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12 dicembre 2017: Parere CIVILE
378 messaggi, letto 76306 volte
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Da: Bobo 88 | 20/12/2017 17:34:29 |
Io ho redatto il parere spiegando al commissario sinteticamente la disciplina delle due distinte figure contrattuali dopodiché ho concluso in questo modo: sapendo come il contratto sia stato confezionato si sarebbe potuto interpretare sia come contratto di mantenimento, nullo per assenza di alea, o come contratto di donazione modale, dove, se fosse stata prevista una clausola risolutiva espressa potrà essere richiesto take rimedio con contestuale restituzione del bene donato, se non fosse stata prevista detta clausola potrà essere richiesto solo il risarcimento danni per i 6 mesi di inadempimento. Non capisco che centro la nullità per assenza di anomia donandi, è chiaro che se si interpretava come di nazione l'animus fosse presente... | |
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Da: Bobo 88 | 20/12/2017 17:35:41 |
Io ho redatto il parere spiegando al commissario sinteticamente la disciplina delle due distinte figure contrattuali dopodiché ho concluso in questo modo: sapendo come il contratto sia stato confezionato si sarebbe potuto interpretare sia come contratto di mantenimento, nullo per assenza di alea, o come contratto di donazione modale, dove, se fosse stata prevista una clausola risolutiva espressa potrà essere richiesto take rimedio con contestuale restituzione del bene donato, se non fosse stata prevista detta clausola potrà essere richiesto solo il risarcimento danni per i 6 mesi di inadempimento. Non capisco che centro la nullità per assenza di anomia donandi, è chiaro che se si interpretava come di nazione l'animus fosse presente... | |
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Da: Anthony DiFra | 20/12/2017 17:49:40 |
Qualcuno ha detto qualcosa sulle conseguenze delle prestazioni fino a quel punto eseguite dalla nipote? Arricchimento senza causa della zia? | |
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Da: Dy X | 20/12/2017 17:51:46 |
Io, come bobo 88 . | |
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Da: Tutti scoraggiati | 20/12/2017 19:57:01 |
Anche lo avevo pensato Anthony. Ma ho evitato... | |
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Da: Plexigas | 20/12/2017 23:12:50 |
Bobo88 concordo su tutto fuorché sul risarcimento danni nell'inadempimento dell'onere .. non riesco a capire .. chiedo delucidazioni. A me pareva che l'unica conseguenza sulla donazione fosse l'annullamento con conseguente ripristino delle situazioni iniziali... ovvero rientro dell'immobile nel patrimonio del donante, ma perchè il risarcimento ? Il risarcimento in sé e per sé è la rivendica dell'immobile donato credo | |
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Da: Soter 80 | 20/12/2017 23:14:28 |
Non credo che si potesse e dovesse parlare di donazione modale, stante il tenore della traccia. Si trattava di contratto atipico di somministrazione di alimenti, nullo per carenza di alea. Credo, poi, che essendonullo il contratto non andava chiesto neppure la risoluzione per inadempimento. | |
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Da: Plexigas | 20/12/2017 23:19:59 |
Storia vecchia, ne abbiamo già parlato in precedenza.. ci sono correnti di pensiero che vagano sulla sola configurazione del vitalizio improprio, altre sulla donazione modale con riserva di usufrutto, altri su entrambi. Io credo che chi abbia optato per entrambe le soluzioni con le rispettive conclusioni abbia fatto molto bene | |
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Da: bobo88 | 21/12/2017 08:26:18 |
