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Magistratura 2015
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Da: Blocco universale ![]() | 31/01/2016 18:07:46 |
| Comunque mia impostazione non dissimile dalla sua e comunque anche lui parla di intreccio con obblighi negoziali e comportamentali in ben tre punti | |
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| Da: huahuahuahua | 31/01/2016 18:18:36 |
| ci credo. il suo tema era "violazione dell obbligo di trasparenza ecc". il nostro no. | |
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| Da: Ancoraz | 31/01/2016 18:23:47 |
| vi prego, finitela. la selezione s'è fatta a luglio 2015, non su questo forum il 31 gennaio. basta | |
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Da: X ancoraz ![]() | 31/01/2016 18:41:13 |
| Non ci leggere | |
| Rispondi | |
Da: Blocco universale ![]() | 31/01/2016 18:57:41 |
| Per me i terzi pretermessi possono fare opposizione di terzo senza limitazione dei vizi | |
| Rispondi | |
Da: X blocco universale ![]() | 31/01/2016 21:03:49 |
| I terzi pretermessi possono fare opposizione di terzo se si opta x la natura giurisdizionale del ricorso (ma questo è un principio generale che vale in sede giurisdizionale x tutti i terzi pretermessi). Ma se si opta x natura amministrativa possono fare ricorso giurisdizionale e a quel punto il Cons. di Stato finirebbe x pronunciarsi due volte con conseguente violazione del ne bis in idem. Personalmente ritengo, allora, che la giurisdizionalizzazione abbia riguardato il parere che è stato trasformato in vincolante equiparando, così, il decreto a una sentenza. Sicché i terzi pretermessi potranno fare opposizione contro il decreto che sarà ottemperabile in caso di inesecuzione ex lett. D). Esso cioè ha natura amministrativa ma l'avventura vincolatività del parere l'ha in sostanza giurisdizionalizzato proprio per evitare il rischio del bis in idem! | |
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Da: Blocco universale ![]() | 31/01/2016 21:16:21 |
| Appunto | |
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| Da: soluzione traccia civile | 31/01/2016 21:18:50 |
| Qua c'era la soluzione della traccia di civile http://www.dirittobancario.it/rivista/finanza/derivati/nota-alla-recente-giurisprudenza-contratti-derivati-concetto-alea-razionale-criterio-valutazione | |
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Da: Blocco universale ![]() | 31/01/2016 21:22:53 |
| Appunto | |
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| Da: DOMANDA SERIA PER CHI HA SEGUITO GIOVAGNOLI | 01/02/2016 09:02:28 |
| MI RIVOLGO A CHI HA VERAMENTE SEGUITO GIOVAGNOLI LO SCORSO ANNO. E VERO CHE HA INVIATO LA SEGUENTE DISPENSA AI SUOI CORSISTI? PREGO DI PRENDERE SERIAMENTE LA DOMANDA, PUò ESSERE UTILE PER CHI COME ME STA PROGETTANDO L'ISCRIZIONE AD UN CORSO. GRAZIE. DI SEGUITO QUELLO CHE IL CORSO ASSERISCE DI AVER DIVULGATO AI SUOI ISCRITTI. Il derivato speculativo, o quello che, comunque, non menzioni l'effettiva riferibilità del rapporto sottostante al contraente che appare comprare protezione, è, dunque, un contratto che utilizza uno schema commutativo per operare uno scambio (fittizio) tra una merce che non è una merce e che consiste in una nuda chance di nudo guadagno ed un corrispettivo che del prezzo ha le sembianze senza incorporarne propriamente la logica(68), i quali, perciò, attivano una circolazione della ricchezza in ultima analisi riducibile all'"azzardo". Ciò può fare capire perché la giurisprudenza abbia inizialmente ritenuto che i derivati (almeno quando non facciano menzione della riferibilità del rapporto sottostante ad almeno uno dei contraenti) integrino senz'altro una scommessa e perché questa opinione continui ad essere (specie adesso) prevalente nella dottrina. A trattare per primo dei derivati speculativi è stato il Tribunale di Milano con due decisioni, rispettivamente, del 24/11/1993 e del 26/05/1994. Con la prima il Tribunale sinteticamente concludeva che "il contratto di domestic currency swap stipulato con finalità di mera speculazione è soggetto all'eccezione di gioco prevista dall'art. 1933, comma 1 c.c."