>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

si può fare, rirosichiamo per la Dirigenza
4152 messaggi, letto 90910 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, ..., 134, 135, 136, 137, 138, 139 - Successiva >>

Da: funzionario ribelle08/03/2009 18:02:02
io rosico sempre ma a che serve?

Da: e quando lo vinciamo noi08/03/2009 18:56:40
serve a tenersi in forma.
x speranza, no, non si chiude, stiamo sempre all'erta.

Da: speranza08/03/2009 20:26:43
su cosa state rosicando ultimamente?
so che funzionario ribelle ama le materie economiche e la contabilità e tu e quando....?

Da: e quando lo vinciamo noi08/03/2009 21:14:05
bella domanda, in giro c'è pochissimo.
cmq per il Min. Svil. Economico

Da: rosiconi09/03/2009 09:30:55
scusate l'espressione, ma perchè non rosicate le vs. p**** se le avete o quelle di qualche vs. amico o conoscente??fate la vostra vita e non rovinatevi l'esistenza con queste vacue discussioni

Da: xela09/03/2009 09:50:40
ho avuto un forte raffreddore, trascinato per tutta la settimana, comunque, si torna stanchi dal lavoro e la sera in poltrona.

sono piu' o meno presente un saluto grandissimo a tutti.

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: speranza09/03/2009 21:34:22
ciao, ben tornato/a; ma dimmi hanno poi pubblicato le date, già rinviate, del concorso ministero sviluppo economico? ormai siamo alle rosicate finali.

Da: xela10/03/2009 09:28:53
non so ancora niente

Da: speranza10/03/2009 16:43:19
va bè, allora rosica con noi dall' altra parte ( dirigenti giustizia ).

Da: e quando lo vinciamo noi10/03/2009 16:57:53
g.u. del 20 marzo, per min. svil. econ.

Da: speranza10/03/2009 20:51:17
bene, allora......ricarica!

Da: funzionario ribelle11/03/2009 07:29:06
la recessione c'è o non c'è?

Da: speranza11/03/2009 19:11:04
dicono che per noi dipendenti pubblici, considerati sempre privilegiati ( ? ) la crisi non c'è, ma intanto il prezzo della tazzina di caffè è salito ancora; alcuni stanno addirittura meglio, molti stanno male. In sintesi:
chi stava male sta peggio;
chi stava bene sta meglio;
chi stava maluccio sta sempre uguale.

Da: e quando lo vinciamo noi11/03/2009 20:22:08
e chi sta sempre uguale continua a rosicare.

Da: xela12/03/2009 12:41:11
un buon sito per le materie economiche per min sviluppo:

http://www.econ.units.it/mapdown.asp?rad=download/pub/


per la politica economica schede riassuntive del blanchard
vedi parte finale:


http://www.personalweb.unito.it/lia.fubini/

Da: e quando lo vinciamo noi12/03/2009 17:20:53
grazie xela

Da: speranza12/03/2009 21:07:07
grazie, delle tue indicazioni e grazie anche della tua presenza che spero sia più frequente.

Da: xela13/03/2009 16:01:38
per ministero consiglio tematiche da trattare per i quiz:


