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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: ironmax 30/08/2016 14:04:17
io ho errato 2 volte in rito:
ho disposto il mantenimento del rito accesso
non ho dichiarato l'irricevibilità e ho fatto una motivazione astrusa della ricevibilità.
Le altre questioni le ho affrontate tutte. Penso in modo sufficiente, ma -essendo una mia valutazione- lascia il tempo che trova.
Magari ho fatto errori più gravi e non me ne sono reso conto: situazione deleteria verosimile, stanti le mie precedenti bocciature sempre sulla prova pratica.

Da: Domandona  30/08/2016 14:19:20
Secondo me non aver rilevato la tardività del ricorso accesso non è un errore così' grave, o meglio e' un errore che attenendo strettamente alla "pratica" del processo amministrativo (la complicazione - trabocchetto dell'innesto dei motivi aggiunti per chi "masticava" il processo era più semplice da risolvere) ben potrebbe essere perdonato a fronte di temi validi.

Da: Domandona  30/08/2016 14:20:47
Aggiungo: tanto più se hai motivato le tue scelte

Da: daBologna 30/08/2016 15:19:15
@ ariguatemala: cosa ben diversa dal voto chiesto per l'accesso agli impieghi è la valutazione del voto di laurea a fini di punteggio sui criteri di accesso. Anche queste son nozioni amministrative

Da: ariguatemala 30/08/2016 15:44:17
Pensavo  che i post precedenti si riferissero al voto minimo di laurea per l'accesso, ma forse ho letto in fretta..
Meglio così.
Comunque da Bologna, grazie x la precisazione 

Da: Intero 30/08/2016 16:02:24
Passante: per Cdc dove studi? Contabilità pubblica- Orefice; Scienza finanze - Bosi; tributario - Melis ; cdc - Tenore??

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Da: Mari7 30/08/2016 16:28:05
Set,
intendevo dire che, secondo quanto mi è stato spiegato, quando devi trattare delle questioni "fuori traccia", dovresti prima concludere la sentenza redigendo il dispositivo sulla base della soluzione che emerge come quella corretta, quindi eventualmente accogliendo anche la prima questione di rito e definendo il giudizio, poi tracciare una riga e proseguire con la trattazione delle altre questioni. In questo caso, però, uno dei Commissari ha detto di trattare tutte le questioni all'interno della traccia, quindi, secondo voi, occorreva inserirle o meno tutte nel dispositivo?

Da: Caterin 30/08/2016 16:58:18
Mi scuso ma torno di nuovo sull'art. 32: in realtà noi eravamo già in sede di sentenza, il rito si era già svolto tutto quanto nelle forme ordinarie, perciò secondo me:
1) non si doveva dichiarare la conversione in sede di sentenza ma era stata dichiarata prima (io ho dato atto en passant che era stata già disposta)
2) l'irricevibilità del primo ricorso non era ancora stata dichiarata, e noi ci trovavamo in sede di sentenza a decidere dopo un rito che si era già svolto su tutte le domande (ivi compresa la prima) in forma ordinaria. Dopo la decisione sulla giurisdizione e la declaratoria di irricevibilità del "ricorso padre", allora ogni motivo aggiunto doveva essere trattato come ricorso autonomo.
Perciò secondo me una cosa (conversione ex art. 32) non esclude l'altra (= equiparazione dei motivi aggiunti a ricorsi autonomi).
Cosa ne pensate?

Da: Un passante 
Reputazione utente: +166
30/08/2016 18:02:39
Per Intero: pelino Santoro, non Tenore. Non conosco il Tenore, potrebbe essere ottimo, ma pesno mi bastino l'orefice, il Pelino e il Bosi. Non rifarò tributario, ma se lo facessi ovviamente riuserei il Melis.
Saluti passanti di fretta andanti

Da: aspirantemag 30/08/2016 18:12:09
per Passante e mirtillamalcontenta: altre notizie sulle correzioni  oltre a quelle da me postate?

