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Concorsone per 800 ASSISTENTI GIUDIZIARI 2016/2017
139510 messaggi, letto 7965933 volte
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Da: Winny the pooh  21/11/2017 13:32:57
Buongiorno a tutti, ho sempre letto e mai scritto.
Sono una mamma che si è trovata da sola a compilare la domanda di iscrizione al concorso ed è andata in panico sulla questione figli a carico.
Mio marito in quel momento non era raggiungibile,  un'amica che mi avrebbe potuto aiutare,  nemmeno.  Panico.
Ho semplicemente fatto una ricerca su google del tipo "significato figli a carico in un concorso pubblico" e ho capito che li dovevo inserire.
Lungi da me voler infierire,  ma era davvero semplice venirne a capo.
Riguardo alla sentenza sopra citata, parla di un candidato già impiegato nell'amministrazione. Non so se possa valere anche nel nostro concorso

Da: Misol69 21/11/2017 13:33:48
Allora, credo sia inutile polemizzare.
Io ho intenzione di fare ricorso e quindi se ci organizziamo con un unico avvocato risparmiamo economicamente e, in più, il ricorso assume più forza.
Ps non escludo che si possa aggiungere, come motivo di impugnazione, anche il criterio somma-media.... non si sa mai.
Io sono di Benevento e conosco un ottimo amministrativista. Per chi è concretamente interessato/a a proporre ricorso la mia mail è misol69@virgilio.it. più siamo è meglio è, anche perché il riconoscimento di figli a carico sarà sicuramente utile anche per eventuali avvicinamenti ecc.

Da: Misol69 21/11/2017 13:33:51
Allora, credo sia inutile polemizzare.
Io ho intenzione di fare ricorso e quindi se ci organizziamo con un unico avvocato risparmiamo economicamente e, in più, il ricorso assume più forza.
Ps non escludo che si possa aggiungere, come motivo di impugnazione, anche il criterio somma-media.... non si sa mai.
Io sono di Benevento e conosco un ottimo amministrativista. Per chi è concretamente interessato/a a proporre ricorso la mia mail è misol69@virgilio.it. più siamo è meglio è, anche perché il riconoscimento di figli a carico sarà sicuramente utile anche per eventuali avvicinamenti ecc.

Da: JulieMalaussene 21/11/2017 13:36:34
Certo che se non alzate i toni su qualsiasi argomento non va bene come mai?
Zoe ti rendi conto che continui a dare del disonesto a chi i figli li ha dichiarati? Visto che la risposta a gb e a lallagio che stanno decidendo cosa fare l'ho data io, la tua reiterata affermazione comincia a darmi fastidio.
Incluso il dire agli altri di stare zitti. Se chiunque fa un ricorso contro ci sarà sempre qualcuno con interessi opposti e non mi pare il caso di togliere diritto di parola a nessuno.

Da: stracotto2 21/11/2017 13:37:50
pelliccia scusa è da mezzora che dico che firmano il primo dicembre sta sul sito ma qui si parla solo di maltrattamenti

Da: gb17 21/11/2017 13:40:00
Io non mi rassegno affatto..
Winny the pooh...ti è solo andata bene..ma non è così che funziona!!!!
Io non devo cercare su google cosa si intende in un concorso pubblico per figlio a carico, è il Ministero che indice il concorso a dovermelo spiegare a chiare lettere perchè chi l'ha detto che ciò che vale per un concorso vale anche per l'altro???
E soprattutto, perchè scomodare il termine FISCALMENTE, quando bastava semplicemente ometterlo???
Winny the pooh, se la cosa corretta fosse stata non inserirlo, a parte il fatto che sarebbe stata una dichiarazione falsa, ma cosa avresti detto?? L'ho inserito perchè l'ho letto su google a proposito di altri concorsi?????????