Plexigas, ti spiego in breve, io l'annullabilità non riesco a inqudrarla. Dato per scontato che non vi siano raggiri da parte della nipote (entrambe le parti sapevano vita,morte e miracoli dell'altra),si poteva richiedere come rimedio la risoluzione per inadempimento. Tale risoluzione però, a differenza che nei normali contratti non opera ope legis nel contratto di donazione, infatti, doveva essere espressamente prevista in una clausola. Dalla traccia non si evince una clausola del genere, e quindi l'unica azione esperibile è il risarcimento danni per i 6 mesi di inadempimento della nipote. L'inadempimento dell'onere nella donazione, a differenza che nei legati testamentari, seppur essenziale non rende nullo il contratto, e il bene non può quindi tornare nel patrimonio dell'anziana signora. Il problema dei testimoni non l'ho proprio affrontato, se non con due parole introduttive, ma ho dato per scontato che se il notaio assiste ad un atto di liberlià non possa non fare intervenire i due testimoni. L'ingratitudine? neanche menzionata, non era rilevante ai fini del parere. Quindi uno se scrivesse un atto sosterebbe la tesi del vitalizio, per il rimedio ben più efficace della nullità , ma essendo un parere, credo sia stato opportuno prospettare entrambe le ipotesi al cliente. Questa è stata la mia soluzione, torno a ripetere che sono un ragazzo, non un professore, e come tutti potrei aver sbagliato clamorosamente. Ciao | |
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Da: Dy X | 21/12/2017 09:27:39 |
Concordo..ho prospettato l'ipotesi della donazione modale e della possibilità che nell'atto fosse prevista la risoluzione.. ma poteva essere un contratto atipico di vitalizio ( nullo).. qualsiasi contratto è stato stipulato la signora riavrà l'immobile è il risarcimento.. | |
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Da: Dy X | 21/12/2017 09:28:40 |
e il risarcimento ( non ne posso più , le e me le accenta tutte) | |
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Da: Tutti scoraggiati | 21/12/2017 09:52:24 |
Comunque voi avanzate tesi buffe. Da quando la nullità dà origine al rimedio risarcitorio? Il risarcimento passa per il 1440 o per il 1453. Non è un'azione esperibile a seguito di nullità . Anzichè prospettare tesi insostenibili, forse certe volte basterebbe aprire il codice e leggersi le norme. Alla nullità segue l'indebito. Non c'è da risarcire proprio nessuno.... | |
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Da: ambasciador | 21/12/2017 10:41:42 |
la nullità da luogo al rimedio restitutorio ossia alla ripetizione dell'indebito (2033 c.c.) | |
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Da: ambasciador | 21/12/2017 11:11:22 |
°rimedi restitutori perché insieme al rimedio di carattere obbligatorio concorre quello reale della rivendicazione ex art. 948 c.c. | |
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Da: Plexigas | 21/12/2017 11:47:47 |
Nullità o annullabilita' se richieste e ottenute provocano la medesima situazione, ovvero l'inefficacia giuridica dell'atto, quindi come se non fosse mai esistito. Solo che nella nullità è ex-tunc (cioè con effetti retroattivi) E nell'annullabilita è ex-nunc (cioè nell'immediato lasciando inalterati i rapporti pregressi). Questo in generale. Per quanto riguarda la donazione sono d'accordo che l'inadempimento dell'onere non produce alcunché se non espressamente previsto, ma si poteva benissimo supporre un errore motivo sulle qualità della persona in base ad un articolo ben preciso delle donazioni che ora non ricordo. L'annullabilita così richiesta produce l'inefficacia e la restituzione dell'immobile ma non essendoci arricchimento ulteriore non vedo ipotesi di risarcimenti vari, a meno di danni allo stabile che non vi erano | |
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Da: Plexigas | 21/12/2017 11:57:49 |
Che in ogni caso si tratterebbe di una restituzione fittizia dato che il bene era cmq di proprietà della Zia mantenendone l'usufrutto. Quindi l'annullabilita era volta a riottenere la nuda proprietà e stop | |
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Da: Plexigas | 21/12/2017 12:07:15 |
Cmq era l'art. 787 | |
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Da: ambasciador | 21/12/2017 13:17:49 |
plexi' non è corretto dire che l'annullabilità ha effetto ex nunc, lasciando inalterato il pregresso, perché sebbene la sentenza che la dichiarerà avrà efficacia costitutiva tenderà cmq ad eliminare gli effetti del contratto sin dal momento in cui sono prodotti | |
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Da: Bobo88 | 21/12/2017 13:53:45 |
