luogo, se rapportassimo per assurdo tale punteggio in trentesimi, come dice Trepuntini, questo diventerebbe pari a 1,9 che, per un curriculum del genere, sarebbe quanto meno ridicolo in quanto equivalente a più di una laurea, abilitazione professionale, servizio a tempo indeterminato nel Comune per  3 anni, oppure precario storico dello stesso Comune da 15 anni con tanto di laurea, specializzazione e pubblicazione etc.
Ora, ricevere per un'esperienza del genere 1,9 punti su un totale di 30 a disposizione, non sarebbe una sperequazione, considerando che si tratta di un concorso per "titoli ed esami" e non per soli esami???
Infatti, se è vero che un "concorso per titoli ed esami" non deve attribuire dei punteggi ai titoli rispetto agli esami tali da renderlo "per soli titoli" è altrettanto vero che il punteggio attribuito agli esami rispetto ai titoli non deve rendere il concorso "per soli esami"!
Inoltre perché Trepuntini dice che il dpr 686/1957 e il dpr 487/1994 sarebbero identici in base all'elaborazione giurisprudenziale?
Lo saranno unicamente per il fatto che il dpr 686/1957 parla di media delle prove scritte nell'ipotesi in cui il bando ne preveda più di una. Ipotesi quest'ultima, che non essendo presa in considerazione dal dpr 487/1994, avrà indotto la giurisprudenza a riferirsi al precedente dpr per trovare una soluzione ad una controversia.
Non penso invece che la giurisprudenza possa aver fatto una tale similitudine tra il dpr 686/1957 e il dpr 487/1994 per quanto riguarda la valutazione dei titoli. In primo luogo perché il DPR 487/1994 è successivo al 686/57 ed inoltre perché dicono due cose diverse. Infatti, il legislatore del 1994 ha detto max "10/30" ai titoli,  invece quello del '57 ha detto "5/10". Ora, visto che uno equivale a 1/3 e l'altro a 1/2 come potrebbe la giurisprudenza dire una cosa del genere?
Dobbiamo pensare che anche il legislatore del '94 e il TAR devono andare da un bravo prof. di matematica?
Questa semmai è una interpretazione di Trepuntini e sulla quale magari spera che debba pronunciarsi la giurisprudenza!
Ultima cosa:
La sentenza che Trepuntini ha detto in un forum di andare a controllare a questo indirizzo: http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203/2012/201203688/Provvedimenti/201304265_01.XML  e che lui reputa attinente al concorso in questione, non credo che possa riferirsi al nostro caso.
Infatti, nel caso in esame posto all'attenzione del TAR, il bando prevedeva una clausola di sbarramento che, cito testualmente:  "individuava un minimo di 21 punti su 30 nella valutazione dei titoli. Tale limite appare illogicamente sproporzionato in relazione al punteggio complessivo previsto per le prove (totale di 300) né è sorretto da idonea motivazione, tanto da avere dato luogo ad una sostanziale selezione per soli titoli, come risulta in concreto dall'esito della procedura che ha visto solo 24 aspiranti, su 594 domande, ammessi alle prove ".
Nel caso del bando per 155 istruttori economici, in primo luogo il Comune non ha posto un limite alla partecipazione al concorso impedendo anche a chi non avesse titoli di partecipare, né tanto meno ha previsto un punteggio minimo per accedervi, come invece aveva fatto l'ISTAT nel caso della predetta sentenza. Inoltre nel nostro caso non è stato neanche imposto un limite di 21/30 nella valutazione dei titoli  rispetto al punteggio finale, ma di 10/30 del punteggio finale che, oltre ad essere ben al di sotto rispetto al caso della sentenza (quasi la metà), è perfettamente in linea con quanto indicato nel dpr 487/1994.
Quindi non vedo in cosa ci sarebbe un precedente giurisprudenziale! in questa sentenza infatti ai titoli veniva dato circa lo stesso peso che nel bando per 155 istruttori economici del Comune di Roma viene dato alle prove d'esame (max 20/30).
Il principio che la sentenza in oggetto vuole sancire è che nei concorsi "per titoli ed esami" nei criteri di distribuzione del punteggio non solo non deve essere data una illogica prevalenza dei titoli ma anche delle prove di esame rispetto al punteggio finale, trasformando così il concorso in uno "per soli titoli" oppure in uno "per soli esami".
A tal proposito, cito testualmente quanto riportato nella motivazione della sentenza:
Il Collegio ritiene che laddove sia prevista una prova concorsuale per titoli ed esami, la distribuzione di punteggio all'interno debba essere proporzionata e idonea a selezionare un numero idoneo di candidati senza che possa essere individuata, con la concreta applicazione dei criteri di distribuzione del punteggio, una illogica prevalenza DEI TITOLI O DELLE PROVE, così da trasformare il concorso, solo formalmente per entrambe le tipologie di prove, PER SOLI TITOLI O PER SOLI ESAMI.
Infine, quello che vorrei segnalare a tutti è che la sentenza presa come riferimento da Trepuntini , termina in questo modo:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi ed i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
1) dispone la riunione dei due ricorsi;
2) accoglie in parte i ricorsi e i motivi aggiunti nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il Bando di concorso in parte qua, come specificato in motivazione, e la graduatoria definitiva.
Ora, visto che Trepuntini reputa questa sentenza, un precedente giurisprudenziale, mi dovete spiegare perché lui e chi segue le sue teorie, continuano a dire su tutti l forum che (qualora avessero ragione), il TAR non annullerebbe niente e si metterebbe a riscrivere la graduatoria, visto che in questo caso il TAR, non solo annulla il bando di concorso, ma anche la graduatoria definitiva????
Nel nostro caso infatti, ammesso e non concesso che si possa avere un esito del ricorso di questo tipo, chi potrebbe mai avere un interesse a presentare un ricorso al TAR, sia esso un idoneo o un vincitore che vuole salire in graduatoria?
L'unico a trarne un effettivo vantaggio sarebbe solo qualche avvocato senza scrupoli che, non per amore della giustizia, ma del proprio portafoglio porterebbe avanti una causa del genere!
Queste informazioni infatti, bisognerebbe spiegarle con attenzione a un potenziale cliente se si agisse con correttezza e buona fede! Perché facendo ricorso, un idoneo potrebbe diventare vincitore…..Si, aggiungo io, di una graduatoria annullata e di un bando di concorso annullato, trasformando il concorso in questione da: concorso per 155 vincitori + altri circa 445 idonei, in uno per circa 600 PERDENTI!!!!!!
Oppure, se preferite per 600/600 PERDENTI!!!

