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Ministero della Giustizia - 2600 assistenti giurisdizione e servizi di cancelleria
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Il bando di concorso
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate su InPA e sulle pagine istituzionali dell'ente.


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Da: Mediterranea99  1  - 20/04/2026 12:05:59
@Francy7x
Quali sono i tempi previsti, a questo punto?

Da: studentexsempre95  1  - 20/04/2026 12:30:51
Delle 18 udienze del 21 aprile, 6 ricorsi hanno ad oggetto il riconoscimento del titolo di riserva, mentre i restanti ricorsi riguardano la rettifica del punteggio relativo alla prova scritta.

Da: Francy7x  2  - 20/04/2026 14:06:17
...hai detto niente

Da: Federicabo  1  7  - 20/04/2026 18:24:58
Grazie Trunks comunque, tra l'altro io lavoro in Esselunga da anni!!! E comunque giusto perché così la chiudiamo io, caro mio amico idoneo mi sono laureata lavorando come responsabile in Esselunga e no, non intendo laurearsi. Intendo che se vuoi fare carriera, usciranno altri concorsi per posizioni più alte che uno può fare se ha voglia di studiare di nuovo per un altro concorso, dipende tutto anche dalle situazioni. Io non ho figli quindi ho più tempo libero, magari di altre persone con figli e posso magari pensare di rimettermi a studiare tra un po'! Però ribadisco sputare su situazioni che per altre persone, anche per problemi, anche per imprevisti personali possono essere utili non mi sembra rispettoso perché qui c'è molta gente per i quali un posto statale è utile e comunque è inutile che vai a fare il fenomeno e poi sei impiegato comunale!!' cioè stai a fare le pulci a tutti e poi sei un dipendente pubblico pure te, è una contraddizione in termini pura!!!

Da: Idoneo e quindi  3  5  - 20/04/2026 18:34:48
Ragazzi guardare che avete frainteso... Io non sputo sul posto statale, io critico il posto statale in determinate condizioni.
Non abbiate il prosciutto negli occhi e cercate di analizzare la situazione.
Non continuerò piu' con questa inutile discussione perche non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire.

Da: Idoneo e quindi  3  3  - 20/04/2026 18:35:44
Ragazzi guardare che avete frainteso... Io non sputo sul posto statale, io critico il posto statale in determinate condizioni.
Non abbiate il prosciutto negli occhi e cercate di analizzare la situazione.
Non continuerò piu' con questa inutile discussione perche non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire.

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Da: Idoneo e quindi  5  3  - 20/04/2026 18:39:44
Mi metto a studiare, faro' carriera, prendero' la laurea...
Mi viene solo da ridere...
Quando sarete fuori casa e dovrete pensare all'affitto, alle spese, AL LAVORO, perché non pensate che il lavoro nei ministeri non stanchi,  siete cresciuti col mito degli anni 90' in cui gli statali se ne andavano in giro durante l'orario lavorativo. Comunque vorrò vedere come avrete la forza mentale di studiare pure.
Poi che ognuno sia libero di pensare che nel mondo ci siano gli unicorni e le case di marzapane.
Buona fortuna!

