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Polizia Penitenziaria - 271 VICE ISPETTORI -
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| Da: Fammi il piacere | 24/04/2012 12:40:43 |
| Ma che ti dispiace, come Ho già avuto modo di dirvi che dovete fare tanti ricorsi, lo stato ha bisogno di soldi su avanti uno alla volta e senza spingere | |
| Da: X fdsfds | 24/04/2012 12:42:19 |
| poverino.. molto presto la tua idoneità verrà staffilata dalla inesorabile mannaia del Tar che si abbatterà su di te! | |
| Da: Fammi il piacere | 24/04/2012 12:44:40 |
| Buuuuuuuuuuuuuuuuuui!!!!!!!! | |
| Da: i 40 ricorsisti | 24/04/2012 12:49:04 |
| preparatevi, per voi idonei sta per arrivare il giorno del giudizzio! | |
| Da: fdsfds | 24/04/2012 12:49:57 |
| ahahahha si, sicuramente ,agahahahah. che bella giornata, oggi vado a mare a correre, perchè sono felice. comunque per quel tipo mi dispiace perchè quel poveretto è stato abbindolato magari da quelli che qui incalzano a fare ricorso con i soldi degli altri e dall'avvocato, forse incompentente, che non lo ha sconsigliato... magari lui era convinto di avere ragione, un ingenuotto sprovveduto, un allocco che adesso ha imparato la lezione di non sprecare i soldi. Ma se li ha buttati così forse ce ne aveva tanti, fatti suoi. | |
| Da: ringo | 24/04/2012 12:50:48 |
| Ragazzi affrettatevi,il Tar ha fame!!!! | |
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| Da: giudice del fdsfds | 24/04/2012 12:55:37 |
| Da: giudice del TAR (fdsfds) | 24/04/2012 12:56:42 |
| devo comprare la pelliccia a mia moglie, prego affrettarsi per i ricorsi, offerte speciali per i primi 10 allocchi ahahahaha | |
| Da: ........... | 24/04/2012 13:01:54 |
| poveri idonei, ancora non hanno capito che la commissione è illeggittima e quondi anche la loro idonietà è illeggittima! | |
| Da: zac | 24/04/2012 13:02:40 |
| ragazzi, la lama della commissione mi ha tagliato l'uccello e ora sto zitto | |
| Da: fdsfds | 24/04/2012 13:05:48 |
| si, lo abbiamo capito, però devi fare ricorso per farlo valere... dai fallo! fai l'uomo e non il pagliaccio, vai dall'avvocato e fai ricorso! COSI' CI FACCIAMO TUTTI GRAN RISATEEE ahahahahhahaah . spendili i tuoi soldi. io invito tuti a fare ricorso, questo vi sarà da lezione per la vita.se volete vi do anche dei consigli su come si fanno, anzi, chiedeteli a quello che è stao condannato a pagare le spese , hahaha.,lui sa benissimo come si fa!!!! vi rimetto il link, perchè mi diverte ahahah vado al ristorante a festeggiare, addio allocchi http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%201Q/2012/201200042/Provvedimenti/201201029_01.XML | |
| Da: ringo | 24/04/2012 13:28:24 |
| UNA BELLA NOTIZIA PER GLI IDONEI,UN Pò PIù BRUTTA PER COLORO CHE INTENDONO FARE RICORSO: SUL SITO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA è VISIBILE IL PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE DEL CONCORSO PER 31 FUNZIONARI AMMINISTRATIVI PRESSO I VARI TAR. LA COSA PARTICOLARE è CHE COME PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE è STATO NOMINATO UN CONSIGLIERE IN PENSIONE!!!! GUARDATE TUTTI: http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/nomina_presidente_commissione.pdf PER UN CONCORSO AL TAR è STATO NOMINATO UN MEMBRO IN PENSIONE. QUESTA è LA PROVA CHE LA COMMISSIONE è LEGITTIMISSIMA! | |
| Da: Fammi il piacere | 24/04/2012 14:10:04 |
| Ma non dire niente, fate ricorso su fate ricorso che gli avvocati aspettano io vi dico provate si buttano tanti soldi che male c'e', parlate con mister sappe o mister osapp loro hannO dei buoni avv, vi raccomando riproponetelo non vi arrendete subito | |
| Da: ringo | 24/04/2012 14:19:11 |
| RICORRETE GENTE,RICORRETE!!!! | |
| Da: AvvocatoSuperstar | 24/04/2012 14:24:12 |
| Una bella notizia per te: quel decreto di nomina è stato annullato da un ricorso. Leggi prima di scrivere minkiate. | |
| Da: ringo x AvvocatoSuperstar | 24/04/2012 14:29:16 |
| Che cazzo dici???Connetti prima il cervello e poi il computer prima di scrivere!! Ricorri e sbrigati,i primi 10 ricorsi al tar sono gratis!!!! | |
| Da: AvvocatoSuperstar | 24/04/2012 14:38:17 |