(69). Con la seconda la medesima conclusione era raggiunta, questa volta a proposito di un interest rate swap, sulla base di un ragionamento più articolato: "il contratto in esame non corrisponde obbiettivamente ed in concreto ad una causa che giustifichi la piena tutela delle ragioni di credito, dovendosi piuttosto qualificare come ipotesi di scommessa non azionabile ex art. 1933 ... le parti si sono assoggettate all'alea delle variazioni del tasso degli interessi non per la necessità di coprire effettivi rischi, ma per collegare l'attribuzione di un vantaggio patrimoniale (lucro) alla sorte ... [questa] conclusione ... non esclude la configurabilità di contratti di swap che ... assolvano una funzione di sicurezza e garanzia economica, perché collegati con effettivi rapporti obbligatori (di prestito o di import-export) sottostanti". Entrambe queste decisioni si riferivano a swaps conclusi già nel vigore dell'art. 23 della L. n. 1/1991, che, disciplinando le Sim, escludeva l'applicabilità dell'art. 1933 ai contratti uniformi su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari nei mercati regolamentati(70). È, perciò significativo che nel volgere di pochi anni l'orientamento della giurisprudenza muti radicalmente, sebbene le innovazioni normative intervenute nel frattempo non si possano ritenere, di per loro, decisive. Lo stesso Tribunale di Milano, con sentenza del 20/02/1997, concludeva, infatti, che "la funzione economico-sociale dei contratti di domestic currency swap, intesa come neutralizzazione di un rischio valutario e finanziario, è meritevole di tutela anche quando il contratto persegua una finalità di mera speculazione e impedisce pertanto l'applicabilità dell'eccezione di gioco ... [attesoché] l'intento di speculazione appartiene alla sfera interna dei motivi che nulla hanno a che vedere con la causa del nergozio in senso tecnico-giuridico". L'anno dopo il Tribunale di Torino, con sentenza del 10/04/1998, ribadiva tale conclusione basandola, questa volta, sul dato positivo: "l'art. 23, legge 2 gennaio 1991, n. 1, che stabilisce che l'art. 1933 c.c. non si applica ai contratti uniformi su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari nei mercati regolamentati, tassi di interesse e valute, è volto ad evitare che possa essere adoperata l'eccezione in esame nell'ambito di un rapporto negoziale che è autorizzato e disciplinato da una legge dello Stato"(71). E dopo poco più di un anno lo stesso Tribunale di Torino, nella decisione del 27/01/2000, rinforzava tale orientamento, spiegando che "dalla normativa vigente [L. n. 1/1991, D.Lgs 415/1996 e L. 58/1998] non si ricavano elementi in base ai quali ritenere che possano trovare cittadinanza, e quindi piena tutela giuridica, solo gli swaps che perseguano lo scopo di controllare i rischi di cambi, che la funzione economico-giuridica possa esaurirsi nella copertura dei rischi e che quindi il legislatore abbia valutato la meritevolezza e la compatibilità con l'ordinamento solo degli swaps collegati a transazioni con l'esterno ... non [vi si] distingu[e] tra swaps speculativi e non". Dunque, il nuovo orientamento che matura nella giurisprudenza si regge, in fondo, esclusivamente sull'argomento a contrario della mancata distinzione, nella normativa di settore, di derivati di copertura e derivati speculativi, talvolta colorito dalle evocazioni di una loro generale utilità socio-economica che, però, venendo illustrata soltanto sui derivati di copertura, si risolve, rispetto