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si può fare, rirosichiamo per la Dirigenza
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Da: funzionario ribelle31/08/2009 07:02:06
ciao speranza, mi sarebbe piaciuto fare l'astronauta, il pilota, il medico, l'ingegnere o l'economista banca d'italia ma la vita è stata diversa e mi sono dovuto accontentare del posto ministeriale.

Da: speranza31/08/2009 13:07:25
io invece ultimamente sto subendo sempre di più il fascino della ricerca scientifica....forse perchè mi sto accorgendo sempre più che viviamo in un mondo di chiacchiere.

Da: speranza02/09/2009 14:23:49
qui.....a difesa della fortezza......in attesa che succeda qualcosa........
come nel deserto dei tartari.

Da: e quando lo vinciamo noi02/09/2009 18:49:00
speranza,
guarda la G.U. del 1 settembre, 36 posti da Dirigente al Ministero dell'Economia e Finanze.

Da: speranza02/09/2009 19:47:28
grazie, per l' informazione.

Da: e quando lo vinciamo noi07/09/2009 22:02:11
notizie dal deserto dei tartari?

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Da: speranza12/09/2009 17:34:43
carissimo sto pensando se fare o meno la domanda al concorso che mi hai segnalato, se ho capito bene i posti sono a roma, anche questa volta si deve fare prima la procedura informatica, tu ti sei già iscritto?

Da: eastwood17/09/2009 17:21:54
ciao ciao

Da: la pausa pranzo del funzionario ribelle29/09/2009 14:05:55
questo 3d è fermo da tanto! Allora che fine avete fatto rosicons? siete tutti sui libri a studiare duramente o vi siete rassegnati al triste destino del funzionario demansionato?

Da: uppp29/09/2009 15:13:08
....

Da: xela29/09/2009 16:38:54
simo presenti e demansionati

Da: linizio giornata del funzionario ribelle01/10/2009 05:49:28
ciao xela
si studia eh?

Da: idoneimp01/10/2009 08:51:26
x xela
Che dici ci vediamo giorno 12 in via di brava tu vai?

Da: xela01/10/2009 14:16:58
certamente ed in bocca al lupo a tutti-

Da: si può fare09/10/2009 10:48:35
salve

Da: xela09/10/2009 11:03:02
giorno atutti ed un abbraccio a si puo' fare

Da: concorsista10/10/2009 11:24:05
secondo voi è legittima la nomina di un componente della commissione di un concorso per la carriera dirigenziale se tra i candidati c'è uno o più candidati che lavorano (con funzioni apicale e anche vicarie) nell'ufficio del dirigente di 1^ fascia componente della commissione? questo componente non si sarebbe dovuto astenere? non si può configurare anche l'abuso di ufficio?
COSA NE PENSATE?

Da: xela10/10/2009 12:55:00
mi piace la questione da te proposta vado a braccio, scusami le cazzate un tema lo farei cosi'

e' norma generale del impiegato pubblico astenersi per motivi personali o perche' il prvvedimento possa aver effetti su soggetti con legame familiare con chi lo emana .
la norma pero' impone la scelta allo stesso dipendente, dall'alto


Diversamente e differente e'  il caso nell'amministrazione giustizia che vale la ricusazione del giudice ( anche dovuta a fattori esterni precedenti rapporti o l'aver manifestato giudizi attinenti).

tale non e' applicabile
alla normale amministrazione pubblica , cioe' non si puo' invocare la norma diciamo dal basso-+

cio' porterebbe come
conseguenza sul provvedimento e ,meglio,  potrebbe incidere sull'atto in termini di  irregolarita' ( tocca l'oPportunita'DEL PROVVEDIMENTO  forse il merito amministrativo comunque non e' una norma giurica in senso stretto )-

il comportamento tenuto in sede di emanazione del provvedimento agisce o potrenbbe agire sulla regolarita' mai sullinvalidita' e quindi non censurabile in sede tar.

per le commissioni di concorso vi e' regolamentazione di legge apposita e quindi  specifica e, che, ha previsto solo quelle specifiche di incompatibilita', non ha richiamato altro -


a mio parere potrebbe essere il caso da te prospettato:

dovrebbe essre solo attratto nell'eccesso di potere qualora il comportamento tenuto in ordine alle circostanze,
sarebbe opinabile e sindacabile solo nel caso di  sconfinamento e censurabile come  cattivo esercizio del potere -

ma le circostanze qui richieste dovranno essere chiare precise in termini di qualita' e quantita'( in numero piu' candidati legati al componente, possibilita' del giudizio del componente di particolare importanza o perche con voto preponderante o perche' presidente della commissione con maggior potere di incisione nelle prove e quindi nel giudizio).

