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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: Cenerentola80 06/03/2018 08:57:38
*che iniziassi

Da: Fontedelpoggio 06/03/2018 09:44:32
È sempre sanabile la notifica dell'appello al difensore revocato
È nulla e non inesistente, e pertanto può essere rinnovata, la notifica dell'appello al precedente difensore revocato e non a quello nuovo nominato già nel primo grado di giudizio.
A fornire questo principio è la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 5133 depositata ieri, che rivede il precedente orientamento espresso di recente in un caso analogo.
L'ordinanza trae origine dal ricorso per cassazione di una società che lamentava di aver avuto conoscenza tardiva del giudizio di appello intrapreso dall'agenzia delle Entrate contro una sentenza di primo grado a lei favorevole.
In particolare, eccepiva che la notifica dell'atto di appello fosse avvenuta presso il precedente difensore revocato e non presso quello nominato in sostituzione già nel primo grado di giudizio. Di conseguenza, la Ctr avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'appello per inesistenza della notifica.
Va evidenziato che, in caso di notifica inesistente, si configura l'inammissibilità dell'impugnazione mentre, ove sia considerata nulla, si procede alla sua rinnovazione.
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ma ha ritenuto la notifica in questione nulla e non inesistente. I giudici di legittimità, infatti, pur dando atto di una recente pronuncia della stessa sezione (ordinanza 529/2017), secondo cui in un caso analogo era stata affermata l'inesistenza della notifica, ha ritenuto di aderire alla tesi della nullità.
Secondo i giudici, l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi di attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione. Ogni altro caso di difformità dal modello legale ricade, invece, nella categoria della nullità.
Il luogo in cui la notifica del ricorso viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi dell'atto, con la conseguenza che i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di ogni collegamento col destinatario, come avvenuto in questo caso, ricadono sempre nell'ambito della nullità sanabile o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione.
©
Antonio Iorio

Da: Fontedelpoggio 06/03/2018 09:56:22
Appalti, il lavoratore non può rivalersi sul condominio
Al termine di un appalto i lavoratori non pagati dall'impresa appaltante non possono soddisfarsi sul condominio committente. Loha chiarito il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, con sentenza numero 98 del 18 Gennaio 2018.
La vicenda inizia con l'azione giudiziale intentata da due lavoratori che avevano convenuto in giudizio l'impresa datrice di lavoro, accusata di non avere corrisposto loro le retribuzioni pattuite e non avere versato i relativi contributi previdenziali.
In giudizio veniva citato anche un condominio, il quale era stato committente delle opere realizzate dai lavoratori alle dipendenze dell'impresa convenuta.
Si legge nella sentenza in questione della fondatezza della domanda dei lavoratori: la questione, quindi, verteva sulla legittimazione passiva dell'azione risarcitoria dei lavoratori.
Centrale per la definizione del giudizio era infatti la disciplina di cui all'articolo 29 del Decreto Legislativo numero 276 /2003.
Tale norma specifica infatti al comma secondo che «in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto».
Nel caso affrontato dal Tribunale di Torino, tuttavia, la norma in questione non poteva trovare applicazione in ragione dell'articolo 29, comma 3 ter della norma, nel quale si afferma che «Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale».
Il condominio, come conferato anche dalla riforma del 2012, è un ente di gestione di interessi individuali, sprovvisto di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti (i quali sono persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività professionale) e conseguentemente è escluso dal campo di applicazione della norma.
Si può quindi concludere che, quando un condominio è committente in un contratto di appalto, esso non è anche responsabile in solido con l'impresa appaltante per la retribuzione e il versamento dei contributi dei lavoratori impiegati per la realizzazione delle opere.

Enrico Morello
Edoardo Valentino

Da: Re Leone 06/03/2018 14:54:27
Caro passante o non mi sono spiegato bene o forse
Non hai letto attentamente
Ti ribadisco per l'ennesima volta che hanno ricorretto
Solo alcuni ma hanno lasciato fuori altri
Che avevano punteggi anche superiori
E quasi vicino a 160
Addirittura hanno ripescato un 32 nella prova
Pratica ti basta

Da: Re Leone 06/03/2018 15:01:19
Una commissione di un concorso prestigioso
Di referendario tar non può cadere in una
Svista di lasciare persone fuori persone
Che probabilmente i questo momento
Sarebbe anche loro magistrati tar
A questo punto o sono stati commessi errori
Riconducibile ad eccesso di potere o vi è mala fede

Da: Mabeh 06/03/2018 15:18:30
volete fare fuori la concorrenza, seminando il panico?

