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12 dicembre 2017: Parere CIVILE
378 messaggi, letto 76307 volte

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Da: musicon12/12/2017 13:38:01
Esame d'avvocato 2017: 1^ traccia di diritto civile

In data 9 febbraio 2015, Caio, di 86 anni e suo nipote Mevia di 43 anni stipulano con l'assistenza di un notaio sempronio un contratto del seguente tenore:

Caio trasferisce a Mevia la nuda proprietà dell'appartamento in cui vive, sito nel centro della città e composto da 5 vani più servizi, esteso 150 mq e del valore di circa 500 mila euro riservando per sé l'usufrutto dello stesso. In cambio Mevia si impegna ad offrire quotidiana assistenza alla zia (sola e ammalata) provvedendo alle sue esigenze alimentari. alla pulizia della casa al supporto della somministrazione di farmaci nonché al sostegno per ogni spostamento necessario.

Dopo circa un anno però caia contatta il proprio legale lamentandosi che Mevia da circa 6 mesi aveva di fatto cessato di assisterla.

In tale occasione la stessa rappresentava inoltre che prima della stipula era stata diagnosticata una patologia oncologia non curabile con un'aspettativa di vita non superiore a due anni e che era stata proprio la nipote Mevia portata a conoscenza di tale triste notizia a convincerla a sottoscrivere il contratto.

Il candidato assunte le vesti del legale di Caia rediga un motivato parere illustrando le questioni sottese al caso in esame e individuando le possibili azioni a tutela delle ragioni della propria assistita.

>>> Leggi la SOLUZIONE PROPOSTA



Esame d'avvocato 2017: 2^ traccia di diritto civile

In data 9 febbraio 2016 Tizio, marito di Caia, al settimo mese di gravidanza, viene travolto e ucciso mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali da un 'auto condotta da sempronio.

in data 15 aprile 16 nasce Caietta, figlia di Caia e del defunto Tizio. Caia si rivolge al proprio legale di fiducia dolendosi del fatto che Caietta, a causa del fatto illecito di Sempronio sia nata senza il padre, accusando così un danno permanente e significativo che lo segnerà per tutta la vita.

In tale occasione caia riferisce di aver già sottoposto la questione alla società assicuratrice dell'autovettura di Sempronio, che sta curando la pratica di ristoro del danno in suo favore sentendosi tuttavia opporre l'insussistenza di un danno risarcibile in favore di Caietta in quanto questi al momento del decesso del padre non era ancora nato.

Il candidato assunte le vesti del legale di caia premessi i cenni sullo stato giuridico del concepito rediga motivato parere esaminano le questioni sottese al caso in esame.
Rispondi

Da: Loco 0000012/12/2017 13:38:16
Donazione modale no. Manca atto pubblico presenza di 2 testimoni
Rispondi

Da: _._Amy_._  12/12/2017 13:46:10
Seconda traccia da giuricivile.it

In dottrina e giurisprudenza si ritiene che il concepito, pur non avendo una piena capacità giuridica, sia comunque un soggetto di diritto.

Egli risulterebbe infatti titolare di molteplici interessi personali riconosciuti dall'ordinamento sia nazionale che sovranazionale, tra i quali devono essere annoverati il diritto alla vita, alla salute, all'onore, all'identità personale, a nascere sano.

Ne consegue che, come confermato anche dalla Cassazione, non è necessaria la soggettività giuridica del concepito per affermare il diritto al risarcimento (Cass. 3 maggio 2011, n. 9700), dal momento che codesti diritti sono azionabili all'avverarsi della condicio iuris della nascita.

Per tali considerazioni, questi principi si ritengono applicabili anche alla perdita del rapporto parentale: il figlio nato orfano del padre e, come tale, destinato a vivere senza la figura paterna avrebbe dunque diritto al risarcimento del danno subito.

A tal riguardo, v'è chi si è opposto al riconoscimento di tale diritto, rilevando che non sia dovuto per il fatto che il padre sia morto per fatto imputabile a responsabilità di un terzo, ma in epoca anteriore alla nascita del figlio.

Tuttavia, se da una parte la condotta e l'evento costituenti l'illecito, si erano già verificati prima della nascita, dall'altra non può non rilevarsi che le conseguenze pregiudizievoli inerenti la lesione del diritto al rapporto parentale si verificheranno concretamente soltanto in seguito alla nascita.

La relazione col proprio padre naturale crea infatti un rapporto affettivo ed educativo che la legge protegge perché contribuisce ad una più equilibrata formazione della personalità del minore.

