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Concorso DIRIGENTI SCOLASTICI 2023
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| Da: Concorso ordinario | 15/08/2024 22:57:51 |
| Non si poteva concepire un concorso come il riservato. Uno schifo. Più schifo la politica. | |
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| Da: In questo caso tutti cogxxoi, adesso tutti leoni. | 15/08/2024 23:00:54 |
| Con la L. 107/2015, il legislatore è intervenuto con una sanatoria su una serie di contenziosi pendenti avverso procedure concorsuali, relative al reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado ed infine per gli istituti educativi (decreto direttoriale del MIUR 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004; decreto del Ministro 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006 e con decreto direttoriale del MIUR 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011). L'art 1 della riforma, con i commi da 87 a 90, interviene con una serie di disposizioni specifiche: il comma 87 prevede che "Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88, con decreto (D.M. 20 luglio 2015 n.499), sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici." Il successivo comma individua le categorie di soggetti interessati, ossia coloro i quali risultino "già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie" ovvero "abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale" per quanto riguarda la procedura indetta nel 2011; coloro i quali "abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva" relativamente ai concorsi del 2004 e del 2006. Il comma 89 dispone il mantenimento delle relative graduatorie sino alla conclusione della procedura straordinaria prevista dal comma 87. | |
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| Da: In questo caso tutti cogxxoi, adesso tutti leoni. | 15/08/2024 23:02:45 |
| Quella della 107/2015 è stata una SANATORIA. | |
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| Da: Interesse pubblico | 15/08/2024 23:03:32 |
| è che la sanatoria mascherata da concorso sia annullata per i vizi di costituzionalità ormai evidenti (da segnalare eventualmente anche corte di giustizia europea) Anche al mim probabilmente sperano che qualcuno cassi il tutto, non credo faranno alcun ricorso.Di certo meglio le reggenze che ds assunti per sanatoria. | |
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| Da: In questo caso tutti cogxxoi, adesso tutti leoni. | 15/08/2024 23:04:58 |
20-07-2015 n.499 - D.M. MIUR Corsi intensivi di formazione per l'accesso ai ruoli di dirigente scolastico. Modalità di svolgimento e relativa prova scritta finale MIUR - Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca AOOUFGAB - Ufficio del Gabinetto REGISTRO DECRETI Prot n. 0000499 - 20/07/2015 - REGISTRAZIONE Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione Generale per il Personale scolastico "Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n.107" IL MINISTRO VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", di seguito indicata come Legge, e in particolare i commi da 87 a 91; VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e in particolare l'articolo 25, concernente i dirigenti delle istituzioni scolastiche; VISTA la legge 3 dicembre 2010, n. 202 recante "Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004"; VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 17, commi 1-bis; VISTO il decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58 recante "Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico" convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87 e in particolare l'articolo 1, comma 1, in base al quale "al fine di garantire l'esercizio della funzione dirigenziale a seguito di annullamento giurisdizionale della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 48 serie speciale - n. 56 del 15 luglio 2011, il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continua a svolgere le proprie funzioni, in via transitoria e fino all'avvenuta rinnovazione della procedura concorsuale e comunque, nel caso in cui la procedura si concluda ad anno scolastico iniziato, fino al termine del medesimo anno scolastico, nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli atti adottati dal predetto personale nell'espletamento degli incarichi di cui al presente