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Concorsone per 800 ASSISTENTI GIUDIZIARI 2016/2017
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Da: concorsista91 ![]() | 13/10/2017 17:47:02 |
| Ragazzi scusate non riesco ad accedere al file word con la graudatoria gentilmente stilata. Qualcuno può spedirla a corrotto91@gmail.com (scusate il nome della mail xp). Vi ringrazio tantissimo | |
Da: JulieMalaussene ![]() | 13/10/2017 17:47:30 |
| Ma nessuno ha scritto lavoro di word inutile, è stato scritto discorsi inutili e il riferimento era a quale sarà il limite per entrare nei 1400, punto. Ieri sera si scriveva 87 stamattina 89... Prima di sputare letteralmente sentenze sarebbe il caso di leggere bene e rispondere. Con calma. Magari anche con garbo. | |
Da: Roland74 ![]() | 13/10/2017 17:48:29 |
| Perin Credo che la graduatoria uscirà sul bollettino ufficiale del Ministero. Sulla GU ci sarà solo l'avviso della pubblicazione. Almeno ricordo questo | |
Da: Mamma2016 ![]() | 13/10/2017 18:07:03 |
| @open tu non ci crederai ma ho fatto un sughetto di pesce.. 😀 | |
Da: Perin ![]() | 13/10/2017 18:10:37 |
| Mamma tuo marito è un uomo fortunato😅 | |
Da: gb17 ![]() | 13/10/2017 18:15:29 |
| Scusate..mi sono perso e non ho seguito le graduatorie fatte in via di previsione..secondo voi con 88 (30+30+28 all'orale) posso sperare di rientrare nei 1400?? Grazie a chi può rispondermi | |
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Da: Dalia33 ![]() | 13/10/2017 18:19:23 |
| Open Seguo un corso di taglio e cucito😆 | |
Da: Dalia33 ![]() | 13/10/2017 18:20:35 |
| Mamma Brava! Spero che non sia surgelato!😆 | |
Da: Osfranomai ![]() | 13/10/2017 18:20:42 |
| @gb se fanno la somma, se gran parte dei più uno è già sopra di te senza aver bisogno del punto in più, se sei giovane con figli, se i pianeti si allineano e circa duecento rinunciano, potresti (potremmo) rientrare. Incrociamo le dita. Io una speranza la voglio coltivare. | |
Da: marna28 ![]() | 13/10/2017 18:21:09 |
| la preselettiva non si conta | |
Da: Mamma2016 ![]() | 13/10/2017 18:22:22 |
| @open puoi dirlo forte!!! Anche se la faccina che hai scelto non mi convince! " @gb pessimo momento per fare certe domande @dalia.. Io ti credo!! Come no 😁😁😁 | |
Da: Pinki86 ![]() | 13/10/2017 18:26:43 |
| Qualcuno potrebbe inviarla anche a me cortesemente all'indirizzo antopinto1986@libero.it? Grazie in anticipo. | |
Da: gb17 ![]() | 13/10/2017 18:30:43 |
| osfranomai intanto grazie per avermi risposto io sono una di quelli che non hanno inserito il figlio in domanda poichè fiscalmente a carico di mio marito. ovviamente ho ugualmente inviato tutta la documentazione entro i 15 giorni dall'orale, ma temo che farà fede ciò che è stato dichiarato in domanda. Per cui, in tal caso, non avrei nemmeno questo titolo di preferenza, ma farei senz'altro ricorso perchè lo trovo profondamente ingiusto. Sono loro ad avere indotto in errore chi come me credeva di dovere inserire solo i figli FISCALMENTE a carico | |
Da: Mamma2016 ![]() | 13/10/2017 18:33:20 |
| @dalia.. E adesso non esagerare!! Se mi impegno un po' so fare... Sono bravissima coi menù della benedetta Parodi ad esempio!! | |
Da: Osfranomai ![]() | 13/10/2017 18:35:35 |
| @Gb speriamo tu non abbia bisogno di fare ricorso :) | |
Da: Dalia33 ![]() | 13/10/2017 18:42:31 |
| Mamma E quelli della clerici la mattina 😊 Se ti cimenti sapresti fare anche il pane😆 Comunque i surgelati ti danno un aiutino😊 | |
Da: gb17 ![]() | 13/10/2017 18:44:00 |
| Grazie Osfranomai..lo spero..proprio oggi ho parlato con il call center del ministero..loro continuano a dire che sul punto deciderà la commissione successivamente alla fine degli esami orali So che in molti hanno il mio stesso problema! Mi chiedevo se qualcuno avesse qualche informazione in più..grazie | |
Da: Roland74 ![]() | 13/10/2017 18:45:04 |
| Tanto per creare confusione vi riporto questa sentenza del Tar Sardegna del 2016 sui criteri somma/media...che non so se è stata postata..mi scuso in anticipo in tale caso.. Lungi però da discussioni in merito...mi raccomando. Rilevato che la dott.ssa Ma. Pa. Sa. impugna gli atti sopra descritti, con i quali l'Università di Sassari l'ha collocata in seconda posizione nella graduatoria finale della selezione pubblica per titoli ed esami in epigrafe descritta, avendole attribuito n. 96 punti (di cui 22 per titoli, 24/30 per la prima prova scritta, 25/30 sulla seconda prova scritta, 25/30 per la prova orale) a fronte di punti 98 attribuiti al vincitore dott. Fr. Me. (di cui 9 per titoli, 30/30 per la prima prova scritta, 29/30 per la seconda prova scritta, 30/30 per la prova orale). Rilevato