| HANNO ANNULLATO UNA COMMISSIONE PERCHE' UNO DEI MEMBRI ERA IN QUIESCENZA, FIGURIAMOCI IL PRESIDENTE! 3. La sentenza n. 1218/07 del Consiglio di Stato. Nella recente sentenza 12 marzo 2007, n. 1218, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato, è stata chiamata a risolvere la questione concreta circa la possibilità che un dirigente di seconda fascia dell'amministrazione statale (nella specie, del Ministero degli Affari Esteri), in stato di quiescenza, possa essere nominato componente di commissione esaminatrice del concorso per l'accesso alla dirigenza, a titolo di "esperto di comprovata qualificazione" nella materia oggetto di prova (nella specie, Diritto amministrativo). In particolare, le questioni poste all'attenzione della quarta sezione del Consiglio di Stato, sono sostanzialmente tre: a) se l'art. 4 , co. 3, D.P.R. n. 272 cit. consenta di ricomprendere nella categoria residuale degli esperti di comprovata qualificazione soggetti in rapporto di servizio con la P.A. che non appartengono alle categorie tipizzate (dirigenti di amministrazioni pubbliche di prima fascia e professori di prima fascia di università pubbliche e private, fermo restando che sono sicuramente nominabili, a titolo di esperti, i soggetti individuati dalla norma per ricoprire la carica di presidente); b) in caso di risposta affermativa, quali siano le concrete esperienze professionali, culturali e scientifiche ulteriori che debba possedere il nominando e quale sia l'ambito della discrezionalità esercitabile dall'amministrazione; c) se il personale dirigenziale non appartenente alla prima fascia e collocato in quiescenza e dunque estraneo all'amministrazione al momento della nomina, possa essere considerato come esperto di comprovata qualificazione senza essere in possesso di oggettivi ulteriori titoli rispetto alla semplice esperienza professionale maturata nell'esercizio dei compiti propri. La sezione, rispettando fedelmente il dato normativo, ritiene preliminarmente che l'amministrazione non possa nominare un dirigente di seconda fascia, quale esperto di comprovata qualificazione, nell'ipotesi che sia all'attualità legato da un rapporto di servizio con la P.A., stante l'espressa tipizzazione di categorie professionali operata dall'art. 4, co. 3, D.P.R. n. 272 cit. Per il caso, specificamente oggetto di controversia, del dirigente di seconda fascia in stato di quiescenza nominato componente di commissione di concorso per l'accesso ai ruoli dirigenziali occorre, secondo i giudici di Palazzo Spada, che quest'ultimo possieda titoli ulteriori (di carattere accademico, scientifico ovvero comprovato da pubblicazioni pertinenti le materie oggetto delle prove concorsuali) rispetto a quelli discendenti dal mero esercizio pregresso delle funzioni inerenti la qualifica di dirigente di seconda fascia. | |
| Da: AvvocatoSuperstar | 24/04/2012 14:40:16 |
| ECCO UN'ALTRA SENTENZA DI ANNULLAMENTO COMMISSIONE PER PRESENZA DI MEMBRI E PRESIDENTE IN QUIESCENZA Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 04/06/2008 n. 2629 d.lgs 163/06 Articoli 84 - Codici 84.1 In considerazione di quanto disposto dall'art. 84 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Tenuto conto della chiara lettera della norma in parola, non è consentito chiamare a far parte di una commissione di gara un magistrato ordinario in quiescenza, ancorché in ipotesi particolarmente esperto nel peculiare settore di cui trattasi, dal momento che tale categoria non è contemplata dalla norma stessa. D'altro canto, il rinvio del primo comma del ripetuto art. 84 al "regolamento" non autorizza a subordinare a quest'ultimo l'operatività della normativa in parola, giacché tale rinvio si riferisce testualmente non già alla composizione delle commissioni giudicatrici, dettagliatamente ed esaustivamente posta dai commi successivi, ma alla disciplina delle modalità secondo le quali la commissione deve operare. | |
| Da: AvvocatoSuperstar | 24/04/2012 14:42:35 |
| E VAI CON LE SENTENZE DI ANNULLAMENTO COMMISSIONI: 21 mar 2012 - presente) ha dichiarato illegittimo il "Bando PUC 2, - O.G.R. n. ... Commissione che doveva sovraintendere al bando in quanto lo stesso si trovava in stato di quiescenza per raggiunti limiti di età ... | |
| Da: AvvocatoSuperstar | 24/04/2012 14:43:49 |
| E VAI CON LE SENTENZE DI ANNULLAMENTO COMMISSIONI: PALERMO - Ma non è tutto. Prosegue ancora Borghesi: "Interrogazioni parlamentari precedenti (n. 4/03797 del 30 maggio 2007, n. 4/04437 del 19 luglio 2007 dell'onorevole Rino Piscitello e n. 4/02606 del senatore Bartolo Fazio) avevano già denunciato la grave difformità e disomogeneità di giudizio, la disparità di trattamento nonché, ancora più grave, l'illegittima composizione della commissione esaminatrice in Sicilia, in Liguria ove è stato violato l'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 194, n. 487, il quale afferma che "l'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso"; un componente della commissione giudicatrice in Sicilia e in Liguria risulta essere in quiescenza dal 2002 e dunque oltre il periodo consentito dal decreto del Presidente della Repubblica citato e quindi incompatibile con la funzione richiesta." | |