Da: Federicabo  1  6  - 20/04/2026 18:40:24
Oltretutto, come hanno detto gli altri, non sei neanche un vincitore e viene a sputare sentenze su noi che siamo vincitori ai quali se permetti può girare i coglioni perché appunto proprio perché abbiamo una vita ed un lavoro dobbiamo organizzarci anche per rispetto di dove lavoriamo e poi ti ripeto, io sono la prima che dici che uno deve difendere i propri diritti, ma quando vengo a leggere e prima di lavorare in Esselunga, ho lavorato per anni come segretaria per gli avvocati, ricorsi di un certo genere mi sconvolgo perché mi rendo conto come mai questa professione è degradata così tanto perché sono diventati una mandria di azzeccagarbugli e l'altra metà che magari è onesta la prende in quel posto ingiustamente, perché è gente che per diventare avvocato si è laureata, ha fatto il praticantato ha dovuto affrontare un esame e poi si vede questa mandria di disonesti che gli rovinano anni di fatiche, perché pur di prendere due spicci per i imbastiscono ricorsi assurdi!!! come dall'altra parte mi rendo conto del perché gli esami da magistrato siano diventati sempre peggiori, e sia sempre più difficile imbastire una causa, perché dall'altro lato per quanto tu pensi che sia gente preparata come dici tu, invece ci sono anche i magistrati che sono veramente degli incompetenti e io ne ho avuto prova! Mentre facevo il tirocinio in cancelleria di Tribunale, ci siamo trovati di fronte a una causa dove il magistrato ha dato ragione a un Dottore dicendo che non era colpa sua se la paziente era morta quando la CTU dichiarava espressamente che la paziente era morta perché era stato perforato l'intestino in laparoscopia!!! quindi per quanto tu pensi che siano degli dei purtroppo anche i magistrati sbagliano e come in tutte le professioni ci sono quelli bravi e quelli incompetenti e come in tutti i posti purtroppo spesso e volentieri per uno o due marinai periscono le navi come sta accadendo qui!!! siamo tutti qui fermi come dei coglioni ad aspettare perché l'Italia è il trionfo della burocrazia e della contro burocrazia è proprio tu che lavori in un comune dovresti saperlo bene quanto sia difficile e invece di snellire continuano a girarci intorno e a rendere le cose sempre peggio!!' quindi trunks ha detto solo parole Sante

Da: Federicabo  8  - 20/04/2026 18:49:09
Allora, tesoro, io ho quarant'anni mi sono laureata lavorando perché i miei non potevano pagarmela perché tra l'altro fino a 32 ho dovuto fare il secondo stipendio di Casa, avendo mia madre con problemi di salute. E tra l'altro vivo in una delle città più care d'Italia pago un mutuo Lavoro fuori dalla mia città e mi devo fare 70 km andata e ritorno tutti i giorni, quindi com'è la realtà fuori lo sappiamo tutti.. nemmeno io sono una di quelle che dice se vuoi puoi perché se non sei nata per fare la ballerina classica o per fare l'olimpionica non lo sei però nemmeno da dire che ci sono gli unicorni!!!  e in più non mettere alla gente parole in bocca che non ha detto, perché nessuno di noi pensa ad andare a consumare la sola delle scarpe… lo sappiamo che c'è da lavorare anche Sotto lo Stato  ma come ti ho già scritto, abbiamo l'umiltà di capire che ci sono posti e posti, che non sarà il posto migliore del mondo ma che non è nemmeno il più schifoso di tutti perché ce ne sono di peggio basta semplicemente avere il senso del contesto. Poi, se vuoi rimanere sulle tue posizioni, accomodati tanto come hai detto te non c'è più sordo di chi non vuol sentire e non c'è più ottuso di chi non vuol ragionare quindi, per me va bene così non ci stanno problemi. Io rimango nella mia posizione e tu rimani della tua!

Da: Idoneo e quindi  2  4  - 20/04/2026 18:52:19
Non volevo giudicare la tua vita e mi dispiace per il tuo trascorso.
Ti auguro tutta la fortuna di questo mondo.

Da: No name  2  9  - 20/04/2026 19:52:05
@Federicabo, 90 minuti di applausi! E che questo metta a tacere ogni idonea, che ha studiato 15 gg sul telefono, e che solo per questo, si rende ridicola, sbandierando l' idoneita' come un trofeo...meriti tutto il rispetto, chapeau..

Da: Federicabo  7  - 21/04/2026 11:03:08
Guardate a me dispiace invece anche per i idonei, perché siccome mio papà è stato funzionario di Stato per tanti anni siamo sia io che lui i primi a dire che è stato una furbata del ministero questa cosa qui, perché se te stabilizzavi subito gli Upp che sono una categoria parte rispetto a noi tutto questo casino non lo creavi perché stabilizzavi loro facevi un concorso per noi e dei 2600 che sono in graduatoria che erano già stabilizzati e entravano tutti quelli che sono fuori i 2600 successivi, praticamente quasi inoltre vi dico di più se ci pensate bene è anche una bastardata nei confronti degli Upp perché sono funzionari la maggioranza e li stai costringendo a dover scegliere tra fare gli assistenti subito magari oppure aspettare di fare i funzionari e entrare dopo li stai lasciando anche loro nell'incertezza, invece se te facevi due cose a parte e li stabilizzavi subito a inizio anno, tutti sti casini non c'erano

