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Concorso dirigenti scolastici - Preparazione agli SCRITTI
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Da: Goal ![]() | 06/11/2011 09:06:18 |
| @Mik e da quando ascoltano le nostre proposte?!? | |
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| Da: il gufo | 06/11/2011 09:06:22 |
| TANTO VI BOCCIANO AGLI SCRITTI | |
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Da: geffy ![]() | 06/11/2011 09:10:07 |
| x adaspa a scuola dei miei figli noi genitori abbiamo sempre contributo alle attività svolte da esperti in orario curriculare e, per chi non se ne avvale, ci sono le maestre che sono in compresenza con l'esperto. Questo sia alla scuola dell'infanzia, sia ora che sono alla primaria. Riguardo ai buoni pasto, il Comune nel quale risiedo revede pasti gratis per le famiglie in difficoltà | |
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| Da: Mik | 06/11/2011 09:10:23 |
| ... | |
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Da: sabbia_vera ![]() | 06/11/2011 09:13:01 |
| Beh ci siamo abituati no?? Non abbiamo fatto lo stesso per il concorso a cattedre? :-D | |
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| Da: 0Per aspettativa | 06/11/2011 09:13:19 |
| Certo che puoi. Ma quale ferma dieci anni | |
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| Da: x il gufo | 06/11/2011 09:15:35 |
| OGGI E' GIORNO DI CACCIA, SE PASSI DALLE MIE PARTI TI IMPALLINO....ahahahahhahahahha...non hai altro da fare bello???? | |
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| Da: x 0Per aspettativa | 06/11/2011 09:17:22 |
| studiati bene la normativa..non è come dici te... | |
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| Da: il gufo | 06/11/2011 09:18:43 |
| SONO UNA SPECIE PROTETTA !!!!!!!! | |
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| Da: @ aspettativa | 06/11/2011 09:18:45 |
| Ma quale corso! Vedi la circolare 301 96. Certo che puoi chiedere aspettativa. Vedi contratto, testo unico 57 e la suddetta circolare ministeriale. | |
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Da: sabbia_vera ![]() | 06/11/2011 09:20:04 |
| se raggiungi l'anno perdi il diritto di chiedere altra aspettativa... | |
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Da: bigblu ![]() | 06/11/2011 09:20:38 |
| CHI VUOLE CONDIVIDERE MATERIALE ?????? trrsvt1@virgilio.it | |
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| Da: @ aspettativa | 06/11/2011 09:20:47 |
| Studia bene tu. Bel dirigente! Tanti di noi sono in aspettativa. Forse qualcosa sappiamo, non credi? Presuntuoso. | |
| Rispondi | |
| Da: @ sabbia | 06/11/2011 09:23:14 |
| Certo, loro fanno riferimento all' aspettativa che anche se usufruita per un mese poi ti blocca per dieci anni. | |
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Da: danilo12 ![]() | 06/11/2011 09:24:53 |
| x tutti ... ma è il mio pc a non funzionare o siete tutti altrove (o ancora a letto) ? Buona domenica | |
| Rispondi | |
Da: danilo12 ![]() | 06/11/2011 09:25:50 |
| ok era il mio sistema bloccato... come non detto.. | |
| Rispondi | |
Da: sabbia_vera ![]() | 06/11/2011 09:26:56 |
| Continuiamo a non capirci. L'aspettativa è unica (diverse le motivazioni) tanto che sul modulo di richiesta C'E' UNA SOLA VOCE: ASPETTATIVA ( suddivisa per salute, famiglia, studio). | |
| Rispondi | |
| Da: x tutti i soloni del forum | 06/11/2011 09:29:37 |
| L'aspettativa per studio ( le cosidette 150 ore) sono concedibili solo a fronte della frequenza di un corso di studio e non si perde lo stipendio..i permessi di cui usufruite voi (DS dei miei stivali) è il famoso anno sabbatico che, volendo, può essere anche frazionato e non dà diritto allo stipendio.... COMUNQUE LEGGETE E STUDIATE QUA' Aspettativa per motivi familiari e di studio . L'aspettativa per motivi di famiglia, prevista dall'art. 69 del Dpr 3/57, è stata estesa anche per motivi di studio e di ricerca, tra i quali rientrano tutti i miglioramenti della preparazione professionale del lavoratore, anche (e non solo) in relazione all'attività scolastica (CM 301/96). Chi può usufruire dell'aspettativa a) Il personale con contratto a tempo indeterminato; b) gli insegnanti di religione di cui all'art. 3, comma 6, del Dpr 399/88; c) il personale docente, educativo e Ata assunto con contratto a tempo determinato dal Provveditore agli studi per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato che si trovi al secondo anno di servizio continuativo. Retribuzione e validità Il periodo in aspettativa non è retribuito e non vale per l'anzianità di carriera. Durata massima dell'aspettativa Il periodo massimo di un'aspettativa è un anno (art. 69. 4 Dpr 3/57). La durata dipende da una serie di fattori: a) due aspettative inferiori all'anno si considerano un unico periodo se il periodo di lavoro tra essi non supera i 6 mesi (almeno 6 mesi e 1 giorno) (art.70.1 Dpr 3/57); c) non si possono prendere aspettative per più di 2 anni e mezzo in 5 anni (art.70.2 Dpr 3/57); d) per motivi particolarmente gravi si può chiedere un ulteriore periodo di 6 mesi (art.70.3 Dpr 3/57). Come si chiede l'aspettativa L'interessato deve presentare la domanda al dirigente scolastico (si veda il modello pubblicato più avanti) motivandola e documentando i motivi. Entro 30 giorni (art. 69 Dpr 3/57) il dirigente scolastico può accoglierla o, se vi sono motivi di servizio, differire l'inizio, diminuire la durata, rifiutarla. In questi casi le motivazioni devono essere scritte (artt.2 e 3 legge 241/90). Esempi di situazioni che si possono verificare Un docente