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si può fare, rirosichiamo per la Dirigenza
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Da: funzionario ribelle17/03/2009 05:23:16
Ciao speranza,
io cerco di studiare qualche ora tutti i giorni. Servirà?

Da: Carla17/03/2009 08:30:50
Ciao speranza
Ritorno dopo una lunga latitanza...per quanto riguarda le persone che utilizzano il forum per esprimere giudizi, ricorro alla frase detta da Virgilio a Dante "Non ti curar di loro, ma guarda e passa".
Questo non significa rifiutare le critiche a prescindere; semmai, trovo inopportuni, fuori luogo e avventati giudizi che presuppongono la conoscenza della persona con cui interagisci.
Al "mare magnum" dei dipendenti pubblici tutti, mi sento di dire "ad maiora semper".
Buona giornata e in bocca al lupo per i tuoi concorsi

Da: interno inps17/03/2009 10:40:47
ciao speranza, io sono molto curioso e continuo a non capire, ma se tu per scelte strategiche hai escluso il concorso al min dello sviluppo , non hai partecipato a quello all'inps e invece ai partecipato solo al min.  giustizia, ergo sei un interno della giustizia, non può essere altrimenti (anche per la tua costante presenza solo su quel forum) e mi chiedo perchè continui a tenerlo nascosto, forse per depistare gli altri concorrenti? scusa la mia diffidenza che non è precostituita ma deriva dai tuoi comportamenti che non sono limpidi come quelli di noi altri forumisti. comunque auguri per le tue scelte strategiche.

Da: interno inps17/03/2009 11:03:05
.....oppure sei di un'altra amministrazione ma comandata o in altro modo arrivata alla giustizia

Da: speranza17/03/2009 16:47:17
ho partecipato anche ai due concorsi dirigenti interno, ma no non sono stata ammessa all' orale; perchè non ho partecipato a min. sviluppo ec.? perchè non credo di avere un' adeguata preparazione in materie economiche.
x funzionario ribelle:
penso proprio che fai bene a studiare un pò ogni giorno, farebbe bene anche a me, ma ci riescono non frequentemente;

saluto il ritorno di Carla e spero che non sparisca di nuovo.

Da: interno inps17/03/2009 16:52:24
per speranza: non volevo essere invadente ma mi incuriosisce molto la personalità che appare  da questi tuoi interventi....tutto qui. ok, argomento chiuso e speriamo di incontrarci ad un prossimo orale: ora la palestra mi attende.

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Da: xela17/03/2009 17:00:00



aggiornamenti per i test allo sviluppo economico
probabili argomenti test:


- Gli strumenti della politica commerciale (tariffe, dazi,legislazione anti-dumping,â)
- I regimi del tasso di cambio
Perché un paese decide di adottare politiche commerciali?
- aumentare le entrate del governo;
- proteggere lo sviluppo di industrie nascenti (infant industry);
- proteggere alcuni settori chiave;
- proteggere interessi industriali;
- lotta alla disoccupazione;
Politiche adottate dai governo in ambito di commercio
internazionale
Esistono numerosi tipi di provvedimenti:
- imposte su certe transazioni internazionali (es. tariffe su
determinate importazioni)
- sussidi allâesportazione;
- imposizione di leggi che limitano il volume od il valore di
particolari tipi di importazioni;
- altre barriere non tariffarie che di fatto limitano/ostacolano transazioni commerciali internazionali;
Tariffa sulle importazioni ( o dazio)
- è lo strumento più antico di politica commerciale (in passatorappresentava per molti governi la maggior fonte di gettitofiscale);
- è una tassa sullâimportazione di un bene;
- produce gettito fiscale;
- è uno strumento di protezionismo (crea un âcuneoâ tra i
prezzi domestici e quelli internazionali)
lâeffetto è un aumento del costo di trasferire allâinterno del
paese i beni colpiti dal dazio.
Può essere:
- specifico: ammontare monetario fisso su unâunità del bene
importato (es. 3 dollari per ogni barile di petrolio)
- ad valorem: fissato in base al valore del bene importato
2 paesi: A è il nostro paese, B è il resto del mondo
Ipotesi:
- Entrambi i paesi producono in un settore perfettamenteconcorrenziale e consumano grano
- il tasso di cambio non viene modificato dalle politichecommerciali dei due paesi â' supponiamo P in A > del P in B
â'si trasferirà grano da B ad A â' â P in A e â"P in B finché
la loro differenza viene eliminata.
Qual è il p e la q scambiata nel mercato mondiale?
â' definiamo due curve:- la domanda interna di import (MD): rappresenta lâeccesso di
domanda rispetto alla q offerta dal paese A
- lâofferta esterna di export (SX): rappresenta lâeccesso diofferta in B rispetto alla q domandata dai consumatori esteri
S
Costruzione MD:
Paese A (importatore)
Costruzione SX
Paese B (esportatore)
D
MD
S
D
SX
S e D interne sonouguali in assenza dicommercio
internazionale
In A P , S e D di B
sono uguali in
assenza di
commercio
internazionale
1 P
2 P
A P
S2 S1 D1 D2 1 1 D â' S 2 2 D â' S
2 2 S â' D 1 1 S â' D 1 D 2 D 2 S 1 S
Equilibrio mondiale:
D interna di import = S di export
E
XS
MD
W Q
W P
In E:
domanda interna - offerta interna = offerta estera - domanda
estera
â' domanda interna + domanda estera = offerta interna + offerta
estera
â' domanda mondiale = offerta mondiale
Effetti di un dazio
A importatore Mercato mondiale
S
D
B esportatore
S
D
XS
MD
T P
T* P
T Q W Q
â' Il dazio crea una differenza tra il prezzo dei due mercati
In A: Pâ a T P
In B: P â" a *
T P = T P -t â' Pâ" D di import (1â' 2) e â" lâS di
export (1â' 3)
â' si contrae il volume del commercio internazionale da W Q a
T Q
Nota: lâ aumento di p per il paese importatore A risulta in
genere inferiore al dazio. Una parte di questâultimo si riflette
infatti in una diminuzione del prezzo estero alle esportazioni
Caso particolare: il dazio di un paese piccolo
1
2
W P
Il dazio di un paese piccolo
(che non può influenzare il prezzo estero allâesportazione)
S
D
P
Q
1 S 2 S
1 D
P T W +
W P
Il dazio genera un incremento del prezzo del bene importato pariallâammontare del dazio stesso: si passa da W P a P T W + .La produzione aumenta da 1 S a 2 S , il consumo diminuisce da 1 D a
2 D
â' nel paese che impone il dazio le importazioni diminuiscono
Implicazioni generali di un dazio
Il dazio ha lâeffetto di aumentare il prezzo nel paese cheimporta il bene e diminuire il prezzo nel paese che lo esporta.
â' svantaggio per i consumatori del paese importatore ( si trovanodi fronte ad un p maggiore)
â' vantaggio per i consumatori del paese esportatoreSimmetricamente
â' vantaggio per i produttori del paese esportatore ( essipercepiscono un p maggiore)
â' svantaggio per i produttori del paese importatore
Il vantaggio del dazio dipende quindi dalla capacità del paese che
lo impone di far diminuire i prezzi esteri allâesportazione
Barriere non tariffarie
Hanno progressivamente sostituito i dazi come principalestrumento di politica commerciale.
Le principali:
- Quota sulle importazioni: restrizione sulla quantità diimport. Crea effetti simili a quelli di un dazio. Le quote diimport possono essere allocate utilizzando sistemi diversi (es.licenze di importazione). La differenza tra dazio e quota èche in questâultimo caso il governo non percepisce alcunintroito;
- Sussidi allâesportazione: pagamento effettuato allâimpresa oallâindividuo che esporta beni allâestero. Può essere specifico(somma prefissata per unità del bene) o ad valorem (inproporzione al valore del bene esportato). Gli effetti sonouguali al contrario del dazio, ovvero:
â nel paese esportatore i produttori guadagnano mentre iconsumatori e il governo subiscono una perdita a causa degliesborsi necessari a finanziare il sussidio
â il sussidio peggiora le ragioni di scambio perché provocauna diminuzione del prezzo allâesportazione nel mercatoestero;
- Regolamenti: talvolta il governo desidera limitare leimportazioni senza impegnarsi in modo formale: es. normesanitarie, doganali,â.. Sono modi per porre ostacoli al liberoflusso delle merci e dei servizi.
- Voluntary Export Restraint (VER): limitazione volontarie
delle esportazioni. Eâ un contingentamento dei flussicommerciali imposto dal lato del paese esportatore
(solitamente su richiesta del paese importatore). Es. autogiapponesi verso gli USA a partire dal 1981. Molto costosoper il paese importatore in quanto equivale ad una politica diquote sulle importazioni nel quale le licenze vengonoaccordate al paese esportatore. La differenza col dazio è checiò che sarebbe stato introito governativo in un regime didazio diviene una rendita a favore dei paesi esteri â' il VER
produce pertanto un trasferimento di reddito;
- Credito agevolato alle esportazioni: è equivalente ad unsussidio alle esportazioni, ma prende la forma di un creditoagevolato concesso allâacquirente.
- Legislazione antudumping: al momento è la più importantebarriera non tariffaria.
Dumping: forma di discriminazione di prezzo che si verificaquando unâimpresa monopolistica fissa un prezzo più basso perle esportazioni rispetto ai prezzi praticati sul mercato interno
Condizioni di applicabilità:
1) il settore deve essere imperfetto concorrenziale â' le impresepossono stabilire liberamente il prezzo sul mercato
2) i mercati devono essere segmentati
Impresa monopolistica che opera in due mercati
La ragione fondamentale per cui la politica di dumping risultavantaggiosa per lâimpresa risiede nella differenza di reattività alprezzo delle vendite sul mercato estero e sul mercato interno.
Nonostante non vi siano ragioni economiche per considerare il
dumping come politica dannosa, tale pratica viene consideratacome forma di concorrenza sleale
MC
for for D = MR
dom D
dom MR
dom P
for P
export
Q domandata
DOM Q MON Q
Tassa antidumping
Procedura
Petizione: le imprese che affermano di essere state danneggiateda imprese straniere che vendono nel mercato domestico a prezibassi possono appellarsi allâagenzia statale preposta (in genereil Dipartimento del Commercio)
Investigazione: viene in genere determinato il prezzo effettivodi importazione e quello considerato âgiustoâ
Applicazione della legislazione antidumping: se lâimpresaestera viene giudicata colpevole, come spesso avviene, siapplica una tassa antidumping pari alla differenza tra il prezzoeffettivo di importazione ed il prezzo âgiustoâ
â'
- Qual è il prezzo âgiustoâ?...... notevole grado didiscrezionalità;
- Il costo collettivo netto di misure antidumping è spessonotevole (negli US per il 1993 tali costi sono stati stimati paria $4 miliardi, Gallaway et al. 1999).
I regimi di cambio
La scelta del regime del cambio (analisi di Poole, 1970)
Basata su un modello IS-LM in economia aperta
- IS: rappresenta lâequilibrio nel mercato dei beni (curva cherappresenta graficamente lâinsieme delle combinazionireddito / tasso dâinteresse per le quali la domanda ed offertadi beni e servizi sono uguali)
- LM: rappresenta lâequilibrio del mercato monetario (curvache rappresenta graficamente lâinsieme delle combinazionireddito /tasso dâinteresse per le quali la domanda di moneta èuguale allâofferta di moneta)
Obiettivo del policymaker: minimizzazione delle fluttuazionidellâoutput intorno ad un livello di equilibrio in seguito a shock dinatura reale o monetaria;
Qual è lâeffetto di shocks sulle due curve?
Shock monetario (es. variazioni di domanda di moneta)
La curva LM si sposta verso il basso (alto) in seguito ad uno shockpositivo (negativo) dellâofferta di moneta
Regime di cambio fisso:
Per mantenere il tasso di cambio costante, la Banca Centrale (BC)interviene mediante variazioni compensative dellâofferta dimoneta.
â' il tasso di cambio fisso vincola il tasso di interesse ad esserepari al livello internazionale
Regime di cambio flessibile:
La BC non è tenuta ad intervenire e lascia fluttuare sia lâoutputche il tasso di cambio
Equazione di parità scoperta dei tassi di interesse:
e
i i st 1
*
+ = + "
i= tasso di interesse interno;
* i = tasso di interesse internazionale
e
t s +1 " = variazione del tasso di cambio
In un regime di cambio fisso e
t s +1 " = 0 e pertanto i= * i
Al contrario, in un regime di cambio flessibile e
t s +1 " varia e
pertanto i â
* i