ai derivati speculativi, in una mera petizione di principio. Nonostante la sua opinabilità , tale argomento ha retto fino a qualche anno addietro ed ha condizionato lo stesso orientamento della dottrina. Dopo gli entusiasmi seguiti alle iniziali perplessità (72), la dottrina si è prevalentemente attestata su di una posizione che, da un lato, riconosce apertamente la riconducibilità dei derivati speculativi alla "causa" della scommessa e, dall'altro, li sottrae all'eccezione di gioco in forza della speciale esclusione operatane prima dall'art. 23, commi 4 della L. n. 1/1991, poi dall'art. 18, comma 4° del D.Lgs. n. 415/1996 ed infine dall'art. 23, comma 5°, del D.Lgs. 58/1998, nei quali esplicitamente viene indicato un dispositivo del tutto equiparabile a quello che l'art. 1935 utilizza per le lotterie autorizzate(73). Con la conseguenza che l'immunità dall'eccezione di gioco si darebbe, dapprima, solo per i contratti uniformi autorizzati dalla Consob e trattati nei mercati regolamentati e, poi, più in generale per tutti i derivati trattati dagli intermediari autorizzati anche nei mercati over the counter(74). Le vicende successive alla crisi finanziaria del 2008 e le considerazioni più meditate che ne sono seguite hanno (o sembra abbiano) spinto, innanzitutto, la giurisprudenza a mutare il proprio atteggiamento verso i derivati, ma le conclusioni prima raggiunte hanno continuato ad influenzarne in qualche modo le soluzioni(75). Tali conclusioni non sembra, però, possano ritenersi proprio incontrovertibili. Esse, in ultima analisi, si reggono esclusivamente sulla seguente sequenza argomentativa: - i derivati speculativi presentano la "causa" della scommessa e ad essi, perciò, andrebbe applicata l'eccezione di gioco dell'art. 1933; - la normativa che li considera, però, non distingue tra derivati speculativi e derivati di protezione; - per conseguenza, l'immunità dall'eccezione di gioco, che essa prevede, giova anche ai derivati speculativi. Entrambe le premesse di tale conclusione appaiono, però, discutibili. Alla prima di tali premesse si può imputare un esperimento eccessivamente semplificato del procedimento che presiede al riconoscimento giu-ridico di tali contratti ed al rapporto in cui esso si pone con principi e discipline della materia contrattuale(76). La circostanza che i derivati speculativi inducano una circolazione della ricchezza che fuoriesce dal paradigma utilitario e che appare, invece, riducibile all'"azzardo" non consente di qualificare tali contratti direttamente come mere scommesse(77). Siffatta circolazione essi, infatti, producono avvalendosi di specifici e articolati schemi commutativi(78), ai quali è comune il riferirsi ad una merce particolare, che consiste in una nuda chance di nudo guadagno, e ad un corrispettivo, che del prezzo ha le sembianze ma non la logica. E proprio considerazioni di questo tipo hanno indotto la dottrina largamente prevalente a ritenere che i derivati vadano piuttosto annoverati tra i contratti atipici(79) o, più specificamente, alieni(80). Ma il carattere atipico di tali contratti li sottopone al giudizio di meritevolezza dell'art. 1322. 8. - Orbene, il giudizio di meritevolezza dell'art. 1322 (che - si ricordi(81) -, se non implica alcun "paternalistico" o "dirigistico" riferimento all'utile sociale o alla solidarietà , tuttavia impone di valutare il contratto alla stregua del paradigma utilitario e della razionalità mercantile che esso implementa) dà luogo a "valutazioni di rilevanza-irrilevanza, coercibilità incoercibilità "( 82), che deve ritenersi operino in via distinta e previa rispetto alla questione della disciplina eventualmente applicabile in via - per così dire - analogica: solo un contratto che sia giudicato rispondere ad "interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico" pone