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Magistratura 2015
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Da: Sotto le stelle17/11/2015 17:38:42
Non me lo vuole dire perché la verità è che ho ragione. Il commissario gli ha detto solo quello che ho riferito nel post delle 16.43 e leggendo tra le righe gli ha detto che hanno assimilato i temi sulla causa in concreto (purché trattasse anche del tipo e della valutazione degli elementi di meritevolezza) a temi idonei dopo un primo momento in cui erano inferociti cioè erano più inflessibili.  A casa mia quando si equipara una cosa a un'altra implicitamente si dice che non sono la stessa cosa:ergo, la causa in concreto non era la soluzione richiesta ma a certe condizioni l'hanno accettata come tale.
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Da: Sotto le stelle17/11/2015 17:40:58
E se ci pensate bene questa è anche la ragione per la quale sono rimasti molto inflessibili su amministrativo. Hanno dovuto compensare l"elasticità di giudizio di civile..lì si che ci faranno il mazzo a tarallo!
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Da: oh e che cazzo17/11/2015 17:44:44
domandina facile facile: che c'azzecca la natura di scommessa del derivato con la traccia? Risposta: se il derivato è una scommessa o non è una scommessa cosa cambia? cmq è meritevole di tutela perché è previsto dall'ordinamento, quindi se la causa di scommessa è coercibile o meno no n riguarda la meritevolezza di tutela. La scommessa  il gioco sono previsti dal nostro ordinamento e sono meritevoli di tutela, ciò che inerisce a questa problematica è se sono obbligazioni naturali o no, ovvero se dal gioco o dalla scoimmessa deriva azione per l'inadempimento.
Ma la traccia non chiede se il derivato sia coercibile, chiede se è meritevole non un derivato qualsiasi bensì quello speculativo: per cui fermo restando il problema se posso andare dal giudice e chiedere quanto devo avere ( quindi scommessa o meno), cosa succede se uso il derivato per fini speculativi? la traccia non chiede se il derivato può determinare azione per l'adempimento o meno, ovvero il problema degli effetti, chiede se è meritevole di tutela la sua stipula con funzione speculativa. Ciò chiarito, la natura di gioco o scommessa è proprio fuori traccia perché riguarda un aspetto, quello della eseguibilità che non riguarda il nostro problema. A meno di non voler dire che una scommessa o un gioco non previsti dall'ordinamento siano immeritevoli di tutela e quindi nulli: ma una conclusione bislacca come questa, se pur sostenuta ( si sostiene tutto) rappresenta un passaggio logico giuridco affetto da una miriade di errori di diritto.
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Da: oh e che cazzo17/11/2015 17:48:00
cara sotto le stelle, se pensi che il tema non riguardasse la causa in concreto bnsì atre problematiche, ti consiglio di studiare per il prossimo concorso....;-)
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Da: iniziato17/11/2015 18:02:00
Che il derivato sia una scommessa legalmente autorizzata lo dice la Cassazione. Qesto è il tipo. Poi bisogna vedere se la causa concreta lo riflette. Nella traccia ci stanno tutti e tre: tipo, causa e derivati speculativi.
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Da: oh e che cazzo17/11/2015 18:05:38
non ho mai letto u na cassazione che dice che il derivato sia una sommessa legalizzata anzi, l unica che si è espressa sul punto è cass. 15 luglio 2015. Tu parli dell appello millano avversata in dottrina dalla maggior parte degli interpreti e vecchia, nell esegesi, anni luce dalla realtà considerato che l'at. 23 tuf afferma come sia possibile la coercizione solo per dirimere un problema interpretativo non certo per attriburie natura di gioco al derivato MANCANDO LA CAUSA LUDICA ( ma a a questo punto di ignoranza state). Basta. Imparate a memoria.
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Da: Sotto le stelle17/11/2015 18:07:10
Non hai cmq risposto alla domanda.
Rispondi

Da: Sotto le stelle17/11/2015 18:10:16
Queste sono le tue considerazioni e potresti senz'altro avere ragione(chi te lo nega) così come potresti non averne ma resta il fatto che il commissario non ti ha detto queste cose.
Rispondi

Da: Sotto le stelle17/11/2015 18:24:00
Stai spacciando il tuo pensiero per vero in modo assoluto utilizzando opportunisticamente una frase, peraltro male interpretata, di un commissario che, prima,  era l'amico del tuo amico che ti aveva fatto sapere ecc. Ecc.., poi,  è diventato un diretto conoscente.
Rispondi