comma"; VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006; VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2011, n. 2; VISTO il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004; VISTO il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011; DECRETA Articolo 1 (Corsi intensivi di formazione per l'accesso ai ruoli di dirigente scolastico) 1. Il corso di formazione di cui all'articolo 1, comma 87, della Legge è organizzato dagli Uffici Scolastici Regionali sulla base dei seguenti criteri: a. durata di 80 ore complessive; b. suddivisione delle ore tra le seguenti aree formative: • ruolo del dirigente scolastico anche viste le innovazioni apportate dalla Legge; • gestione del contenzioso; • gestione amministrativa e contabile; • autonomia delle istituzioni scolastiche; • sicurezza sui luoghi di lavoro; • Rapporto di Autovalutazione e Sistema nazionale di valutazione; • ordinamenti dei cicli scolastici e esami di Stato a conclusione del I e del Il ciclo di istruzione; • gestione e valorizzazione del personale. 2. I docenti del corso sono individuati dall'Ufficio Scolastico Regionale tra i dirigenti di I e di Il fascia amministrativi o tecnici e i dirigenti scolastici in servizio presso il medesimo Ufficio ovvero in quiescenza da non più di tre anni, ovvero tra professori universitari di I o Il fascia o straordinari, magistrati amministrativi o contabili o Avvocati dello Stato. 3. I soggetti che frequentino il corso di cui al comma 1 per almeno 65 ore, sono ammessi alla prova di cui all'articolo 3. Articolo 2 (Commissione giudicatrice) 1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto dei dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali ovvero, in caso di vacanza, dal direttore generale per il personale scolastico. 2. Le commissioni sono composte da un presidente e due componenti, devono garantire le pari opportunità tra uomini e donne nella configurazione complessiva delle commissioni a livello regionale e possono comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di tre anni. 3. Il presidente è scelto tra: professori di prima fascia di università statali o equiparate, magistrati amministrativi o contabili o avvocati dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali. In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici o scolastici con una anzianità di servizio di almeno dieci anni. 4. Gli altri due componenti sono scelti uno fra i dirigenti scolastici e l'altro fra esperti di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale, dirigenti tecnici o dirigenti amministrativi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per i dirigenti tecnici, amministrativi e scolastici si richiedono documentate competenze nella organizzazione, gestione e direzione di sistemi complessi e un'anzianità nel ruolo di almeno cinque anni. 5. Gli aspiranti alla nomina in commissioni di concorso sono inclusi, a domanda, in un apposito elenco costituito sulla base di un decreto del dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale ovvero, in caso di vacanza, del direttore generale per il personale scolastico. 6. Le funzioni di segretario sono svolte da personale in servizio presso l'Ufficio Scolastico Regionale appartenente alla terza area o, in carenza, da personale appartenente alla seconda area, fascia economica F3 o superiori. 7. Il presidente della commissione nominata all'inizio della procedura concorsuale, in presenza di sottocommissioni, svolge le funzioni di coordinamento per definire collegialmente i criteri generali per lo svolgimento delle attività concorsuali. 8. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici indicano anche uno o più supplenti per ciascun componente. 9. I membri della commissione autocertificano l'insussistenza di condizioni ostative all'espletamento dell'incarico. In particolare dichiarano: a. di non avere riportato condanne penali né avere in corso procedimenti penali; b. di non avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi degli articoli 16 e ss. del Contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto scuola, area V della dirigenza scolastica, quadriennio 2006-2009 (per i dirigenti scolastici), 6 e ss. del Contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto ministeri, area I della dirigenza, quadriennio 2006-2009 (per i dirigenti tecnici), dell'articolo 87, del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (per i professori universitari ordinari); c. di non essere