Da: Federicabo  6  - 21/04/2026 11:03:20
Guardate a me dispiace invece anche per i idonei, perché siccome mio papà è stato funzionario di Stato per tanti anni siamo sia io che lui i primi a dire che è stato una furbata del ministero questa cosa qui, perché se te stabilizzavi subito gli Upp che sono una categoria parte rispetto a noi tutto questo casino non lo creavi perché stabilizzavi loro facevi un concorso per noi e dei 2600 che sono in graduatoria che erano già stabilizzati e entravano tutti quelli che sono fuori i 2600 successivi, praticamente quasi inoltre vi dico di più se ci pensate bene è anche una bastardata nei confronti degli Upp perché sono funzionari la maggioranza e li stai costringendo a dover scegliere tra fare gli assistenti subito magari oppure aspettare di fare i funzionari e entrare dopo li stai lasciando anche loro nell'incertezza, invece se te facevi due cose a parte e li stabilizzavi subito a inizio anno, tutti sti casini non c'erano

Da: Federicabo  6  - 21/04/2026 11:13:06
Purtroppo, il paese è questo però mi rendo conto che se ci mettessimo un pochino tutti nei panni di tutti, capiremo meglio le situazioni perché io sono nel cuore anche a tutti quelli Upp che il concorso l'hanno dovuto fare perché non sapevano che fine facevano che adesso si ritrovano comunque in una situazione di stallo a capire dove andare e come fare non è una situazione facile per nessuno né per gli idonei, perché sono certa che considerati pensionamenti verranno piano piano scalati, ma neanche per gli UPP è un gran marasma che poteva essere serenamente evitato con un minimo di organizzazione e di strategie in più

Da: studentexsempre95  3  3  - 21/04/2026 11:50:33
I candidati vincitori che hanno beneficiato di punteggi aggiuntivi per il servizio svolto come addetti all'Ufficio per il processo sono complessivamente 498.

Da: studentexsempre95  3  3  - 21/04/2026 12:22:24
I candidati vincitori che hanno il titolo di riserva sono complessivamente 1.278

Da: Federicabo  3  - 21/04/2026 15:42:03
Sono comunque quasi 1800 persone che hanno fatto il concorso perché non gli é stata data una certezza prima e che ora si troveranno a comunque dover scegliere… se fossero state fatte le stabilizzazioni prima erano 1800 persone che avevano avuto il loro posto per me giustamente forse per qualcun altro no questo è opinabile senza dover fare il concorso e ci sarebbero 1800 idonei in più che sarebbero entrati. Se consideriamo che tra questo concorso e quello precedente sono passati otto anni ma tra quello precedente e quello prima ancora ne sono passati 22 sai quanta gente deve ancora andare in pensione, hai voglia di posti ancora da assegnare e comunque i dati che ci dai dimostrano che su 2600 la maggioranza sono persone che avrebbero avuto diritto alla stabilizzazione e avrebbero potuto permettere agli altri di poter entrare subito in prima battuta… con ruoli completamente differenti tra l'altro…

Da: Federicabo  1  - 21/04/2026 16:13:52
Poi comunque, ormai al di là dei pensieri di ognuno di noi, quello che conta è che la situazione si sblocchi credo che tutti ormai la cosa che aspettiamo di più sia il proseguimento delle procedure di assunzione, cosicché si arrivi a una conclusione e soprattutto anche un eventuale scorrimento per tutti quegli idonei che stanno aspettando.. questa situazione di stallo non fa bene a nessuno… credo che tutti incorrono nostro quello che vogliamo capire, quali siano le tempistiche ed arrivare a una progressione della faccenda

Da: Alcibiade75  2  3  - 21/04/2026 17:31:03
Non è proprio così: quasi tutti gli UPP hanno anche la riserva, oltre al punteggio aggiuntivo. Anzi questo concorso è stato fatto (anche) per assumere gli UPP come assistenti e non stabilizzarli come funzionari... poi hanno fatto casino, i tempi si sono allungati e adesso la maggior parte degli UPP diventeranno funzionari.
D'altra parte non tutte le riserve sono degli UPP: ci sono anche vfb, l.68 ecc.