che con la prima censura dedotta in ricorso la dott.ssa Sa. sostiene che, in virtù della normativa primaria applicabile alla selezione de qua, invece che sommare entrambi i voti delle prove scritte l'Università avrebbe dovuto calcolarne la media matematica per poi sommare il punteggio unitario così ottenuto ai punteggi relativi ai titoli e alla provale orale, con la conseguenza che la stessa Sa. sarebbe risultata vincitrice, in base al seguente prospetto: - Sa. punteggio totale 71,5, di cui 24,5 quale media dei punteggi per le due prove scritte, 25 per la prova orale e 22 per i titoli; - Me. punteggio totale 68,5, di cui 29,5 quale media dei punteggi per le due prove scritte, 30 per la prova orale e 9 per i titoli. Ritenuto che tale doglianza -di carattere sostanziale e come in grado di assorbire gli ulteriori motivi di ricorso- meriti di essere condivisa in base alle seguenti considerazioni: l'art. 6 dell'avviso di selezione stabiliva che "L'esito finale del concorso è determinato dalla somma dei voti riportati nelle prove d'esame e dal punteggio derivante dalla valutazione dei titoli" (cfr. doc. 2 di parte resistente), così come di identico tenore testuale era l'art. 10, comma 4, del Regolamento per i concorsi dell'Università di Sassari nella parte relativa ai concorsi per titoli ed esami (cfr. doc. 5 di parte resistente); non dissimile da queste previsioni interne, anche se con esse non perfettamente coincidente, è anche il tenore testuale dell'art. 8, comma 4, del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, certamente applicabile al caso in esame nella parte in cui esprime principi generali e fondanti sulle procedure selettive pubbliche, nel quale -con riferimento ai concorsi per titoli ed esami- si prevede che "La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame"; ciò diversamente da quanto stabilito in materia di concorsi per soli esami, in relazione ai quali l'art. 7, comma 3, dello stesso d.p.r. n. 487/1994 statuisce che "Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio"; ciò premesso il Collegio ritiene di dover confermare l'indirizzo già espresso da questo stesso Tribunale con sentenza della Sez. II, 24 aprile 2015, n. 726, ove -conformandosi a un consolidato orientamento del Consiglio di Stato (cfr. le pronunce della Sez. V, n. 2412/2002, n. 8081/2004, n. 1443/2009 e n. 397/2010)- è stato affermato che la "norma di sistema", espressiva del principio di carattere generale regolatore dell'intera materia, è il sopra citato art. 7 del d.p.r. n. 487/1994 (ancorché formalmente riferito ai soli concorsi per esami) e che, pertanto, il "criterio della media" deve essere applicato tanto ai concorsi per esami quanto ai concorsi per titoli ed esami; ciò in quanto la previsione dettata appositamente da quest'ultima categoria dall'art. 8, comma 4, è priva di quella "struttura sistematica e autosufficiente" che sola ne giustificherebbe l'applicazione autonoma: si veda, da ultimo, Consiglio di Stato, 7 ottobre 2013, n. 4922, secondo cui "il legislatore, nel dettare la seconda disposizione (articolo 8, comma 4) per i concorsi per titoli ed esami, non poteva certo ignorare quanto già disposto nella disposizione immediatamente precedente per i concorsi per esami: articolo sette terzo comma";del resto introdurre una differenza di regime tra le due tipologie di concorsi non avrebbe senso, ove si consideri che il concorso per titoli ed esami si distingue da quello per esami esclusivamente "per l'aggiunta" del punteggio sui titoli, restando le prove disciplinate esattamente nello stesso modo; né può ragionevolmente rivenirsi in tale prospettazione ermeneutica un'ingiustificata sopravvalutazione del punteggio per titoli rispetto a quello delle prove d'esame, giacché il peso dei titoli sul punteggio finale incontra, comunque, un limite espresso nell'art. 8, comma 2, del d.p.r. n. 487/94, secondo cui i titoli non possono incidere per più di 1/3 del punteggio totale, per cui tale aspetto è risolto "a monte" dal legislatore; peraltro l'utilizzo del "criterio della media" in relazione a entrambe le tipologie di concorsi viene incontro alla nota esigenza di consentire alla Commissione una "valutazione globale" della capacità professionale dei candidati, così evitare che si attribuisca peso eccessivo a una parte soltanto della preparazione e alle prove scritte nel loro complesso, le quali -ove si utilizzasse "il criterio della sommatoria dei voti"- finirebbero per incidere sul voto finale in misura ingiustificatamente superiore alle prove orali, per le quali è prevista l'attribuzione di un punteggio unitario pur a fronte di domande relative a molteplici