incorsi in alcuna delle sanzioni disciplinari previste dai codici disciplinari dei rispettivi ordinamenti; d. di non essere stati collocati a riposo da più di tre anni e, se in quiescenza, non aver superato il settantesimo anno d'età alla data di indizione delle procedure; e. a partire da un anno antecedente alla data di indizione delle procedure, di non essere componente dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, non ricoprire cariche politiche o di assessore regionale, provinciale e comunale e non essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali ; f. di non avere relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado con uno o più dei soggetti di cui all'articolo 4 per le procedure di interesse; g. di non essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata. 10. AI fine di assicurare la regolarità , l'imparzialità e il buon andamento dei lavori delle commissioni giudicatrici, in aggiunta a quanto previsto dal comma 9, i presidenti e i componenti non devono trovarsi in altre condizioni che, per ragioni oggettive, rendano comunque incompatibile o inopportuna la loro partecipazione alle procedure di cui al presente decreto. 11. Nel caso in cui i candidati superino il numero di 300, al fine di assicurare la tempestiva conclusione delle operazioni, si applica quanto disposto all'articolo 17, comma 8 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e successive modificazioni. 12. I compensi ai componenti delle commissioni giudicatrici di cui al presente decreto sono posti a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Articolo 3 (Prova scritta) 1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 4, comma 2, sono ammessi a sostenere una prova scritta su un argomento individuato dalla Commissione nell'ambito di quelli oggetto del corso di formazione. Il tempo a disposizione per la prova scritta è di sei ore. È consentito l'uso di codici non commentati e di raccolte di normativa scolastica, oltre che di raccolte di leggi comprensive di note e circolari e del vocabolario della lingua italiana. La valutazione della prova è effettuata in trentesimi, ed è superata dai candidati che abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a 21. 2. La graduatoria dei vincitori costituisce elenco aggiuntivo alle rispettive graduatorie regionali di cui al concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. 3. L'elenco aggiuntivo di cui al comma precedente è graduato secondo il punteggio ottenuto nella prova. 4. I soggetti che hanno ottenuto il punteggio minimo previsto sono assunti, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e successive modificazioni, nel limite dei posti vacanti e disponibili nella regione ovvero ai sensi del comma 92 della Legge. Articolo 4 (Individuazione dei soggetti destinatari) 1. Gli Uffici Scolastici Regionali individuano i soggetti di cui all'articolo 1, comma 88, lettere a) e b), della Legge, e ne trasmettono i nominativi entro il 24 luglio 2015, in elenchi separati, alla Direzione generale per il personale scolastico. 2. L'elenco di cui al comma 1, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 88, lettera a), individua altresì i soggetti destinatari della procedura di cui all'articolo 1, comma 90, della Legge, disciplinata all'articolo 5 del presente decreto. Articolo 5 (Sessione speciale di esame) 1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, sono ammessi direttamente a sostenere una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato in qualità di dirigente scolastico. 2. La prova orale è giudicata da una commissione, diversa da quella di cui all'articolo 2, i cui componenti sono individuati secondo la procedura indicata al medesimo articolo 2. Alla prova orale è attribuito un punteggio espresso in trentesimi e si intende superata col conseguimento del punteggio minimo pari a 21. 3. Per i candidati risultati vincitori, sono confermati i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato in qualità di dirigenti scolastici. È altresì confermata, sino al naturale termine, l'assegnazione alla sede. Articolo 6 (Norme finali) 1. Ai sensi del comma 91 della Legge, all'attuazione delle procedure di cui al presente decreto si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. | |
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| Da: Babbopasqua | 15/08/2024 23:05:43 |