Da: Set Beker  30/08/2016 18:20:23
@youth
Grazie per considerare il ns parere autorevole, ma qui stiamo tutti sulla stessa barca! Anzi, io temo di affondare ;-(
Cmq secondo me l errore che hai descritto non è grave, soprattutto perché causato da una traccia obiettivamente confusa..ed i commissari ne saranno più che consapevoli, perché sulle notifiche è uscito di tutto.. quindi non mi angoscerei più di tanto.

@mari7
Sì, ora ho capito cosa intendi ed ho sentito quello che diceva quel commissario, anche se devo dirti la verità mi ha lasciato piuttosto perplessa, perché non è possibile trattare tutto e il contrario di tutto all'interno di una sentenza... io non l'ho fatto.. l'ho risolta come la credevo giusta e poi ho fatto il dispositivo di conseguenza, Il che comunque mi è venuto facile perché non ho chiuso la questione in rito e quindi la sentenza era piuttosto completa, senza bisogno di fare fuori traccia (perlomeno nel mio caso).
Cmq, se avessi fatto diversamente, nella stesura avrei fatto capire che erano ipotesi alternative e nel pQM avrei trattato esclusivamente quelle che ritenevo più giuste.. non tutte, insomma.. spero di essermi spiegata!

@caterin
Ciao secondo me puoi dichiarare l'improcedibilità della domanda sull'accesso soltanto se segue il rito speciale, quindi se fai la conversione non si può più dichiarare perché in quel caso i termini per il deposito sono quelli ordinari e non quelli dimezzati, a meno che non si consideri il deposito momento prodromico al vero e proprio svolgimento del rito, ma su questo proprio non saprei!!!
Tu l hai inteso così?



Da: Mari7  30/08/2016 23:32:58
Sì, Set, grazie, ti sei spiegata benissimo, anch'io ho fatto così e ho scritto il dispositivo di conseguenza. 

Da: Caterin  31/08/2016 00:47:38
@set beker: Io ho interpretato nel senso che la conversione ex art 32 opera ex nunc e non ex tunc, ovvero determina la disciplina del processo (poteri istruttori - termini per deposito memorie - pubblica udienza ecc.) da quando viene dichiarata in poi, non potendo sanare retroattivamente tardività già maturate.
Di qui l'irricevibilità, essendo il deposito del ricorso intervenuto, necessariamente, prima della conversione.
Questo il ragionamento che mi è venuto istintivamente il giorno della prova ...

Da: Set Beker  31/08/2016 09:16:32
Ho capito.. mi pare abbia senso. 
Solo che nella pratica non so come funziona 'realmente'... mi viene da pensare che se l azione accesso resta comunque improcedibile in realtà non serve neanche parlare di conversione, perché per le altre azioni non serviva..
Se però hai fatto tutti i passaggi solo per spiegare il tuo ragionamento, dichiarando le domande connesse e quindi richiamando il 32 e poi spiegando che tuttavia la conversione non poteva sanare e che quindi occorreva valutare se le azioni successive alla principale avevano autonomia ecc ecc, credo che sia giustissimo...

Da: nobler74 31/08/2016 09:57:16
Ragazzi, perdonatemi ma da avv. amministrativista sento ripetere questa storia che la successiva conversione del rito salverebbe il tardivo deposito del ricorso introduttivo entro il termine dimezzato e mi contorco sulla sedia. Se deposito fuori termine un ricorso da trattare con rito speciale, poi posso inventarmi tutte le domande di questo mondo con motivi aggiunti da trattare con rito ordinario, ma il ricorso introduttivo è e resta irrimediabilmente irricevibile. Si chiama termine decadenziale, proprio perchè non ammette alcun tipo di sanatoria. E poi sarebbe troppo facile: mi accorgo che il ricorso introduttivo è stato depositato in ritardo e quindi faccio dei motivi aggiunti da trattare con ricorso ordinario per rimettere in piedi la baracca. Non vi suona strano?

