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Concorsone per 800 ASSISTENTI GIUDIZIARI 2016/2017
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Da: lungaattesa8 ![]() | 02/06/2017 20:26:50 |
| Ahhahahahahahh! Legale...voi davvero mi fate paura. L'ignoranza è un'arma molto pericolosa. Tolto il disturbo perché è davvero raccapricciante doversi interfacciare con persone tracotanti e presuntuose. Abbiate la compiacenza di studiare e poi parlare con argomentazioni fondate e non futili e capricciose. In bocca al lupo a tutti coloro che sosterranno la seconda prova | |
Da: Thinkdifferent ![]() | 02/06/2017 20:26:57 |
| Da: HannaLiza 02/06/2017 20.01.06 @calmaegesso è un titolo ambitissimo the fiftyking....lo, si vince quando parte la sparatona che sia riassume nel sentirsi superiori ,una razza prescelta ed intoccabile rispetto che so ad un 48, 65 .... Che sia chiaro, nessuno si sente superiore a nessuno. | |
Da: zetadizorro ![]() | 02/06/2017 20:27:58 |
| pardon...è irregolare che ha permesso...volevo dire. Sì è falsato il concorso così | |
Da: lungaattesa8 ![]() | 02/06/2017 20:28:53 |
| Tu che usi il termine legale, davvero, abbi la compiacenza di comprendere quello che da più parti ti viene spiegato. Davvero, lo dico per te. È imbarazzante tutto questo. | |
Da: SulForum ![]() | 02/06/2017 20:28:55 |
| Magari hai ragione. Magari no. Se tutto fosse stato regolare avrei accettato il 48.65. avrebbe bruciato, ma avrei accettato la sconfitta. Se mia nonna avesse le ruote, sarebbe una carrozza. | |
Da: Ancora11 ![]() | 02/06/2017 20:33:03 |
| Comunque non capisco che ve ne frega se fanno ricorsi visto che saranno tutti rigettati, se regalano soldi ad avvocati saranno fatti loro di fare quello che vogliono, io da 50 studierei senza cercare di attaccare chi paventa ricorsi, vogliono farli fatti loro | |
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Da: Karma@ego ![]() | 02/06/2017 20:33:33 |
| @marco Bellino..alias il socio@?Innanzitutto grazie per aver messo fine con il tuo lavoro al supplizio di tantalo..vista la tua disponibilitá a condividere le tue competenze tecniche, spero non ti dispiaccia essere contattato dal legale che sta predisponendo il ricorso per offrire una consulenza specialistica..darai un prezioso contributo;) | |
Da: Giovanotto28 ![]() | 02/06/2017 20:34:38 |
| MA VOI CHE CONTINUATE AD AFFERMARE CHE I RICORSI NON SARANNO ACCOLTI E SI BUTTANO CONTANTI IN ARIA. MA SE PER HNA QUESTIONE DEL GENERE, NON GRAVE IL RICORSO VIENE ACCOLTO, COSA PENSERERE CHE ACCADRÀ QUANDO SI PRESENTERANNO RICORSI BELLI SERI E PESANTI? VE LO DICO IO. SUCCEDERÀ IL FINIMONDO PER QUESRO CONCORSO. VEDRETE, SALVATE I QUESTO MESSAGGIO E NE RIPARLIAMO TRA 5 MESI. | |
Da: Thinkdifferent ![]() | 02/06/2017 20:35:27 |
| Fate ricorsi, chi ve lo impedisce? È un vostro diritto. | |
Da: Onfalos ![]() | 02/06/2017 20:35:43 |
| @Ancora11 Ti dò ragione, quindi FATELI 'sti ricorsi, FATELI, vi esorto con tutta me stessa. La procedura rallenterà di qualche mese, ma almeno riceverete una lezione che vi tornerà utile nella vita. | |
Da: lungaattesa8 ![]() | 02/06/2017 20:35:52 |
| Speriamo lo annullino...una cinquantista...così al prossimo giro la smettete di frignare...perché non sarà cambiato NULLA | |
Da: Giovanotto28 ![]() | 02/06/2017 20:36:08 |
| UN CONCORSO VIENE BLOCCATO DA UNA ALBANESE PER UNA SCIOCCHEZZA, FIGURIAMOCI QUANDO ARRIVERANNO I CONCORSI SU MOTIVAZIONI PENSANTI FIRMATI DA MIGLIAIA DI PERSONE. SARÀ LA FINE | |
Da: zetadizorro ![]() | 02/06/2017 20:36:11 |
| Se volete fare il paragone con altri concorsi trovatemi quelli con solo 50 domande...non ne troverete uno!!! Con solo 50 domande mi vai a fare un corsorso così agguerrito e mi vai ad agevolare allo stesso tempo per negligenza così tanta gente! Ma è da pazzi! Mai successo! Questo è un caso unico l'avete capito o no? Se voleye ve lo ripeto. | |
Da: Onfalos ![]() | 02/06/2017 20:37:12 |
| No, non ripeterlo, per carità . | |
Da: lungaattesa8 ![]() | 02/06/2017 20:37:35 |
| Ma candidatevi come consulenti legali per il ministero della giustizia, no? Magari il prossimo concorso lo organizzate voi...menti eccelse... | |