Il trattato in sintesi

Il 13 dicembre 2007 i leader dell’Unione europea hanno firmato il trattato di Lisbona, mettendo fine a diversi anni di negoziati sulla riforma istituzionale.
Il trattato di Lisbona modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, attualmente in vigore, senza tuttavia sostituirli. Il nuovo trattato doterà l’Unione del quadro giuridico e degli strumenti necessari per far fronte alle sfide del futuro e rispondere alle aspettative dei cittadini.
1.    Un’Europa più democratica e trasparente, che rafforza il ruolo del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, offre ai cittadini maggiori possibilità di far sentire la loro voce e chiarisce la ripartizione delle competenze a livello europeo e nazionale.
•    Un ruolo rafforzato per il Parlamento europeo: il Parlamento europeo, eletto direttamente dai cittadini dell’UE, sarà dotato di nuovi importanti poteri per quanto riguarda la legislazione e il bilancio dell’UE e gli accordi internazionali. In particolare, l’estensione della procedura di codecisione garantirà al Parlamento europeo una posizione di parità rispetto al Consiglio, dove sono rappresentati gli Stati membri, per la maggior parte degli atti legislativi europei.
•    Un maggiore coinvolgimento dei parlamenti nazionali: i parlamenti nazionali potranno essere maggiormente coinvolti nell’attività dell’UE, in particolare grazie ad un nuovo meccanismo per verificare che l’Unione intervenga solo quando l’azione a livello europeo risulti più efficace (principio di sussidiarietà). Questa maggiore partecipazione, insieme al potenziamento del ruolo del Parlamento europeo, accrescerà la legittimità ed il funzionamento democratico dell’Unione.
•    Una voce più forte per i cittadini: grazie alla cosiddetta “iniziativa dei cittadiniâ€�, un gruppo di almeno un milione di cittadini di un certo numero di Stati membri potrà invitare la Commissione a presentare nuove proposte.
•    Ripartizione delle competenze: la categorizzazione delle competenze consentirà di definire in modo più preciso i rapporti tra gli Stati membri e l’Unione europea.
•    Recesso dall’Unione: per la prima volta, il trattato di Lisbona riconosce espressamente agli Stati membri la possibilità di recedere dall’Unione.
Trattato di Maastricht
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Il Trattato di Maastricht (noto anche come Trattato sull'Unione Europea, TUE) venne firmato il 7 febbraio 1992, sulle rive della Mosa, nella cittadina olandese di Maastricht, dai 12 paesi membri dell'allora Comunità Europea, oggi Unione Europea ed è entrato in vigore il 1º novembre 1993.
Indice
[nascondi]
•    1 Il 1989 e l'accelerazione dell'Unione politica: la convocazione della CIG
•    2 Le proposte nella CIG e i Tre Pilastri
•    3 Il Consiglio europeo di Maastricht e il Trattato sull'Unione europea
o    3.1 Nascita dell'unione monetaria
o    3.2 Nuove competenze comunitarie e principio di sussidiarietà
o    3.3 PESC e cooperazione negli affari interni e giudiziari
o    3.4 Riforme istituzionali
•    4 I problemi della ratifica
•    5 Altri progetti
•    6 Voci correlate
•    7 Collegamenti esterni

•   
•   
•    Il gatt
•   
•   
•    costituito nel 1947 tra 23 Paesi 
•    lo scopo del GATT è liberalizzazione e l’espansione del commercio, tramite:
â€"    un’azione di controllo permanente delle regole commerciali adattate dai Paesi aderenti;
â€"    la promozione della riduzione delle barriere interposte al commercio mondiale;
•    principi del GATT:
â€"    il commercio deve essere non discriminatorio fra i Paesi partecipanti;
â€"    eliminazione di barriere non tariffarie;
â€"    i livelli tariffari contrattati devono essere rispettati;
il GATT è la sede dei contenziosi commerciali

La clausola del trattamento nazionale (art. III GATT

inland parity, opposto a foreign parity (MFN)
(ammissibilità discriminazione alla rovescia)
ï�®    paragrafo 1, definizione generale ambito applicazione materiale
•    imposizioni interne, regolamentazioni interne sulle merci
•    ferme le tariffe doganali e altre imposizioni o limitazioni “esterneâ€�
•    criterio discretivo: esistenza analoghe misure per prodotti interni simili
paragrafo 2:
tasse e altre imposizioni fiscali interne
ï�®    divieto imposizione discriminatoria
•    non vi è obbligo di stand-still in materia impositiva né consolidamento regime interno
•    imposizioni intrinsecamente discriminatorie rispetto ai prodotti simili, a prescindere da effetto protezionistico
ï�®    imposizioni con effetti protezionistici a danno di prodotti in concorrenza/fungibili
(caso dei periodici in Canada, 1997)
(caso dei prodotti alcolici in Giappone, 1996
paragrafo 4
ï�®    misure interne diverse (regolamentazioni interne sulle merci)
    caratteristiche e composizione dei prodotti, modalità di vendita, trasporto, distribuzione, utilizzazione
(caso della benzina, USA, 1993)
(caso dell’amianto, Francia/CE, 2001

IS-LM in economia aperta
(il modello Mundell-Fleming

Effetti sulla bilancia dei pagamenti:
•     variazione dei tassi di interesse modifica il conto di capitale (  r peggiora la BoP a causa del deflusso di capitali )
•     quindi implicazioni molto importanti per le politiche economiche, perché modificano r

Bilancia dei Pagamenti e flussi di capitali

    Ipotesi del nostro modello:
1.    Prezzi fissi
2.    Tasso di interesse mondiale rf dato (esogeno)
3.    Perfetta mobilità dei capitali (quindi se il nostro tasso è inferiore di rf un flusso infinito di capitali lascerà il ns paese)