chiede l'aspettativa dal l° giugno: il dirigente scolastico potrebbe spostarne l'inizio al termine degli scrutini o degli esami in cui è impegnato il docente. Un docente chiede diversi periodi brevi di aspettativa intervallati da una settimana: il dirigente scolastico potrebbe autorizzarli a condizione che l'assenza sia continua, senza brevi riprese di servizio, per garantire agli alunni la continuità didattica del supplente. Un responsabile amministrativo chiede un periodo di aspettativa durante la predisposizione del bilancio consuntivo: il dirigente scolastico potrebbe differirlo al termine delle operazione. L'aspettativa può essere revocata per motivi di servizio. Riscatto dei periodi di aspettativa Ai sensi dell'art. 5 del DL.vo n. 564 del 16.9.96 i periodi di aspettativa familiari successivi al 31.12.96, fino ad un massimo di 3 anni, sono riscattabili, ai fini pensionistici. Norme di riferimento Art. 24 CCNL 4.8.95 Art. 41 CCNL 26.6.99 Artt.69 70 71 Dpr 3/57 Art. 5 DL.vo 564/96 | |
| Rispondi | |
| Da: aspettativa chiarimenti | 06/11/2011 09:30:13 |
il blocco dei dieci anni si riferiva si riferiva all'aspettativa art 26 L. 448 e relativa C.M n. 96 del 2000 con relativa nota 6 marzo 2000 in merito, ossia l'aspettativa non ritribuita e non soggetta alla motivazione da parte del dipente , poichè considerata alla stregua di " anno sabbatico" | |
| Rispondi | |
| Da: ma | 06/11/2011 09:32:49 |
| se il DS ha facoltà di prendersi 30 gg. per rispondere a una domanda di aspettqativa per noi cessa lo scopo... | |
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| Da: x tutti i soloni del forum | 06/11/2011 09:32:53 |
| ECCO L'ASPETTATIVA PER DIRITTO ALLO STUDIO..PRIMA DI INSULTARE INFORMATEVI... Per diritto allo studio (150 ore): ai docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato (per questi ultimi vedi C.M. n. 130 del 21.4.2000, prot. 49479) possono essere concessi permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali, ai sensi dell'art. 3 DPR n. 395/1988, per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della categoria di appartenenza, di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, ivi compresi i diplomi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, di corsi per il conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, di corsi per il conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto (es. seconda laurea). Istruzioni applicative per il personale della scuola sono state fornite con le cc.mm. n. 266/1988 e n. 319/1991. Il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare complessivamente il 3% della dotazione organica provinciale I C.S.A. pubblicano all'albo entro il 15 ottobre il numero complessivo dei permessi concedibili. La domanda, da presentarsi in carta semplice, deve essere inoltrata, per il tramite del dirigente scolastico, entro il 15 novembre di ogni anno al C.S.A. che entro il 15 dicembre predispone i provvedimenti di concessione dei permessi. Essi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. | |
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| Da: x il gufo | 06/11/2011 09:36:41 |
| MI SPIACE PER TE , MA IO HO UNA LICENZA PARTICOLARE: POSSO SPARARE ANCHE ALLE SPECIE PROTETTE....hahhahaahhaha | |
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| Da: aspettativa chiarimenti | 06/11/2011 09:41:41 |
@ma nell'aspettativa a cui mi riferisco ( art. 26 - 448 cioè alla stregua di anno sabbatico) il problema non su pone poichè " la richiesta di fruizione è sottratta all'apprezzamento discrezionale della PA". Quindi te la concede e basta, La "fregatura" è questa " che tale aspettativa non può essere oggetto fi frazionamento" e sia se chiedi un anno ( max previsto ) sia se chiedi un mesi, una settimana, un giorno si esaurisce " il diritto dell'interessato a chiedere ulteriori periodi in dieci anni" Cioè perdi il cosidd. "anno sabatico" non il diritto alla fruizione aspettatica art. 18, sono due cose diverse. | |
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| Da: certo tu solone non sei.... | 06/11/2011 09:41:50 |
| le 150 ore sono un'altra cosa! | |
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| Da: aspettativa chiarimenti | 06/11/2011 09:43:46 |
@ma scusa "aspettativa" e rif. normativo C.M. 96 /2000 e relativa NOta 6 marzo 2000 | |
| Rispondi | |
| Da: x certo tu solone non sei.... | 06/11/2011 09:45:15 |
| cosa sarebbero secondo te??? ma va là se hai tempo da perdere ... | |
| Rispondi | |
| Da: x tutti i soloni del forum | 06/11/2011 09:46:14 |
| Sono allibita si confondono i permessi previsti dalle 150 ore con l'aspettativa... E poi "su qui e qua l'accento non va" lo insegno ai miei bambini che hanno imparato già dalla terza elementare ad usare correttamente gli accenti. Ma che docenti siete? | |
| Rispondi | |
| Da: x certo tu solone non sei.... | 06/11/2011 09:50:08 |
| ART. 18 - ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA, DI LAVORO, PERSONALI E DI STUDIO 1. L'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L'aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA. L'aspettativa è erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art. 19 del presente CCNL, limitatamente alla durata dell'incarico. 2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994. 3. Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. | |
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Da: machimmofafa ![]() | 06/11/2011 09:50:36 |
| buongiorno a tutti | |
| Rispondi | |
Da: grifog ![]() | 06/11/2011 09:51:21 |
buongiorno.... magari! | |
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