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12 dicembre 2017: Parere CIVILE
378 messaggi, letto 76307 volte

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Da: Luca03 13/12/2017 22:19:21
@ in panico: boiler ha ragione. Soprattutto non hai commesso questo errore nell'atto. Sarebbe stato gravissimo. Magari non se ne rendono conto. E comunque dipende dai tre compiti ; se due sono più che buoni l'altro un po' ti aiutano. Ma domani rifletti con calma di ciò che scrivi . In bocca al luppo. E credimi non è rilevante. Conta l'insieme
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Da: Luca03 13/12/2017 22:19:58
Volevo scrivere lupo... Ahaha
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Da: In panico13/12/2017 22:25:00
Grazie piango
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Da: Luca03 13/12/2017 22:26:24
No, hai ancora domani e devi dare il meglio di te. Riposa tranquillamente. Fidati.
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Da: @in panico13/12/2017 22:27:56
Mah ritengo che se manchi la conoscenza e la capacità a gestire la pressione e la materia queste sono le conseguenze e non ti preoccupare non succede nulla. Domani vai e vedi come va poi sarà una esperienza utile per il prossimo anno visto che difficilmente lo scritto potrà risultare sufficiente. Da esaminatore lo ritengo un gravissimo errore non riuscire a utilizzare correttamente determinati termini. Meno male che l'esame c'è
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Da: Luca03 13/12/2017 22:31:03
@ in panico: chi ha scritto prima di me non può essere esaminatore altrimenti non sarebbe su questo forum. Lascia correre. Vai a dormire non ci pensare. Non dare retta a chi tenta di demoralizzarti. È un vecchio e stupido trucco.
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Da: @in panico13/12/2017 22:33:37
Da esaminatore inteso se lo fossi. So come ragionano e se vedono errori nell'utilizzo di termini importanti come difetto di causa fidati che lo valutano molto male. Ma inpanico se la caverà e mi dispiace solo per lei che si ritrova indegni come te che durante le prove copiavano dal cellulare
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Da: Luca03 14/12/2017 08:50:22
@tu che hai scritto prima di me: io non ho copiato. Nella mia sede il cellulare non è ammesso. Quindi.... taci.
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Da: Esperienza14/12/2017 09:30:22
Per in panico.
Il tuo è un errore tecnico ma, se nel corpo del parere hai sempre e solo sostenuto la nullità, e non hai fatto riferimenti alla risoluzione, allora potrebbe essere considerato svista.
non entrare in panico i fattori che incidono nelle correzioni sono molteplici.

vai e vinci
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Da: Vertigo7014/12/2017 20:42:54
No, non è un segno di riconoscimento.
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Da: Lucadapenne14/12/2017 22:21:59
Io nella prima traccia  ho sostenuto  nullità e risarcimento  ex 1338. Per la risoluzione, pur essendo esperibile, verrebbe rigettata dal giudice perchè tenuto ex officio a dichiarare la nullità (ss uu  2012 e 2014).
Rispondi

Da: Lucadapenne14/12/2017 22:22:03
Io nella prima traccia  ho sostenuto  nullità e risarcimento  ex 1338. Per la risoluzione, pur essendo esperibile, verrebbe rigettata dal giudice perchè tenuto ex officio a dichiarare la nullità (ss uu  2012 e 2014).
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Da: Bobo15/12/2017 07:49:38
Parere civile 1-Ciao, nessuno può evincere dalla traccia la volontà delle parti, come nessuno può pensare che un notaio possa stipulare un contratto con spirito di liberalità senza la presenza dei testimoni. Il parere non è un atto, può essere pro veritate e deve mettere alla prova il candidato sulle conoscenze delle tematiche relative alla traccia. Personalmente ho scritto entrambe le soluzioni che in base alla interpretazione del contratto produrranno effetti diametralmente opposti. Da un lato, fosse interpretato donazione modale, non essendo prevista nel contratto una clausola che risolva la donazione per inadempimento dell'onere, l'anziana potrebbe richiedere esclusivamente il risarcimento del danno per i 6 mesi in cui la nipote non abbia adempiuto. Nel caso, invece, che il contratto venisse interpretato come quello innominato di vitalizio, si potrà richiedere il  rimedio delle nullità per l'assenza della alea, elemento essenziale di tale negozio.
Rispondi

Da: Opinion15/12/2017 07:55:19
E sbagli, non era donazione modale.
L'interprete non può andare oltre la traccia!!!
Già che c'eri potevi parlare di reversibilità della donazione ? Ma dai su
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Da: Bobo15/12/2017 08:01:50
Ciao, infatti per me si va oltre la traccia ritenendo che il notaio non abbia fatto intervenire i testimoni, quando ha preso parte al contratto. Non specificandosi non si può presumere che sia per forza un contratto di vitalizio. Ad ogni modo, l'importante a mio avviso è motivare le scelte che si sono prese, e far capire in quelle 4/5 facciate al commissario che della materia ne sai.
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Da: Opinion15/12/2017 08:10:56
4/5 facciate fuori tema!!!
Boh io la vedo diversamente, ti auguro ovviamente di essere passato!!! La mia era una riflessione generica
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Da: Bobo15/12/2017 08:26:50
No, mi sarò espresso male, 4/5 facciate costituiscono l'intero parere, in questo spazio o inserito le due soluzioni alternative motivandole.
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Da: ramingo15/12/2017 08:43:13
D'accordo con bobo tranne che Su una cosa. La traccia dice "con assistenza notaio", quindi si può presumere  atto pubblico che è ok per contratto mantenimento. Dei testimoni proprio invece non parla quindi ci può stare secondo me non ritenerli presenti (premesso che le parti non hanno definito innanzi al notaio che contratto era quindi non si può dire che il
Notaio abbia volontariamente formato atto nullo)

Pensate che un commissario mi ha detto: LA TRACCIA POI NEMMENO DICE CHE È STATO FATTO UN ATTO PUBBLICO!!!!! sostenere questo, forse, era esagerato.