Nel punto E tutti i mercati sono in equilibrio:
    Mercato dei beni
    Mercato della moneta
    Mercato dei cambi
    Altri strumenti di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane
    Legge 26 febbraio 1992, n. 212
    E’ uno strumento finanziario che prevede il sostegno di programmi bilaterali o plurinazionali
    per la promozione della collaborazione dell’Italia con i Paesi annualmente individuati
    dal CIPE, per favorire la loro transizione verso forme di economia di mercato e
    l’integrazione con l’Europa. Inizialmente rivolta ai Paesi dell’Europa Centro orientale,
    dal 2000 l’operatività dello strumento è stata estesa ai cinque Paesi del Nord Africa: Algeria,
    Egitto, Libia, Marocco e Tunisia. Per il 2003, la V Commissione CIPE ha deliberato
    l’applicabilità della l. 212/92 anche a Giordania, Iraq, Libano e Siria.
    I progetti finanziabili riguardano le seguenti aree di intervento:
    • formazione professionale, manageriale e per i quadri intermedi;
    • assistenza tecnica;
    • studi di fattibilità e progettazioni nei seguenti settori: trasporti, telecomunicazioni, distribuzione,
    economia sociale, energia, turismo e risanamento ambientale, igienico e
    sanitario; nonché in materia di riconversione industriale ed agricola, e nel campo del
    restauro artistico ed urbano;
    • progetti-pilota finalizzati alla promozione di accordi di collaborazione economica tra le
    parti per il trasferimento di tecnologia;
    • studi di fattibilità (piani finanziari e preparazione di documenti societari) per la costituzione
    di joint venture o per la ristrutturazione di imprese miste, partecipate da soggetti
    italiani.
    Legge 29.10.1954, n. 1083
    Prevede la possibilità di corrispondere contributi finanziari a Enti, Istituti, Associazioni
    per la realizzazione di progetti di attività promozionale, di rilievo nazionale, volti allo sviluppo
    delle esportazioni italiane.
    Legge 21.2.1989, n. 83
    Prevede la possibilità di concedere contributi ai Consorzi fra piccole e medie imprese
    che hanno come scopo esclusivo la promozione e/o l’esportazione dei prodotti dei consorziati.
    Legge 29.07.1981, n. 394 â€" art. 10
    E’ la norma che consente di erogare contributi finanziari annuali in relazione alle spese
    che sostengono i consorzi multi-regionali aventi come scopo esclusivo l’esportazione di
    prodotti agro-alimentari e i consorzi multi-regionali fra imprese alberghiere e turistiche,
    limitatamente all’attività volta ad incrementare la domanda turistica estera.
    I contributi sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali
    e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l’internazionalizzazione
    delle piccole e medie imprese.
    Legge 1.7.1970, n. 518
    La legge 518/70 disciplina il settore delle Camere di Commercio italiane all’estero, stabilendo:
    • i criteri che presiedono alla concessione e alla revoca del riconoscimento ufficiale;
    • alcune norme relative al loro funzionamento;
    • i criteri per la concessione di un contributo finanziario annuo sulle spese del Programma
    promozionale realizzato.
    I contributi sono finalizzati a incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali
    di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l’internazionalizzazione
    delle piccole e medie imprese.
    Finanziamento di studi di fattibilità all’estero
    Anche per il 2006 il Ministero del Commercio Internazionale, in collaborazione con l’ICE,
    ha previsto l’operatività di due innovative modalità di intervento, mirate a favorire
    l’internazionalizzazione delle PMI e, in particolare, i loro investimenti all’estero (in paesi
    extra U.E.) mediante:
    A) l’aggregazione delle imprese di piccole dimensioni in distretti, consorzi, filiere, RTI,
    al fine di realizzare progetti di internazionalizzazione congiunti;
    B) il trasferimento di “conoscenzaâ€� dalle Università alle PMI, per accrescere le loro capacità
    di agire sui mercati.
    L’intervento pubblico è articolato su tre momenti:
    • il co-finanziamento, fino al 75% (entro l’importo massimo di € 150.000), delle spese
    relative all’effettuazione di studi di fattibilità finalizzati ad investimenti all’estero di raggruppamenti,
    filiere o distretti di imprese, ovvero, nella seconda ipotesi, di studi di fattibilità
    per progetti congiunti fra università, parchi tecno-scientifici e imprese;
    • l’accompagnamento istituzionale nel mercato d’interesse;
    • il monitoraggio della realizzazione dello studio, per assicurarne l’efficacia.
    Nella prima tipologia di intervento, gli studi di fattibilità realizzati da raggruppamenti di
    imprese, loro filiere o distretti, possono riguardare investimenti di natura commerciale
    (show room , centri servizi, assistenza, ecc.) o produttiva.
    Nella seconda tipologia di intervento, gli studi di fattibilità devono essere finalizzati ad
    acquisire o cedere “conoscenzaâ€� e tecnologie mediante l’implementazione di brevetti,
    la creazione di joint-venture o di nuove imprese all’estero, l’ingegnerizzazione di prodotti,
    l’innovazione dei processi, sviluppando la collaborazione con università/parchi
    scientifici e/o imprese estere.
    Ai due strumenti sono destinate, per l’anno 2006, le seguenti risorse:
    A) 4 milioni di euro;
    B) 3 milioni di euro.
    Clausola di salvaguardia art. 134 Trattato CE