Secondo me annullabilità non vi era, la persona era ben determinata, non risultava che la zia fosse incapace di intendere e di volere, non vi è stato raggiro, ne violenza. Ripeto per me poteva chiedersi risoluzione, ma solo se fosse stato espressamente previsto nella donazione. Il diritto ormai è della nipotina bastarda purtroppo, perché dall'atto in poi i due diritti, nuda proprietà e usufrutto viaggiano separatamente e potranno riunirsi solo con la c.d. Confusione. Il risarcimento danni l'ho sostenuto per la donazione modale, le seghe mentali sul risarcimento danni derivanti dalla nullità dal vitalizio non le ho affrontate, proprio per non addentrarmi in questa materia fumosa. In caso di vitalizio penso che proporre il rimedio della nullità potesse essere sufficiente. | |
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Da: Plexigas | 21/12/2017 14:07:05 |
Sostengo l'annullabilita' ex 787 c.c. perché l'errore di fatto che ha determinato la donante a disporre è dato dalle qualità personali della donataria, essa avrebbe dovuto curarsi della zia gravemente malata fino alla sua morte, invece dopo 6 mesi se ne è altamente fregata con ciò evidenziandone il solo interesse per la nuda proprietà , cosa che se scoperta fin da subito, la zia non avrebbe donato. Si tratta di un errore di fatto della zia che credeva affidabile la nipote . Poi sicuramente avrò sbagliato, amen | |
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Da: Plexigas | 21/12/2017 14:09:24 |
Per Ambasciador, il discorso sull'annullabilita' era a titolo generale...è ovvio che rendendo inefficace la donazione si deve restituire la nuda proprietà alla zia | |
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Da: Bobo88 | 21/12/2017 14:15:02 |
Le soluzioni basta motivarle bene, in bocca al lupo a tutti | |
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Da: Bobo88 | 21/12/2017 14:38:15 |
Ciao mi que ho capito il tuo discorso, ma ricorda che al momento della donazione le intenzioni erano quelle, una volta che la donazione viene stipulata gli inadempimenti dell'onore possono solo rilevare per gli effetti, e l'unico rimedio disciplinato dal codice per il contratto-effetto è quello della risoluzione. Nullità , annullabilità e rescissionevsono rimedi che agisco sul contratto inteso come atto. Inoltre la nipotina bastarda i primi sei mesi ha prestato i suoi servizi, quindi io non riesco a concepire come applicare l'annullabilità . Ma come ho detto prima sono un candidato, proprio come te. L'importante secondo me è convincere il commissario motivando bene le proprie soluzioni, per chi come noi il cellulare non l'hanno usato | |
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Da: Dy X | 21/12/2017 14:53:11 |
Chi ha detto che il risarcimento è automatico? Prima di giudicare accertati, io non spiego in base a cosa l'ho chiesto e per quali motivi ma sicuramente non ho detto che consegue alla nullità o ad altro. Per la menopausa onandropausa è presto | |
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Da: Tutti scoraggiati | 21/12/2017 20:30:01 |
Beh sei tu ad aver parlato di "in ogni caso nullità e risarcimento" Ma risarcimento de che peró? Mi incuriosisce la tua conclusione... Probabilmente son io che ho bisogno di esser illuminato... | |
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Da: Dy X | 21/12/2017 21:29:31 |
Io non devo spiegare niente a nessuno, ho chiesto il risarcimento dei danni ma non come conseguenza automatica come hai capito tu..non entrò in questo forum a spiegare ma solo a dire come ho concluso.! | |
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Da: Soter 80 | 22/12/2017 08:27:56 |
Quali indicazioni ha dato la commissione di Lecce sulla prima traccia? | |
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Da: MR.Help | 22/12/2017 13:12:37 |
Credo che l'unica soluzione corretta fosse quella della nullitá per difetto di alea trattandosi di contratto atipico di vitalizio. In subordine la risoluzione per inadempimento. | |
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Da: Tutti scoraggiati | 22/12/2017 13:24:12 |
MR.Help a tuo avviso il 1338 oltre alla nullità del vitalizio atipico è errore grave? | |
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Da: MR.Help | 22/12/2017 13:35:20 |
No ma concreta | |
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