in poche parole a mio parere non si configura l'abuso di ufficio
perche' non vi e' indicazione del comportamento da tenere da parte del commissario nei confronti di chi riveste posizioni qualificate relative a precedenti r rapporti con esso , in modo inderogabile
sia
perche' siamo in piena discrezionalita' tecnica ove la valutazione e solo tecnica e non comparativa degli interessi in gioco pubblici e privati-come avviene nei provvediemnti amministrativi anche se discrezionali ma ammininistativa e non tecnica. ,

in quest'ultima invece

nella discrezionalita' tecnica non si potrebbe censurare il commissario se non si trasporta il tutto nell'eccesso di potere
solo cosi' e' attaccabile la discrezionalita' tecnica -

dove la legge in primis ha previsto possibili deviazioni ( in eccesso di potere attratte nella violazione di legge)
ne ha disciplinato la incompatibilita' stessa con conseguente violazione di legge-
e' il caso dei commissari  di nomina politica componenti delle commissioni di esame.

sempre a mio parere.

Da: xela10/10/2009 12:57:01
a meglio precisare all'inizio e' norma di comportamento cioe' comportamnetale di condotta, no norma di legge ma di opportunita'

Da: ............10/10/2009 13:48:28
ehe he he

Da: risata?10/10/2009 14:54:08
hai ragione, di fronte a tutte le cazzate scritte sopra.

Da: concorsista10/10/2009 15:48:42
a parte le dotte argomentazioni mi piacerebe sapere se secondo voi il dirigente-componente di commissione, avendo nel suo ufficio un candidato, si avrebbe dovuto rinunciare o meno all'incarico? e, non avendolo fatto e, anzi visto che il detto candidato  è risultato ammesso agli orali, la procedura concorsuale è legittima  o no?

Da: risposta a quesito10/10/2009 19:01:31
le argomentazioni sopra proposte le trovo deliranti, altro che dotte....
premesso ciò, il mio parere è questo: il dirigente in questione non era tenuto a rinunciare all' incarico, dal momento che è prevista la correzione di elaborati anonimi; però all' orale dovrebbe farsi sostituire da un supplente per ragioni di opportunità. Detto ciò, si è così salvata la forma ma non la sostanza: cioè quel componente della commissione può effettivamente avere una grossa influenza sul superamento del concorso del suo pupillo, perchè anche un componimento anonimo può in realtà non esserlo realmente se se ne conosce bene lo svolgimento che può essere riferito dallo stesso candidato, dato il rapporto continuo che ha con il componente della commissione. Traete voi le conclusioni, forse più che una questione di legittimità è una questione che coinvolge il merito, cioè l' opportunità di nominare quel componente nella commissione.

Da: concorsista10/10/2009 19:43:32
l'anonimato del dei compiti non credo che costitusca una garanzia sufficiente, penso invece che la tutela dell' imparzialità e della trasparenza assume connotati di legittimità, tali da viziare la procedura...........non è solo un problema di opportunità.

Da: xela10/10/2009 20:27:04
per risposta a quesito

meno male che ci sei tu a dare le risposte definitive e che riesci a capire tutto..............Traete voi le conclusioni, forse più che una questione di legittimità è una questione che coinvolge il merito, cioè l' opportunità di nominare quel componente nella commissione.

evidenzio il merito e che ci azzecca il merito?

e poi  hai scritto....

il dirigente in questione non era tenuto a rinunciare all' incarico, dal momento che è prevista la correzione di elaborati anonimi; però all' orale dovrebbe farsi sostituire da un supplente per ragioni di opportunità;

una cosa e' la nomina della commissione che viene per legge e disciplinata dalla legge ed e' tenuta ad insedirsi prima degli esami ed e' stabilita per legge in mkodo generico..

altra e' il principio dell'anonimato che' e' il criterio che attiene al momento della valuatazione e del giudizio ed a meno che non venga violato rientra nel criterio di giudizio meglio nella discrezionalita' tecnica ed e' un'altra cosa-

il rpincipio del'anonimato e' posto a tutela dell'imparzialita' del giudizio e non attiene ai componenti della commissione.

forse non sai neanche che la sostituzione dei componenti della commissione durante l'iter non puo' venire a scelta o caso della stessa o perche' si conosce la persona ( dove ' la norma che tu hai detto , e che cioe' si sarebbe dovuto astenere, portacela caro giurista) ripeto
la sostituzione comporterebbe l'irregolarita' a meno di impedimenti gravi etc.

sbagliata e' per questo il problema od il passaggio che non ci sarebbero impedimenti per lo scritto ed  problemi di merito,......poer la prova orale

per l'orale questa e' bella problemi di merito me la devo scrivere.

