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Ministero della Giustizia - 2600 assistenti giurisdizione e servizi di cancelleria
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Il bando di concorso
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Da: Francy7x  1  - 10/02/2026 17:38:13
Affiancare vuol dire mettere l'uno accanto all'altro e, a quel punto, non vedi nessun dorso; poi dov'è scritto che devi guardare i volumi dal dorso e non di fronte. Sono solo intuizioni non basate sulla chiarezza grammaticale, sulla lettera del quesito. Mi dispiace, se guardate semplicemente al significato delle parole utilizzate, come richiesto dalla giurisprudenza amministrativa, appunto secondo logica obbiettiva e testuale, anche secondo quanto mi ha detto l'avvocato, "la montagna ha partorito un topolino".

Da: impiegato_comunale  2  1  - 10/02/2026 18:26:20
Francy tu i libri nello scaffale di casa ce l'hai affiancati con il dorso rivolto verso l'interno? Se fosse così come fai a distinguere i libri? Il titolo del libro sta scritto a posta sul dorso. Normalmente si mettono a fianco, verticali, in ordine da sinistra a destra. Questo è il concetto di normale. Il giudice non può sindacare sulla discrezionalità dell'amministrazione a stabilire cosa è normale e cosa no, a meno che non si tratta di una palese irragionevolezza.

Da: Francy7x  1  - 10/02/2026 18:44:10
Mi sono messo di fronte alla mia enciclopedia, ho guardato il dorso del sesto e del settimo volume ("ognuno di 600 pagine" o fogli, il risultato non cambia) e ho virtualmente contato tutte le pagine/fogli del sesto e del settimo volume (ogni volume va dalla pagina 1 a 600, cioè è di 600 pagine, questo dice il quesito), ma il risultato è sempre 1200 pagine/fogli. Se il mago Silvan non fa qualche magia mi sa che il risultato in quell' "intervallo" resta di 1200 pagine/fogli. Con questo ho chiuso per oggi, se aggiungi parole non comprese nel quesito o concetti non desumibili dal testo dello stesso non sono più interessato a proseguire (almeno per oggi). Ti ringrazio e ti saluto.

Da: impiegato_comunale 10/02/2026 19:55:09
Francy7x il quiz prevedeva 4 volumi (dall'ultima pagina del quinto alla prima dell'ottavo), quindi 2400 pagine. Tu hai fatto la prova con solo due volumi, quindi è normale che ti esca la metà. Spero che ora hai finalmente compreso che non c'era alcuna ambiguità.

Da: Francy7x  1  1  - 10/02/2026 20:27:29
se l'ho compreso non è stato per merito tuo, visto che non spiegavi bene il ragionamento da fare. Come arrivare alla soluzione si capisce dal sito di seguito, bastava postare un qualsiasi link invece di perdere tempo: https://thefacultyapp.com/news/quesito-di-logica-risolto-14-test-dingresso/

Da: impiegato_comunale  3  1  - 10/02/2026 20:39:11
Francy7x io non avrò il dono della spiegazione, però anche tu dopo 4 mesi dalla prova potevi aspettare qualche altro mese prima di capire il ragionamento. E dai, non c'era bisogno di scomodare Google.

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Da: atene24 10/02/2026 21:46:20
Impiegato Comunale

Come hai detto tu sembra in questo modo: ultima pagina del quinto volume, allora il volume si calcola come 600 pagine, ma la prima pagina dell'ottavo volume, come la calcoli?

Da: Francy7x  1  - 10/02/2026 23:36:40
Ho la vaga impressione che tu sia il classico tipo che vuoi avere comunque ragione e l'ultima parola; ok te la concedo, hai vinto bravo.

Da: Francy7x  1  - 10/02/2026 23:51:27
io non ho partecipato alla discussione per dimostrare qualcosa o fare il saputello, ma in buona fede per esigenze di verità e comprensione reciproca; quindi le tue infondate allusioni non meritano risposta e qualificano più te che me

Da: impiegato_comunale 11/02/2026 00:14:55
atene24     10/02/2026 21:46:20
Impiegato Comunale
Come hai detto tu sembra in questo modo: ultima pagina del quinto volume, allora il volume si calcola come 600 pagine, ma la prima pagina dell'ottavo volume, come la calcoli?
---------------------

La prima pagina dell'ottavo volume è l'ultima sulla destra guardando lo scaffale (quindi l'ottavo volume va considerato tutto).

