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GRADUATORIE TIROCINIO GDP E VPO 2023
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Da: Mamanu ![]() | 06/02/2025 12:38:40 |
| X sciaboletta: grazie come sempre, le tue sono sempre informazioni preziose per noi che iniziamo adesso questo percorso. Trovo comunque incomprensibile che si partecipi ad un bando Gop per finire a fare Upp. X feo È sicuramente un percorso che consiglio alle riserve, visto comunque le carenze nei tribunali. X tutti Continuiamo ad aggiornarci sul punto gop/upp. Se qualcuno ha piacere a fare upp allora andrebbe bene. Ma credo che la maggior parte voglia fare il gop/vpo. Concordo con Ma che ci sarebbero meno responsabilità ma credo che fare upp avrebbe spinto a partecipare ad un altro bando e non a questo, discorso paga/retribuzione a parte. | |
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Da: Mamanu ![]() | 06/02/2025 12:40:31 |
| A me ciò che lascia perplesso è che si parla tanto di carenze Gop/Gdp/Got/Vpo e poi si mettano le risorse a fare Upp quando per upp ci sono liste ancora lunghe e ben 2 concorsi recenti. | |
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| Da: Gopba | 06/02/2025 12:45:58 |
| Sono due concorsi diversi.. i 6 mesi nell'upp servono solo come ulteriore periodo di tirocinio.. non fatevi menate mentali.. ciaoooo | |
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| Da: GIUSTIZIERE | 06/02/2025 13:30:11 |
| TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Prima Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1771 del 2024, proposto da Cristiano Buzzelli, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti di Valentina Forcina, Stefania Paliani, Paola Ferrera, non costituite in giudizio; per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023; della graduatoria provvisoria pubblicata in data 31 maggio 2023, del consequenziale parere del 14 giugno 2023 della Sezione Autonoma presso il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Roma e della graduatoria definitiva, approvata con delibera del CSM del 13 dicembre 2023, inerente la procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del giudice di pace di Roma; della graduatoria provvisoria pubblicata in data 31 maggio 2023, del consequenziale parere del 14 giugno 2023 della Sezione Autonoma presso il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Roma e della graduatoria definitiva, approvata con delibera del CSM del 13 dicembre 2023, inerente la procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma; della graduatoria provvisoria pubblicata in data 31 maggio 2023, del consequenziale parere del 14 giugno 2023 della Sezione Autonoma presso il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Roma e della graduatoria definitiva, approvata con delibera del CSM del 13 dicembre 2023, inerente la procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del giudice di pace di Ostia; di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, antecedenti, consequenziali e collegati, ancorche' non conosciuti, lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente, nella parte in cui pongono il «limite massimo di dieci anni» di «anzianita' professionale» computabile ai fini del collocamento in graduatoria e per l'effetto, nei limiti dell''interesse del ricorrente, ricollocarlo nelle impugnate graduatorie tenendo conto della intera «anzianita' professionale» maturata; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2024 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Con il ricorso in epigrafe sono stati impugnati il bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 28 dell'11 aprile 2023, le graduatorie provvisorie e le graduatorie definitive delle procedure di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del giudice di pace di Roma, presso la Procura della Repubblica di Roma e presso l'Ufficio del giudice di pace di Ostia. Il ricorrente ha dedotto che le graduatorie provvisorie delle procedure citate lo vedevano collocato rispettivamente in posizione n. 403 (GdP Roma), 195 (VPO Roma) e 123 (GdP Ostia), con egual punteggio di 3650, corrispondente al limite massimo previsto dal bando di 10 anni di esercizio della professione forense, non computati gli ulteriori anni di «anzianita' professionale»; il 13 dicembre 2023 venivano approvate le graduatorie definitive e il ricorrente risultava in posizione non utile per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina, poiche', a parita' di punteggio