Pertanto, è evidente che il figlio al quale sia impedito di svilupparsi in questo rapporto, subirà un pregiudizio costituente un danno ingiusto, indipendentemente dalla circostanza che sia già nato al momento della morte del padre o che, essendo solo concepito, sia nato successivamente.

Anche il danno causato colposamente al feto durante il parto dal personale medico, a seguito della nascita, fa dunque sorgere il diritto del nato ad essere risarcito per il danno subito alla propria salute.

A tale conclusione è giunta anche recentemente la Cassazione che con la sentenza n. 5509 del 10 marzo 2014, ha chiaramente affermato che anche il figlio nato dopo la morte del padre naturale, per il fatto illecito di un terzo avvenuto durante il periodo della gestazione, ha diritto ad essere risarcito dal responsabile per la perdita del rapporto col padre e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale in conseguenza dell'evento.
Rispondi

Da: Luciana91 12/12/2017 13:49:12
La prima traccia
Rispondi

Da: Luciana91 12/12/2017 13:56:21
Ma sulla prima non c'è niente?
Rispondi

Da: annamaria 12/12/2017 13:58:34
Quak'ela soluzione proposta in merito alla prima traccia?
Rispondi

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Da: Juris2012/12/2017 14:00:46
La consegna prevista per Roma?
Rispondi

Da: Maya2003 12/12/2017 14:06:12
PRIMA TRACCIA: nel silenzio della traccia, in ordine alle formalità seguite per la stipula dell'atto, si potrebbe anche ipotizzare una donazione modale con riserva di usufrutto ex art. 796 cc, ma la traccia stessa "urla" il contratto di mantenimento: non sussiste infatti l'animus di Caia la quale, dinanzi al legale, sostiene di essere stata convinta dalla nipote a stipulare il contratto. Manca quindi un elemento essenziale della donazione.
Si tratta quindi di contratto di mantenimento nullo per mancanza di alea.
Rispondi

Da: _._Amy_._  12/12/2017 14:07:25
Prima traccia da giuricivile.it

L'alea del contratto atipico di mantenimento (o vitalizio alimentare)

Il cosiddetto contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), è essenzialmente caratterizzato dall'aleatorietà.

Le prestazioni sono infatti indeterminabili non solo rispetto alla durata complessiva (correlata alla vita del vitaliziato), ma anche rispetto alla loro qualità e quantità (correlate alle esigenze del beneficiario e variabili in relazione alla sua situazione, alle sue condizioni di salute ecc.).



Ne consegue che la validità di tale contratto dipende strettamente dall'età e dallo stato di salute del vitaliziato.

Sul punto si è recentemente espressa la Corte di Cassazione che con la sentenza n. 23895 del 23 novembre 2016 ha chiarito le sorti del contratto concluso con un beneficiario affetto da malattia o in età troppo avanzata.

Rileva infatti la Suprema Corte che se, al momento della conclusione, il beneficiario fosse affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, e che ne abbia in effetti provocato la morte dopo breve tempo, o se questi avesse un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile, l'alea sarebbe certamente esclusa.

Di conseguenza, il contratto atipico di mantenimento andrebbe perciò dichiarato nullo.




La Corte ha infine chiarito che l'accertamento dell'alea di un contratto atipico di mantenimento, ovvero della simmetrica e proporzionale situazione d'incertezza relativa al collegamento tra il vantaggio e la correlativa perdita economica, da una parte, e l'imprevedibile durata della sopravvivenza del vitaliziato, dall'altra, deve essere rimesso all'apprezzamento di fatto del giudice del merito.

Quest'ultimo dovrà pertanto effettuare una reale comparazione tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dai vitalizianti (dipendenti non soltanto dalla sopravvivenza della beneficiaria, ma anche dalle sue condizioni di salute) ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, comparazione da effettuare con riguardo al momento della conclusione del contratto.
Rispondi

Da: jhonday 12/12/2017 14:09:52
sulla prima traccia si deve vedere art. 793 cc donazione modale e sentenza Cass. del 2012. Il Modus non è corrispettivo La donazione è sempre valida ma l'onerato è obbligato ad adempiere
Rispondi

Da: HELP6312/12/2017 14:10:12
ATTENZIONE CAIO ERA GIA' GRAVE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO !

