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12 dicembre 2017: Parere CIVILE
378 messaggi, letto 76299 volte

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Da: MR.Help  22/12/2017 13:36:47
No ... Ma il danno concretamente in cosa é consistito?
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Da: Tutti scoraggiati  22/12/2017 13:39:16
Io l'ho motivato come le spese sostenute per la redazione del contratto.
Quindi danno emergente derivante da lesione di interesse negativo.
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Da: MR.Help  24/12/2017 23:43:05
Ci sta
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Da: Comite  28/12/2017 12:08:38
L'originaria sproporzione tra le prestazioni fa desumere lo spirito di liberalità semplicemente perché la zia, pur vecchia è malata, sa benissimo che, per sua utilità e nella sua condizione, vale di più l'assistenza piuttosto che la proprietà di un bene. Ciò detto, in un ragionamento giuridico, dire che manca un elemento essenziale del negozio non può chiudere sic et simpliciter il discorso e far propendere per la nullità, altrimenti il mondo dei contratti sarebbe morto in 5 minuti. A questo punto, sostenere che donazione modale è assolutamente errato infrange un principio generale che impone al giudice di conservare sempre gli effetti di un contratto, ancorché viziato in potenza da elementi di nullità. Non dimentichiamo, per giunta, che è altrettanto importante regola di diritto che un contratto nullo possa convertirsi in altro purché ne abbia i requisiti previsti dalla legge per forma e sostanza (art.1424). Se poi guardiamo agli effetti per la nostra assistita, la soluzione della nullità sarebbe deleteria: avrebbe un bene di proprietà( di cui aveva comunque l'usufrutto) ma le verrebbe meno l'assistenza, che era fine ultimo del contratto. Nel caso di specie, la soluzione donazione implicava la possibilità di chiedere l'adempimento coattivo, cosa che ritengo interessasse maggiormente l'anziana signora.
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Da: Bobo8829/12/2017 15:31:45
Comite, ti metterei mi piace se ci fosse la possibilità di farlo, spero solo che Bari che correggerà il mio compito, sarà del tuo stesso parere
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Da: MR.Help  31/12/2017 18:25:59
Bah .. Lo spirito di liberalità é ben altra cosa. Avete mai visto una donazione la cui iniziativa parte dal donante?
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Da: minion 01/01/2018 13:13:48
Nella traccia non c'è scritto che la nipote ha portato la zia dal notaio con la pistola alla tempia. C'è scritto, invece, che la zia era sola e bisognosa di cure, nonché prossima alla morte. Se sto per morire e non ho nessuno al mondo, tranne una nipote, cosa pensate che ci possa fare con un bene se non regalarlo a patto che l'unico parente prossimo mi segua fino alla fine?  È curiosa la soluzione che propende per l'accertamento della nullità quando la Causa civile con ogni probabilità finirebbe dopo la morte della zia.
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Da: Syresss 01/01/2018 18:47:17
Ma quale adempimento?chi si farebbe assistere da una che è sparita pur sapendo che la zia necessita di assistenza? La proprietà del bene è cosa fondamentale.. puoi vendere la casa e andare in un istituto o usate i soldi come vuoi
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Da: Soter 80 13/01/2018 11:15:17
Secondo voi, relativamente al parere di civili n1, e' giusto escludere l'azione di risoluzione essendo il contratto nullo? La risoluzione non è esperibile solo nel caso in cui il contratto e' valido?
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Da: Iena13/01/2018 17:39:51
Dipende da come hai qualificato il contratto
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Da: Incidenter 15/01/2018 18:58:12
Propongo soluzione alternativa per la prima traccia..ho letto il riferimento finale presente nella traccia relativo al fatto che fosse stata la nipote a convincere la nonna malata a stipulare, come un invito ad interrogarsi sull effettiva capacità a contrarre dell'anziana..in tal senso risultava tuttavia difficile percorrere la strada dell'annullamento per incapacità naturale posto che la norma codicistica richiede uno stato di incapacita qualificata e al momento della stipulazione del contratto ..ho trovato invece calzante per il caso prospettare la sussistenza degli esterni della fattispecie penale di circonvenzione di incapaci..la norma richiede infatti un approfittamento Delle condizioni di debolezza (dovute anche al progredire di una malattia) da parte dell'agente...al riguardo c'è una sentenza della Cassazione 7801/16 che ha stabilito la possibilità per il giudice civile di accertare incidenter tantum la sussistenza degli estremi del reato e quindi dichiarare nullo il contratto per violazione norma imperativa (648 cp)..
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Da: fuxina 30/01/2018 13:43:42
speriamo bene
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Da: Plexigas24/02/2018 12:49:55
Sentenza 23545/2011 sembra essere  la sentenza dalla quale il ministero ha preso spunto per formulare il primo parere, quindi chi ha optato per una donazione modale con riserva di usufrutto da cui la revoca per ingratitudine credo abbia azzeccato in pieno
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Da: CCFranchi29/03/2018 22:43:30
Ho dato uno sguardo alle soluzioni sulla seconda traccia e mi sembra che quasi la totalità siano propense per ricostruire il danno iure proprio ai sensi dell'art. 2043, mentre solo Giuffré parla di responsabilità ex art. 2054 cc. Le sentenze che ho consultato e in particolare la 9700/2011, che di fatto è un caso identico, parlano tutte di responsabilità ex 2043 cc.  Gli stessi codici commentati inseriscono il danno da perdita del congiunto sotto l'art. 2043 cc.
Cosa ne pensate?
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Da: Alexia17  08/06/2018 16:25:20
Voi avete spiegato bene il nesso di causalità del 2043 nel parere sul concepito per quanto riguarda il criterio di contemporaneità? Io ho solo detto che non rilevava e sono passata al 2059 e su questa norma ho incentrato il parere. Ho paura di aver fatto un casino..
Rispondi

Da: Alexia17  08/06/2018 20:20:25
Voi avete spiegato bene il nesso di causalità del 2043 nel parere sul concepito per quanto riguarda il criterio di contemporaneità? Io ho solo detto che non rilevava e sono passata al 2059 e su questa norma ho incentrato il parere. Ho paura di aver fatto un casino..
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Da: Gaetano90 11/06/2018 16:40:08
NEWS MILANO
Si comunica che la Segreteria Esami resterà chiusa al pubblico da martedì 19 giugno 2018 a venerdì 22 giugno 2018 per consentire le operazioni di abbinamento busta/dati anagrafici degli elaborati scritti e la pubblicazione dei relativi risultati.

FONTE L Y B R A

HANNO PUBBLICATO ANCHE LA COMUNICAZIONE DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO
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Da: marino117 13/06/2018 13:06:54
Buongiorno...qualcuno ha ricevuto dalla cda di Brescia la comunicazione "..non verranno pubblicati gli esiti fino al 20 giugno" ?
Che senso ha...? Io mi sono preso un colpo..pensavo fossero gli esiti :)
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