â' In presenza di shock di carattere monetario un regime di cambifissi permette di minimizzare le oscillazioni del livello diproduzione rispetto ad un regime di cambi flessibiliShock Reale (spostamento della curva IS)
Regime di cambio fisso:
La BC deve assecondare la variazione al fine di mantenere il tassodi cambio ad un livello prestabilito. Al verificarsi di uno shockreale positivo (la IS si sposta in basso a destra) la BC adotterà unapolitica monetaria espansiva. Aumenta lâofferta di moneta permantener il mercato al nuovo livello di output. Viceversa per uno
shock reale negativo.Effetto: lâespansione (o la contrazione) dellâoutput è amplificatadallâintervento della BC.
Regime di cambio flessibile:
La BC non è tenuta ad intervenire e lascia fluttuare sia lâoutputche il tasso di cambio
â' In presenza di shock di carattere reale un regime di cambiflessibile permette di minimizzare le oscillazioni del livello diproduzione rispetto ad un regime di cambi fissi
Cosa suggerisce lâanalisi di Poole? Come orientare la scelta del
regime di cambio?
â' Se lâobiettivo del policymaker è la minimizzazione dellefluttuazioni della produzione, un regime di cambi fissi risultasuperiore ad un regime di cambi flessibile se la volatilità deglishock monetari è superiore alla volatilità degli shock reali.
Viceversa un regime di cambi flessibili risulta preferibile qualorasia la volatilità degli shock reali a prevalere sulla volatilità deglishock monetari.
Limiti principali dellâanalisi di Poole:
- Lâobiettivo del policymaker potrebbe non essere solo lastabilizzazione del reddito. La stabilizzazione del livello deiprezzi è spesso lâobiettivo primario dellâautorità monetaria;
- Il modello IS-LM non consente unâanalisi adeguata dei canalidi trasmissione degli shocks, e pertanto una correttavalutazione dellâimpatto degli stessi sulle vaiabilieconomiche;
- In realtà, la scelta del regime di cambio non è solo sulle dueopzioni considerate (cambi fissi o flessibili) ma esistono altretipologie a disposizione dei policymakers.
Tipologie di regimi di cambio
1) Tassi di cambio perfettamente flessibili
Lâautorità monetaria si astiene da qualsiasi intervento ed il tassodi cambio è determinato dallâintersezione tra domanda edofferta di valuta;
Regime di cambio poco utilizzato:
- Dollaro USA (anche se talvolta, in passato, lâautoritàmonetaria è intervenuta nel mercato dei cambi);
- Euro (nella sua fase iniziale);
2) Fluttuazione âsporcaâ
Le autorità monetarie intervengono in modo sporadico,generalmente per risolvere una situazione economica
contingente.
Non esiste una regola di intervento precisa.Es. Giappone, Canada, Australia
3) Fluttuazione allâinterno di una banda
Libera fluttuazione del tasso di cambio allâinterno di una bandacostruita attorno ad una parità centrale.
Le autorità monetarie intervengono solo se il tasso di cambioraggiunge uno dei margini della banda.
Se la parità centrale è fissa si parla di regime di target zone; se,invece, segue un determinato tasso di svalutazione (craw) si parladi regime di crawling band.
Es. target zone: Sistema Monetario Europeo (SME). I paesiaderenti fissavano la parità centrale delle proprie valute con lâECUe la banda di oscillazione prevista era fissata, nella cosiddetta
âfase strettaâ, al +/- 2,25%.
4) Crawling peg
Il cambio viene ancorato ad una valuta, o un paniere di valute, diriferimento.
Viene fissato un tasso di svalutazione oltre il quale la BC siimpegna ad intervenire. Tale tasso può essere preannunciato omeno.
Rappresenta un regime di compromesso tra i cambi fissi eflessibili.
Adottato da diversi paesi, in particolare i PVS.
5) Tasso di cambio fisso
Lâautorità monetaria si impegna a difendere il livello prefissatodel tasso di cambio nei confronti di una valuta (o di un paniere divalute).
Unilaterale: la BC della valuta alla quale la valuta domestica si èancorata non ha alcun obbligo di intervento.
Multilaterale: lâaccordo di cambio prevede lâintervento dientrambe le BC coinvolte (sia quella caratterizzata da un eccessodi domanda, valuta âforteâ, che quella caratterizzata da un eccessodi offerta, valuta âdeboleâ.
Un accordo multilaterale di questo tipo è caratterizzato da
barriere allâuscita piuttosto basse (qualora un paese decida diabbandonare lâaccordo).
6) Currency board
Eâ un particolare regime di cambio fisso nel quale il vincolodella politica monetaria viene istituzionalizzato (attraverso unalegge speciale o inserito nella costituzione).
Lâoperato della BC del paese che adotta il currency board èlegato alla condotta della BC del paese verso cui il tasso è statofissato (perdita di autonomia della politica monetaria).
Le barriere allâuscita da tale regime di cambio sono moltoelevate.
Adottato da molti paesi.
Es. Hong Kong vs Dollaro USA (dal 1983); Argentina vs.
Dollaro USA (1990-2001).
7) Dollarizzazione
Adozione di una valuta estera (generalmente il Dollaro) comevaluta ufficiale in sostituzione della valuta domestica.Politica monetaria condotta dallâautorità monetaria estera.
Euro â' âun caso particolare di dollarizzazioneâ
â'
Tutto ciò complica lâanalisi e la semplice osservazione deglishock cha caratterizza lâanalisi di Poole sembra rivelarsiinsufficiente per effettuare una scelta appropriata
Diffusione del regime di tasso di cambio fisso
Motivi:
Anni â70:
- Alcune economie emergenti (America Latina, Asia) hannoaccumulato notevoli livelli di debito senza tuttaviapreoccuparsi della sostenibilità delle proprie finanzepubbliche.
- Shock petroliferi â' aumento generalizzato di inflazione etassi dâinteresse â' ciò ha portato ad un aumento dellâoneredel debito di molti paesi emergenti
â' In numerosi paesi emergenti per stabilizzare il livello deiprezzi si è fatto ricorso allâancora offerta dal tasso di cambionominale (Argentina, Cile).
Cosa avviene quando si fa ricorso a tasso di cambio comeancora nominale? (quando il tasso di inflazione domesticadiverge da quello internazionale)
Fase 1) stabilizzazione dei prezzi (si riduce quindi lâinflazione)e boom di consumo/output
Fase 2) apprezzamento del tasso di cambio reale (leesportazioni divengono più costose e le importazioni più a buonmercato) con conseguente aumento del deficit nelle partitecorrenti e crisi della bilancia dei pagamenti
â' Lâazione combinata di deficit persistenti e apprezzamentodel cambio reale è stata la causa principale delle crisi valutarie
La crisi del regime di cambi fissi
Le numerose crisi valutarie osservate negli anni 80 generano unforte scetticismo sulla possibilità dei paesi emergenti diutilizzare regimi di cambio in modo stabile e duraturo.
Alla fine degli anni â80 si incominciò a propendere per unpolicy mix che prevedeva in un primo tempo lâutilizzo di unregime di cambi fissi e poi di un regime di crawling peg (Cile,Isreaele).
Questa soluzione intermedia presentava alcuni problemi:
1) il policymaker perde credibilità
2) i regimi intermedi non sono semplici e trasparenti
3) il regime di crawling peg è soggetto ad un estrema incertezza
che lo rende soggetto a possibili attacchi speculativi.
La scomparsa del regime intermedio:
â' Per i motivi spiegati i regimi di tipo intermedio hanno personegli anni â90 molta attrattiva. Recentemente, a seguito dellecrisi valutarie dei paesi asiatici, della Russia e del Brasile, sipreferisce adottare soluzioni estreme di completa flessibilità oestrema rigidità.
Opzioni estreme:
- Superfix: currency board o dollarizzazione. Elevati costi diuscita â' maggiore credibilità â' minor rischio di attacchispeculativi;
- Superflex: tassi di cambio perfettamente flessibili. Si eliminail rischio di crisi valutarie in quanto il tasso di cambio fluttuacontinuamente per portare in equilibrio domanda ed offerta divaluta domestica. Difficoltà nel controllo del livello deiprezzi interni.
Teorema della trinità impossibile: un paese non può realizzarecontemporaneamente piena integrazione finanziaria, stabilità deltasso di cambio e completa autonomia monetaria.
Quale regime adottare?
Eâ difficile trarre lezioni chiare ed univoche dallâesperienza deipaesi emergenti nella scelta del regime di cambio:
- Molti paesi hanno abbandonato le soluzioni intermedie.- Sembra che molti paesi abbiano preferito adottare regimiflessibili, comportandosi poi nella realtà diversamente.
- Dâaltro canto, le osservazioni relative ai paesi che adottanoregimi di cambio di tipo superfix sono troppo limitate perpoter avere un campione rappresentativo.
â' Possiamo dire che non esiste un regime di cambio che si riveliottimale per tutti i periodi e per tutti i paesi.
â' La scelta del regime di cambio non è semplice. Non si è ancorasviluppato in letteratura un chiaro consenso su quale sia la sceltaottimale.
Punti essenziali dello stato dellâarte:
- Lâanalisi di Poole è comunque valida: è preferibile adottareun regime di cambi fissi qualora gli shock siano monetari,mentre è ottimale un regime di cambi flessibili qualora glishock siano di carattere reale.
- I regimi di cambio a tasso fisso sono generalmente piùefficaci nel controllare il livello dei prezzi;
- Assetti istituzionali in grado di garantire maggiorecredibilità sullâazione dellâautorità monetaria (es. inflationtargeting) possono raggiungere i medesimi risultati in unregime a tassi flessibili (vedi esperienza recente di Messico eCile);
- La scelta dipende molto dal grado di fragilità finanziariaderivante dallâesposizione debitoria denominata in valutaestera e /o dalla necessità di attirare capitali a lungo terminein modo da mantenere la bilancia dei pagamenti in equilibrio(maggiore esposizione implica maggiori benefici dallastabilità del cambio