Parlare della donazione, comunque, poteva starci come alternativa al contratto atipico.
Non penso poi cambi se uno ha detto
Correttamente solo risarcimento o ha detto nullo perché non ci sono i testimoni.
Sono entrambe asserzioni corrette se motivate, la traccia su quel punto era vaga è ambigua.
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Da: canale715/12/2017 16:04:09
domanda sciocca: ma a brescia il nascituro si chiamava caietto o caietta??
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Da: Panicotroppasintesi15/12/2017 17:49:09
2 traccia: io ho svolto il parere attenendomi esclusivamente alla traccia, ma credo di aver sintetizzato troppo.
Ho premesso i cenni richiesti sullo status di concepito, spiegando che è titolare di diritti etc... Che anche se l'evento si è verificato prima della nascita ha cmq diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non.
Poi sono passata direttamente all'analisi del danno non patrimoniale che poteva aver subito Caietto per la perdita del padre per fatto illecito di Sempronio.
Ho dunque parlato nello specifico del danno da perdita parentale, concludendo che diversamente da quanto affermato dall'assicurazione Caietto aveva diritto al risarcimento pur essendo l'evento accaduto anteriormente alla nascita.
Questo schematizzando ovviamente, dite che è insufficiente? O troppo riduttivo?
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Da: canale715/12/2017 19:27:25
che dovevi dire di più??..
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Da: Panicotroppasintesi15/12/2017 19:35:37
Soffermarmi sul nesso di causalità, del 2043, danni da circolazione dei veicoli...il danno non patrimoniale ( parlando delle singole voci) e ho sentito alcuni parlare di donazioni e diritto a pensioni varie...E poi alcuni hanno parlato di procedere con la mediazione obbligatoria..insomma ho sentito di tutto e mi sto facendo mille paranoie
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Da: Perpanicotroppasontesi16/12/2017 08:40:05
Il metro di giudizio non è univoco. In una traccia complessa come quella da te svolta occorreva la.sintesi, altrimenti avreste scritto una monografia.stai sereno
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Da: -Slimer-  16/12/2017 08:57:58
Relativamente al danno patrimoniale invece è corretto, secomdo voi, aver scritto che la ricostrizione fornita da caia non permette di stabilire la relativa spettanza in quanto non ha reso informazioni utili circa i relativi elapementi fondanto ( ad es la tipologia di attivita lavorativa svolta da Tizio oppure la relativa situazione finanziaria )
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Da: Panicotroppasintesi16/12/2017 13:16:20
Io onestamente non ne ho parlato... Mi sono concentrata sullo status di concepito e il danno da perdita del padre...la traccia chiedeva di rispondere a Caia in merito a quanto contestato dall'assicurazione: 1 che caietto non aveva diritto in quanto concepito; 2 Caia chiedeva il danno per Esser nato senza padre, quindi danno parentale. Ci si poteva dilungare sicuramente, ma io gia solo spiegando questi aspetti ho scritto 5 facciate...
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Da: Tutti scoraggiati  16/12/2017 18:19:24
@lucadapenne
Io ho seguito la tua stessa identica soluzione.
Ho dato il 1338 cc.
Ma in cda da me so solo che un altro ragazzo ha optato per questa soluzione.
In cda da te qualcuno ti ha dato conferma sul 1338?

Inoltre ho fatto il tuo identico ragionamento sulla risoluzione.
Non aveva senso domandarla
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Da: Lucadapenne16/12/2017 18:28:46
@tutti scoraggiati non trovo nessuno che abbia messo il 1338 nè in cda nè in rete. Io credo che sia giusto perchè c era quantomeno la colpa nella  stipula del contratto. A me spaventa chi correggerà,ovvero se possa non capire il ragionamento o non condividerlo (pensa che ho chiesto un parere ad un commissario al termine della prova. Lui mi ha detto testuale:"ma quale invalidità,il contratto era nullo,non annullabile. Alla mia considerazione in base alla quale nella  invalidità rientrino entrambi mi ha detto "nono,non faccia confusione ").  Così,per dire del livello di queste correzioni 
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Da: ambasciador 16/12/2017 18:44:18
io invece, quanto alla traccia nr.1 di civile, avrei optato per la revocazione per ingratitudine ex art. 801 cc stante la non corresponsione degli alimenti e assistenza da più di sei mesi  ..
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Da: Tutti scoraggiati  16/12/2017 18:52:42
@lucadapenne.
Nella soluzione dà la risoluzione oltre alla nullità.
A me sembra una contraddizione in termini.
Io ho chiesto il 1338 per le spese inutilmente sostenute per la collaborazione del notaio, quindi solo danno emergente per lesione dell'interesse negativo.

Comunque non credo siamo gli unici ad averlo inserito
La traccia parlava di "azioni".
E chi ha ragionato ritenendo che la nullità è assorbente, credo abbia dato il 1338
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Da: ...il lato oscuro 17/12/2017 08:22:51
Più o meno quando si sapranno gli incroci tra procure per quanto riguarda la correzione ?
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