con altri avvocati, avevano ottenuto migliore posizionamento in graduatoria i concorrenti piu' giovani, risultando l'eccedenza oltre i 10 anni di «anzianita' professionale» non computabile, come previsto dal bando di concorso che, all'art. 4, comma 2, stabiliva che: «In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell'ordine: a) la maggiore anzianita' professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianita'; b) la minore eta' anagrafica». A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure: I. Violazione di legge (normativa UE) ed eccesso di potere (discriminazione per eta', irragionevolezza, carenza di motivazione, sviamento di potere). La legge n. 57/2016, «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace», prevedeva all'art. 2, comma 3: «Nell'esercizio della delega (...) il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: (...) b) prevedere i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario, in particolare a favore: (...) 2) di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di avvocato; (...) c) prevedere che a parita' di titolo preferenziale abbia precedenza chi ha la piu' elevata anzianita' professionale e che, in caso di ulteriore parita', abbia la precedenza chi ha minore eta' anagrafica». Il decreto legislativo n. 116/2017, «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace... a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57», prevedeva all'art. 4, commi 3 e ss.: «3. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine: (. ) b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato; (. ) 4. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 3 prevale, nell'ordine: a) la maggiore anzianita' professionale ... con il limite massimo di dieci anni di anzianita'; b) la minore eta' anagrafica». Il bando di concorso impugnato prevedeva, all'art. 4, comma 2: «In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell'ordine: a) la maggiore anzianita' professionale ... con il limite massimo di dieci anni di anzianita'; b) la minore eta' anagrafica». Da tale disamina poteva evincersi che la legge n. 57/2016 non aveva stabilito alcun limite massimo di «anzianita' professionale» computabile, e che tale limite era stato introdotto unicamente dall'art. 4, comma 4, lett. a) del decreto legislativo n. 116/2017, e poi recepito dall'art. 4, comma 2, lett. a) del bando. Il limite massimo di dieci anni per il computo dell'anzianita' professionale, cosi' introdotto, contrasterebbe con l'art. 6 della direttiva del Consiglio 2000/78/CE che, fissando il quadro generale in materia di occupazione, prevede che le disparita' di trattamento in ragione dell'eta' non costituiscono discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalita' legittima, e i mezzi per il conseguimento di tale finalita' siano appropriati e necessari. La legge delega, all'art. 2, comma 3, lett. c), fissava quale criterio primario la prevalenza della maggiore «anzianita' professionale» (senza limiti) e contemplava la «minore eta' anagrafica» soltanto a parita' della prima, mentre il decreto delegato e il bando portavano all'esito contrario per gli avvocati con oltre 10 anni di «anzianita' professionale» (neutralizzando il supero dei 10 anni), con cio' attuando una irragionevole discriminazione per eta' e invertendo l'ordine di prevalenza previsto dall'art. 2, comma 3, lett. c) della legge delega. La norma che prevedeva il «limite massimo di dieci anni» di «anzianita' professionale», risultando discriminatoria per eta', doveva pertanto essere disapplicata, per contrasto con l'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali della UE. II - Violazione di legge per illegittimita' costituzionale L'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 116/2017, nella parte in cui prevedeva che la maggiore anzianita' professionale comportava prevalenza con il limite massimo di 10 anni di anzianita', sarebbe in contrasto con l'art. 3 Costituzione, introducendo una discriminazione per eta', con l'art. 4 Costituzione, comportando un'irragionevole limitazione delle scelte lavorative personali, e con gli artt. 76 e 77 Costituzione, poiche' eccedente il criterio posto dalla delega. III - Eccesso di potere Il bando e le successive delibere del CSM di approvazione delle graduatorie, adottati in applicazione dell'art. 4, comma 4, lett. a), del decreto legislativo n. 116/2017, sarebbero a loro volta illegittimi in quanto in contrasto coi criteri direttivi della legge delega, che valorizzava