Da: xela17/03/2009 17:05:06
sempre per lo sviluppo economico
argomenti:

Nello specifico:
1. Obiettivo Convergenza
ïµ    â volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e regioni in ritardo di sviluppo migliorando le condizioni per la crescita e l'occupazione tramite:
â    l'aumento e il miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano,
â    lo sviluppo dell'innovazione e della società della conoscenza, dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali,
â    la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente e
â    l'efficienza amministrativa.
Questo obiettivo costituisce la priorità dei Fondi (81, 54%)

Obiettivo Competitività e occupazione
ïµ    unta, al di fuori delle regioni in ritardo di sviluppo, a rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni e l'occupazione anticipando i cambiamenti economici e sociali, inclusi quelli connessi all'apertura degli scambi, mediante:
â    l'incremento e il miglioramento della qualità degli investimenti nel capitale umano,
â    l'innovazione e la promozione della società della conoscenza,
â    l'imprenditorialità,
la tutela e il miglioramento dell'ambiente e il miglioramento dell'accessibilità

Lâobiettivo Cooperazione territoriale
3 volets
Cooperazione transfrontaliera
    programmi per ogni confine o gruppo di confini     (eccetto la     maggior parte dei confini esterni)
    raggruppamenti appropriati a livello NUTS III
    confini marittimi entro 150 km
    20% può essere destinato a regioni NUTS III contigue
    10% può essere utilizzato fuori dall'UE se a beneficio     delle regioni UE   
Gran parte dei confini esterni dell'UE saranno interessati dall'elemento transfrontaliero dello Strumento Europeo di Vicinato e Partenariato e dello strumento di pre-adesione
II. Cooperazione transnazionale
ï         La Commissione adotterà le zone transnazionali     ammissibili
ï         Cooperazione marittima bilaterale esplicitamente     prevista per confini separati da     più di 150 km
ï        20% può essere utilizzato fuori dalla zona del programma
ï         10% può essere utilizzato fuori dall'UE se a beneficio     delle regioni UE   
III. Coop. Interregionale. Programmi per reti e scambi esperienze
    Tutto il territorio dell'UE
Lâobiettivo Cooperazione territoriale
TEMI DEI PROGRAMMI TRANSFRONTALIERI
(I volet)
ï    Imprenditorialità e PMI, turismo, cultura, e     commercio transfrontaliero
ï         Salvaguardia e gestione congiunta dell'ambiente
ï        Miglioramento dell'accesso ai trasporti
ï         Reti di informazione e comunicazione
ï         Gestione idrica e dei rifiuti e sistemi di     gestione     energetica
ï         Infrastrutture sanitarie, scolastiche e culturali

IL NUOVO OBIETTIVO 3
TEMI DEI PROGRAMMI TRANSNAZIONALI
(II volet)
ï    Gestione delle acque e delle coste
   
ï         Tecnologie avanzate di comunicazione e     informazione
ï         Prevenzione dei rischi: sicurezza marittima,
ï        inondazioni, inquinamento delle acque
ï        Ricerca e sviluppo tecnologico e reti





ï    IL NUOVO OBIETTIVO 3
ï    Temi dei Programmi per reti e scambi di esperienza
ï    (III volet)

ï    Ricerca, tecnologia, innovazione, imprenditorialità
ï         Ambiente, prevenzione dei rischi, biodiversità, efficienza     energetica
ï         Temi urbani
ï         Studi, raccolta dati, analisi delle     tendenze dello     sviluppo     nellâUnione


ï    IL NUOVO OBIETTIVO 3
ï    Progetti nei programmi transfrontalieri e transnazionali
ï    (volet I e II)
ï    Partners di almeno due paesi
ï         Soddisfano almeno 2 dei seguenti criteri:
ï         elaborazione congiunta del progetto
ï         attuazione congiunta
ï         staff comune
ï         finanziamento congiunto
ï   
ï    IL NUOVO OBIETTIVO 3
ï    Progetti nei programmi di reti e scambi di esperienza
ï    (III volet)

ï    Almeno 3 partners da almeno 3     regioni in almeno     due paesi
ï         Soddisfano i seguenti criteri:
ï         elaborazione congiunta del progetto
ï         attuazione congiunta
ï         staff comune
ï         finanziamento congiunto
DIAPOSITIVA ALLEGATA





Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio
B. Fondi specifici
    Tre Fondi (nessun PIC)
    1. FESR (Reg. 1080/2006)
    2. FSE (Reg. 1081/2006)
    3. Fondo di coesione (Reg. 1084/2006): non interessa lâItalia
     + uno strumento giuridico
    4. GECT (Reg. 1082/2006)



    B. I fondi specifici
FESR contribuisce al finanziamento di:
a)    investimenti produttivi, in primo luogo attraverso aiuti diretti agli investimenti principalmente nelle piccole e medie imprese (PMI);
b)    investimenti in infrastrutture;
c)    sostegno e  servizi alle imprese, in particolare alle PMI (es. creazione e sviluppo di strumenti finanziari, cooperazione e scambi di esperienze);
d)    assistenza tecnica