Rendita vitalizia, contratto nullo se il beneficiario è in età avanzata
La rendita vitalizia, o contratto di "mantenimento" o di "assistenza morale e materiale", a norma degli articoli 1872 c.c. e 1873 c.c.  può essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene, per donazione o per testamento, per la durata della vita di una o più persone.
Una fattispecie ricorrente di tale contratto è rappresentata dalla donazione della nuda proprietà dell'immobile di abitazione da parte di una persona anziana in favore di un figlio, a fronte dell'assistenza morale e materiale che quest'ultimo presta al genitore bisognoso.
Questa situazione potrebbe essere del tutto legittima, ma potrebbe anche rappresentare un eccessivo vantaggio per colui che si prende cura dell'anziano, nonché, in caso di decesso dell'anziano, generare contrasti tra gli eredi in sede successoria.
Proprio su una fattispecie similare si è pronunciato il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 882 del 10 maggio 2016.
Alcuni dei figli del de cuius adivano il Tribunale al fine di ottenere la dichiarazione di nullità del contratto di rendita vitalizia con il quale il defunto padre cedeva ed uno dei suoi figli la nuda proprietà della casa di abitazione in cambio dell'assistenza morale e materiale.
Il Tribunale di Vicenza riteneva che il contratto di mantenimento doveva ritenersi nullo in virtù della totale assenza di alea.
Ed infatti, il contratto in questione era stato sottoscritto quando il de cuius era già ultranovantenne e versava, altresì, "in gravi condizioni di salute, tali da rendere assolutamente prevedibile, soprattutto in ragione dell'avanzata età dello stesso, il suo imminente decesso che, infatti, si verificava […] quattro mesi dopo la stipulazione contrattuale".
Secondo la Giurisprudenza, in considerazione dell'età particolarmente avanzata del vitaliziato, o di una conosciuta malattia che ne faccia prevedere una morte imminente, si verifica una situazione per la quale non si può parlare di sinallagma contrattuale, né di aleatorietà, elemento essenziale di questa tipologia di contratto (ex multis Cass. n. 14796/2009 e Cass. Civ. n. 4503/1996). Dott.ssa Flavia Lucchetti
Rispondi

Da: Bidibodidibu12/12/2017 14:16:48
Cass. Seconda traccia?
Io ho trovato, tra le altre, anche un ssuu ma remota!
Rispondi

Da: MIKY123 12/12/2017 14:22:59
sentenza n. 9700 del 3 maggio 2011
sentenza 10 marzo 2014, n. 5509
Rispondi

Da: avv70 12/12/2017 14:39:20
ma x quale traccia??
Rispondi

Da: MIKY123 12/12/2017 14:40:48
traccia n. 2
Rispondi

Da: ,,,,,,12/12/2017 14:47:22
traccia due svolta???
Rispondi

Da: amici a bari12/12/2017 14:51:08
mi sa che bari è schermata....
dall'interno nessun contatto...
mi conferma qualcuno che ha amici a Bari?
Rispondi

Da: 00001909282912/12/2017 14:58:32
salve novità da napoli?
Rispondi

Da: Tovaglia1 12/12/2017 15:06:18
qualcuno ha contatti con Napoli?
Rispondi

Da: gggg63 12/12/2017 15:15:11
Novità da Napoli? Conoscete l'orario di dettatura o quello di consegna?
Rispondi

Da: Goldenbrunnen12/12/2017 15:16:04
Notizie dal fronte del parere di diritto civile?
Rispondi

Da: rob12/12/2017 15:26:14
Napoli consegna ore 19:00
Rispondi

Da: 6666612/12/2017 15:30:49
scusatemi ma qualcuno che abbia fatto il secondo parere lo puo pubblicare?
Rispondi

Da: opinione8612/12/2017 15:44:46
qualcuno conosce orario consegna ROMA?!
Rimane un esame farsa: in alcune Corti chiusi in bagno a copiare e in altre, vedi ROMA, non hanno nemmeno concesso l'utilizzo di vocabolari e  di alcuni codici maggiormente massimati!
Che poi alla fine nessuno andrà a verificare se il titolo è stato "preso" a Roma o Milano o altrove e saremo tutti colleghi....
questo è lo specchio della nostra bella Italia e di chi, magari tra meno di un anno, andrà a scriversi ad un albo, ormai privo di qualsiasi dignità!!!!
Rispondi