l'anzianita' professionale senza limiti massimi, attuando una ingiustificata discriminazione per eta'. Si sono costituiti il CSM ed il Ministero della Giustizia resistendo al ricorso. Alla camera di consiglio del 15 maggio 2024 e' stata disposta l'integrazione del contraddittorio. All'udienza pubblica del 23 ottobre 2024 il ricorso e' stato trattenuto in decisione. La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 4, lett. a) del decreto legislativo n. 116/2017, appare rilevante e non manifestamente infondata per le motivazioni che seguono. Il ricorrente ha censurato tale disposizione evidenziando che nel citato decreto delegato sarebbe stato introdotto un limite massimo di rilevanza della maggiore anzianita' professionale, non previsto dalla legge delega, idoneo ad invertire l'ordine di preferenza dalla stessa stabilito. Preliminarmente deve evidenziarsi la rilevanza nel presente giudizio della questione prospettata, in quanto la disposizione del decreto delegato, sopra riportata, e' stata pedissequamente recepita dalla lex specialis della procedura, di modo che nella graduatoria redatta sulla base della stessa, e in questa sede impugnata, il ricorrente e' risultato posposto rispetto ad altri concorrenti, avvocati, che avevano minore anzianita' professionale, ma minore eta' anagrafica, in ragione dell'applicazione del limite massimo di 10 anni per l'utilizzo del criterio di preferenza dell'anzianita' professionale. Il Consiglio Superiore della Magistratura, infatti, e, prima di esso, il Consiglio Giudiziario, hanno dato esecuzione alle disposizioni del bando, riproduttive di quelle del decreto delegato, facendo si' che il criterio della maggiore anzianita' professionale comportasse la prevalenza del candidato con il limite dell'anzianita' decennale, di modo che, tra candidati che potevano vantare almeno 10 anni di anzianita', risultasse in posizione piu' favorevole il candidato di minore eta' e non quello con la maggiore anzianita' di carriera. Il ricorrente ha lamentato, invece, che il criterio posto dalla legge delega, ed il conseguente criterio assoluto di preferenza per il candidato con la maggiore anzianita', avrebbe comportato un posizionamento per lui piu' favorevole, in ragione della maggiore anzianita' dallo stesso vantata. Ne' puo' addivenirsi alla disapplicazione del criterio in esame, per contrasto con l'art. 6 della direttiva del Consiglio 2000/78/CE che, fissando il quadro generale in materia di occupazione, prevede che le disparita' di trattamento in ragione dell'eta' non costituiscono discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalita' legittima, e i mezzi per il conseguimento di tale finalita' siano appropriati e necessari. La disciplina in esame, infatti, attenendo solo alla graduazione dei vari titoli di preferenza e non all'eta', ma all'esperienza professionale, non puo' dirsi in contrasto con quella comunitaria, con conseguente infondatezza della prima censura proposta. Di conseguenza, sulla base del tenore letterale della disposizione delegata, se non fosse sollevata la questione di costituzionalita', il gravame dovrebbe essere respinto siccome infondato, giacche' il criterio applicato corrisponde a quello posto dal decreto delegato e dal bando dello stesso riproduttivo; solo il raffronto tra la disposizione del decreto delegato e il criterio, di diverso tenore, posto dalla legge delega consentirebbero, mediante l'accertamento della illegittimita' costituzionale della disposizione per eccesso di delega, l'esito favorevole dell'impugnazione, con l'annullamento dei provvedimenti impugnati, adottati sulla base della disposizione in tesi costituzionalmente illegittima. Passando all'esame della non manifesta infondatezza della questione, deve osservarsi che la legge 28 aprile 2016, n. 57 di «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace», ha stabilito, all'art. 2, comma 3: «Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) disciplinare i requisiti e le modalita' di accesso alla magistratura onoraria, prevedendo, tra l'altro, i requisiti: (...) b) prevedere i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario, in particolare a favore: 1) di coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario; 2) di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di avvocato; 3) di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di notaio; 4) di coloro che insegnano o hanno insegnato materie giuridiche presso le universita'; c) prevedere che a parita' di titolo preferenziale abbia precedenza chi ha la piu' elevata anzianita' professionale e che, in caso di ulteriore parita', abbia la precedenza chi ha minore eta' anagrafica». Il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57», all'art. 4, ha previsto, al comma 3, che: «3. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine: (...) b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato»; al successivo comma 4: «In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 3 prevale, nell'ordine: a) la maggiore anzianita' professionale ... con il limite massimo di dieci anni di anzianita'; b) la minore eta' anagrafica». Di conseguenza, nel decreto delegato e' stato introdotto un limite massimo di rilevanza della maggiore anzianita' professionale, non previsto dalla legge delega, idoneo ad invertire l'ordine di preferenza dalla stessa stabilito. Dall'esame del tenore letterale delle due disposizioni emerge pertanto un contrasto fra il criterio di delega stabilito dall'art. 2, comma 3, lett. c), della legge n. 57 del 2016, e il disposto di cui all'art. 4, comma 4, lett. a) del decreto legislativo n. 116 del 2017. La legge delega ha infatti individuato con precisione il contenuto del potere legislativo delegato, stabilendo che, come titolo di preferenza, dovesse tenersi conto della maggiore anzianita' maturata nella professione di avvocato; di conseguenza, a parita' di aspiranti alla nomina appartenenti alla categoria degli avvocati, secondo tale disciplina avrebbe dovuto essere data prevalenza al candidato che poteva vantare il periodo piu' lungo di esercizio della professione. Il decreto legislativo, invece, ha stabilito la prevalenza della maggiore anzianita' professionale con il limite massimo di dieci anni di anzianita' e, con il criterio successivo, della minore eta' anagrafica, con la conseguenza che, in caso di candidati con anzianita' superiore a dieci anni, risulta prevalente non quello con piu' anni di esercizio della professione, ma il piu' giovane. Pertanto, la delega sembra essere stata esercitata in termini diversi da quanto prescritto dalla legge n. 57/2016, di modo che l'applicazione del criterio del decreto delegato puo' portare ad esiti in contrasto diretto con quanto stabilito dal legislatore delegante. Peraltro, anche nella relazione illustrativa di presentazione del decreto legislativo al Parlamento e al C.S.M. il Governo ha precisato unicamente che «Sono previsti, in attuazione delle analitiche disposizioni di delega a riguardo, i requisiti per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario, includendo sia requisiti attinenti alla professionalita' che alla onorabilita' dell'aspirante magistrato onorario. Sono previsti i titoli di preferenza, proponendo oltre ai titoli particolarmente indicati dalla legge delega anche ulteriori titoli rimessi alla discrezionalita' del legislatore delegato. Si ritiene che l'ambito precettivo del disposto dell'articolo 2, comma 3, lettera c), della legge delega sia tale da consentire al legislatore delegato di individuare, al fine di predeterminare i criteri di risoluzione dei casi di equivalenza dei titoli preferenziali, titoli di prevalenza ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati nel criterio di delega, purche' siano rispetto ad essi sottordinati (tale e' la portata del requisito residuale del "piu' elevato voto di laurea"). Sono delineati i criteri di preferenza in caso di parita' di titoli»; pertanto, nessun chiarimento si rinviene nella relazione in ordine alla diversa disciplina del criterio di preferenza dell'anzianita' professionale, rilevante nella presente fattispecie. Tanto premesso, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, questo Tribunale solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 13 luglio 2017, n. 116, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, secondo i profili e per le ragioni sopra indicate, con sospensione del giudizio fino alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della decisione della Corte Costituzionale sulle questioni indicate, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 79 ed 80 c.p.a. e 295 del codice di procedura civile. Riserva alla sentenza definitiva ogni ulteriore decisione nel merito e sulle spese. | |
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| Da: Aspirante VPO23 | 06/02/2025 13:50:01 |
| sarà interessante leggere quel che scriverà l'ufficio studi del CSM... ed intanto ora che la Consulta decide chi è idoneo verrò nominato con buona pace del Collega | |