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Da: Un passante  
Reputazione utente: +166
06/03/2018 15:28:37
Questo mi stupisce,  se è vero, mi chiedo che senso abbia avuto e capisco le tue perplessità.
Ma magari aveva altri voti molto alti, per cui tre punti di differenza per portarlo da 32 a 35 potevano bastare.
Non lo so,  capisco meglio le tue perplessità,  ma continuo a pensare che rivedere i voti passati non fosse né illegale né inopportuno anche se quel caso specifico mi turba e mi mette qualche dubbio.
Ma sono certo che ci sarà qualche spiegazione valida che non conosciamo...
Saluti passanti per principio la buona fede altrui immaginanti

Da: Re Leone 06/03/2018 16:11:03
Quando il bando e la legge dicono
Che anche una prova sotto il 35 comporta
Automaticamente la non ammissione Agli
Orali tutto quanto avvenuto in conseguenza
Di tale violazione è illegale

Da: Franco70 06/03/2018 16:17:43
Invece io - anche se non ho assistito agli orali - sono certo che sia andata così con la professoressa supplente, perché nessun avvocato ( per non parlare poi di un avvocato del livello di un paio di quelli che hanno firmato i ricorsi) formulerebbe mai, altrimenti, un motivo di doglianza di tale tenore..
E il comportamento è deprecabile a prescindere dal contenuto delle risposte.. se anche fossero state indecenti ( il che può essere) nessuno avrebbe comunque dovuto permettersi di assumere un atteggiamento ostile o negativo. Accade così solo quando si dà un minimo di potere ai piccoli di cervello..

Da: Franco70 06/03/2018 16:21:19
Faccio il mio tifo più affettuoso e incondizionato ai quattro ricorrenti, studiate, studiate, tenete duro ancora per un po', a testa altissima. IN BOCCA AL LUPO

Da: Fontedelpoggio 06/03/2018 16:49:47
Dal Dubbio di oggi.
I PIANI DEL GUARDASIGILLI PROPOSTO DA DI MAIO

Da Bonafede pronta la stretta anche sugli stipendi delle toghe

GIOVANNI M. JACOBAZZI

Quali potrebbero essere i primi provvedimenti in materia di giustizia di un eventuale governo Di Maio? Il programma del M5S prevede, innanzitutto, una "giustizia equa, certa e rapida". Le soluzioni ipotizzate per raggiungere l'obiettivo destano, però, qualche perplessità. Ad esempio, la sospensione della prescrizione del reato quando il pm formula la richiesta di rinvio a giudizio.

Non essendo previste scansioni temporali certe per le successive fasi processuali, il rischio concreto è che i tempi del dibattimento si allunghino invece di accorciarsi. Fra gli strumenti d'indagine, grande spazio alle intercettazioni.

Alfonso Bonafede, presentato come futuro guardasigilli, ha già dichiarato che cambierà la normativa

appena modificata dal governo, destinata a entrare in vigore la prossima estate. Fra i punti più controversi, la parte che affida alla polizia giudiziaria il compito di trascrivere le sole conversazioni ritenute d'interesse per l'indagine.

Il M5s prevede nuovi aumenti di pena per i reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio. Nuove fattispecie di reato saranno introdotte per le attività abusive, come quella del parcheggiatore. Favorevoli a intervenire sulla legittima difesa, i grillini puntano anche all'abbassamento della soglia di punibilità a 12 anni e alla creazione di due nuove prigioni. Una in Campania e una in Lombardia. Fra i cavalli di battaglia, l'agente sotto copertura e un miglior sistema premiale per whistleblowing.

Veniamo al rapporto con le toghe. Il M5S, a differenza della vulgata, non sembra

essere un partito "filo magistrati": divieto assoluto, per la toga che si è candidata in politica, di tornare in magistratura e stipendi parametrati alle funzioni effettivamente svolte. Quindi, ad esempio, indennità di cassazione solo a chi presta servizio a piazza Cavour. In caso di passaggio di funzione, come dal penale al civile, non basterà presentare solamente domanda ma sarà previsto il superamento di un idoneo esame. Dulcis in fundo, "lotta" dura alle correnti, a partire proprio dal Csm, dove verrà disposto il sorteggio per l'elezione togati, fra una rosa di candidati preventivamente selezionati.

DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI CASSAZIONE SOLO PER CHI VI LAVORA DAVVERO. ESAME PER CHI PASSA DAL PENALE AL CIVILE. IL GOVERNO M5S, SULLA CARTA, NON SAREBBE FILO- GIUDICI

Da: avvtriste 
Reputazione utente: +117
06/03/2018 17:53:37
non è un partito filo magistrati vuole solo eliminare il diritto di difesa, un'appendice inutile che è il processo e gli avvocati nota categoria di protettori di corruttori e mafiosi...la cosa più ridicola di questa vicenda che il presidente del consiglio dell'ordine a cui appartengo si è presentato al senato con questi senza nemmeno avere il buon gusto di dimettersi...

Da: triste 06/03/2018 18:04:20
SE AVESSIMO FATTO RICORSO IN TANTI  !

Da: Ivanvinni 06/03/2018 21:48:03
Scusate se intervengo nuovamente, ma anche come professionista tengo alla mia reputazione e tengo a precisare che nel corso dell'esame non ho detto castronerie. Non sono stato brillante in alcune domande non sono stato preciso, ma nessuna castroneria. Unica omissione grave è stata la mancata risposta alla domanda di economia politica. La stessa Commissione ha peraltro riconosciuto e che sono stato sufficiente nelle materie fondamentali - quelle di cui in concreto mi occupo - diritto amministrativo e diritto privato.

Quanto agli altri bocciati - che brutto termine -  non ho assistito ai loro esami, ma posso dire che raramente ho incontrato persone così preparate, carine, serie e perbene e mi sento di escludere che in condizioni normali possano aver detto delle corbellerie. Unico aspetto positivo della vicenda è stato quello di conoscere queste persone.

Quanto alla tanto citata e banalizzata domanda su chi annulla le leggi - rivolta ad altro candidato - vorrei osservare che toccava la per nulla banale questione degli effetti delle sentenze della Corte cost. e segnatamente se abrogazione, annullamento o disapplicazione. E francamente non sarei neanche sicuro della correttezza della domanda.

Solo chi si è trovato a giocarsi in trenta minuti il proprio futuro nel palazzo del Consiglio di Stato, davanti ad una Commissione così autorevolmente composta, portando ben 11 materie alcune delle quali certamente non proprie, può capire cosa vuol dire sostenere un esame di questo tipo e quali sono le difficoltà che può nascondere.

Vi chiedo la cortesia di chiudere il dibattito sui nostri orali, francamente credo che se abbiamo fatto degli errori li abbiamo già pagati a caro prezzo senza che vi sia bisogno che qualcuno rincari la dose riportando sentiti dire e voci anonime di corridoio.

Grazie, buona serata

Da: triste 06/03/2018 21:48:52
Franco, forse non mi sono spiegato, i testimoni mi hanno riferito che non c'è stato nessun atteggiamento  ostile o negativo. Qui qualcuno offende la Sciortino per partito preso

Da: Ivanvinni 06/03/2018 22:02:46

- Messaggio eliminato -

Da: triste 06/03/2018 22:40:26

- Messaggio eliminato -

Da: Alain  06/03/2018 22:51:24
non sto seguendo questo forum.con assiduità ma mi pare di aver capito che vi scrive qualcuno che non ha superato gli orali Tar Non entro nel merito, ma a loro va tutta la mia solidarietà Perchè uno che supera uno scritto Tar non ha fortuna, ma ha talento, e deve essere agghiacciante cadere
all'orale
Siamo sicuri che tutto ciò sia ragionevole? forse non è il caso di pensare che ci priviamo di persone valide?


Da: Gioiosissima 06/03/2018 23:40:28
Ma infatti ! Chi supera lo scritto,peraltro con voti alti, dimostra di avere ottima preparazione e merita un orale approfondito, non certo sbrigativo e basato su domande eccessivamente nozionistiche. Io non ho superato gli scritti ma riesco solo a provare ammirazione per chi l'ha fatto . Trovo fuori luogo e molto tristi le critiche ai ricorrenti .