Clausola dei trattati commerciali internazionali che autorizza uno Stato contraente ad adottare un regime tariffario più oneroso o limitazioni quantitative nei confronti di quei prodotti di altri paesi la cui importazione potrebbe avere effetti negativi sulla produzione nazionale di merci similari.
Una specifica clausola di salvaguardia è prevista dall’articolo 19 del trattato istitutivo del GATT (v.) secondo il quale una nazione, in deroga al regime normalmente previsto, può introdurre misure restrittive temporanee sulle importazioni nel caso in cui vi sia un eccessivo disavanzo della bilancia dei pagamenti e tale disavanzo possa danneggiare la propria produzione nazionale.
Analoga deroga è prevista dall’articolo 134 del Trattato CE, previo ottenimento della necessaria autorizzazione da parte dei competenti organi comunitari. In tutti i casi è generalmente richiesto un presupposto di necessità, che viene definito in relazione a particolari difficoltà incontrate dal paese per quanto riguarda i movimenti di merci o di capitali o persistenti deficit della bilancia dei pagamenti. L’autorizzazione ad adottare una clausola di salvaguardia è normalmente richiesta per relazioni economiche con paesi terzi e, comunque, in quelle materie in cui non esista una politica comune da parte della Comunità europea.
L’espressione è, inoltre, riferita a quelle clausole che conviene apporre nei contratti con obbligazioni pecuniarie al fine di sfuggire la svalutazione monetaria del credito. Costituiscono esempi di clausola di salvaguardia la clausola oro e la clausola di indicizzazione.

    Abuso di posizione dominante art. 82 Trattato CE

Si intende la posizione di potenza economica di una o più imprese, che consente loro di determinare unilateralmente il mercato, ostacolando di fatto il gioco della concorrenza (v. Politica della concorrenza), e di tenere comportamenti indipendenti rispetto a concorrenti, clienti, consumatori (Sent. 13-2-1979, in causa 85/76; Sent. 10-7-1991 in causa T-70/89).
La possibilità di fissare i prezzi a proprio piacimento è senz’altro l’indizio più sicuro dell’esistenza di una posizione dominante.
Quest’ultima va inoltre misurata in rapporto al relevant market (cd. mercato rilevante) ossia il territorio nel quale si producono gli effetti anticoncorrenziali, inteso sia in senso geografico, sia rispetto alla natura del prodotto.
Non è necessaria, invece, l’esistenza di un vero e proprio monopolio di fatto: non occorre, cioè, che sia stata effettivamente eliminata ogni concorrenza, bastando la possibilità per una o più imprese di eliminare dal mercato, a proprio piacimento, le imprese concorrenti.
L’assunzione di una posizione dominante è dunque vietata solo quando viene sfruttata abusivamente.
L’art. 82 del Trattato CE e la normativa italiana (L. 287/90) vietano l’abuso di posizione dominante da parte di una o più imprese all’interno del mercato nazionale nella misura in cui sia pregiudizievole al commercio tra gli Stati membri e specificano, con elencazione non tassativa, che esso si realizza attraverso le seguenti pratiche:
â€" imporre prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
â€" impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il processo tecnologico, a danno dei consumatori;
â€" applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare ingiustificati svantaggi per la concorrenza;
â€" subordinare la conclusione dei contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto dei contratti stessi.
    Accordi di Basilea

Convenzione stipulata dagli Stati membri della Comunità, allo scopo di assicurare un’area di stabilità monetaria in seguito al fallimento del sistema di cambi fissi (v.) creato a Bretton Woods (v.).
Firmati il 24 aprile 1972, gli accordi di Basilea fissarono una fascia più stretta di oscillazione (± 2,25) tra le monete europee rispetto al dollaro e portarono alla creazione del serpente monetario (v.). Gli accordi prevedevano inoltre l’adozione di politiche monetarie volte a ristabilire i corretti margini di fluttuazione qualora, per effetto di svalutazioni o rivalutazioni, le monete partecipanti avessero superato le bande di oscillazione consentite.
Inizialmente l’accordo si applicò esclusivamente ai sei paesi membri, ma dal mese di maggio il Regno Unito, l’Irlanda, la Norvegia e la Danimarca, che avevano fatto richiesta di adesione alla Comunità, decisero di aderirvi volontariamente.