Il FSE contribuisce a:
a)    accrescere l'adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori,
b)    Migliorare lâoccupabilità
c)    potenziare l'inclusione sociale delle persone svantaggiate
d)    potenziare il capitale umano
e)    promuovere partenariati a livello transnazionale, nazionale, regionale e locale, al fine di promuovere riforme nei settori dell'occupazione

Da: xela17/03/2009 17:23:30
Novità introdotte dal Trattato di Lisbona
ïµ    Art. 158 TFUE: introdotta espressamente la finalità della coesione territoriale, in precedenza considerata allâinterno dei regolamenti comunitari sulla coesione, ma non presente nellâambito del diritto originario costituito dai Trattati.
ïµ    Inserito nuovo comma in cui si prevede di particolare attenzione alle zone maggiormente bisognose, quali:
â    aree rurali,
â    aree in transizione industriale,
â    regioni che soffrono di importanti e permanenti disagi naturali o demografici, come le regioni artiche con bassissima densità di popolazione e le isole, le regioni transfrontaliere e montaneâ
ïµ    Introdotta anche in questa materia (idem per politica sociale e FSE) la procedura ordinaria per lâadozione degli atti legislativi comunitari, identificata nella procedura di co-decisione:
ïµ    Parlamento europeo e Consiglio, consultando il Comitato economico e sociale e il Comitato delle Regioni, attraverso la procedura di co-decisione definiscano i compiti, gli obiettivi prioritari e lâorganizzazione dei fondi strutturali, le norme generali applicabili ai fondi.
Base giuridica della politica:
TITOLO XVII Coesione economica e sociale

Articolo 159 TCE: âLa Comunità appoggia questa realizzazione anche con l'azione che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale (â Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti

I Fondi sono definiti strutturali in quanto strumenti della politica strutturale di coesione economica e sociale

I FonFESR - Articolo 160: âIl Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella Comunità, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle regioni industriali in declinoâ. (Politica di coesionedi


FSE - Articolo 146: âPer migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno e contribuire così al miglioramento del tenore di vita, è istituito, un Fondo sociale europeo che ha l'obiettivo di promuovere all'interno della Comunità le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionaleâ. (Politica sociale
Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio.
ïµ    Fissa:
â    A. Obiettivi della politica di coesione
â    B. Disposizioni generali sui Fondi (FESR, FSE, FdC). + Reg. specifici per singolo fondo
â    C. Meccanismi di negoziazione e programmazione, compiti e     responsabilità, procedure di gestione dei programmi finanziati dai fondi     strutturali
ïµ    Come ogni regolamento comunitario
â    ha portata generale,
â    è obbligatorio in tutti i loro elementi
â    ha efficacia direttamente vincolante all'interno dei singoli SM.
Principi â" chiave
ïµ    conferma priorità  di Lisbona e Goteborg
ïµ    complementarità tra le politiche dellâUnione (SEO, R&S, Ambiente, Reti, Istruzione e Cultura, Impresa, Politiche economiche generali)
ïµ    dimensione territoriale della politica di coesione
ïµ    semplificazione nella gestione
ïµ    concentrazione tematica e territoriale delle risorse
ïµ    approccio strategico complessivo
programmi monofondo

Nello specifico:
1. Obiettivo Convergenza
ïµ    volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e regioni in ritardo di sviluppo migliorando le condizioni per la crescita e l'occupazione tramite:
â    l'aumento e il miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano,
â    lo sviluppo dell'innovazione e della società della conoscenza, dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali,
â    la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente e
â    l'efficienza amministrativa.
Questo obiettivo costituisce la priorità dei Fondi (81, 54%)
. Obiettivo Competitività e occupazione
ïµ    Punta, al di fuori delle regioni in ritardo di sviluppo, a rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni e l'occupazione anticipando i cambiamenti economici e sociali, inclusi quelli connessi all'apertura degli scambi, mediante:
â    l'incremento e il miglioramento della qualità degli investimenti nel capitale umano,
â    l'innovazione e la promozione della società della conoscenza,
â    l'imprenditorialità,
â    la tutela e il miglioramento dell'ambiente e il miglioramento dell'accessibilità, dell'adattabilità dei lavoratori e delle imprese

. Lâobiettivo Cooperazione territoriale
3 volets
I. Cooperazione transfrontaliera
    programmi per ogni confine o gruppo di confini     (eccetto la     maggior parte dei confini esterni)
    raggruppamenti appropriati a livello NUTS III
    confini marittimi entro 150 km
    20% può essere destinato a regioni NUTS III contigue
    10% può essere utilizzato fuori dall'UE se a beneficio     delle regioni UE   
Gran parte dei confini esterni dell'UE saranno interessati dall'elemento transfrontaliero dello Strumento Europeo di Vicinato e Partenariato e dello strumento di pre-adesione

Lâobiettivo Cooperazione territoriale
II. Cooperazione transnazionale
ï         La Commissione adotterà le zone transnazionali     ammissibili
ï         Cooperazione marittima bilaterale esplicitamente     prevista per confini separati da     più di 150 km
ï        20% può essere utilizzato fuori dalla zona del programma
ï         10% può essere utilizzato fuori dall'UE se a beneficio     delle regioni UE   
III. Coop. Interregionale. Programmi per reti e scambi esperienze
    Tutto il territorio dell'UE

Da: xela17/03/2009 18:49:16
aggiormnamento sulla mobilita':

novità derivano dall'applicazione della legge finanziaria 2008
Nuova mobilità per i dipendenti pubblici (Dipatimento riforme pubblica amministrazione circ. 4/2008)
Le amministrazioni pubbliche hanno la possibilità di richiedere lâutilizzo di personale ad altri datori di lavoro pubblici temporaneamente â" non più di sei mesi non rinnovabili â" ed eccezionalmente, laddove non sia possibile utilizzare altre forme di lavoro flessibile. E' una della precisazioni contenute nella direttiva varata dal ministro per le riforme e l'innovazione nella Pa il 18 aprile scorso con le linee guida ed indirizzi in materia di mobilità. Nella direttiva si ricorda che su questo tema, la legge finanziaria 2008 ha introdotto alcune novità, come ad esempio, l'assegnazione temporanea. Il nuovo strumento serve per far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali delle amministrazioni. Lâassegnazione temporanea di personale - provenienti da altre amministrazioni - non può essere superiore a sei mesi e non è rinnovabile. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso lâassegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile. In ogni caso, lâassegnazione temporanea è uno strumento, previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, diretto a soddisfare esigenze temporanee. Qualora tali esigenze dovessero divenire permanenti occorre procedere nellâambito della programmazione dei fabbisogni allâinquadramento del personale utilizzato.(28 aprile 2008)