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Da: Mms20 21/11/2017 13:42:11
Neppure io ho dichiarato di avere una figlia.. ho inviato la.documentazione ma nessuna risposta.. Purtroppo io chiesi alle persone intorno a me.e tutte mi dissero.di No! Nel modulo Per il bando ata sono stati più precisi.. c era una postilla dove si spiegava cosa si intende per figli fiscalmente a carico

Da: rorry  21/11/2017 13:44:03
Lasciando perdere le discussioni, cerchiamo di essere pratiche .
tentare non nuoce...
Mamme, scriviamo una Email al Ministero chiedendo di riconsiderare la situazione e di modificare la graduatoria?! Siamo in tempo!
Che ne dite? Magati accordiamoci su un possibile testo 😘

Da: JulieMalaussene 21/11/2017 13:45:40
Stracotto
Bene che firmino il 1 dicembre, ma notizie ufficiali per noi ancora niente. Possiamo a che ipotizzare che chiamino i primi 800 a firmare prima di natale ma rimane tutto nel campo delle ipotesi... quindi c è po o da parlare a mio avviso per ora. Purtroppo.

Da: St0c4zz0 21/11/2017 13:46:18
1) nei termini previsti dal bando,

2) peraltro in parte già posseduti dalla P.a..


T.A.R. Lazio Roma, Sez. III quater, 10/08/2007,

________________


NEI TERMINI PREVISTI DAL BANDOOOOOOOOOOOOOOOOO

Da: St0c4zz0 21/11/2017 13:52:44
Tra l'altro prima di buttare i soldi andatevi a leggere la sentenza per esteso. Vi cito alcuni passi:

-Non vi è dubbio che seguendo attentamente le indicazioni contenute nel bando di concorso, il ricorrente avrebbe dovuto provvedere ad indicare correttamente fin dal momento della partecipazione alla selezione il possesso dei suddetti titoli (è sufficiente leggere l'art. 7 del bando di concorso), nondimeno, però, il Collegio ritiene di non potersi attestare su un'interpretazione meramente formalistica del bando stesso, in un caso come quello in esame nel quale, come già rilevato, i titoli erano posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda, sono stati prodotti entro il termine prescritto e riguardano un dipendente dell'Istituto indicente il concorso che, almeno per ciò che concerne il lodevole servizio, era già nella disponibilità dell'Istituto per avere direttamente provveduto al suo rilascio.

___________________________

PARLIAMO DI LODEVOLE SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CHE HA BANDITO LA PROCEDURA!!!
Fate voi....

Da: pelliccia bionda  21/11/2017 13:53:56
Da: stracotto2  21/11/2017 13.37.50
pelliccia scusa è da mezzora che dico che firmano il primo dicembre sta sul sito ma qui si parla solo di maltrattamenti

Io confermo e ribadisco che sarebbe meglio si sbrigassero perché vanno a rilento. Fidati!

Da: stracotto2 21/11/2017 13:54:37
julie
se ci sono 3 persone al ministero che si occupano di concorsi e devono fare due cose fanno prima la prima e dopo affrontano la seconda per cui assodato che dovevano sistemare i riqualificati cera da attendere questa sistemazione .
detto questo ora si che si puo sperare  concretamente nella pubblicazione sedi assistenti giudiziari

Da: St0c4zz0 21/11/2017 13:54:51
E ancora il citato TAR
"Sul punto il Collegio richiama l' articolo 16 del D.P.R. n. 487/94, nel quale si stabilisce che non vi è obbligo di presentazione della documentazione attestante il possesso dei titoli quando questi siano già posseduti dall'Amministrazione, e ciò al fine di semplificare il procedimento ed agevolare gli interessati mediante la collaborazione dell'Amministrazione stessa."

CAPITO NON VI E' OBBLIGO QUANDO I TITOLI SONO GIA' IN POSSESSO DELL'AMMINSITRAZIONE!!!

