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Ministero della Giustizia - 2600 assistenti giurisdizione e servizi di cancelleria
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Il bando di concorso
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Da: Belvedere85 23/04/2026 09:31:52
REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3425 del 2026, proposto da Anna Porcelli, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Maria Nico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Maria Carmela Toscano, Rossella Galluccio e Anna Maria Muratore, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia e adozione di misure cautelari,

- della graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02, pubblicata in data 18/02/2026, nella parte in cui la ricorrente è risultata vincitrice nella posizione n. 1936, anziché in migliore posizione per l'errata valutazione di 2 quesiti contenuti nella prova scritta, nonché di ogni altro atto a questo presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto;

- della valutazione della prova di concorso della ricorrente, svoltasi in data 24.10.2025 alle ore 8:00, e del relativo verbale (non conosciuto), nella parte in cui le domande nn. 17 e 21 sono state valutate erroneamente dalla Commissione;

e per l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere la corretta valutazione della prova scritta;

nonché per la condanna della P.A. a rettificare il punteggio attribuito alla prova scritta svolta dalla ricorrente e la relativa graduatoria finale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.


Premesso che la ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.600 unità nell'Area Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria e, all'esito della prova scritta, è risultata idonea, conseguendo il punteggio di 25/30;

Premesso altresì che, con la proposizione del ricorso in esame, è stata contestata l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione con riferimento alla valutazione delle risposte fornite dalla ricorrente in relazione ai quesiti nn. 17 e 21;

Ritenuto che la domanda cautelare proposta dalla ricorrente sia meritevole di accoglimento nei termini di seguito indicati;

Ritenuto preliminarmente che la ricorrente, essendo risultata idonea alla prova scritta del concorso per cui è causa, ha avuto contezza della portata lesiva dell'operato dell'Amministrazione, nei termini prospettati in ricorso, solo con la pubblicazione della graduatoria definitiva, emergendo dalla stessa l'insufficienza del punteggio conseguito ai fini del conseguimento del bene della vita anelato, con la conseguenza che il ricorso in esame si appalesa, sin da ora, tempestivamente proposto;

Ritenuto, in particolare, che questa Sezione, con la sentenza in forma semplificata n. 398 del 12 gennaio 2026, ha ritenuto corretta la risposta fornita dalla ricorrente al contestato quesito n. 17, sicché, in accoglimento della richiesta della ricorrente, l'Amministrazione dovrà attribuire alla stessa, in via interinale, un punto aggiuntivo (riconoscimento di +0,75 per la risposta corretta ed eliminazione della penalità, pari a -0,25), nonché rettificare la sua posizione in graduatoria;

Ritenuto, per converso, che il ricorso in esame non sia assistito dalla parvenza di fondatezza richiesta dalla legge per la concessione dell'invocata cautela con riferimento alle doglianze mosse avverso la formulazione del quesito n. 21, posto che, come già statuito da questa Sezione (cfr. TAR Lazio, sez. IV-ter, sentt. nn. 4649 del 12 marzo 2026, 1283 del 22 gennaio 2026 e 398/2026, cit.), l'unica risposta corretta in relazione a detto quesito è quella ritenuta tale dall'Amministrazione e non, invece, quella indicata dalla ricorrente, né il Consiglio di Stato in appello ha allo stato annullato tale statuizione;

Ritenuto di fissare per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 23 giugno 2026;

Ritenuto che le spese di lite della presente fase cautelare, in ragione della peculiarità della fattispecie in esame, possano essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) accoglie la domanda cautelare nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 23 giugno 2026, ore di rito.

Spese di lite della presente fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Luca Biffaro, Primo Referendario, Estensore

Valerio Bello, Primo Referendario

       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Luca Biffaro        Rita Tricarico
       

Da: Belvedere85 23/04/2026 09:33:17
REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3382 del 2026, proposto da Dario Molfetta, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catanzaro, via XX settembre, 62;


contro

Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Michele Cimmino, Luca Leone e Alessia Giordano, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione di ogni idonea misura cautelare,

- della graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non 1 dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02 Graduatoria finale di merito pubblicata in data 18/02/2026, nella parte in cui ha erratamente, illegittimamente ed illogicamente classificato il ricorrente alla posizione n. 5.379 (di idoneo) e non nella superiore n. 439 (posizione di vincitore di concorso), e/o nella corretta posizione superiore a quella attribuitogli a causa della asseritamente illegittima, illogica ed errata valutazione di 3 quesiti contenuti nella prova scritta;