DIPARTIMENTO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SERVIZIO MOBILITAâ - CIRCOLARE N. 4/2008 - Roma, lì 18 aprile 2008 - OGGETTO: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) - Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità.
Premessa.
La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) introduce alcune novità in tema di assegnazioni temporanee e di mobilità del personale. Il quadro normativo generale rimane caratterizzato da un particolare favore riservato allâistituto della mobilità quale strumento per conseguire una più efficiente distribuzione organizzativa delle risorse umane nellâambito della pubblica amministrazione globalmente intesa, con significativi riflessi sul contenimento della spesa pubblica, nonché sullâeffettività del diritto al lavoro quale diritto costituzionalmente garantito. Anche a riscontro dei numerosi quesiti proposti dalle amministrazioni, appare opportuno fornire alcuni chiarimenti dedicati alla disciplina generale della mobilità, oltre che alla normativa contenuta nella legge finanziaria vigente.
1. Lâassegnazione temporanea: le novità introdotte dallâarticolo 3, comma 79.
Lâarticolo 3, comma 79, della legge n. 244 del 2007, ha sostituito lâarticolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 intervenendo a mutare la disciplina relativa al ricorso alle tipologie di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni. I primi quattro commi del nuovo articolo 36 così dispongono: "1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nellâimpresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere lâindicazione del nominativo della persona da sostituire. 2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o lâutilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale. 3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso lâassegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile." 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva." Tali previsioni sono finalizzate a ribadire la regola generale del ricorso a rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni, riconducendo i rapporti di lavoro a tempo determinato alle sole esigenze della assoluta temporaneità (tre mesi) e del picco produttivo (stagionalità) e si collocano in un disegno normativo, tracciato dalla legge finanziaria per il 2008, rivolto ad un significativo contenimento del ricorso allâassunzione di personale con contratti di lavoro flessibile. Da quanto evidenziato deriva, pertanto, la necessità di effettuare una interpretazione sistematica del novellato articolo 36, leggendo la disposizione contenuta nel comma 3 in coerenza con il disposto del comma 1. Essa, infatti, assolve la funzione di contemperare gli effetti del ridimensionamento del ricorso a rapporti di lavoro flessibile attraverso la individuazione di un nuovo istituto che si aggiunge a quelli già codificati dallâordinamento, attraverso il quale le amministrazioni hanno la possibilità di richiedere lâutilizzo di personale ad altri datori di lavoro pubblici temporaneamente â" non più di sei mesi non rinnovabili â" ed eccezionalmente, laddove non sia possibile utilizzare altre forme di lavoro flessibile. Ulteriormente il legislatore afferma che per le esigenze individuate nei commi 1 e 3 le amministrazioni possono utilizzare solo gli istituti ivi indicati e con le modalità ivi contenute, stabilendo che la contrattazione collettiva non può derogare a tali previsioni. Appare pertanto opportuno chiarire che lâintervento normativo in questione non ha inteso innovare o ridisciplinare il comando od altri analoghi istituti, già previsti e che comunque sono regolati da specifiche disposizioni di legge o dai contratti collettivi nazionali, bensì ha inteso introdurre un nuovo strumento di flessibilità organizzativa in un quadro normativo generale di forte contenimento degli istituti di lavoro flessibile. Si evidenzia inoltre che alla straordinarietà ed allâurgenza che sottendono il ricorso a tale nuovo istituto dovrebbe corrispondere una celerità di espletamento delle procedure di assegnazione temporanea da parte dellâamministrazione di appartenenza dei dipendenti richiesti, onde non vanificare la natura stessa dellâassegnazione. Conseguentemente ogni diniego di nulla osta allâutilizzo di tale personale potrà essere sostenuto solo da motivazioni analoghe, insistenti sugli stessi elementi di straordinarietà ed urgenza, comprovate dai documenti di programmazione triennali ed annuali del fabbisogno. In ogni caso, come già evidenziato, lâassegnazione temporanea è uno strumento, previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, diretto a soddisfare esigenze temporanee. Qualora tali esigenze dovessero divenire permanenti occorre procedere nellâambito della programmazione dei fabbisogni allâinquadramento del personale utilizzato.
2. Il principio del previo esperimento delle procedure di mobilità.
Dal complesso delle disposizioni che governano i processi di mobilità di personale nella pubblica amministrazione si enuclea il principio del "previo esperimento delle procedure di mobilità", che privilegia lâacquisizione di risorse umane tramite la mobilità rispetto alle ordinarie misure di reclutamento e che può affiancarsi ai principi generali indicati dallâarticolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), nonché dallâarticolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, cui debbono conformarsi le pubbliche amministrazioni in termini di efficienza, razionalizzazione del costo del lavoro, migliore utilizzazione delle risorse umane. Tale principio si ricava sostanzialmente dal complesso delle disposizioni che regolano il regime delle assunzioni, fra cui in primo luogo lâarticolo 39 della legge n. 449 del 1997, ed in particolare il comma 3-ter, il quale ha disposto che al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere debbono essere corredate da una relazione illustrativa dalla quale si evinca lâimpraticabilità di soluzioni alternative legate allâattivazione di procedure di mobilità. Le successive disposizioni che richiamano lâobbligo del previo esperimento delle procedure di mobilità assumono una valenza ricognitiva di un principio affermato chiaramente dallâordinamento e rispetto al quale la Corte Costituzionale ha ravvisato la qualità di criterio di organizzazione dettato dal legislatore statale per governare i processi di acquisizione del personale al fine di contenere la spesa corrente (sentenze n. 390 del 2004, n. 388 del 2004 e n. 88 del 2006). A sua tutela è intervenuto poi il legislatore con la novella dellâarticolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (ex articolo 16, comma 1, lett. b), della legge n. 246 del 2005), che ha comminato la nullità degli accordi, degli atti o anche delle clausole dei contratti collettivi volti ad eludere, per lâappunto, lâapplicazione del principio del previo esperimento delle procedure di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale. Al riguardo, deve segnalarsi che il contratto collettivo nazionale 2006/2009 del Comparto Ministeri, allâarticolo 26, nel definire, a norma dellâart. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 dianzi citato, le procedure e i criteri generali per lâattuazione dellâistituto, ha previsto che "nel quadro di meccanismi che favoriscono la mobilità fra sedi ed amministrazioni diverse, periodicamente le amministrazioni pubblicano bandi di mobilità, anche al fine di consentire, prioritariamente lâassorbimento del personale coinvolto nei processi di trasformazione, soppressione e riordino di altre pubbliche amministrazioni." Il sistema si completa con le disposizioni recate dallâarticolo 5, comma 1-quater, del decreto legge n. 7 del 2005 (convertito dalla legge n. 43 del 2005), che ha aggiunto il comma 2-bis allâart. 30 citato, sullâobbligo che hanno le amministrazioni di procedere, prima di attivare le procedure concorsuali per la copertura delle vacanze in organico, allâimmissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, e collocati presso di esse in posizione di comando o fuori ruolo che facciano domanda di trasferimento. Queste previsioni sottolineano lâintento del legislatore di garantire una più efficiente allocazione delle risorse umane quando si ricorre ad istituti tipicamente temporanei per corrispondere ad esigenze durature. Occorre pertanto definire queste situazioni di incertezza, che si verificano tutte le volte in cui, a prescindere dai limiti posti dalla contrattazione, la durata dellâutilizzo di personale supera la programmazione triennale del fabbisogno. Proprio per gli aspetti ora evidenziati la mobilità non può soddisfare lâadeguato accesso dallâesterno per concorso pubblico perché risponde al principio costituzionale di buon andamento, che si concretizza nella migliore distribuzione delle risorse umane; lâistituto pertanto si colloca a monte di tutte le altre procedure finalizzate alla provvista di personale. Le concrete modalità di attuazione del previo esperimento delle procedure di mobilità possono essere ricondotte ai bandi di mobilità che le amministrazioni possono predisporre, dando adeguata pubblicità, anche tramite pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, e fissando procedure e criteri nel rispetto delle previsioni vigenti in tema di relazioni sindacali, per coprire le vacanze di organico e soddisfare i fabbisogni di personale sulla base della rilevazione annuale prevista dallâarticolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Regime delle assunzioni e procedimenti di mobilità di personale tra amministrazioni appartenenti a comparti diversi (c.d. mobilità "intercompartimentale").