Da: impiegato_comunale  1  2  - 11/02/2026 01:26:29
Va bene Francy, non ci siamo capiti. Anch'io ho espresso il mio pensiero per esigenze di verità. Nessuna pretesa di avere sempre ragione.

Da: framed79 11/02/2026 06:37:23
Per diego-br
Quindi nella busta n 17 i ricorsi sono stati tutti respinti?
Grazie

Da: Neos 11/02/2026 10:15:06
busta 17 che era anche la mia direi proprio di si, tutti respinti

Da: Concorsista1994 11/02/2026 10:38:03
Quando uscirà questa benedetta graduatoria?

Da: Belvedere85 11/02/2026 10:40:04
I procedimenti al TAR Lazio sono conclusi?

Mentre il quesito della busta 7 non è stato ancora rettificato...ovviamente per i candidati che avevano risposto bene sul art. 157 bis c.p.p.

Da: studentexsempre95 11/02/2026 11:57:03
Un concorso per titoli ed esami, aperto ai diplomati, può avere come unico titolo valutabile l'esperienza professionale come addetto all'Ufficio del Processo, esperienza che richiede la laurea in giurisprudenza o titoli equipollenti?

Da: diego-br  1  - 11/02/2026 12:59:04
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14404 del 2025, proposto da Berlinda Preci, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della Giustizia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



sul ricorso numero di registro generale 15272 del 2025, proposto da Berlinda Preci, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della Giustizia, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione

quanto ad entrambi i ricorsi:

- dell'esito della prova concorso della ricorrente Dott.ssa Preci valutata con il punteggio totale di 20.375 e dichiarata non superata con nota comunicata sul portale telematico e che si impugna e si deposita;

- delle domande n. 4 e n. 13 della busta n.12 estratta il giorno 24/10/2025 per la prova delle ore 8:00 del mattino;

- della emananda e non ancora pubblicata graduatoria ammessi al bando di concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia codice concorso (codice 02), nella parte in cui non ha riconosciuto il giusto ed esatto punteggio al ricorrente;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, prodromico e conseguenziale, ancorché non conosciuto;

e per l'accertamento

del diritto della ricorrente di essere ammessa nella graduatoria degli idonei;

nonchè per la condanna

della P.A. a modificare il punteggio della ricorrente, ammettendola nella emananda graduatoria degli idonei;

e per l'accertamento e la condanna, ex art. 30 c.p.a.

della P.A. al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'inserimento all'interno della Graduatoria degli idonei - anche previa correzione del punteggio della ricorrente;

nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, e per l'accertamento e la condanna al pagamento del danno da lesione del legittimo affidamento subito e subendo dal ricorrente, con interessi e rivalutazione, come per legge.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria;


Rilevato che:

- la ricorrente, con entrambi i ricorsi, ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso in epigrafe indicato, nel quale è risultato non idonea, avendo conseguito il punteggio di 20,375/30, inferiore a quello minimo stabilito di 21/30, contestando la legittimità dei quesiti nn. 4 e 13 (tutti con risposta sbagliata, perciò con penalità e mancata attribuzione del punteggio positivo) alla stessa somministrati in data 24.10.2025;

- in particolare, quanto al quesito n. 5 [così formulato: "Ogni volta che vado allo stadio mangio un panino, ma solo se sono andato a correre la mattina prendo anche la cocacola". Se la precedente affermazione è vera, allora è certamente vero che": se non ho preso la cocacola è perché non ho corso la mattina (risposta indicata dalla ricorrente); anche avendo corso la mattina, se vado allo stadio, posso non prendere la cocacola insieme al panino (risposta indicata come esatta dall'Amministrazione); se vado allo stadio e ho corso la mattina, allora prendo sicuramente un panino e la cocacola], la ricorrente sostiene la correttezza anche della sua risposta, in quanto ritenuta logicamente coerente con il quesito posto;

