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Concorso per 400 posti di NOTAIO
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| Da: Dylan 132 | 18/02/2025 18:03:09 |
| per notaio esecutore Scusa, ma a me la sentenza pare chiarissima. Al di là del caso di specie, la decisione della Suprema Corte è inequivocabile: ai fini di cui all'art. 28, comma 1, n. 3, L.N. NON rileva la proporzionalità del compenso. Il compenso può essere anche minimo o nullo, rileva unicamente che il notaio non può accettare una designazione, anche se a titolo gratuito perché ciò configura un interesse all'atto che può minare la sua terzietà e imparzialità . Continuare a "speculare" sulla gratuità /onerosità dell'incarico e sulla congruità / eccessività dell'eventuale compenso significa continuare a ragionare nella prospettiva dell'art. 597 c.c. Ma qui non c'è un problema di art. 597 c.c., ma soltanto di art. 28, comma 1, n. 3, L.N. | |
| Da: Dd | 18/02/2025 19:49:02 |
| Chiedo per capire…. Ma per caso mica avete fatto la sostituzione fedecommissaria? Perché nel mio padiglione no… | |
| Da: 692 | 18/02/2025 20:29:51 |
| Io non l'ho ricevuta per assenza di indicazioni della traccia sui presuppost operativi. Qualcuno nel mio settore ha attribuito l'usufrutto vitalizio al fratello con problemi psichici e la nuda proprietà agli altri. Secondo me questa soluzione è sbagliata oltre che un chiaro travisamento. | |
| Da: Hj | 18/02/2025 21:03:32 |
| Che bravi i miei scribacchini impauriti ! Meritate tutti un bel posto nelle Cancellerie di qualche Tribunale italiano con la scritta " non lo voglio neanche sapere " . | |
| Da: Frosinone scandalo | 18/02/2025 22:01:38 |
| Non so cosa succede a Frosinone, so che, a quanto pare, il sigillo non si nega a nessuno. | |
| Da: Abulaby | 18/02/2025 22:07:47 |
| Per 692.. se non fai fedecommesso e non fai usufrutto vitalizio che fai? | |
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| Da: 692 | 18/02/2025 22:18:00 |
| La traccia dice: " che l'attico di Palermo andasse alla morte di Terzo ai figli Primo e Secondo" Se fai usufrutto/nuda proprietà , tecnicamente l'attico va ai fratelli già dalla morte del testatore (nuda proprietà ) e non alla morte di Terzo. Quanto al 692, la traccia nulla dice che Terzo è interdetto nè che i fratelli si prendono cura di lui. Non ho ricevuto la richiesta motivando come sopra. | |
| Da: Abulaby | 18/02/2025 23:14:38 |
| Un po' forte ma ci sta... Io fatto solo legato usufrutto e non anche di nuda facendola cadere in succesiok e a titolo universale | |
| Da: 692 | 19/02/2025 07:51:08 |
| La giurisprudenza ritiene violato l'art.692 cc anche in caso di ufusfrutto vitalizio/nuda proprietà se la volontà del de cuius è quella di mascherare una sostituzione ex art.692 cc. Il testatore, si evince dalla traccia, non ne fa proprio mistero. | |
| Da: Hj | 19/02/2025 08:48:17 |
- Messaggio eliminato - | |
| Da: Dd | 19/02/2025 09:25:44 |
| Io pure usufrutto e nuda. | |
| Da: 692 | 19/02/2025 09:45:33 |
| Io la vedo così: La traccia: Egli intende lasciare "al solo Terzo l'attico di ingentissimo valore sito in Palermo, Piazza Politeama n. 3, e a Primo e Secondo, in parti uguali tra loro, i suoi restanti beni" Se parliamo di restanti beni, l'immobile non rientra tra questi in quanto già assegnato. Per me la disposizione nei confronti di Terzo è un 588, comma 2 e quindi l'ho istituito erede nella quota corrispondente al valore dell'immobile assegnatogli a titolo di proprietà ed i fratelli nella restante quota ed in parti uguali tra essi. A quel punto ho avuto meno difficoltà a non ricevere la richiesta che il bene andasse ai fratelli dopo la sua morte. È stata l'ultima disposizione che ho scritto, ho avuto dubbi fino alla fine. | |