Da: oh e che cazzo17/11/2015 18:24:08
mi sembra di essere stato chiaro: TEMA CIVILE, CAUSA...QUINDI, SI DOVEVA PARLARE DELLA CASUA CONCRETA E DI TUTTO CIò CHE AFFERISCE ALLA CAUSA CONCRETA IN RIFERIMENTO ALLA MERITEVOLEZZA.
sE POI vuoi dire che lA SPECULAZIONE è GIOCO O SCOMMESSA LEGALIZZATA, CIò è SOLO UN PRSUPPOSTO PER ARRIVARE A PARLARE DELLA MERITEVOILEZZA DI TUTELA. ma CHE SIA UNA SCOMMESSA LEGALIZZATA NON CI SONO CERTAMENTE PROVE CERTE.
Rispondi

Da: 9996 201417/11/2015 18:31:49
La sentenza che non hai letto è la 9996 2014, casa 1 sezione.
Tre righe in cui la cassazione x la prima volta traccia il parallelo strumento finanziario - scommessa. Per poi occuparsi di altro ( più o meno).
Era molto nota. Forse ti è sfuggita.
Lo dissero i docenti che criticarono la traccia all' indomani del concorso.
Rispondi

Da: Traccia di civile 17/11/2015 18:33:36
Non riesco a comprendere il senso di tutte queste polemiche.
Il senso della traccia era ben spiegato nella sua formulazione: alea, funzione speculativa e profili di meritevolezza erano tutti riferiti alla negoziazione degli strumenti finanziari.
Per negoziazioni si intendono gli acquisti e le vendite degli strumenti finanziari.
È il caso di chi, nel mercato borsistico, compra e/o vende titoli.
Queste negoziazioni possono avere una mera funzione speculativa giacché sono finalizzate solo a lucrare.
Si risolvono in una sorta di scommessa giacché i guadagni o, di contro, le perdite dipendono dalla fluttuazione non stimabile o preventivabile dei tassi.
Ma tale oscillazione caratterizza, appunto, l'assunzione del rischio e vale a giustificare la negoziazione.
Sicché nella nuova convenzione della causa in concreto la funzione speculativa è la ragione pratica dell'affare svolgendo la funzione economico-individuale del negozio e giustificandolo sul piano causale.
Poiché tali negoziazioni sono aleatorie non potrà chiedersi la risoluzione x eccessiva onerosità sopravvenuta.
Tale mercato, però, funziona solo se funzionano le regole che lo governano e al cui rispetto sono chiamate a vigilare la Consob e la banca d'Italia.
Questo vale a creare la fiducia degli investitori in tale tipo di mercato che verrebbe minata laddove si creassero distorsioni.
Fondamentale, al riguardo, e' allora l'art. 5 (mi pare) TUF (peraltro alla base della teoria dei giochi richiamata da Bellomo) che prevede proprio il rispetto e la salvaguardia del principio di proporzionalità.
Quest'ultimo ricomprende gli obblighi di buona fede e correttezza che devono caratterizzare l'attività di chi interagisce nel mercato e che rende, in definitiva, ragionevole l'alea che caratterizza la funzione speculativa delle negoziazioni degli strumenti finanziari.
Da qui, quindi, i profili di meritevolezza che caratterizzano l'attività provata ex art. 1322, comma 2.
La meritevolezza non va indagata sul piano della liceità (risolvendosi, altrimenti, al pari di quella in una non contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico o buon costume) ma sul piano della tipicità e, cioè, dell'utilità sociale.
L'attività privata è socialmente utile se rispetta il principio di solidarietà che è, infatti, il corollario della correttezza e buona fede e che, come detto, vale a rispettare il principio di proporzionalità e, quindi, di ragionevolezza dell'alea.
In senso inverso poiché l'attività privata trova un richiamo indiretto nel 41 Cost. al pari dell'iniziativa economica può essere limitata per fini socialmente utili (es. art. 2 Cost.).
Quindi l'attività privata ex art. 1322, 2 comma, deve perseguire fini socialmente utili (e non solo leciti) divenendo immeritevole laddove non rispetti la solidarietà contrattuale rendendo irragionevole l'alea (e quindi la stessa funzione speculativa).
Esiste, in conclusione, un sorta di endiadi tra alea e funzione speculativa che caratterizzano e giustificano, in concreto, la negoziazione degli strumenti finanziari.
Sul piano della meritevolezza, tuttavia, la questione può essere rivisitata aprendosi la strada a possibili rimedi.
O la responsabilità pre o contrattuale e/o la risoluzione se si opta per Cass. 07 che distingue tra doveri di comportamento/ validità o per la nullità strutturale ex art. 1418, comma 2, se si ritiene che tale immeritevolezza in concreto valga a non rendere configurabile la stessa struttura tipologica
Rispondi