    Accordi con Stati terzi artt. 133 e 310 Trattato CE

Accordi conclusi dalla Comunità nell’ambito della sua capacità di agire nella vita di relazione internazionale.
In base alle disposizioni dei trattati istitutivi gli organi comunitari sarebbero competenti a concludere esclusivamente accordi commerciali (v.) e accordi di associazione (v.).
Tuttavia la lettura del trattato è stata superata dalla prassi degli organi comunitari che hanno concluso accordi anche in campi diversi da quelli espressamente contemplati (in materia di pesca, di trasporti, di protezione dell’ambiente etc.).
In base alle modifiche apportate dal Trattato di Maastricht gli accordi con Stati terzi sono conclusi dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione (art. 300).
Per gli accordi di associazione è invece richiesta l’unanimità (art. 310).
La consultazione del Parlamento europeo è obbligatoria, eccezion fatta per gli accordi commerciali e per alcune categorie di accordi per i quali è richiesto il suo parere conforme (v. Procedura del parere conforme).

    Accordo di Stoccolma

Accordo firmato da 35 paesi il 22 settembre 1986 nell’ambito della Conferenza di Stoccolma sul disarmo (v.). Esso riguarda misure per prevenire un’eventuale guerra nel continente europeo per le regioni comprese tra l’Atlantico e gli Urali. Le misure adottate riguardano in particolare: accettazione del principio di non fare uso della forza nella risoluzione delle controversie internazionali; disponibilità al controllo e alla verifica reciproca attraverso ispezioni; osservazioni delle manovre militari che riguardano un numero di uomini superiore a 17.000; comunicazione del calendario annuale delle attività militari; avviso preventivo di 42 giorni per attività che coinvolgono più di 13.000 uomini o più di 300 carri.

    Accordo di Fontainebleau

Accordo raggiunto nel corso del Consiglio europeo (v.) tenutosi nel mese di giugno del 1984 e con il quale si poneva fine alla lunga disputa relativa all’entità della contribuzione della Gran Bretagna al bilancio comunitario (v.).
Da tempo questo Stato chiedeva una riduzione dell’importo della propria contribuzione al bilancio delle Comunità, dal momento che esisteva una notevole sproporzione tra quanto versato e la cifra che invece otteneva sotto forma di finanziamenti comunitari. La questione fu risolta concedendo alla Gran Bretagna una riduzione dei contributi che era tenuta a versare (v. Abatement).
L’accordo è stato successivamente riconfermato nel corso del vertice di Edimburgo del 1992, allorché fu varata la riforma delle disposizione finanziarie comunitarie (v. Pacchetto Delors 2)

Accordi di partenariato

Si tratta di una particolare tipologia di accordi di cooperazione (v.) stipulati dalla Comunità con gli Stati dell’ex Unione sovietica; la denominazione ufficialmente adottata è, infatti, accordi di partenariato e cooperazione.
Rispetto agli accordi di cooperazione quelli di partenariato non stabiliscono soltanto il quadro generale dei rapporti economici tra i paesi firmatari (istituzione di un’area di libero scambio, movimenti di capitali ecc.), ma prevedono anche disposizioni per una istituzionalizzazione del dialogo politico e culturale, sia a livello ministeriale che parlamentare. Un’altra caratteristica che li differenzia dagli accordi di cooperazione è la durata, stabilita nella generalità dei casi in dieci anni rispetto ai normali cinque anni.
Gli accordi di partenariato non vanno confusi con i cd. accordi europei (v.); rispetto a questi ultimi, infatti, non prefigurano alcuna futura adesione degli Stati firmatari alla Comunità europea, visto l’ancora stretto legame che intrattengono con la Russia anche dopo la dissoluzione dell’Unione sovietica.


Accordi di partenariato

Stato Firma Entrata in vigore

Armenia 22 aprile 1996 1° luglio 1999
Arzebaijian 22 aprile 1996 1° luglio 1999
Bielorussia 6 marzo 1995 â€"
Georgia 22 aprile 1996 1° luglio 1999
Kazakistan 23 gennaio 1995 1° luglio 1999
Kirghizistan 9 febbraio 1995 1° luglio 1999
Moldovia 28 novembre 1994 1° luglio 1999
Russia 24 giugno 1994 1° dicembre 1998
Turkmenistan 25 maggio 1998 â€"
Ucraina 14 giugno 1994 1° marzo 1999
Uzbekistan 21 giugno 1996 1° luglio 1999