Da: pelliccia bionda  21/11/2017 13:56:29
Avviso 21 novembre 2017

Si comunica che, ai fini della sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, i vincitori delle procedure selettive interne per il passaggio al profilo professionale di funzionario giudiziario - area III F1 - riservata ai cancellieri e al profilo professionale di funzionario UNEP - area III F1 - riservata agli ufficiali giudiziari, sono invitati a prendere servizio il 1° dicembre 2017 presso l'ufficio e sede di lavoro di appartenenza, secondo quanto previsto dall'art.9.3 degli avvisi nn. 1 e 2 del 19 settembre 2016.

Agli interessati verrà trasmessa mail di convocazione.

Maggiori dettagli saranno presenti nella piattaforma di learning utilizzata per la formazione.

Questo avviso ha valore di notifica per gli interessati.

Da: gb17 21/11/2017 13:58:29
Tribunale Amministrativo Regionale LAZIO - Roma
Sentenza del 10 agosto 2007, n. 7769
Integrale

SENTENZA

sul ricorso n. 3378 del 2205 proposto dal signor Gi. Di Mo., rappresentato e difeso dall'avvocato Gh. Ma. ed elettivamente domiciliato presso lo studio Na. in Ro., Viale An. n. (...);

CONTRO

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difesa dall'avvocato Pa. Ta. e dall'avvocato El. La. ed elettivamente domiciliato presso la sua sede legale in Ro., Via della Fr. (...);

e nei confronti di

Ga. Ma., Ma. Ba., Gi. Ma., Lu. Au., non costituiti;

per l'annullamento

della graduatoria relativa al concorso pubblico, per esami, a quindici posti di dirigente amministrativo;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Nominato relatore all'Udienza Pubblica del 17 gennaio 2007 il consigliere dr. Linda Sandulli e sentiti gli avvocati come da verbale d'udienza;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Dipendente dell'INPS dal 1982, il signor Gi. Di Mo., partecipa ad un concorso a 15 posti di dirigente amministrativo all'esito del quale invia, ai sensi dell'articolo 7 del relativo bando, i titoli preferenziali posseduti.

Dalla lettura della graduatoria rileva che tali titoli non sono stati valutati e che la graduatoria finale è illegittima così come rilevabile dalla sua collocazione nella medesima.

La impugna e ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 5 del dPR 9 maggio 1994 n. 487. Violazione dell'articolo 7 del bando di concorso. Violazione del giusto procedimento e manifesta ingiustizia.

Si è costituito in giudizio l'intimato Istituto che ha controdedotto nel merito della argomentazioni svolte dal ricorrente e chiesto il rigetto del gravame.

All'udienza del 17 gennaio 2007 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Candidato ad un concorso a n. 15 posti di dirigente amministrativo, il signor Gi. Di Mo. lamenta l'omessa valutazione dei titoli preferenziali presentati dopo la conclusione delle prove concorsuali e prima della formazione della graduatoria finale, da parte dell'Istituto intimato.

Nel costituirsi in giudizio, l'Inps ha replicato che tale omessa valutazione è stata causata dalla mancata indicazione, nella domanda di partecipazione al concorso presentata dal riferito Gi. Di Mo., dei titoli di preferenza posseduti, quali il lodevole servizio e i FIGLI A CARICO.

Affida ad un'unica, articolata censura il ricorso in esame che nel merito si rivela fondato nei limiti che verranno indicati in appresso.

Nella fattispecie in esame, i titoli non valutati dalla commissione esaminatrice sono quelli preferenziali, che valgono soltanto a parità di punteggio e vengono utilizzati nel momento della formazione della graduatoria finale attraverso un meccanismo del tutto automatico, secondo l'ordine indicato nell'articolo 5, comma 4, punti 17, 18 e 19 del dPR n. 487 del 1994.

Occorre, pertanto, stabilire, se la mancata indicazione (o non corretta indicazione) del possesso dei titoli di preferenza nella domanda di partecipazione al concorso, possa precluderne la valutazione da parte dell'Amministrazione nel caso in cui, come nella specie, gli stessi siano stati prodotti nei termini previsti dal bando di concorso.