- quanto al quesito n. 22 [così formulato: "Tutti gli alpha sono beta; alcuni gamma sono beta; nessun delta è alpha". In base alle precedenti affermazioni, quale delle seguenti NON è necessariamente vera?": Tutti i beta potrebbero essere delta (risposta indicata come esatta dall'Amministrazione); Tutti i gamma potrebbero essere delta (risposta indicata dalla ricorrente); Tutti gli alpha potrebbero essere delta], parimenti si afferma la correttezza della risposta data, sebbene poi nella esplicitazione della censura si affermi che la ricorrente avrebbe opzionato la prima risposta ritenuta corretta dall'Amministrazione;

- le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, hanno eccepito il difetto di legittimazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (nel ricorso n. 14404/2025) e del Ministero della Giustizia (in entrambi i ricorsi), concludendo per il rigetto dei gravami;

- nelle more dei due giudizi, la ricorrente ha rinunciato al giudizio recante R.G. n. 14404/2025;

- all'udienza in camera di consiglio del 12 gennaio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell'art. 60 c.p.a., le cause sono state trattenute per la decisione;

Ritenuto preliminarmente che:

- va disposta la riunione ex art. 70 c.p.a. dei ricorsi in epigrafe, differendo i due atti di gravame solo in relazione al profilo delle Amministrazioni evocate in giudizio;

- l'eccezione di rito formulata dalla difesa erariale è fondata limitatamente al dedotto difetto di legittimazione processuale passiva della Presidenza del Consiglio, in quanto trattasi di soggetto del tutto estraneo all'iter concorsuale di cui è causa, mentre va disattesa con riguardo al Ministero della Giustizia, che è l'Ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento, indipendentemente dall'imputazione degli effetti degli atti censurati;

- la rinuncia al ricorso R.G. n. 14404/2025 è irrituale per mancata notifica alle Amministrazioni intimate; tuttavia la dichiarazione della ricorrente testimonia la carenza di un interesse attuale alla decisione del merito, per cui va dichiarata l'improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;

Ritenuto nel merito che il ricorso R.G. n. 15272/2025 sia parzialmente fondato per le ragioni di seguito esplicitate;

Considerato in via generale che:

- l'ambito di discrezionalità dell'Amministrazione nella formulazione dei quesiti da sottoporre ai candidati in sede di procedure concorsuali è particolarmente ampio e che la scelta di quelli da somministrare ai candidati stessi, così come la successiva valutazione delle risposte fornite, in ragione di tale ampia discrezionalità, è sindacabile dal Giudice amministrativo solo a condizione che risulti evidente l'assoluta incomprensibilità del quesito o la irragionevolezza della risposta prescelta, oppure che sia fornita la prova, o quanto meno un principio di prova, per contestare, sotto l'aspetto della irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità, la correttezza della soluzione proposta dall'Amministrazione (Consiglio di Stato, sez. VII, 11 giugno 2024, n. 5242);

- inoltre, secondo pacifica giurisprudenza, in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda. La commissione, invero, non deve tendere tranelli e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la "meno errata" o l'"approssimativamente più accettabile", per così dire, anziché quella corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo;

Ritenuto che:

- in relazione al quesito n. 5, con sentenza n. 398/2026, qui richiamata con valore di precedente conforme ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a., questa Sezione ha già escluso la sussistenza di profili di ambiguità del quiz in esame, concludendo per l'infondatezza della censura espressa nei medesimi termini del presente ricorso, sulla base della seguente motivazione: "(...) l'unica risposta corretta sotto il profilo logico è quella indicata dall'Amministrazione, atteso che, mentre, con riferimento alla circostanza di mangiare il panino, vi è la locuzione "ogni volta che", il che significa che si prevede che sempre, andando allo stadio, mangio il panino, il prendere anche la cocacola quando vado allo stadio è invece solo una possibilità, nell'ipotesi in cui vado a correre la mattina, e non un dato certo, mancando la medesima precisazione sopra vista per il panino, il che esclude la terza risposta; inoltre l'utilizzo dell'avverbio anche (prendo anche la cococola) induce a concludere che il prendere la cocacola si riferisce al caso in cui vado allo stadio e mangio il panino, mentre nella prima risposta, scelta dalla ricorrente, manca qualunque riferimento all'azione dell'andare allo stadio (...)";