Da: triste 07/03/2018 00:07:45
Gioiosissima invece come consideri critiche del tipo di quelle che tutti abbiamo potuto leggere sui ricorsi alla professoressa Sciortino, gravemente lesa nella sua professionalità ? senza dire che l'accusa sottesa è alla correttezza dell'intera commissione. La stessa poi, sia pur nell'avvicendarsi dei membri, che aveva valutato gli scritti

Da: Un passante  
Reputazione utente: +166
07/03/2018 00:14:59

https://www.leggioggi.it/2014/04/02/offese-negli-scritti-degli-avvocati-cosa-dice-il-codice-penale/

Da: ilpulcinopio  
Reputazione utente: +49
07/03/2018 05:33:07
Triste credo che se fai il commissario certe cose tu debba metterle in conto

Da: ilpulcinopio  
Reputazione utente: +49
07/03/2018 05:35:06
Io accolgo la richiesta  di chi chiede di non parlare più della vicenda mentre le diffide su questo forum  mi sembrano fuori luogo

Da: Fontedelpoggio 07/03/2018 07:58:24
Società estere soggette alla 231
La giurisprudenza propende per l'applicazione della legge
Enti stranieri e gruppi di società responsabili per i reati 231. Uno dei temi più discussi nell'applicazione del Dlgs 231/2001 riguarda la possibilità di assoggettare alla giurisdizione italiana enti che nel nostro Paese non hanno alcuna sede, principale o secondaria.
Infatti, l'articolo 4 del decreto 231 stabilisce che, in presenza di determinate condizioni, di procedibilità e sostanziali, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche per i reati commessi all'estero, mentre nulla dispone per i casi in cui il reato sia commesso in Italia e coinvolga un ente collettivo avente sede in territorio straniero.
La dottrina, sul punto, è divisa. La giurisprudenza oggi maggioritaria, invece, ritiene che gli enti stranieri operanti sul territorio italiano abbiano l'obbligo di rispettare le norme vigenti in Italia, con la conseguenza che il decreto 231 diviene applicabile anche a loro, a prescindere dalla presenza sul territorio nazionale di una sede secondaria o di uno stabilimento. Peraltro, in applicazione dell'articolo 6 del Codice penale, per attrarre la giurisdizione del giudice italiano è ritenuta sufficiente la realizzazione, sul territorio dello Stato, di una frazione della condotta delittuosa - anche se, di per sé, insufficiente a integrare il tentativo - pure qualora la condotta stessa non sia assoggettata a sanzione penale nello stato di appartenenza.
Sulla scorta di tale principio, ad esempio, è stato ritenuto sufficiente il verificarsi in Italia della sola ideazione del delitto, successivamente realizzato all'estero. Recentemente, questo orientamento è stato sposato dal Tribunale di Lucca (sentenza 222/17), che ha affermato la responsabilità di alcune società estere per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro (articolo 25-septies del decreto 231), in relazione all'incidente ferroviario di Viareggio del 2009.
Questo perché le società, pur non avendo né una sede né uno stabilimento in Italia, avevano concesso in locazione alle Ferrovie dello Stato i carri cisterna per il trasporto del Gpl (fuoriuscito a seguito del deragliamento del treno, cagionando l'esplosione di tre palazzine e la morte di trentadue persone) e si occupavano, altresì, della loro manutenzione; non avevano, però, adottato alcun modello organizzativo secondo il decreto 231, ma solo codici di condotta e manuali della qualità.
Questa problematica porta con sé la necessità di occuparsi della responsabilità da reato nei gruppi di società, ovvero della responsabilità della capogruppo o della controllata per il reato commesso nell'interesse o a vantaggio, rispettivamente, della controllata oppure della capogruppo o di altra controllata. Nel silenzio del legislatore (i gruppi di società non sono menzionati tra i destinatari del decreto 231), la Cassazione ha dedicato particolare attenzione all'individuazione di soluzioni volte a scongiurare il rischio di automatismi espansivi della responsabilità. Infatti, la giurisprudenza di merito - argomentando dal concetto di «interesse di gruppo» (un interesse, cioè, che prescinde dalla posizione delle singole società del gruppo ed è inteso in senso unitario) - aveva notevolmente dilatato la nozione di gruppo, fino a ricomprendervi qualsiasi forma di aggregazione tra società aventi cointeressenze o anche solo un legame minimo.
In sede di legittimità, invece, si è progressivamente affermata la necessità, ai fini dell'affermazione di responsabilità, che la persona fisica autore del reato ricopra una posizione qualificata nell'ente, ovvero abbia concorso alla commissione del reato presupposto, e che si proceda a un accertamento rigoroso dell'interesse e del vantaggio in relazione a ciascun ente.
Princìpi questi che troviamo, tra le altre, nella sentenza 52316/16, con la quale la Cassazione ha precisato che la responsabilità della capogruppo o di una controllata non può discendere dalla mera presunzione di coincidenza dell'interesse di gruppo con quello delle singole società e che va verificata, in concreto, la sussistenza di un interesse o di un vantaggio per la società autrice del reato presupposto.
©
Riccardo Borsari

Da: Cenerentola80 07/03/2018 08:53:56
ordo..... per la serie se ne parla....
io infatti seguo, tra l'altro, santise e nulla dice...