all'ordinamento il problema della sua disciplina (per le parti non coperte dal regolamento negoziale e/o per le clausole che contrastino con norme e principi imperativi); mentre ad un contratto che non superi tale vaglio compete esclusivamente il giudizio di irrilevanza-incoercibilità . Ma se questo è vero, allora sembra difficile non ammettere che il disfavore, che l'ordinamento esibisce verso l'"azzardo" attraverso l'art. 1933 (ma, più in generale, attraverso il vincolo che - come altrove si è visto(83) - già il giudizio causale istituisce tra contratto e paradigma mercantile), si esplichi non rendendo opponibile ad un contratto atipico l'eccezione di gioco cui tale norma dà luogo, bensì negando ad esso, prima e in radice, riconoscimento giuridico: un contratto atipico che induce una circolazione della ricchezza riducibile all'"azzardo" non sottostà alla regola della denegatio actionis e della soluti retentio, ma, in ragione dell'immeritevolezza (= irrazionalità mercantile) dell'interesse perseguito, è semplicemente irrilevante-incoercibile(84). Certo, può sembrare non del tutto plausibile che ad un derivato speculativo sia negata la soluti retentio che, invece, è concessa alla scommessa. Ma questo, nella specie, trova una ragione difficilmente confutabile nella ormai condivisa considerazione(85) che la minaccia, che l'inserimento di uno strumento siffatto nei mercati finanziari porta alla razionalità mercantile, è incomparabilmente superiore a quella ascrivibile a gioco e scommessa: quel che fa una differenza incolmabile(86) è che gioco e scommessa (almeno nella originaria fenomenologia considerata dal Legislatore del '42) si situano del tutto al di fuori dal mercato e concernono relazioni che (quando non siano gestite dalla Stato o su sua autorizzazione) alla fine esibiscono carattere (quantomeno nello spirito) singolare; mentre i derivati portano l'"azzardo" nel cuore del mercato e, coperti dall'abito apparente della merce, ingenerano relazioni seriali che interessano fasce sempre più estese di risparmiatori (o - sarebbe meglio dire - del risparmio come insieme delle risorse monetarie).Questo, a parte la considerazione, non meno importante, che il dispositivo della soluti retentio suppone un pagamento volontario successivo all'esito dell'incertezza, che è tipico di gioco e della scommessa, e che, invece, per lo più non si dà nel regolamento dei derivati, dove il "premio" di un weather derivative si paga alla sua stipula e gli addebiti e accrediti di uno swap avvengono mediante compensazioni operate nel corso del rapporto, sicché il dispositivo della denegatio actionis ne risulterebbe solitamente frustrato. Dunque, al giudizio causale i derivati speculativi esibiscono una circolazione della ricchezza alla quale l'ordinamento giuridico, in linea di principio, nega riconoscimento. Si tratta, adesso, di vedere se - come per lo più assumono dottrina e giurisprudenza - questa conclusione di principio possa ritenersi derogata dalla specifica normativa di settore. Si può cominciare con l'osservare che questa conclusione di principio sembra rendere in qualche modo eccentriche le previsioni prima dell'art. 23, comma 4 della L. n. 1/1991, poi dell'art. 18, comma 4° del D.Lgs. n. 415/1996 ed infine dell'art. 23, comma 5°, del D.Lgs. 58/1998. In fondo, su di un piano strettamente logico-giuridico, si potrebbe assumere che l'immunità dall'eccezione di gioco dei derivati speculativi non si dia poiché i derivati speculativi non sarebbero comunque sottoposti all'eccezione di gioco, (non essendo propriamente qualificabili come "scommessa" - v. infra - ed) essendo già prima e in radice insuscettibili di riconoscimento giuridico. A questa conclusione, però, si potrebbe pensare di opporre la considerazione che i derivati, comunque, sono fatti rientrare dall'art. 1, comma 