Non vi è dubbio che seguendo attentamente le indicazioni contenute nel bando di concorso, il ricorrente avrebbe dovuto provvedere ad indicare correttamente fin dal momento della partecipazione alla selezione il possesso dei suddetti titoli (è sufficiente leggere l'art. 7 del bando di concorso), nondimeno, però, il Collegio ritiene di non potersi attestare su un'interpretazione meramente formalistica del bando stesso, in un caso come quello in esame nel quale, come già rilevato, i titoli erano posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda, sono stati prodotti entro il termine prescritto e riguardano un dipendente dell'Istituto indicente il concorso che, almeno per ciò che concerne il lodevole servizio, era già nella disponibilità dell'Istituto per avere direttamente provveduto al suo rilascio.

Sul punto il Collegio richiama l'articolo 16 del D.P.R. n. 487/94, nel quale si stabilisce che non vi è obbligo di presentazione della documentazione attestante il possesso dei titoli quando questi siano già posseduti dall'Amministrazione, e ciò al fine di semplificare il procedimento ed agevolare gli interessati mediante la collaborazione dell'Amministrazione stessa.

Non può pertanto condividersi l'interpretazione meramente formalistica assunta nei confronti di chi come il ricorrente, pur avendo contravvenuto alla disposizione contenuta nel bando era in possesso dei titoli preferenziali e ne ha omesso l'indicazione provvedendo, però, prontamente al loro deposito entro il termine prescritto.

Né dal bando di concorso, ove all'articolo 7 si prevede il rispetto del termine perentorio di quindici giorni per la presentazione dei titoli per cui è causa pena la decadenza dalla possibilità della loro produzione, né dai principi che regolano le procedure concorsuali - par condicio tra i candidati e divieto di aggravamento della procedura concorsuale - può desumersi il divieto della valutazione dei titoli di preferenza nel caso in cui gli stessi non siano stati indicati nella domanda di partecipazione al concorso ma risultino in possesso del candidato nel momento di partecipazione al predetto concorso e siano stati tempestivamente prodotti entro il termine perentorio appena indicato.

Ritiene, inoltre, il Collegio che nemmeno dalla disposizione contenuta nell'art. 7 del bando di concorso (Titoli di preferenza e di precedenza- approvazione delle graduatorie) si desuma il divieto di una loro valutazione secondo quanto preteso dell'Inps resistente.

Detta norma, infatti, sanziona soltanto la mancata, tempestiva, produzione dei titoli preferenziali e si limita a fare un riferimento alla circostanza che deve trattarsi dei titoli già indicati nella domanda ma non sanziona espressamente l'omessa indicazione di tali titoli nella domanda di partecipazione al concorso che viene, invece, sanzionata solo nel caso di mancata, tempestiva produzione.

L'Amministrazione ha, pertanto, illegittimamente dedotto la sussistenza del divieto di valutazione dei titoli di preferenza dall'art. 7 del bando ove si fa espresso riferimento ai titoli "già indicati nella domanda" senza disporre una sanzione al riguardo.

Ad avviso del Collegio l'eventuale esclusione della valutazione dei titoli anzidetti dovuto essere espressamente prevista nel bando di concorso e tale sanzione avrebbe potuto essere applicata qualora dalla non corretta od omessa indicazione del possesso dei titoli nella domanda, si fosse verificato l'effetto di un aggravio del procedimento, o di un ritardo per l'Amministrazione nella redazione della graduatoria finale, condizioni, queste che non si sono verificate nella specie atteso che secondo quanto prima precisato il ricorrente ha provveduto all'inoltro dei titoli in questione, prontamente, assieme a quelli degli altri candidati.