Da: aboca 11/11/2013 19:30:23
Complimenti a peppapig73 per l'ottima e scorrevole analisi della questione titoli. In ogni caso per tutti quelli che volessero imbarcarsi in ricorsi sui titoli basterà aspettare la sentenza del primo dei ricorsi presentati, non ricordo per quale dei concorsi comunali. Gli altri si accoderanno nel bene e nel male e sapranno cosa li attende in caso di... E grazie a questo forum ci sarà da mangiare per un solo avvocato e per un solo ricorso sui titoli. Alla grande!

Da: pepito13 11/11/2013 19:43:07
3 ( tre ) puntini.....dopo un periodo di relativo silenzio hai rialzato la testa ( senza peraltro gettare la maschera ) Come mai ? Forse l'avvicinarsi della conclusione di alcuni concorsi ..ti stimola ??  Ed ecco che riesce prepotente l'avvocato che c'e' in te........parli di procura , di risarcimento ecc......Falla finita e dicci realmente chi sei e cosa ti porta ad impegnarti tanto con le tue dotte disquisizioni su questi forum.....se non sei un concorsista

Da: flamio 11/11/2013 20:13:58
guardate un pò:
http://www.vigileamico.it/concorsi/piano_occupazionale_roma.pdf
TRA LE POSTILLE NELLE ULTIME PAGINE SI LEGGE CHE SI PROCEDE ALL'ASSUNZIONE DEI VINCITORI PRIVILEGIANDO LE PROCEDURE SENZA PROBLEMI DI CONTENZIOSO ????