Da: Anonimo_92  1  2  - 21/04/2026 20:06:50
Oltre tutte queste cose qui c'è da dire che questo paese è na barzellett, le riserve , i ricordi , il sevizio civile , mamma mia vergognaaaaaaaaaaaaaa . Concors pisciatur

Da: ErM4raf  1  1  - 22/04/2026 12:18:23
Una domanda forse stupida dovuta al fatto che questo è il primo concorso che faccio e in cui risulto idoneo: lo scorrimento delle graduatorie è automatico o bisogna iscriversi ai vari concorsi in cui viene scritto "per scorrimento graduatorie"? Mi spiego, se viene fatto un concorso in cui si sceglie di scorrere questa o quella graduatoria, io devo aderire o fare qualcosa per essere conteggiato in quello scorrimento oppure è automatico che tutti gli idonei dei vari concorsi non assunti già dallo stato rientrano nei potenziali vincitori per scorrimento?
Grazie mille a chi mi risponderà

Da: Francy7x  2  - 22/04/2026 12:47:29
...questa è troppo forte

Da: Mediterranea99  1  - 22/04/2026 12:51:55
.....anzi fortissima!😂

Da: Francy7x  1  2  - 22/04/2026 13:01:19
...un consiglio e una risposta ogeettivi; se sei idonea non vincitrice pensa solo a studiare e vincere altri concorsi, non c'è nessun obbligo e dunque nessuna certezza sugli scorrimenti, tantomeno su scorrimenti ampi di migliaia di unità. La tendenza della PA, negli ultimi anni, è stata di procedere a nuovi concorsi piuttosto che a scorrimenti consistenti. Saluti

Da: Vivanco  1  2  - 22/04/2026 13:56:57
Speriamo. A me bastano meno di 30 persone per risultare vincitore

Da: Spire05  1  2  - 22/04/2026 16:41:25
Comunque è "fantastico": un concorso che avrebbe dovuto migliorare l'efficienza dei tribunali tramite l'inserimento di risorse, l'ha invece "azzoppata" a causa dei ricorsi delle stesse potenziali risorse.
Ah ah ah ah
PS
Premetto che non ho nulla contro i ricorsi, chi pensa di aver subito un torto è giusto che faccia valere i propri diritti, ma oggettivamente la situazione è paradossale.

Da: Belvedere85 23/04/2026 09:21:22
REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3585 del 2026, proposto da Elena Rossi, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catanzaro, via XX settembre, 62;


contro

Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Giovanni Cioffi, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione di ogni idonea misura cautelare,

- della graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02 Graduatoria finale di merito pubblicata in data 18.02.2026, nella parte in cui ha erratamente, illegittimamente ed illogicamente classificato la ricorrente alla posizione n. 26534 (idonea non vincitore) e non nella superiore posizione n. 19168 (idonea), e/o nella corretta posizione superiore rispetto a quella illegittimamente attribuitogli a causa della illegittima, illogica ed errata valutazione di 1 quesito contenuto nella prova scritta;

- dell'esito della prova concorso della ricorrente valutata in modo illegittimo, illogico ed errato con il punteggio totale di 21;

- della domanda n. 14 della prova scritta sottoposta al ricorrente il giorno 24/10/2025 alle ore 8:00 del mattino;

- di ogni verbale di Commissione di Valutazione; -

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, prodromico e consequenziale, ancorché non conosciuto;

e per l'accertamento del diritto del ricorrente di ottenere la giusta, corretta e legittima valutazione della prova scritta;

nonché per la condanna della P.A. a modificare il punteggio attribuito alla prova scritta svolta dalla ricorrente da 21 a 22;

e per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a., della P.A. al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'inserimento all'interno della Graduatoria del giusto, legittimo e corretto punteggio relativo alla prova scritta di 25;

nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento (recte: risarcimento) del danno da lesione del legittimo affidamento subito e subendo dal ricorrente, con interessi e rivalutazione, come per legge.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.