Da: Caterin  31/08/2016 10:08:14
@nobler74:  É esattamente quello che intendevo dire io.

Da: Set Beker  31/08/2016 10:20:17
Certo che ci suona strano, stiamo dicendo tutti la stessa cosa.. perché ti contorci?

Da: gimmyandara 31/08/2016 10:22:52
Concordo con Nobler e Caterin.
la proposizione dei motivi aggiunti, ove consentissero una conversione ex tunc del rito utile a "salvare" il ricorso per l'accesso con deposito tardivo, si tradurrebbero in una inammissibile elusione del termine decadenziale.
Probabilemente in traccia era opportuno valorizzare la sussistenza dei requisiti di forma e sostanza dei motivi aggiunti riqualificabili quale ricorso autonomo e tirare dritti....
Ad ogni modo, gli approfondimenti e le osservazioni in questo forum valgono più di tante lezioni di processuale amministrativo.
Grazie a tutti, ragazzi.

Da: lismar 31/08/2016 12:34:57
Altra prospettiva.

L'art. 32, comma 1, è una norma collocata sul piano sistematico tra le disposizioni generali del codice, prima quindi della disciplina del rito ordinario (artt. 40-90) e dei riti speciali (artt. 112-132).
La norma prevede che in presenza di domande connesse sottoposte a riti diversi si applica la disciplina del rito ordinario, salvo ricorra un rito abbreviato.
La disposizione è ampia e non introduce alcuna limitazione applicativa sui termini, se non nel caso di rito abbreviato, permanendo la necessità di presidiare il regime accelerato, cosicché si esclude l'applicazione della disciplina ordinaria pur in presenza di domande connesse.

Ciò premesso, se si ritiene che in presenza di domande connesse il regime ordinario non si estenda ai termini -operando quindi la dimidiazione di cui all'art. 87 cpa- l'unico effetto che parrebbe derivare dall'applicazione dell'art. 32, comma 1, sarebbe quello della trattazione della causa in pubblica udienza, anziché in camera di consiglio.
Tale circostanza, fisiologica nel rito ordinario, non sembra avere una rilevante importanza, in quanto lo stesso art. 87, comma 4, esclude la nullità di una decisione qualora la discussione sia svolta in pubblica udienza anziché in camera di consiglio a fronte di un rito speciale.
L'art. 32, comma 1, peraltro non sarebbe neanche applicabile al regime temporale del deposito di memorie, poiché, a rigore, la conversione del rito disposta dopo, in pubblica udienza, non potrebbe incidere su decadenze già cristallizzate, in base al ragionamento sopra condiviso.
Allora, quale sarebbe l'utilità di una norma collocata nella parte generale?
Solo la trattazione in pubblica udienza?
Sarebbe stata sufficiente una specificazione.

In realtà, il legislatore in presenza di connessione tra domande ritiene applicabile il regime giuridico del rito ordinario, senza distinzioni di sorta.
Il rischio di eventuali aggiramenti di termini decadenziali, mediante la proposizione ad arte di motivi aggiunti, trova un limite nel vaglio che il giudice deve operare sulla sussistenza della connessione tra domande.
Se la connessione sussiste, il deposito di un ricorso entro trenta giorni anziché quindici non è tardivo, perché è lo stesso legislatore a prevedere l'applicazione del regime ordinario.
A conferma, proprio la circostanza che ove il legislatore ha voluto mantenere un regime accelerato, lo ha previsto espressamente, escludendo dall'ambito di operatività dell'art. 32, comma 1, il rito abbreviato.

A parte ciò, credo che sia fondamentale argomentare.
Nella prova pratica saranno decisivi il complessivo impianto sotto il profilo processuale, il linguaggio e le formule.
È possibile che maggiore clemenza vi sia per eventuali incertezze sostanziali, poiché sotto questo profilo il candidato sarà valutato anche su un altro elaborato.