Da: ...trepuntini 11/11/2013 20:32:33
Carissima io ti ho spiegato come il legislatore del 94 ha scritto il suo dpr 487/94. Il dpr 487/94 è nato dal dpr 686/57 tanto che alcuni comuni danno ai titoli 15/30 (5/10) , allo scritto mediato 21/30 (7/10) e all'orale 6/10 (18/30) appunto perchè se un comune vuole fare il suo bando in base al dpr 686/57 la giurisprudenza lo dichiara uguale al dpr 487/94. Tu ti devi domandare poche cose. Per quale motivo il legislatore del 57 ha dato ai titoli in decimi perche i voti erano tutti in decimi, 5/10 e non 7/10 9/10 o 10/10 come ha fatto il comune di roma.
Altra cosa il legisaltore del 94 come avevevo detto io tempo fa prima della sentenza del CdS ha parlato prima dell'art 7 e poi dell'art. 8, e questo vuol dire che all'art 8 non avrebbe avuto senso per quando riguarda lo svolgimento delle prove di esame e le modalità con i relativi punteggi differenziarsi dall'art 7 e quindi dal concorso per esami. Infatti il CdS dice una cosa semplice e cioè che un concorso per esami è uguale a un concorso per titoli ed esami e secondo te per quale pazzo motivo il legislatore del 94 doveva dare 21/30 ai concorso per esami e 7/10 ai concorsi per titoli ed esami. Tu non puoi ritenere diversi questi due tipi di concorsi perchè le prove i voti le modalità ecc per i principi di imparzialità devono essere fra loro uguali e l'unica cosa in più sono i titoli che vanno sommati alle prove di esame, solo questo.
Tu non devi dire che la giurisprudenza non può ritenere il dpr 686/57 equivalente al dpr 487/94 se il legisltore del 94 ha scritto il suo dpr poi grazie a quello del 57.

Come fai a dire...Inoltre perché Trepuntini dice che il dpr 686/1957 e il dpr 487/1994 sarebbero identici in base all'elaborazione giurisprudenziale? Ma non lo dico solo io...

L'art. 8 del DPR n. 487/1994 del quale, con il motivo in trattazione si lamenta la violazione, rubricato " Concorso per titoli ed esami.", dispone testualmente....ecc ecc comma 1 2 3 e 4... Le richiamate norme ripetono, nella sostanza, in virtù dell'interpretazione giurisprudenziale che ne è stata data nel tempo, quanto in precedenza disposto dall'art. 10 del DPR n. 686/1957... lo leggi o no cosa dice il Tar lazio in un'altra sua sentenza???

Io capisco che l'art 8 del dpr 487/94 e l'art 10 del dpr 686/57 sono la stessa cosa. Poi ti ho spiegato che il legisaltore del 94 ha tolto 1 punto ai titoli di 5/10 che sono diventati 4/10 (12/30) ed è stato messo all'orale che da 6/10 è diventato 7/10. Il comune secondo me in decimi doveva dare 3,33/10 (10/30) e caso strano si avvicina ai 4/10 (12/30) di sopra con una differenza tra 4/10 e 3,33/10 di 0,67 punti che il legislatore del 94 ha tolto cosi da avere 3,33/10 e cioè 10/30. Capito come è nato il dpr del 94 dal dpr del 57? Come vedi i numeri tornano.

Poi un altra cosa il comune nel bando all'art 3 dice i titoli bla bla 10/30 ok? poi alla fine facendo la somma tra i vari punteggi dei titoli abbiamo 10/10. Ma scusa questi titoli sono 10/30 o 10/10? Cioè il 30 nel primo caso è il voto complessivo tra titoli scritto e orale mentre nel secondo caso è solo per i titoli? Eppure sappiamo che in matematica se diciamo ho mangiato i 10/30 di una torta io so che sia 10 che 30 appartengono solo alla torta e quindi perchè se devo dire ho mangiato 10/30 di titoli oppure dico per i titoli ecc ecc 10/30 il 10 deve essere dei titoli e il 30 di altro? perchè il 30 non è figlio sempre dei titoli? Semmai il comune se voleva fare 1/3 doveva fare come fanno tanti bandi e dire che la commissione dispone di 30 punti di cui 10 punti per i titoli 10 per lo scritto e 10 per l'orale, questo doveva fare e allora si che era 1/3, e quindi semmai si è sbagliato il comune. Ma non può prima scrivere che per i titoli si da 10/30 e poi dopo mi dice per i titoli avremo 10/10 e questo con l'esempio della torta in matematica non si può accettare. Se io dico che tu vali (senza offesa eh) 10/30 vuol dire che sia 10 che 30 appartengono a te e solo a te.