Da: lungaattesa8 ![]() | 02/06/2017 20:38:33 |
| In italia si sa solo distruggere, criticare...ma quando si tratta di costruire nessuno si alza le maniche...del resto, questo atteggiamento non mi meraviglia... | |
Da: Ancora11 ![]() | 02/06/2017 20:39:00 |
| @Onfalos, A me del ricorso non me ne frega niente, ma non capisco tutta questa opera di convincimento a chi vuole farlo, lo vogliono fare fatti loro, se uno è sicuro della trasparenza e legittimità di questo concorso non capisco perchè spreca fiato. | |
Da: SulForum ![]() | 02/06/2017 20:39:35 |
| <3 | |
Da: Onfalos ![]() | 02/06/2017 20:41:35 |
| @Ancora11 Perché quando leggo certe corbellerie, non posso fare a meno di replicare. Questo del ricorsismo, che si ripresenta ad ogni cavolo di concorso (fatti 'na domanda e datti la risposta), è sintomatico di tutto un atteggiamento italiota, poi non ci lamentiamo se le cose vanno male eh. | |
Da: zetadizorro ![]() | 02/06/2017 20:45:25 |
| lungaattesa hai preso 50 e non sai che legale significa ammesso dalla legge, non contrario alla legge? Mi sa che dovrai attendere parecchio per fare la seconda prova...hai bisogno di studiare parecchio | |
Da: mordella ![]() | 02/06/2017 20:46:46 |
| Teos866 smettila di scrivere in maiuscolo! la polizia postale ti legge! | |
Da: Ancora11 ![]() | 02/06/2017 20:49:01 |
| @Onfalos Una cosa che ho imparato nella vita è che è rarissimo far cambiare opinione alle persone convinte delle proprie idee, ognuno rimarrà comunque sulle sue posizione sbagliate o giuste che siano, quinti te da 50 continua a studiare trovando pazzesca l'idea del ricorso, un altro under 50 farà ricorso trovando pazzesca la tua idea di regolarità di quest ultimo...sarà il giudice a decidere, cercare di far cambiare idea alla gente è inutile da ambo le parti | |
Da: Dip90 ![]() | 02/06/2017 20:51:12 |
| rispetto allo sbarramento di 3200 unità e rispetto all'accesso agli scritti dei soli 50isti, mi permetto di rimandarvi a questa sentenze del TAR LAZIO DEL 2015 ( NON SO SE GIà POSTATAhttps://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=WRYGR2PDWNJBAXRWBJEG74A7TU&q QUESTE ALCUNE PARTI DELLA SENTENZA: "FATTO: I ricorrenti hanno partecipato al concorso, bandito in data 13 gennaio 2015, per il reclutamento di 120 unità di personale appartenente alla categoria A-F1 o area III-F1, distinto in tre specializzazioni; in particolare, gli istanti hanno concorso per il profilo dei funzionari amministrativo-contabili (cod. AG8) per il quale erano previsti n. 84 posti disponibili. Al termine della prova pre-selettiva (composta, a sua volta, di due prove), i ricorrenti sono stati esclusi non essendo rientrati nelle soglie di ammissione previste dall'art. 6 del bando di concorso (secondo cui, all'esito della prima prova, avrebbero potuto essere ammessi un numero di candidati pari a 10 volte i posti messi a concorso mentre, all'esito della seconda, un numero pari a 5 volte). Avverso tale esclusione e tutti gli atti connessi (in particolare, il bando di concorso nella parte in cui prevede le predette soglie di ammissione), hanno proposto impugnativa i candidati ricorrenti chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione" (...) Il d.P.R. n. 487 del 1994, applicabile a tutte le selezioni pubbliche, sebbene ammetta la possibilità di svolgere prove pre-selettive, prevede comunque che la graduatoria di merito dei concorsi sia formata dai risultati delle prove scritte ed orali. In ogni caso, i ricorrenti hanno conseguito, nelle due prove preselettive previste dal bando di concorso, punteggi ampiamente superiori alla soglia dei 7/10 (ovvero 21/30) prevista, in via generale per il superamento delle prove concorsuali, dal citato dpr n. 487/1994. Il fatto di aver previsto, nel bando, una soglia molto più alta per l'ammissione alla fase successiva si pone quindi in contrasto con la predetta normativa, considerato peraltro che la prova preselettiva non deve essere utilizzata solo per sfoltire la lista dei partecipanti bensì per verificare la piena idoneità dei candidati a sostenere la prova successiva; (...) Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Economia e delle finanze e Formez PA chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito (...) Ciò premesso, riveste carattere assorbente, in ragione della sua fondatezza, il primo motivo con cui gli interessati lamentano l'irragionevolezza della previsione del bando nella parte in cui (art. 6), nel disciplinare lo svolgimento di due prove pre-selettive, ha fissato soglie di ammissione alle prove successive basate su un dato meramente quantitativo (ovvero che, all'esito della prima prova pre-selettiva, sarebbero stati ammessi un numero di candidati pari a 10 volte i posti messi a concorso e, alla seconda, un numero pari a 5 volte). L'irragionevolezza della predetta previsione ha comportato, secondo la prospettazione contenuta nel ricorso, che i ricorrenti non sono stati ammessi a partecipare alle prove successive, pur avendo conseguito punteggi alti, compresi - previa riparametrazione - tra i 28 e 29 punti sui 30 disponibili. La doglianza, come detto, è fondata. Risulta, invero, evidente che la previsione del bando impugnata dai ricorrenti è stata inserita con la sola finalità di determinare uno sfoltimento della platea dei candidati ammessi alla prove scritte, nel senso cioè che è stato indicato un parametro meramente quantitativo al solo scopo di non aggravare i lavori di selezione, svincolato cioè da ogni riferimento alla verifica delle capacità dei candidati a partecipare proficuamente alla selezione vera e propria, che deve invece costituire lo scopo principale di ogni fase pre-selettiva. Pubblicato il 22/12/2016 N. 12787/2016 REG.PROV.COLL. N. 10392/2015 REG.RIC. logo REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10392 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: - Alessandro Alati, Valeria Arancio, Gabriella Bertone, Stefania Boscato, Teresa Burgio, Anna Maria Cecere, Antonio Eugenio Catona, Mario De Benedetti, Stefano Lafiandra, Andrea Ferrazzoli, Francesca Nicchia, Francesco Paratore, Romilda Parente, Fabio Putorti, Antonella Tajani, Chiara Tulumello, Irene Vozzo, Sara Carollo, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Stallone C.F. STLFNC66C02G273O, Claudia Caradonna C.F. CRDCLD83H61H700E, Simona Fell C.F. FLLSMN85R68G273D, Francesco Leone C.F. LNEFNC80E28D976S, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Antonio Stoppani, 1; - Stefano Lafiandra e Fabio Putorti, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Stallone C.F. STLFNC66C02G273O, Claudia Caradonna C.F. CRDCLD83H61H700E, Simona Fell C.F. FLLSMN85R68G273D, Francesco Leone C.F. LNEFNC80E28D976S, Giuseppe Campana C.F. CMPGPP73E22H501W, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Antonio Stoppani, 1; - Antonella Tajani, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Stallone C.F. STLFNC66C02G273O, Claudia Caradonna C.F. CRDCLD83H61H700E, Simona Fell C.F. FLLSMN85R68G273D, Francesco Leone C.F. LNEFNC80E28D976S, Lorenzo Lentini C.F. LNTLNZ57A19H703F, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Antonio Stoppani, 1; contro - Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Ministero della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto RIPAM, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, presso la sede della quale sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; - FORMEZ PA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Cardi C.F. CRDMCL63R18D708M, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi, 51; nei confronti di - Mario Azzella non costituito in giudizio; - Filomena Aragosa, Francesca Baccoli, Lucia Buccolo, Rossella Chiriano, Silvia Cirillo, Manuela Curmona, Adelaide D'Auria, Marina De Luca, Valeria della Valle, Sara Di Bianco, Concetta Esposito, Giuseppe Gentile, Concetta Gesuele, Alessandra Guerrieri, Anna Illiano, Maria Giuseppina Lanzilotti, Elisabetta Lapiana, Sergio Marchese, Serena Mastantuoni, Antonio Montano, Maria Riccio, Angela Russo, Rosa Savastano, Valentina Scornavacca, Filomena Silvestro, Antonella Sorrentino, Luana Strippoli, Clelia Veneto, Carlo