- quanto al quesito n. 22, nella già citata sentenza n. 398/2026, si è condivisibilmente affermato che la risposta indicata dall'Amministrazione come corretta è in realtà erronea, mentre è esatta quella fornita dall'odierna ricorrente in quanto "(...) posto che la locuzione "non è necessariamente vera" significa che può essere vera o falsa, quindi sono possibili entrambe le opzioni - affermativa e negativa - quanto alla prima risposta, va detto che certamente non è possibile che tutti beta siano delta, dato che i beta comprendono gli alpha e nessun delta è alpha, per cui solo una parte di beta può essere delta; altrettanto impossibile è che tutti gli alpha siano delta, essendo ciò categoricamente escluso dalla terza premessa; è invece possibile la seconda risposta: considerato che mentre si legge che i gamma sono in parte beta, che perciò comprende tutti gli alpha e alcuni gamma, nulla si dice nelle premesse circa il rapporto tra i gamma e i delta, per cui ben possono i gamma essere delta (...)";

- nella fattispecie in esame, pertanto, avendo la ricorrente indicato la risposta corretta (ovvero "Tutti i gamma potrebbero essere delta", come agevolmente desumibile dalla lettura dell'elaborato allegato ai ricorsi), la doglianza è fondata, con l'effetto che l'Amministrazione dovrà rideterminare il punteggio attribuito alla ricorrente, elidendo la penalità comminatale ed attribuendole il punteggio dovuto per la risposta data quale corretta in relazione al quesito n. 22;

Ritenuto in conclusione che:

- il ricorso R.G. n. 14404/2025 va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;

- il ricorso R.G. n. 15272/2025 va parzialmente accolto, nei termini di cui in motivazione;

- le spese di lite possono essere compensate in ragione dell'esito in rito del ricorso R.G. n. 14404/2025 e della parziale fondatezza delle censure proposte nel ricorso R.G. n. 15272/2025.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:

- dispone la riunione dei ricorsi, come in epigrafe proposti;

- dichiara il difetto di legittimazione processuale del Ministero della Giustizia;

- dichiara l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso R.G. n. 14404/2025;

- accoglie parzialmente, nei termini di cui in motivazione, il ricorso R.G. n. 15272/2025;

- compensa integralmente le spese, ad eccezione dell'obbligo di restituzione del contributo unificato versato nel giudizio recante R.G. n. 15272/2025, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Luca Biffaro, Primo Referendario

Valentino Battiloro, Referendario, Estensore

       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Valentino Battiloro        Rita Tricarico
       
       
       
       
       
IL SEGRETARIO

Da: diego-br 11/02/2026 13:00:13
Sentenza Alpha e Beta

Da: Belvedere85 11/02/2026 13:08:32
Bella domanda studente95.

Comunque stanno rettificando la prova scritta della busta 7.
Il mio compito non è più visibile

Da: Francy7x 11/02/2026 13:19:27
Chi lo sa? Anche al mio esame una volta non ho potuto accedere, ma poi non hanno modificato nulla.

Da: No name  1  - 11/02/2026 14:26:50
@Studente xsempre, no. Ma non voglio entrare nella querelle diplomati / laureati. Io ritengo vili tutti coloro che con punteggio di 20, ricorrano al tar per vedersi punti aggiuntivi. Una sola parola, vergogna!! Non vi bastavano i 40 quiz, le crocette. Ci sono stati ricorsi per Celine Dion!!! Oddio!! E neanche un pò di vergogna!!