Poi tu dici...Infatti, non capisco perché Trepuntini dice che l'art. 8 del dpr 487/1994 lo dobbiamo leggere insieme all'art. 7 che parla di un'altra cosa cioè dei "concorsi per esami" e non di quelli per "titoli ed esami" come nel nostro caso, se non al solo scopo di creare ulteriore confusione ed avvalorare la sua tesi.
Infatti, il richiamo dell'art. 8 comma 3 all'art. 7 riguarda le "MODALITA'" con le quali si svolgono le prove di esame, ma non la valutazione dei titoli e come si sommano i vari punteggi, perché questo ce lo dice solo l'art. 8, ripeto al comma 1 e 4.

Facciamo finta che non lo dico io, ma queste cose sono state dette sia dal Tar che dal CdS che per i concorsi per titoli ed esami i due art 7 e 8 vanno fusi insieme, appunto perchè l'art 7 parla della prove di esame, e cioè quanto dare 21/30 come si svolgono ecc (art 8 comma 3 che tu non puoi ignorare) mentre l'art 8 parla dei titoli di 10/30. Quindi questi due art 7 e 8 vanno usati insieme anche nei concorsi per titoli esami anche perchè se a me il CdS mi dice che questi due concorsi per esami e per titoli ed esami sono uguali perchè il legislatore del 94 doveva dare 21/30 e all'altro 7/10? Non avrebbe senso e se lo faceva differiva i due tipi di concorsi che hanno tutto in comune compreso i voyi, ma l'unica cosa sono i titoli che vanno sommati ai voti già decisi nel concorso per esami nell'art 7.

Da: piersi  -banned!-11/11/2013 20:56:10
Le assunzioni partiranno dal 2015. I titoli saranno lasciati con le attuali valutazioni. Sarà corretta solo la media dei due scritti invece della somma. Non vi fate prendere in giro. Se poi vi piace, continuate a dare retta a discorsi tirati per i capelli.

Da: ...trepuntini 11/11/2013 20:56:24
X peppapig 73...tu mi dici...Infatti, non capisco perché Trepuntini dice che l'art. 8 del dpr 487/1994 lo dobbiamo leggere insieme all'art. 7 che parla di un'altra cosa cioè dei "concorsi per esami" e non di quelli per "titoli ed esami" come nel nostro caso, se non al solo scopo di creare ulteriore confusione ed avvalorare la sua tesi.


Questo era quello che avevo scritto io a febbraio 2013...e quindi prima dell'ultima sentenza del CdS ad ottobre 2013 che ti dice come sia importante leggere nei concorsi per titoli ed esami i due art 7 e 8.

Da: ... 25/02/2013 17.39.49

Un concorso per titoli ed esami nasce da un concorso per esami. Infatti il legislatore al concorso per titoli ed esami se ci fai caso non mette nessuna votazione per le prove scritte ma inserisce solo il voto per i titoli e cioè i 10/30. Quindi vuol dire che per lui le prove di esame di un concorso per titoli ed esami sono valutate come in un concorso per esami e cioè 21/30, appunto perchè un concorso per titoli ed esami deriva da un concorso per esami con l'aggiunta in più dei titoli. Se era come dici te e cioè i 30 punti dovevano essere ripartiti in 10 punti ciscuno per prima cosa il legislatore lo avrebbe dovuto specificare ma per non specificarlo, per lui valgono i 21/30, e seconda cosa crei automaticamente una violazione di imparzialità cioè differisci un concorso per esami da un concorso per titoli ed esami, quando sappiamo che un concorso per esami e uno per titoli ed esami come struttura sono uguali, l'unica cosa in più sono i titoli. 

E POI...

Da: ... 25/02/2013 17.51.12
Guarda come il legislatore spiega bene e con ordine. Prima nel dpr 487/94 all'art 7 parla del concorso per esami e quindi che le prove di esame valgono 21/30 o equivalente, poi in ordine all'art 8 parla del concorso per titoli ed esami dove aggiunge solo poche cose ma 2 soprattutto importanti: 1) non mette le votazioni per le prove di esame, e il che vuol dire che per lui valgono le votazione di 21/30 date al concorso per esami 2) aggiunge solo la voce dei titoli  dicendo 10/30 o equivalente ma soprattutto guarda cosa dice all'art 8 comma 3? Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

Adesso peppaping 73 leggi quello che dice il Consiglio di Stato ad ottobre 2013 sull'applicazione dei due art 7 e 8...