Da: UEUEUEUUE12/12/2017 15:46:52
SCUSATE, POTRESTE POSTARE LA 2 SOLUZIONE ? GRAZIE
Rispondi

Da: RISPOSTA ROM12/12/2017 15:48:12
USCITA ROMA PLEASEEEEEEEEEEEEEEEE?
Rispondi

Da: Benjo12/12/2017 15:48:38
Svolgimento I traccia
Ai fini dello svolgimento del parere risulta utile inquadrare normativamente le azioni poste in essere da Caio
e Mevia.
Caio stipula con Mevia un contratto con cui il primo trasferisce alla seconda "la nuda proprietà
dell'appartamento in cui vive, sito nel centro della città e composto da 5 vani più servizi, esteso 150 mq e del
valore di circa 500 mila euro riservando per sé l'usufrutto dello stesso". Inoltre, come controprestazione,
Mevia si impegna a "offrire quotidiana assistenza alla zia (sola e ammalata) provvedendo alle sue esigenze
alimentari. Alla pulizia della casa al supporto della somministrazione di farmaci nonché al sostegno per ogni
spostamento necessario"
L'accordo posto in essere tra i due soggetti è inquadrabile nel contratto atipico denominato "vitalizio
alimentare" (o vitalizio assistenziale) che, secondo copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione, è da
ritenere una sottospecie del contratto di "rendita vitalizia".
Il vitalizio alimentare è un contratto con il quale una parte (cosiddetto vitaliziante) si obbliga ad assicurare
ad un'altra (vitaliziato) prestazioni alimentari o assistenziali per tutta la vita in cambio del trasferimento di un
bene immobile o della cessione di un capitale. Nello specifico, il vitalizio alimentare attribuisce il diritto
all'assistenza morale e materiale in cambio del trasferimento di un bene immobile o di un capitale.
Tale contratto è normalmente utilizzato nei casi in cui una persona incapace di provvedere in modo
autonomo ai propri bisogni ed esigenze di vita ottiene, in cambio della cessione di beni, il soddisfacimento
diretto sia di esigenze materiali di varia natura (come il vitto, l'alloggio, la pulizia, il trasporto, le cure
mediche) che di assistenza morale e non, quindi, la semplice attribuzione periodica di denaro o di altri
beni fungibili. Infatti la semplice attribuzione periodica di denaro o di altri beni configurerebbe un contratto
di rendita vitalizia che si realizza, viceversa, quando, mediante la cessione di un bene mobile o immobile o
di un capitale, un soggetto assicura a sé o ad altri esclusivamente una prestazione determinata e
periodica di denaro o di altri beni.
Il contratto di vitalizio deve esse stipulato in forma scritta tramite atto pubblico o scrittura privata
autenticata.
Un requisito essenziale del contratto di vitalizio, sussistente al momento della stipula dell'accordo, è
rappresentato dalla cosiddetta equivalenza del rischio o alea, ossia dalla esistenza per entrambi i
contraenti di una incertezza in merito al vantaggio economico e dalla correlativa perdita legati:
- alla imprevedibile durata della sopravvivenza del beneficiario;
- e all'incertezza delle prestazioni cui è obbligato il vitaliziante, che possono variare, giorno per giorno, a
seconda dei bisogni e in ragione dell'età e della salute del beneficiario. Inoltre, le prestazioni non possono
essere predeterminate in misura certa nel loro ammontare (come invece avviene nella rendita).
La mancanza di tale requisito determina la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418 del c.c.
Nel caso in cui il contraente vitaliziante non esegua le prestazioni morali e materiali contenute nel contratto,
anche per un breve periodo, priverebbe il vitaliziato del minimo indispensabile per la sopravvivenza. Si ritiene
ormai pacificamente che il rimedio debba essere quello della risoluzione per inadempimento del
contratto.
Nel caso che ci occupa, Caio afferma che "prima della stipula era stata diagnosticata una patologia oncologia
non curabile con un'aspettativa di vita non superiore a due anni e che era stata proprio la nipote Mevia
portata a conoscenza di tale triste notizia a convincerla a sottoscrivere il contratto.
Sul punto si è recentemente espressa la Corte di Cassazione che ha chiarito le sorti del contratto
concluso con un beneficiario affetto da malattia o in età troppo avanzata.
Rileva infatti la Suprema Corte che se, al momento della conclusione, il beneficiario fosse affetto da
malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, e che ne abbia
in effetti provocato la morte dopo breve tempo, o se questi avesse un'età talmente avanzata da non
poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo
determinabile, l'alea sarebbe certamente esclusa. (in questi termini Cass sentenza n. 23895 del 23
novembre 2016).
Pertanto, a causa dell'età di Caio ma soprattutto alla presenza di una patologia grave (peraltro, conosciuta
da Mevia al momento della stipulazione del contratto) può affermarsi che il contratto di vitalizio alimentare
potrebbe essere dichiarato nullo ai sensi dell'1418 del c.c. in quanto difetta del requisito dell'alea sopra
individuato.
La Corte ha, infine, chiarito che l'accertamento dell'alea di un contratto atipico di mantenimento, ovvero
della simmetrica e proporzionale situazione d'incertezza relativa al collegamento tra il vantaggio e la
correlativa perdita economica, da una parte, e l'imprevedibile durata della sopravvivenza del vitaliziato,
dall'altra, deve essere rimesso all'apprezzamento di fatto del giudice del merito.
Quest'ultimo dovrà pertanto effettuare una reale comparazione tra il valore complessivo delle
prestazioni dovute dai vitalizianti (dipendenti non soltanto dalla sopravvivenza della beneficiaria, ma
anche dalle sue condizioni di salute) ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del
vitalizio, comparazione da effettuare con riguardo al momento della conclusione del contratto.
Alla luce delle suesposte considerazioni Caio potrà agire per chiedere al Giudice la nullità del contratto per
mancanza di un requisito essenziale (alea) ovvero agire per chiedere la risoluzione del contratto per
inadempimento.
Rispondi