Da: Carlos I  3  - 11/02/2026 15:24:13
Chi ha fatto ricorso con 20, anche chi ha vinto ed è andato a 21-22, ha speso soldi per nulla. In compenso ha fatto un enorme favore a tutti quelli che -con un punteggio superiore- hanno poi beneficiato delle correzioni in autotutela e grazie a tale correzione hanno raggiunto un punteggio che gli permetterà di essere assunti

Da: Rovagnati  1  2  - 11/02/2026 15:59:40
Dovranno assumere tutti tuttiiiii vista la porcheria fatta

Da: Big babbl  3  3  - 11/02/2026 16:55:01
Noto con crescente afflizione che la modesta canaglia che affolla questa assemblea, invece di far fronte comune per fronteggiare l'oppositore, leggasi ministero (volutamente in minuscolo) dell'ingiustizia, concentra le proprie già esigue forze nel dibattere, ancora e ancora, di dorsi di copertine e corbellerie varie.
Ebbene, miei sgraditi pavidi, quando verrà il momento occorrerà mettere da parte le vostre questioni di lana caprina ed esigere con veemenza l'assunzione di TUTTI gli idonei. Solo così l'infimo ministero potrà, sebbene solo in parte, sistemare i pasticci da esso stesso commessi.
Avanti Idonei,
A presto

Da: -Ricky- 11/02/2026 17:08:10
Scusate, siccome c'è carenza di personale, (se non erro) 6 o 8mila unità, vi chiedo allora con che cadenza ci saranno gli scorrimenti?. A partire dal primo, quanto tempo passerà dalla pubblicazione della graduatoria al primo scorrimento e quanto tempo intercorrerà tra il primo ed il secondo scorrimento e così via?. Grazie a chi risponderà

Da: -Ricky-  1  - 11/02/2026 17:29:25
Certamente prima si inizia a lavorare e meglio è, ma questo affannarsi per rientrare in prima battuta non avrebbe in fin dei conti tanto senso, in quanto la carenza da colmare è di migliaia di unità. Penso sia giusto sapere a che intervalli temporali faranno scorrimenti, oltre che la priam graduatoria, in tal modo ognuno intuirebbe almeno in che tempi potrebbe avere speranza, organizzando anche in tal modo la propria vita nel frattempo. Avrebbero, a mio modesto parere, potuto definirlo da principio: Maxi Concorso per ToT. numero di posti (indicando le unità complessive esatte mancanti) piuttosto che indicare solo lo scaglione iniziale di 2600.

Da: atene24 11/02/2026 17:53:28
Da: -Ricky-     11/02/2026 17:08:10
Scusate, siccome c'è carenza di personale, (se non erro) 6 o 8mila unità, vi chiedo allora con che cadenza ci saranno gli scorrimenti?. A partire dal primo, quanto tempo passerà dalla pubblicazione della graduatoria al primo scorrimento e quanto tempo intercorrerà tra il primo ed il secondo scorrimento e così via?. Grazie a chi risponderà
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Secondo me per coprire 2600 posti, si arriverà almeno a 3000 subito, poi in seguito nessuno può sapere le tempistiche.

Qualcuno di voi ha partecipato a quello di 101 posti Avvocatura TAR?

Da: Anonimo_92  3  - 11/02/2026 18:09:58
Ma chi mette dislike? è così punto! Devono prendere tutti quanti come ho già detto. Hanno fatto sta cagata? Cavoli loro tutti devono prendereeeeeeeeeeee , facessero attingere da ovunque e basta , che siano 10 o 20 o 30 mila , punto.

Da: Belvedere85 11/02/2026 19:09:03
Il mio compito busta 7 ancora non visibile

Da: -Ricky- 11/02/2026 19:24:32
@atene24
non penso si debba dare per assodato che nessuno può sapere le tempistiche. Le tempistiche di inserimento, così come l'esatto numero di unità mancanti il Ministero le deve sapere per forza e sono dati che per correttezza e trasparenza a noi tutti idonei, sarebbe dato sapere. Gli scorrimenti successivi alla pubblicazione della graduatoria in che modo verranno calendarizzati?. Mi riferisco a quelli per colmare le migliaia di unità che già si sa mancano, quindi già programmabili in termini di quantità di unità per ogni scorrimento e in termini di intervalli temporali tra uno scorrimento e l'altro. Questo è importantissimo da sapere per tutti gli idonei.

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