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Concorsone per 800 ASSISTENTI GIUDIZIARI 2016/2017
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Da: Micchi ![]() | 21/11/2017 19:29:47 |
| news su ricorsi e ricorsisti...ricorso rigettato il 17/11/17 (ricorso sull'orale)... | |
Da: Micchi ![]() | 21/11/2017 19:30:41 |
| Pubblicato il 17/11/2017 N. 11371/2017 REG.PROV.COLL. N. 09058/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 9058 del 2017, proposto da: -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, 6; contro Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, anche a mezzo decreto monocratico ex art. 56 c.p.a, dei seguenti provvedimenti: - verbale della Commissione esaminatrice del 28 agosto 2017, nella parte in cui rigetta l'istanza di rinvio della prova orale presentata dalla -OMISSIS-, nonché relativa comunicazione avvenuta il 29 agosto 2017; - verbale della Commissione esaminatrice del 30 agosto 2017, nella parte in cui rigetta l'istanza di rinvio della prova orale presentata dalla -OMISSIS- in data 29.08.2017, nonché relativa comunicazione avvenuta in pari data; - verbale della Commissione del 31 agosto 2017 relativamente alla valutazione della prova orale della ricorrente ed il conseguente giudizio espresso in punti 18/30 e pubblicato sulla pagina web dedicata del sito www.giustizia.it; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. Conseguentemente per l'ammissione della ricorrente alla successiva fase concorsuale di valutazione dei titoli posseduti, prevista dall'art. 6 del bando, ovvero in subordine, ripetizione della prova orale davanti a Commissione in diversa composizione. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; Vista la memoria dell'Amministrazione costituita; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Rilevato in fatto e considerato in diritto; Rilevato che, con ricorso a questo Tribunale ritualmente notificato e depositato, la dr.ssa -OMISSIS- chiedeva l'annullamento, previe misure cautelari, dei provvedimenti in epigrafe concernenti il rigetto dell'istanza di rinvio della prova orale, a cui era stata ammessa dopo il superamento delle precedenti selezioni relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, per 800 posti a tempo indeterminato di "assistente giudiziario", area funzionale seconda, fascia economica F2m, nei ruoli del Ministero della Giustizia; Rilevato che la ricorrente, convocata per sostenere la prova orale in data 31 agosto 2017, aveva inviato il 28 e 29 agosto 2017 istanza di rinvio di detta prova, a causa del sopravvenire di una "-OMISSIS-", comprovata da certificazione medica inviata lo stesso 29 agosto 2017, cui seguiva la comunicazione di definitivo rigetto in data 30 agosto; Rilevato che la ricorrente si recava comunque a sostenere la prova, ottenendo la votazione di 18/30, inferiore al minimo fissato in 21/30; Rilevato che, nel ricorso, la -OMISSIS-lamentava, in sintesi, quanto segue: "Violazione e/o falsa applicazione art. 3 l. 241 del 1990 - Eccesso di potere per difetto di motivazione", in quanto non risultavano esternate le ragioni del rigetto nella comunicazione del 30 agosto, ove era soltanto riferito che la Commissione esaminatrice, in tale data, non aveva accolto l'istanza di posticipo in questione; "Violazione e/o falsa applicazione allegato 4 agosto 2017 - Eccesso di potere per violazione della par condicio tra i concorrenti, illogicità ed ingiustizia manifesta", in quanto l'impedimento "per malattia", secondo la giurisprudenza richiamata, legittimava il rinvio delle prove di esame, se corredata da certificazione medica, e la Commissione, priva di discrezionalità sul punto, poteva soltanto provvedere a verificare le condizioni della candidata - che peraltro aveva dovuto effettuare un viaggio di oltre 500 km nelle sue condizioni - tramite controllo di un organo sanitario pubblico, non sussistendo nel caso di specie neanche ragioni di pubblico interesse alla conclusione celere della procedura in questione, le cui prove orali erano fissate fino al 12 ottobre 