Non sembra nemmeno al Collegio che l'omissione nella quale è incorso il ricorrente abbia avuto un qualche effetto sulla posizione degli altri candidati: come già ricordato i titoli in questione - posseduti e prodotti nei termini - sono stati esaminati tutti nello stesso momento, alla scadenza del termine di quindici giorni dall'espletamento del colloquio, e non potendo tali titoli essere valutati previamente non può ritenersi violata in alcun modo la par condicio tra i concorrenti.

In sintesi, poiché l'irregolarità della domanda del ricorrente, non ha arrecato alcun nocumento né all'Amministrazione, né ha violato la par condicio tra i concorrenti, ritiene il Collegio che l'interpretazione delle norme del bando fornita dall'Amministrazione non possa essere condivisa in quanto contraria al principio di collaborazione fra amministrazione ed amministrati, riconducibile al più generale principio di buona amministrazione.

L'Inps, in presenza della documentazione attestante il possesso di titoli di preferenza prodotti dal ricorrente, avrebbe dovuto tener conto della medesima ai fini della redazione della graduatoria.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto disponendosi l'annullamento del provvedimento impugnato.

La particolarità della questione ed il parziale accoglimento consentono di disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sede di Roma - Sezione III quater

accoglie il ricorso proposto dal signor Gi. Di Mo., meglio specificato in epigrafe e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 17 gennaio 2007 ed in prosecuzione nella Camera di Consiglio del 26 aprile 2007.

Da: pelliccia bionda  21/11/2017 13:59:14
Da: stracotto2  21/11/2017 13.54.37
julie
se ci sono 3 persone al ministero che si occupano di concorsi e devono fare due cose fanno prima la prima e dopo affrontano la seconda per cui assodato che dovevano sistemare i riqualificati cera da attendere questa sistemazione .
detto questo ora si che si puo sperare  concretamente nella pubblicazione sedi assistenti giudiziari

Bravissimo!!!

Da: Winny the pooh  21/11/2017 14:03:07
Gb17
Questo è il mio primo concorso e di computer e norme fiscali non ne so nulla.
Tanto è vero che 2 mesi dopo ho ripreso in mano la mia domanda di iscrizione al concorso e mi sono accorta di aver fatto la spunta, erroneamente, dove si chiedeva la preferenza x invalidità  (senza poi aver specificato).
Ho tel al numero messo a disposizione,  ho esposto il problema  (a quel punto sì me la son vista brutta, temevo l'esclusione) e mi hanno detto di inviare mail specificando l'errore commesso.
Così ho fatto e ora sono in graduatoria.

Ad ogni modo credo che tentar non nuocia, forse solo un po' al portafogli, ma dubito che riuscirete a vedervi riconosciuti i figli, perché la legge, quando vuol esser severa, ci riesce benissimo

Da: pelliccia bionda  21/11/2017 14:12:25
Se tutto va bene s'inizia dal 15 gennaio, dopo il telegramma

Da: St0c4zz0 21/11/2017 14:12:52
Un po' di giurisprudenza recente per le mamme sbadate:

Cons. Stato Sez. V, 06-05-2015, n. 2262
Andrea Fantazzini c. Paola Carnevale e altri
CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI
Procedimento concorsuale

Concorsi - Procedimento concorsuale - Procedura
I titoli di precedenza e di preferenza sono valutabili in favore dei candidati in un procedimento concorsuale soltanto se tempestivamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso (D.P.R. n. 487/1994) (Riforma della sentenza del T.a.r. Liguria, sez. II n. 1056/2014).
FONTI
Massima redazionale, 2015


Da: enzo_v  -banned!-21/11/2017 14:19:12
w le mamme sbadate

Da: gb17 21/11/2017 14:19:41
Hai detto bene St0c4zz0 quella è la giurisprudenza che le mamme sbadate cioè che distrattamente hanno dimenticato di inserire il titolo di preferenza.....qui nessuno ha dimenticato, ci ha determinato in errore lo stesso Ministero con la definizione del figlio a carico, e con le informazine che gli operatori addetti davano a chi chiamava!!!
Attento...sono due cose diverse.