Premesso che la ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.600 unità nell'Area Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria e, all'esito della prova scritta, è risultata idonea, conseguendo il punteggio di 21/30;

Premesso altresì che, con la proposizione del ricorso in esame, è stata contestata l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione con riferimento alla valutazione della risposta fornita dalla ricorrente in relazione al quesito n. 14;

Ritenuto che la domanda cautelare proposta dalla ricorrente sia meritevole di accoglimento nei termini di seguito indicati;

Ritenuto preliminarmente che la ricorrente, essendo risultata idonea alla prova scritta del concorso per cui è causa, ha avuto contezza della portata lesiva dell'operato dell'Amministrazione, nei termini prospettati in ricorso, solo con la pubblicazione della graduatoria definitiva, emergendo dalla stessa l'insufficienza del punteggio conseguito ai fini del conseguimento del bene della vita anelato, con la conseguenza che il ricorso in esame si appalesa, sin da ora, tempestivamente proposto;

Ritenuto, in particolare, che questa Sezione, con la sentenza in forma semplificata n. 398 del 12 gennaio 2026, ha ritenuto corretta la risposta fornita dalla ricorrente al contestato quesito n. 14, sicché, in accoglimento della richiesta della ricorrente, l'Amministrazione dovrà attribuire alla stessa, in via interinale, un punto aggiuntivo (riconoscimento di +0,75 per la risposta corretta ed eliminazione della penalità, pari a -0,25), nonché rettificare la sua posizione in graduatoria;

Ritenuto, in accoglimento di puntuale istanza di parte e ricorrendone i presupposti ai sensi degli articoli 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a. (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio), di disporre l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'articolo 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimate;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con la stessa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero della Giustizia;

3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sulla home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza;

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

Ritenuto di fissare per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17 novembre 2026;

Ritenuto che le spese di lite della presente fase cautelare, in ragione della peculiarità della fattispecie in esame, possano essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) accoglie la domanda cautelare e dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17 novembre 2026, ore di rito.

Spese di lite della presente fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Luca Biffaro, Primo Referendario, Estensore

Valerio Bello, Primo Referendario

       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Luca Biffaro        Rita Tricarico
       
       

Da: Belvedere85 23/04/2026 09:24:36
Oggi sono stati pubblicati 8 provvedimenti; la graduatoria sarà nuovamente rettificata.

Da: Belvedere85 23/04/2026 09:26:38
REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3368 del 2026, proposto da Luigi Rocha Jorge, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catanzaro, via XX settembre, 62;


contro

Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Francesca Leone, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione di ogni idonea misura cautelare,

- della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non 1 dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02 Graduatoria finale di merito pubblicata in data 18/02/2026, nella parte in cui ha erratamente, illegittimamente ed illogicamente classificato il ricorrente alla posizione 10.717 e non

nella superiore n. 3.957, e/o nella corretta posizione superiore a quella attribuitogli a causa della asseritamente illegittima, illogica ed errata valutazione di 2 quesiti contenuti nella prova scritta;

- dell'esito della prova di concorso del ricorrente valutata in modo illegittimo, illogico ed errato con il punteggio totale di 23,5;

- delle domande n. 2 e n. 226 della prova scritta sottoposta al ricorrente il giorno 24/10/2025 alle ore 8:00 del mattino;

- di ogni verbale della Commissione di Valutazione;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, prodromico e consequenziale, ancorché non conosciuto;

e per l'accertamento del diritto del ricorrente di ottenere la giusta, corretta e legittima valutazione della prova scritta;

nonché per la condanna della P.A. a modificare il punteggio attribuito alla prova scritta svolta dal ricorrente da 23,5 a 25,5;

e per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. della P.A. al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'inserimento all'interno della graduatoria del corretto punteggio relativo alla prova scritta di 25,5;

nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno da lesione del legittimo affidamento subito e subendo dal ricorrente, con interessi e rivalutazione, come per legge.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.