Acquis di Schengen Decisione 20 maggio 1999, n. 435/1999/CE

Insieme delle disposizioni che regolano i rapporti tra gli Stati che hanno siglato la Convenzione di Schengen (v.). L’acquis di Schengen comprende:
â€" l’accordo firmato a Schengen il 14 giugno 1985 tra gli Stati del Benelux, Francia e Repubblica federale di Germania;
â€" la convenzione di applicazione dell’accordo, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 tra Belgio, Repubblica federale di Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi, nonché l’atto finale e le dichiarazioni;



L'Accordo generale
sullo scambio dei beni - Gatt
Benchè sia il più vecchio tra gli accordi del Wto, il Gatt del 1947 rappresenta ancora oggi la base normativa principale della disciplina del commercio internazionale. Non è un caso infatti che i principi fondamentali che ispirano la disciplina di altri settori fondamentali del commercio globale (i servizi con l'Accordo Gats e la proprietà intellettuale con l'Accordo Trips) siano mutuati proprio dalle clausole cardine del Gatt, quali sono ad esempio, la clausola della nazione più favorita e la clausola del trattamento nazionale. Tuttavia non è solo la presenza delle regole fondamentali del sistema Wto, che in esso si rinvengono a fare del Gatt il principale Accordo della disciplina del commercio internazionale.
Gi obiettivi perseguiti con il Gatt, infatti, vanno considerati dei veri e propri punti di riferimento dell'intero sistema del Wto.
L'innalzamento del livello di vita, l'assicurazione del pieno impiego e di un tasso reddituale sempre crescente, ad esempio, integrano finalità generali di tutta la disciplina del commercio internazionale.
Basti considerare infatti, che il preambolo dell'Accordo istitutivo del Wto riproduce, in maniera sostanzialmente integrale, proprio il preambolo del Gatt, sia pure integrandolo con ulteriori direttive e linee di azione (lo sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente) che, nel 1947, non rivestivano la necessaria attualità.

Le regole fondamentali: la clausola della nazione più favorita
I principi fondamentali che reggono la disciplina dello scambio dei beni in seno al Wto, lo si è accennato sopra, sono senza dubbio due: la clausola della nazione più favorita e la clausola del trattamento nazionale.
La prima di queste due regole cardine, in particolare, costituisce l'estensione a livello multilaterale di una prassi solitamente praticata in Accordi commerciali bilaterali.
In base alle prassi bilaterali, si garantiva a ciascuna delle due parti contraenti che il miglior trattamento concesso da una di esse ad uno Stato terzo fosse, automaticamente, esteso all'altra parte contraente.
Nel Gatt tale trattamento, come è evidente, si manifesta in maniera esponenziale.
E' sufficiente infatti che una sola delle Parti del Wto riconosca a uno Stato (sia che lo stesso faccia parte del Wto sia che ne risulti estraneo e perciò Paese terzo) un trattamento più favorevole che tale ultimo sia esteso, automaticamente, a tutti i membri del sistema del Wto.
L'importanza di tale clausola nel sistema specifico del commercio dei beni, peraltro, emerge chiaramente dall'ampia portata applicativa di cui essa è capace. Come si evince dalla disposizione di riferimento del sistema (articolo 1), la clausola della nazione più favorita si estende non solo ai dazi doganali, ma comprende anche:
a) le imposizioni di qualsiasi genere che colpiscono sia le importazioni che le esportazioni o che siano percepiti in occasioni di importazioni o di esportazioni;
b) i diritti concernenti i trasferimenti internazionali di valuta destinati al regolamento di importazioni o esportazioni;
c) l'insieme delle regolamentazioni e modalità amministrative afferenti a importazioni o esportazioni;
d) le imposte, dirette o indirette, sui prodotti importati o attinenti alle loro commercializzazione e consumo; e) le leggi, i regolamenti e qualsiasi altra previsione relativa alla vendita, alla messa in vendita, all'acquisto, al trasporto, alla distribuzione e all'utilizzazione di questi prodotti sul mercato interno" (cfr. art. I).Oggi, che del sistema del commercio internazionale fanno parte la quasi totalità degli Stati del mondo, forse il significato e la funzione della clausola appaiono sbiaditi.
Viceversa, negli anni passati, il trattamento più favorevole è apparso un momento determinante per rendere omogenei i vincoli giuridici a carico degli Stati Membri in tema di politiche commerciali, fornendo, per tale via, la base di un commercio globale regolato.
Il quale ultimo â€" spesso la storia lo ha insegnato â€" rappresenta l'antidoto anche alle frizioni politiche fra Stati.

