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MEF - Passaggio a C1 - I corsi e poi le prove.
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Da: Eirene04/03/2008 21:34:59
Notte gada.
Rispondi

Da: Eirene05/03/2008 08:40:19
Buona giornata.
Rispondi

Da: Francesca05/03/2008 08:53:45
Buon lavoro anche oggi... Siete forti, nessuno vi fermerà!!!!!!!!!!!!
Vi abbraccio a tutti!
Rispondi

Da: gada05/03/2008 09:24:49
Buona giornata cara Eirene!
Buona giornata anche a te Francesca.
Buona giornata a tutti.
Rispondi

Da: Ammesso 205/03/2008 09:57:47
Un saluto veloce e buona giornata a tutti.
Ciao Eirene :)
Rispondi

Da: KLINSMANNN05/03/2008 10:23:17

Buongiorno a tutti

Oggi non posterò nessun quiz

  Buono studio a tutti, anche a Francesca
Rispondi

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Da: Francesca05/03/2008 10:26:01
Grazie KLINSMANNN (ma 'sto nick è complicato sia da leggere che da scrivere!)
Rispondi

Da: gada05/03/2008 10:29:05
buongiorno a te KLINSMANNN!


Rispondi

Da: Eirene05/03/2008 10:47:32
Io al contrario di Klinsmannn che ci preannuncia i suoi desiderata vado a braccio.
Mi è venuto di chiedere,
Come sintetizzereste il pagamento in conto sospeso?. Chiedo in particolare a gada che ha fatto il bilancio (credo sia circolare 35) ma se ne è parlato anche a lezione.
Rispondi

Da: gada05/03/2008 10:51:26
eirene,
non puoi farmi questo...la circolare 35 l'ho praticamente riassunta senza senso, copiando alcune parti...e poi pensando di studiarla (se proprio devo) alla fine e praticamente a memoria!
Non posso esserti utile.
C'è una domanda di riserva??????????????
Rispondi

Da: gada05/03/2008 10:59:11
per eirene,
che dici invece delle slide sulle forniture di beni e servizi?
Anche se complicate in fatto di termini e requisiti, cercano comunque di riportare il senso del codice degli appalti pubblici
Per te vanno imparate tutte le scadenze per la presentazione delle offerte, delle domande di partecipazione, dei documenti richiesti ecc... ...?
Scusa se alla tua risposta ti rispondo con un'altra domanda. Ma quella circolare (l'inominabile 35) è per me arabo.
bacioni
Rispondi

Da: gada05/03/2008 11:05:40
altra domanda:

l'avviso di preinformazione va pubblicato se valore superiore o uguale a 750.000 euro...

tale avviso è obbligatorio solo se le Amministrazioni riducono il termine di ricezione delle offerte

quindi se ricorre la prima ipotesi e non la seconda, va pubblicato?
Rispondi

Da: Eirene05/03/2008 11:13:00
x gada

No, ma non fa niente.
Pensavo, se uscisse all'esame qualcosa di cui parliamo qui sarebbe carino.
Io direi così:
Sono ordini di pagamento speciali, emessi a seguito di obblighi derivanti da provvedimenti giurisdizionali o da lodi arbitrali, da soddisfare entro 120 giorni (termine modificato dall' art.147 L.388/2000), quando c'è  indisponibilità di fondi, sulla contabilità speciale delle amministrazioni centrali  o dei funzionari delegati interessati, sul capitolo di bilancio per liti e arbitraggi. Vengono inviati alle Tesorerie Provinciali dello Stato per il tramite degli uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali competenti . Questi ultimi monitorano il fenomeno e con interventi anche diretti sulle amministrazioni interessate, assicurano la sollecita sistemazione contabile dei pagamenti in conto sospeso dalle stesse effettuati. In pratica le amministrazioni interessate appena ricevono i fondi rifondono alle Tesorerie quanto anticipato.

Mi sembra una cosa lunghissima, ma non riesco a sintetizzare e rendere contemporaneamente l'idea. Che ne pensate?
Rispondi

Da: Eirene05/03/2008 11:15:48
x gada

Credo che per l'obbligo dovrebbero ricorrere entrambe le ipotesi.
Ma non ci giuro.
Rispondi

Da: Eirene05/03/2008 11:25:38
x gada

Per la prima domanda mi sembra bene saperlo. Poi non mi pare la cosa più difficile, io proverei a schematizzare e a memorizzare.
Rispondi

Da: KLINSMANNN05/03/2008 11:42:28
Codice appalti, raffica di rilievi

Codice appalti a rischio di procedura di infrazione per i limiti al subappalto e all'avvalimento, per le verifiche dei requisiti, per il dialogo competitivo, per il permanere di posizioni di vantaggio in capo al "promotore", per la mancata previsione della partecipazione alle gare di soggetti pubblici che operano sul mercato e per altri aspetti giudicati non conformi alle direttive europee. È quanto si desume dalla lettera trasmessa dal Commissario Charlie Mc Creevy il 30 gennaio 2008 al Ministero degli esteri italiano relativamente al Codice dei contratti pubblici (vedi ItaliaOggi di ieri); a questa lettera il governo italiano dovrà rispondere entro due mesi replicando punto per punto alle eccezioni sollevate.