In primo luogo perché il legislatore, nel dettare la seconda disposizione (articolo otto quarto comma) per i concorsi per titoli ed esami , non poteva certo ignorare quanto già disposto nella disposizione immediatamente precedente per i concorsi per esami ( articolo sette terzo comma ) .

Capito peppaping73??? nei concorsi per titoli ed esami non si può ignorare quanto spiegato nell'art 7 riferito al concorso per esami. Quindi tutto quello che vale per l'art 7 vale anche per l'art 8.

Ne consegue che, non essendo stato espressamente inserito nell'articolo 8, 4° comma, la modalità di calcolo del voto complessivo riportato nelle prove d'esame (da sommare al punteggio dei titoli), deve ritenersi che implicitamente si sia fatto riferimento alla modalità di calcolo analiticamente ed espressamente prevista nella precedente disposizione.

Capito? ne consegue che non essendo stato espressamente inserito nell'art 8, quello che vale per il concorso per esami vale anche per il concorso per titoli ed esami...io avevo scritto...1) Se era come dici te e cioè i 30 punti dovevano essere ripartiti in 10 punti ciscuno, per prima cosa il legislatore lo avrebbe dovuto specificare ma per non specificarlo, per lui valgono i 21/30, e seconda cosa crei automaticamente una violazione di imparzialità cioè differisci un concorso per esami da un concorso per titoli ed esami,

In secondo luogo, perché una eventuale differenziazione del criterio di valutazione delle medesime prove scritte sarebbe irrazionale, atteso che l'unica differenza tra il concorso per titoli ed esami e quello per soli esami è data dall'aggiunta del punteggio per i titoli, rimanendo entrambe strutturate su prove scritte ed orali.

Quindi peppaping 73 un concorso per titoli ed esami e un concorso per esami per quanto riguarda le prove di esame e i loro calcoli  ecc sono uguali. Quello che è scritto nell'art 7 del concorso per esami (21/30 ed altro che trovi nell'art 7) vale anche per l'art 8 dei concorsi per titoli ed esami con l'aggiunta in più dei titoli che valgono 10/30. E questa è una sentenza che dimostra ancora di più l'errore del comune perchè lui ha guardato solo l'art 8 come fai tu, appunto perchè doveva fare i concorsi per titoli ed esami e da li è nato il problema delle medie mancate alle due prove scritte e quello dei titoli. Tu non puoi lasciare per strada nel tuo ragionamento l'art 7, mi spiace, e quindi nei tuoi calcoli inserisci anche l'art 7 del dpr 487/94.

Da: ...trepuntini 11/11/2013 21:00:56
X piersi nei concorsi di cat D se si fa la somma i titoli hanno meno peso, perchè ci sono 3 prove di esame, ma se dopo fai la media (come va appunto fatta per legge) i titoli acquistano più peso perchè le prove di esame sono 2, scritto mediato unico e orale. Qui sono calcolati male sia la somma dove si fa la media, sia i titoli che devono avere il giusto peso per cui si discute.

Da: piersi  -banned!-11/11/2013 21:12:03
Il giusto peso dei titoli è quello dei bandi. Anche se con la media degli scritti. Non sta scritto da nessuna parte quello che dici tu. Sarà che a me non piace coglionare la gente. Anche se qui siamo tutti maggiorenni e vaccinati. Puoi insistere quanto vuoi con i tuoi ragionamenti. Non c'è niente da fare. Nessun giudice metterà bocca sui titoli.

