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Il bando di concorso
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Da: Visto6619/02/2025 23:26:12
692 non è travisamento. Mi sono confrontata con i notai della scuola era quella la soluzione giusta. Hanno messo sotto la questione degli altri figli per indurre in errore  i candidati e far fare il legato di piena a Terzo.  Il legato di piena lo puoi fare solo se sussistono i presupposti del 692. Nella traccia era palese che non sussistendo i presupposti del 692 per fare in modo che  il bene andasse dopo la morte di Terzo agli altri 2 figli per forza devi fare usufrutto e nuda.Questa è una banale disposizione vista mille volte nelle scuole. 

Da: Visto6619/02/2025 23:30:34
La traccia ti voleva fare ragionare su questa questione: si applica il 692 ? No!! Se non si applica come posso fare per evitare di violare il 692 e far sì che dopo la morte di Terzo gli altri 2 figli abbiamo il bene? Semplice usufrutto e nuda. Ovvio devi motivare. La tua motivazione scusa se mi permetto non ha niente di giuridico.

Da: 69219/02/2025 23:32:19
Che la scuola, la tua, dica così non significa sia così. Soprattutto non vedo argomentazioni a sostegno di questa tesi. La richiesta del testatore integra una sostituzione fedecommissaria mascherata e quindi irrecevibile.
Il semplice binomio usufrutto/nuda proprietà non è sempre lecito se maschera una sostituzione fedecommissaria. Questo lo dice la giurisprudenza.

Da: Visto6619/02/2025 23:36:04
A prescindere dalla scuola, la soluzione giusta è quella che ti ho detto io. Mi sembra di averti spiegato le motivazioni giuridiche. Ma è anche banale come disposizione. Non capisco come si possa sbagliare. Qui non si smaschera nessuna sostituzione fedecommissaria, non c' è nessun ordine successivo, i soggetti vengono istituiti contemporaneamente. 

Da: Visto6619/02/2025 23:44:00
Non puoi motivare dicendo ho letto Solo a Terzo e quindi ho attribuito il bene solo a lui. Non regge. La traccia la devi adeguare alle inderogabili disposizioni di legge.

Da: Visto6619/02/2025 23:47:54
Sul fatto che la richiesta del testatore,  se ricevuta senza adeguarla alle inderogabili disposizioni di legge integri una sostituzione fedecommissaris vietata non ci sono dubbi. 

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Da: Visto6619/02/2025 23:52:58
Per il notaio esecutore testamentario no alla luce della cassazione 2023. Inibita la nomina a prescindere dal compenso

Da: Visto6619/02/2025 23:54:24
Nomina notaio quale esecutore configura violazione articolo 28.

Da: yy20/02/2025 03:08:51
Quando si terrà
secondo voi il prossimo concorso notarile ?

Da: melone20/02/2025 06:34:27
L'intelligenza artificiale riuscirà mai a fare un atto notarile valido?

Da: x sopra20/02/2025 07:17:57
no perché si allena sui dati che trova su internet e si leggono stronzate a iosa

Da: MG20/02/2025 07:56:06
Io ho fatto una sostituzione fedecommissaria.
La dottrina (riportata sia nel manuale di Capozzi che in quello di Genghini) desume dal comma 2 dell'articolo 692 la possibilità di fare una sostituzione fedecommissaria sotto condizione sospensiva che l'istituito venga dichiarato interdetto prima della morte del testatore.
Infatti nella traccia si ha una situazione analoga a quella descritta nel comma 2 (cioè il figlio del testatore che pur non essendo interdetto versa in stato di abituale infermità mentale)

Da: 692 cc20/02/2025 09:06:20
L interdizione non si chiede proprio più da quando e stata introdotta l amm.re di sostegno rappresentativa per cui fate il 692 cc postulando che era interdetto o che lo sarebbe stato alla morte del testatore era rischioso così come era rischioso postulare che era beneficiario di amm.te si sostegno ed applicare in via analogica il 692 cc iche in quanto norma eccezionale non è applicabile oltre ai casi previsti tassativamente art. 12 preleggi meglio fare legato di usufrutto e nuda

Da: MG20/02/2025 09:10:28
Mah vabbè, non credo si possa escludere la suddetta soluzione solo perché nella prassi non si vede più l'interdizione.
Se è per questo due concorsi fa è uscito il conferimento di aspettativa giuridica: quando mai si è vista fare una cosa del genere nella realtà?

Comunque sul punto credo andassero bene tutte le soluzioni peospettate. Era importante motivare ovviamente

Da: 69220/02/2025 09:32:55
Peró dalla traccia non si evince la necessità che i fratelli si prendano cura di Terzo…

Da: MG20/02/2025 09:42:02
ok, ma potevi presumerlo, dato che il testatore ha voluto una fondazione che si prendesse cura di soggetti aventi la stessa malattia del figlio

Da: 69220/02/2025 09:44:28
Ma lo stesso testatore teme che i figli non costituiscano una fondazione!
Stiamo presumendo due elementi essenziali. Io credo che il confine con il travisamento sia molto sottile a questo punto.