Da: 9996 201417/11/2015 18:35:25
giova osservare come, secondo il meccanismo delle operazioni su prodotti finanziari derivati, queste consistono in una scommessa al rialzo o al ribasso, da cui il cliente si ripromette intenti altamente speculativi, quale vantaggio prettamente aleatorio collegato alla creazione artificiale di un rischio, e che proprio per tal ragione sono sottratte per legge al regime ex art. 1933 c.c."



È anche difficile reperirla quindi te lo posto io il passaggio.
Rispondi

Da: ha !ha !ha ! che ridere17/11/2015 18:38:42
AO! MA QUANDO STUDIATE STATE SEMPRE A DI STRO........E SU STO FORUM SIATE BONI NATE A ZAPPA LA TERA.

SENZA OFFESA PER CHI LA ZAPPA PER MESTIERE
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Da: Sotto le stelle17/11/2015 18:42:49
Mah, tu (oh che bip) cmq hai difetti di comprendonio. Io non ho detto che ho la soluzione in tasca, ho detto che non ce l'hai tu perché tutti i corollari che hai apposto ai dicta del commissario sono TUE considerazioni. Il commissario ti ha detto altro.
Rispondi

Da: iniziato17/11/2015 18:43:06
"La circostanza che l'art. 23, comma 5 TUF richiami l'art. 1933 del codice civile per escludere l'applicazione della - assai scarna - disciplina da esso recata non smentisce, bensì conferma l'assunto: difatti, in tanto il richiamo dell'art. 23, comma 5 TUF, laddove esclude l'applicazione ai «derivati» della regola della «mancanza di azione», ha un significato, in quanto il legislatore muova dal presupposto che la natura giuridica del derivato potrebbe comportare l'applicazione di quel tratto di disciplina, il che significa che ha la natura giuridica di una scommessa. Del resto, è perfettamente noto che la genesi storica dell'art. 23, comma 5 TUF è identificabile, come spesso accade, ad una esigenza estemporanea di contrastare una corrente giurisprudenziale, che applicava agli swap l'eccezione di gioco, ciò che invece va escluso del tutto a prescindere dalla previsione dell'art. 23, comma 5 TUF, sulla scorta della considerazione che l'art. 1933 cod. civ. si applica alla figura - residuale - della scommessa c.d. tollerata, mentre non si applica per definizione alla scommessa autorizzata", D. Maffeis, La causa del contratto di interest rate swap ed i costi impliciti, in Rivista di Diritto Bancario, Febbario 2013.

Rispondi

Da: Mielita17/11/2015 18:45:52
Scusate ...novità in merito all'imminente o meno pubblicazione del nuovo bando?
Rispondi

Da: Dadà17/11/2015 18:49:44
Calmatevi, calmatevi, prendete atto dell'aleatorietà del concorso
e della grande componente di fortuna che occorre per riuscire.
Il tema eratrattate della meritevolezza della negoziazione degli strumenti finanziari nell'alea contrattuale e nella funzione speculativa.
Già questo negoziazione è ambiguo, che vuol dire?vuol dire t.u.f., oppure clausole, condizioni o causa in concreto?
Secondo me vi state arrovellando su delle questioni che, pur meritevoli, hanno un livello di profondità da 16 o 18 come voto, non rilevanti ai fini dell'idoneità, salvo rilevare, purtroppo, se si è corretti nella giornata dove c'è il candidato che ha raggiunto questa profondità ed allora li sì si casca, ma restano sempre gli altri temi.
Almeno però, dopo 3 mesi dal concorso, non sento piu' nessuno scrivere di regole di validità e regole di comportamento..ed è già qualcosa!
A chi scrive che ha letto le sentenze sull'argomento mi sento sommssamente di osservare che nell'ìaltro concorso una ragazza postò di avere letto ben due sentenze sull'avvalimento e di essere risultata non idonea....
 
