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Magistratura 2015
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Da: huahuahuahua31/01/2016 14:19:05
io non ho parlato né di alea razionale ne di alea bilaterale né di scommessa huahuahuahua
e ho pure consegnato......... quanto avranno riso....
in questo concorso c'è qualcosa che non va comunque....

Rispondi

Da: .............31/01/2016 14:28:17
ho cercato in rete questo articolo del prof greco ma non l'ho trovato.
QUallcuno di voi ce l'ha? Lo si può postare qua?

"La violazione della regola della trasparenza nel mutuo con tasso
Floor ed il problema della scommessa razionale nel derivato
implicito, in Resp. civ. prev., 2015,1, p. 1-11."
Rispondi

Da: Patetici.31/01/2016 14:31:12
Questi strumenti finanziari ormai ci hanno rotto. Grazie al prof. Greco abbiamo capito tutti il problema.
Fateci passare tuttiiiiiiiiiii!!!!
Rispondi

Da: .............31/01/2016 16:03:02
niente, ho cercato dappertutto ma questo articolo del prof Greco non lo trovo.
Rispondi

Da: huahuahuahua31/01/2016 16:09:18
te l hanno postato.
r u blind?
Rispondi

Da: .............31/01/2016 16:10:03
no non è quello postato l'articolo
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Da: huahuahuahua31/01/2016 16:14:04
stai ancora in fase negazione?
Rispondi

Da: ma e ovvio che aveva in testa quello....31/01/2016 16:20:55
questa che ho postato è una parte dell articolo di greco.
il resto è sulla clausola floor nei contratti di mutuo e sull impiego della statistica e del calcolo delle probabilità nella prognosi dei rischi.
il tema dei derivati è  trattato a certi fini nei termini cosi scritti con richiami dottrinali in nota.
nulla di nuovo rispetto a quello ke gia s'era detto x un anno.
Rispondi

Da: X ma infatti 31/01/2016 16:33:48
Sono d'accordo sulla tua interpretazione della traccia di amministrativo.
Laddove si chiede "ammissibilità dell'impugnativa" il problema era quello di stabilire se il decreto fosse o meno impugnabile.
È chiaro che in quest'ottica assumeva importanza il parere reso in fase di istruttoria del ricorso dal C.d.S.
Tale parere è infatti reso nell'esercizio dell'attività consultiva del C.d.S.: in questo senso ci stava, peraltro, il richiamo al TU consiglio di Stato che disciplina tale attività.
La natura consultiva si inseriva perfettamente nell'ambito della natura amministrativa del ricorso posto che il parere non era vincolante tant'è che la decisione finale rimaneva sempre nella disponibilità dell'organo esecutivo posto che, su proposta del Ministro competente, il Consiglio dei ministri poteva disattendere le risultanze del parere reso in sede consultiva dal C.d.S.
Era così evidente come fosse ribadito il principio della divisione dei poteri e della riserva di amministrazione posto che la decisione finale rimaneva sempre di natura prettamente politica.
In questo modo il decreto decisorio aveva natura amministrativa con conseguente possibilità di essere impugnato in sede giurisdizionale.
Questo poteva, però, portare come conseguenza che in sede giurisdizionale il C.d.S. finiva con l'essere investito della stessa questione su cui si era già pronunciato in sede consultiva!
Sicché la possibilità dell'organo esecutivo di disattendere il parere del C.d.S. poteva essere vanificato dal fatto che il C.d.S., investito della stessa questione, avrebbe finito col ribadire quanto già espresso, nell'esercizio dell'attività consultiva, in fase di istruttoria del ricorso straordinario,
Ma anche se si fosse pronunciato diversamente rispetto a quanto espresso in sede consultiva, vi sarebbe stato un chiaro contrasto tra quanto affermato in sede consultiva e quanto espresso in sede giurisdizionale.
Per questo il legislatore del 2009 ha reso vincolante il parere del C.d.S. connotandolo, così, di una certa definitivita'.
In questo modo il parere benché emesso in sede consultiva è stato di fatto giurisdizionalizzato con la conseguenza che il successivo decreto non è più impugnabile.
Per questo il ricorso straordinario ha natura amministrativa ma l'attuale vincolatività del parere ha finito, di fatto, per giurisdizionalizzarlo rendendolo non più impugnabile proprio per evitare una doppia pronuncia del C.d.S. sulla stessa vicenda: una in sede consultiva e l'altra in sede giurisdizionale (cosa che appunto rendeva inutile la possibilità x il Consiglio dei Ministri di disattendere alle risultanze del C.d.S.).
Il parere del C.d.S. pur avendo natura consultiva è stato così giurisdizionalizzato e reso "definitivo"!
Per questo io sostenuto l'ammissibilità dell'ortemperenza ex art. 112 lett. D) del c.p.a.
Il ricorso cioè ha natura amministrativa ma la vincolatività del parere (che è e rimane di natura consultiva e non giurisdizionale) vale a rendere il decreto equiparabile a una sentenza!
Rispondi