- dell'esito della prova concorso del ricorrente valutata in modo illegittimo, illogico ed errato con il punteggio totale di 25; - delle domande n. 19, 21 e 22 della prova scritta sottoposta al ricorrente il giorno 24/10/2025 alle ore 8:00 del mattino;

- di ogni verbale di Commissione di Valutazione;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, prodromico e consequenziale, ancorché non conosciuto;

e per l'accertamento del diritto del ricorrente di ottenere la giusta, corretta e legittima valutazione della prova scritta;

nonché per la condanna della P.A. a modificare il punteggio attribuito alla prova scritta svolta dal ricorrente da 25 a 28;

e per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. della P.A. al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'inserimento all'interno della graduatoria del corretto punteggio relativo alla prova scritta di 28;

nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno da lesione del legittimo affidamento subito e subendo dal ricorrente, con interessi e rivalutazione, come per legge.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.


Premesso che il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.600 unità nell'Area Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria e, all'esito della prova scritta, è risultato idoneo, conseguendo il punteggio di 25/30;

Premesso altresì che, con la proposizione del ricorso in esame, è stata contestata l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione con riferimento alla valutazione delle risposte fornite dal ricorrente in relazione ai quesiti nn. 19, 21 e 22;

Ritenuto che la domanda cautelare proposta dal ricorrente sia parzialmente meritevole di accoglimento nei termini di seguito indicati;

Ritenuto preliminarmente che il ricorrente, essendo risultato idoneo alla prova scritta del concorso per cui è causa, ha avuto contezza della portata lesiva dell'operato dell'Amministrazione, nei termini prospettati in ricorso, solo con la pubblicazione della graduatoria definitiva, emergendo dalla stessa l'insufficienza del punteggio conseguito ai fini del conseguimento del bene della vita anelato, con la conseguenza che il ricorso in esame si appalesa, sin da ora, tempestivamente proposto;

Ritenuto, in particolare, che questa Sezione, con la sentenza in forma semplificata n. 398 del 12 gennaio 2026, ha ritenuto corretta la risposta fornita dal ricorrente al contestato quesito n. 21, sicché, in accoglimento della richiesta di parte ricorrente, l'Amministrazione dovrà attribuire allo stesso, in via interinale, un punto aggiuntivo (riconoscimento di +0,75 per la risposta corretta ed eliminazione della penalità, pari a -0,25), nonché rettificare la sua posizione in graduatoria;

Ritenuto, per converso, che il ricorso in esame non sia assistito dalla parvenza di fondatezza richiesta dalla legge per la concessione dell'invocata cautela con riferimento alle doglianze mosse avverso la formulazione dei quesiti nn. 19 e 22;

Ritenuto, in relazione al quesito n. 19, che l'unica risposta corretta in relazione a detto quesito è quella ritenuta tale dall'Amministrazione e non, invece, quella indicata dal ricorrente, come già statuito da questa Sezione con pronunce che allo stato non sono state annullate dal Consiglio di Stato (cfr. T.A.R. Lazio, sez. IV-ter, sentt. nn. 4649 del 12 marzo 2026, 1283 del 22 gennaio 2026 e 398/2026, cit.);

Ritenuto, con riguardo al quesito n. 22, che anche in relazione a tale quesito l'unica risposta corretta è quella ritenuta tale dall'Amministrazione e non, invece, quella indicata dal ricorrente, come già statuito da questa Sezione con la già richiamata sentenza n. 4649/2026;

Ritenuto, altresì, che non merita accoglimento la richiesta di condannare le Amministrazioni resistenti alla decurtazione del punteggio assegnato ai controinteressati per la risposta fornita al quesito corrispondente a quello n. 21 contestato nel presente giudizio, venendo in rilievo un'attività di carattere meramente eventuale che afferisce all'esercizio del potere di autotutela decisoria dell'amministrazione;

Ritenuto di fissare per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17 novembre 2026;

Ritenuto che le spese di lite della presente fase cautelare, in ragione della peculiarità della fattispecie in esame, possano essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) accoglie la domanda cautelare nei termini indicati in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17 novembre 2026, ore di rito.

Spese di lite della presente fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Luca Biffaro, Primo Referendario, Estensore

Valerio Bello, Primo Referendario

       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Luca Biffaro        Rita Tricarico
       
       

Da: Francy7x  1  - 23/04/2026 12:49:08
I 3/8 provvedimenti che non hai riportato qui sono stai rigettati? Grazie

Da: Federicabo  4  - 23/04/2026 15:03:28
Ma quindi in concreto quanto ancora dovremo aspettare per poter scegliere le sedi?? Una volta fatta questa rettifica si può procedere oppure dovremo sinceramente pensare, come ha scritto sopra un collega, di mettersi a studiare per altri concorsi che forse è più facile che vinciamo di nuovo quelli ed entriamo. Perché mi sembra che a parte gli idonei anche noi vincitori, dovremmo cominciare sinceramente a pensare di fare altri concorsi che è più facile che entriamo in un'altra amministrazione.