3, lett. da d) a j), del T.U.F. negli "strumenti finanziari", ai quali, poi, il comma 5 dell'art. 23 esclude si applichi l'art. 1933: è questa, infatti, la seconda delle premesse prima evidenziate e consiste nell'argomento (ricorrente in dottrina e giurisprudenza) che dalla mancata distinzione dei derivati specu-lativi dai derivati di copertura deduce l'irriferibilità a tutti i derivati dell'eccezione di gioco(87). Quest'argomento, però, prova troppo. Da un lato, il dispositivo della irriferibilità ai contratti di borsa dell'eccezione di gioco è vecchio quanto la borsa(88) e, quindi, non è, di per sé, significativo: esso, di per sé, appare rivolto a fronteggiare soltanto il carattere genericamente aleatorio e speculativo di tutte le operazioni di borsa "a termine", che è una cosa qualitativamente diversa dal nudo "azzardo", che qui si sta considerando. Dall'altro, e soprattutto, il fatto che la legge sul piano definitorio (qual è quello dell'art. 1, che swaps, futures, ecc. elenca solo per qualificarli "strumenti finanziari") non distingua i derivati a seconda della funzione che perseguono non sembra, di per sé, sufficiente a far concludere che intenda con ciò dar cittadinanza giuridica a tutti i derivati quale che ne sia la funzione(89). In fondo, non sarebbe affatto la prima volta che l'ordinamento si limiti a nominare(90) un negozio evocando semplicemente una prassi di mercato dai caratteri più o meno incerti (o ambigui) e si riservi di sottoporre al vaglio di meritevolezza le determinazioni cui i privati lo flettono(91): sembra anzi ovvio che nominare un contratto del quale non si tipizzi al tempo stesso lo spostamento di ricchezza che implementa non equivalga affatto a dar necessario riconoscimento a qualsiasi circolazione, che, utilizzandone il nomen, venga di fatto programmata. L'aver annoverato options, futures, swaps, ecc. fra gli strumenti finanziari non autorizza a sostenere che qualsiasi option, future o swap riceva, per ciò solo, riconoscimento e tuteladall'ordinamento quale che sia la circolazione della ricchezza cui dà forma(92). In realtà , se un peso si deve riconoscere all'elencazione dell'art. 1 - e, certamente, non può non essergli riconosciuto -, questo è da connettere piuttosto alla circostanza, meramente negativa, che il Legislatore del 1998, che può presumersi edotto degli orientamenti giurisprudenziali di qualche anno prima i quali già distinguevano tra derivati di copertura e derivati speculativi, non abbia ritenuto di prendere posizione su tale distinzione. Su questo piano, però, si può anche immaginare che una siffatta omissione non sia stata innocente, almeno nei corpi tecnici che hanno provveduto a redigere il testo di tale norma; ma si può anche ritenere, a buon diritto, che un "accorto" silenzio non sia sufficiente a scalzare un principio (quello della "meritevolezza" come condizione di accesso al riconoscimento giuridico degli atti di autonomia)che, in materia di autonomia privata, presenta, da sempre, rilevanza sistemica. Dopotutto, l'art. 1935 riconnette l'"azione in giudizio" alle lotterie, solo quando siano state "legalmente autorizzate", sicché, per le medesime ragioni ed allo stesso modo, si deve ritenere che per dare "azione in giudizio" ai derivati speculativi si richieda un'esplicitazione normativa che stia sullo stesso piano di una "legale autorizzazione"(93), e cioè che espressamente ed inequivocabilmenteestenda il riconoscimento ai derivati quand'anche solo speculativi. Il peso di un tale argomento"omissivo", dunque, non sembra tale da sorreggere fondatamente un'interpretazione dell'art. 1 che immetta il nudo "azzardo" nel circuito dei mercati finanziari. Si è sostenuto che i derivati (anche) speculativi debbano ritenersi immuni dal vaglio dell'art. 1322 "per la ragione più profonda che oggi i contratti che