Da: novit curia  07/03/2018 09:03:13
Io rivendico il diritto all'esercizio delle facoltà garantite dall'art. 21 della Costituzione, che oltre essere tema di esami ed esamini, è anche la spina dorsale del vivere civile. Ricordo che la legge sulla stampa è stata approvata dall'Assemblea costituente.
Ricordo a me e a voi che ogni volta che ci si siede in una sedia per un pubblico concorso, per uscere o per alto magistrato, si esercita un diritto garantito dall'art 51 della Carta fondamentale. Un diritto il cui esercizio non deve essere ostacolato in alcun modo, né formale né sostanziale.
Le vicende dell'ultimo concorso tar ci interessano. Ci riguardano. Ci interessa la vicenda Bellomo, ma non nella prospettiva delle borsiste, bensì in quella del Cpga e delle sue non decisioni.
Ci interessano come cittadini, prima che come concorrenti.
Questo Paese ha un enorme bisogno di trasparenza, legalità, responsabilità.
La vita oggi è tecnologicamente trasparente e potenzialmente eternamente memore.
Davvero comico che un comico l'abbia capito prima degli altri. Lo Stato seguirà, vischiosanente, ma lo farà.

Da: VelaBlu 07/03/2018 09:13:18

- Messaggio eliminato -

Da: novit curia  07/03/2018 10:07:44
Gli orali dei concorsi pubblici sono pubblici. Perché non videoregistrarli e renderli accessibili? Ah, scusate, non sono accessibili nemmeno gli scritti. Potrebbero rivelare le opinioni politiche o filosofiche, disvelare segreti industriali, del candidato. Questo è diritto giurisprudenziale all'amatriciana (con ogni rispetto per la cittadina martoriata). Come quello che zittisce chi lamenta un indebito vantaggio altrui. Fa strame dell'art. 3 della Costituzione, ma è principio consolidato.
La videoregistrazione sarebbe ottima nel caso dell'ultimo concorso tar, chiarirebbe per esempio se a un pm, due giudici e altri funzionari o avvocati è saltata la mosca al naso così, perché quel giorno gli girava in quel modo.
Non entro ulteriormente nel merito dei ricorsi, ma basandomi sulla mia esperienza, su quella di altri, su quanto letto, cadono veramente le braccia circa il pressapochismo con cui si seleziona classe dirigente in questo Paese.

Da: Bada Bing  07/03/2018 10:14:35
Credo che Filippo abbia solo chiesto la cortesia di non affrontare l'argomento.
Ciò detto, credo che gli iscritti a questo forum apprezzerebbero molto l'intervento di uno o più componenti della Commissione che volessero approfondire con noi il  tema dei criteri utilizzati nella correzione degli scritti.
E lo stesso dicasi per un confronto cortese e pacato sullo svolgimento degli orali.
Visto che siamo entrati nella Terza Repubblica...inauguriamo un nuovo modo di comunicare...

Da: ilpulcinopio 
Reputazione utente: +49
07/03/2018 10:28:07
Vela noto che, purtroppo, l'allontanamento temporaneo dal forum non ti sia bastato per imparare a comunicare in maniera rispettosa ed educata.
Non mi sembra che nessuno qui si sia voluto sostituire ai giudici o abbia emesso sentenze ( forse tranne te) per cui il tuo commento appare davvero fuori luogo. Le sentenze le scrivono i giudici... e non sempre quanto viene deciso "è giusto" ma semplicemente è più probabilmente in linea con quelli che sono gli orientamenti giurisprudenziali del momento e soprattutto  con la "verità processuale".
A me non viene in menti di sentire nessuno perchè sono dell'idea che i processi si fanno in Tribunale...
Quanto al non parlare degli orali, non è certo un obbligo, ma un gesto di sensibilità verso l'altro. In fondo non siamo noi i protagonista di questa vicenda e un po ' di umanità aiuta a comprendere l'enorme coinvolgimento emotivo che può esservi nel ritrovarsi in una situazione del genere ( non superamento orali) che può cambiare la vita professionale ( e di conseguenza non solo) di una persona.

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