Da: ao!!!31/01/2016 17:03:13
è SOSTANZIALMENTE GIURISDIZIONALE !!! MANCO VI SIETE LETTI DU PAGINETTE DI QUALSIASI MANUALE DI AMMINISTRATIVO CHE TRATTA DELL'ARGOMENTO. SOSTANZIALMENTE NON SOLO PER LA MODIFICA APPORTATA DALLA 69/2009
Rispondi

Da: Ma infatti31/01/2016 17:05:31
Ottimo ragionamento. Io non sono stata così specifica perchè avevo un pò di confusione e l'argomento nn l'avevo approfondito. Ma ricordavo che si ponevano questi problemi dei quali ho parlato genericamente senza andare troppo nello specifico come ai fatto tu ad esempio. :( Sará un n.i perchè la traccia in particolare proprio questo profilo richiedeva!
Rispondi

Da: X ma infatti 31/01/2016 17:07:08
Ce le siamo lette.
E ci siamo posti delle domande.
Le stesse che si è posto lo stesso consiglio di Stato chiamato, in sede consultiva, ad esprimere un parere sulla natura del ricorso straordinario.
E a sostenerne la natura amministrativa e non giurisdizionale.
Rispondi

Da: X ma infatti 31/01/2016 17:09:08
Il mio ultimo intervento era ovviamente riferito a "ao"
Rispondi

Da: Ma infatti31/01/2016 17:10:01
Per ao!! Non hai capito che il problema non è solo la natura ma il profilo che l'utente di sopra riporta cioè l'ammissibilitá del ricorso al consiglio di stato. Qui nn si poteva sorvolare. Questo profilo non è stato colto da molti secondo me. Tutti abbiamo messo ricorso cass. Questione di legg. Cost. Opposizione etc. Ma questo era l'aspetto che la traccia voleva sapere.
Se vedi un pò su internet le varie sentenze te ne rendi conto.
Rispondi

Da: Ma infatti31/01/2016 17:13:11
*hai (ovviamente)
Rispondi

Da: se vabbe31/01/2016 17:18:01
ma il ricorso si fa al tar. non al consiglio di stato.
che ignoranza.
Rispondi

Da: Ma infatti31/01/2016 17:19:45
Se sostieni la natura amministr. Il probl. Non si pone. Il ricorso sará impugnabile al G.A. ma se sostieni la natura giurisdizionale? L'art 10 ult. co. del D.P.R troverá applicazione? Non puoi nn considerare il fatto che il legislatore non l'ha abrogato e quindi in via di principio dovrebb essere ammissibile l'impugnativa al Consiglio di stato per specifici vizi. Questo che comporterebbe però???? Questo era il problema a cui si riferiva "ammissibilitá dell'impugnativa" non certo al ricorso per cass. Etc. Profili secondari che vengono da se nel momento in cui tu qualifichi il ricorso come giurisdizionale.
Rispondi

Da: Ma infatti31/01/2016 17:24:02
Per se vabbe mammamia che ignoranza la tua ahahah! Quindi davanti al consiglio di stato si fa appello giusto ???? Ahahahah
Non ci sei proprio arrivato al problema. Vatti a leggere  l'ultimo comma dell'art. 10 del dpr 71 e vedi che mi riferisco all'impugnativa al TAR.
Sempre più convinta che la selezione non sará su civile!!!!
Rispondi