Da: St0c4zz0 21/11/2017 14:24:23
Tra l'altro anche il caso del CDS del 2015 si riferisce al caso limite del lodevole servizio prestato dall'amministrazione che bandiva il concorso, la regione Liguria. Sui figli a carico credo che proprio non ci sia alcuna oscillazione giurisprudenziale.
Inoltre, nel caso del 2007 il bando nulla diceva sulla mancata presentazione dei titoli di preferenza entro il termine del bando mentre, almeno in questo caso, il bando 800 assistenti è chiarissimo:

"Gli eventuali titoli di riserva nonché i titoli di preferenza a parità di merito e a parità di titoli di cui al successivo articolo 9, per poter essere oggetto di valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa."

Ne consegue che la presentazione tardiva non è valutabile.

NB
Nel caos del CDS a vincere l'appello è la candidata che si opponeva alla valutazione tardiva del titolo preferenziale, contro il parere della stessa amministrazione.
Quindi provate a fare ricorso e vi troverete 1400 resistenti.

Da: St0c4zz0 21/11/2017 14:31:30
Da: gb17     21/11/2017 14.19.41
Hai detto bene St0c4zz0 quella è la giurisprudenza che le mamme sbadate cioè che distrattamente hanno dimenticato di inserire il titolo di preferenza.....qui nessuno ha dimenticato, ci ha determinato in errore lo stesso Ministero con la definizione del figlio a carico, e con le informazine che gli operatori addetti davano a chi chiamava!!!
Attento...sono due cose diverse.

__________________________

E quindi cosa vorreste dire: "ci hanno informate male...". Quando sono secoli che si fanno concorsi nei quali il titolo preferenziale dei figli a carico è valutato alla stessa maniera. Magari qualcuno ci casa chissà.

Da: St0c4zz0 21/11/2017 14:32:16
Magari qualcuno ci casca!

Da: bellali15  21/11/2017 14:36:16
Scusate se mi intrometto. Prima si attendeva la graduatoria e  polemiche sul fatto che stessero perdendo troppo tempo ora che è uscita volete provocare altri rallentamenti? Erano a conoscenza del problema figli a carico e hanno ritenuto (GIUSTAMENTE) di considerare solo le domande validamente presentate.  È interesse di tutti che la graduatoria scorra ed in fretta, non rallentate la procedura con ricorsi peraltro inutili. 
Credete che se dovessero mai accogliere i vostri ricorsi gli altri si faranno scavalcare da chi, nonostante avesse tutti gli strumenti per farlo, non è riuscito ad interpretare un bando e non ha indicato i titoli si preferenza? Si perderà solamente tempo per avere una risposta già chiara. 

Da: Vitruvio_72 21/11/2017 14:37:51
se non sapete nemmeno compilare una domanda che colpa hanno le altre madri che i figli a carico li hanno inseriti??
c'erano pure le faq su questo argomento e avete avuto un mese per capire cosa fosse un figlio a carico...

Da: Vitruvio_72 21/11/2017 14:40:25
se non sapete nemmeno compilare una domanda che colpa hanno le altre madri che i figli a carico li hanno inseriti??
c'erano pure le faq su questo argomento e avete avuto un mese per capire cosa fosse un figlio a carico...
il ricorso che lo fate a fare???
il bando di concorso parla chiaro....
i requisiti vanno indicati nella domanda di partecipazione al concorso...
se non li avete dichiarati nella domanda non potete beneficiarne.

Da: Noncisono  21/11/2017 14:49:31
Credo che il problema non siano le altre mamme!  Ma chi ha fornito indicazioni fuorvianti. Il ministero deve prenderne atto. O cmq dare risposta

Da: ersiliomiccio 21/11/2017 14:53:00
ignorantia legis non excusat

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