| A settembre non entrerà nessuno di voi, dovete mettervelo in testa se non volete risultare bocciati al quadrato | |
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| Da: In attesa | 15/08/2024 23:14:34 |
| Di andare a fare il DS quanto prima, approfitto di mandare in quel posto noto ai più la st della ds in fabula. | |
| Rispondi | |
| Da: Ahahahahah | 15/08/2024 23:21:44 |
| Tirate la catena dello sciacquone a questo liquame politico | |
| Rispondi | |
| Da: L''osservatore | 16/08/2024 00:20:36 |
| Attenzione come mai nessuno ha ancora sollevato le vere questioni di incostituzionalità : 1. Perché se i riservisti vanno in coda alla graduatoria del 2017 non deve essere prima scorsa questa? 2. Perché se dovessero portare a compimento l'ordinario ci dev'essere una disparità di trattamento attingendo al 60% da una parte e 40% dall'altra invece che 50 e 50? | |
| Rispondi | |
| Da: Ve lo dico | 16/08/2024 00:28:56 |
| Infatti. Se passa questa cosa del corso anche per loro sarà 50 e 60 a pettine. Uguali gino in fondo. E si attaccano al… gli ordinaristi | |
| Rispondi | |
| Da: Ve lo dico | 16/08/2024 00:29:35 |
| 50 e 50 Volevo scrivere | |
| Rispondi | |
| Da: Ve lo dico | 16/08/2024 00:29:38 |
| 50 e 50 Volevo scrivere | |
| Rispondi | |
| Da: Infatti... | 16/08/2024 01:09:01 |
| 50 e 50 come doppio canale!!! | |
| Rispondi | |
| Da: Giusto | 16/08/2024 02:11:37 |
| 50 e 50 uguaglianza | |
| Rispondi | |
| Da: Nosocomedirvelo | 16/08/2024 07:18:21 |
| Nessuna illusione : al primo settembre le sedi devono essere coperte o con nuove assunzioni o con reggenze, non si entra il 6 settembre...anche questo è abc | |
| Rispondi | |
| Da: X In questo caso tutti cogxxoi, adesso tutti leoni | 1 - 16/08/2024 07:20:26 |
| E' vero il riservato è una sanatoria e non è un concorso per titoli ed esami. I veri sanati sono i DS bocciati alla preselettiva, poi vincitori di concorso. Al pari degli altri ricorrenti, questi DS hanno il ricorso preselettiva respinto dal TAR e dal CdS. Il consiglio di stato si è espresso dicendo che la sanatoria dei DS sarebbe stata possibile a patto di non creare situazioni di disparità con gli altri ricorrenti aventi il ricorso respinto. Qui nasce il riservato. C'è anche un'altra motivazione che ha costretto il legislatore a fare il riservato, la graduatoria 2019 scaduta in agosto 2022. Per poter assumere gli idonei rimasti bisognava rinnovare la graduatoria. Ecco il milleproroghe e il concorso riservato. Il milleproroghe prevede che le assunzioni dal riservato siano in subordine a quelle dell'ordinario. | |
| Rispondi | |
| Da: L''osservatore | 16/08/2024 07:25:32 |
| Attenzione come mai nessuno ha ancora sollevato le vere questioni di incostituzionalità : 1. Perché se i riservisti vanno in coda alla graduatoria del 2017 non deve essere prima scorsa questa? 2. Perché se dovessero portare a compimento l'ordinario ci dev'essere una disparità di trattamento attingendo al 60% da una parte e 40% dall'altra invece che 50 e 50? | |
| Rispondi | |
| Da: Ipotetico caso | 1 - 16/08/2024 07:32:51 |
| La graduatoria del 2017 con i riservisti non è più esaurita quindi bisogna attingere da questa. Nel caso di due graduatorie bisogna al massimo attingere al 50% e 50% con precedenza da quella più vecchia. Qualunque altra ipotesi è fonte di disparità . Ergo i ricorrenti dell'ordinario hanno stuzzicato il can che dorme. | |
| Rispondi | |
| Da: ds in fabula | 1 - 16/08/2024 08:00:44 |
| Ma quindi, se non ho capito male, a voi del riservato non vi daranno nessun incarico come ds. Pazienza, guardate al aspetto positivo: potete continuare a far le insegnanti nelle vostre care classi o incarichi negli usst ettcetera insomma tutto come prima. Non preoccupatevi x la dcuola italiana, ci sono i nuovi ds che vengono dai provedimenti giuridizionali e presto poi ci penseremo noi dell ordinario a sistemare le cose. Purtropp9 x diventar ds ci vuol un concorso vero lo dice anche la costituzione se avete studiato . Il vostro era solo un corso x impegnar l " estate con formazione continua e tacitare i ri corsi | |
| Rispondi | |
| Da: XXX | 16/08/2024 08:52:24 |
| Niente continua a scrivere in quel modo irritante ha la faccia come il c Come faccia a fare la dirigente rimane un mistero io non le farei dirigere nemmeno un supermercato Non importa chiudere il forum basterebbe eliminare LEI e tutti i suoi alter ego (qualche esperto informatico non potrebbe tentare questa impresa ? 👽) Tutto lo schifo sparirebbe in un colpo ! L'unica mossa vincente sarebbe ignorarla ma non ci si riesce | |