2017; Rilevato che si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia, affidando a una memoria per la camera di consiglio le illustrazioni delle ragioni che, secondo la sua ricostruzione, dovevano portare al rigetto del ricorso; Rilevato che, alla camera di consiglio per la trattazione cautelare dell'8 novembre 2017, previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a., la causa era trattenuta in decisione; Considerato che il Collegio ritiene sussistenti tutte le ragioni per pronunciarsi con sentenza in forma semplificata, ai sensi del richiamato art. 60, riscontrando la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e vertendo la fattispecie su questioni di diritto di pronta soluzione; Considerato che, in relazione al primo motivo di ricorso, il Collegio osserva che la motivazione sottesa al rigetto dell'istanza è desumibile dal contenuto del verbale della Commissione del 30 agosto 2017, ove è specificato che il rigetto era fondato sull'assenza di un "â��assoluto impedimento dell'istante a sostenere la prova orale nel giorno di calendario, anche per la chiara genericità della prognosi", con la conseguenza che nel caso di specie non è configurabile una carenza assoluta di motivazione, come lamentato dalla ricorrente, ma una chiara ipotesi di motivazione "per relationem" e che, per giurisprudenza costante, in tale caso è sufficiente che gli atti di riferimento contenenti la motivazione siano indicati e resi disponibili, nel senso che all'interessato deve essere consentito di prenderne visione, di richiederne e ottenerne copia, in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di chiederne la produzione in giudizio, sicché sussiste l'obbligo dell'amministrazione non di allegarli ma soltanto di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta dell'interessato stesso (da ult.: TAR Lazio, Sez. I, 26.10.17, n. 10727; TAR Campania, Na, Sez. VI, 27.9.17, n. 4739; v. anche: TAR Lazio, Sez. I, 11.5.17, n. 5704 e Sez. II, 8.5.17, n. 5498; Cons. Stato, Sez. IV, 22.3.17, n. 1299); Considerato che, in relazione al secondo motivo di ricorso, la certificazione medica presentata non evidenziava ragioni di assoluta impossibilità a muoversi e viaggiare della ricorrente, la quale, infatti, si è regolarmente presentata a sostenere la prova orale, senza che risultasse verbalizzata alcuna sofferenza patologica, specificamente riferita a quanto descritto nei certificati medici, idonea a giustificare l'esito negativo della medesima; Considerato che non risulta quindi che il giorno della prova l'interessata abbia inviato nuova certificazione medica che attestava l'assoluta impossibilità a muoversi e, quindi, a sostenere la medesima; Considerato che anche la certificazione medica del 29 agosto 2017 faceva riferimento unicamente alla forma di "-OMISSIS-" sofferta dalla ricorrente, senza fare cenno alla necessità di beneficiare di particolari "terapie" che impedissero i suoi spostamenti; Considerato che la stessa ricorrente, nella richiesta di differimento del 28 agosto 2017, faceva soltanto riferimento al mero "timore" di non poter essere presente il successivo 31 agosto per generici "problemi di salute" e che, nella successiva richiesta del 29 agosto 2017, allegava un certificato non proveniente da struttura medica sanitaria pubblica o convenzionata, ma da un medico specialista in malattie dell'apparato cardiocircolatorio, con formazione di cardiologia e in medicina generale, in cui si faceva generico riferimento alla necessità di riposo e cure, senza indicazione di quali, né si attestava l'assoluta impossibilità di movimento e viaggio della paziente a causa di una descritta forma acuta della patologia indicata; Considerato quindi che non sussisteva alcun obbligo dell'Amministrazione di disporre rinvio della prova a seguito di mera presentazione di certificato medico di tale conformazione, rilevata anche la partecipazione alla prova comunque effettuata dalla ricorrente e la circostanza per la quale la Commissione non ha contestato nel merito la sussistenza della