>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

12 dicembre 2017: Parere CIVILE
378 messaggi, letto 76307 volte

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum  - Rispondi    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 - Successiva >>

Da: leone1000 12/12/2017 12:26:25
Prima traccia
In data 09.02.2015 , caia di 86 anni e sua nipote Nevia di 43 anni , stipulavano con l'assistenza del notaio Sempronio un contratto del seguente tenore. Caio trasferisce a Mevia la nuda proprietà dell'appartamento in cui vive sito al centro della città e composto da cinque vani più servizi esteso 150 metri e del valore di circa 500 mila euro, riservando per se l'usufrutto dello stesso, in cambio mevio si impegna ad offrire quotidiana assistenza della zia (sola e ammalata), provvedendo alle sue esigenze alimentari, alla pulizia della casa, al supporto della somministrazioni dei farmaci , nonché al sostegno per ogni spostamento necessario. Dopo circa un anno però Caia contatta il proprio legale lamentandosi che Mevia da circa sei mesi aveva di fatto cessato di assisterla. In tale occasione la stessa rappresenta inoltre che prima della stipula le era stata diagnosticata una patologia oncologica non curabile, con un'aspettativa di vita non superiore a 2 anni e che era stata proprio la nipote Mevia ,portata a conoscenza di tale triste notizia a convincerla a sottoscrivere il contratto. Il candidato assunte le vesti del legale di Caia rediga motivato parere illustrando le questioni sottese al caso in esame ed inviduandole possibili azioni a tutela della propria assistita
Rispondi

Da: Felicedilauro  12/12/2017 12:26:58
TRACCIA 1

In data 9 febbraio 2015, Caio di anni 86 e suo nipote Mevia di 43 anni stipulano con l'assistenza  di un notaio sempronio un contratto del seguente tenore: caio trasferisce a mevia la nuda proprietà dell'appartamento in cui vive, sito nel centro della città e composto da 5 vani più servizi, esteso 150 mq e del valore di circa 500 mila euro riservando per se l'usufrutto dello stesso. In cambio Mevia si impegna ad offrire quotidiana assistenza qlla zia (sola e ammalata) provvedendo alle sue esigenze alimentari, alla pulizia della casa, al supporto della somministrazione di farmaci, nonché al sostegno per ogni spostamento necessario.
Dopo circa un anno però Caio contatta il proprio legale lamentandosi che Mevia da circa 6 mesi aveva di fatto cessato di assisterla. In tale occasione la stessa rappresentava inoltre che prima della stipula era stata diagnostocata una patologia oncologica non curabile con un'aspettativa di vita non superiore a due anni e che era stata proprio la nipote Mevia portata a conoscenza di tale triate notizia a convincerla a sottoscrivere il contratto. Il candidato assunte le vesti del legale di Caio rediga un motivato parere illustrando le questioni sottese al caso in esame e individuando le possibili azioni a tutela delle ragioni della propria assistita.

TRACCIA 2

In data 9 febbraio 2016 tizio, marito di caia, al settimo mese di gravidanza, viene travolto e ucciso mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali da un'auto condotta da Sempronio. In data 15 aprile 2016 nasce Caietta, figlia di caia e del definto Tizio. Caia si rivolge al proprio legale di fiducia dolendosi del fatto che Caietta, a causa del fatto illecito di Sempronio sia nata senza il padre, accusando così un danno permanente e significativo che lo segnerà per tutta la vita. In tale occasione Caia riferisce di aver già sottoposto la questione alla società assicuratrice dell'autivettuta di Sempronio, che sta curando la pratica di ristoro danno i  suo favore sentendosi tuttavia opporre l'insussistenza di un danno risarcibile in favore di caietta in quanto questi al momento del decesso del padre non era ancora nato.
Il candidato assunte le vesti del legale di Caia premessi i cenni sullo stato giuridico del concepito rediga motivato parere esaminando le questioni sottese al caso in esame.
Rispondi

Da: leone1000 12/12/2017 12:27:13
Seconda traccia
In data 9.02.2016 tizio, marito di caia, al nono mese di gravidanza viene travolto e ucciso mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali da un'auto vettura condotta da sempronio. In data 15.04.2016 nasce caietto figlio di caia e del defunto tizio. Caia si rivolge al proprio legale di fiducia dolendosi del fatto che caietto, a causa del fatto illecito di sempronio sia nato senza il padre, accusando così un danno permanente e significativo che lo segnerà per tutta la vita. In tale occasione caia conferisce di aver già sottoposto la questione alla società assicuratrice dell'auto di sempronio che sta curando la pratica di ristoro del danno in suo favore sentendosi tuttavia oggi appare l'insussistenza di un danno risarcibile in favore di caietto, in quanto questi al momento del decesso del padre non era ancora nato. Il candidato assunte le vesti del legale di caia  brevi cenni dello status giuridico del concepito rediga motivato parere esaminando le questioni sottese al caso in esame.
Rispondi