Da: Kenan04  1  1  - 23/04/2026 16:10:54
E quello sulla domanda delle notifiche al difensore nel penale come é andato?il tar ha sospeso anche li ?
Credo che unico modo per uscire da questo ginepraio sia fare una grande infornata

Da: IdoneoNonRiservista  1  - 23/04/2026 16:19:24
Quando finiranno tutte queste cautelari che sembrano infinite, Formez manderà (nuovamente) la graduatoria aggiornata al Ministero, che a questo spero che abbia concluso la ricognizione delle sedi e abbia pronto il provvedimento per le assunzioni per procedere il prima possibile.
Poco fa è stata accolta un'altra, in cui sono stati riconosciuti 3 punti a un UPP ma non la riserva, passando così da 25,5 a 28,5 (da idoneo a vincitore). Di questo passo se aprono le sedi prima di maggio è un miracolo

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Da: atene24  1  - 23/04/2026 17:18:39
Sono idonea, scusate ma da quanto letto, cosa succede se a novembre vengono accolti i ricorsi  e nel frattempo ci sono state le assunzioni almeno dei vincitori?

Da: Federicabo  1  - 23/04/2026 17:19:54
No, ma guarda ormai all'apertura delle sedi per maggio, neanche ci spero…. A dirtela tutta non spero neanche più per giugno speravo di non passarci l'estate ad aspettare, ma temo che sarà così una lunga estate calda di attesa

Da: Federicabo  1  - 23/04/2026 17:23:20
Dubito che il concorso sarà annullato per chi è nelle posizioni sopra a coloro che hanno fatto ricorso e a cui verrà aumentato il punteggio non cambia niente per quanto riguarda gli altri non ho la minima idea perché tutto sta nel rivedere dove sulla base dell'accoglimento dei ricorsi. Questi vanno a posizionarsi. Per avere una risposta precisa, dovresti chiedere ad un esperto il quale in realtà neanche lui ti sa dire al 100% cosa accadrà temo

Da: Belvedere85  1  - 23/04/2026 18:02:46
Pubblicato il 21/04/2026
N. 07125/2026 REG.PROV.COLL.

N. 15733/2025 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15733 del 2025, proposto da Jolanda Aiello, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Rosario Vista, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della Giustizia, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione

- del provvedimento, pubblicato in data 28/12/2025, con cui è stato comunicato l'esito della prova scritta del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia (codice 02)" (Codice Concorso: GIUSTIZIA/2600ASSISTENTI/CODICE02), nella parte in cui alla ricorrente è stato attribuito un punteggio di 26/30, con la valutazione come errata della risposta al quesito n. 21;

- del silenzio serbato (o del provvedimento implicito di rigetto formatosi) sull'istanza di riesame in autotutela, trasmessa a mezzo PEC in data 13 novembre 2025, volta ad ottenere la rettifica della domanda di partecipazione per il riconoscimento dei titoli di preferenza;

- della futura graduatoria finale di merito, ove la stessa non tenga conto della rettifica del punteggio della prova scritta e del riconoscimento dei titoli di preferenza spettanti alla ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto di ragione, i verbali della Commissione esaminatrice e le comunicazioni pubblicate sul portale inPA relative alla procedura concorsuale in oggetto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 60 c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione ed accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria;


Premesso che:

- la ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso in epigrafe indicato, sostenendo che il quiz n. 21 [così formulato: "Individuare, tra i seguenti, un sinonimo di "propedeutico": scolastico; introduttivo (risposta indicata come esatta dall'Amministrazione); preliminare (risposta indicata dalla ricorrente")] contenesse due risposte esatte, lamentando altresì il mancato riconoscimento dei titoli di preferenza (pur avendo la medesima dichiarato nella domanda di partecipazione di non esserne in possesso) rappresentati dal numero di figli a carico (dato comunicato all'Amministrazione pec del 13 novembre 2025, successivamente all'espletamento della prova scritta) e dall'aver svolto il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013 (titolo indicato nella sezione del format della domanda di partecipazione relativa all'esperienze lavorative);

- le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, hanno depositato il verbale n. 23 del 23 dicembre 2025, con il quale la Commissione ha provveduto in autotutela all'assegnazione di 0,75 punti per la risposta corretta fornita dalla ricorrente, ed hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e la sopravvenuta improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione della graduatoria finale pubblicata in data 18 febbraio 2026;