| Rispondi | |
| Da: XXX | 16/08/2024 08:54:35 |
| Si mette anche i like peggiora di giorno in giorno un vero delirio altroché spettro autistico questa è schizofrenia paranoide | |
| Rispondi | |
| Da: X ds in fabula | 16/08/2024 09:01:49 |
| Fai pena | |
| Rispondi | |
| Da: Triccheballaccheburuburuburu | 16/08/2024 09:03:09 |
| https://www.tecnicadellascuola.it/concorso-riservato-dirigenti-scolastici-tutto-da-rifare-il-tar-lazio-blocca-le-assunzioni | |
| Rispondi | |
| Da: Triccheballaccheburuburuburu | 16/08/2024 09:04:27 |
| Ahahahahahahahshahahshahah | |
| Rispondi | |
| Da: Ridi tu | 16/08/2024 09:11:01 |
| Ride ben chi ride ultimo e finiamola!!! | |
| Rispondi | |
| Da: Quanta infelicità | 16/08/2024 09:19:14 |
| Quanta infelicità su questo forum. Gente che si diverte a provocare. Gente che non ha nulla di meglio e di più appagante da fare. Gente che usa questo strumento per sentirsi superiore e realizzata. Quanta miseria umana e quanto squallore. Se essere dirigenti scolastici vuol dire stare così, è preferibile non esserlo. | |
| Rispondi | |
| Da: Ttappala | 16/08/2024 09:43:12 |
| Letto il ricorso con richiesta di cautelare. I ricorrenti vogliono un corso intensivo... Per quanto mi riguarda, non mi sorprende questa richiesta! Dico solo che ho superato sia la prova del 6 maggio sia quella del 23 maggio.. Quindi sono in una botte di ferro, come tantissimi colleghi del riservato che hanno superato entrambe le prove... | |
| Rispondi | |
| Da: La terra dei cachi | 16/08/2024 09:44:36 |
| Io non penso che potrà essere ignorato il fatto che I ricorsisti abbiano sborsato 1850 euro su indicazione ministeriale. Sarebbe una frode. E comunque lo è di fatto in entrambi i casi | |
| Rispondi | |
| Da: Ridendo | 16/08/2024 10:19:14 |
| Anch'io ho superato entrambe le prove. Non sono tra quelli in posizione utile per quest'anno, e come ho più volte detto, preferìsco. È il momento peggiore, a mio avviso, per le assegnazioni delle sedi dopo la mobilità straordinaria che ha scombussolato tutto. Quindi, egoisticamente, ciò che sta accadendo è molto ma molto conveniente per quelli nella mia situazione: oltre ad essere certi che, in questo caso, sì andrebbe al 50 e 50 (e non so se agli ordinaristi convenga, anzi! E torno a ripetere che sono anche uno di loro), ci sarebbe la certezza di entrare, per me è quelli come me, in entrambe le graduatorie SENZA altre prove! In più noi abbiamo già fatto il corso. I titoli da far valere nel l'ordinario per me sono molti ma molti di più, dopo questi anni di attesa da primo collaboratore. L'inserimento, poi, certamente sarebbe a pettine (o forse a vantaggio dei riservisti, come slegherò dopo). Dunque non si sveglierebbe dopo gli ordinaristi. Non potrei che esultare se le cose andassero così. E potrei anche aggiungere che, chi davvero era preparato, ha di certo superato la preselettiva dell'ordinario quindi si farebbero fuori anche i poco meritevoli. Inoltre, sarebbero depennati gli imbucati. Meglio di così? Ma, le battaglie fatte insieme a tanti che non hanno superato l'ordinario e sopratutto, il pieno merito e diritto, dopo grandi attese e tanto studio, di entrare immediatamente di coloro che erano in posizione utile (vedi DentroPasquale), non mi fa gioire a pieno della situazione, che ripeto essere stravantaggiosa per i riservisti/ordinaristi. Molto meno per gli odinaristi puri. Hanno riflettuto su questi scenari inevitabili prima di ricorrere? Se chiedono uguaglianza, uguaglianza ci sarà in tutto, anche in percentuale di assegnazione col rischio di andare in coda alla nostra! Può non piacere, ma questo rischio, infatti, esiste. I riservisti hanno già la graduatoria pronta. Gli ordinaristi no. Entrerebbero in coda, molto probabilmente. P.S. Per chi crede di ridere a mie spese o al posto mio, spero abbia capito (ma non ne sono certo perché non brilla per elasticità mentale) che mi va alla grande in ogni caso. Io continuo a ridere tantissimo, amica mia. Per i riservisti non ordinaristi: tenete duro! Fattene una ragione. | |
| Rispondi | |
| Da: Ve lo dico | 16/08/2024 10:21:15 |
| X la terra dei cachi Tranquillo, se vogliono essere uguali, pagheranno la stessa cifra. e il mim incassa!!!Ridendo, hai perfettamente ragione. | |
| Rispondi | |
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