Vignola, Valeria Vito, Maria Pia Zito, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Pesce, presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Roma, via Bocca di Leone, 78; per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione A) con il ricorso introduttivo del giudizio: - del bando di concorso e delle liste degli idonei relativi alla selezione pubblica per il reclutamento complessivo di n. 120 unità di personale di ruolo di categoria A-F1 o area III-F1, e per la condanna al risarcimento dei danni, B) con i motivi aggiunti depositati in data 26 febbraio 2016: - della lista degli idonei alla prova scritta pubblicata in data 11/12 febbraio 2016; - di tutti gli atti connessi. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, di Formez PA e della Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto RIPAM; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2016 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi, ai preliminari, l'Avv. S. Fell, l'Avv. M. Cardi, l'Avv. G. Campana, anche in sostituzione dell'Avv. Lentini, l'Avv. G. Pesce e l'Avvocato dello Stato O. Biagini; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO I ricorrenti hanno partecipato al concorso, bandito in data 13 gennaio 2015, per il reclutamento di 120 unità di personale appartenente alla categoria A-F1 o area III-F1, distinto in tre specializzazioni; in particolare, gli istanti hanno concorso per il profilo dei funzionari amministrativo-contabili (cod. AG8) per il quale erano previsti n. 84 posti disponibili. Al termine della prova pre-selettiva (composta, a sua volta, di due prove), i ricorrenti sono stati esclusi non essendo rientrati nelle soglie di ammissione previste dall'art. 6 del bando di concorso (secondo cui, all'esito della prima prova, avrebbero potuto essere ammessi un numero di candidati pari a 10 volte i posti messi a concorso mentre, all'esito della seconda, un numero pari a 5 volte). Avverso tale esclusione e tutti gli atti connessi (in particolare, il bando di concorso nella parte in cui prevede le predette soglie di ammissione), hanno proposto impugnativa i candidati ricorrenti chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, ed in subordine il risarcimento del danno per i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del dpr n. 487 del 1994; violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 70 del d.lgs n. 165 del 2001; violazione e falsa applicazione del principio del favor partecipationis; violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al bando di concorso; eccesso di potere per arbitrarietà manifesta, irragionevolezza dell'azione amministrativa, sviamento e illogicità . Il d.P.R. n. 487 del 1994, applicabile a tutte le selezioni pubbliche, sebbene ammetta la possibilità di svolgere prove pre-selettive, prevede comunque che la graduatoria di merito dei concorsi sia formata dai risultati delle prove scritte ed orali. In ogni caso, i ricorrenti hanno conseguito, nelle due prove preselettive previste dal bando di concorso, punteggi ampiamente superiori alla soglia dei 7/10 (ovvero 21/30) prevista, in via generale per il superamento delle prove concorsuali, dal citato dpr n. 487/1994. Il fatto di aver previsto, nel bando, una soglia molto più alta per l'ammissione alla fase successiva si pone quindi in contrasto con la predetta normativa, considerato peraltro che la prova preselettiva non deve essere utilizzata solo per sfoltire la lista dei partecipanti bensì per verificare la piena idoneità dei candidati a sostenere la prova successiva; 2) eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà ed illogicità dell'azione amministrativa. Le modalità di valutazione delle prove preselettive, consistenti in quiz a risposta multipla, prevedono che, in caso di correzione sul foglio-risposte con l'indicazione della risposta corretta in luogo di quella errata, il sistema elettronico non avrebbe conteggiato il relativo punteggio positivo. Tale modalità è illogica ed irrazionale e si pone in contrasto con il diritto allo studio garantito dalla Costituzione; altresì non