| Da: Dd | 19/02/2025 10:31:32 |
| Io pure ho fatto un 588.2 cc, però ho fatto la soluzione usufrutto e nuda. Del resto è passata senza problemi anche l'anno scorso, non bocciano. Però mi fa piacere che qualcuno abbia fatto 588 2 comma | |
| Da: Dd | 19/02/2025 10:33:56 |
| 588.2 al solo terzo e istituzione nel residuo agli altri due. Però a loro gli ho fatto anche il legato della nuda, perché potrebbero sempre rinunciare all'eredità e in tal caso la nuda non gli andrebbe. Motivando tutto. | |
| Da: Dd | 19/02/2025 10:36:33 |
| Ultima curiosità : nella prima disposizione per altri diritti hai inteso i diritti edificatori vero? Perché la traccia diceva terreno edificabile | |
| Da: 692 | 19/02/2025 11:02:54 |
| Sì, anche io ho indicato i diritti edificatori | |
| Da: Dd | 19/02/2025 12:17:22 |
| Grazie mille | |
| Da: Dylan 132 | 19/02/2025 12:49:50 |
| per 692 La tua soluzione è corretta, per me passerà . Volendo essere pignoli: 1) per Terzo, è una institutio ex re certa, in quanto la volontà devolutiva prevale sulla volontà istitutiva, secondo la formulazione letterale della traccia. Avrei qualificato anche io tale disposizione come "institutio ex re certa", ex art. 588.2 c.c. "Ai sensi dell'art. 588.2 c.c., assegno, quale quota del mio patrimonio a Terzo, ...." 2) Per Primo e Secondo è più difficile vedere una institutio ex re certa ex art. 588.2 c.c., in quanto il de cuius non assegna beni specificamente determinati (res certae), ma, indistintamente, i restanti beni. Sono pignolerie che, però, a mio avviso, non mettono in discussione la correttezza della tua soluzione. | |
| Da: 692 | 19/02/2025 13:08:32 |
| Preciso che per me solo la disposizione in favore di Terzo è588, comma 2. Il dubbio riguardava l'usufrutto o la piena proprietà ma dal tenore complessivo della traccia ho preferito la piena proprietà e non ricevere il 692 in assenza dei presupposti. Alla fine la traccia si prestava volutamente a più soluzioni e per questo che la commissione non penalizzerà soluzioni coerenti. | |
| Da: Hj | 19/02/2025 16:24:07 |
| Bravi .........tutti in Cancelleria ad autenticare ...auguri ! | |
| Da: Debitamento tradotto | 19/02/2025 16:48:15 |
| Anche ho fatto le stesse considerazioni di "692". Ho valorizzato l'indicazione della traccia con cui si diceva che il testatore voleva lasciare il bene "AL SOLO" Terzo. Con ciò escludendo che alcun diritto (in particolare, la nuda proprietà ) su tale immobile dovesse andare agli altri figli al momento della morte del testatore. Condivido anche quanto al discorso dei presupposti per il 692 c.c. Personalmente mi è parsa (e mi pare tuttora) la soluzione più in linea con la traccia, però non escludo che passi - e forse possa anche essere preferita - la soluzione usufrutto e nuda. Per il resto io ho fatto: - 588 comma 2 a Terzo e istituzione degli altri due figli nella residua quota di patrimonio; - legato semplice alla moglie, non essendovi nella traccia elemento che facesse propendere per legato in sostituzione di legittima. | |
| Da: Dylan 132 | 19/02/2025 18:17:08 |