- all'udienza in camera di consiglio dell'1 aprile 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell'art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;

Ritenuto preliminarmente che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa erariale è infondata, in quanto il Ministero della Giustizia è l'Ente con la quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento;

Ritenuto altresì di poter prescindere dall'esame dell'eccezione di sopravvenuta improcedibilità del ricorso, stante l'avvenuto riconoscimento del punteggio aggiuntivo per il quesito n. 21 e l'infondatezza nel merito delle censure proposte in relazione alla mancata valutazione dei titoli di preferenza;

Considerato, quanto al quiz n. 21, che l'Amministrazione ha già rettificato in autotutela il punteggio della candidata collocandola nella graduatoria finale con il punteggio di 27/30, con conseguente cessata materia del contendere in parte qua (va comunque evidenziato che con sentenza del 18 dicembre 2025, n. 22913, questa Sezione aveva ritenuto fondata una censura analoga in quanto anche la risposta "preliminare" è da ritenersi corretta);

Considerato, quanto ai titoli di preferenza, che la ricorrente, lungi dall'incorrere in una mera omissione, ha espressamente dichiarato nella domanda di partecipazione, formulata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, di non esserne in possesso;

Ritenuto, pertanto, che nel caso in esame devono trovare applicazione tanto il principio di autoresponsabilità dei concorrenti, quanto il principio secondo il quale nemo potest venire contra factum proprium, corollario del dovere di buona fede di cui all'art. 1, comma 2 bis, l. n. 241/90;

Ritenuto altresì che l'Amministrazione non avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio, dovendosi piuttosto applicare, nella fattispecie, quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, per cui nei procedimenti selettivi viene in rilievo il menzionato principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori nella compilazione della domanda, senza che sia possibile invocare al riguardo il soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum (Cons. Stato, sez. VII, 2 settembre 2024, n. 7334);

Ritenuto in conclusione che:

- il ricorso è parzialmente fondato e va accolto con riguardo alle sole doglianze riferite al quesito n. 21;

- le spese di lite possono essere compensate in ragione della parziale fondatezza del gravame e del comportamento tenuto dall'Amministrazione

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei termini di cui in motivazione.


Spese compensate, ad eccezione dell'obbligo di restituzione del contributo unificato ex art. 13, co. 6- bis.1, d.P.R. n. 115/2002.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Luca Biffaro, Primo Referendario

Valentino Battiloro, Referendario, Estensore

       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Valentino Battiloro        Rita Tricarico
       
       


Da: Belvedere85 23/04/2026 18:07:03
Pubblicato il 23/04/2026
N. 07286/2026 REG.PROV.COLL.

N. 02706/2026 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 2706 del 2026, proposto da
Ilaria Gagliardi, rappresentata e difesa dall'Avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Fabio Serra, Grazia Di Capua, Simona Greco, Alessandro Liaci, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura,

1) dell'avviso di aggiornamento pubblicato sul Portale InPA in data 07.01.2026 relativamente alla parte in cui ha previsto la rettifica dei punteggi delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - codice 02 in riferimento alla sessione del 23.10.2025 ore 08.00, per quanto di interesse ed esposto in narrativa;

2) della graduatoria dei vincitori del concorso - codice 02, per come pubblicata sul Portale InPA in data 18.02.2026, ove di interesse, e della graduatoria degli idonei non vincitori, sebbene non conosciuta poiché non pubblicata, nelle parti di interesse;

3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) l'esito della prova scritta svolta il 23.10.2025 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Cod. 02 per come pubblicato il 29.10.2025, nelle parti ritenute lesive; b) l'avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 29.10.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per parte ricorrente; c) la prova stessa nella parte in cui si prevedono i quesiti indicati in narrativa; d)i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; e) i verbali di correzione della prova scritta di parte ricorrente; f) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; g) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; h) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; i) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l'inidoneità e, per l'effetto, l'esclusione dal concorso del ricorrente; l) l'avviso recante "Aggiornamento del 29.10.2025: Esiti prova scritta Pubblicati in data 22 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Funzionari codice 01 e in data 28 ottobre 2025 gli esiti prova scritta del profilo Assistenti codice 02", limitatamente al risultato del ricorrente; m) le FAQ pubblicate il 04.08.2025, ove necessario; n) la delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblicata il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno; o) la nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025, ove ritenuto opportuno; p) l'avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive; n) le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive;

per l'accertamento

del diritto della ricorrente al riesame e rettifica in melius del punteggio della prova scritta del concorso in relazione ai quiz di cui in narrativa e ad essere conseguentemente dichiarato idonea e ammessa al successivo step procedurale,

con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, incrementando consequenzialmente il punteggio della prova scritta con ammissione al successivo step; e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti della ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria;

Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l'espletamento delle formalità ivi previste;


Rilevato che:

- con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato l'avviso di aggiornamento pubblicato sul Portale InPA in data 07.01.2026 relativamente alla parte in cui ha previsto la rettifica dei punteggi delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nel profilo di "Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02", laddove non è stato attribuito l'invocato punto alla medesima in relazione al quesito: "Indicare un sinonimo di 'indulgenza'", recante le seguenti opzioni "bonarietà", "clemenza" (seconda soluzione a seguito di aggiornamento) e "tolleranza" (soluzione originariamente individuata come corretta), per il quale la stessa non aveva dato alcuna risposta;

- in particolare, si sostiene in ricorso che la circostanza che vi fossero 2 risposte corrette denoterebbe che il quesito sia stato strutturato in modo da "determina[re] una situazione di oggettiva incertezza interpretativa che ha inevitabilmente inciso sulle strategie di risposta dei partecipanti alla prova";

- si sono costituite le intimate Amministrazioni, eccependo il difetto di legittimazione processuale del Ministero della Giustizia e la tardività del ricorso e comunque concludendo per la sua infondatezza e reiezione;

- alla camera di consiglio del 1° aprile 2026, previo avviso a verbale alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell'art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione;

Ritenuto che preliminarmente vada disattesa l'eccezione di legittimazione processuale del Ministero della Giustizia, in quanto con detta Amministrazione saranno instaurati i rapporti di lavoro con i vincitori del concorso de quo, di cui, pertanto, essa fa proprie le risultanze;

Considerato, quanto al merito del ricorso che:

- la lagnanza ivi mossa è riferita al modo in cui la Commissione ha esercitato il proprio potere di autotutela, facendo propria ed estendo a tutti i candidati l'attribuzione di 1 punto in relazione al l'ulteriore risposta concernente il quesito sopra richiamato, stabilita da questa Sezione in una serie di sentenze;

- preliminarmente l'esercizio del potere di autotutela è espressione di discrezionalità amministrativa, non potendo obbligarsi l'Amministrazione a porlo in essere;

- come detto, nella specie la scelta dell'Amministrazione - e a monte della Commissione - è stata quella di esercitarlo e, nel farlo, ha garantito la par condicio, assicurando, pur ovviamente non essendo obbligata per quanto appena evidenziato ed in base ai limiti del giudicato, l'attribuzione di 1 punto a tutti i candidati che avessero dato anche la risposta ulteriore sopra specificata al quesito in questione;

- la situazione della ricorrente è evidentemente diversa, non avendo la stessa fornito alcuna risposta al quesito di che trattasi, per cui l'Amministrazione non era tenuta ad assegnarle il punto rivendicato ed anzi, se lo avesse fatto, avrebbe violato la par condicio;

- perciò l'Amministrazione avrebbe al più - ove avesse ritenuto di farlo - potuto sterilizzare il quesito nei confronti di chi, come la ricorrente, non aveva dato alcuna risposta, in ragione della non univoca risposta corretta, ma riparametrando i pesi da attribuire alle risposte corrette ed a quelle sbagliate, tenuto conto che in tal modo i quesiti sarebbero diventati 39 (e non più 40);

- in ogni caso, con la suddetta riparametrazione, la ricorrente, che risulta aver ottenuto il punteggio di 20,25 per aver dato 30 risposte corrette e 9 errate e per non aver risposto al quesito in questione, non avrebbe potuto conseguire il punteggio minimo di 21 per raggiungere l'idoneità: infatti, assegnando per ciascuna delle risposte esatte il valore di 0,76923 e sottraendo per ciascuna di quelle errate il valore di 0,25641 come penalità, per effetto della riparametrazione, la ricorrente avrebbe ottenuto punti 20,80, con arrotondamento per eccesso (23,0769 per risposte esatte - 2,30769 di penalità per risposte errate), in tal modo non superando la prova di resistenza;

Ritenuto che:

- in conclusione il ricorso sia infondato e debba, perciò, essere respinto;

- le spese di giudizio seguano la soccombenza, ponendosi a carico della ricorrente, e debbano liquidarsi come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:

- respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;

- condanna la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio, liquidate in via forfetaria in complessivi euro  1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge, in favore delle Amministrazioni resistenti, , in solido tra loro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l'intervento dei Magistrati:

Rita Tricarico, Presidente, Estensore

Luca Biffaro, Primo Referendario

Valentino Battiloro, Referendario

       
       
IL PRESIDENTE, ESTENSORE       
Rita Tricarico       
       
       
       
   

Da: Belvedere85  1  2  - 23/04/2026 18:13:33
Pubblicato il 23/04/2026
N. 07287/2026 REG.PROV.COLL.