Da: nobler74 31/08/2016 13:37:35
La conversione del rito è posta a presidio delle esigenze del contraddittorio: pubblica udienza e soprattutto termini per deposito di memoria e documenti. L'istituto non ha nulla a che vedere con l'atto introduttivo del giudizio ed i relativi termini che sono posti a tutela del pubblico interesse alla certezza dei rapporti giuridici, che in taluni casi, a fronte di particolari istanze di tutela, pretende risposte più rapide ed immediate. Sono due cose totalmente diverse che non possono essere confuse. Se io ricorrente non rispetto il termine di decadenza per la notifica e/o per il deposito dell'atto introduttivo si consuma definitivamente il mio potere di impugnazione ed ogni successivo atto processuale è tamquam non esset sotto il profilo (ed ai fini) della formulazione della domanda di tutela.

Da: lismar 31/08/2016 13:51:48
La norma è ampia.
A parte le posizioni diverse, resta utile il conforto.

Da: Un passante 
Reputazione utente: +166
31/08/2016 16:39:44
Grazie per le lezioni di processuale che mi state dando, e garantisco di non essere ironico (del resto la qualità giuridica di ciò che dite è sotto gli occhi di tutti).
Vi ricordo però che se non avete argomentato solo una sentenza perfetta secondo la loro visione può salvarvi, mentre se avete argoentato bene molto vi può essere perdonato (ecco perchè io sono imperdonabile, ahimè...).
In conclusione quindi, di nuovo, non vi dico di smetterla, ma solo di evitare di arrivare da ciò che scrivee ad alcuna conclusione positiva o negativa circa l'esito della prova, in disparte l'ipotesi che una ottima sentenza sia bilanciata da uno o più temi con errori imperdonabili.
Detto in altri termini, continuare a discutere della prova serve solo a far deprimere e non studiare magari persone che saranno promosse, o a far illudere gente che invece sarà bocciata.
Quindi, visto che non possiamo, ahimè, cambiare nulla del passato, continuare a rivangare una sentenza che non ritroveremo mai pi sulla nostra strada concorsuale, "Servirebbe"?
O meglio, continuate pure, se volete, io imparo a mani basse e vi posso solo ringraziare, ma non createvi strane idee di passare o non passare da queste argute discussioni, perchè davvero può accadere tutto !
Molto meglio, a mio avviso, considerarsi serenamente bocciati, ma mettersi sotto coi libri per l'imminente, si spera, Corte conti!
Tanto le materie quasi sempre quelle sono, e quindi se ci chiamano agli orali a novembre o dicembre o quando sarà  siamo pronti, se risultiamo bocciati lo avevamo previsto e stiamo sereni!
Saluti passanti false speranze o false depressioni evitanti (si spera...)

Da: Caterin 31/08/2016 18:17:16
@Nobler: molto d'accordo con te, anche sulla base dell'esperienza.

@ passante: a me sembra che quello rappresentato da questo forum sia un bel parterre di confronto su questioni che ci siamo trovati insieme ad affrontare, e sulle quali, quindi, per forza di cose, abbiamo comunemente ragionato. Del resto su ogni argomento viene fuori tutto e il contrario di tutto, e questo è il bello e il brutto della materia che noi tutti qui coltiviamo: la certezza, la perfezione, l'indiscutibilità non esiste (a mio modo di vedere, poi, non esistono in alcuna materia, ma questo è un altro discorso). Non credo che qualcuno di noi possa farsi prendere da un immotivato ottimismo per avere scritto qui, anche perché ognuno che qui si esprime si sente dire, in pari misura grosso modo, che ha ragione e che ha torto. Si è inoltre già detto a più riprese che qui si ragiona a freddo, con calma e tranquillità, mentre all'Ergife il contesto è ben diverso. Davvero temi (perché sono certa della tua buona fede) che qualcuno possa scambiare il forum per la correzione dei compiti? O ho capito male?