Premesso che il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.600 unità nell'Area Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria e, all'esito della prova scritta, è risultato idoneo, conseguendo il punteggio di 23,5/30;

Premesso altresì che, con la proposizione del ricorso in esame, è stata contestata l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione con riferimento alla valutazione delle risposte fornite dal ricorrente in relazione ai quesiti nn. 2 e 26;

Ritenuto che la domanda cautelare proposta dal ricorrente sia parzialmente meritevole di accoglimento nei termini di seguito indicati;

Ritenuto preliminarmente che il ricorrente, essendo risultato idoneo alla prova scritta del concorso per cui è causa, ha avuto contezza della portata lesiva dell'operato dell'Amministrazione, nei termini prospettati in ricorso, solo con la pubblicazione della graduatoria definitiva, emergendo dalla stessa l'insufficienza del punteggio conseguito ai fini del conseguimento del bene della vita anelato, con la conseguenza che il ricorso in esame si appalesa, sin da ora, tempestivamente proposto;

Ritenuto, in particolare, che questa Sezione, con la sentenza in forma semplificata n. 398 del 12 gennaio 2026, ha ritenuto corretta la risposta fornita dal ricorrente al contestato quesito n. 2, sicché, in accoglimento della richiesta di parte ricorrente, l'Amministrazione dovrà attribuire allo stesso, in via interinale, un punto aggiuntivo (riconoscimento di +0,75 per la risposta corretta ed eliminazione della penalità, pari a -0,25), nonché rettificare la sua posizione in graduatoria;

Ritenuto, per converso, che il ricorso in esame non sia assistito dalla parvenza di fondatezza richiesta dalla legge per la concessione dell'invocata cautela con riferimento alle doglianze mosse avverso la formulazione del quesito n. 26, posto che, come già statuito da questa Sezione (cfr. T.A.R. Lazio, sez. IV-ter, sentt. nn. 4649 del 12 marzo 2026, 1283 del 22 gennaio 2026 e 398/2026, cit.), l'unica risposta corretta in relazione a detto quesito è quella ritenuta tale dall'Amministrazione e non, invece, quella indicata dal ricorrente, né il Consiglio di Stato in appello ha allo stato annullato tale statuizione;

Ritenuto, altresì, che non merita accoglimento la richiesta di condannare le Amministrazioni resistenti alla decurtazione del punteggio assegnato ai controinteressati per la risposta fornita al quesito corrispondente a quello n. 2 contestato nel presente giudizio, venendo in rilievo un'attività di carattere meramente eventuale che afferisce all'esercizio del potere di autotutela decisoria dell'amministrazione;

Ritenuto di fissare per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17 novembre 2026;

Ritenuto che le spese di lite della presente fase cautelare, in ragione della peculiarità della fattispecie in esame, possano essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) accoglie la domanda cautelare nei termini indicati in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17 novembre 2026, ore di rito.

Spese di lite della presente fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Luca Biffaro, Primo Referendario, Estensore

Valerio Bello, Primo Referendario

       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Luca Biffaro        Rita Tricarico
       
       
       

Da: Belvedere85 23/04/2026 09:28:54
REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3858 del 2026, proposto da Miriam Prestia, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catanzaro, via XX settembre, 62;


contro

Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Luca Leone, Michele Cimmino e Giuseppe Porcino, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensiva e adozione di ogni idonea misura cautelare,

- della graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02 Graduatoria finale di merito pubblicata in data 18.02.2026, nella parte in cui ha erratamente, illegittimamente ed illogicamente classificato la ricorrente alla posizione 11350 (idonea non vincitrice) e non nella superiore posizione n. 702 (vincitrice), e/o nella corretta posizione superiore a quella illegittimamente attribuitole a causa della illegittima, illogica ed errata valutazione di 1 quesito contenuto nella prova scritta (+1) e della manca attribuzione di n. 3 punti per lo svolgimento del servizio presso l'Ufficio per il Processo (UPP);

- dell'esito della prova concorso della ricorrente valutata in modo illegittimo, illogico ed errato con il punteggio totale di 23.25;