rispondono a modelli anglosassoni non passano la dogana se meritevoli, ma sono meritevoli ... in linea di principio, perché una dogana non c'è"(94). Dal punto di vista giuridico un tale argomento non ha, evidentemente, alcun fondamento(95). Ma segnala un dato economico irrefutabile, quello che i derivati (anche) speculativi e la loro diffusione sui mercati finanziari di ogni continente costituiscono una delle manifestazioni più appariscenti, e più critiche, della globalizzazione economica e dell'intolleranza del capitale finanziario verso non solo le sovranità nazionali ed i loro ordinamenti ma, soprattutto, verso quella razionalità dell'homo oeconomicus che ha guidato fin qui lo sviluppo del capitalismo e della società moderna(96). Questa è, con ogni probabilità , la ragione per la quale dottrina e giurisprudenza si sono convertite ad un'argomentazione che si sarebbe prestata ad interrogazioni benpiù consistenti: in fondo, poiché tutto sembrava procedere nel modo migliore, poteva non sembrare il caso di porre remore "fuori moda"all'accesso del risparmio nazionale alle "promettenti" innovazioni del mercato globale ponendo troppe domande. Ciò, ovviamente, non scalfisce l'improponibilità di simili argomenti, ma potrebbe rendere scettici sulla materiale praticabilità del (pur dovuto) controllo di meritevolezza sui derivati finanziari e del diniego di "rilevanza-coercibilità " a quelli di essi che presentino carattere meramente speculativo. Ma, sospinta dalle iniziative giudiziarie di enti pubblici e di clienti privati e dagli inattesi sbilanciamenti dei contratti sottoposti al suo vaglio, la giurisprudenza sembra mostrare già importanti aperture verso questo compito: è significativo che essa, dopo circa dieci anni, abbia preso (talvolta in via prudenziale ed altre in modo più deciso) a riproporre la distinzione, prima abbandonata, tra derivati di copertura e derivati speculativi ed a sottolineare la "funzione assicurativa" assolta dagli swaps da essa considerati nelle fattispecie di volta in volta decise(97). Ma, specie dopo la crisi del 2008, i giudici hanno preso a percorrere anche altre vie che incrociano sempre il problema del giudizio causale, e con un raggio ancora più ampio. (La parte II, relativa a "Il controllo di meritevolezza e i derivati di protezione conclusi dalle banche" sarà pubblicata nel prossimo numero di questa rivista) | |
| Rispondi | |
| Da: oh e che cazzo | 01/02/2016 10:00:25 |
| ma ti rendi conto che hai postato un argomento fuori tema? | |
| Rispondi | |
| Da: corsista giov | 01/02/2016 10:05:49 |
| se è fuori tema questo... cmq no, io ho seguito il corso intensivo lo scorso anno e non l ho ricevuto. sul suo sito dice di averlo dato a quelli del rush finale. | |
| Rispondi | |
Da: Rotti cilo ![]() | 01/02/2016 10:15:58 |
| Avete rotto le palle | |
| Rispondi | |
Da: concordo!! ![]() | 01/02/2016 10:18:20 |
| ABBIAMO LA MINCHIA FRACASSATA!!!!! | |
| Rispondi | |
| Da: E l''articolo di Greco? | 01/02/2016 10:18:21 |
| Anche quello era fuori tema???.... | |
| Rispondi | |
| Da: E larticolo di Greco | 01/02/2016 10:20:01 |
| Più che altro sarebbe stato più interessante leggere la seconda parte sul controllo di meritevolezza nei derivati di protezione. | |
| Rispondi | |
| Da: DOMANDA SERIA PER CHI HA SEGUITO GIOVAGNOLI | 01/02/2016 10:30:07 |
| Grazie. se qualcun altro, senza polemiche, puo rispondere gli sarei grato. | |
| Rispondi | |
| Da: E larticolo di Greco | 01/02/2016 10:45:05 |
| Una mia amica ha seguito il rush finale e anche lei dice di non aver ricevuto quella dispensa.. Ma si tratta di una cosa che dice lei eh! Mi sembra strano però che una persona con una reputazione così possa pubblicare delle falsità di questo genere..fossi in te chiederei a corsisti di diverse città . Per quanto riguarda Roma, questo è quello che ho sentito dire. Se posso darti un consiglio, scegli il corso in base alla tua impostazione e al tuo carattere: ti sarà molto più proficuo della ricerca del corso "che azzecca la traccia" in quanto, da questo punto di vista, si può fare solo una prognosi postuma. E soprattutto... Buona fortuna! | |