patologia ma ha ritenuto di escluderne la gravità , alla luce della genericità della certificazione medica allegata dall'interessata alla relativa richiesta di rinvio; Considerato che non si rinviene la disparità di trattamento riscontrata, dato che, dalla documentazione in atti, era assente prova che altri candidati avessero invece beneficiato di rinvii in condizione analoga, poiché solo sotto questo profilo la doglianza potrebbe essere esaminata; Considerato che la peculiarità della fattispecie consente comunque di compensare eccezionalmente le spese di lite; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 60 c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8, D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità della ricorrente nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati: | |
Da: Micchi ![]() | 21/11/2017 19:32:59 |
| riassumendo: brutte nuove per i furbetti del certificato medico all'orale... la dott.ssa OMISSIS ha inviato certificato medico per rinviare il suo orale fissato il 31/08, la commissione - giustamente - l'ha rifiutato perché era troppo generico...lei da l'orale comunque, prende 18/30, fa ricorso per la bocciatura e il TAR lo rigetta alla grande...meno male per lei c'è la parziale compensazione delle spese | |
Da: ersiliomiccio ![]() | 21/11/2017 19:34:01 |
| Partono 'e bastimente Pe' terre assaje luntane... | |
Da: pumi85 ![]() | 21/11/2017 19:34:02 |
| Orlando e' stato chiaro a Report, le assunzioni avvengono mediante concorso pubblico,arti 97 della costituzione. i tirocinati al massimo possono prorogare di anno in anno il loro contratto. | |
Da: James Dean 74 ![]() | 21/11/2017 19:50:08 |
| Questione figli a carico. Chi ritiene di essere stato leso ha il (sacrosanto) diritto di fare ricorso. Si tratta di una scelta personale (ed insindacabile) che deve essere ben ponderata da chi la pone in essere. Umanamente mi dispiace per chi in buona fede è caduto in errore. Sotto il profilo giuridico, tuttavia, ritengo (personalissima opinione) non vi siano i presupposti per l'accoglimento di un eventuale ricorso, e ciò per una serie di ragioni. Innanzitutto, il bando è molto chiaro. Non richiede che i figli siano fiscalmente a carico del concorrente. La circostanza che il call-center abbia dato indicazioni errate purtroppo non può essere provata. Nessuno valore giuridico può poi essere riconosciuto alle FAQ. Queste ultime mirano ad ampliare le informazioni a disposizione degli interessati ma sono prive di valore legale o di prova in sede di giudizio. Pertanto non credo che possano impegnare in alcun modo il Ministero. In ogni caso, anche senza l'aggiornamento del 13 dicembre (peraltro avvenuto in pendenza del termine per la proposizione della domanda) le FAQ, per come formulate, non erano ostative alla dichiarazione del figlio a carico. Infine, l'indicazione del titolo è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da un'indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione. In questo caso, infatti, si consentirebbe un'integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati. Ciò spiega perché il Ministero non abbia preso in considerazione le pec inviate successivamente. Ciao @pelliccia bionda. In merito alle sedi, dici che i posti da assegnare sono risicati in quanto in alcune città non c'è il numero che si pensava. Alla luce di ciò, che tu sappia, come si sta muovendo il Ministero? | |
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Da: assgiud ![]() | 21/11/2017 19:57:16 |
| @JamesDean ti consiglio di prendere con le pinze quello che si dice in riferimento alle sedi. In una corte d'appello del sud sono presenti moltissimi posti secondo una fonte in cui nutro particolare fiducia e che si trova in posizione apicale. Qui ognuno dice la sua. Io attualmente non do nulla per buono, ma dubito fortemente che la maggior parte dei posti, per l'80% come si dice, siano al nord | |
Da: Clistene ![]() | 21/11/2017 19:58:38 |