- della domanda n. 15 della prova scritta sottoposta alla ricorrente il giorno 24/10/2025 alle ore 8:00 del mattino erratamente ed illegittimamente valutata dalla Commissione con -0,25 e non con +0,75; - della domanda di partecipazione nella parte in cui erratamente ed illegittimamente la Commissione di Valutazione non ha attribuito +3 punti in ordine al servizio svolto presso l'Ufficio del Processo, per come attestato e certificato dalla candidata ricorrente;

- di ogni verbale della Commissione di Valutazione;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, prodromico e consequenziale, ancorché non conosciuto;

e per l'accertamento del diritto del ricorrente di ottenere la giusta, corretta e legittima valutazione della prova scritta;

nonché per la condanna della P.A. ad attribuire alla ricorrente il complessivo punteggio di 27,5 o altro maggiore o minore punteggio oche sarà determinato dal Tar;

e per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a., della P.A. al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'inserimento all'interno della Graduatoria del giusto, legittimo e corretto punteggio di 27,25;

nonché, ove occorra e, comunque in via di estremo subordine, per l'annullamento dell'art. 7 del bando di concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02 indetto dalla Commissione RIPAM nella parte in cui richiede al candidato ricorrente il deposito all'interno della domanda di partecipazione di un esplicito "attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato".


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.


Premesso che la ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.600 unità nell'Area Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria e, all'esito della prova scritta, è risultata idonea, conseguendo il punteggio di 21/30;

Premesso altresì che, con la proposizione del ricorso in esame, è stata contestata l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione con riferimento alla valutazione della risposta fornita dalla ricorrente in relazione al quesito n. 14 nonché alla mancata attribuzione del punteggio per il titolo dalla stessa dichiarato;

Ritenuto che la domanda cautelare proposta dalla ricorrente sia meritevole di accoglimento nei limiti di seguito indicati;

Ritenuto preliminarmente che la ricorrente, essendo risultata idonea alla prova scritta del concorso per cui è causa, ha avuto contezza della portata lesiva dell'operato dell'Amministrazione, nei termini prospettati in ricorso, solo con la pubblicazione della graduatoria definitiva, emergendo dalla stessa l'insufficienza del punteggio conseguito ai fini del conseguimento del bene della vita anelato, con la conseguenza che il ricorso in esame si appalesa, sin da ora, tempestivamente proposto;

Ritenuto, in particolare, che questa Sezione, con la sentenza in forma semplificata n. 398 del 12 gennaio 2026, ha ritenuto corretta la risposta fornita dalla ricorrente al contestato quesito n. 15, sicché, in accoglimento della richiesta della ricorrente medesima, l'Amministrazione dovrà attribuire alla stessa, in via interinale, un punto aggiuntivo (riconoscimento di +0,75 per la risposta corretta ed eliminazione della penalità, pari a -0,25), nonché rettificare la sua posizione in graduatoria;

Ritenuto, per converso, che non risulta prima facie meritevole di accoglimento la doglianza che si fonda sulla asserita illegittimità della mancata attribuzione del punteggio per il titolo dichiarato dalla parte ricorrente. In particolare, dalla documentazione versata in atti dalle Amministrazioni resistenti risulta che il Capo dell'Ufficio giudiziario presso il quale la ricorrente svolge l'attività di addetta all'ufficio del processo non ha rilasciato l'attestazione che tale servizio sia stato prestato con merito, come specificamente richiesto dall'articolo 7 del bando di concorso;

Ritenuto, in accoglimento di puntuale istanza di parte e ricorrendone i presupposti ai sensi degli articoli 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a. (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio), di disporre l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'articolo 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimate;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con la stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero della Giustizia;

3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sulla home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza;

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

Ritenuto di fissare per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17 novembre 2026;

Ritenuto che le spese di lite della presente fase cautelare, in ragione della peculiarità della fattispecie in esame, possano essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) accoglie la domanda cautelare nei termini indicati in motivazione.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei modi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17 novembre 2026, ore di rito.

Spese di lite della presente fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Luca Biffaro, Primo Referendario, Estensore

Valerio Bello, Primo Referendario

       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Luca Biffaro        Rita Tricarico
       
       
       



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