| Concordo anche qui. Non c'erano i presupposti dell'art. 692 c.c., dato che la traccia non dava alcuno spunto per ipotizzare che il primo istituito fosse interdetto e che il sostituto fosse tenuto all'assolvimento dell'obbligo di cura. Secondo me, dunque, qualificare la disposizione in esame ai sensi dell'art. 692 c.c. era un errore di travisamento della traccia. | |
| Da: 692 | 19/02/2025 18:29:55 |
| Per me la soluzione sopracitata è quella più aderente al dettato letterale della traccia e, allo stesso tempo, più difficile da contestare. Al contrario di quella sul legato di usufrutto che, potrebbe passare, ma non credo sia la soluzione scelta dalla commissione. Anzi, sembra piuttosto scolastica e forse anche banale (oltre che ripetitiva per certi aspetti rispetto al precedente concorso). E penso anche (forse erroneamente) che la commissione abbia voluto "giocare" sulla patologia di Terzo per indurre i candidati all'applicazione dell'art. 692 c.c.. Tuttavia gli elementi forniti ai candidati non erano sufficienti per applicare la norma e si rischiava il travisamento. Lo ripeto, a me è sembrata la soluzione più coerente e meno contestabile anche se il concorso notarile ci ha abituati a colpi di scena. Per quanto concerne la moglie del testatore anche io l'ho ricevuta quale legato. Qualcuno nel mio settore l'ha intesa come legato tacitativo ma non condivido tale scelta poiché non rinvengo una volontà del testatore in tal senso. A dire il vero, qualcuno nel mio settore ha legato a Terzo, in sostituzione di legittima, l'usufrutto vitalizio dell'attico. Anche in questo caso ho trovato questa scelta discutibile ma non è escluso che sia io in errore. | |
| Da: Dd | 19/02/2025 18:50:06 |
| Anch'io tutto come voi.. menomale a questo punto | |
| Da: Visto66 | 19/02/2025 22:58:47 |
| Secondo me per Terzo non era un 588 comma 2, ma un semplice legato di usufrutto. Gli altri figli eredi universali dell'intero patrimonio. Alla morte di Terzo si prendevano il bene in piena proprietà in quanto nudi proprietari essendo istituiti nell'intero patrimonio. Ovviamente no 692 non era interdetto. Secondo me è errata la soluzione di lasciare a Terzo la piena proprietà . Costituisce travisamento visto che il bene poi doveva andare agli altri due figli. | |
| Da: Visto66 | 19/02/2025 23:04:44 |
| Per la moglie era un semplice legato in conto. Di sicuro no in sostituzione di legittima in quanto la traccia non utilizza l'espressione solo. | |
| Da: Abulaby | 19/02/2025 23:07:09 |
| Condivido tutto VISTO66 | |
| Da: 692 | 19/02/2025 23:12:21 |
| Ragionando cosi, l'attico non gli perviene in eredità alla morte di Terzo ma a quella del testatore essendo eredi del residuo e quindi della nuda proprietà . È un chiaro travisamento. | |
| Da: 692 | 19/02/2025 23:24:32 |
| Oltretutto, tale impostazione contrasta con il dato letterale: al SOLO Terzo va l'attico. La disposizione esclude che chiunque altro abbia diritti su quel bene, avallando la tesi del diritto di proprietà . | |
| Da: Visto66 | 19/02/2025 23:25:25 |
| 692 non è travisamento. Mi sono confrontata con i notai della scuola era quella la soluzione giusta. Hanno messo sotto la questione degli altri figli per indurre in errore i candidati e far fare il legato di piena a Terzo. Il legato di piena lo puoi fare solo se sussistono i presupposti del 692. Nella traccia era palese che non sussistendo i presupposti del 692 per fare in modo che il bene andasse dopo la morte di Terzo agli altri 2 figli per forza devi fare usufrutto e nuda.Questa è una banale disposizione vista mille volte nelle scuole. | |
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