Peraltro, per il futuro non sembra che si potrà dormire sonni tranquilli anche per il regolamento di attuazione del Codice (ancora in attesa della registrazione della Corte dei conti e della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), visto che la Commissione ha annunciato che "si riserva di verificarne la compatibilità con il diritto comunitario".Vediamo quali sono le principali censure della Commissione.

Partecipazione enti pubblici alle gare: Per la Commissione europea l'articolo 34 del Codice (dlgs 163/06) prevede fra i soggetti che possono partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici soltanto soggetti privati. A tale proposito la Commissione precisa che la nozione di operatore economico, nelle direttive europee, comprende ogni persona fisica o giuridica o ente pubblico o raggruppamento di tali persone o enti che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti o servizi. Devono pertanto essere ammesse anche le "amministrazioni aggiudicatrici che, in base alla normativa che disciplina la loro attività, sono autorizzate a offrire sul mercato beni, servizi o lavori". Pertanto se un soggetto pubblico opera sul mercato (quindi non una società "in-house"), tale soggetto deve potere concorrere con i privati sul libero mercato dei contratti pubblici; ciò vale anche per i servizi di ingegneria e i concorsi, afferma la Commissione.

Concorsi di progettazione: La Commissione rileva che il rinvio contenuto all'articolo 237 del Codice, includendo anche l'articolo 221 (sui casi di ricorso alla procedura negoziata senza bando di gara), non è conforme al diritto comunitario perché la deroga prevista dalla direttiva, che consente il ricorso alla procedura negoziata diretta, non si applica ai concorsi.subappalto opere tecnologiche nei raggruppamenti
Il Codice (art. 37, comma 11) prevede il divieto di subappalto per le opere che richiedono lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico che possono essere svolti soltanto dai soggetti raggruppati. La censura della Commissione ha un forte impatto sul nostro ordinamento in quanto l'affermazione dei tecnici di Bruxelles sembra porre in dubbio i limiti che, in via generale, sono previsti per il subappalto nella nostra legislazione; in particolare la norma "nella misura in cui vieta il subappalto e impone una forma giuridica predeterminata, sembra contraria alle disposizioni delle direttive le quali non permettono di escludere il subappalto e autorizzano l'operatore economico ad avvalersi della capacità di altri soggetti". Sembra quindi che anche il nuovo istituto dell'avvalimento abbia minato alla radice la possibilità di limitare il subappalto.
Verifica sulle dichiarazioni dei candidati: La Commissione censura le norme del Codice (artt. 41 e 42) che prevedono, prima dell'apertura delle offerte, la comprova dei requisiti sul 10% delle dichiarazioni e, dopo l'aggiudicazione, per il primo e il secondo in graduatoria. Per Bruxelles c'è il pericolo di "falsare la concorrenza dell'appalto segnatamente in caso di procedure di aggiudicazione che prevedono la riduzione dei candidati" (ristrette, negoziate e dialogo competitivo).Aggiudicazione Nel Codice si ammette che prima dell'apertura delle offerte, si possano indicare i criteri motivazionali per attribuire i punteggi. La previsione viene ritenuta dalla Commissione europea potenzialmente contraria al principio di parità di trattamento delle offerte perché tali criteri, in base alle direttive, devono essere inseriti nel bando di gara o nei documenti di gara, conoscibili a tutti i concorrenti prima della presentazione delle offerte.
Avvilimento: Viene censurata la possibilità di utilizzare i requisiti di altri soggetti con riferimento a un solo soggetto terzo (tranne che il bando lo ammetta espressamente per l'importo o per particolare ragioni), nonché la facoltà per le amministrazioni di ammettere l'avvalimento soltanto per determinati requisiti. Per la Commissione le direttive europee non consentono tali limitazioni, così come non ammettono la limitazione prevista per i sistemi di qualificazione nei settori speciali dove l'avvalimento è consentito soltanto per le imprese facenti parte dello stesso gruppo: l'articolo 53 della direttiva 2004/17 lo consente a prescindere dalla natura giuridica dei legami con i soggetti di cui ci si avvale.
Dialogo competitivo: Non si ritengono legittime le norme che ammettono di fissare criteri di valutazione dopo che siano state individuate le soluzioni (o la soluzione) più interessanti e che prevedono, per il dialogo in più fasi, di fissare criteri di selezione diversi da quelli utilizzati per valutare le offerte. Illegittimo poi prevedere termini di urgenza per il dialogo competitivo.
Promotore: Dato atto della soppressione del diritto di prelazione, la Commissione ritiene ancora che "il promotore non è su un piede di parità con gli altri operatori" perché nella seconda fase si trova a competere soltanto con i due soggetti che hanno presentato la migliore offerta. Non è poi ritenuto legittimo quello che la Commissione qualifica "diritto di prelazione a favore del promotore che presenta una proposta per realizzare opere di urbanizzazione a scomputo del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire": il versamento del 3% da parte del promotore al vincitore della gara non è compatibile con il diritto comunitario. Infine si contesta che la società di progetto (obbligatoria per le opere infrastrutturali) risulti affidataria della realizzazione gestione delle opere perché "potrebbe dare luogo all'attribuzione di un appalto o di una concessione quando la società riceve una remunerazione" e quindi all'elusione delle direttive.