Da: Un passante  
Reputazione utente: +166
31/08/2016 18:37:44
No, mi sono espresso male.io!
Temo che qualcuno, vedendo appoggiata la sua soluzione, si esalti e si convinca di a ercela fatta, cadendo in depressione all'apparir del vero.
O, all'opposto, qualcuno con ragioni meno serie delle mie, e un numero di bocciature inferiore (temo che le mie sette, di cui cinque già omologate, siano un record mondiale, una specie di Bellomo al contrario, insomma...), leggendo soluzioni diverse dalle proprie si deprime più  del giusto,  getti i libri nel cesso tirando l'acqua (due volte perché è molto pulito....) e si vada a dare all'ippica da diporto (bella se esistesse,  eh?). Salvo scoprire a novembre che invece è  passato e cadere di nuovo in depressione perché non c'è la per gli orali... Ecco, vorrei solo che queste splendide elucubrazioni avessero solo esiti positivi per tutti e fosse fondamentalmente chiaro il vero, riassumibile in quattro punti:
1) erano valide  varie soluzioni
2) se si è scelto diversamente da quella giusta non importa se si è argomentato
3) se non  si è argomentato ma si è azzeccato quel che voleva la commissione si può essere passati lo stesso
4) l'unico che può direttamente studiare solo per il prossimo Corte conti è  il Passante. ..
Saluti passanti spero chiarificanti

Da: Bada Bing 31/08/2016 18:41:30
di certo questo forum è piacevole da frequentare ed utile

Da: Set Beker  31/08/2016 19:02:56
Io purtroppo temo che non fossero valide varie soluzioni e che un errore in rito sia più grave di un errore nel merito (che è sempre opinabile, il rito no, anche se si argomenta...).
Vero è, cmq, che dubito dell esistenza di 45 (o 50??) sentenze perfette, perlomeno da ciò che ho sentito in giro (oltre che letto qui) e quindi credo che la Commissione dovrà 'venire a patti' con la realtà e trovare dei criteri per la valutazione della prima prova.
Ma magari mi sbaglio e ci saranno invece una cinquantina di colleghi validissimi che avranno fatto esattamente ciò che si doveva fare, nonostante il tempo ridotto e l emozione. E quindi amen.
Ad oggi, ad ogni modo, l ufficio concorsi mi ha detto che le correzioni non sono cominciate..che è vero che non sono presso la PCM ma che in ogni caso l avrebbero saputo..

Da: Caterin 31/08/2016 19:54:08
@ Passante: chiarificantissimi!!! ;)

Da: trilliparlante 01/09/2016 11:42:40
Qualcuno sa quando la commissione inizierà la correzione dei compiti? e i tempi medi per l'ultimazione della procedura? Sarò grata a chiunque voglia gentilmente rispondere.

Da: gimmyandara  02/09/2016 08:59:50
Trilli,Voci attendibili ma, ovviamente, non ufficiali parlavano del 17 agosto. Poi pero" e" spuntata fuori un"altra data di fine mese. Bisognerebbe chiedere al dott. Orsini,segretario della commissione, che e" l"unico che e" in possesso di notizie di prima mano.
A proposito della sentenza mi chiedevo in che modo secondo voi doveva essere risolta la questione della notifica ai presunti controinteressati presso la sede di lavoro. Il dato normativo non mi pare privo di spazi interpretativi

Da: LASA87 02/09/2016 10:40:51
Buongiorno a tutti,
mi hanno detto che potrebbe a breve uscire un ulteriore bando. Io ho maturato i requisiti e vorrei chiedere a Voi esperti:

- corsi on line suggeriti (ho bisogno di imparare a scrivere la sentenza)
- manuali per la preparazione. Al momento ho i due Garofoli per civile e amministrativo ma dato che non sono aggiornati (sopratutto quello di amministrativo) volevo qualche info per prendere il testo più adeguato.

Grazie mille a tutti in anticipo!

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