La mobilità di personale tra amministrazioni appartenenti a comparti diversi (c.d. mobilità "intercompartimentale") è regolata dalle disposizioni contenute nellâarticolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che così recita: "In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente". Questa disciplina, che consente la mobilità intercompartimentale allâinterno dei due diversi blocchi delle amministrazioni soggette a regimi di limitazione delle assunzioni e di quelle non soggette a limitazioni, garantisce la necessaria neutralità della mobilità sugli equilibri economico-finanziari ed impedisce che essa sia esperita come leva per nuove assunzioni di personale. In proposito, appare opportuno ricordare che la mobilità di personale non può essere considerata cessazione: a seguito del trasferimento infatti, il rapporto di lavoro prosegue con un altro datore di lavoro e dunque lâamministrazione cedente può solo beneficiare dellâavvenuta cessione del contratto in termini di risparmio di spesa e di razionalizzazione degli organici, mentre la spesa permane in termini globali. Ciò significa che occorre operare una distinzione fra cessazione in unâottica aziendale e cessazione come economia di spesa per lâintero settore pubblico; distinzione in base al quale il legislatore ha costruito la disciplina vigente in tema di assunzioni. Pertanto, la cessazione per mobilità non può essere considerata utile ai fini delle assunzioni vincolate alle cessazioni verificatesi nellâanno precedente. Tanto premesso e ricordato che la verifica sul libero espletamento dei procedimenti di mobilità intercompartimentale dipende, ai sensi del precitato art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, dal regime vigente per le nuove assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni, diversamente regolato dalle leggi finanziarie, per gli anni 2008 e 2009 debbono ritenersi soggette a regime limitativo le amministrazioni indicate nel comma 523 dellâarticolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, dunque, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999, gli enti pubblici non economici e gli enti di cui allâarticolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Analoga considerazione vale per gli Enti di ricerca i quali, ai sensi del comma 643 dellâarticolo unico della legge n. 296 del 2006, per il biennio 2008/2009, possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'ottanta per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno. Per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno (province e comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) permane un regime limitativo considerata la formulazione del comma 562 dellâarticolo 1 della legge n. 296 del 2006, salvo che gli stessi non si avvalgano della deroga introdotta dalla legge finanziaria 2008, finalizzata a consentire una maggiore flessibilità per garantire esigenze istituzionali inderogabili. Nella medesima situazione si trovano, infine, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che, ai sensi dellâarticolo 3, comma 116, della legge n. 244 del 2007, possono procedere a nuove assunzioni entro limiti puntualmente individuati dalla norma con riferimento alle risultanze degli indici di equilibrio economico-finanziario. Viceversa per gli enti sottoposti al rispetto del patto di stabilità interno (regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) il comma 557 dellâarticolo 1 della legge n. 296 del 2006, ha indicato il solo obiettivo della riduzione della spesa per il personale, sempre nellâambito dei limiti riconducibili al rispetto del patto di stabilità interna, abrogando espressamente, tra le altre, le disposizioni di cui allâarticolo 1, comma 98, della legge n. 311 del 2004, sui vincoli assunzionali per le medesime. Disposizioni sostanzialmente analoghe sono state previste per gli enti del Servizio sanitario nazionale dallâarticolo 1,comma 565, della predetta legge n. 296 del 2006. Per quelli afferenti alle Regioni soggette allâattuazione dei piani di rientro dal disavanzo sanitario occorre tuttavia considerare, fini della presente circolare, lâeventuale previsione, nellâambito di tali piani, di misure limitative delle assunzioni. In tale ipotesi il trasferimento per mobilità di personale proveniente da altre regioni e/o comparti può ritenersi attuabile solo se compatibile con gli obiettivi finanziari previsti in materia di personale dai suddetti piani. Occorre, poi, ricordare che non sono soggetti a regime di limitazione delle assunzioni le Università, le Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale gli Ordini e Collegi professionali, nonché il personale del comparto Scuola. Tutto ciò considerato, per gli anni 2008 e 2009 può attuarsi la mobilità intercompartimentale di personale dalle amministrazioni non soggette a vincoli assunzionali, solo se autorizzata ai sensi dellâarticolo 39, comma 3-ter, della legge n. 449 del 1997, poiché, in tal caso, si tratta a tutti gli effetti di una nuova assunzione.
4. Gli accordi di mobilità: le disposizioni previste dalla legge finanziaria per il 2008.
Anche al fine di ovviare alle problematiche dianzi esaminate in materia di mobilità intercompartimentale, lâarticolo 3, comma 124 e seguenti, della legge finanziaria per lâanno 2008 consente ad amministrazioni soggette a regime di limitazione e, dunque, alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui allâarticolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di stipulare accordi di mobilità - anche intercompartimentale, come anticipato - con altre amministrazioni, per assicurare la funzionalità dei propri uffici che presentino consistenti vacanze in organico e, al contempo, la ricollocazione di dipendenti in situazioni di esubero. Gli accordi disciplinano modalità e criteri per il trasferimento, nonché i percorsi di formazione che siano ritenuti necessari ad un efficiente inserimento del personale trasferito nellâorganizzazione dellâamministrazione ricevente. La Presidenza del Consiglio dei Ministri â" Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dellâeconomia e delle finanze â" Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, possono autorizzare la stipula di tali accordi per il biennio 2008/2009, in esito alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica. La disposizione dettata nel successivo comma 128, destinata a soddisfare le gravi carenze di personale negli uffici giudiziari del Ministero della giustizia, conferma il sistema costruito dal comma 47 dellâarticolo 1 della legge n. 311 del 2004, pur nel rinvio al comma 124 citato per quanto concerne la stipula degli accordi. Lâautorizzazione alla stipula degli accordi può collocarsi allâinterno del procedimento delineato dallâarticolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto delle relazioni sindacali ivi stabilite dal legislatore, nella fase in cui sia stata verificata lâimpossibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente nellâambito della medesima amministrazione, o presso altre amministrazioni collocate nellâambito della medesima provincia. Lâipotesi di accordo deve essere inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri â" Dipartimento della funzione pubblica â" Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni ed al Ministero dellâeconomia e delle finanze â" Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato â" Ispettorato per gli ordinamenti del personale e analisi dei costi del lavoro pubblico i quali procederanno alle verifiche inerenti il mantenimento degli equilibri economico-finanziari, le equiparazioni dei profili professionali e la riduzione degli organici conseguente ai processi di mobilità attivati. In esito alla verifica positiva verrà rilasciata lâautorizzazione con apposito decreto interdirettoriale.
5. Il personale in disponibilità.
Meritano alcune notazioni finali le problematiche sulla gestione del personale in disponibilità di cui agli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Questâultimo, introdotto dallâarticolo 7 della legge n. 3 del 2003, impone alle amministrazioni che procedono a nuove assunzioni di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica ed alle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 i posti da mettere a concorso in modo da poterli coprire mediante lâacquisizione del personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi. Infatti come noto, a norma dellâarticolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 le amministrazioni sono tenute ad effettuare annualmente rilevazioni sulle eccedenze di personale su base territoriale per area o categoria, qualifica e profilo professionale. Si tratta di disposizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro di cui agli articoli 4 e 120 della Costituzione. Secondo la Corte Costituzionale (Sent. n. 388 del 2004) lâarticolo 34 del decreto legislativo enuncia il principio per cui il personale in esubero presso qualsiasi pubblica amministrazione deve poter essere ricollocato, durante il periodo di disponibilità, presso altre amministrazioni. In tal modo si evita la cessazione definitiva del rapporto di lavoro ma si realizza, anche, un contenimento della spesa per il personale, seppure in termini globali, infatti il comma 6 di tale articolo stabilisce che le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nelle liste. La disciplina dettata dallâarticolo 34-bis costituisce una concreta attuazione di quei principi e con essi si coordina in quanto al comma 5 è sancita la nullità di diritto delle assunzioni effettuate in violazione delle prescrizioni contenute nel medesimo articolo. La Corte, al riguardo, afferma che tutta la disciplina dellâarticolo 34-bis è volta alla tutela di interessi generali a presidio dei quali ben può il legislatore prevedere la nullità degli atti posti in essere in violazione di norme imperative. Infine, proprio in considerazione dei principi tutelati dalla disciplina in esame, al fine di assicurare in modo costante e puntuale la verifica delle esigenze assuzionali delle pubbliche amministrazioni per valutare le possibilità di ricollocazione del personale in disponibilità, si ritiene che in caso di scorrimento di graduatorie di concorsi già espletati, nei limiti della vigente disciplina della validità delle graduatorie, occorra riproporre la richiesta di assegnazione di personale in disponibilità agli uffici competenti, provinciali e regionali di cui al decreto legislativo n. 469 del 1997 e Dipartimento della funzione pubblica.