Le eccezioni alla
clausola della nazione più favorita: le unioni doganali e clausole di "abilitazione"
La centralità della clausola della nazione più favorita soffre, nel sistema Gatt, esclusivamente di due eccezioni. Una prima â€" le unioni doganali e le zone di libero scambio â€" mira a facilitare gli scambi tra paesi geograficamente limitrofi i quali intendano perseguire una rafforzata cooperazione ed integrazione economica.
In base a tale eccezione, ad esempio, non può considerarsi in contrasto con il sistema Wto il processo di integrazione economica della Comunità Europea, fondata, come è noto, sulla libera circolazione di persone, capitali e merci in ambito infracomunitario.
Misure antidumping
Il regolamento (CE) n. 384/96 ha lo scopo di recepire nella legislazione comunitaria i termini del nuovo accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (l'accordo antidumping del 1994) ai fini dell'applicazione adeguata e trasparente delle nuove norme antidumping.
ATTO
Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [ Cfr atti modificativi ].
SINTESI
Campo d'applicazione
Sotto il profilo geografico, il regolamento si applica a tutti i paesi non membri della Comunità europea (CE). La Comunità può adottare, tuttavia, disposizioni particolari nei confronti di paesi non retti da un'economia di mercato o che attraversano una fase di transizione economica. Il regolamento prevede, inoltre, che le sue disposizioni non ostacolino l'applicazione di eventuali norme speciali stabilite da accordi conclusi tra la Comunità e i paesi terzi.
Da un punto di vista materiale, il regolamento si applica a tutti i prodotti. Per quanto riguarda tuttavia i prodotti agricoli, soprattutto quelli nei cui confronti le organizzazioni comuni di mercato, attraverso il sistema dei prelievi, proteggono la produzione comunitaria, le disposizioni del regolamento possono venire applicate in maniera complementare e in deroga alle disposizioni che ostacolino l'applicazione dei dazi antidumping.
A norma del regolamento, l'istituzione di dazi antidumping è soggetta ad una duplice condizione: l'esistenza di pratiche di dumping e di un pregiudizio a danno dell'industria comunitaria causato da tali pratiche.
Definizione di dumping
    LE COMPETENZE DELLE REGIONI NEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
Evoluzione della politica di coesione
•    Nei trattati originali
•    PdC non prevista, solo cenni in preambolo, art. 2 , art. 117 primo c. (sì pero FSE)
•    1975
•    Nasce il FESR, ma è solo strumento finanziario per realizzare misure correttive dei divari fra Regioni, non obiettivo sovranazionale di crescita e sviluppo
•    Atto Unico Europeo (1986)
•    Artt. 130A â€" 130E inserisce Titolo su coesione, FS diventano lo strumento principale di questa politica
•    Tr. Maastircht (1992)
•    Coesione diventa obiettivo strategico di base dell’Unione, accanto a Unione monetaria e moneta unica
•    Tr. Amsterdam (1997)
•    aggiunge le  Regioni insulari
•    Tr. Nizza (2001)
    azioni specifiche necessarie non + all'unanimità
Novità introdotte dal Trattato di Lisbona
ï�µ    Art. 158 TFUE: introdotta espressamente la finalità della coesione territoriale, in precedenza considerata all’interno dei regolamenti comunitari sulla coesione, ma non presente nell’ambito del diritto originario costituito dai Trattati.
ï�µ    Inserito nuovo comma in cui si prevede di particolare attenzione alle zone maggiormente bisognose, quali:
•    aree rurali,
•    aree in transizione industriale,
regioni che soffrono di importanti e permanenti disagi naturali o demografici, come le regioni artiche con bassissima densità di popolazione e le isole, le regioni transfrontaliere e montane
ï�µ    Introdotta anche in questa materia (idem per politica sociale e FSE) la procedura ordinaria per l’adozione degli atti legislativi comunitari, identificata nella procedura di co-decisione:
ï�µ    Parlamento europeo e Consiglio, consultando il Comitato economico e sociale e il Comitato delle Regioni, attraverso la procedura di co-decisione definiscano i compiti, gli obiettivi prioritari e l’organizzazione dei fondi strutturali, le norme generali applicabili ai fondi.
ï�µ    Introdotta anche in questa materia (idem per politica sociale e FSE) la procedura ordinaria per l’adozione degli atti legislativi comunitari, identificata nella procedura di co-decisione:
Parlamento europeo e Consiglio, consultando il Comitato economico e sociale e il Comitato delle Regioni, attraverso la procedura di co-decisione definiscano i compiti, gli obiettivi prioritari e l’organizzazione dei fondi strutturali, le norme generali applicabili ai fondi
Base giuridica della politica:
TITOLO XVII Coesione economica e sociale