Da: ciccillo7 12/12/2017 12:36:51
Grazie mille Avvocato 99!!!
Rispondi

Da: lilium1987 12/12/2017 12:37:45
Cass. civ. Sez. Unite, (ud. 24-06-2008) 11-11-2008, n. 26973 X LA SECONDA TRACCIA
Rispondi

Da: Caso 12/12/2017 12:40:44

SECONDA TRACCIA
Anche il figlio nato dopo la morte del padre naturale, per il fatto illecito di un terzo avvenuto durante il periodo della gestazione, ha diritto ad essere risarcito dal responsabile per la perdita del rapporto col padre e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale in conseguenza dell'evento.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 10 marzo 2014, n. 5509 ha confermato il proprio indirizzo giurisprudenziale, cassando la sentenza della Corte d'Appello di Potenza, in materia di diritto al risarcimento per morte di un genitore del nascituro.
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Erfrappa12/12/2017 12:47:46
A Napoli la consegna è prevista alle ore 19:00
Rispondi

Da: opinione8612/12/2017 12:53:13
Direi che la seconda traccia è di ampio respiro  e lascia spazio al candidato di andare anche oltre la Sentenza del 2008.
Tuttavia ritengo che per arrivare alla soluzione bisognerà fare un breve excursus sulla questione di danno e di conseguenza se sia risarcibile  un danno non patrimoniale che incida sulla salute intesa non come
integrità psicofisica, ma come sensazione di benessere.
Rispondi

Da: Amas19 12/12/2017 12:53:49
A che ora si deve consegnare a Roma?
Rispondi

Da: opinione8612/12/2017 12:55:15
volevo dire "sulla nozione di danno".
Rispondi

Da: Giannuzo12/12/2017 12:56:29
Napoli area fumatori libera da jammer disturbatori
Rispondi

Da: Marco89812/12/2017 12:59:21
Ciao a tutti, potete darmi quale riferimento aggiuntivo per la seconda traccia
Rispondi

Da: xxx12/12/2017 13:02:03
danno tanatologico e tutela del concepito!
Rispondi

Da: Juris2012/12/2017 13:02:10
Qualcuno sa quando s consegna a Roma?
Rispondi

Da: seeeeeeeeee12/12/2017 13:02:40
vi rendete conto che è illegale manomettere le attrezzature in sede di esame di avvocato? così come comunicare con l'esterno?

Ma che razza di avvocati volete diventare?
Rispondi

Da: Tiziana200012/12/2017 13:04:07
quando si consegna a Messina?
Rispondi

Da: HELP6312/12/2017 13:07:18
Cassazione civile, sez. III, 10/03/2014, n.5509      
 
Classificazione:
DANNI - Patrimoniali e non patrimoniali - - non patrimoniali (morali)
Il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi per fatto illecito di un terzo durante la gestazione, ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati.

Correlazioni:
Legislazione Correlata (1)

Codice Civile, Art. 2059

Cassazione civile, sez. III, 10/03/2014, n.5509

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.G. e P.S.T., in proprio e quali eredi di P.A., propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza che, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Matera (che aveva rigettato la domanda), ha condannato INA Assitalia, quale compagnia designata ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 20, e del D.M. 9 marzo 1989, a pagare alla C. la somma di Euro 181.319,01 e al P. la somma di Euro 36.687,11, oltre interessi, a titolo di risarcimento danni per il decesso di P.A., in un sinistro automobilistico del 4/9/90, ritenuto il concorso di colpa della vittima nella misura del 60%.
INA Assitalia resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, i ricorrenti si dolgono che la sentenza avrebbe ritenuto inammissibile in appello, in quanto nuova, la domanda di risarcimento del danno biologico subito dalla C., pur avendo essi chiesto, con la citazione, la liquidazione dei danni morali e materiali.
1.1.- Il primo motivo è fondato. I ricorrenti avevano chiesto in primo grado - come si apprende dalla sentenza impugnata - il risarcimento "dei danni morali e materiali" e dunque avevano formulato una domanda risarcitoria comprensiva di tutti i danni subiti. In tale situazione, la statuizione di inammissibilità della domanda, per novità, appare di difficile comprensione.
2.- Con il secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, i ricorrenti si dolgono del fatto che la domanda di risarcimento del danno morale di P.S.T. è stata rigettata in quanto egli era solo concepito, ma non ancora nato, al momento del fatto.
2.1.- Il mezzo è fondato. Queste Corte ha infatti affermato che anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi per fatto illecito di un terzo durante la gestazione, ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati.
3.- Il ricorso va quindi accolto. La sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Potenza in diversa composizione.
PQM
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Potenza in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 17 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2014
Rispondi