N. 03051/2026 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 3051 del 2026, proposto da
Antonio Mauriello, rappresentato e difeso dagli Avvocati Francesco De Beaumont e Maria Ludovica De Beaumont, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Vittoria Tedesco, Giuseppe Bua, Fabio Serra, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria finale dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nel profilo di "Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02", pubblicata in data 18 febbraio 2026, nella parte in cui non tiene conto dell'accertata erroneità del quesito n. 4 della prova del 24.10.2025 ore 8:00 e non ricalcola il punteggio del ricorrente, precludendone l'idoneità e l'eventuale collocazione tra i vincitori;

- degli atti di correzione e attribuzione del punteggio relativi alla prova scritta sostenuta dal ricorrente in data 24.10.2025 ore 8:00 (sessione Napoli - Mostra d'Oltremare), nella parte in cui attribuiscono al ricorrente il punteggio di 20,75/30 invece di 21,75/30 (o comunque quello spettante in ragione della corretta valutazione del quesito n. 4);

- degli atti di mancato accoglimento, anche tacito, dell'istanza di autotutela presentata dal ricorrente in data 27.02.2026, con cui si chiedeva la rettifica della graduatoria alla luce della sentenza del TAR Lazio n. 1283/2026;

- delle eventuali assegnazioni delle sedi ancora non conosciute;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi i verbali della Commissione esaminatrice e gli eventuali atti di rettifica parziale adottati per altre sessioni del medesimo concorso;

per la condanna

dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a., ad adottare in forma specifica tutti i provvedimenti necessari per ricalcolare il punteggio del ricorrente, rettificare la graduatoria, disporre, ove ne ricorrano i presupposti, l'assunzione del ricorrente nel profilo di Assistente a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria;

nonché, in via subordinata, per l'ipotesi di impossibilità o insufficienza della tutela in forma specifica, per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente, ai sensi degli artt. 30 e 34, comma 4, c.p.a., con liquidazione anche equitativa.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria;

Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l'espletamento delle formalità ivi previste;


Rilevato che:

- con ricorso notificato in data 11 marzo 2026 e depositato in giudizio il 12 marzo 2026, il ricorrente ha impugnato la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nel profilo di "Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02", unitamente agli atti di correzione e attribuzione del punteggio relativi alla prova scritta dal medesimo sostenuta, alla quale è risultato non idoneo, avendo conseguito il punteggio di 20,75/30, inferiore a quello minimo stabilito di 21/30, ed unitamente al rigetto tacito della (recte: silenzio sulla) propria istanza di autotutela, contestando il quesito n.4, così formulato: "Tutti gli alpha sono beta; alcuni gamma sono beta; nessun delta è alpha". In base alle precedenti affermazioni, quale delle seguenti NON è necessariamente vera? ¨ Tutti i beta potrebbero essere delta (risposta individuata come corretta dall'Amministrazione); Tutti i gamma potrebbero essere delta (risposta data dal ricorrente); Tutti gli alpha potrebbero essere delta";

- ha, in particolare, rilevato che questa Sezione, in relazione ad altri ricorsi proposti da altri candidati, ha ritenuto corretta proprio la risposta data dallo stesso al richiamato quesito;

- si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, eccependo il difetto di legittimazione processuale del Ministero della Giustizia e la tardività del ricorso, volto a contestare i risultati della prova scritta che avrebbero dovuto essere impugnati tempestivamente e non solo con l'approvazione della graduatoria, e comunque concludendo per la sua infondatezza e reiezione;

- alla camera di consiglio del 1° aprile, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell'art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione;

Ritenuto che:

- preliminarmente vada disattesa l'eccezione di legittimazione processuale del Ministero della Giustizia, in quanto con detta Amministrazione saranno instaurati i rapporti di lavoro con i vincitori del concorso de quo, di cui, pertanto, essa fa proprie le risultanze;

- l'impugnazione proposta con il ricorso in epigrafe sia irricevibile;

Considerato al riguardo che:

- tra le condizioni dell'azione sussiste l'interesse a ricorrere correlato ad una lesione effettiva, concreta ed attuale determinata dagli atti gravati;

- nel caso di specie la lesione è stata causata, non già dalla graduatoria finale, che ha fatto propri i risultati delle prove scritte sommati ai punteggi eventualmente attribuiti ai titoli in possesso dei candidati, bensì dall'esito della prova scritta, atteso che il voto insufficiente conseguito ha determinato l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale;