Da: xela17/03/2009 19:04:05
ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA
CONCORSO (scad. 6 aprile 2009)


Concorso pubblico, per esami, a un posto di dirigente amministrativo
di prima fascia (bando DIRIG/2009)




E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di un
dirigente amministrativo di seconda fascia per la sede di Roma
dell'INEA. Le domande dovranno essere inviate all'INEA, via
Barberini, 36 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso. Copia integrale del bando e' disponibile sul
sito www.inea.it/lav/

Da: speranza17/03/2009 21:08:17
scusa xela, ma quando scrivi le tue schede di aggiornamento segui un testo o ricordi tutto?
mi sa però che è un pò azzardato fare questo concorso per un solo dirigente.

Da: x xela17/03/2009 21:27:39
ma tutta questa roba non  può potare fuori strada?

Da: xela18/03/2009 09:41:50
cari colleghi queste schede sono oggetto di ricerche, costate tanta fatica, non mi ricordo tutto.

xxela, in base alla mia piccola esperienza,avendo gia' partecipato allo scorso concorso per ministero sviluppo mi sento di dire o dare tali suggerimenti-

il metodo e' piu' roba si legge o memorizza meno si rimane spiazzato ai test-

gli argomenti da me riportati erano piu' o meno oggetto dei test precedenti,e , sono oggetto delle materie di studio del concorso.

Da: xela18/03/2009 09:54:30
per speranza

per allenamento va bene fare il concorso anche per un solo posto.

Da: speranza18/03/2009 10:32:23
questa io la chiamo dispersione di energie.

Da: speranza18/03/2009 18:40:32
non credo proprio che più concorsi si fanno e più si diventa bravi, perchè così lo studio diventa dispersivo e non mirato.

Da: e quando lo vinciamo noi18/03/2009 19:12:21
più che diventare bravi, si hanno più possibilità, che sino ad ora si sono solo tradotte in rosicate.

Da: speranza18/03/2009 21:00:14
appunto, quando ho parlato di scelte strategiche di studio intendevo riferirmi al fatto di scegliere i concorsi sia in base all' interesse  che in base al tipo di preparazione richiesta rispetto a quella in possesso.

Da: ...usque ad sidera18/03/2009 23:30:39
sono due punti di vista condivisibili: fare più concorsi possibile per non perdere il ritmo e non tralasciare occasioni,
e selezionare per non disperdere energie e approfondire seriamente le materie di un ambito.
Io seleziono.
Non in base alle materie, ma in base alla qualità della vita che farei e che farei fare ai miei bambini dopo un'eventuale vittoria.
Non tutti i posti da dirigente sono compatibili con il ruolo di mamma.

Da: e quando lo vinciamo noi19/03/2009 13:35:23
eventuale, molto eventuale vittoria.
Magari si conseguisse, poi e solo poi si vedrebbe il da farsi.

Da: xela19/03/2009 15:52:25
chi viene alle prove dell'ice il 24 ?

Da: e quando lo vinciamo noi19/03/2009 17:12:19
io no, non ho fatto la domanda

Da: speranza19/03/2009 20:57:34
ma quali sarebbero questi posti di dirigente incompatibili con il ruolo di mamma? forse nel ministero degli esteri in una lontanissima sede diplomatica?

Da: funzionario ribelle20/03/2009 05:58:34
per esempio alla rgs sede centrale il dirigente lavora fino alle 20 e oltre altrimenti non lo rinnovano.

Da: .....20/03/2009 10:41:23
Leggende metropolitane!

Da: aspirante dirigente20/03/2009 21:54:23
ma non è che si sta un pò esagerando con la storia degli obiettivi e dei risultati? ho l' impressione che tutte le energie vanno via a pensare a progetti e programmi.

Da: funzionario ribelle22/03/2009 06:38:53
e a riempire relazioni....

Da: speranza22/03/2009 14:27:45
io penso che sono più importanti le relazioni a consuntivo, piuttosto che essere obbligati a riempire pagine di programmi che difficilmente potranno trovare attuazione.

Da: e quando lo vinciamo noi22/03/2009 17:33:48
speranza, anche oggi bellissima giornata di sole e piste da sci piene di gente (chissà se vi erano pure dei rosiconi?)

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