Da: HELP6312/12/2017 13:08:41
Anche il figlio nato dopo la morte del padre naturale, per il fatto illecito di un terzo avvenuto durante il periodo della gestazione, ha diritto ad essere risarcito dal responsabile per la perdita del rapporto col padre e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale in conseguenza dell'evento.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 10 marzo 2014, n. 5509 ha confermato il proprio indirizzo giurisprudenziale, cassando la sentenza della Corte d'Appello di Potenza, in materia di diritto al risarcimento per morte di un genitore del nascituro.
Al momento del sinistro stradale in cui ha perso la vita il padre, il figlio non era ancora nato, e la Corte di Appello aveva respinto la domanda di risarcimento avanzata dalla madre a nome del figlio, sul presupposto della mancanza di capacità giuridica che si acquisisce solo con la nascita. Di conseguenza il figlio del defunto non era, al momento del sinistro, titolare di nessun diritto al risarcimento del danno.
La Cassazione accoglie il ricorso ribadendo che anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, causata dal fatto illecito di un terzo durante la gestazione, ha diritto ad essere risarcito dal responsabile per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati.
L'evoluzione giurisprudenziale sul punto si è avuta a partire dalle sentenze della Cassazione n. 14488/2004 e n. 11503/2003 della III sezione civile. Con la sentenza n. 10741/2009, la Corte affermò che il concepito, pur non avendo una piena capacità giuridica, è comunque un soggetto di diritto, perché titolare di molteplici interessi personali riconosciuti dall'ordinamento sia nazionale che sovranazionale, quali il diritto alla vita, alla salute, all'onore, all'identità personale, a nascere sano. Questi diritti sono azionabili all'avverarsi della condicio iuris della nascita. Questi principi sono applicabili anche alla perdita del rapporto parentale.
Con la sentenza 3 maggio 2011, n. 9700 la Corte ha ribadito che non è necessaria la soggettività giuridica del concepito per affermare il diritto al risarcimento.
Il diritto al risarcimento è, infatti, vantato dal figlio in quanto nato orfano del padre, come tale destinato a vivere senza la figura paterna. Il fatto che il padre muoia prima della sua nascita per fatto imputabile a responsabilità di un terzo significa solo che la condotta e l'evento costituenti l'illecito, si erano già verificati prima della nascita.
Solo successivamente alla nascita si verificano le conseguenze pregiudizievoli che dalla lesione del diritto al rapporto parentale. La relazione col proprio padre naturale crea un rapporto affettivo ed educativo che la legge protegge perché contribuisce ad una più equilibrata formazione della personalità del minore. Il figlio cui sia impedito di svilupparsi in questo rapporto, può subire un pregiudizio che costituisce un danno ingiusto, indipendentemente dalla circostanza che sia già nato al momento della morte del padre o che, essendo solo concepito, sia nato successivamente.
Anche il danno causato colposamente al feto durante il parto dal personale medico, a seguito della nascita, fa sorgere il diritto del nato ad essere risarcito per il danno subito alla propria salute.
(Altalex, 22 aprile 2014. Nota di Giuseppina Vassallo)
Rispondi

Da: trazzy12/12/2017 13:10:55
Semplice curiosità sulla traccia 1
Ma si tratta di Caio o di Caia?  è maschio o femmina?
Rispondi

Da: ciccillo7 12/12/2017 13:16:28
ragazzi domanda ..per la seconda traccia è Caietto o Caietta?? grazie mille
scusate la domanda ma non si riesce a capire perchè ci sono 2 versioni..
Rispondi

Da: Giuma lufa12/12/2017 13:16:43
Nel parere del contratto di mantenimento la sent di riferimento nn è questa n.19214/2016
Rispondi

Da: Joe12/12/2017 13:17:28
Caia sulla prima. Sulla seconda è caietto o caietta?
Rispondi

Da: Dubbitanti12/12/2017 13:17:54
Confermata la consegna a napoli per le 19:00?
Rispondi

Da: Luposolitario1412/12/2017 13:18:49
Ma altri riferimenti sulla prima traccia?
Rispondi

Da: Primatracciadonante12/12/2017 13:22:04
Qualche giurista preparato sulla prima potrebbe indicare come affronterebbe la traccia e quale giurisprudenza indicherebbe?
Grazie mille
Rispondi

Da: Luciana91 12/12/2017 13:26:29
Qualche giurista preparato sulla seconda traccia potrebbe indicare come affronterebbe la traccia e quale giurisprudenza indicherebbe?
Grazie mille
Rispondi

Da: XXXXXXXX85.12.1112/12/2017 13:29:27
Trib. Vicenza sent. n. 882/16 del 10.05.2016.
Nuda proprietà dietro mantenimento dell'anziano: contratto nullo
Rispondi

Da: XXXXXXXX85.12.1112/12/2017 13:31:26
Cass. sent. n. 12746/16.
Rispondi

Da: Nick1812/12/2017 13:32:49
Qualcuno Sa l'orario di consegna per Roma?
Rispondi

Da: Luposolitario1412/12/2017 13:33:34
Nella prima traccia , perché non si tratta di donazione modale ?
Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 - Successiva >>


Aggiungi la tua risposta alla discussione!

Il tuo nome

Testo della risposta

Aggiungi risposta
 
Avvisami per e-mail quando qualcuno scrive altri messaggi
  (funzionalità disponibile solo per gli utenti registrati)