Rispondi

Da: TRIS 17/11/2015 19:02:15
finalmente, sono tornati i vecchi tempi.
Rispondi

Da: Disputandum17/11/2015 19:11:23
L'unica trattazione seria di questa traccia del cavolo è quella di Bellomo. Il quale riconosce l'ambiguità della formulazione, ma poi segue la via più logica: causa e tipo, in riferimento ai contratti speculativi del mercato finanziario.
Da fuoriclasse la conclusione sulla teoria dei giochi. Ovviamente vietata a chi non è un cuor di leone. 
Rispondi

Da: Sotto le stelle17/11/2015 19:19:17
Ad ogni modo ripeto a beneficio di tutti le UNICHE cose che questo supposto commissario avrebbe detto: all'inizio erano inferociti e poi hanno iniziato a far passare ANCHE temi sulla causa in concreto PURCHÉ parlassero almeno del tipo e della valutazione degli elementi di meritevolezza. Stop. Tutto il resto è un parto di un possibile futuro magistrato, ma anche no.
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Da: self17/11/2015 19:40:18
chi era che diceva di avere lezioni di galli sbobinate dello scorso anno?
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Da: Ma .....17/11/2015 19:40:58
Davvero voi pensate e credete che i commissari si mettano a parlare dell'andamento delle correzioni,idee e quant'altro con qualche povero sfigato che sul forum vuol far credere chissà chè ....... ragazzi siate seri!!!!!!!!!!!
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Da: Eccomi qua17/11/2015 19:41:57
Io. Ho lezioni audio e sbobinate di due anni.
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Da: Cattivo l''originale17/11/2015 19:46:18
Con quelle di due anni fa ti ci puoi pulire il culo!
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Da: bloccouniversaleconcorsinudonelsuostudio17/11/2015 19:55:26
la traccia di civile rasenta la metafisica, mi sconcerta il servo ideologicamente supino di bellano,che apprezza la citazione di bellomo della teoria dei giochi.......follia
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Da: oh e che cazzo17/11/2015 19:58:42
la natura di scommessa del derivato è vecchia anni luce: leggetevi andrea tucci, sui derivati finanziari, dottrina maggioritaria e attuale; sta su internet. Voi citate tesi obsolete e bocciate dai civilisti. La tesi del gioco e scommessa è solo di qualche corte d'appello ignara e qualche interprete che non ha ben compreso la differenza tra causa ludica e causa finanziaria. Il problema della traccia era tutto incentrato sulla causa concreta e sulla funzione speculativa. Se dici che la speculazione è gioco o scommessa devi poi accettare l'idea che può essere sorretta da una causa ludica, che non c'è bisogno di un controllo dell'ordinamento alla base, che è meritvole a prescindere dalla violazione delle norme dell'ordinamento: il gioco ha appunto una funzione ludica, quindi la cass. 2015 che boccia uno strumento in violazione del risparmio e dell'assicurazione non avrebbe senso: se scommetto scommetto. Questa tesi è di chi ha impoarato a memoria non di chi ragiona.



illudetevi pure che io non sappia nulla...
Rispondi

Da: ma dov''è il senso17/11/2015 20:00:32
di parlare fino allo sfinimento di questo tema, quando non si può cambiare assolutamente nulla e basta attendere l'esito tranquilli tranquilli? o forse credere che parlarne possa cambiare la situazione? probabilmente mancano poco più di due mesi alla pubblicazione dell'esito degli scritti
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Da: Hauhauhauhau17/11/2015 20:01:01
Il servo di Bellomo è ridicolo.
Bellomo parla di causa ad ogni traccia di civile. Andateve a legge quella sulla proporzionalità e equità. Pure quella era sulla causa.
Bah.
Rispondi

Da: Disputandum17/11/2015 20:01:33
Io mi sconcerto dell'ignoranza di chi non sa che la teoria dei giochi è uno degli strumenti matematici più in voga negli studi economici, che ha fruttato un nobel in economia al suo inventore. Se poi per te riconoscere la genialità di chi è in grado di usare strumenti scientifici per la soluzione di problemi normativi è servilismo...
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