- è, perciò, dalla data di conoscenza o conoscibilità di tale esito che decorre il termine decadenziale di 60 giorni per proporre ricorso, nella specie abbondantemente superato, da cui deriva l'irricevibilità della domanda impugnatoria proposta;

- neppure può rilevare la proposizione dell'istanza di autotutela, rispetto alla quale non sussiste, in capo all'Amministrazione, alcun obbligo di provvedere - da qui il silenzio serbato non è valevole quale provvedimento tacito di rigetto - altrimenti determinandosi un'elusione del termine stabilito ex lege per proporre ricorso;

Ritenuto che la domanda risarcitoria per equivalente debba essere respinta;

Considerato in proposito che:

- il ricorrente lamenta il danno patrimoniale da "perdita della chance seria e concreta di essere utilmente collocato in graduatoria e, quindi, assunto nel profilo concorsuale di cui al bando" nonché derivante "dalla mancata percezione delle retribuzioni e degli emolumenti che avrebbe conseguito in caso di tempestiva assunzione" ed "il danno non patrimoniale (sofferenza, frustrazione, lesione dell'affidamento e della dignità professionale), ove ritenuto sussistente e risarcibile";

quanto al primo, non è stato provato alcun danno derivante dall'attività amministrativa censurata ed anzi non è possibile ravvisarlo, tenuto conto del punteggio che il ricorrente avrebbe potuto conseguire - 21,75, ben lontano da quello utile per risultare tra i vincitori (posizione da 21470 in poi), in caso di attribuzione del punto in relazione al quesito de quo;

- quanto al secondo, appare genericamente dedotto e comunque non configurabile proprio in ragione della posizione che il ricorrente avrebbe potuto raggiungere in graduatoria, in caso di assegnazione del punto con riguardo al quesito n. 4;

- deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 1227 c.c., del comportamento tenuto dal ricorrente, il quale, proprio a causa della mancata tempestiva impugnazione dell'esito della prova scritta, non ha potuto conseguire l'attribuzione di 1 punto in relazione al quesito n. 4;

Ritenuto che:

- in conclusione il ricorso sia in parte irricevibile ed in parte infondato e da respingere;

- in ragione della peculiarità della vicenda, si ravvisino, tuttavia, i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:

- in parte dichiara irricevibile ed in parte respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;

- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l'intervento dei Magistrati:

Rita Tricarico, Presidente, Estensore

Luca Biffaro, Primo Referendario

Valentino Battiloro, Referendario

       
       
IL PRESIDENTE, ESTENSORE       
Rita Tricarico       
       
       

Da: CAPOCCIONA 23/04/2026 21:35:46
Ciao. Per caso sapete quante udienze in camera di consiglio sono state fissate per il 5 maggio?

Da: CAPOCCIONA 23/04/2026 21:36:05
Ciao. Per caso sapete quante udienze in camera di consiglio sono state fissate per il 5 maggio?

Da: No name  4  1  - 23/04/2026 21:39:13
@Grazie, Belvedere. Mi chiedo che problemi abbiano quelli che mettono pollice verso a chi si adopera per fornire aggiornamenti

Da: studentexsempre95  1  1  - 24/04/2026 09:56:09
Da: CAPOCCIONA     23/04/2026 21:36:05
Ciao. Per caso sapete quante udienze in camera di consiglio sono state fissate per il 5 maggio?

-----------------------------------------------

Per il 5 maggio risultano fissate soltanto cinque udienze pubbliche relative al ns concorso, tutte prime udienze.
Invece nel ruolo udienze del 19 maggio non sono presenti ricorsi del ns concorso.

Da: RosaAvv 24/04/2026 10:25:52
Buongiorno manco da un po' su questo forum.. Qualcuno potrebbe sintetizzarmi un po' cosa sta succedendo di questo concorso?

Da: Lemar8019  1  - 24/04/2026 11:24:52
Senza pretendere doti di preveggenza, pensi che si attenda il 5 maggio per aggiornamenti?

Da: Lemar8019 24/04/2026 11:26:40
Per studente*sempre95

Da: Permiofiglio  1  3  - 24/04/2026 11:39:36
buongiorno, cortesemente sapreste indicarmi se in tutti questi ricorsi c'è qualcuno che ha riguardato la prova del 24 ottobre ore 12 a Napoli, sostenuta da mio figlio, idoneo ma indietro? grazie fin d'ora.

Da: Luce2010  1  - 27/04/2026 16:58:33
Dalla pagina social dell' ANM

Dal 15 maggio al 30 giugno l'ufficio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano funzionerà a regime ridotto, a causa di carenza di personale.

Nel periodo indicato - come emerge da un documento interno firmato dalla presidenza della sezione gip-gup Vincenza Maccora - saranno affrontate solo le attività considerate prioritarie.