Da: peppapig73 11/11/2013 22:00:16
Io ho scritto questo:
Infatti, il richiamo dell'art. 8 comma 3 all'art. 7 riguarda le "MODALITA'" con le quali si svolgono le prove di esame, ma non la valutazione dei titoli e come si sommano i vari punteggi, perché questo ce lo dice solo l'art. 8, ripeto al comma 1 e 4.
Infatti, è molto più plausibile e logico leggere insieme il comma 1 con il comma 4 dello stesso art. 8 per capire che forse si sia ragionato in questi termini: "visto che le cose da sommare sono almeno tre (scritto, orale e titoli) e la scala minima per esprimerle è 10/10 (adesso non mi dite che avete mai visto una scala in 9/9 oppure 8/8), il punteggio complessivo per una scala minima di 10/10 è di 30 punti, per cui ai titoli non può essere attribuito un valore complessivo superiore 10/30 del punteggio finale (oppure se preferite 10 punti al max su un totale di 30 punti)"?
Dove sarebbe la violazione del principio di imparzialità, visto che è lo stesso legislatore del '94 che rubrica l'art.7 "concorso per esami" e l'art.8 "concorso per titoli ed esami" e quindi a differenziarli ??
Mi fai proprio ridere, rigiri le cose in modo tale da attribuire alle persone cose che non hanno mai detto...hai letto per caso Schopenhauer in "L'arte di ottenere ragione"??
Oppure il tuo scopo è quello di impedire con le tue risposte che altre persone possano leggere quello che è stato scritto da altri e che magari appare molto più logico delle tue assurde teorie!!!
Poi sono curiosa di sapere....non hai nulla da replicare sulla sentenza che hai detto di controllare al link http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203/2012/201203688/Provvedimenti/201304265_01.XML?
Mi piacerebbe sapere cosa inventerai questa volta per giustificare il fatto che il TAR ha annullato sia il bando che la graduatoria definitiva...aspetto ansiosa la tua risposta:-))))

Da: ...trepuntini 11/11/2013 22:14:31
Scusa e per modalità cosa intendi? perchè dare i punteggi non è una modalità? in che modo vengono dati i punteggi nei concorsi per titoli ed esami? con le stesse modalità dell'art 7.

Se ti faccio ridere è un tuo problema, ma perchè non capisci. La violazione dell'imparzialità sta che se il comune applica solo l'art 8 e lascia per strada l'art 7 vuol dire che lui differisce un concorso per esami da un concorso per titoli ed esami quando invece la mdalità di svolgimento del concorso per esami dell'art 7 e per modalità si intende tutto quello che è scritto nell'art 7 compresi i voti vale anche per l'art.8. L'unica cosa in più sono i titoli di cui al comma 2 che vanno sommati.

Dal momento che tu mi dici che " mi piacerebbe cosa inventerò" bhe che cosa ci parli con me se io invento? Anche il CdS ti ha detto...In secondo luogo, perché una eventuale differenziazione del criterio di valutazione delle medesime prove scritte sarebbe irrazionale, atteso che l'unica differenza tra il concorso per titoli ed esami e quello per soli esami è data dall'aggiunta del punteggio per i titoli, rimanendo entrambe strutturate su prove scritte ed orali... e poi io invento? Leggi bene la sentenza del Tar invece di dire a me che invento...e analizza perchè il tar annulla la graduatoria e il preciso motivo che è scritto nella sentenza, cosa che non riguarda questi concorsi di roma.

Da: ...trepuntini 11/11/2013 22:19:11
Scusa e per modalità cosa intendi? perchè dare i punteggi non è una modalità? in che modo vengono dati i punteggi nei concorsi per titoli ed esami? con le stesse modalità dell'art 7.

Se ti faccio ridere è un tuo problema. La violazione dell'imparzialità sta che se il comune applica solo l'art 8 e lascia per strada l'art 7 vuol dire che lui differisce un concorso per esami da un concorso per titoli ed esami quando invece la mdalità di svolgimento del concorso per esami dell'art 7, e per modalità si intende tutto quello che è scritto nell'art 7 compreso i voti, vale anche per l'art.8. L'unica cosa in più sono i titoli di cui al comma 2 che vanno sommati, tutto il resto è uguale.

Dal momento che tu mi dici che " mi piacerebbe cosa inventerai" bhe che cosa ci parli con me se io invento? Anche il CdS ti ha detto...In secondo luogo, perché una eventuale differenziazione del criterio di valutazione delle medesime prove scritte sarebbe irrazionale, atteso che l'unica differenza tra il concorso per titoli ed esami e quello per soli esami è data dall'aggiunta del punteggio per i titoli, rimanendo entrambe strutturate su prove scritte ed orali... e poi io invento? Leggi bene la sentenza del Tar invece di dire a me che invento...e analizza perchè il tar annulla la graduatoria e il preciso motivo che è scritto nella sentenza, cosa che non riguarda questi concorsi di roma.

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