rispetta il principio di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Economia e delle finanze e Formez PA chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito. Con ordinanza n. 4178/2015, è stata, da un lato, ordinata l'integrazione del contraddittorio tramite pubblici proclami e, dall'altra, accolta la domanda cautelare con conseguente ammissione dei ricorrenti alla fase successiva della selezione. La prova dell'avvenuto adempimento è stata depositata in giudizio in data 19 novembre 2015. Successivamente, i ricorrenti che, ammessi con riserva, hanno superato la prova scritta del concorso (ovvero Cecere, Catona, Parente, Putortì, Tajani, Tulumello, Vozzo, Carollo, Bertone, Boscato, Lafiandra e Nicchia) hanno proposto motivi aggiunti avverso tale esito per invalidità derivata rispetto agli atti gravati con il ricorso introduttivo del giudizio. Si sono costituiti in giudizio alcuni controinteressati (Aragosa, Baccoli, Buccolo, Chiriano, Cirillo, Curmona, D'Auria, De Luca, Della Valle, Di Bianco, Esposito, Gentile, Gesuele, Guerrieri, Illiano, La Valle, Lanzilotti, Lapiana, Marchese, Mastantuoni, Montano, Riccio, Russo, Savastano, Scornavacca, Silvestro, Sorrentino, Strippoli, Veneto, Vignola, Zito), chiedendo a loro volta il rigetto del ricorso per infondatezza nel merito. In data 4 ottobre 2016, parte ricorrente ha depositato la graduatoria finale della selezione pubblicata in data 11 luglio 2016 dalla quale emerge che i ricorrenti Tajani e Lafiandra sono in posizione utile per essere dichiarati vincitori mentre Boscato, Catona, Nicchia, Parente, Tulumello, Vozzo e Carollo sono stati, a loro volta, giudicati idonei. In ragione di ciò, la ricorrente Tajani, con memorie depositate in vista della trattazione del merito, invoca l'applicazione dell'art. 4, comma 2-bis del decreto legge n. 143 del 2005 (convertito nella legge n. 168 del 2005) con conseguente declaratoria di improcedibilità del gravame, in modo tale da consolidare la posizione nella graduatoria finale di merito ottenuta per aver superato le prove scritte ed orali del concorso; in ogni caso, ribadisce la richiesta di accoglimento del gravame. Analoga richiesta (di applicazione dell'art. 4, comma 2-bis del d.l n. 143 del 2005 e, comunque, di accoglimento del ricorso) è stata, da ultimo, ribadita dai ricorrenti Putortì e Lafiandra. Alla pubblica udienza del 1° dicembre 2016, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione. DIRITTO 1. Va, anzitutto, dichiarata l'improcedibilità del gravame relativamente ai ricorrenti Alati, Arancio, Bertone, Burgio, Cecere, De Benedetti, Ferrazzoli, Paratore e Putortì in quanto, in seguito alla loro ammissione con riserva alle fasi successive della selezione (prove scritte ed orale) disposta con ordinanza cautelare della Sezione n. 4178/2015, non risulta che gli interessati abbiano superato entrambe le prove, tanto da non essere stati inseriti nella graduatoria finale di merito. In ragione di ciò, una eventuale pronuncia di accoglimento delle censure contenute nel ricorso in esame non avrebbe alcun effetto utile per i predetti ricorrenti (non avendo questi impugnato l'esito delle prove non superate), tanto da rendere superflua (recte: inutile) ogni decisione al riguardo; ciò determina, quindi, una ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse che, come noto, costituisce una delle condizioni dell'azione che deve sussistere anche al momento del passaggio in decisione della controversia. 2. Relativamente, invece, ai restanti ricorrenti, giudicati vincitori (Tajani e Lafiandra) o comunque idonei alla selezione tanto da risultare inseriti nella graduatoria finale di merito (Boscato, Catona, Nicchia, Parente, Tulumello, Vozzo e Carollo), possono invece essere esaminate nel merito le censure contenute nel ricorso in esame, avendo la decisione l'effetto di consolidare o meno gli esiti della procedura selettiva di che trattasi. 