| Nomind 21/11/2017 19.07.44 clistene, è quale sarebbe il titolo di responsabilità (che mi sfugge) ? Agire in giudizio per la soddisfazione delle proprie ragioni è un DIRITTO INVIOLABILE (24. Cost) P.S. E cmq tempo fa ho letto una sent. di Cass. che ha riconosciuto il reato di violenza privata (610 C.P.) in capo a chi minaccia di procedere con un'azione risarcitoria ove ciò si sostanzi in una condotta intimidatoria, che costituisca una decisiva coazione psicologica. ************** Con questo tuo post a me rivolto, vuoi forse asserire che ho scritto quel parere legale "pro veritate" (perché ho scritto verità giuridiche incontestabili) con l'intenzione di esercitare coazione psicologica sui ricorrenti per intimidirli? | |
Da: rorry ![]() | 21/11/2017 19:59:53 |
| Pelliccia bionda Hai qualche informazione sulle sedi? | |
Da: rorry ![]() | 21/11/2017 20:00:59 |
| Assgiud Concordo con te! | |
Da: annavi ![]() | 21/11/2017 20:05:05 |
| Roland74 Pelliccia è quanto ho saputo anche io! Pare sia quasi tutto concentrato al Nord e che nemmeno Roma e Napoli abbiano tutti quei posti inizialmente dichiarati? Ti risulta anche a te? Ma questa notizia chi ve LA da? I sindacati parlano di posto in tutta Italia con una maggiore concentrazione nel centro Nord Citate le fonti invece di fare | |
Da: Kalanchoe ![]() | 21/11/2017 20:13:24 |
| Io credo abbiate frainteso quello che dice @pellicciabionda. Per come ho interpretato io, la carenza di posti cui allude è generale. Cioè: non è che non vi siano posti al centro_sud, o ve ne siano meno di quanto si pensasse. Piuttosto la carenza di organico ( e di conseguenza, aggiungo io che sono interessata all'argomento, lo scorrimento della graduatoria) non è cosi importante (numerosa) come si credeva. Se ho falsato quanto detto da @pellicciabionda mi scuso molto con lei in anticipo. | |
Da: ungiuristapercaso ![]() Reputazione utente: +45 | 21/11/2017 20:21:57 |
| delpa ciao ! Grazie per esserti ricordata di me. E si! Oramai sono alle battute finali. | |
Da: FrancoBa -banned!- | 21/11/2017 20:32:02 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: Ophelia800 ![]() | 21/11/2017 20:45:36 |
| Sul sito del comitato non leggo nessuna notizia bomba... Fatemi capire: le bombe si sparano solo su Facebook? | |
Da: Nomind ![]() | 21/11/2017 20:51:28 |
| clistene, senti, quello che ho scritto mi pare tu l'abbia letto e capito. Visto che sei stato tu a scriverlo, dovresti sapere qual e' l intenzione dietro quel post. Io non posso dare l interpretazioe autentica di qlcs scritto da te. Posso sl dire che leggendo quel tuo post mi e' venuta in mente quella cass. menzionata. Allora la domanda te la faccio io: l'intento del post (che non e' il parere) era quello di incutere timore tra i potenziali ricorrenti ? | |
Da: the41king ![]() | 21/11/2017 20:56:47 |
| a parte i discorsi di protesta che legittimamente fate, qualcuno ha notizie inerenti la data di immissione in servizio? Grazie a chi vorrà rispondere | |
Da: James Dean 74 ![]() | 21/11/2017 21:13:05 |
| @assgiud quello è il mio approccio verso ogni notizia che non abbia il crisma dell'ufficialità | |
Da: Eos_may ![]() | 21/11/2017 21:34:43 |
| Le vacanze d'organico non è che si scoprono adesso. Il Ministero sa benissimo qual è la dotazione organica e il fabbisogno. Quindi mi pare impossibile che all'improvviso si scopra che in realtà le sedi vacanti siano poche o siano molte. Sono quelle per le quali si è fatto il concorso e si prevede un primo scorrimento ad inizio 2018. | |
Da: ersiliomiccio ![]() | 21/11/2017 21:44:47 |
| in teoria lo scorrimento dei successivi 600 sarebbe dopo 30 giorni dall'approvazione della graduatoria. Così diceva il decreto di aprile. Se la graduatoria é stata pubblicata il 14 novembre, lo scorrimento dei 600 dovrebbe avvenire a partire dal 14 dicembre coreggetemi se sbaglio | |
Da: James Dean 74 ![]() | 21/11/2017 21:46:06 |
| Entro 30 gg | |
Da: ELLIOTT ![]() | 21/11/2017 21:58:37 |
| Non a partire dal 14 dicebre ma entro il 14 dicembre @ersilio | |
Da: Clistene ![]() | 21/11/2017 22:00:51 |