| Da: AvvocatoSuperstar | 24/04/2012 14:44:23 |
| Ne servono altre o bastano per far tacere i presunti idonei? | |
| Da: AvvocatoSuperstar | 24/04/2012 14:47:47 |
| il TAR della Liguria ha accolto il ricorso principale dell'interessato (numero di registro generale 190 del 2007) con cui il ricorrente si riteneva leso, ai fini dell'esito del corso-concorso, sulla base dell'illegittima composizione della commissione nominata ai sensi dell'articolo 8 del bando e dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2001, n. 341; la decisione del TAR ha disposto l'annullamento di tutti gli atti del procedimento - a partire dalla nomina della commissione giudicatrice - in conseguenza della violazione dell'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il quale prevede che «... il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi in oggetto. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita (...), qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso...»; un membro della commissione esaminatrice della regione Liguria è risultato essere a collocamento a riposo oltre il periodo consentito dal decreto del Presidente della Repubblica citato e quindi incompatibile con la funzione richiesta; | |
| Da: ........... | 24/04/2012 14:50:02 |
| povero avvocato illuso.. i casi da te indicati sono diversi dal nostro... ci tieni tanto fare questa figuraccia? fatti avanti! | |
| Da: AvvocatoSuperstar | 24/04/2012 14:53:28 |
| CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V - DECISIONE 4 GIUGNO 2008 N° 2629 Commissione giudicatrice - Composizione - Presidente - Magistrato ordinario - Nomina illegittima - Componente della commissione - Docento universitario - Nomina senza selezione da un elenco - Nomina illegittima (D.Lgs. 163/2006, articolo 84). In virtù delle espresse previsioni dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici sulla composizione delle commissioni giudicatrici , le stazioni appaltanti non possono nominare come Presidente di tali commissioni un magistrato ordinario in quiescenza, in quanto tale categoria non è contemplata dalla norma stessa. Inoltre, la scelta quale componente della commissione di un docente universitario è illegittima, se non è stata effettuata in base ad un elenco formato come prescritto presso l'amministrazione. | |
| Da: AvvocatoSuperstar | 24/04/2012 14:54:37 |
| Ogni caso è diverso dall'altro caro amico. Ma tutti hanno in comune una cosa: hanno dichiarato illegittimo un membro o un presidente della commissione in quiescenza. | |
| Da: AvvocatoSuperstar | 24/04/2012 14:57:29 |
| E quando si parla di Consiglio di Stato, parliamo del massimo organo di giudizio amministrativo. Che, quindi, assume valore giurisprudenziale. | |
| Da: fafafsf | 24/04/2012 14:58:55 |
| ahahahah meno male che sei avvocato! ma non l'hai letta la risposta del DAP ? e poi neanche ci siamo, è proprio un altra situazione " qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso" lo rende per niente paragonabile. vai a studiare ancora avvocatucciolo . comunque invito tutti gli allocchi a pagare profumatamente il loro ricorso e po rifarsi su quelli che incitavano, come questo che si spaccia per avvocato. | |
| Da: ........... | 24/04/2012 15:00:38 |
| i 3 anni non ci sono e poi il nostro presidente aveva la qualifica necessaria... quindi caro avvocato, di che parli? | |
| Da: fdsfds | 24/04/2012 15:02:53 |
| non ho mai visto un avvocato con tutto questo tempo libero, sta sempre qua a scrivere.. hahaha mi sa che è uno sfigato che si è laureato in giurisprudenza con il minimo in qualche università di secondo piano, senza neanche aver fatto l'esame di stato , si crede avvocato , e sbava per questo posto... deve essere triste studiare giurisprudenza e non superare un concorso con materie di diritto... che fallito! mi raccomando, fai ricorso, così spendi soldi e me la rido sempre di più ahahahahahaha | |
| Da: Fammi il piacere | 24/04/2012 15:06:31 |
| Ma che lo rispondi a fare? Vai fai il ricorso, guarda do il 5 per cento pero' fai sto ricorso, sbrigati | |
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