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| Da: feo | 06/02/2025 14:13:19 |
| X aspirante, in merito a quanto scrivevi e che ricopio di seguito sarebbe stato bello che fosse stato presentato anche un ricorso anche sul punto dell'ulteriore titolo di preferenza purtroppo non conta nulla (io lo speravo per il punto in più di dottorato). Come ha detto il CSM, i criteri di preferenza operano in maniera rigida (quindi prima tutti i magistrati onorari in servizio da meno di 4 anni, poi tutti gli avvocati con max 10 anni di professione etc. etc. ... quindi ci saranno sempre avvocati con gli stessi anni di anzianità professionale ma minor età anagrafica o uguale età anagrafica ma maggior punteggio di laurea prima che operi il criterio di aver già completato il tirocinio con dichiarazione di idoneità , ma non essere stato chiamato) | |
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| Da: Aspirante VPO23 | 06/02/2025 14:26:31 |
| x feo: stante il mio scarso amore per il diritto amministrativo (mannaggia a me altrimenti sarei mooooooooolto più benestante! :)) in linea di massima concordo con te, ma il tema dell'eccesso di delega non è proprio quello in cui brillo . Comunque ai tempi la cosa mi aveva fatto molto arrabbiare, sarò sincera: posto che si prendono decisioni, credo che un titolo in più (in particolare un dottorato di ricerca) equivalga a maggior preparazione e quindi dovesse essere sommato. Il mio, a scanso di equivoci, non era un plauso alle delibere del CSM, ma una mera constatazione | |
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| Da: feo | 06/02/2025 14:55:50 |
| comunque per chi fosse interessato a creare un gruppo per tutelare gli interessi delle riserve indico il mio recapito telefonico e possiamo sentirci in privato 3384567651 | |
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Da: Mamanu ![]() | 06/02/2025 18:08:52 |
| Pubblicato gli odg della settimana prossima. Altre nomine in vista. | |
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| Da: sofia bari x ma | 06/02/2025 18:14:12 |
| RAGAZZI DA BARI NULLA?? | |
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| Da: Linuss | 06/02/2025 18:32:26 |
| Colleghi io ho terminato i 6mesi di tirocinio e la magistrata affidataria mi ha detto che verremmo inseriti nell'ufficio del processo ma ciò non significa che diventeremo dipendenti semplicemente è per maggiore garanzia in teoria per non essere lasciati del tutto da "soli" ad operare e avere delle possibilità di confronto con gli stessi ordinari. In verità ha anche aggiunto che di fatto è un inserimento fittizio perché di fatto i gop operano in modo autonomo avranno un ruolo. Mi ha riferito che altro tirocinante della precedente tornata spesso chiede confronto le invia atti per pareri ma poi in verità non riesce a starci dietro e il gop opera in autonomia. Inoltre non si percepirà come ho letto su da qualche parte stipendio da dipendenti ma si farà fattura del compenso. Molti ordinari ritengono che questa situazione dopo qualche anno muterà e al pari di come hanno fatto per i gop assunti ante 2017 vi sarà la facoltà di opzione tra esclusivo e non esclusivo e solo in caso di esclusivo si diventa dipendenti. Tuttavia questa opzione allo stato almeno per noi aspiranti gop da bando 2023 non esiste; la normativa in ordine alla facoltà di scelta tra esclusivo (dipendenti) e non esclusivo riguarda solo i gop ante 2017 | |
| Rispondi | |
| Da: X linuss | 06/02/2025 18:48:32 |
| Prova a inserirti nella magistrata e vedrai che ti sistemi per sempre | |
| Rispondi | |
| Da: Adalberto Merovingio | 1 - 06/02/2025 18:50:31 |
| Tutto corretto. Ho avuto lo stesso feedback. Il gop addetto all'upp fa cose diverse dall'addetto upp vero e proprio. È tutto scritto nel decreto Orlando. Lo stesso coordinatore dell'ufficio del gdp in cui sto svolgendo il tirocinio ci ha riferito che si parlerà della nostra stabilizzazione molto più avanti. I tribunali in questo momento non hanno problemi quantitativi con gli upp (quasi saturi) ma con i giudici sia togati che onorari. Ci ha detto di tenere duro anche considerando che quelli del ministero non hanno ancora ben capito che sostituire un got/gdp esclusivo con noi significa trovarne 3 di noi. Vabbè cmq a parte la campagna acquisti che ci ha propinato (anche perché 2 nuovi gdp bando 2018 sicsono dimessi dopo 1 mese e dopo ave ricevuto ruoli da 850 cause più 300 d.i. Scaduti da mesi), ci era sembrato sincero su tutte le problematiche sulla disciplina dei nuovi gop. Sulla sentenza Tar: a me a volte i giudici amm.vi tar danno l'impressione di tirare i dadi.... E scrivere cose a caso. Staremo a vedere, ma io non vedo nessun eccesso di delega. | |