Gada: sei cosciente di questi rilievi?
A questo punto la mia domanda è:
  che fare?

Eirene: come si risolve il problema?

Rispondi

Da: gada05/03/2008 11:43:40
Eirene, sei grande ma, credimi, io ho litigato del tutto con la 35! Forse dovrei riprenderla ma...per ora vado avanti con le altre materie.
Per la preinformazione, credo tu abbia ragione. In ogni caso allo scritto  (se dovessimo parlarne)  riportiamo il discorso nella sequenza logica dell'art. 63 del codice degli appalti.
Ora, come avrai capito, è ora della pappa (nel senso vero del termine) per il piccolo.
A dopo
bacioni
Rispondi

Da: gada05/03/2008 11:45:15
per KLINSMANNN
scusa, ho visto soltanto ora che hai postato mentre io inviavo il mio post. Purtroppo questo momento non posso risponderti. A dopo.
Rispondi

Da: Eirene05/03/2008 11:46:47
x KLINSMANNN

Per conto mio tengo conto del codice com'è oggi e del Regolamento se verrà pubblicato, se no se ne potrà parlare come un Regolamento approvato a fine dicembre ma non ancora in vigore.
I problemi con l'UE, interessanti come notizia, non mi sembrano importanti ai fini dell'esame.
Rispondi

Da: KLINSMANNN05/03/2008 11:57:04

grazie Eirene,
mi dai sempre sicurezza

grazie anche a te gada

Rispondi

Da: gada05/03/2008 14:01:51
Per KLINSMANNN
Il tuo intervento è molto interessane ed, a leggere bene le osservazioni, sembrano anche fondate. Io però mi rifarei soltanto alla normativa attualmente vigente (ed in questo concordo con Eirene) che sarà esclusivamente quella da considerare: in questo senso il codice su cui si basano le dispense.
Delle censure europee non parlerei per evitare di aprire un baratro in cui io personalmente, non avendo approfondito, sprofonderei.
E poi siamo alla solita nota dolente: abbiamo tante materie davanti e di taglio vastissimo. Per ora, almeno io, devo concentrarmi su quelle ed è già tanto se riuscirò ad abbracciarle tutte.
grazie ancora
Rispondi

Da: KLINSMANNN05/03/2008 14:20:52

gada, hai ragione ...
Io però così ho l'impressione di dover produrre uno sforzo notevole per assimilare la materia del codice ...  uno sforzo però che si rivelerà inutile in ottica futura: avrò studiato una materia che poi, magari subito dopo i nostri esami sarà oggetto di notevoli aggiornamenti ...   E quindi la conoscenza acquisita in queste settimane sarà inutile, sia nel lavoro che per altri eventuali concorsi 
...
Tutto ciò tenendo conto, appunto, che ci sono tante altre materie da assimilare ...
  
 
Rispondi

Da: gada05/03/2008 14:26:00
E' vero ma la materia degli appalti pubblici si presta molto a questi "giochi". Non so se hai mai lavorato su tali argomenti: occorre sempre avere la normativa alla mano, una normativa mutevole...
Credo che comunque i cambiamenti non riguarderanno lo schema portante del codice che rimane per noi un'utile acquisizione.
Il tempo a disposizione non ci consente dialettiche intelligenti...credo che alla Commissione interessi soltanto che il materiale datoci sia stato più o meno studiato.
buono studio
Rispondi

Da: Gianluca3^05/03/2008 14:32:34
Il tempo a disposizione non ci consente dialettiche intelligenti...credo che alla Commissione interessi soltanto che il materiale datoci sia stato più o meno studiato


DIREI CHE NEL MIO CASO E' VALIDA LA LOCUZIONE MENO STUDIATO EH EH EH EH EH EH


salut
Rispondi

Da: KLINSMANNN05/03/2008 14:32:43

grazie gada
buono studio anche a te
Rispondi

Da: gada05/03/2008 14:33:23
la locuzione, se ti consola, era riferita soprattutto alla sottoscritta.
ciao ;-))
Rispondi

Da: Eirene05/03/2008 14:51:46
Scusate posso partecipare alla gara anch'io?

Qui sì che ho ottime possibilità di arrivare prima.
Rispondi

Da: gada05/03/2008 14:53:16
per eirene
c'è @ per te
Rispondi

Da: Gianluca3^05/03/2008 15:18:37
Poche chiacchiere Eirene
qui gli exit-poll di Pagnoncelli non sbagliano.....non puoi arrivare prima in questa gara...ci sono tanti ( e io vengo quotato dalla SNAI 1,02) messi molto ma molto peggio di te
Rispondi

Da: Eirene05/03/2008 15:24:16

Allora non arrivo prima neanche qua, dici?.
Singh, singh. Ci contavo. Però, se mi impegno...
Rispondi

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