ï�µ    Articolo 159 TCE: “La Comunità appoggia questa realizzazione anche con l'azione che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale (… Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistentiâ€�.
ï�µ    I Fondi sono definiti strutturali in quanto strumenti della politica strutturale di coesione economica e sociale
I Fondi
FESR - Articolo 160: “Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella Comunità, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino�. (Politica di coesione)

FSE - Articolo 146: “Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno e contribuire così al miglioramento del tenore di vita, è istituito, un Fondo sociale europeo che ha l'obiettivo di promuovere all'interno della Comunità le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale�. (Politica sociale


B) Il diritto derivato:
I regolamenti comunitari sulla politica di coesione e sui fondi strutturali
Fondi strutturali

I Fondi strutturali hanno avuto diverse discipline nel corso degli anni, abrogate, in ultimo, dal Regolamento (CE) 1083/2006 che ha introdotto la riforma dei Fondi strutturali oggi in vigore.
Regolamento generale Fondi strutturali (programmazione 2007-13)
Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio.
ï�µ    Fissa:
•    A. Obiettivi della politica di coesione
•    B. Disposizioni generali sui Fondi (FESR, FSE, FdC). + Reg. specifici per singolo fondo
•    C. Meccanismi di negoziazione e programmazione, compiti e     responsabilità, procedure di gestione dei programmi finanziati dai fondi     strutturali
ï�µ    Come ogni regolamento comunitario
•    ha portata generale,
•    è obbligatorio in tutti i loro elementi
•    ha efficacia direttamente vincolante all'interno dei singoli SM.
Gli obiettivi della politica di coesione
ï�µ    conferma priorità  di Lisbona e Goteborg
ï�µ    complementarità tra le politiche dell’Unione (SEO, R&S, Ambiente, Reti, Istruzione e Cultura, Impresa, Politiche economiche generali)
ï�µ    dimensione territoriale della politica di coesione
ï�µ    semplificazione nella gestione
ï�µ    concentrazione tematica e territoriale delle risorse
ï�µ    approccio strategico complessivo
programmi monofondo
garante per la sorveglianza dei prezzi
CHI E’
Antonio Lirosi â€" 47 anni
economista â€" dirigente statale
Fino al 13 agosto 2008 è stato Capo Dipartimento per
la Regolazione del Mercato del Ministero dello sviluppo
economico
Al Ministero è stato il primo Direttore Generale per la
tutela dei consumatori (1997); ha lavorato alla riforma
del commercio e alla legge quadro sui diritti dei
consumatori (1998), ai provvedimenti di liberalizzazione
(2006 e 2007) e al potenziamento dell’Osservatorio
prezzi e tariffe (2007


Da: xela13/03/2009 16:02:49
sono indicazioni per il concorso min sviluppo economico
quelle riportate sopra

Da: speranza13/03/2009 16:27:26
per min sviluppo ec. siete sicuramente: xela, funzionario ribelle, e quando
mi sarebbe piaciuto essere con voi ma scelte strategiche di studio mi hanno spinto a non partecipare a questo concorso, vi seguo lo stesso però perchè gli argomenti mi interessano molto.

Da: e quando lo vinciamo noi14/03/2009 08:48:59
buongiorno a tutti.

Da: funzionario ribelle14/03/2009 09:50:27
buongiorno a tutti, grazie xela per la sintesi molto utile. un saluto a tutti la palestra mi attende...

Da: carlo14/03/2009 19:20:13

bravo, la forma fisica predispone ad una buona concentrazione.

Da: DOMANDE14/03/2009 21:01:24
E TU CHI SEI? SEI RIMASTO CONCENTRATO PER TUTTO IL TEMPO?

Da: funzionario ribelle15/03/2009 06:13:49
buongiorno a tutti
adesso si studia

Da: speranza15/03/2009 17:29:17
così presto di domenica ?!?...

Da: speranza15/03/2009 20:43:16
sarà finita la giornata di studio di funzionario ribelle?

Da: speranza16/03/2009 20:49:33
considerazioni: c'è chi mi ama, c'è chi non mi sopporta, c'è chi mi trova brillante, c'è chi mi considera poco preparata, ma come mai questa varietà di giudizi? io penso che non siamo qui per giudicare nessuno, ma solo per scambiarci delle idee, perchè mai riprodurre anche qui le brutture del mondo reale, cioè maldicenze ed invidie?

Da: e quando lo vinciamo noi16/03/2009 21:01:04
perchè c'è gente che non ha altro da fare se non insultare.

Da: speranza16/03/2009 21:17:51
hai ragione, la risposta è semplice, solo che io a volte mi dimentico che possa esistere gente così.

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, ..., 134, 135, 136, 137, 138, 139 - Successiva >>


Torna al forum