| Rispondi | |
| Da: Che babele | 06/02/2025 21:28:18 |
| Non ci capisco più nulla | |
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Da: Mamanu ![]() | 07/02/2025 09:56:23 |
| Qualcuno riesce a ricostruire i tribunali dei nominati ad oggi? Io mi sto perdendo, ma avere un elenco, con il mese di arrivo dei responsi dei cg, potrebbe aiutarci per capire quando arriveranno le nostre. | |
| Rispondi | |
Da: Mamanu ![]() | 07/02/2025 10:09:30 |
| X Sofia Non mi sembra di aver letto Bari tra le delibere. Ma controlla, possiamo sbagliare tutti | |
| Rispondi | |
| Da: sofia bari x mamanu | 1 - 07/02/2025 10:23:19 |
| GRAZIE... HO VISTO, ANCORA NULLA | |
| Rispondi | |
Da: Mamanu ![]() | 07/02/2025 14:18:01 |
| X Sofia Quando hai finito il tirocinio? | |
| Rispondi | |
| Da: Sky | 07/02/2025 16:21:23 |
| Ma e' vero o altamente probabile che a marzo esca un nuovo bando per gdp vpo ? | |
| Rispondi | |
Da: Mamanu ![]() | 07/02/2025 16:23:14 |
| X Sky Così sembra. Ma ho letto nel forum che dovrebbe essere tra uno o due anni | |
| Rispondi | |
| Da: Aspirante VPO23 | 07/02/2025 16:57:49 |
| https://www.areadg.it/areacsm/diario/magistratura-onoraria-a-quando-gli-organici Nel Plenum del 4 dicembre è stata approvata all'unanimità una delibera di Ottava commissione in cui, rispondendo a una nota del procuratore della Repubblica di Trapani (...) Si è altresì chiarito che, per coprire i nuovi posti vacanti non previsti nel bando del 2023, sarà necessario attendere un ulteriore interpello, previsto per il marzo 2025, sempre nel rispetto del limite delle 6.000 unità fissato ex lege. Tale pubblicazione avrà lo scopo di colmare le eventuali lacune che potranno verificarsi nel frattempo, consentendo al sistema giudiziario di mantenere un'adeguata operatività . Fino a quando il Ministro della giustizia non provvederà alla definitiva rideterminazione delle piante organiche, gli uffici giudiziari dovranno fare riferimento esclusivamente ai posti vacanti già pubblicati nel bando del 2023. Senza l'intervento del Ministero, attraverso apposito provvedimento, non sarà possibile considerare vacanti ulteriori posizioni, né modificare le piante organiche pubblicate sul sito intranet del Consiglio, che per i motivi esposti non hanno alcuna validità ." | |
| Rispondi | |
| Da: Aspirante VPO23 | 07/02/2025 17:00:43 |
| 4) - 665/VP/2024 Nota in data 12 giugno 2024, a firma del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Trapani, recante richiesta di incremento del numero degli aspiranti vice procuratori onorari ammessi al tirocinio direttamente nominabili all'esito dello stesso (relatore Consigliere M. CARBONE) 7624 - ODG Ordinario 04 12 2024.pdf pp. 384 ss. | |
| Rispondi | |
| Da: Aspirante VPO23 | 07/02/2025 18:57:04 |
| io non capisco una cosa: ma tutti, anche gli orlandini adesso sono obbligati a versare compensi da onorario alla gestione separata inps anche se iscritti a cassa? | |
| Rispondi | |
Da: stefano02 ![]() | 1 - 07/02/2025 22:04:47 |
| x Aspirante VPO23 Ti stai riferendo ai GOP/VPO post 2017? In tale caso, no ... se sono avvocati e quindi iscritti alla Cassa Forense questa rimane il loro unico Ente di previdenza. Emettono fattura e quanto ricevono va a sommarsi al reddito professionale di avvocato con contribuzione da versare solo alla Cassa Forense. | |
| Rispondi | |
| Da: Aspirantevpo23 | 08/02/2025 08:54:36 |
| Grazie stefano02 mi riferivo proprio agli onorari post 2017 | |
| Rispondi | |
| Da: Roberto981 | 08/02/2025 08:55:30 |
| Nuove nomine? | |
| Rispondi | |
| Da: Aspirantevpo23 | 08/02/2025 08:56:30 |
| Grazie stefano02 mi riferivo proprio agli onorari post 2017 | |
| Rispondi | |
| Da: giurisprudenza se la conosci la eviti | 08/02/2025 19:17:27 |
| che spettacolo indecoroso per du'spicci! Peggio del dottor Bavaro e dell'avvocato Dipré! | |
| Rispondi | |
| Da: feo | 09/02/2025 12:12:49 |
| x aspirantevpo 2023 Non so se ho capito male, ma sei riserva anche tu, vero? non sei interessata a far parte di un gruppo che cerca ti tutelare gli interessi dei tirocinati non nominati?? 3384567651, eventualmente !!! | |
| Rispondi | |
| Da: Sky | 09/02/2025 15:23:18 |
| Grazie a chi mi ha risposto su possibile nuovo bando marzo 2025 | |
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1 - 06/02/2025 18:50:31