La situazione di grande criticità deriva da una forte carenza di personale amministrativo. Nel documento si sottolinea come negli ultimi anni, ''l'ingresso di personale a tempo determinato ha supplito in parte alle difficoltà connesse all'insufficiente presenza del personale a tempo indeterminato, ma la provvisorietà dell'incarico li ha indotti a scegliere nuovi e più appetibili obiettivi di crescita professionale in assenza di certezze sulla stabilità del rapporto di lavoro e considerando che, ancora oggi, non è stato chiarito il loro futuro profilo professionale in caso di stabilizzazione che dovrebbe avvenire dopo il 30 giugno 2026".

Un campanello d'allarme da ascoltare.

Da: duralex01  4  - 27/04/2026 17:30:59
Risposta a Luce2010
_

Leggo ovunque di questa incolmabile carenza di personale negli uffici di giustizia..ma io mi chiedo, hanno una graduatoria di 30 mila idonei, per di più ancora ferma da mesi, quanto ci vuole ad attingere da lì e sopperire a tutte queste mancanze? Lo dico oltre i miei interessi di idonea in posizione assolutamente lontana da un'ipotetica assunzione! E' una situazione totalmente assurda..

Da: Magicluca  1  - 27/04/2026 17:35:00
Secondo voi l'e-mail di scelta delle sedi arriverà soltanto a chi eccede rispetto al numero di posti disponibili per quella sede? Esempio, per il Tribunale di Alessandria ci sono 34 posti ma in 40 tra i vincitori hanno selezionato già Alessandria come sede preferita in fase di domanda di concorso; l'e-mail arriverà soltanto ai 6 che eccedono i posti per quella sede o anche ai primi 34 classificatisi meglio?

Da: Francy7x 27/04/2026 18:29:07
Non ci sono risorse, per colpa delle guerre di Putin e Trump, i bilanci sono in rosso e si rischia di non poter rispettare le previsioni di finanza pubblica, tant'è che vorrebbero sospendere il patto di stabilità economico-finanziaria dell'UE. Ne parlano ogni giorno i mezzi di informazione.

Da: Mediterranea99  1  - 27/04/2026 18:51:54
Confsal Unsa firma un accordo di 44 milioni di euro mercoledì 29 aprile ore 9.00 a Roma. Hanno pertanto informato che le convocazioni avverranno fine aprile inizio maggio.

Da: Federicabo  1  1  - 27/04/2026 22:28:03
In fase di domanda non si è scelto nulla la mail arriva a tutti perché dobbiamo ancora tutti scegliere

Da: studentexsempre95  3  1  - 28/04/2026 07:52:20
Il Decreto Sicurezza, convertito in legge con modificazioni in data 24 aprile 2026, introduce importanti novità in materia di reclutamento nella pubblica amministrazione, aprendo significative opportunità per i candidati idonei.

In particolare, l'articolo 26, comma 1, stabilisce che il Ministero dell'Interno è autorizzato a procedere allo scorrimento, con carattere di priorità, rispetto alle amministrazioni diverse da quella che hanno bandito il concorso, delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

Da: Farming_88 28/04/2026 13:25:30
Quindi avendo il Ministero dell'Interno la priorità negli scorrimenti delle graduatorie rispetto alle Amministrazioni non banditrici e nell'indizione di nuovi concorsi in concreto cosa potrà succedere rispetto e in rapporto alla durata di 2 anni della nostra graduatoria? Per assurdo il Ministero dell'interno potrà assumere anche dopo suddetto periodo? Grazie a chi mi risponderà e chi é più esperto in materia di scorrimento.

Da: Francy7x 28/04/2026 13:41:16
no, dopo 2 anni la graduatoria diventa inefficace cioè giuridicamente non esiste più. La priorità ricordata è nell'attingere alla graduatoria, finchè resta valida ed efficace, in caso di concorso negli scorrimenti con altri Ministeri. La norma, dunque, è di ben esigua portata, si tratta di un semplice ed eventuale "privilegio" di un Ministero rispetto agli altri, giustificato dalle materie di competenza preminente (ordine pubblico, sicurezza). Ciò che servirebbe, invece, è l'obbligo per le pp. aa. di attingere alle graduatorie, magari entro precisi limiti numeri, per evitare dispendio di risorse e maggiore celerità nelle assunzioni, con il conseguente diritto dei relativi idonei ad essere assunti in caso di carenze nell'organico.

Da: Farming_88  1  - 28/04/2026 14:25:24
@Francy7x  ti ringrazio per la risposta. Sarebbe troppo bello infatti.

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