| Nomind, Se rileggi bene il mio post, capirai che la mia unica intenzione era quella di dare un consiglio veramente disinteressato a chi era dubbioso circa la strada da intraprendere per rimediare a degli errori commessi in sede di redazione della domanda di ammissione al concorso. Definisco senza esitazione "disinteressato" questo mio consiglio di natura legale (legale perché verte su questioni giuridiche) per due semplicissimi motivi: 1) io non sono un vincitore; 2) sto valutando anche io l'opportunità di presentare ricorso per motivi oggettivamente ammissibili e potenzialmente inattaccabili da possibili controricorsi ed azioni aquiliane da parte dei vincitori. Vorrei anche ricordarti che secondo la morale cattolica, "consigliare i dubbiosi" (e io volevo dare consiglio a chi era dubbioso) è una meritoria opera di misericordia spirituale e non un reato, reato che nei suoi elementi strutturali, si compone non solo di un elemento psicologico-soggettivo (intenzione) ma anche di un elemento oggettivo-materiale che quasi sempre disvela l'intenzione che lo sottende. Ebbene chiunque rilegge con attenzione il mio post può capire che il mio obiettivo assai lodevole era non quello di scoraggiare i ricorsi ma piuttosto di esortare chiunque abbia intenzione, come me, di fare ricorso a valutare preventivamente con attenzione la fondatezza dello stesso in modo da renderlo immune alle prevedibili iniziative giudiziarie difensive dei vincitori "controinteressati". Spero di aver risposto esaustivamente alla tua domanda e soprattutto di aver dissipato i tuoi dubbi. | |
Da: pelliccia bionda ![]() | 21/11/2017 22:09:09 |
| Allora ragazzi, si avrà contezza del tutto, dopo il primo dicembre e dopo il passaggio dei riqualificati alla categoria successiva, si considererà eventualmente qualche esubero e da quel momento ci saranno le sedi certe in organico. Speriamo che dopo 30 gg dalla pubblicazione della graduatoria ag si potranno conoscere le sedi, verranno inviati i telegrammi, pare, ai primi in graduatoria e dalla metà di gennaio in poi tutto può accadere. Per le sedi bisogna attendere e ed evincere che i riqualificati non sono tantissimi nè quanti si speravano perché molti non hanno superato le prove e restano a.g. | |
Da: pelliccia bionda ![]() | 21/11/2017 22:11:52 |
| I posti ci sono anche al sud, vero | |
Da: pelliccia bionda ![]() | 21/11/2017 22:17:31 |
| Non sono stati bravi come voi a studiare e quindi restano dove sono. I tirocinanti s'attaccano al tram perché bisogna superare il concorso. Chi ha la licenza media è freg..to. | |
Da: Nomind ![]() | 21/11/2017 22:27:08 |
| clistere, mio gentile interlocutore, dopo questo tuo intervento che definirei, permettimela, ex cathedra, ora, tutto chiaro mi appare e persino il mio ferreo ateismo comincia a vacillare. Fantastico ! Ah, a proposito di fede, hai deciso poi se diventare prete o meno ? | |
Da: Nomind ![]() | 21/11/2017 22:27:59 |
| *clistene | |
Da: Clistene ![]() | 21/11/2017 22:38:28 |
| Nomind., Rispondo volentieri anche a questa tua curiosità Da piccolo ero vivacissimo (oltre ogni misura) e mia madre per farmi stare fermo, sai cosa faceva? Mi portava ad ascoltare la messa perché la melodiosa voce dell'organo della cattedrale riusciva a farmi stare calmo e mia madre finalmente si riposava :) | |
Da: St0c4zz0 ![]() | 22/11/2017 09:06:04 |
| Secondo me prima delle sedi uscirà il decreto di scorrimento degli ulteriori 600, che è un mero atto esecutivo rispetto al DM. In altri casi hanno semplicemente ampliato i posti messi a concorso e, con la pubblicazione in GU, integrato il bando. In buona sostanza, in base al principio di separazione tra funzioni di indirizzo e gestionali, è necessario che al DM (atto generale d'indirizzo), segua un atto amministrativo (rettifica del bando o, come non nostro casa, decreto di integrazione del contingente ad esito della procedura). Una volta ampliato il contingente pubblicheranno le sedi. Secondo me le metteranno a disposizione tutte, ovvero tutte le vacanze in pianta organica. Quindi ci saranno posti anche al sud di sicuro. | |
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