Da: Ma infatti31/01/2016 17:25:37
*al Consiglio di Stato volevo dire..
Rispondi

Da: X ma infatti 31/01/2016 17:31:46
X si vabbè
Ok il ricorso si fa al TAR
Ma la traccia parlava di "impugnativa" e questa si fa al Consiglio di Stato!
In ogni caso dopo il TAR (a cui si ricorre) c'è il consiglio di stato (a cui si impugna la sentenza TAR)!
Rispondi

Da: se vabbe31/01/2016 17:33:55
ti posto uno stralcio del saggio di volpe che io avevo lettp  prima del concorso e che ora tu invece ti andrai a controllare.

il 10 co 3 si riferiace al tar e non al cds x una serie di questioni intertemporali.

Permane la peculiarità della disciplina del ricorso straordinario, con la possibilità da parte dei
controinteressati di impugnare al Tar la decisione sul ricorso straordinario per vizi di forma o di
procedimento (che sono quelli successivi al parere reso dal Consiglio di Stato), ai sensi dell'art. 10,
comma terzo, del d.P.R. n. 1199/1971 (in tal senso Cons. Stato, sezione III, 19 marzo 2014, n.
1346). La singolarità è data dalla circostanza per cui uno stesso atto, la decisione del ricorso
straordinario, è considerato nella sostanza una sentenza ricorribile in cassazione per difetto di
giurisdizione ma anche un provvedimento amministrativo impugnabile al Tar dai controinteressati
nell'ipotesi di cui al citato art. 10.


sei una ignorante oltre che una presuntuosa.
Rispondi

Da: Ma infatti31/01/2016 17:38:16
Presuntosa e ignorante quanto te che hai iniziato ad offendermi. Cmq quello che pensa una persona che non conosco non mi tocca. Vorrei solo mantenere le distanze. Buone cose.
Rispondi

Da: se vabbe31/01/2016 17:41:03
xk il.provvedimento amministrativo non lo impugni tu? famme capi . come lo chiamo quello?
Rispondi

Da: X ma infatti 31/01/2016 17:41:59
X se vabbè
Ok i controinteressati possono fare ricorso al TAR e impugnare la sentenza al consiglio di Stato che così si pronuncia due volte sulla stessa vicenda
Rispondi

Da: X ma infatti 31/01/2016 17:43:28
Contro un provvedimento amm. ricorro al TAR.
Caso mai impugno la sentenza del TAR
Questo è l'A B C
Rispondi

Da: se vabbe31/01/2016 17:44:41
no xke l impugnativa dei controinteressati  e limitata ai vizi di forma e procedimentali su cui il consiglio di stato in consultiva non si era affatto pronunciato.
Rispondi

Da: se vabbe31/01/2016 17:46:10
gia, l impugnazione del provvedimento amministrativo è qualcosa di veramente anomalo............
abc de che?
ve saluto.
in bocca al lupo.
Rispondi

Da: Ma infatti31/01/2016 17:47:22
X x ma infatti: l'unico che ci capisce davvero qualcosa! E uno che nn sa manco l'ABC mi da dell'ignorante. Capito un pò?
Rispondi

Da: Blocco universale 31/01/2016 18:04:05
Comunque rivisitando impostazione di civile di bellomo noto che anche lui se corretto da commissari potrebbe ricevere un errore blu quando sostiene che i derivati siano contrari tipici quando in realtà sono socialmente tipici e atipici in quanto a disciplina normativa interna inesistente considerato che l'ordinamenrk giuridico mutua eventuali discipline tecniche e regolamentari dall'esterno al di fuori di esso e che la previsione di derivati tra i contratti con statuto burlati o generale nel TUB non vuol dire che siano tipici ovvero accompagnata da disciplina normativa adeguata interna , del resto la dottrina e giurisprudenza parlano di derivati come contratti atipici
Rispondi

Da: X ma infatti 31/01/2016 18:07:13
X se vabbè
Il problema riguarda i controinteressati pretermessi: questi possono ricorrere in sede giurisdizionale contro il decreto e poi impugnare al CDS la sentenza del TAR.
In questo modo il CDS si pronuncerebbe due volte sulla stessa vicenda!
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