Da: MG20/02/2025 09:47:24
"  Sarebbe altresì suo fermo e imprescindibile desiderio che Primo e Secondo, entro un anno dalla morte di Terzo, istituissero una fondazione con la finalità di assistere le persone affette dalla stessa patologia del fratello, alla quale destinare la somma che Primo e Secondo riterranno liberamente di quantificare."

Dove desumi che il testatore tema che i figli non costituiscano la fondazione?

Da: Dd20/02/2025 09:48:04
Il problema del comma 2 del 692 è che è un'ipotesi riferita ad un minore. Qui la traccia non parlava di minore. Ecco perché secondo me è rischiosa, però se motivata e presupponendo la minore età passerà. Ma la traccia non diceva nulla

Da: 69220/02/2025 09:50:40
Secondo te perchè onera i due figli di costituire la fondazione?

Da: MG20/02/2025 09:51:15
Eh ma infatti non ho applicato il comma 2 dell'art 692.
La dottrina desume da tale comma la fattibilità dell'operazione sopra esposta anche se non riferita ad un minore (ma d'altronde se fosse minore si applicherebbe, per l'appunto, il comma 2)

Da: MG20/02/2025 09:52:40
per 692: in che senso perchè li onera? di certo non perchè non si fida, anzi, esattamente l'opposto.
Li onera in modo tale che il peso della costituzione gravi su di loro

Da: 69220/02/2025 09:57:26
Io penso che non vi siano elementi per ricevere il 692.Il problema è capire quanto presupporre possa comportare travisamento.
E questo è rischioso anche per noi che non l'abbiamo ricevuto sulla base di quanto emerge dalla traccia

Da: Volontà del.testatore che deve indagare il notaio20/02/2025 10:46:38
La volontà del.testatore era chiara la casa doveva andare al.figlio ed alla sua.morte ai fratelli
Postulare che fosse interdetto e non beneficiario di amm.re di sostegno ad esempio e che dovevano prendersi cura di lui i suoi fratelli sono elementi forti che .la traccia non dava  per cui presupporli è molto rischioso. Stai facendo un altra traccia secondo me!

Da: Dd 1  - 20/02/2025 10:47:22
Non diciamo cavolate. Il 692 comma 2 è ipotesi tassativa. Non si desume l'applicazione estensiva. C'è anche un quesito cnn sul punto.

Da: 692 1  - 20/02/2025 11:20:47
La volontà del testatore va perimetrata e non ricevuta e basta. Voleva che il notaio fosse esecutore testamentario, eppure?
Non sempre la volontà puó essere ricevuta

Da: Visto6620/02/2025 11:50:52
La soluzione di Mg è giusta, ossia prevedere la condizione sospensiva, seppure forzata. La soluzione migliore è quella usufrutto e nuda.

Da: Dd20/02/2025 12:13:49
Ragazzi, lo spero vivamente che le varie soluzioni che state dicendo passino. Però se su 9 corretti ne hanno bocciati 8 secondo me c'è una disposizione ( e non capisco quale sia) che sta tagliando le gambe a tutti.

Da: Dd20/02/2025 12:17:15
Parliamoci chiaramente:non credo che tutte quelle persone avessero fatto errori formali….ci sfugge qualche disposizione che è bocciatura sicuramente

Da: MG20/02/2025 12:19:34
Che io venga accusato di travisamento l'accetto: è un eventuale errore di sensibilità e nel caso deciderà la commissione sulla sua gravità:

Ma non accetto che mi si accusi di dire stupidate perchè ciò lascerebbe intendere che io non abbia studiato.
So che non servirà a nulla (dato che non si è avuta neanche l'umiltà di domandarsi se quanto ho detto fosse corretto e di appurarlo aprendo i libri, ma anzi si è partiti subito a definirla come una stupidata) ma ci tengo a riportare quanto detto sia nel Genghini che nel Capozzi; parlando del comma 2 si afferma: "dall'art 692 comma 2 si desume il principio generale per cui è ammissibile la sostitutzione prima della sentenza purchè in previsione del fatto che il procedimento di interdizione arrivi a compimento, essendo cioè lecita una sost fed alla condizione sospensiva che il primo beneficiario sia enterdetto entro una certa data, anche succesiva all'apertura della successione".

In entrambi i manuali non viene richiamato nessuno studio del CNN contrario e quindi sono sicuro che esso non esista.
Ma magari è un'altra mia stupidata, e quindi nel dubbio Dd ti richiedo gli estremi di tale studio

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