materie. Ritenuto, pertanto, che si debba procedere all'annullamento degli atti della selezione nei termini invocati dalla dott.ssa Sa. e ciò senza che sia neppure necessario il contestuale annullamento -invocato in via subordinata e prudenziale dalla ricorrente- dell'avviso di selezione e del Regolamento dell'Università, che ben possono essere interpretati in armonia con i principi sopra descritti. Ritenuto che sussistano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe proposto e, per l'effetto, annulla gli atti della selezione in epigrafe descritta limitatamente alla parte in cui, ai fini del punteggio finale da attribuire ai candidati, sono stati utilizzati i punteggi riportati in entrambe le prove scritte anziché un punteggio unico corrispondente alla media dei voti riportati nelle medesime prove. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati: Caro Lucrezio Monticelli, Presidente Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore Gianluca Rovelli, Consigliere DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27 GIU. 2016. | |
Da: Mamma2016 ![]() | 13/10/2017 18:45:27 |
| @gb io sono nella tua stessa condizione!! @dalia... No la clerici non ce la posso fare!! Fanno cose troppo complesse! Io sono da sopravvivenza o poco più ahahhahah | |
Da: gb17 ![]() | 13/10/2017 18:47:58 |
| Mamma 2016 cosa pensi che decideranno sulla questione figli a carico? Grazie | |
Da: Dalia33 ![]() | 13/10/2017 18:54:35 |
| @roland È troppo lunga, mi fai perdere diottrie! (Gli occhiali non li porto) 😊Ed incappare nel problema di odisseo. | |
Da: Dalia33 ![]() | 13/10/2017 18:59:31 |
| @gb Sono titoli di preferenza che puoi sempre far valere in sede di scelta della destinazione. | |
Da: gb17 ![]() | 13/10/2017 18:59:35 |
| Sulla questione media/somma, ritengo debba essere applicato il criterio della somma ma non perchè mi fa comodo, ma perchè è lo stesso bando a dichiararlo. Va da sè che nella scheda personale che ciascuno di noi trova nella propria posizione personale, si trova indicato un punteggio che, guarda caso, corrisponde alla somma dei voti conseguiti nelle due prove scritte. Se così non fosse, non mi spiegherei tante cose! | |
Da: fedrooo -banned!- | 13/10/2017 19:00:08 |
| bravo roland... ma intanto si farà la somma... perchè la commissione ha cosi deciso per via dell unicità della prova scritta e per i punteggi aggiuntivi | |
Da: gb17 ![]() | 13/10/2017 19:01:57 |
| Grazie Dalia33, io spero che sia come dici, ma se invece fanno fede solo i titoli indicati nella domanda inizialmente presentata, non potrei mai far valere questo titolo, nemmeno in sede di scelta della destinazione. O mi sbaglio?? Cioè spererei proprio di sbagliarmi.. | |
Da: strazz ![]() | 13/10/2017 19:04:55 |
| Bravo Roland. Siamo punto e a capo. Aspettiamo allora cosa decide il Ministero | |
Da: Roland74 ![]() | 13/10/2017 19:06:22 |
| Dalia 33 In sintesi Il tar Sardegna motiva decretando l'applicazione del criterio della media in quanto non ravvisa alcuna differenza tra concorsi per esami e per titoli ed esami. Fedrooo che dirti?... decidessero loro...tanto ormai siamo arrivati | |
Da: Open00 -banned!- ![]() | 13/10/2017 19:07:23 |
| Xmamma Nel post del sughetto di pesce hai dimenticato di aggiungere una i di impossibile a quel ma Xdalia Ai miei tempi non esistevano questi utilissimi corsi notturni...sei piu' forte sul taglio o sul cucito? | |
Da: Dalia33 ![]() | 13/10/2017 19:10:16 |
| @gb La situazione familiare la puoi sempre far valere, però come titolo di preferenza non di punteggio. Se non ricordo male. | |
Da: Darkmatter ![]() | 13/10/2017 19:13:25 |
| @roland74 Conosco bene la vicenda. Riporto solo questo:la dott.ssa Maria Paola Sanna impugna gli atti sopra descritti, con i quali l'Università di Sassari l'ha collocata in seconda posizione nella graduatoria finale della selezione pubblica per titoli ed esami in epigrafe descritta, avendole attribuito n. 96 punti (di cui 22 per titoli, 24/30 per la prima prova scritta, 25/30 sulla seconda prova scritta, 25/30 per la prova orale) a fronte di punti 98 attribuiti al vincitore dott. Francesco Meloni (di cui 9 per titoli, 30/30 per la prima prova scritta, 29/30 per la seconda prova scritta, 30/30 per la prova orale). In pratica la tipa che co ncorre per un posto amministrativo a tempo determinato di un anno vince solo per titoli, basta vedere la differenza delle prove. Nella realtà è successo questo: il dott. Meloni è stato assunto per quell'anno, la sentenza è stata appellata e alla tipa al massimo le spetterà un risarcimento quando la vicenda processuale si concluderà. | |
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