| Rispondi | |
| Da: DOMANDA SERIA PER CHI HA SEGUITO GIOVAGNOLI | 01/02/2016 11:10:07 |
| ok grazie anche a te. ma quindi se l'è inventato?!?!?!? attendo ulteriori testimonianze. | |
| Rispondi | |
| Da: giutan | 01/02/2016 11:31:15 |
| Ma dico io che cazzo di di articolo doveva darvi giovanili che non riesce a spjccicar e due parole se non legge....uno ipertensione raccomandato che fa lezione con il PC ed il libro davanti leggendo cose banalissime. ...il libro leggetelo voi così evitando di addormentarsi mentre lo legge il super campione di concorsi della nostra italietta | |
| Rispondi | |
| Da: giutan | 01/02/2016 11:34:40 |
| Il mio cellulare scrive quello che vuole ma ho reso l' idea. ....poi quanto a reputazione non mi pare che goda di una buona visto che è stato sputtanato ovunque....vi giuro che a lezione legge il libro del cazzo....guardate un video su YouTube come legge lentissimamente rischiando di addormentarsi anche lui.....ok segreto sta nelle letture | |
| Rispondi | |
| Da: E larticolo di Greco | 01/02/2016 11:36:52 |
| No. Io non dico che se l'è inventato! Dico che può darsi che ai corsisti di alcune città sia stato dato è ad altre no. I collaboratori non sono sempre gli stessi per ogni città capisci? A maggior ragione non ti basare solo su questo. | |
| Rispondi | |
| Da: DOMANDA SERIA PER CHI HA SEGUITO GIOVAGNOLI | 01/02/2016 11:36:59 |
| parli cosi perche lo hai seguito? quindi questo articolo non lo ha mai inviato? | |
| Rispondi | |
| Da: E larticolo di Greco | 01/02/2016 11:39:03 |
| In bocca al lupo a tutti perché la verità è che ci vuole anche tanta tanta fortuna! | |
| Rispondi | |
| Da: DOMANDA SERIA PER CHI HA SEGUITO GIOVAGNOLI | 01/02/2016 11:42:39 |
| ah pure? perche non le cura manco luo le dispense..... manco quelle del rush finale??? namo bene.... | |
| Rispondi | |
| Da: E larticolo di Greco | 01/02/2016 11:46:13 |
| Vabbè ma tutti questi consiglieri hanno dei collaboratori.. Mica sono Gesù che possono occuparsi di tutto da soli! Sicuramente danno il placet finale su come va impostato il corso e cosa deve essere trattato di volta in volta ma non possono farcela da soli a tenere i corsi in tante città e, non per ultimo, a fare anche il lavoro per il quale hanno vinto uno o più concorsi! | |
| Rispondi | |
| Da: E'' vero | 01/02/2016 11:46:38 |
| Giovagnoli ha inserito quell'articolo (M. Barcellona, I derivati e la causa negoziale. L'"azzardo" oltre la scommessa: i derivati speculativi, l'eccezione di gioco e il vaglio del giudizio di meritevolezza) nella dispensa del suo "Rush Finale" (e non era l'unico contributo in argomento). | |
| Rispondi | |
| Da: E larticolo di Greco | 01/02/2016 11:48:09 |
| Cmq se ti vuoi basare solo su questo fallo pure. Io il mio consiglio te l'ho dato. Considera che, di regola, puoi fare una lezione di prova e vedere con i tuoi occhi qualunque corso tu voglia. Ciao! | |
| Rispondi | |
| Da: E larticolo di Greco | 01/02/2016 11:49:12 |
| Si ma quale rush finale? | |
| Rispondi | |
| Da: DOMANDA SERIA PER CHI HA SEGUITO GIOVAGNOLI | 01/02/2016 11:55:00 |
| tu lo hai seguito? o lo dici perche come me hai solo controllato il sito? li ha anche spiegati oralmente? ti ritrovi con l utente che dice che i contenuti del rush differisce in base alle sedi? a quanto mostra lui c era anche il materiale sulle corti d appello varie e sulla soluzione giurisprudenziale. ho chiesto di quell articolo perche parlava proprio dei derivati speculativi. | |
| Rispondi | |
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