il problema in termini di imparzialita' e legalita' della commissione puo' essere meglio regolato solo a monte giacche' la commissione e' un organo che viene formato prima delle prove ed ex ante non e' possibile saper le incompatibilita' che vsi vanno a formare, oppure i candidati conoscibili e non;

ecco un esempio di regolazione a monte:

l'art. 6 del bando e dellâart. 5 comma 1bis del Dlgs. n. 160 del 2006, recita âNon possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinarioâ;
 
caro sapientone sparagiudizi, forse sei anche dirigente di commissione o addirittura magistarto tar pero' devi aprednere
e se intervieni cosi' fortemente e potentenkente sia pure  offendendo devi rispondere alla questione, altrimenti sei solo uno che ci ha provato in modo arrogante.

alex.falco

Da: concorsista10/10/2009 20:38:56
ma uno scambio civile di opinioni no?...........

Da: xela10/10/2009 20:52:43
scusami concorsista ma
sono stato attaccato ancoraq una volta e non lo sopporto.

scusami ancora e scusatemi tutti

Da: risposta a quesito10/10/2009 21:53:45
chiarisco che la nomina dei componenti supplenti di una commissione è contestuale a quella degli efettivi, quindi i supplenti possono sotituire, se necessario, gli effettivi.

Da: funzionario ribelle11/10/2009 06:35:11
Caro Alex,
sempre sulla discrezionalità tecnica di una commissione, facciamo l'ipotesi che alcuni temi valutati positivamente contengano la risoluzione di questi diversi da quelli posti o valutazioni palesemente errate o addirittura quesiti non svolti, pensi che sia possibile agire e come (allegando per es la valutazione di un perito di fama indiscussa)? Trattasi di mera ipotesi, qualunque riferimento che si potesse cogliere a concorsi in essere è puramente casuale.
Una buona domenica e grazie per la documentazione che invii sempre molto interessante!
FR 

Da: xela11/10/2009 13:08:46
caro funzionario ribelle buongiorno non saprei, e ' meglio  rivolgersi
ad un avvocato famoso per queste questioni, non vi e' molta giurisprudenza in merito, anzi attiene o dovrebbe attenere alla questione del tipo di sindacato forte o debole sulla discrezionalita' tecnica-
comunque lla perizia giurada e' stato utilizzata in alcuni ricorsi tar per l'annullamneto del provvedimento di esclusione nei concorsi di avvocato, sottolineo ci si e' avvalsi della perizia di esperto allegandola al provvedimento di esclusione dalle prove scritte per l'esame di avvocato , allegato quindi dalla parte come prova di un giudizio effettuato in modo erratto.o non motivato

d'altronde pero' il giudice amministrativo e questo te lo puo' ribadire
anche altri che studiano o che seguono corsi, dalla riforma della legge 205 del 2000 se ricordo bene puo' avvalersi della consulenza tecnica, e quindi utilizzare esso stesso dei consulenti-o periti, perche' il ga non puo' assolutamnete sostituirsi, non puo' essere attore diretto sia nel tipo debole che nel sinadacato forte.
qui viene pero' in gioco il tipo di sindacato debole o forte concesso
a GA-

IN CONCLUSIONE il perito sarebbe utilizzato principalmente solo per i propri elaborati, ed e' stata ammessa , la perizia in alcune proncunce tar ad esito favorevole-
non mi risultano concorsi per diirgenti o funzionari cui si sia dato seguito a ricorso allegando elaborati supportati da perizia-

diversamente e' il cao dei concorsi per professori universitari  o similari ove e' ammessa la valutazione comparativa, ma quied il supportom probatorio con perizia;

infine non mi risultano ricorsi cui si sia fatto utilizzo od  uso da parte dell'avvocato amministravista di mezzo di gravame incentrato sulla
valuatzione di elaborati di altri candidati-allegando perizia( quello da te prospettato)

noromalmente in tal caso si utilizza l'eccesso di potere, come in effetti e' stato utilizzato in concreto e messo in pratica il criterio di valutazione con il conseguente giudizio valutativo e le sue distorsioni-

caso eclatante del passato concorso per magistrato del 1992, molti dei temi non erano svolti totalemnte, alcuni lasciavano pagine bianche etcinsomma un macello-

recentemente ti evidenzio il grande cerulli irelli
nello stesso ricorso per  dirigente INPS ha  supportato uno dei motivi di gravame eccesso di potere, fals applicazione  allegando solo gli elaborati dei ricorrenti,senza perizia e solo quelli dei ricorrenti, sperando nel successivo potere del giudice di avvalersi della consulenza tecnica etcc.

non me ne vogliano i vincitori ed idonei del concorso inps.

saluti
sperando quin


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