2.1 Ciò premesso, riveste carattere assorbente, in ragione della sua fondatezza, il primo motivo con cui gli interessati lamentano l'irragionevolezza della previsione del bando nella parte in cui (art. 6), nel disciplinare lo svolgimento di due prove pre-selettive, ha fissato soglie di ammissione alle prove successive basate su un dato meramente quantitativo (ovvero che, all'esito della prima prova pre-selettiva, sarebbero stati ammessi un numero di candidati pari a 10 volte i posti messi a concorso e, alla seconda, un numero pari a 5 volte). L'irragionevolezza della predetta previsione ha comportato, secondo la prospettazione contenuta nel ricorso, che i ricorrenti non sono stati ammessi a partecipare alle prove successive, pur avendo conseguito punteggi alti, compresi - previa riparametrazione - tra i 28 e 29 punti sui 30 disponibili. La doglianza, come detto, è fondata. Risulta, invero, evidente che la previsione del bando impugnata dai ricorrenti è stata inserita con la sola finalità di determinare uno sfoltimento della platea dei candidati ammessi alla prove scritte, nel senso cioè che è stato indicato un parametro meramente quantitativo al solo scopo di non aggravare i lavori di selezione, svincolato cioè da ogni riferimento alla verifica delle capacità dei candidati a partecipare proficuamente alla selezione vera e propria, che deve invece costituire lo scopo principale di ogni fase pre-selettiva. Del resto, sebbene l'art. 7, comma 2-bis del regolamento sui concorsi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (introdotto dal d.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693) preveda che "Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione….", ciò non sta a significare che la finalità della fase pre-selettiva possa essere del tutto svincolata dal rispetto delle esigenze tipiche delle procedure concorsuali ovvero la verifica delle capacità dei candidati che chiedono di partecipare alla selezione anche perché, diversamente opinando, si rischierebbe di incidere sul principio di competitività posto a base delle procedure selettive; ed invero, qualora non si ammettessero candidati comunque capaci, sarebbe violato proprio il predetto dpr n. 487 del 1994 (cfr art. 7, comma 3) che invece affida alle sole prove scritte e orali il riscontro effettivo della capacità dei candidati. IN SINTESI come peraltro osservato in occasioni analoghe dalla giurisprudenza (cfr, per tutte, TAR Lazio, sez. III bis, n. 327/2014), l'introduzione di un irragionevole criterio quantitativo per la fase di preselezione rischia di realizzare non tanto lo scopo di "scremare" il numero dei candidati, quanto piuttosto quello di ridurre drasticamente la partecipazione in violazione del principio del favor partecipationis. | |
Da: lungaattesa8 ![]() | 02/06/2017 20:51:43 |
| Ahahhahahahah! Si, hai ragione...dal codice zetadizorro. E'come dici tu, hai ragione...non ho fiato né voglia di parlare con un ignorante. | |
Da: Giovanotto28 ![]() | 02/06/2017 20:53:12 |
| PREGATE A DIO CHE QUESTO CONCORSO NON VENGA ANNULLATO PERCHÉ È STATA CITATA UNA SENTENZA FRESCHISSIMA GRAZIE ALLA QUALE POTREBBE FINIRE COME UNO SCHIOCCO DELLE DITA | |
Da: lungaattesa8 ![]() | 02/06/2017 20:53:35 |
| Speriamo finisca male! Non vedo l'ora | |
Da: rose@ ![]() | 02/06/2017 20:53:45 |
| @giovanotto 28 Non credere k i cinquanta ti resteranno a guardare i vostri ricorsi xk si costituiranno in giudizio e ank loro sn in migliaia..!auspico una condanna alle spese x i ricorsi respinti! In secondo luogo il ricorso discriminatorio è l' unico motivo "Pesante" i vostri sul punteggio saranno respinti come sempre accaduto! Vedi concorso ae | |
Da: Thinkdifferent ![]() | 02/06/2017 20:56:09 |
| Tremate gente! :-) | |
Da: rose@ ![]() | 02/06/2017 20:56:10 |
| Cinquantisti intendevo scrivere | |
Da: Giovanotto28 ![]() | 02/06/2017 20:56:19 |
| Non penso proprio. Leggiti quella sentenza.Ma sii realista per una cavolata è stato bloccato un concorso da una albanese, figuriamoci quando presentano ricorsi belli pesanti e seri firmati da più di mille persone. CERCATE DI CONVINCERE VOI STESSI CHE QUESTO CONCORSO È LEGITTIMO PERCHÉ SE VOLETE CONVINCERE GLI UNDER 50 ISTI, NON CI SONO SPERANZE | |
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