Da: 00000112/12/2017 15:52:00
Consegna ROMA News???
Rispondi

Da: marcolino7612/12/2017 15:56:55
soluzione sulla secon
da traccia?
Rispondi

Da: Boh12/12/2017 16:06:58
traccia 2... È lo schema che io seguirei se dovessi cimentarmi

1) inquadramento generale: analisi dell'art. 2043 c.c. (Fatto illecito dannoso e relativi elementi costitutivi). Mi soffermerei sul concetto di danno ingiusto inteso come lesione di una situazione giuridica protetta cagionata da un fatto non iure, cioè non conforme all'ordinamento giuridico.
2) mi chiederei se fra le situazioni giuridiche tutelate dall'ordinamento, la cui lesione produce danno ingiusto, rientrino i rapporti familiari.
Darei risposta positiva alla luce delle norme costituzionali che tutelano la famiglia ( artt. 2-29-30 Cost.). Concluderei dicendo che la lesione di tali rapporti determina il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dai familiari superstiti a causa dell'omicidio del congiunto (n.b il risarcimento del danno non patrimoniale è ammesso proprio perché la situazione lesa ha copertura costituzionale v.2059 c.c.)
3) mi chiederei poi se tale diritto spetti anche al figlio che, nel momento dell'uccisione del genitore, sia solamente concepito ma non nato.
Darei atto dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto:
4) orientamento più che risalente negava tale eventualità rilevando che:
-il concepito non avrebbe avuto la capacità giuridica necessaria per essere titolare di un diritto quale quello al risarcimento. Infatti, le situazioni in cui il concepito può essere titolare di diritti (eredità e donazione) sono eccezionali e non estensibili in via analogica.
-Inoltre si diceva che il diritto al risarcimento presuppone la lesione di una situazione giuridica di un soggetto esistente perché diversamente difetterebbe il nesso di causalità fra fatto del danneggiante e lesione del danneggiato
Conseguenza: negazione della legittimazione ad agire del concepito per ottenere il risarcimento del danno
5) superamento di tale orientamento da parte della corte di cassazione con argomentazioni diverse:
- il concepito pur non avendo piena capacità giuridica è comunque un soggetto di diritto essendo titolare di molteplici interessi personali riconosciuti dall'ordinamento nazionale e sovranazionale (diritto alla vita, all'onore, all'identità personale ecc.) la cui azionabilità è subordinata alla condicio iuris della nascita
-si dice poi che nell'ipotesi di danno da perdita del rapporto parentale del concepito il problema è solamente apparente. Infatti, sebbene la condotta e l'evento materiale si verifichino prima della nascita, la lesione del diritto al godimento del rapporto parentale e tutte le conseguenze pregiudizievoli che da questa scaturiscono si verificano solamente con la nascita. Dunque, in un momento in cui il titolare della situazione giuridica soggettiva lesa può legittimamente agire in giudizio per la sua tutela.
Conseguenza: riconoscimento della legittimazione ad agire per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto.
In tema di danno rileverei che il patrimoniale si identifica nel venir meno del genitore come fonte reddituale e quindi nel diverso tenore di vita che il figlio dovrà sopportare a causa della prematura perdita del genitore . Diversamente, in tema di danno non patrimoniale, metterei in evidenza  che la relazione con il padre integra un rapporto affettivo ed educativo tutelato dall'ordinamento quale strumento che contribuisce alla equilibrata formazione della personalità dell'individuo. Trattandosi di rapporto fondamentale, sottolineerei che la sua  mancanza provoca nella persona quella sofferenza che integra il presupposto del danno non patrimoniale unitariamente inteso. Ciò a prescindere dal fatto che che il rapporto manchi del tutto, come nell'ipotesi in commento, o venga meno nel corso degli anni.
Rispondi

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